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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1852/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Monica Pimpinato, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa (VI), vicolo Jacopo Da Ponte n. 2, in forza di procura alle liti allegata a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa in giudizio dall'avv.to Mattia Ganeo (c.f. , con C.F._3
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Asolo (TV), via Palladio n. 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso in primo grado;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 4 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In riforma della sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso, pronunciata in data
01.10.2024 e pubblicata il 04.10.2024, invia cautelare ed anticipata, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso in punto
“provvedimenti di natura economica”, a far data dal 01.03.2025, nella statuizione relativa all'obbligo per il padre di versare mensilmente alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'importo di euro 400,00.=, ritenuta la sussistenza dei presupposti della manifesta fondatezza dell'appello sul punto ed il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile per l'appellante per le ragioni esposte in narrativa al punto G). Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, ritenendosi violate le norme ivi indicate, in via principale, per le ragioni esposte con il primo motivo di appello, riformare la sentenza gravata, con riferimento alla statuizione e alla definizione del collocamento prevalente presso la madre, siccome non coincidente con quanto poi previsto e quindi ingiusta in fatto ed in diritto, statuendo che, a partire dal marzo 2025 il collocamento della minore sarà paritario presso i genitori, secondo lo schema previsto dal Giudice di prime cure. In subordine, posto che il regime adottato dal Tribunale non prevede alcun fine settimana intero della
2 figlia con i genitori, causando un suo continuo spostamento, riformare la sentenza prevedendo il collocamento paritario della minore da svolgersi secondo lo schema che segue e precisandosi che il genitore presso il quale la minore avrà pernottato si assumerà il compito di accompagnarla al nido di infanzia/scuola, dove l'altro genitore, nelle giornate in cui la minore pernotti presso di lui, la andrà a riprendere
(vedasi tabella allegata alle conclusioni del ricorso in appello).
Per le ragioni esposte con il secondo motivo di appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Treviso, laddove prevede che sia sempre e solo il padre a recarsi dalla madre a prelevare e riaccompagnare la figlia, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, disponendosi che venga equamente suddiviso tra i genitori l'onere di prelevare e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro secondo gli accordi che i genitori vorranno prendere e che, in caso di impossibilità di accordo, nel fine settimana in cui la figlia starà con la madre dalle 20.00 del sabato sera, sia quest'ultima a recarsi dal padre a prelevarla, mentre sarà il padre, nella settimana successiva, ad andare a prelevare la figlia alle 9.00 presso l'abitazione materna, e che negli altri casi in cui la figlia non sia a scuola i genitori provvedano in modo alternato a prelevare e riaccompagnare la figlia a casa dell'altro. Per le ragioni esposte con il terzo motivo di appello in relazione ai periodi di festività e vacanza, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, prevendendosi che per l'estate, i 20 giorni previsti dalla sentenza di primo grado a favore del padre, comprendano anche i relativi pernottamenti, da disporsi eventualmente per periodi non maggiori di 7 giorni sino ai tre anni di età; il periodo delle festività natalizie, sia suddiviso, fino ai tre anni di età della minore, in sottoperiodi di tre giorni da trascorrere in via alternata con ciascun genitore, facendo in modo che la bambina trascorra, ad anni alterni, la sera della Vigilia con un genitore e il pranzo del giorno di Natale con l'altro, nonché il Capodanno ad anni alterni. E prevedendo altresì che, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore
3 trascorra una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e del Capodanno;
il periodo delle festività pasquali sia parimenti suddiviso a metà tra i genitori, con la Pasqua ed il lunedì in Albis trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascuno di essi;
le festività nazionali il periodo del Carnevale ed i ponti siano suddivisione in modo paritario tra i genitori. Per le ragioni esposte con il quarto motivo di appello in relazione ai provvedimenti di natura economica, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, prevendendosi che, alla luce delle modalità di collocamento disposte, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore per i periodi nei quali l'avrà con sé, con suddivisione al 50% dell'assegno unico universale, ferma restando la già disposta suddivisione al 50% delle spese di natura straordinaria. Per le ragioni esposte con il quinto motivo di appello, riformare e correggere la sentenza del
Tribunale di Treviso negli importi indicati quali “stipendio medio mensile” delle parti, indicando che lo stipendio medio mensile da lavoro dipendente dell'appellata è di circa euro 1.300,00.=, mentre quello dell'appellante è di circa euro 1.260,00.=. Per le ragioni esposte con il sesto motivo di appello, riformare la sentenza nel capo sulle
“spese di lite e domande ex art. 96 cpc, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo grado ed al il risarcimento del danno nei confronti dell'appellante, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc, richiamato anche dall'art. 473 bis 18, incontestabilmente violato dalla sig.ra Controparte_1
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, con compensazione di quelle di primo grado e con vittoria di quelle del grado di appello”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Rigettarsi, per i motivi esposti, l'istanza di sospensiva risultando l'appello ictu oculi infondato in fatto e in diritto. Rigettarsi in ogni caso nel merito e per i motivi esposti,
l'appello interposto da con conferma della sentenza n. 1722/2024 Parte_1
4 pronunciata dal Tribunale di Treviso. In subordine, in ragione della progressiva crescita della minore, l'appellata non si oppone alla modifica del calendario di frequentazione per il periodo estivo, festività e ponti come proposto da parte appellante con decorrenza dal mese di marzo 2025 alle condizioni di seguito evidenziate: per l'estate, i 20 giorni previsti dalla sentenza di primo grado a favore del padre, prevedano anche i relativi pernottamenti, da disporsi eventualmente per periodi non maggiori di 7 giorni sino ai tre anni di età, a condizione che analogo periodo di 20 giorni in via esclusiva sia previsto con la madre;
il periodo delle festività natalizie, sia suddiviso, fino ai tre anni di età della minore, in sottoperiodi di tre giorni da trascorrere in via alternata con ciascun genitore, facendo in modo che la bambina trascorra, in ogni caso, il giorno di Natale con entrambi i genitori (per tempi equivalenti) e il Capodanno ad anni alterni. E prevedendo altresì che, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorra una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e del Capodanno, mantenendo sempre la previsione che la bambina trascorra il giorno di Natale con entrambi i genitori (per tempi equivalenti); il periodo delle festività pasquali sia parimenti suddiviso a metà tra i genitori, con la Pasqua ed il lunedì in Albis trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascuno di essi;
le festività nazionali, il periodo del
Carnevale ed i ponti siano suddivisi in modo paritario tra i genitori. Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2023, adiva Controparte_1
il Tribunale di Treviso allegando di aver iniziato una convivenza more uxorio con dal luglio del 2021. Parte ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso Parte_1
Per_ della figlia nata il [...], con suo collocamento prevalente presso la
5 stessa ed assegnazione in suo favore della casa familiare in Borso del Grappa (TV); chiedeva che venisse regolato la permanenza della minore presso il padre Pt_1
con statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di versare un assegno
[...]
