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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 25/03/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6009/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Fornaio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta, in tutto o in parte, la somma di euro 13.954,80 pretesa dall con nota dell'1.8.2023, a titolo di recupero di ratei della CP_1
pensione di vecchiaia anticipata cat. VO n. 13011442 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2023 al 31.8.2023.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi in fatto che l' dopo avere accolto, con nota del CP_1
13.12.2022, la domanda di pensione di vecchiaia anticipata presentata dall'istante in data 3.10.2023, liquidando la detta pensione con decorrenza dall'1.1.2023, ha poi richiesto la restituzione dei ratei pensionistici erogati da tale data sino al 31.8.2023 perché lo stesso istante
“alla data di decorrenza della pensione svolgeva attività lavorativa
dipendente”, come si legge nella nota dell'1.8.2023.
L'istante non nega quest'ultima circostanza, anzi esplicitamente la ammette, affermando in ricorso di avere continuato a lavorare sino al
16.1.2023, data in cui il suo rapporto di lavoro è cessato per sopravvenute dimissioni volontarie.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce l'insussistenza del preteso indebito, quantomeno in relazione al periodo successivo al giorno delle dimissioni, in forza del principio di conservazione della domanda amministrativa.
La doglianza è infondata.
L'art. 22 co. 1 lett. c) l. 30.4.1969 n. 153 dispone, in materia di pensione di anzianità, che i lavoratori assicurati “hanno diritto alla pensione a
2 condizione che non prestino attività lavorativa subordinata alla data della
presentazione della domanda di pensione”.
A sua volta, l'art. 10 co. 6 d.l.vo 30.12.1992 n. 503 stabilisce, sempre in tema di pensioni anzianità, che “il loro conseguimento è subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro”.
A sua volta, l'art. 1 d.l.vo cit. dispone che “il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
In forza delle norme appena citate, pertanto, il conseguimento della pensione di anzianità (poi sostituita, a norma dell'art. 24 co. 10 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214, dalla pensione di vecchiaia anticipata), al pari del conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria, è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, poi, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce un elemento costitutivo del diritto alla pensione: cfr. Cass. 15.3.2016 n. 5052, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “presupposto indefettibile – altre a quello dell'anzianità
contributiva – affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che
il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato”; in senso conforme, Cass. 16789/2014, Cass. 4480/2013, Cass. 4898/2012 e numerose altre.
Costituendo elemento costitutivo del diritto alla pensione, la cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere necessariamente già alla data di
3 presentazione della domanda amministrativa, o comunque alla data di decorrenza della pensione.
Di tanto era peraltro ben consapevole l'istante, avendo egli a tale riguardo espressamente dichiarato, nella domanda amministrativa presentata all' il 3.10.2022, che “cesserò l'attività di lavoro dipendente il CP_1
31.12.2022”, ed avendo, proprio per tale motivo, richiesto la pensione con decorrenza dall'1.1.2023.
La prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente anche a tale data, e sino al 16.1.2023, osta pertanto al riconoscimento del diritto alla pensione, senza che possa in contrario rilevare che, solo in quest'ultima data, il rapporto si sia poi risolto a seguito delle dimissioni dell'istante.
Anche di ciò egli si è dimostrato peraltro ben consapevole, avendo trasmesso all in data 18.9.2023 una nuova e distinta domanda CP_1
amministrativa di pensione, con decorrenza questa volta dall'1.10.2023:
domanda che è stata poi accolta dall con la chiesta decorrenza. CP_1
Sotto un secondo e ultimo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento.
La doglianza è infondata.
Il principio invocato concerne infatti le prestazioni assistenziali, laddove in materia pensionistica vige una diversa disciplina.
In particolare, l'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88 dispone al co. 1 che “le pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (…) possono essere in ogni
4 momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione della prestazione” e al co. 2 che “nel caso in cui, in
conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato (…)”.
L'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 stabilisce a sua volta che “le disposizioni
di cui all'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a
formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi
natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in
5 base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è
parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già
conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n.
17417; conformi Cass. 14517/2020, Cass. 10627/2021, Cass. 5984/2022 e altre.
Nel caso in esame difetta la condizione sub a), in quanto, come precisato nella comunicazione del 13.12.2022, la pensione per cui è causa era stata effettuata dall “in via provvisoria” e non definitiva;
difetta altresì la CP_1
condizione sub b), in quanto non è nella specie configurabile alcun errore imputabile all' difetta infine la condizione sub c), in quanto CP_1
l'interessato ha falsamente dichiarato che avrebbe cessato l'attività di lavoro dipendente il 31.12.2022 ed ha poi omesso di comunicare all' di CP_1
avere viceversa continuato a lavorare anche oltre tale data.
Ne deriva la ripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
6 Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
7
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 6009/2024
r.g., decisa nell'udienza del 25.3.2025, promossa da
, con l'avv. Francesco Fornaio;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato l'11.6.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta, in tutto o in parte, la somma di euro 13.954,80 pretesa dall con nota dell'1.8.2023, a titolo di recupero di ratei della CP_1
pensione di vecchiaia anticipata cat. VO n. 13011442 indebitamente percepiti nel periodo dall'1.1.2023 al 31.8.2023.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi in fatto che l' dopo avere accolto, con nota del CP_1
13.12.2022, la domanda di pensione di vecchiaia anticipata presentata dall'istante in data 3.10.2023, liquidando la detta pensione con decorrenza dall'1.1.2023, ha poi richiesto la restituzione dei ratei pensionistici erogati da tale data sino al 31.8.2023 perché lo stesso istante
“alla data di decorrenza della pensione svolgeva attività lavorativa
dipendente”, come si legge nella nota dell'1.8.2023.
