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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 21/05/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Oggetto: separazione giudiziale
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente rel. est.
Dott.ssa Laura Ventriglia Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di 1° grado promossa con ricorso depositato in data 17.7.2024
da
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Manzini, elettivamente domiciliata presso il relativo studio sito in Bettola, Viale Vittoria, n. 26, giusta procura alle liti allegata al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
contro
C.F. , nato a [...] il [...]. CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE - con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Grazia
Pradella.
- INTERVENUTO -
All'udienza del 25.3.2025 la causa veniva posta in decisione alle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER LA RICORRENTE: precisate come in atti.
PER IL RESISTENTE: rimasto contumace nessuno ha precisato le conclusioni.
PER IL P.M.:
“Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare la separazione dei coniugi di cui è causa, con tutte
le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17.7.2024 chiedeva di sentire Parte_1
dichiarare la separazione personale, con addebito, dal marito con il quale CP_1
aveva contratto matrimonio in Bettola (PC) in data 27.5.2017, atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 1, p. I, anno 2017, precisando:
che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
che dall'unione erano nati i figli (il 6.6.2005) maggiorenne non Per_1
economicamente autosufficiente, e (il 16.12.2006), minorenne;
Persona_2
che l'ultimo domicilio coniugale era stato stabilito in Bettola (PC), loc. Costa di
Pradello, n. 45;
che era venuta meno la comunione spirituale e materiale tra i coniugi in ragione dei comportamenti tenuti dal signor tanto da rendere intollerabile la prosecuzione CP_1
della convivenza tra i coniugi;
che i tentativi esperiti per giungere ad una separazione consensuale erano stati vani;
che il signor da oltre due anni aveva lasciato l'abitazione coniugale per CP_1 trasferirsi dai genitori in Ponte dell'Olio e dal febbraio 2024 non provvedeva in alcun modo al mantenimento dei figli e della famiglia, lasciandola in uno stato di grave difficoltà economica, tanto che la ricorrente era tuttora costretta a rivolgersi alla Caritas per avere saltuariamente un pacco contenente generi di prima necessità per mantenere i figli e la bombola del gas per cucinare;
che il signor aveva avuto in passato problemi di tossicodipendenza e, CP_1 nell'anno 2022, fortemente esortato e sostenuto dalla famiglia, si era recato presso una
Comunità di recupero, senza tuttavia terminare il percorso;
che, al momento della partenza, aveva conferito alla moglie delega ad CP_1
operare sul proprio conto corrente affinché la stessa potesse prelevare quanto necessario per mantenere i figli, ma, nel febbraio 2024, lo stesso aveva tolto la delega ed aveva lasciato moglie e figli completamente privi di ogni sostentamento economico;
che il signor oltre a disinteressarsi completamente della moglie e dei figli, CP_1
aveva in diverse occasioni minacciato gli stessi;
che essa ricorrente, per occuparsi della famiglia e dei figli a tempo pieno, non aveva svolto nel corso degli anni attività lavorativa;
che i coniugi non avevano intrapreso un percorso di mediazione familiare;
che il signor aveva lavorato in qualità di operaio sino ad aprile 2024 e, allo CP_1
stato, pur non essendo occupato, percepiva indennità di disoccupazione, ma, nonostante ciò, dal febbraio 2024 non versava alcunché a titolo di mantenimento dei figli, addirittura percependo e tenendo per sé gli assegni versati dall'INPS per i figli, così lasciando il nucleo familiare in gravi difficoltà economiche.
Sulla base di tali motivi, la ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti indifferibili ai sensi dell'art. 473 bis.15 c.p.c., affinché venisse disposto a carico del resistente il versamento del contributo per il mantenimento dei figli ed erogato alla ricorrente l'Assegno Unico, e, all'esito, la pronuncia, anche con sentenza parziale, della separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, alle seguenti condizioni: affidamento del figlio minore alla madre, con collocamento di entrambi i Persona_2
figli presso la madre;
frequentazione del padre, previo accordo fra le parti e secondo il desiderio dei figli;
contributo da porre a carico del padre per il mantenimento dei figli pari a Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), assegno da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate.
