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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/07/2025, n. 4630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4630 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4401/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
16/04/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. TONNINI MICHAELA;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. FORZATI FABRIZIO
E
Controparte_2 P.IVA_2
Avv.
E
ROMA AP ) P.IVA_3
Avv. MAGNANELLI ANDREA
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 885/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la era Parte_1
stata respinta l'impugnazione delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà siti in Roma alla Via della Mendola.
Si sono costituiti in giudizio e ROMA AP instando per il rigetto CP_3
dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così sintetizzata nella sentenza impugnata.
“ Eccepisce l'attrice di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna della iscrizione ipotecaria effettuata il 17.5.2016, per l'importo di euro 53.095,28, a fronte di crediti per euro 26.547,64; di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle “…poste a base delle detta ipoteca…”, della cui esistenza e dei cui estremi avrebbe, infatti, essa attrice, acquisito conoscenza solo a mezzo degli estratti di ruolo e della documentazione acquisita presso la (allora esistente)
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per la Provincia di Grosseto, per rilevare la nullità delle notificazioni delle 15 cartelle indicate in oggetto, tutte emesse a fronte dell'omesso pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada;
eccepisce la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di cui in oggetto, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria opposta. L'attrice ha chiesto, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “…sospendere e/o ordinare la cancellazione della iscrizione ipotecaria e sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate;
nel merito annullare l'iscritta ipoteca ed ordinare la cancellazione a cura e spese dell' ; Controparte_4
annullare totalmente o parzialmente le cartelle di pagamento poste a base della
2 iscritta ipoteca;
Annullare totalmente o parzialmente le ulteriori cartelle di pagamento impugnate con il presente atto;
annullare tutti gli altri atti presupposti e conseguenti alle cartelle di pagamento impugnate con condanna al pagamento delle spese di lite per i convenuti…”. Contumace restando il solo
[...]
si sono costituite in giudizio l' e Roma Capitale, ciascuna CP_5 CP_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande dell'opponente estranee alle attività direttamente svolte e riferibili alle convenute medesime;
eccependo, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni tutte sollevate dall'opponente…. 2.
L'opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata, stante l'assorbente inammissibilità dell'opposizione attesa la prova documentale resa dall CP_3
che attesta“…come risulta evidente dalla documentazione versata in atti da questa difesa, tutti gli atti impositivi sono stati ritualmente notificati, mediante deposito presso la casa Comunale con relativo avviso di deposito.
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, è stata comunicata anche l'iscrizione di ipoteca, come si evince dalla relata di notifica in atti (notifica avvenuta in data 20.10.2016)…”. Stante, dunque, la prova dell'avvenuta notificazione, alla odierna opponente, dell'avviso preventivo della iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio - contenente, l'avviso in questione, il puntuale riferimento al mancato pagamento delle cartelle cui è conseguita, appunto,
l'iscrizione ipotecaria opposta dalla odierna attrice – trovano applicazione i pacifici principi giurisprudenziali da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'Ordinanza della Sezione Terza civile 27 agosto 2020, n. 17966, secondo cui “…di fronte alla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque - pur nella prospettiva della inesistenza della notifica di verbali e di cartelle - non già proponendo l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l'ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti
3 dalle cartelle: Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo solco, Cass.
(ord.) n. 11789 del 2019) l'opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per l'opposizione contro il verbale…termine che decorreva dal momento della notificazione della detta comunicazione, in quanto da quel momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verbali di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi relativi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione della ritualità della notificazione delle cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattoriale,
l'azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 [par. 8.2.] e, da ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministrante la conoscenza di fatto dell'atto pregiudizievole, cioè della pretesa inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle. Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a far tempo da
Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del
2018, ex multis)…quanto alla a violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R.
n. 600/1973 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. poiché la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di 'irreperibilità assoluta' della parte cui è stata indirizzata la notifica delle cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall'ufficiale giudiziario le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, anziché ad una ipotesi di irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c…Il motivo - là dove fa valere sempre una nullità delle notificazioni delle due cartelle…perché essa in ogni caso risultava fatta valere…comunque, tardivamente, in quanto il rimedio giusto, cioè
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termine di venti giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a
4 proposito del primo motivo…”. Le chiare statuizioni dell'Ordinanza sin qui richiamata risultano, come già evidenziato, in sé comunque assorbenti delle eccezioni ulteriori sollevate dalla convenuta ” CP_6
3 L'appello al limite della inammissibilità, è manifestamente infondato,se non temerario.
Parte appellante fa continuo riferimento al procedimento di notificazione di cui all'art 143 c.p.c., trascurando di considerare che nella specie la notificazione sia del preavviso di iscrizione di ipoteca, sia la notificazione degli atti sottesi allo stesso sono state effettuate ai sensi degli artt 26 e 60 DPR 602/1973, facendo valere astratte nullità nel procedimento di notificazione di plurimi atti.
