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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/02/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 815/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 815/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Concetta Antonella Parte_1
Mammolenti
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: indennità NASPI
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere detenuto agli arresti domiciliari, ha dedotto:
- di aver presentato in data 20/09/2021, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria avvenuta in data 20/07/2021, domanda di
NASpI tramite il patronato ENASC;
- che alla data della cessazione dell'attività lavorativa era in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3 D.lgs 22/2015 e, dunque, di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed almeno n.
1 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- che la domanda veniva rigettata in data 04/11/2021 con la seguente motivazione
“NASPI NON DOVUTA PER RAPPORTO DI LAVORO CON MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA”.
- di aver presentato in data 07/02/2022, sempre tramite patronato, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Caserta, senza ottenere alcun esito.
Deduceva di avere i requisiti per ottenere la indennità NASPI e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare illegittimo il rigetto della domanda di NASpI, con conseguente diritto del ricorrente al beneficio richiesto;
conseguentemente condannare l' convenuto a CP_2
riconoscere e corrispondergli quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M.
n. 37/2018.
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne CP_1
viene dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., e lette le note scritte depositate, la causa è decisa con la presente sentenza.
Giova premettere in termini generali che la NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego) costituisce una prestazione erogata dall' , mediante un'indennità CP_1
mensile di disoccupazione, introdotta dal Decreto Legislativo n. 22/2015, successivamente modificato dalla Legge n. 234/2021, avente la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, subordinata al ricorrere dei requisiti contributivi e allo stato di disoccupazione, fissati all'art. 3 del citato D.lgs.
Ancora, per quanto concerne più specificamente l'ipotesi in esame, va rilevato che la
Corte di Cassazione, di recente, si è pronunciata sulla questione precisando che il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto (Corte di Cassazione
Sentenza sez. Lavoro n. 396/2024).
La Corte difatti, nella citata pronuncia, dopo aver analiticamente ricostruito il contesto normativo, anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale pronunciatasi in merito, ha affermato che: “…il lavoro intramurario abbia sempre più perduto i tratti di specialità che
2 all'inizio lo caratterizzavano, ed abbia visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro...”…“…in ogni caso, risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante le peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro. Invero, il fine rieducativo del lavoro dei detenuti non influisce sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto: la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro, l'auspicabile effetto dell'applicazione del detenuto ad un'attività lavorativa…”.
Ha poi proseguito affermando che “...tale equiparazione del lavoro intramurario a quello ordinario è stata poi oggi, con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (recante Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge
23 giugno 2017, n. 103), normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto: essendo venuto meno l'obbligo del lavoro, anche il nesso con la pena si è fatto meno stringente;
si è poi stabilito che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, che
“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, e che “ai detenuti …
è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”.
Ciò posto, quindi, osserva poi il giudicante che il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015 da parte del ricorrente non è stato contestato dall' , resistente CP_1
contumace nel presente giudizio. Deve quindi concludersi nel senso di ritenere provata la sussistenza dei requisiti di cui sopra.
Sul punto, la Cassazione ritiene infatti che “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (C. Cass. Sez. L. - , Sentenza n. 11417 del 10/05/2017).
3 Per tutto quanto esposto, quindi, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della Naspi dal giorno successivo alla domanda amministrativa e, per l'effetto, deve condannarsi l' al pagamento del beneficio CP_1
previdenziale così come richiesto, oltre agli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo.
In considerazione della peculiarità della vicenda, e della pronuncia giurisprudenziale successiva al deposito del ricorso, le spese di lite sono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente del beneficio previdenziale NASPI dal giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza del 5.2.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel giudizio R.G. 815/2023
Tra
, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Concetta Antonella Parte_1
Mammolenti
Ricorrente
E
in persona del l.r.p.t., CP_1
Resistente contumace
Oggetto: indennità NASPI
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.1.2023 parte ricorrente in epigrafe, premesso di essere detenuto agli arresti domiciliari, ha dedotto:
- di aver presentato in data 20/09/2021, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria avvenuta in data 20/07/2021, domanda di
NASpI tramite il patronato ENASC;
- che alla data della cessazione dell'attività lavorativa era in possesso dei requisiti lavorativi e contributivi di cui all'art. 3 D.lgs 22/2015 e, dunque, di almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione ed almeno n.
1 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- che la domanda veniva rigettata in data 04/11/2021 con la seguente motivazione
“NASPI NON DOVUTA PER RAPPORTO DI LAVORO CON MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA”.
- di aver presentato in data 07/02/2022, sempre tramite patronato, ricorso amministrativo al Comitato Provinciale di Caserta, senza ottenere alcun esito.
Deduceva di avere i requisiti per ottenere la indennità NASPI e chiedeva pertanto di accertare e dichiarare illegittimo il rigetto della domanda di NASpI, con conseguente diritto del ricorrente al beneficio richiesto;
conseguentemente condannare l' convenuto a CP_2
riconoscere e corrispondergli quanto dovuto a titolo di NASpI per il periodo indicato nella domanda stessa o altro che risulti di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 121° giorno dalla presentazione della domanda al saldo effettivo, con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da liquidarsi nella misura di cui al D.M. n. 55/2014 come integrato dal D.M.
n. 37/2018.
L' , sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva, e pertanto ne CP_1
viene dichiarata la contumacia.
Rinviata la causa per la decisione, disposta la trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., e lette le note scritte depositate, la causa è decisa con la presente sentenza.
Giova premettere in termini generali che la NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego) costituisce una prestazione erogata dall' , mediante un'indennità CP_1
mensile di disoccupazione, introdotta dal Decreto Legislativo n. 22/2015, successivamente modificato dalla Legge n. 234/2021, avente la funzione di fornire sostegno al reddito dei lavoratori subordinati che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, subordinata al ricorrere dei requisiti contributivi e allo stato di disoccupazione, fissati all'art. 3 del citato D.lgs.
Ancora, per quanto concerne più specificamente l'ipotesi in esame, va rilevato che la
Corte di Cassazione, di recente, si è pronunciata sulla questione precisando che il lavoro intramurario svolto dal detenuto in favore dell'amministrazione penitenziaria è del tutto equiparabile al lavoro ordinario anche ai fini previdenziali e la relativa tutela non è esclusa dalle peculiarità della regolamentazione normativa del rapporto (Corte di Cassazione
Sentenza sez. Lavoro n. 396/2024).
La Corte difatti, nella citata pronuncia, dopo aver analiticamente ricostruito il contesto normativo, anche con riferimento alla giurisprudenza costituzionale pronunciatasi in merito, ha affermato che: “…il lavoro intramurario abbia sempre più perduto i tratti di specialità che
2 all'inizio lo caratterizzavano, ed abbia visto il riconoscimento in favore del lavoratore detenuto dei diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e delle azioni a tutela innanzi al medesimo giudice del lavoro...”…“…in ogni caso, risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante le peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione- resta centrale anche nel lavoro intramurario: anche qui, invero, la funzione economico sociale principale del rapporto lavorativo va vista nello scambio sinallagmatico tra prestazione lavorativa e compenso del lavoro. Invero, il fine rieducativo del lavoro dei detenuti non influisce sui contenuti della prestazione e sulle modalità di svolgimento del rapporto: la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro, l'auspicabile effetto dell'applicazione del detenuto ad un'attività lavorativa…”.
Ha poi proseguito affermando che “...tale equiparazione del lavoro intramurario a quello ordinario è stata poi oggi, con il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 (recante Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), h) e r), della legge
23 giugno 2017, n. 103), normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto: essendo venuto meno l'obbligo del lavoro, anche il nesso con la pena si è fatto meno stringente;
si è poi stabilito che “il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato”, che
“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolarne il reinserimento sociale”, e che “ai detenuti …
è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti”.
Ciò posto, quindi, osserva poi il giudicante che il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del D.lgs. 22/2015 da parte del ricorrente non è stato contestato dall' , resistente CP_1
contumace nel presente giudizio. Deve quindi concludersi nel senso di ritenere provata la sussistenza dei requisiti di cui sopra.
Sul punto, la Cassazione ritiene infatti che “Nel processo del lavoro, il principio di non contestazione si applica anche ai diritti a prestazioni previdenziali, senza che rilevi il loro carattere indisponibile, dovendosi ritenere che la mancata contestazione operi in relazione alla prova dei fatti costitutivi del diritto - ancorché non necessariamente comuni alle parti in causa - e non alla disponibilità del diritto medesimo” (C. Cass. Sez. L. - , Sentenza n. 11417 del 10/05/2017).
3 Per tutto quanto esposto, quindi, in accoglimento del ricorso, deve dichiararsi il diritto del ricorrente al riconoscimento della Naspi dal giorno successivo alla domanda amministrativa e, per l'effetto, deve condannarsi l' al pagamento del beneficio CP_1
previdenziale così come richiesto, oltre agli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo.
In considerazione della peculiarità della vicenda, e della pronuncia giurisprudenziale successiva al deposito del ricorso, le spese di lite sono la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Federica Izzo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' al pagamento in favore del CP_1
ricorrente del beneficio previdenziale NASPI dal giorno successivo alla domanda amministrativa, oltre agli interessi legali maturati sino alla data dell'effettivo soddisfo;
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Aversa, 6.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dr.ssa Federica Izzo
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