pari ad euro 300,00.= mensili (euro 390,00.= in caso di percezione nella misura del
50% dell'assegno unico familiare), a titolo di contributo al mantenimento ordinario Per_ di oltre al 60% delle spese straordinarie. a sua volta, con Parte_1
comparsa di costituzione e risposta, chiedeva l'affidamento condiviso della minore ed il suo collocamento paritario;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare di
Per_ Borso del Grappa (TV); il mantenimento in via diretta di e la suddivisione dell'assegno unico universale nella misura del 50% tra i genitori. Il resistente, nel caso di collocamento prevalente della minore presso di sé, chiedeva di porre a carico di l'obbligo di corrispondergli un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della figlia pari a euro 200,00.= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, il convenuto chiedeva la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Il Tribunale, in primo luogo, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, disponendo l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre;
regolando il diritto di visita del padre, onerato di corrispondere a controparte la somma di euro 400,00.= mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, ordinandone il rilascio.
Con sentenza n. 1722/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Tribunale di
Treviso, conclusivamente affidava la figlia delle parti ad entrambi i genitori, con possibilità per gli stessi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente su questioni di ordinaria amministrazione;
collocava la minore prevalentemente presso
Per_ la madre, al fine di preservare le abitudini di vita di la quale era già solita
6 trascorrere parte delle giornate con i nonni materni, presso la cui abitazione la madre si era stabilmente trasferita con la figlia a seguito dell'avvenuto rilascio della casa familiare. Quanto alla permanenza della minore presso il padre, il Giudice di prime Per_ cure statuiva il diritto di quest'ultimo di tenere con sé tutte le settimane il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 (o dalle ore 13.00 previo avviso) con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 21.00; in via alternata, un fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato alle 16.00 e un fine settimana la domenica dalle ore 9.00, con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 18.00.
Inoltre, a partire dal mese di marzo 2025, il Tribunale prevedeva un ampliamento dei tempi di permanenza della minore con il padre, prevedendo due pernotti infrasettimanali (martedì notte e giovedì notte con onere di riaccompagnare la figlia all'asilo nido la mattina successiva); per i fine settimana, sempre in via alternata, un weekend dal venerdì fine asilo/scuola fino alle ore 20.00 del sabato, con riaccompagnamento dalla madre ed un weekend da domenica ore 9.00 fino al riaccompagnamento a scuola/asilo il lunedì mattina. Il Giudice di prime cure regolava anche i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e festività nazionali, con previsione per le vacanze estive di ulteriori 20 giorni per il padre, non più di 3 Per_ consecutivi fino a quando non compie 6 anni, dalle ore 9.00 con riaccompagnamento della minore dalla madre alle ore 21.00. Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale poneva a carico di la somma di euro 400,00.= Parte_1
Per_ mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia ed a fondamento di detta statuizione, accertava che il padre della minore percepiva la somma di euro 1.700,00.= mensili, essendo dotato di una specifica capacità lavorativa, ancora sussistente, che gli aveva permesso in passato di essere titolare di una retribuzione media significativamente superiore, valorizzando anche la circostanza che il padre risiedeva in abitazione concessagli in comodato gratuito.
Così, il Giudice di primo grado ha accertava la sussistenza di uno squilibrio
7 reddituale tra le parti, ritenendo congruo quantificare l'assegno mensile nell'importo rammentato, anche in considerazione che la madre, pur vivendo nell'abitazione dei suoi genitori e non avendo per tal motivo alcun onere locativo, si faceva comunque carico di corrispondere un contributo mensile per le spese. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di condanna ex art. 96 cpc, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia, prevedendo il mantenimento diretto, la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%. L'impugnante, inoltre, ha proposto un diverso regime di visita per le vacanze estive, chiedendo la previsione dei pernottamenti ed un diverso regime di visita come allegato nelle conclusioni del ricorso in appello.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il regime di collocamento che si instaurerà a partire da marzo
2025, in realtà, risulterebbe essere di fatto paritario. A detta di il Parte_1
collocamento così come regolato non potrebbe essere definito come “prevalente” presso la madre, tenuto conto che a partire dalla data ricordata la minore trascorrerà con il padre un tempo paritario rispetto a quello della madre, anzi, nei fatti, superiore.
A sostegno di ciò, l'appellante evidenzia che la minore starà con il padre in media 13 notti al mese (3 pernottamenti a settimana), ma che, sebbene sia prevista una notte in più a settimana a favore della madre, il padre trascorrerà più tempo con la figlia durante il pomeriggio (dalle ore 13.00, a differenza della madre che vedrà la figlia a partire dalle ore 17.00). Inoltre, l'impugnante rimarca che durante il fine settimana, la madre è impegnata dalle 9.00 alle 14.00 nello svolgimento dell'attività lavorativa e
Per_ dovrà per forza lasciare con i nonni materni. Parte appellante propone, altresì,
8 un diverso calendario di visite, con collocamento della minore perfettamente paritario (come allegato nella tabella a pag. 9 del ricorso in appello), in quanto il calendario adottato dalla sentenza del Tribunale di Treviso richiederebbe alla minore un continuo e faticoso spostamento tra i genitori che renderebbe per loro impossibile qualsivoglia programmazione per trascorrere con la figlia le giornate di sabato e domenica.
Con il secondo motivo di impugnazione è censurata l'erroneità della sentenza che avrebbe posto solo a carico del padre l'onere di recarsi a casa della o CP_1 all'asilo nido per prendere e riaccompagnare la figlia per l'attuazione del calendario di visite. Secondo l'appellante, con tale previsione, sarebbero stati posti interamente a suo carico i doveri di cura della figlia, che dovrebbero ricadere su entrambi i genitori.