Va in primo luogo evidenziato che la notificazione è stata effettuata in base alla normativa speciale prevista dagli artt 26 e 60 DPR 602/1973, sicchè
l'effettuazione di specifiche ricerche non è prevista pena di nullità.
Va inoltre sottolineato che la notificazione è stata effettuata presso il luogo di residenza anagrafica e, a quanto dedotto dalla ZZ , anche di fatto.
Sugli avvisi di consegna l'agente postale, il quale nell'ambito della notificazione ex art. 26 DPR 602/1973 non riveste la qualità di pubblico ufficiale, bensì di incaricato di pubblico servizio , non si è limitato a dichiarare sconosciuto il destinatario, ma ha precisato di non averne reperito il nome sul citofono , né una cassetta postale .
L' accertamento compiuto dall'agente postale non è coperto da fede privilegiata , ma è idoneo ad integrare un presunzione iuris tantum, nella fattispecie particolarmente forte in quanto il tentativo di recapito non è riuscito ripetutamente a distanza di tempo, che l'appellante avrebbe potuto comunque superare.
Nella specie però ella avrebbe dovuto dimostrare che all'epoca in cui vennero tentate le notificazioni ella fosse effettivamente irreperibile in modo temporaneo e non assoluto, dovendo allegare in fatto l'erroneità dell'operato dell'agente postale, il che non è avvenuto.
5 Nella relata del preavviso di ipoteca risulta espressamente che il 15.6.2015 il destinatario risultava “ sconosciuto,ass. campanello e dai vicini”
In tale contesto il contribuente, quindi, benchè residente anagraficamente e asseritamente di fatto in loco, sarebbe diventato irreperibile di fatto precludendo la notificazione di atti, ( non è chiaro essendo sconosciuto in loco, in assenza di campanello e cassetta , ove avrebbe dovuto essere inoltrata la raccomandata informativa) legittimando ella stessa con il proprio comportamento le modalità di notificazione adottate.
Tali carenze risultano anche per le notificazioni delle varie cartelle ( cfr relate prodotte dall comprese quelle per il quale l'appellante assume che il CP_3
Tribunale non si sia pronunziato.
La regolarità delle notificazioni, oltre che della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione , peraltro, genericamente proposta. Nessuna prescrizione peraltro potrebbe essere maturata per le due cartelle che il tribunale non avrebbe esaminato risalenti al
2015.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado Parte_1
in favore di che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge CP_3
, con distrazione in favore dell'avv. Forzati Fabrizio antistatario, e per ROMA
AP che liquida in € 3.000,00 per compensi , oltre accessori di legge
Roma, 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
6
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Maria Aversano Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4401/2021 posta in deliberazione all'udienza ex art 127 ter c.p.c. del
16/04/2025
TRA
) Parte_1 C.F._1
Avv. TONNINI MICHAELA;
E
) Controparte_1 P.IVA_1
Avv. FORZATI FABRIZIO
E
Controparte_2 P.IVA_2
Avv.
E
ROMA AP ) P.IVA_3
Avv. MAGNANELLI ANDREA
E
1 OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 885/2021 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la era Parte_1
stata respinta l'impugnazione delle cartelle esattoriali sottese all'iscrizione ipotecaria sugli immobili di sua proprietà siti in Roma alla Via della Mendola.
Si sono costituiti in giudizio e ROMA AP instando per il rigetto CP_3
dell'appello.
All'udienza in epigrafe svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La vicenda è stata così sintetizzata nella sentenza impugnata.
