Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4318 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, all'esito della scadenza del termine concesso alle parti per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 28.05.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 491/2024
TRA
, nata a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 ivi residente al Corso A. Lucci n.121, elett.te dom.ta in Acerra (NA) alla Via Giovanni XXIII, 25 presso lo studio dell'Avv. Ciro Orria, c.f.
, che la rappr.ta e difende in virtù di procura in calce al C.F._2 ricorso;
Ricorrente CONTRO
C.F. – Controparte_1 P.IVA_1
P.I in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Anna di Stefano ( ), C.F._3 giusta procura generale alle liti a rogito notaio in ROMA rep. Persona_1
N. 37875/7313 del 22/03/2024 ed elettivamente domiciliato in Via Alcide De Gasperi, 55 80133 NAPOLI presso l'Avvocatura dell'Istituto- domicilio digitale e p.e.c. t Email_1
Convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Decisione a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter cpc
OGGETTO: reddito di cittadinanza.
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che, con provvedimento del 10-30.11.2023, l' CP_1 ha richiesto la restituzione delle relative somme.
2 Occorre preliminarmente rilevare che “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico” (nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall in sede di richiesta stragiudiziale di Controparte_2 ripetizione della maggior somma erogata;
Cass. SU 18046/2010). Di conseguenza, onerare l'attore di provare i fatti costitutivi del diritto che esclude l'indebito costituisce applicazione del principio secondo cui la prova va data da chi invochi le conseguenze a sé favorevoli previste dalla norma, in relazione alla posizione sostanziale di costui. A ben vedere, infatti, l'inesistenza del diritto alla restituzione non è che il riflesso dell'esistenza del diritto alla prestazione percepita: sicché tale regola è pienamente coerente sia con la regola dell'art. 2697 c.c. sia con il principio della distribuzione dell'onere della prova in relazione alla posizione sostanziale delle parti.
3 E' del tutto irrilevante, poi, il fatto che l' in sede stragiudiziale, non CP_1 abbia specificato o non lo abbia fatto adeguatamente, nella comunicazione con cui partecipava all'interessato di aver riscontrato pagamenti indebiti, le ragioni per le quali riteneva non sussistente il diritto. Sul punto, Cass., sez. lav., 30-01-2006, n. 2032, ha così concluso: "La considerazione della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe eccessivamente gravoso addossare all'accipiens l'onere della prova, allorchè dal provvedimento dell'ente non emergano prima facie gli elementi dell'indebito, non ha dignità giuridica, come prova il rilievo che, nella generale valenza dell'enunciazione, sarebbe suscettibile di essere estesa a tutte le domande giudiziali di prestazioni per le quali il diniego in sede amministrativa non sia stato adeguatamente motivato". Dunque, le prestazioni previdenziali e assistenziali costituiscono l'oggetto di obbligazioni derivanti direttamente dalla legge, che l'Ente previdenziale accerta mediante procedimenti amministrativi meramente ricognitivi e con funzione di liquidazione del quantum in base ad elementi predeterminati, sicché tali procedimenti non potrebbero in nessun caso incidere sui contenuti del rapporto obbligatorio come determinati dalle norme: in altre parole, giammai il provvedimento di accertamento dell' potrebbe avere carattere CP_1 modificativo o estintivo del diritto di credito dell'assicurato o assistito, che spetta a quest'ultimo soltanto alle condizioni e nella misura stabilite dalle leggi emanate in attuazione dell'art. 38 Cost. (cfr. Cass. civ., sez. lav., 24-02-2003, n. 2804). In definitiva, nei giudizi in cui si controverta del diritto dell alla CP_1 ripetizione di prestazioni, è in discussione esclusivamente il fondamento normativo del diritto alla prestazione stessa da parte del beneficiario, non anche la correttezza e compiutezza delle comunicazioni con cui l'interessato viene portato a conoscenza dell'indebito e del suo recupero, né dei provvedimenti con i quali le prestazioni vengono autorizzate o revocate. Si appalesa, pertanto, priva di pregio l'eccezione attorea relativa alla assenza di motivazione da parte dell' CP_1
4 Nel merito, va osservato che ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 (cfr. art 2, comma 5, DL 4 /2019), per cui – al comma 4 - il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Ebbene, dalle allegazioni delle parti e dalla documentazione in atti, si evince che la ricorrente non ha indicato nell'ISEE del 10.1.2022, posto a fondamento della domanda di rdc, la figlia all'epoca minorenne convivente Per_2
(nata il [...]).
[...]
5 Quanto alle conseguenze dell'omessa comunicazione, viene in rilievo il disposto di cui all'art 7 DL 4/2019. Il comma 2 dell'art 7 citato prevede che “2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca
o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni”. Per il comma 4 dell'art 7: “4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.” Ai sensi dell'art 7 comma 5 “È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: … f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;
… h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9- bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9”. Infine, ai sensi dell'art 7 comma 6 “La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”. Dalla lettura delle norme si evince, dunque, che l'omessa comunicazione delle informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio è punita con la reclusione da uno a tre anni (comma 2); la revoca retroattiva riguarda il beneficio ed è, quindi, disposta per effetto della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese con l'istanza o per effetto dell'omissione della comunicazione di variazione del reddito del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante e, quindi, delle circostanze poste a fondamento dell'istanza (comma 4); la decadenza dal Rdc opera in caso di omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 3 comma 9, producendo un beneficio economico del Rdc maggiore (comma 5) e nel caso di percezione del beneficio economico del Rdc in misura maggiore per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, con recupero di quanto versato in eccesso (comma 6). L'omessa comunicazione delle informazioni produce, dunque, la revoca del beneficio ogni qualvolta sia relativa a circostanze poste a fondamento del rdc nonché la decadenza dal beneficio se dalla omissione deriva un beneficio economico di un rdc maggiore con recupero di quanto versato in eccesso. In tali termini è anche l'arresto della Cassazione penale a sezioni unite che, nella sentenza n. 49686/2023, in ordine alla punibilità delle condotte, ha esaminato i commi 1 e 2 dell'art 7 cit. e ha elaborato il seguente principio di diritto: "Le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza integrano il delitto di cui al D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, art. 7, conv. in L. 28 marzo 2019, n. 26 solo se funzionali ad ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge". L'esclusione della fattispecie criminosa, pur riguardando l'ambito del reato, valorizza il risultato che il presunto reo viene a realizzare per tale dichiarazione, escludendone la rilevanza penale in caso di ininfluenza della dichiarazione mendace ai fini del conseguimento del risultato. 6 Nel caso in esame, la ricorrente ha sostenuto che l'omissione meramente formale non avrebbe potuto impedire la concessione del RDC ed, anzi, avrebbe consentito il pagamento di un RDC in misura maggiore. Nel corso del processo la ricorrente ha, poi, depositato attestazione dell'agenzia delle entrate relativa ai redditi di tutto il nucleo familiare e, dunque, ha documentato i redditi propri, del coniuge e dei due figli minorenni. Dall'esame di tali documenti non risulta che la mancata individuazione della figlia minorenne nell'Isee del 10 gennaio 2022 abbia Persona_2 determinato un vantaggio, in quanto anche l'inclusione della medesima e, quindi, l'individuazione dell'esatto nucleo familiare avrebbe consentito il pagamento del RDC. Sul punto, d'altronde, nessuna specifica contestazione è stata sollevata dall'ente previdenziale in riferimento alla insussistenza degli elementi costitutivi del diritto. Deve allora ritenersi che l'omessa informazione sia frutto di un evidente errore della richiedente, che non assume un valore determinante ai fini della concessione del beneficio. Non ricorre, pertanto, l'ipotesi di cui al comma 4 dell'art 7 cit. in quanto l'informazione non è posta a fondamento della istanza;
conseguentemente il beneficio non avrebbe dovuto essere revocato e la ricorrente non è tenuta alla restituzione di quanto percepito. In accoglimento del ricorso va, pertanto, dichiarata parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 11.325,23, percepita a titolo di RDC dal febbraio 2022 al gennaio 2023, indicata nella lettera di restituzione dell' CP_1 del 10/30.11.2023; va, altresì, dichiarato il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei del reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione della citata lettera del 10 novembre 2023, con condanna dell' al relativo pagamento. CP_1
7 Per la complessità della questione, le spese di lite vanno compensate tra le parti nella misura della metà, con condanna dell' al pagamento del residuo CP_1 nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la parte ricorrente non tenuta alla restituzione della somma di € 11.325,23, percepita a titolo di RDC dal febbraio 2022 al gennaio 2023, indicata nella lettera di restituzione dell' del 10/ 30.11.2023; CP_1
- dichiara il diritto della ricorrente al pagamento dei ratei del reddito di cittadinanza maturati e non corrisposti dall'emissione della citata lettera del 10 novembre 2023 e, per l'effetto, condanna l' al relativo CP_1 pagamento;
- compensa le spese di lite tra le parti nella misura della metà e condanna l' al pagamento del residuo che liquida in complessivi € 1.400,00, CP_1 oltre spese di contributo unificato (euro 43,00), oltre rimborso forfetario per spese generali (al 15%), IVA e Cpa come per legge, con distrazione al procuratore di parte ricorrente dichiaratosi anticipatario. Si comunichi. NAPOLI, 03.06.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Con lite introdotta il 08.01.2024, le parti discutono sulla spettanza o meno del reddito di cittadinanza (rdc), pari a € 11.325,23, goduto dalla ricorrente dal febbraio 2022 sino al gennaio 2023.