Con il terzo motivo di appello viene contestato il regime di collocamento riferito ai periodi di festività. Con riguardo alle vacanze natalizie e pasquali, si evidenzia che la sentenza di primo grado suddivide equamente i giorni della vigilia di
Natale, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e la Pasquetta, ma non vi sarebbe prevista alcuna suddivisione del relativo periodo di vacanza. Inoltre, per quanto attiene alle vacanze estive, parte appellante lamenta che, in relazione a questo periodo, non vi sarebbe la previsione del pernottamento, contrariamente a quanto disciplinato per la settimana “ordinaria”.
Con il quarto motivo di impugnazione viene censurata la sentenza di prime cure in relazione ai provvedimenti di natura economica. Parte appellante evidenzia la contraddittorietà della sentenza rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di rigetto della richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emesso il
27 maggio 2024. evidenzia l'appellante che, con tale ordinanza, il contributo mensile al mantenimento ordinario della minore era stato determinato anche tenendo conto della mancata assegnazione della casa familiare, sul presupposto delle spese che ella
9 avrebbe dovuto sostenere per il reperimento di una nuova abitazione, di modo che il
Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto nel suo provvedimento definitivo che non ha sostenuto e non sta sostenendo ulteriori spese Controparte_1
locative per la nuova abitazione, essendosi trasferita dai suoi genitori con la bambina, mancando così il presupposto posto alla base della determinazione e quantificazione dell'emolumento, nonché mancando la prova che ella contribuisca alle spese sostenute dai suoi genitori, non essendo sufficiente un unico bonifico di importo pari ad euro 250,00.= dalla stessa effettuato in favore del di lei padre il giorno della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale in primo grado. In aggiunta, l'appellante rappresenta le spese che mensilmente egli dovrebbe sostenere, ossia il pagamento della quota della retta di asilo nido, la rate dei due finanziamenti, le spese per il carburante e le spese domestiche, oltre alla corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento della figlia di euro 400,00.=, situazione tale rende incongrua per eccesso la quantificazione dell'emolumento, anche avuto riguardo della situazione reddituale dell'appellata che potrebbe contare su proventi derivanti da altre attività, oltre che su una retribuzione mensile pari ad euro
1.300,00.= ed agli assegni corrisposti dall'ex compagno per il mantenimento della figlia avuta da una precedente relazione. A detta di inoltre, la Per_2 Parte_1 previsione dell'assegno di mantenimento non sarebbe altresì giustificata avuto riguardo dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, da considerarsi sostanzialmente paritari a partite dal marzo 2025.
Con il quinto motivo di gravame viene censurata la lettura delle buste paga dimesse in atti, sostenendosi la disparità della valutazione operata dal Giudice di primo grado, il quale avrebbe tenuto conto della sua busta paga di aprile 2024
(comprendente la quattordicesima mensilità), ed al tempo stesso non avrebbe tenuto conto del valore della busta paga dell'appellata del mese di dicembre 2023, nella quale figurerebbe un netto pari a 2.844,71.=, così non essendo stata data reale
10 rappresentazione della situazione reddituale delle parti, oltre al fatto che il reddito mensile dell'appellante avrebbe subito una diminuzione a partire dal mese di marzo
2024, per i due pomeriggi dedicati alla figlia e la conseguente riduzione delle ore lavorate.
Con il sesto motivo di impugnazione viene impugnato il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 cpc. A tal proposito, si evidenzia che il regime di collocamento proposto dall'odierna appellata nel proprio ricorso introduttivo in primo grado, con la previsione di 36 ore di frequentazione padre - figlia, senza alcun pernottamento, senza alcuna vacanza e senza alcun limite temporale di durata, avrebbe reso impossibile il normale costituirsi di una relazione parentale significativa. Inoltre, secondo le accuse rivoltegli da Parte_1
controparte sarebbero state estranee alla dialettica processuale e al normale esercizio del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'istanza CP_1
sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, per quanto attiene al terzo motivo di appello, parte appellata ha aderito al calendario di visite proposto da in relazione al periodo delle Parte_1
vacanze estive, natalizie e pasquali, adesione comunque subordinata alla condizione che vi sia una suddivisione paritaria delle vacanze pasquali e natalizie, fermo restando che la bambina trascorra il giorno di Natale con entrambi i genitori, ed alla condizione che sia previsto anche per la madre il diritto di tenere con sé la figlia per un periodo di 20 giorni con pernottamento durante le vacanze estive (non più di 7 giorni consecutivi sino al compimento dei 3 anni di età).
Gli atti di causa sono stati trasmessi al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio.
11 In data 24 febbraio 2025 si è tenuta l'udienza di discussione della causa davanti al collegio, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
*****
1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Non può essere accolto il regime di collocamento proposto dall'appellante, che prevede una suddivisione Per_ perfettamente paritaria dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori. In particolare, si prevede una divisione in periodi di 4 settimane (28 giorni),
Per_ durante i quali dovrebbe stare 14 giorni con la madre, con relativo pernottamento e riaccompagnamento all'asilo nido/scuola ed i rimanenti 14 giorni, con le medesime modalità, presso il padre (tabella a pag. 9 del ricorso in appello).
1.1 – Questa nuova domanda relativa alla regolamentazione del regime di collocamento della minore non è sorretta da uno specifico motivo di appello, poiché
l'appellante si limita a predisporre un calendario, senza evidenziare le specifiche ragioni per le quali le modalità di effettuazione del diritto di visita così come delineate nella sentenza impugnata risulterebbero non idonee e pregiudizievoli per la minore. Non è sufficiente l'affermazione in base alla quale il regime di collocamento adottato renderebbe impossibile per i genitori realizzare un qualche programma con la figlia il sabato e la domenica (il fine settimana, infatti, è diviso a metà tra i due genitori). Tale allegazione risulta essere generica, come del resto l'affermazione in base alla quale la suddivisione del sabato e della domenica tra i genitori richiederebbe alla minore un faticoso e non necessario spostamento. Non risulta allegato e provato uno specifico pregiudizio per la minore derivante dal regime di collocamento che andrà ad instaurarsi a partire da marzo 2025, che tiene conto delle
Per_ consuetudini di vita di abituata a stare con i nonni materni presso la cui
12 abitazione trascorre la maggior parte del suo tempo al di fuori della scuola dell'infanzia.