“ Eccepisce l'attrice di non aver mai ricevuto comunicazione alcuna della iscrizione ipotecaria effettuata il 17.5.2016, per l'importo di euro 53.095,28, a fronte di crediti per euro 26.547,64; di non aver ricevuto la notificazione delle cartelle “…poste a base delle detta ipoteca…”, della cui esistenza e dei cui estremi avrebbe, infatti, essa attrice, acquisito conoscenza solo a mezzo degli estratti di ruolo e della documentazione acquisita presso la (allora esistente)
Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. per la Provincia di Grosseto, per rilevare la nullità delle notificazioni delle 15 cartelle indicate in oggetto, tutte emesse a fronte dell'omesso pagamento di sanzioni amministrative per infrazioni al Codice della Strada;
eccepisce la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle di cui in oggetto, con conseguente nullità dell'iscrizione ipotecaria opposta. L'attrice ha chiesto, pertanto, accogliersi le seguenti conclusioni “…sospendere e/o ordinare la cancellazione della iscrizione ipotecaria e sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento impugnate;
nel merito annullare l'iscritta ipoteca ed ordinare la cancellazione a cura e spese dell' ; Controparte_4
annullare totalmente o parzialmente le cartelle di pagamento poste a base della
2 iscritta ipoteca;
Annullare totalmente o parzialmente le ulteriori cartelle di pagamento impugnate con il presente atto;
annullare tutti gli altri atti presupposti e conseguenti alle cartelle di pagamento impugnate con condanna al pagamento delle spese di lite per i convenuti…”. Contumace restando il solo
[...]
si sono costituite in giudizio l' e Roma Capitale, ciascuna CP_5 CP_3
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alle domande dell'opponente estranee alle attività direttamente svolte e riferibili alle convenute medesime;
eccependo, altresì, l'inammissibilità dell'opposizione e, comunque, l'infondatezza delle eccezioni tutte sollevate dall'opponente…. 2.
L'opposizione è infondata, e deve essere pertanto rigettata, stante l'assorbente inammissibilità dell'opposizione attesa la prova documentale resa dall CP_3
che attesta“…come risulta evidente dalla documentazione versata in atti da questa difesa, tutti gli atti impositivi sono stati ritualmente notificati, mediante deposito presso la casa Comunale con relativo avviso di deposito.
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, è stata comunicata anche l'iscrizione di ipoteca, come si evince dalla relata di notifica in atti (notifica avvenuta in data 20.10.2016)…”. Stante, dunque, la prova dell'avvenuta notificazione, alla odierna opponente, dell'avviso preventivo della iscrizione ipotecaria oggetto del giudizio - contenente, l'avviso in questione, il puntuale riferimento al mancato pagamento delle cartelle cui è conseguita, appunto,
l'iscrizione ipotecaria opposta dalla odierna attrice – trovano applicazione i pacifici principi giurisprudenziali da ultimo ribaditi dalla Suprema Corte di
Cassazione con l'Ordinanza della Sezione Terza civile 27 agosto 2020, n. 17966, secondo cui “…di fronte alla notifica della comunicazione di preavviso di iscrizione di ipoteca, il ricorrente avrebbe dovuto reagire comunque - pur nella prospettiva della inesistenza della notifica di verbali e di cartelle - non già proponendo l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., bensì proponendo in via recuperatoria (sebbene solo per far valere l'ipotizzato vizio di notifica dei verbali e, dunque, di formazione dei titoli esecutivi sottesi a ciascuno dei carichi previsti
3 dalle cartelle: Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 e, di recente, nel suo solco, Cass.
(ord.) n. 11789 del 2019) l'opposizione a sanzione amministrativa ed avrebbe dovuto farlo nel termine previsto per l'opposizione contro il verbale…termine che decorreva dal momento della notificazione della detta comunicazione, in quanto da quel momento era stato posto in grado di tutelarsi come si sarebbe potuto tutelare, essendo stato posto in condizione di conoscere i verbali di contestazione e, dunque, di dedurre i vizi relativi alla loro formazione, si deve rilevare che, con riferimento alla contestazione della ritualità della notificazione delle cartelle, rappresentando tale notificazione un atto del procedimento esecutivo esattoriale,
l'azione esperibile sarebbe stata quella di opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
(Cass., Sez. un., n. 22080 del 2017 [par. 8.2.] e, da ultimo Cass. (ord.) n. 22094 del 2019), che si sarebbe dovuta introdurre nel termine di venti giorni sempre dalla comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria, da considerarsi somministrante la conoscenza di fatto dell'atto pregiudizievole, cioè della pretesa inesistenza o nullità della notificazione delle cartelle. Conoscenza di fatto rilevante secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte: a far tempo da
Cass. n. 6487 del 2010; (ord.) n. 13043 del 2018; n. 7898 del 2017; n. 5172 del
2018, ex multis)…quanto alla a violazione e falsa applicazione dell'art. 60 d.P.R.