Chiedeva altresì di ordinare al signor la corresponsione degli importi CP_1 arretrati dovuti a titolo di mantenimento dei figli per i mesi non corrisposti a partire dal mese di febbraio 2024 incluso e che l'Assegno Unico Universale, l'assegno temporaneo e/o qualsiasi erogazione e “bonus” relativi alla famiglia e/o ai figli percepiti da CP_1
e trattenuti in capo a sé fossero versati alla ricorrente, e se del caso, quelli di
[...] spettanza della figlia , direttamente a quest'ultima. In aggiunta, chiedeva il Per_1 versamento dell'Assegno Unico Universale integralmente a favore della ricorrente, così come l'assegno temporaneo e/o qualsiasi erogazione e “bonus” relativi alla famiglia e/o ai figli. Infine, la ricorrente chiedeva l'assegnazione della casa coniugale sita in Bettola
(PC), loc. Costa di Pradello n. 45, di proprietà del padre di , con ogni arredo CP_1
ivi contenuto.
Con decreto in data 19.7.2024 il Presidente di Sezione designava giudice relatore la dott.ssa Mariachiara Vanini, delegando la trattazione ed istruzione del procedimento, di tal che, con decreto in data 20.7.2024, la stessa, considerato che le circostanze allegate in ricorso in ordine alle difficoltà economiche della ricorrente e dei figli, seppur rilevanti, non integravano un pregiudizio imminente e irreparabile ai sensi dell'art. 473bis.15 cpc e, pertanto, non si configuravano le condizioni per la pronuncia dei provvedimenti inaudita altera parte, essendo piuttosto opportuno instaurare il contraddittorio, fissava l'udienza del 5.11.2024 per la comparizione delle parti, assegnando termine alla parte ricorrente per la notifica del ricorso e del decreto ed alla parte resistente per la costituzione in giudizio.
In seguito, per effetto della variazione tabellare a seguito del trasferimento della dott.ssa Vanini ad altra sede, assegnata la causa alla Presidente di Sezione dott.ssa
Marisella Gatti quale relatore, all'udienza del 5.11.2024 compariva la sola ricorrente assistita dal suo Difensore, mentre nessuno compariva per il resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, di tal che veniva dichiarata la contumacia di . Alla stessa udienza veniva sentita la ricorrente CP_1 Pt_1
, la quale confermava il ricorso e ribadiva quanto ivi dedotto, precisando: che la
[...]
convivenza matrimoniale si era interrotta quattro anni prima, essendo divenuta intollerabile la vita familiare a causa dei comportamenti di che in seguito lo CP_1
stesso era entrato in una comunità di recupero ma era poi scappato senza finire il percorso ed era stato anche ricoverato due mesi in una struttura psichiatrica;
che essa ricorrente svolgeva lavori occasionali di pulizia, mentre la figlia OG stava svolgendo un corso di scuola-lavoro percependo circa 800,00 euro mensili per dieci mensilità ed il figlio TO aveva interrotto il percorso di studi;
che i figli non volevano vedere il padre se non in rare occasioni;
che non sapeva se il marito svolgesse attualmente attività lavorativa.
Dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, il Procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed, a seguito di ciò, un rinvio al fine di verificare l'adempimento degli obblighi gravanti sulla controparte.
Venivano pertanto pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti e pertanto: venivano autorizzati i coniugi a vivere separati, libero ognuno di scegliere una propria residenza;
veniva altresì assegnata la casa familiare alla ricorrente, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, affinché vi abitasse con i figli;
veniva altresì affidato il figlio minore Per_2
alla madre – non essendo il padre in grado di assicurare una presenza adeguata ed
[...]
affidabile nella vita del minore – con residenza abituale presso la stessa e possibilità di incontrare il padre liberamente, previo accordo con la madre;
infine, veniva posto a carico del padre il versamento di un assegno mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 per ciascun figlio), a decorrere dalla data del ricorso, quale contributo per il mantenimento dei figli, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, individuate secondo le linee guida del C.N.F., disponendo che l'Assegno Unico Universale venisse versato integralmente a favore della madre.
Alla successiva udienza del 9.1.2025 compariva il solo Procuratore di parte ricorrente, il quale dava atto di aver notificato il verbale relativo all'udienza precedente al signor e rappresentava che quest'ultimo, non comparso in udienza, nulla stava CP_1
versando a titolo di mantenimento per i figli e per la sua assistita, di tal che chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, riservandosi anche di rinunciare alla domanda di addebito. A fronte della volontà manifestata dalla ricorrente di rinunciare alla domanda di addebito, la causa veniva rinviata all'udienza successiva per consentire alla parte ricorrente di precisare le conclusioni.
Infine, all'udienza del 25.3.2025, ritenuta la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, sulle conclusioni precisate da parte ricorrente ed all'esito della discussione orale, la causa veniva trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio per la decisione. Ciò premesso, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda diretta a sentire pronunciare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 CP_1
Nella specie, gli elementi che emergono dagli atti del giudizio ed in particolare la risalente cessazione della convivenza matrimoniale, con definitiva interruzione di ogni rapporto, come dichiarato dalla stessa ricorrente in udienza, confermano l'esistenza di una grave ed irrimediabile frattura del vincolo coniugale – avvalorata dal fatto che il marito non si è costituito in giudizio e non è comparso in udienza, così confermando un completo disinteresse alle sorti dell'unione coniugale – tanto da doversi ritenere che sia divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza e venuta a mancare ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
A fronte di ciò, non vi è dubbio che si configurino i presupposti che fondano la pronuncia di separazione personale.
Quanto alla domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente, va osservato che quest'ultima, all'udienza del 9.1.2025, ha espresso la volontà di rinunciarvi, tanto che la domanda non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, di tal che nulla va disposto al riguardo.
Per quel che concerne le condizioni di separazione, rileva evidenziare quanto segue.
In primo luogo, occorre premettere che, essendo anche il figlio TO
(nato il [...]), nelle more del giudizio, divenuto maggiorenne, nessuna Persona_2
previsione va resa in ordine al regime di affidamento dello stesso ed al regolamento di frequentazione genitoriale.
Per quanto attiene alle restanti condizioni di separazione, in assenza di circostanze sopravvenute, meritano di essere confermati i provvedimenti pronunciati in via temporanea ed urgente all'udienza del 5 novembre 2024.
Quanto al regolamento economico, secondo il costante orientamento della
Suprema Corte in tema di separazione personale tra coniugi il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i provvedimenti relativi ai figli è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale degli stessi (ex art. 337 ter c.c.) e tale criterio trova applicazione anche nell'ipotesi in cui i figli siano maggiorenni, ricorrendo in entrambe le ipotesi la stessa esigenza di tutela, connotata dalla mancanza di autosufficienza economica, requisito che per i figli maggiorenni deve essere accertato dal giudice di merito, mentre per i figli minori di età va considerato in re ipsa (Cass. civ. sez. VI, 14.09.2020, n. 19077). Infatti, l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori comprende altresì il dovere di assicurare ai figli – anche maggiorenni – in proporzione alle risorse economiche del soggetto obbligato, la possibilità di completare il percorso formativo prescelto e di acquisire la capacità lavorativa necessaria a rendersi autosufficiente (Cass. civ. sez. VI, 22.07.2019, n. 19696).
Inoltre, “in relazione al concorrente profilo della mancanza di un progetto formativo effettivo, il diritto del figlio maggiorenne al mantenimento si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, considerato che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società (Cass. 5088/2018;
Cass. 12952/2016). Ne consegue che deve escludersi che l'assegno di mantenimento persegua una funzione assistenziale incondizionata dei figli maggiorenni disoccupati, di contenuto e durata illimitata, dovendo il relativo obbligo di corresponsione venire meno nel caso in cui il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica si possa ricondurre alla mancanza di un impegno effettivo verso un progetto formativo rivolto all'acquisizione di competenze professionali o dipenda esclusivamente da fattori oggettivi contingenti o strutturali legati all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro…
A tal fine la valutazione delle circostanze che giustificano la cessazione di tale obbligo va effettuata dal giudice del merito caso per caso e deve fondarsi su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno volto alla ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto” (Cass. civ. sez. I, 02.07.2021, n. 18785).
Ciò posto, il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso le circostanze che giustificano l'eventuale cessazione di tale obbligo, tra cui l'età della prole, l'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, l'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché la complessiva condotta personale tenuta dall'avente diritto dal raggiungimento della maggiore età (Cass. 18785/2021; Cass.
5088/2018; Cass. 12952/2016).
Rileva altresì evidenziare che, secondo un orientamento ribadito anche di recente dalla Suprema Corte di Cassazione, in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica l'onere della prova in ordine alle condizioni che fondano il diritto al mantenimento grava sul richiedente, posto che una volta raggiunta la maggiore età occorre fornire la prova delle condizioni che giustificano il diritto al mantenimento. In particolare, ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca del contributo da parte del genitore obbligato al versamento, grava sul genitore richiedente l'onere di provare da un lato la mancata indipendenza economica del figlio – quale precondizione del diritto preteso – dall'altro lato la “circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro”, con la conseguenza che “se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di un'autonoma collocazione lavorativa” (Cass. civ. sez. I,
15.03.2024, n. 7015).