2 – Non è fondata l'argomentazione di parte appellante volta a contestare la qualificazione di “collocamento prevalente presso la madre” del regime del diritto di visita che avrà efficacia a partire dal mese di marzo 2025. La censura non è finalizzata ad ottenere un nuovo calendario di visite, ma a far valere il carattere fittizio del collocamento prevalente, con conseguenze sull'an e sul quantum dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia. Il regime di collocamento delineato nella sentenza impugnata non può essere definito come paritario, seppur oggettivamente avente un ampio ed articolato diritto di visita per il padre. È innegabile che la minore trascorra la maggior parte del tempo con la madre, o con i nonni materni qualora la prima sia impegnata al lavoro, non rilevando
Per_ che sia durante la mattinata all'asilo. In ogni caso, è il genitore che in quel momento è collocatario della minore che deve farsi carico degli oneri di portare la figlia presso la scuola dell'infanzia o di andarla a prendere per qualsiasi ragione, non potendosi così arbitrariamente escludersi dal conteggio le ore in cui la minore si trova all'asilo. Tale ragionamento comporterebbe un'irragionevole disparità di Per_ trattamento, posto che alla madre verrebbero arbitrariamente tolte le ore in cui si trova presso la scuola dell'infanzia, mentre al padre non verrebbe tolto alcunché, avendo i propri turni di responsabilità genitoriale a partire, a seconda dei casi, dalle
13.00 o dalle 17.00. Parimenti, non si può prendere in considerazione il fatto che la madre lavora durante il fine settimana dalle ore 9.00 alle ore 14.00, periodo nel quale la minore starà con i nonni materni e durante il quale il padre non è con la figlia.
3 – Il secondo motivo di appello non è fondato. Il padre ha l'onere di recarsi a casa dell'appellata per prendere con sé la figlia al fine di esercitare il proprio diritto di visita e di riaccompagnarla all'asilo/scuola o presso l'abitazione della madre al termine dei propri turni di responsabilità genitoriale. Ciò rientra nell'ambito dei
13 doveri di cura e di assistenza morale e materiale di cui è gravato il genitore nei confronti del proprio figlio ex art. 337 ter cc. Si rileva, inoltre, la contraddittorietà del motivo di gravame e dei fatti posti a fondamento dello stesso con quanto dichiarato dall'odierno appellante all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 6 febbraio 2024. Infatti, da un lato, l'impugnante lamenta l'irragionevolezza della previsione che sia sempre lui stesso ad andare a prendere e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre o all'asilo, mentre dall'altro lato ha sostenuto durante il giudizio di primo grado di avere un orario di lavoro flessibile, che gli permette di conciliare le sue esigenze familiari, ivi comprese quelle relative agli spostamenti per l'esercizio del suo diritto di visita. In particolare, all'udienza di comparizione Pt_1
ha affermato: “ho un orario di lavoro abbastanza flessibile che mi permette di
[...]
organizzarmi con le mie esigenze familiari. In questi due pomeriggi infrasettimanali
Per_ cerco di recuperare per il pranzo o subito dopo ma ho avuto qualche impedimento perché vorrebbe consegnarmela lei dopo lavoro ma io preferirei CP_1
recuperarla prima;
non so perché non voglia che interagisca con i suoi genitori.”
(verbale udienza 6 febbraio 2024).
4 – Il terzo motivo di appello, al quale non ha manifestato opposizione parte appellata, va accolto. Va integrato il regime di collocamento riguardo al periodo delle vacanze estive, non essendo ragionevole limitare il pernottamento quando esso risulta essere previsto nelle settimane “ordinarie”. Va previsto il diritto del padre, in aggiunta ai giorni ordinari, di vedere e tenere con sé la figlia per ulteriori 20 giorni durante le vacanze estive, con pernottamento, per periodi non maggiori di 7 giorni consecutivi sino a quando la minore non avrà compiuto 3 anni di età. Tale diritto va previsto anche per la madre, da esercitarsi con le medesime modalità. Per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, va suddiviso in via paritaria anche il periodo di vacanza relativo. Per le vacanze pasquali, il periodo deve essere suddiviso in parti uguali tra i genitori, con la previsione che la minore trascorrerà con il padre ad anni
14 alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, fino a quando la minore non compirà tre anni di età, il relativo periodo va suddiviso in sottoperiodi di tre giorni consecutivi che la minore trascorrerà in via alternata presso ciascuno dei genitori e, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore. Per quanto attiene alle giornate della Vigilia di , Natale, Capodanno ed Epifania, la Per_3
minore passerà con il padre, ad anni alternati, il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre e quello di Capodanno o la giornata del 6 gennaio. Non si accoglie la richiesta dell'appellata che il giorno di Natale sia trascorso con entrambi i genitori per tempi equivalenti, posto che si ritiene di non poter sottoporre la minore a spostamenti anche in quella giornata festiva. Ciascun genitore passerà il giorno di
Natale interamente con la minore ad anni alterni, compensando il fatto di non
Per_ trascorre il 25 dicembre con con il contestuale diritto di vedere e tenere con sé la minore per tutto il giorno della Vigilia di Natale, tutelando così anche in quei giorni festivi particolarmente importanti il diritto alla bigenitorialità.
5 – Il quarto motivo di gravame è parzialmente fondato. In primo luogo, il Giudice di primo grado ha correttamente ricostruito le situazioni reddituali delle parti. Parte appellante sostiene che vi è stata a partire dal mese di marzo 2024 una diminuzione della propria retribuzione mensile, causata, a suo dire, da una correlata diminuzione
Per_ delle ore lavorate, per attuare il proprio diritto/dovere di visita della figlia durante i due pomeriggi infrasettimanali. Tale argomentazione non è fondata e non trova riscontro nelle buste paga allegate nel fascicolo di primo grado (doc. 60).