n. 600/1973 e dell'art. 12 disp. prel. c.c. poiché la sentenza di secondo grado avrebbe erroneamente ritenuto di doversi riferire ad una ipotesi di 'irreperibilità assoluta' della parte cui è stata indirizzata la notifica delle cartelle esattoriali, assumendo come adempiute dall'ufficiale giudiziario le modalità di notificazione dell'atto di accertamento previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973, anziché ad una ipotesi di irreperibilità temporanea che prevedrebbe la notifica secondo le modalità di cui all'art. 140 c.p.c…Il motivo - là dove fa valere sempre una nullità delle notificazioni delle due cartelle…perché essa in ogni caso risultava fatta valere…comunque, tardivamente, in quanto il rimedio giusto, cioè
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si sarebbe dovuto esperire nel termine di venti giorni dalla conoscenza di fatto rilevante indicata poco sopra a
4 proposito del primo motivo…”. Le chiare statuizioni dell'Ordinanza sin qui richiamata risultano, come già evidenziato, in sé comunque assorbenti delle eccezioni ulteriori sollevate dalla convenuta ” CP_6
3 L'appello al limite della inammissibilità, è manifestamente infondato,se non temerario.
Parte appellante fa continuo riferimento al procedimento di notificazione di cui all'art 143 c.p.c., trascurando di considerare che nella specie la notificazione sia del preavviso di iscrizione di ipoteca, sia la notificazione degli atti sottesi allo stesso sono state effettuate ai sensi degli artt 26 e 60 DPR 602/1973, facendo valere astratte nullità nel procedimento di notificazione di plurimi atti.
Va in primo luogo evidenziato che la notificazione è stata effettuata in base alla normativa speciale prevista dagli artt 26 e 60 DPR 602/1973, sicchè
l'effettuazione di specifiche ricerche non è prevista pena di nullità.
Va inoltre sottolineato che la notificazione è stata effettuata presso il luogo di residenza anagrafica e, a quanto dedotto dalla ZZ , anche di fatto.
Sugli avvisi di consegna l'agente postale, il quale nell'ambito della notificazione ex art. 26 DPR 602/1973 non riveste la qualità di pubblico ufficiale, bensì di incaricato di pubblico servizio , non si è limitato a dichiarare sconosciuto il destinatario, ma ha precisato di non averne reperito il nome sul citofono , né una cassetta postale .
L' accertamento compiuto dall'agente postale non è coperto da fede privilegiata , ma è idoneo ad integrare un presunzione iuris tantum, nella fattispecie particolarmente forte in quanto il tentativo di recapito non è riuscito ripetutamente a distanza di tempo, che l'appellante avrebbe potuto comunque superare.
Nella specie però ella avrebbe dovuto dimostrare che all'epoca in cui vennero tentate le notificazioni ella fosse effettivamente irreperibile in modo temporaneo e non assoluto, dovendo allegare in fatto l'erroneità dell'operato dell'agente postale, il che non è avvenuto.
5 Nella relata del preavviso di ipoteca risulta espressamente che il 15.6.2015 il destinatario risultava “ sconosciuto,ass. campanello e dai vicini”
In tale contesto il contribuente, quindi, benchè residente anagraficamente e asseritamente di fatto in loco, sarebbe diventato irreperibile di fatto precludendo la notificazione di atti, ( non è chiaro essendo sconosciuto in loco, in assenza di campanello e cassetta , ove avrebbe dovuto essere inoltrata la raccomandata informativa) legittimando ella stessa con il proprio comportamento le modalità di notificazione adottate.
Tali carenze risultano anche per le notificazioni delle varie cartelle ( cfr relate prodotte dall comprese quelle per il quale l'appellante assume che il CP_3
Tribunale non si sia pronunziato.
La regolarità delle notificazioni, oltre che della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria esclude la fondatezza dell'eccezione di prescrizione , peraltro, genericamente proposta. Nessuna prescrizione peraltro potrebbe essere maturata per le due cartelle che il tribunale non avrebbe esaminato risalenti al
2015.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Rigetta l'appello e condanna alla rifusione delle spese del grado Parte_1
in favore di che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge CP_3
, con distrazione in favore dell'avv. Forzati Fabrizio antistatario, e per ROMA
AP che liquida in € 3.000,00 per compensi , oltre accessori di legge
Roma, 18 giugno 2025
IL PRESIDENTE EST.
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