L'istante non nega quest'ultima circostanza, anzi esplicitamente la ammette, affermando in ricorso di avere continuato a lavorare sino al
16.1.2023, data in cui il suo rapporto di lavoro è cessato per sopravvenute dimissioni volontarie.
Sotto un primo profilo, l'istante deduce l'insussistenza del preteso indebito, quantomeno in relazione al periodo successivo al giorno delle dimissioni, in forza del principio di conservazione della domanda amministrativa.
La doglianza è infondata.
L'art. 22 co. 1 lett. c) l. 30.4.1969 n. 153 dispone, in materia di pensione di anzianità, che i lavoratori assicurati “hanno diritto alla pensione a
2 condizione che non prestino attività lavorativa subordinata alla data della
presentazione della domanda di pensione”.
A sua volta, l'art. 10 co. 6 d.l.vo 30.12.1992 n. 503 stabilisce, sempre in tema di pensioni anzianità, che “il loro conseguimento è subordinato alla
risoluzione del rapporto di lavoro”.
A sua volta, l'art. 1 d.l.vo cit. dispone che “il conseguimento del diritto alla
pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro”.
In forza delle norme appena citate, pertanto, il conseguimento della pensione di anzianità (poi sostituita, a norma dell'art. 24 co. 10 d.l.
6.12.2011 n. 201 conv. in l. 22.12.2011 n. 214, dalla pensione di vecchiaia anticipata), al pari del conseguimento della pensione di vecchiaia ordinaria, è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
Per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, poi, la cessazione dell'attività lavorativa costituisce un elemento costitutivo del diritto alla pensione: cfr. Cass. 15.3.2016 n. 5052, la quale ha affermato il seguente principio di diritto: “presupposto indefettibile – altre a quello dell'anzianità
contributiva – affinché possa essere erogata la pensione di anzianità è che
il rapporto di lavoro dipendente da cui deriva sia cessato”; in senso conforme, Cass. 16789/2014, Cass. 4480/2013, Cass. 4898/2012 e numerose altre.
Costituendo elemento costitutivo del diritto alla pensione, la cessazione dell'attività lavorativa deve sussistere necessariamente già alla data di
3 presentazione della domanda amministrativa, o comunque alla data di decorrenza della pensione.
Di tanto era peraltro ben consapevole l'istante, avendo egli a tale riguardo espressamente dichiarato, nella domanda amministrativa presentata all' il 3.10.2022, che “cesserò l'attività di lavoro dipendente il CP_1
31.12.2022”, ed avendo, proprio per tale motivo, richiesto la pensione con decorrenza dall'1.1.2023.
La prosecuzione del rapporto di lavoro dipendente anche a tale data, e sino al 16.1.2023, osta pertanto al riconoscimento del diritto alla pensione, senza che possa in contrario rilevare che, solo in quest'ultima data, il rapporto si sia poi risolto a seguito delle dimissioni dell'istante.
Anche di ciò egli si è dimostrato peraltro ben consapevole, avendo trasmesso all in data 18.9.2023 una nuova e distinta domanda CP_1
amministrativa di pensione, con decorrenza questa volta dall'1.10.2023:
domanda che è stata poi accolta dall con la chiesta decorrenza. CP_1
Sotto un secondo e ultimo profilo, l'istante deduce la irripetibilità del preteso indebito, in forza del principio di tutela del legittimo affidamento.
La doglianza è infondata.
Il principio invocato concerne infatti le prestazioni assistenziali, laddove in materia pensionistica vige una diversa disciplina.
In particolare, l'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88 dispone al co. 1 che “le pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti (…) possono essere in ogni
4 momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di
qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o
riliquidazione della prestazione” e al co. 2 che “nel caso in cui, in
conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di
pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme
corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo
dell'interessato (…)”.
L'art. 13 co. 1 l. 30.12.1991 n. 412 stabilisce a sua volta che “le disposizioni
di cui all'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 si interpretano nel senso che la
sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a
formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa
comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi
natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia
dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da
parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della
pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente,
consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite”.
Detta norma, che in realtà non è interpretativa ma innovativa e quindi non retroattiva (cfr. Corte cost. 10.2.1993 n. 39), restringe la tutela dell'accipiens, in quanto l'art. 52 co. 2 l.
9.3.1989 n. 88 nella sua formulazione originaria negava la possibilità di recupero dell'indebito, se non in presenza di dolo dell'interessato.
Viceversa, il nuovo testo della norma subordina la irripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro, ovvero: a) il pagamento delle somme in
5 base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è
parificata quoad effectum l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già
conosciuti dall'ente competente: in tal senso, cfr. Cass. 30.8.2016 n.
17417; conformi Cass. 14517/2020, Cass. 10627/2021, Cass. 5984/2022 e altre.
Nel caso in esame difetta la condizione sub a), in quanto, come precisato nella comunicazione del 13.12.2022, la pensione per cui è causa era stata effettuata dall “in via provvisoria” e non definitiva;
difetta altresì la CP_1
condizione sub b), in quanto non è nella specie configurabile alcun errore imputabile all' difetta infine la condizione sub c), in quanto CP_1
l'interessato ha falsamente dichiarato che avrebbe cessato l'attività di lavoro dipendente il 31.12.2022 ed ha poi omesso di comunicare all' di CP_1
avere viceversa continuato a lavorare anche oltre tale data.
Ne deriva la ripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
6 Taranto, 25.3.2025.
Il giudice
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