Infatti, risulta che nel mese di febbraio 2024 l'appellante ha lavorato per 140 ore percependo una retribuzione pari a euro 1.508,00.=. A partire dal mese di marzo
2024 l'appellante non ha diminuito il tempo dedicato all'attività lavorativa, risultando dai cedolini depositati 144 ore di lavoro per marzo 2024, 135,50 ore per il mese di aprile 2024, 171,60 ore lavorate per maggio 2024 con retribuzione pari a
15 euro 1.260,00=. Anche per i mesi da luglio a settembre 2024 la retribuzione mensile si è attestata su euro 1.260,00=, ma con ore lavorate per luglio 2024 pari a 179,40 e
156 ore per il mese di settembre 2024 (agosto ha avuto una diminuzione del monte ore a causa delle ferie godute, vedasi doc. 3 parte appellante). Le risultanze documentali escludono che vi sia stata una diminuzione della retribuzione per il
Per_ minor tempo dedicato al lavoro a causa dei due pomeriggi dedicati alla figlia
5.1 – Inoltre, le buste paga depositate da parte appellante non sono attendibili. In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, disponendo il Giudice di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. n. 3905/2011). Nel caso di specie, le spese mensili dedotte dall'appellante evidenziano l'inattendibilità dei cedolini allegati. Infatti, a fronte di una retribuzione media pari a euro 1.260,00.= mensili, l'appellante, a sua detta, deve sostenere delle spese fisse pari a euro
1.581,00=, le quali non comprendono le spese per il proprio vitto, per il bollo e l'assicurazione auto e le spese mediche, cosicché l'asserito ammontare delle spese mensili può essere ragionevolmente sostenuto solo con una retribuzione ben maggiore rispetto a quella dichiarata. In particolare, lo stesso appellante deduce che mensilmente deve corrispondere l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia pari a euro 400,00.=, pagare la quota della retta per l'asilo nido pari a euro 155,00.=
(oltre ad euro 35,00= per la quota per il nuoto), euro 350,00.= per spese domestiche, euro 441,00.= per le rate dei finanziamenti ed euro 200,00.= spese per carburante.
Inoltre, la stipulazione di due finanziamenti che comportano un aggravio
16 complessivo di euro 441,17.= mensili (doc. 28 e doc. 29) denota la capacità reddituale dell'appellante, incompatibile con le retribuzioni mensili risultante dalle buste paga.
5.2 – Per quanto attiene alla situazione reddituale della madre, ella percepisce circa euro 1.300,00.= mensili, essendo assunta a tempo indeterminato presso il Caffè di
Asolo per 30 ore settimanali e con orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
L'appellata non dispone di altre fonti di reddito significative, in quanto l'attività dell' e le pubblicazioni sulla piattaforma Onlyfans le fruttavano Controparte_2
rispettivamente circa euro 330,00.= mensili al lordo delle spese ed euro 200,00= annuali. Si deve considerare, inoltre, che i proventi derivanti dalle pubblicazioni su
Onlyfans si riferiscono all'anno 2023, non avendo l'appellata più alcuna entrata documentata dall'utilizzo di detta piattaforma. Inoltre, l'appellata fornisce ai suoi genitori il proprio contributo alle spese, pari a circa euro 300,00.= mensili (doc. 4, bonifico a favore di per spese giugno 2024 - ottobre 2024 e bonifico Parte_2
per spese novembre - dicembre 2024). Ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno si deve tenere conto di tali spese documentate, sulle quali non risulta provata la “retrocessione del bonifico” da parte di come asserito da Parte_2
parte appellante (doc. 5 parte appellata, estratto conto). Inoltre, per la determinazione dell'emolumento non può tenersi conto delle somme percepite dalla madre per il mantenimento della figlia , avuta da una precedente relazione. Le somme Per_2
dalla stessa percepite a tale titolo sono funzionali al mantenimento ed alla cura
Per_ dell'altra figlia e non possono pregiudicare il diritto di pari rango di di ricevere la stessa cura ed assistenza materiale.
6 – Il motivo di impugnazione è invece fondato in relazione alla necessità di diminuire l'assegno di mantenimento in virtù dell'aumento dei tempi di permanenza Per_ di con il padre. È noto che ai sensi dell'art. 337 ter cc, il tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori è uno dei parametri stabiliti per la determinazione
17 e quantificazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento dei figli da porsi a carico del genitore non collocatario. Pur sussistendo una situazione di squilibrio reddituale e pur dovendosi confermare nell'an, per le ragioni elencate nei punti precedenti, il diritto della madre di ricevere l'assegno per il mantenimento Per_ ordinario della figlia, l'aumento dei temi di permanenza di presso il padre specie a partire dal mese di marzo 2025 rendono congrua una diminuzione del quantum dell'emolumento. La conferma del quantum dell'assegno non risulta aderente a quanto disposto dall'art. 337 ter cc. Infatti, con i provvedimenti provvisori, l'emolumento è stato determinato in euro 400,00.= a beneficio della madre, con la contestuale previsione che il padre potesse vedere la figlia due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì senza pernotto) ed un giorno tra sabato e domenica, alternati tra loro, sempre senza pernottamento, dalle ore 9.00 alle ore
16.00 (vedasi ordinanza del 14 febbraio 2024). Questa Corte ritiene congruo diminuire a partire dal mese di marzo 2025 l'assegno per il mantenimento della figlia minore ad euro 300,00.= mensili, in considerazione dell'aumento del tempo di permanenza della figlia presso il padre e della diversa disciplina del diritto di visita, prevedente i pernotti infrasettimanali, il pernotto durante il fine settimana, una regolamentazione paritaria in riferimento esclusivo alle vacanze natalizie, pasquali ed alle altre festività nazionali e la regolamentazione delle vacanze estive (previsione di ulteriori 20 giorni, oltre ai giorni ordinari, per ciascuno dei genitori).
7 – Il quinto motivo di appello non è fondato e va respinto. Il Giudice non ha errato nella lettura delle buste paga allegate in atti. Infatti, non ha correttamente tenuto conto della busta paga di parte appellata di dicembre 2023, nella quale figura un netto in busta pari a euro 2.844,71.=. Ciò non rispecchia l'attuale situazione reddituale della madre, in quanto l'appellata ha cambiato occupazione a partire dal mese di gennaio 2024. Nel cedolino di dicembre 2023 figurano emolumenti straordinari come il TFR, indennità di ferie non godute e indennità da permessi non
18 goduti. È condivisibile che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di tale retribuzione mensile ma abbia operato una media delle retribuzioni a partire dal gennaio 2024, più attuali ed esplicative dell'attuale situazione economica. Per contro, il primo Giudice ha correttamente tenuto conto del cedolino di aprile 2024 dell'appellante, nel quale risulta un netto in busta pari a euro 2.552,00.=
(comprendente la percezione della quattordicesima mensilità), poiché esplicativo della sua reale capacità reddituale. Parte appellata percepisce ogni mese, anziché in un'unica soluzione, il rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità (doc.
6, doc. 42 fascicolo di primo grado ), non sussistendo di conseguenza alcuna CP_1
ragione per non tenere in considerazione la reciproca percezione della quattordicesima mensilità da parte di . Parte_1
8 – Il sesto motivo di appello non è fondato. L'odierna appellata non ha adottato dei comportamenti che giustificano la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 cpc. Nel proprio ricorso introduttivo non ha richiesto modalità di affidamento e collocamento della minore atte ad escludere la figura paterna che rendevano impossibile l'instaurazione di una adeguata relazione parentale tra i due.
Per_ Infatti, ha da sempre richiesto l'affido condiviso di con modalità di collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno in considerazione anche della tenera età della minore, nata il [...], la quale aveva ancora bisogno dell'allattamento. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento anche Per_ sotto il profilo delle asserite accuse di disinteresse che la madre di ha rivolto nei confronti dell'odierno appellante. Tali allegazioni, come correttamente ha statuito sul punto il giudice di primo grado, non sono esorbitanti la normale dialettica processuale.
9 – L'appello va, dunque, in parte accolto, con rideterminazione dell'assegno per il
Per_ mantenimento ordinario della figlia pari a euro 300,00.= mensili a partire dal mese di marzo 2025, con rideterminazione del calendario di visite padre - figlia per
19 quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali ed alle altre festività. Posto che la domanda è stata in parte accolta solamente sotto il profilo della necessaria modifica del quantum dell'assegno in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza Per_ di presso il padre, con il contestuale rigetto degli altri motivi di gravame relativi alla situazione reddituale delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite anche del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 1722/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1. dispone che, con riguardo ai periodi di festività, i genitori potranno vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: - durante
Per_ le festività natalizie, fino al compimento dei 3 anni di età, passerà con ciascuno dei genitori, in via alternata, sottoperiodi non superiori a 3 giorni consecutivi, mentre, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori, con la previsione che la bambina passerà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o quello della
Vigilia di Natale e quello di Capodanno o quello dell'Epifania; - il periodo delle festività pasquali sarà suddiviso tra i genitori in via paritaria, con la previsione che
Per_ passerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta; - le altre festività nazionali, Carnevale e gli altri Ponti saranno suddivisi tra i genitori in via paritaria;
- durante l'estate la minore passerà con il padre ulteriori 20 giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (di cui non più di 7 consecutivi fino al compimento del terzo anno di età) con relativo pernottamento ed analogo diritto è previsto anche per la madre;
20 2. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
Per_ minore mediante il versamento in favore di della Controparte_1
somma pari ad euro 300,00= mensili, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese di marzo 2025, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1852/2024 R.G. promossa
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso in giudizio Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Monica Pimpinato, con domicilio eletto presso lo studio della stessa sito in Bassano del Grappa (VI), vicolo Jacopo Da Ponte n. 2, in forza di procura alle liti allegata a margine dell'atto di appello;
APPELLANTE
CONTRO
1 (c.f. ), rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa in giudizio dall'avv.to Mattia Ganeo (c.f. , con C.F._3
domicilio eletto presso lo studio dello stesso sito in Asolo (TV), via Palladio n. 1, in forza di procura speciale allegata al ricorso in primo grado;
APPELLATA
E CON L'INTERVENTO DEL
PROCURATORE GENERALE;
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: appello avverso sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso, pubblicata in data 4 ottobre 2024.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE
“In riforma della sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso, pronunciata in data
01.10.2024 e pubblicata il 04.10.2024, invia cautelare ed anticipata, sospendere la provvisoria esecutività della sentenza n. 1722/2024 del Tribunale di Treviso in punto
“provvedimenti di natura economica”, a far data dal 01.03.2025, nella statuizione relativa all'obbligo per il padre di versare mensilmente alla madre, a titolo di concorso nel mantenimento della figlia l'importo di euro 400,00.=, ritenuta la sussistenza dei presupposti della manifesta fondatezza dell'appello sul punto ed il pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile per l'appellante per le ragioni esposte in narrativa al punto G). Nel merito, per le ragioni esposte in narrativa, ritenendosi violate le norme ivi indicate, in via principale, per le ragioni esposte con il primo motivo di appello, riformare la sentenza gravata, con riferimento alla statuizione e alla definizione del collocamento prevalente presso la madre, siccome non coincidente con quanto poi previsto e quindi ingiusta in fatto ed in diritto, statuendo che, a partire dal marzo 2025 il collocamento della minore sarà paritario presso i genitori, secondo lo schema previsto dal Giudice di prime cure. In subordine, posto che il regime adottato dal Tribunale non prevede alcun fine settimana intero della
2 figlia con i genitori, causando un suo continuo spostamento, riformare la sentenza prevedendo il collocamento paritario della minore da svolgersi secondo lo schema che segue e precisandosi che il genitore presso il quale la minore avrà pernottato si assumerà il compito di accompagnarla al nido di infanzia/scuola, dove l'altro genitore, nelle giornate in cui la minore pernotti presso di lui, la andrà a riprendere
(vedasi tabella allegata alle conclusioni del ricorso in appello).
Per le ragioni esposte con il secondo motivo di appello, riformare la sentenza del
Tribunale di Treviso, laddove prevede che sia sempre e solo il padre a recarsi dalla madre a prelevare e riaccompagnare la figlia, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, disponendosi che venga equamente suddiviso tra i genitori l'onere di prelevare e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione dell'altro secondo gli accordi che i genitori vorranno prendere e che, in caso di impossibilità di accordo, nel fine settimana in cui la figlia starà con la madre dalle 20.00 del sabato sera, sia quest'ultima a recarsi dal padre a prelevarla, mentre sarà il padre, nella settimana successiva, ad andare a prelevare la figlia alle 9.00 presso l'abitazione materna, e che negli altri casi in cui la figlia non sia a scuola i genitori provvedano in modo alternato a prelevare e riaccompagnare la figlia a casa dell'altro. Per le ragioni esposte con il terzo motivo di appello in relazione ai periodi di festività e vacanza, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, prevendendosi che per l'estate, i 20 giorni previsti dalla sentenza di primo grado a favore del padre, comprendano anche i relativi pernottamenti, da disporsi eventualmente per periodi non maggiori di 7 giorni sino ai tre anni di età; il periodo delle festività natalizie, sia suddiviso, fino ai tre anni di età della minore, in sottoperiodi di tre giorni da trascorrere in via alternata con ciascun genitore, facendo in modo che la bambina trascorra, ad anni alterni, la sera della Vigilia con un genitore e il pranzo del giorno di Natale con l'altro, nonché il Capodanno ad anni alterni. E prevedendo altresì che, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore
3 trascorra una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e del Capodanno;
il periodo delle festività pasquali sia parimenti suddiviso a metà tra i genitori, con la Pasqua ed il lunedì in Albis trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascuno di essi;
le festività nazionali il periodo del Carnevale ed i ponti siano suddivisione in modo paritario tra i genitori. Per le ragioni esposte con il quarto motivo di appello in relazione ai provvedimenti di natura economica, riformare la sentenza del Tribunale di Treviso, siccome ingiusta in fatto ed in diritto, prevendendosi che, alla luce delle modalità di collocamento disposte, ciascun genitore provveda al mantenimento diretto della figlia minore per i periodi nei quali l'avrà con sé, con suddivisione al 50% dell'assegno unico universale, ferma restando la già disposta suddivisione al 50% delle spese di natura straordinaria. Per le ragioni esposte con il quinto motivo di appello, riformare e correggere la sentenza del
Tribunale di Treviso negli importi indicati quali “stipendio medio mensile” delle parti, indicando che lo stipendio medio mensile da lavoro dipendente dell'appellata è di circa euro 1.300,00.=, mentre quello dell'appellante è di circa euro 1.260,00.=. Per le ragioni esposte con il sesto motivo di appello, riformare la sentenza nel capo sulle
“spese di lite e domande ex art. 96 cpc, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del primo grado ed al il risarcimento del danno nei confronti dell'appellante, da quantificarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 96 cpc, richiamato anche dall'art. 473 bis 18, incontestabilmente violato dalla sig.ra Controparte_1
In ogni caso, con integrale rifusione di spese e competenze di lite, relative ad entrambi i gradi del giudizio o, in subordine, con compensazione di quelle di primo grado e con vittoria di quelle del grado di appello”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA
“Rigettarsi, per i motivi esposti, l'istanza di sospensiva risultando l'appello ictu oculi infondato in fatto e in diritto. Rigettarsi in ogni caso nel merito e per i motivi esposti,
l'appello interposto da con conferma della sentenza n. 1722/2024 Parte_1
4 pronunciata dal Tribunale di Treviso. In subordine, in ragione della progressiva crescita della minore, l'appellata non si oppone alla modifica del calendario di frequentazione per il periodo estivo, festività e ponti come proposto da parte appellante con decorrenza dal mese di marzo 2025 alle condizioni di seguito evidenziate: per l'estate, i 20 giorni previsti dalla sentenza di primo grado a favore del padre, prevedano anche i relativi pernottamenti, da disporsi eventualmente per periodi non maggiori di 7 giorni sino ai tre anni di età, a condizione che analogo periodo di 20 giorni in via esclusiva sia previsto con la madre;
il periodo delle festività natalizie, sia suddiviso, fino ai tre anni di età della minore, in sottoperiodi di tre giorni da trascorrere in via alternata con ciascun genitore, facendo in modo che la bambina trascorra, in ogni caso, il giorno di Natale con entrambi i genitori (per tempi equivalenti) e il Capodanno ad anni alterni. E prevedendo altresì che, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorra una settimana con ciascun genitore comprendente, ad anni alterni, il giorno di Natale e del Capodanno, mantenendo sempre la previsione che la bambina trascorra il giorno di Natale con entrambi i genitori (per tempi equivalenti); il periodo delle festività pasquali sia parimenti suddiviso a metà tra i genitori, con la Pasqua ed il lunedì in Albis trascorsi dalla minore ad anni alterni con ciascuno di essi;
le festività nazionali, il periodo del
Carnevale ed i ponti siano suddivisi in modo paritario tra i genitori. Condannare
l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado d'appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24 ottobre 2023, adiva Controparte_1
il Tribunale di Treviso allegando di aver iniziato una convivenza more uxorio con dal luglio del 2021. Parte ricorrente chiedeva l'affidamento condiviso Parte_1
Per_ della figlia nata il [...], con suo collocamento prevalente presso la
5 stessa ed assegnazione in suo favore della casa familiare in Borso del Grappa (TV); chiedeva che venisse regolato la permanenza della minore presso il padre Pt_1
con statuizione a carico di quest'ultimo dell'obbligo di versare un assegno
[...]
pari ad euro 300,00.= mensili (euro 390,00.= in caso di percezione nella misura del
50% dell'assegno unico familiare), a titolo di contributo al mantenimento ordinario Per_ di oltre al 60% delle spese straordinarie. a sua volta, con Parte_1
comparsa di costituzione e risposta, chiedeva l'affidamento condiviso della minore ed il suo collocamento paritario;
l'assegnazione in suo favore della casa familiare di
Per_ Borso del Grappa (TV); il mantenimento in via diretta di e la suddivisione dell'assegno unico universale nella misura del 50% tra i genitori. Il resistente, nel caso di collocamento prevalente della minore presso di sé, chiedeva di porre a carico di l'obbligo di corrispondergli un assegno a titolo di contributo al CP_1
mantenimento ordinario della figlia pari a euro 200,00.= mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie. Infine, il convenuto chiedeva la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 cpc.
Il Tribunale, in primo luogo, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti con ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, disponendo l'affidamento condiviso della minore con il suo collocamento prevalente presso la madre;
regolando il diritto di visita del padre, onerato di corrispondere a controparte la somma di euro 400,00.= mensili a titolo di contributo ordinario al mantenimento della minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
rigettava la domanda di assegnazione della casa familiare proposta dalla ricorrente, ordinandone il rilascio.
Con sentenza n. 1722/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024, il Tribunale di
Treviso, conclusivamente affidava la figlia delle parti ad entrambi i genitori, con possibilità per gli stessi di esercitare la responsabilità genitoriale separatamente su questioni di ordinaria amministrazione;
collocava la minore prevalentemente presso
Per_ la madre, al fine di preservare le abitudini di vita di la quale era già solita
6 trascorrere parte delle giornate con i nonni materni, presso la cui abitazione la madre si era stabilmente trasferita con la figlia a seguito dell'avvenuto rilascio della casa familiare. Quanto alla permanenza della minore presso il padre, il Giudice di prime Per_ cure statuiva il diritto di quest'ultimo di tenere con sé tutte le settimane il martedì ed il giovedì dalle ore 17.00 (o dalle ore 13.00 previo avviso) con riaccompagnamento a casa della madre alle ore 21.00; in via alternata, un fine settimana dal venerdì all'uscita da scuola fino al sabato alle 16.00 e un fine settimana la domenica dalle ore 9.00, con riaccompagnamento dalla madre entro le ore 18.00.