Venendo al caso di specie, secondo le circostanze dedotte dalla ricorrente – non smentite da alcun elemento di segno contrario – la figlia OG , nata il Per_1
6.6.2005 e quindi soltanto diciannovenne, non è ancora economicamente autosufficiente, svolgendo uno stage lavorativo della durata di pochi mesi con compenso molto modesto;
analogamente il figlio TO , pur avendo raggiunto da pochi mesi Persona_2
la maggiore età, non può ritenersi economicamente indipendente, considerato che lo stesso è neomaggiorenne, convive con la madre e la sorella nella medesima abitazione e non percepisce ancora una retribuzione.
A fronte di ciò, non appare potersi dubitare che si configuri l'obbligo in capo al padre di contribuire al mantenimento dei figli, appena maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Ne consegue che, in considerazione del superiore obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente indipendenti, in proporzione ai rispettivi redditi e capacità di lavoro professionale e casalingo, valutati i criteri di cui all'art. 337 ter, c.4, c.c., valutata la condizione economica e personale di ciascuno dei genitori – tenuto conto che la ricorrente, sulla quale grava da molti anni in via esclusiva ogni onere di accudimento, cura, educazione e mantenimento dei figli, svolge lavori occasionali di pulizia, non potendo contare su una retribuzione mensile stabile, mentre il resistente, sempre secondo quanto riferito dalla ricorrente, svolgeva attività lavorativa e alimentava il tenore di vita familiare, in un contesto in cui la perdita della precedente attività lavorativa è imputabile alle condotte dello stesso – risulta giustificato confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante il versamento della somma pari a Euro 600,00 mensili (Euro 300,00 per ciascun figlio), assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, individuate secondo le linee guida del
C.N.F., a decorrere dalla data del ricorso.
Con riguardo alla domanda formulata dalla ricorrente volta al riconoscimento integrale dell'Assegno Unico Universale, giova osservare che esso consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari per ciascun figlio minorenne a carico ovvero per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno. Ritiene il Collegio che nel caso di specie si configuri il diritto della ricorrente a percepire per intero il suddetto assegno, tenuto conto che entrambi i figli non hanno ancora raggiunto il ventunesimo anno e che i rapporti tra padre e figli risultano interrotti da anni, gravando per l'effetto in via esclusiva sulla madre – con lei conviventi
– ogni onere di cura e mantenimento.
Quanto alla richiesta formulata dalla ricorrente in ordine all'assegnazione della casa familiare con i mobili e gli arredi ivi contenuti, la stessa deve trovare accoglimento, così da consentire alla ricorrente di continuare ad abitare nella casa familiare con i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti.
Con riguardo, infine, alla liquidazione delle spese processuali, in considerazione dell'accoglimento della domanda di separazione alle condizioni richieste dalla ricorrente e del comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente – che si è da tempo sottratto ad ogni obbligo familiare, manifestando disinteresse anche al presente procedimento – si giustifica la condanna dello stesso al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come da dispositivo, da versarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così decide:
- Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1 - Stabilisce le seguenti condizioni:
1) Assegna la casa familiare, ubicata in località Costa di Pradello, Bettola, con i mobili e gli arredi ivi contenuti, alla ricorrente che l'abiterà con i figli e , entrambi maggiorenni non economicamente Per_1 Persona_2
autosufficienti;
2) Pone a carico di il versamento di un assegno mensile di € CP_1
600,00 (€ 300,00 per ciascun figlio), quale contributo per il mantenimento dei figli da versarsi in via anticipata entro i primi 10 giorni di ogni mese, assegno da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per gli stessi, individuate secondo le linee guida del C.N.F., a decorrere dalla data del ricorso;
3) Dispone che l'Assegno Unico Universale per i figli sia percepito interamente dalla madre;
- Condanna al pagamento delle spese processuali, che si liquidano CP_1
in Euro 3.600,00 per compensi, oltre spese gen. 15%, IVA e CPA come per legge, da versarsi in favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
- Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trasmessa in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Bettola (PC) per le annotazioni e le incombenze previste dalla legge (atto di matrimonio n. 1, p. I, anno 2017).
Piacenza, 20 maggio 2025
Il Presidente rel. est.
Dott.ssa Marisella Gatti