Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 30/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile - Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Eugenio Facciolla, ha pronunciato, all'udienza di discussione del 30 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1033/2022 R.G. e vertente fra Parte 1 (C.F. e P.IVA: P.IVA 1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Salvia, elettivamente domiciliata presso il di lui studio in
Potenza corso XVIII^Agosto 1860 n. 2, giusta procura in atti;
- OPPONENTE -
e rappresentato e difeso, dall'Avv. Giuseppe Vasca Controparte_1 c.f. C.F. 1
con domicilio eletto presso il di lui studio in Melfi alla via Monteverde n.10, giusta mandato in atti,
- OPPOSTO -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 8.4.2022 e ritualmente notificato, la società Parte 1 ha adito
l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca del decreto ingiuntivo n. 51/2022 recante il n. R.G.
761/2022, emesso dal Tribunale di Potenza - Sezione Lavoro, in data 15/16.3.2022 e notificato il
16.3.2022., con il quale era ingiunto il pagamento al sig. CP_1 della somma di € 40.695,02 "a titolo di indennità risarcitoria pari a otto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e a titolo di indennità sostitutiva” della reintegrazione, oltre accessori come per legge nonché spese della procedura.
L. 92/2012, in data 2.2.2022, di declaratoria della illegittimità del licenziamento del CP 1 con il conseguente ordine di reintegra nel posto di lavoro e di pagamento del danno liquidato nella misura di otto mensilità della retribuzione globale di fatto, dedotto l'aliunde perceptum dal lavoratore nel periodo di sua inattività, e che tuttavia il CP 1 in luogo della reintegra, optava per il pagamento di una indennità pari a 15 mensilità dell'ultima retribuzione, con aggiunta alle otto mensilità (detratto l'importo di € 4.957,83 percepite nel 2020 per diversa occupazione), il pagamento della suddetta indennità che calcolava sulla base dell'ultima retribuzione percepita prima del licenziamento
(settembre 2019), maggiorata dei ratei 13° e t.f.r..
A fondamento della spiegata opposizione, la società opponente affermava, contestava preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la somma detratta dal CP_1 come aliunde perceptum, evidenziando di aver proposto opposizione avverso l'ordinanza del giudice, definita con il rigetto e conferma dell'ordinanza e condanna a corrispondere 12 mensilità per indennità risarcitoria, oltre spese del grado. Avverso la sentenza del Giudice del Lavoro n. 867/2022 aveva proposto appello deciso dalla Corte locale Sezione Lavoro, con accoglimento del reclamo e riforma della sentenza e rigetto del ricorso originario per impugnativa di licenziamento. Pertanto, concludeva domandando la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di competenze e spese.
Si costituiva in giudizio il sig. Controparte_1 che, premessa la corretta determinazione del quantum percepito nelle more dal ricorrente per altra attività lavorativa, e la mancanza di prova contraria da parte dell'opponente, ribadendo la legittimità del decreto ingiuntivo e l'indipendenza dalle successive vicende dedotte dalla società. Concludeva per il rigetto dell'opposizione e la condanna per lite temeraria dell'opponente oltre alle spese e competenze di causa.
La causa dopo alcuni rinvii per la definizione dell'opposizione prima davanti il giudice del lavoro e in seguito davanti la Corte di Appello, è stata ritenuta sufficientemente istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, sicchè all'odierna udienza la causa è stata trattenuta per la decisione e viene pronunciata la presente sentenza, dandosene per letto il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito in telematico.
2. L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare va rilevato che la Corte di Appello Sezione Lavoro, con sentenza n. 67/2023 del
19.6.2023 RG 241/2022, pronunciandosi sul reclamo avverso la sentenza del GdL che ha rigettato l'opposizione della Parte 1 a definizione della fase monitoria, lo ha accolto integralmente disponendo in riforma della sentenza del Tribunale 867/2022 del 15.11.2022, il ricorso proposto da
Controparte 1 . Deduce l'opposto di aver presentato ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello e che, pertanto, l'esito non può considerarsi definitivo né avrebbe efficacia diretta sulla causa in esame, in via subordinata, evidenziava l'opportunità di attendere l'esito del ricorso per Cassazione.
Invero, risulta evidente che a questo punto la sentenza del Tribunale di Potenza 867/2022 posta a base del decreto ingiuntivo opposto, in caso di eventuale accoglimento del ricorso per Cassazione interposto dall'opposto, non riacquisterebbe efficacia per assenza di pregiudizialità logico giuridica tra i due procedimenti e in base all'art. 336 co. 2 c.p.c. la riforma o la cassazione di una sentenza estende i suoi effetti ai provvedimenti ed agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, laddove la sentenza della Corte di Appello, con l'accoglimento del ricorso in opposizione della
Parte 1 ha di fatto già determinato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto che non può mai rivivere. in caso di successivo accoglimento del ricorso per Cassazione e di successiva definizione favorevole all'opposto, questi potrà/dovrà infatti agire con nuovo ricorso monitorio.
Evidentemente, sulla scorta di quanto stabilito dalla Corte di Appello, allo stato è venuto meno il titolo sul quale si fondava il decreto ingiuntivo che pertanto va revocato.
In considerazione delle alterne decisioni che hanno caratterizzato la vicenda, si ritengono ricorrenti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto da Parte 1 in persona del legale rappresentante p.t., depositato l'8.4.2022, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie il ricorso in opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 51/2022
R.G.761/2022, emesso dal Tribunale di Potenza Sezione Lavoro, in data 15/16.3.2022 e
-
notificato il 16.3.2022.
2) Compensa le spese di lite.
Potenza, 30 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla