Sentenza breve 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 02/04/2025, n. 6585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6585 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06585/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02967/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2967 del 2025, proposto da
UC AV, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco D'Angelo, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via del Parco Margherita 33;
contro
Istat - Istituto Nazionale di Statistica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
JA LO, GE ON, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensiva:
a) della delibera del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Statistica cod. D09, Area DGEN, ISTAT REGISTRI DOP/1132/2024 del 20.12.2024, con cui è stato « approvato l’elenco dei vincitori della procedura selettiva interna, per titoli, bandita, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del C.C.N.L. 2002-2005, con deliberazione n. DOP/790 del 12.8.2023 e s.m.i., per complessivi n. 131 posti di Primo ricercatore di II livello professionale dell’Istituto Nazionale di Statistica (ART. 15-1RIC- 2024), di cui n. 101 posti per l’Area “Funzioni di produzione statistica”, come disposto dalla deliberazione n. DOP/1059 del 29 novembre 2024 », nella parte in cui non include il ricorrente nell’elenco dei vincitori della procedura selettiva;
b) della nota della Direzione centrale risorse umane dell’ISTAT trasmessa all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del dott. AV in data 20.12.2024, con cui gli è stato comunicato il punteggio conseguito nella procedura selettiva oggetto di ricorso, pari a 61,05 punti;
c) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, tra i quali espressamente quelli delle sedute dei giorni 7.11.2024 (verbale n. 12) e del 13.12.2024 (verbale n. 38);
d) della graduatoria, comunque approvata, dei candidati vincitori della selezione innanzi individuata nella parte in cui non include il ricorrente;
e) ove adottati, dei provvedimenti di data ed estremi sconosciuti di immissione nelle funzioni di Primo ricercatore di II livello professionale dell’Istituto Nazionale di Statistica per l’Area “ Funzioni di produzione statistica ” dei vincitori della procedura selettiva innanzi indicata;
f) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti o comunque connessi a quelli innanzi elencati, ivi inclusi, ove necessario e per quanto di ragione: f.1.) la nota della Direzione centrale risorse umane – Servizio Sviluppo delle competenze e responsabilità sociale, trasmessa a mezzo email al ricorrente in data 25.10.2024, con cui gli è stato comunicato il punteggio conseguito a titolo di anzianità di servizio; f.2.) le successive note della medesima Direzione trasmesse al ricorrente nei giorni 11.11.2024 e 14.11.2024 in riscontro alle richieste che lo stesso aveva avanzato (ai sensi dell’art. 6, commi 5 e 6, della delibera indittiva della procedura) per ottenere la rettifica dell’anzidetto punteggio; f.3.) la delibera d’indizione della procedura adottata dal Direttore generale dell’Istituto Nazionale di Statistica DOP/790/2024 del 12.8.2024 e i suoi allegati, come modificata con delibere del medesimo Direttore generale DOP/810/2024 del 9.9.2024 e DOP/1059/2024 del 29.11.2024; f.4) il verbale n. 3 della seduta della Commissione esaminatrice del 21.10.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istat Istituto Nazionale di Statistica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Il dott. AV UC è dipendente dell’Istituto Nazionale di Statistica, con contratto a tempo indeterminato e inquadrato nel profilo di Ricercatore di III livello professionale.
Con delibera DOP/790/2024 del 12.8.2024, l’ISTAT ha indetto una procedura selettiva interna, per titoli, per complessivi n. 16 posti di primo ricercatore di II livello professionale, ai sensi dell’art. 15 comma 5, del C.C.N.L. 2002-2005, del comparto enti di ricerca e sperimentazione, riservata ai dipendenti dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato, inquadrati nel profilo di Ricercatore di III livello professionale, alla data del 1° gennaio 2024 e alla data di presentazione della domanda, e ha suddiviso la procedura di selezione interna nelle seguenti aree: “a) Funzioni di produzione statistica; b) Funzioni trasversali a carattere tecnicoscientifico; c) Funzioni giuridico amministrative e funzioni di governance per l’Istituto e il Sistema statistico nazionale”.
Il dott. AV, in possesso dei requisiti, ha presentato domanda di partecipazione per concorrere nell’area concorsuale “Funzioni di produzione statistica”.
La Commissione esaminatrice ha valutato i titoli dei singoli candidati e ha formato un elenco in ordine alfabetico con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascuno.
Con provvedimento DOP/1132/2024 del 20.12.2024, l’ISTAT ha approvato l’elenco dei vincitori della procedura selettiva.
Nella medesima data, ha comunicato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del dott. AV il punteggio dallo stesso conseguito pari a 61,05 punti, inferiore alla soglia minima pari a 62,95 punti.
Con ricorso notificato in data 18 febbraio, il dott. AV ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, degli atti indicati in epigrafe ed in particolare del predetto provvedimento del 20 dicembre 2024 di approvazione della graduatoria.
A sostegno della propria domanda ha formulato i motivi di diritto sintetizzati come segue:
“I - Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della delibera di indizione della procedura (lex specialis); dell’art. 15 commi 4 e 5 del C.C.N.L. del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il primo biennio economico 2002-2003 – violazione di legge – violazione dell’art. 117 comma 1 Cost. In relazione alla raccomandazione 2005/251/ce – violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 216/2018 – difetto d’istruttoria – difetto di motivazione – eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste – travisamento – contraddittorietà - violazione degli artt. 3 e 97 Cost.”: non avrebbe potuto essere esclusa, ai fini del computo degli anni di anzianità di servizio maturati dal ricorrente nel profilo di ricercatore anche presso altri enti di ricerca, il periodo di durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato del dott. AV alle dipendenze di IDC Italia s.r.l. con la qualifica di Senior Research Analyst, protrattosi dal 20.3.2006 fino al 30.9.2010, in quanto l’IDC “pur essendo un ente privato, svolge dunque un’attività di ricerca che rispetta i criteri richiesti per la ricerca scientifica e tecnologica”;
- “II - violazione e falsa applicazione della delibera di indizione della procedura (lex specialis) e dell’allegata scheda di valutazione – violazione del verbale della seduta della commissione del 21.10.2024, verbale n. 3 – contraddittorietà - violazione di legge – violazione dell’art. 3 della l. 7.8.1990 n. 241 – difetto di motivazione – difetto d’istruttoria – eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifeste – travisamento”: illegittimamente la commissione esaminatrice avrebbe ritenuto “non valutabile” la pubblicazione “Relazione sull’economia non osservata e sull’evasione fiscale e contributiva anno 2023” perché priva del codice “ISBN-ISNN-DOI”, laddove la lex specialis, tuttavia, non ne avrebbe imposto la presenza.
Si è costituito l’Istat eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione.
Nel merito ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto.
Alla pubblica udienza del 25 marzo 2025, avvertite le parti ex art. 60 c.p.a., il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione sulla base delle sentenze n. 9688/2024 e n. 15127/2024 di questa Sezione che in una fattispecie analoga hanno rilevato:
“ Il concorso in argomento ha riguardato lo sviluppo professionale, nella qualifica dirigenziale, per il personale inquadrato come ricercatore, a mente del CCNL relativo al personale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione per il triennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006 e, in particolare, con riferimento all’art.15, riservato ai dipendenti inquadrati nel profilo di Primo ricercatore di II livello professionale.
L’art. 15 commi 1 e 5 del citato CCNL recita:” Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1.Dirigente di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3- Ricercatore… L’accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all’accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore”.
Dalla disamina della riportata norma emerge, in modo chiaro ed univoco che il concorso oggetto del presente scrutinio afferisce ad una progressione nell’ambito di “un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico…”.
La difesa di parte ricorrente ha replicato alla riportata eccezione che il CCNL relativo al periodo 2019/2021, all’art. 137, comma 5, prevede che il :” personale ricercatore e tecnologo non può essere gerarchicamente subordinato alla dirigenza di cui all’art. 19 del citato decreto legislativo per quanto attiene alla gestione della ricerca o delle attività tecnico-scientifiche”, da ciò la tesi che la progressione per la qualifica dirigenziale comporta l’accesso ad un diverso profilo, con cognizione e giurisdizione del giudice amministrativo.
Il motivo non può essere condiviso.
Ora, in disparte il fatto che la procedura concorsuale è disciplinata dalla lex specialis, nei termini stabiliti dal bando, le nuove previsione del CNNL indicate dal ricorrente, invero, riguardano solo gli aspetti funzionali della qualifica, ma non hanno inciso e/o modificato l’area professionale di riferimento che resta unica.
In ogni caso, la resistente ha ritenuto che l’indicata procedura dovesse essere disciplinata, tra l’altro, dalle previsioni di cui all’art. 15 cit. del CNNL del 2002/2005.
Ora, una censura avverso tale previsione, invero, doveva essere sollevata dal ricorrente entro il previsto termine decadenziale, in quanto le previsioni contrattuali utilizzate dalla resistente, a dire della parte ricorrente, hanno comportato un pregiudizio della situazione soggettiva ricorrente, collocato in un’unica area professionale.
In mancanza di una censura in tal senso, e del conseguente scrutinio giudiziario, la previsione normativa della lex specialis è destinata a stabilizzarsi, così da regolare l’intera vicenda procedurale afferente al concorso.
Ciò detto, l’art.63 del D.Lgs. n.165/01 ha devoluto al giudice ordinario, in funzione di
giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della
pubblica amministrazione, comprese le procedure selettive interne riguardanti le progressioni con riferimento alla medesima area professionale o categoria, sia che riguardino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche superiori.
Quindi, in via residuale, spettano alla giurisdizione del giudice amministrativo, non solo le procedure concorsuali volte alla costituzione dei rapporti di lavoro, ma anche quelle che riguardano l’inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate con la novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Nel caso di specie, per espresso rinvio del bando alla normativa convenzionale intervenuta nel 2002 (art. 15, commi 1 e 5), il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un’omogenea professionalità e quindi da un unico organico.
Ne consegue che l’acquisizione della qualifica dirigenziale in conseguenza della indicata procedura selettiva non ha comportato alcuna novazione del precedente rapporto lavorativo, ma unicamente una sua progressione verticale all’interno della stessa area professionale ”.
3. In conclusione, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la cognizione al competente giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.
Stante la definizione nel rito le spese possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Ferrazzoli | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO