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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 11/10/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
Proc. n.436/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI D.S.A.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Pollicoro Stefania Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Roberta Lezzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 29 ottobre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda dalla ricorrente di reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza da cui era stata cancellata per l'anno 2015 per n. 103 giornate e dell'anno 2016 per n. 106, assumendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola soc. coop. agricola San RZ. Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Lamenta l'appellante l'erronea valutazione delle prove e insufficienza della istruttoria orale da parte del Giudice di prime cure, ove questi – previa valutazione di ammissibilità della prova testimoniale richiesta e dunque ammessa - ha ritenuto prive di valenza probatoria le dichiarazioni rese da
, ove si consideri che la stessa , in termini del tutto confliggenti con il loro Testimone_1 Pt_1 contenuto, ha affermato: quando ho lavorato io, nessun parente o familiare del ha lavorato Tes_1 con me”, ritenendo il Giudice che “inoltre le indicazioni fornite dal testimone in parola risultano, in ogni caso, frammentarie e del tutto parziali, quindi non utili a ricostruire la vicenda lavorativa della medesima ”. Pt_1
Esaminando i fatti e documenti di causa, i periodi lavorativi assertivamente prestati dalla Pt_1 sono indicati nel ricorso introduttivo di primo grado dal 10.6.2015 al 30.10.2015 per 103 giornate lavorative, e dal 7.2016 al 30.11.2016 per complessive 106 giornate lavorative, riferite dunque in
1 termini pressoché esclusivi al secondo semestre dell'anno; disimpegnando mansioni di OTD occupantesi di “raccolta ortaggi, pulizia terreno per raccolta olive e di tutte le fasi lavorative stagionali”, dal lunedì al sabato per non meno di sette ore giornaliere sui fondi e sulle serre coltivati dall'azienda agricola “San RZ Società Agricola “, nel comune di S. RZ di S. EP e di Francavilla Fontana;
(assertivamente nel ricorso introduttivo Testimone_2 sempre presente sui fondi) formava le squadre indicando chi doveva lavorare nelle serre e chi alla raccolta olive, impartiva le direttive ed esercitava potere disciplinare e alle sue dipendenze i lavoratori prestavano la propria attività; corrispondeva infine ai lavoranti la retribuzione ammontante a circa € 30,00 giornaliere dell'appellante, confermando di aver lavorato con lei occupandosi delle attività indicate in ricorso, nello stesso periodo, sotto la direzione del CH che corrispondeva loro la retribuzione pari a € 30 giornalieri, per la durata della giornata lavorativa di 6 ore e 40 circa;
di non avere controversie in corso con l' . CP_1
ha dichiarato di conoscere la per aver lavorato insieme nell'azienda Testimone_1 Pt_1 agricola in oggetto, e nello specifico, per ciò che qui interessa e per la propria posizione, dal gennaio al dicembre del 2015 e dal gennaio al dicembre del 2016, di essere sempre presente in azienda sempre ogni giorno, in quanto addetto al governo del bestiame.
Ha confermato che la lavorò 10.6.2015 al 30.10.2015 per 103 giornate lavorative, e dal Pt_1
7.2016 al 30.11.2016 per complessive 106 giornate lavorative;
gli uliveti erano ubicati in agro di S.
RZ di S. EP in contrada La Zingara e Lamalupa in zona Francavilla Fontana;
ella si occupava nella serra di raccolta ortaggi, e negli uliveti della raccolta olive da terra con scopone e rastrello;
l'orario di lavoro era di circa 6 ore/6 ore e 30, le direttive venivano impartite da Tes_2
come anche la retribuzione, nello stesso ammontare dichiarato dalla teste .
[...] Tes_3
Il teste ha dichiarato di non essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici.
---§§ooo§§---
Ora, esaminando le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, non condivide questa Corte la decisione di primo grado nella parte in cui considera incompatibile con le prospettazioni della appellante le dichiarazioni rese da in sede ispettiva e cioè di Testimone_1 essersi occupato oltre che degli uliveti, della cura degli animali e delle serre, di “andare alle olive”, oltre che in contrada Capriola, anche nelle contrade Viscigghi, Masseria nuova, La Per_1 Per_2 Zingara, che “per la maggior parte lavora da solo eseguendo quello che gli dice (suo) fratello”, nonché di essere un jolly (“cambio ogni giorno a seconda delle necessità”) e di non lavorare “mai con le medesime persone”.
Se sulla scorta di tali affermazioni il Giudice a quo ritiene che la incompatibilità, con quanto dichiarato in sede testimoniale, come sopra esposto.
Ritiene tuttavia questa Corte che tale contraddizione non sussista, poiché proprio nell'ambito di tali attività non vi è incompatibile che il CH fosse giornalmente in azienda, e abbia potuto credibilmente riferire della presenza ed attività prestata dalla appellante.
A diversa valutazione conducono le dichiarazioni di attesa la inconciliabilità dei Testimone_4 periodi lavorativi assertivamente prestati dalla (10.6.2015-30.10.2015 e 10.7.2016- Pt_1
30.11.2016), riferiti in termini pressoché esclusivi al secondo semestre dell'anno, con quelli prestati dalla testimone in parola, invece, nel primo semestre degli stessi anni (14.2.2015-15.6.2015,
3.2.2016-30.6.2016), come può evincersi dai modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro, secondo il riepilogo di cui a pag. 25 del verbale di accertamento in atti.
2 Così come anche lacunosa e idonea a prestare il fianco a dubbi è la dichiarazione agli ispettori dell'appellante, ove dichiarava che nel periodo in cui ella lavorò per l'azienda agricola nessun parente di lavorò con lei, in contrasto con quanto dichiarato in sede testimoniale Testimone_2 da (fratello di ) e sopra riportato. Testimone_1 Tes_2
La conclusione cui previene la Corte è che il quadro probatorio formatosi presenta contraddizioni e lacunosità, che non consentono – condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado – di ritenere provato l'assunto dell'appellante. Per tali motivi in merito l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c., 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
3
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere
all'esito dell'udienza orale tenutasi all'udienza dell8 ottobre 2025, nella causa avente ad oggetto
“cancellazione/ reiscrizione elenchi O.T.D._INDENNITA' DI D.S.A.”, ha emesso, a seguito di dispositivo, la seguente
Sentenza
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale fra
rappr. e dif. da avv. Pollicoro Stefania Appellante Parte_1
contro
., in persona del legale rappresentante p.t. , rappr. e dif. da avv. Roberta Lezzi CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 26 novembre 2021 Parte_1 impugnava la sentenza resa in data 29 ottobre 2021 dal Giudice del Lavoro di Taranto, con cui veniva rigettata la domanda dalla ricorrente di reiscrizione negli elenchi anagrafici del Comune di residenza da cui era stata cancellata per l'anno 2015 per n. 103 giornate e dell'anno 2016 per n. 106, assumendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola soc. coop. agricola San RZ. Si è costituito in questa sede di gravame l' . CP_1 La causa, all'udienza dell'8 ottobre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
---§§ooo§§--- Lamenta l'appellante l'erronea valutazione delle prove e insufficienza della istruttoria orale da parte del Giudice di prime cure, ove questi – previa valutazione di ammissibilità della prova testimoniale richiesta e dunque ammessa - ha ritenuto prive di valenza probatoria le dichiarazioni rese da
, ove si consideri che la stessa , in termini del tutto confliggenti con il loro Testimone_1 Pt_1 contenuto, ha affermato: quando ho lavorato io, nessun parente o familiare del ha lavorato Tes_1 con me”, ritenendo il Giudice che “inoltre le indicazioni fornite dal testimone in parola risultano, in ogni caso, frammentarie e del tutto parziali, quindi non utili a ricostruire la vicenda lavorativa della medesima ”. Pt_1
Esaminando i fatti e documenti di causa, i periodi lavorativi assertivamente prestati dalla Pt_1 sono indicati nel ricorso introduttivo di primo grado dal 10.6.2015 al 30.10.2015 per 103 giornate lavorative, e dal 7.2016 al 30.11.2016 per complessive 106 giornate lavorative, riferite dunque in
1 termini pressoché esclusivi al secondo semestre dell'anno; disimpegnando mansioni di OTD occupantesi di “raccolta ortaggi, pulizia terreno per raccolta olive e di tutte le fasi lavorative stagionali”, dal lunedì al sabato per non meno di sette ore giornaliere sui fondi e sulle serre coltivati dall'azienda agricola “San RZ Società Agricola “, nel comune di S. RZ di S. EP e di Francavilla Fontana;
(assertivamente nel ricorso introduttivo Testimone_2 sempre presente sui fondi) formava le squadre indicando chi doveva lavorare nelle serre e chi alla raccolta olive, impartiva le direttive ed esercitava potere disciplinare e alle sue dipendenze i lavoratori prestavano la propria attività; corrispondeva infine ai lavoranti la retribuzione ammontante a circa € 30,00 giornaliere dell'appellante, confermando di aver lavorato con lei occupandosi delle attività indicate in ricorso, nello stesso periodo, sotto la direzione del CH che corrispondeva loro la retribuzione pari a € 30 giornalieri, per la durata della giornata lavorativa di 6 ore e 40 circa;
di non avere controversie in corso con l' . CP_1
ha dichiarato di conoscere la per aver lavorato insieme nell'azienda Testimone_1 Pt_1 agricola in oggetto, e nello specifico, per ciò che qui interessa e per la propria posizione, dal gennaio al dicembre del 2015 e dal gennaio al dicembre del 2016, di essere sempre presente in azienda sempre ogni giorno, in quanto addetto al governo del bestiame.
Ha confermato che la lavorò 10.6.2015 al 30.10.2015 per 103 giornate lavorative, e dal Pt_1
7.2016 al 30.11.2016 per complessive 106 giornate lavorative;
gli uliveti erano ubicati in agro di S.
RZ di S. EP in contrada La Zingara e Lamalupa in zona Francavilla Fontana;
ella si occupava nella serra di raccolta ortaggi, e negli uliveti della raccolta olive da terra con scopone e rastrello;
l'orario di lavoro era di circa 6 ore/6 ore e 30, le direttive venivano impartite da Tes_2
come anche la retribuzione, nello stesso ammontare dichiarato dalla teste .
[...] Tes_3
Il teste ha dichiarato di non essere stato cancellato dagli elenchi anagrafici.
---§§ooo§§---
Ora, esaminando le dichiarazioni rese agli ispettori nell'immediatezza dei fatti, non condivide questa Corte la decisione di primo grado nella parte in cui considera incompatibile con le prospettazioni della appellante le dichiarazioni rese da in sede ispettiva e cioè di Testimone_1 essersi occupato oltre che degli uliveti, della cura degli animali e delle serre, di “andare alle olive”, oltre che in contrada Capriola, anche nelle contrade Viscigghi, Masseria nuova, La Per_1 Per_2 Zingara, che “per la maggior parte lavora da solo eseguendo quello che gli dice (suo) fratello”, nonché di essere un jolly (“cambio ogni giorno a seconda delle necessità”) e di non lavorare “mai con le medesime persone”.
Se sulla scorta di tali affermazioni il Giudice a quo ritiene che la incompatibilità, con quanto dichiarato in sede testimoniale, come sopra esposto.
Ritiene tuttavia questa Corte che tale contraddizione non sussista, poiché proprio nell'ambito di tali attività non vi è incompatibile che il CH fosse giornalmente in azienda, e abbia potuto credibilmente riferire della presenza ed attività prestata dalla appellante.
A diversa valutazione conducono le dichiarazioni di attesa la inconciliabilità dei Testimone_4 periodi lavorativi assertivamente prestati dalla (10.6.2015-30.10.2015 e 10.7.2016- Pt_1
30.11.2016), riferiti in termini pressoché esclusivi al secondo semestre dell'anno, con quelli prestati dalla testimone in parola, invece, nel primo semestre degli stessi anni (14.2.2015-15.6.2015,
3.2.2016-30.6.2016), come può evincersi dai modelli UNILAV trasmessi dal datore di lavoro, secondo il riepilogo di cui a pag. 25 del verbale di accertamento in atti.
2 Così come anche lacunosa e idonea a prestare il fianco a dubbi è la dichiarazione agli ispettori dell'appellante, ove dichiarava che nel periodo in cui ella lavorò per l'azienda agricola nessun parente di lavorò con lei, in contrasto con quanto dichiarato in sede testimoniale Testimone_2 da (fratello di ) e sopra riportato. Testimone_1 Tes_2
La conclusione cui previene la Corte è che il quadro probatorio formatosi presenta contraddizioni e lacunosità, che non consentono – condividendo le motivazioni della sentenza di primo grado – di ritenere provato l'assunto dell'appellante. Per tali motivi in merito l'appello va rigettato.
Nulla per le spese di lite, attesa la dichiarazione a fini reddituali ex artt. 152 Disp. Att. c.p.c., 76 e 77 D.P.R. 115/2002 e ss. modd.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Nulla per le spese di lite.
Taranto, 8 ottobre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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