Inoltre, a partire dal mese di marzo 2025, il Tribunale prevedeva un ampliamento dei tempi di permanenza della minore con il padre, prevedendo due pernotti infrasettimanali (martedì notte e giovedì notte con onere di riaccompagnare la figlia all'asilo nido la mattina successiva); per i fine settimana, sempre in via alternata, un weekend dal venerdì fine asilo/scuola fino alle ore 20.00 del sabato, con riaccompagnamento dalla madre ed un weekend da domenica ore 9.00 fino al riaccompagnamento a scuola/asilo il lunedì mattina. Il Giudice di prime cure regolava anche i periodi delle vacanze natalizie, pasquali e festività nazionali, con previsione per le vacanze estive di ulteriori 20 giorni per il padre, non più di 3 Per_ consecutivi fino a quando non compie 6 anni, dalle ore 9.00 con riaccompagnamento della minore dalla madre alle ore 21.00. Quanto alle statuizioni economiche, il Tribunale poneva a carico di la somma di euro 400,00.= Parte_1
Per_ mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia ed a fondamento di detta statuizione, accertava che il padre della minore percepiva la somma di euro 1.700,00.= mensili, essendo dotato di una specifica capacità lavorativa, ancora sussistente, che gli aveva permesso in passato di essere titolare di una retribuzione media significativamente superiore, valorizzando anche la circostanza che il padre risiedeva in abitazione concessagli in comodato gratuito.
Così, il Giudice di primo grado ha accertava la sussistenza di uno squilibrio
7 reddituale tra le parti, ritenendo congruo quantificare l'assegno mensile nell'importo rammentato, anche in considerazione che la madre, pur vivendo nell'abitazione dei suoi genitori e non avendo per tal motivo alcun onere locativo, si faceva comunque carico di corrispondere un contributo mensile per le spese. Il Tribunale, infine, rigettava la domanda di condanna ex art. 96 cpc, compensando integralmente le spese di lite.
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in via Parte_1
preliminare, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la revoca dell'obbligo di corrispondere l'assegno mensile per il mantenimento ordinario della figlia, prevedendo il mantenimento diretto, la suddivisione al 50% dell'assegno unico universale e la suddivisione delle spese straordinarie al 50%. L'impugnante, inoltre, ha proposto un diverso regime di visita per le vacanze estive, chiedendo la previsione dei pernottamenti ed un diverso regime di visita come allegato nelle conclusioni del ricorso in appello.
Con il primo motivo di gravame, parte appellante censura la sentenza di primo grado sostenendo che il regime di collocamento che si instaurerà a partire da marzo
2025, in realtà, risulterebbe essere di fatto paritario. A detta di il Parte_1
collocamento così come regolato non potrebbe essere definito come “prevalente” presso la madre, tenuto conto che a partire dalla data ricordata la minore trascorrerà con il padre un tempo paritario rispetto a quello della madre, anzi, nei fatti, superiore.
A sostegno di ciò, l'appellante evidenzia che la minore starà con il padre in media 13 notti al mese (3 pernottamenti a settimana), ma che, sebbene sia prevista una notte in più a settimana a favore della madre, il padre trascorrerà più tempo con la figlia durante il pomeriggio (dalle ore 13.00, a differenza della madre che vedrà la figlia a partire dalle ore 17.00). Inoltre, l'impugnante rimarca che durante il fine settimana, la madre è impegnata dalle 9.00 alle 14.00 nello svolgimento dell'attività lavorativa e
Per_ dovrà per forza lasciare con i nonni materni. Parte appellante propone, altresì,
8 un diverso calendario di visite, con collocamento della minore perfettamente paritario (come allegato nella tabella a pag. 9 del ricorso in appello), in quanto il calendario adottato dalla sentenza del Tribunale di Treviso richiederebbe alla minore un continuo e faticoso spostamento tra i genitori che renderebbe per loro impossibile qualsivoglia programmazione per trascorrere con la figlia le giornate di sabato e domenica.
Con il secondo motivo di impugnazione è censurata l'erroneità della sentenza che avrebbe posto solo a carico del padre l'onere di recarsi a casa della o CP_1 all'asilo nido per prendere e riaccompagnare la figlia per l'attuazione del calendario di visite. Secondo l'appellante, con tale previsione, sarebbero stati posti interamente a suo carico i doveri di cura della figlia, che dovrebbero ricadere su entrambi i genitori.
Con il terzo motivo di appello viene contestato il regime di collocamento riferito ai periodi di festività. Con riguardo alle vacanze natalizie e pasquali, si evidenzia che la sentenza di primo grado suddivide equamente i giorni della vigilia di
Natale, il Natale, il Capodanno, l'Epifania, la Pasqua e la Pasquetta, ma non vi sarebbe prevista alcuna suddivisione del relativo periodo di vacanza. Inoltre, per quanto attiene alle vacanze estive, parte appellante lamenta che, in relazione a questo periodo, non vi sarebbe la previsione del pernottamento, contrariamente a quanto disciplinato per la settimana “ordinaria”.
Con il quarto motivo di impugnazione viene censurata la sentenza di prime cure in relazione ai provvedimenti di natura economica. Parte appellante evidenzia la contraddittorietà della sentenza rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di rigetto della richiesta di modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti emesso il
27 maggio 2024. evidenzia l'appellante che, con tale ordinanza, il contributo mensile al mantenimento ordinario della minore era stato determinato anche tenendo conto della mancata assegnazione della casa familiare, sul presupposto delle spese che ella
9 avrebbe dovuto sostenere per il reperimento di una nuova abitazione, di modo che il
Giudice di primo grado non avrebbe tenuto conto nel suo provvedimento definitivo che non ha sostenuto e non sta sostenendo ulteriori spese Controparte_1
locative per la nuova abitazione, essendosi trasferita dai suoi genitori con la bambina, mancando così il presupposto posto alla base della determinazione e quantificazione dell'emolumento, nonché mancando la prova che ella contribuisca alle spese sostenute dai suoi genitori, non essendo sufficiente un unico bonifico di importo pari ad euro 250,00.= dalla stessa effettuato in favore del di lei padre il giorno della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale in primo grado. In aggiunta, l'appellante rappresenta le spese che mensilmente egli dovrebbe sostenere, ossia il pagamento della quota della retta di asilo nido, la rate dei due finanziamenti, le spese per il carburante e le spese domestiche, oltre alla corresponsione dell'assegno mensile di mantenimento della figlia di euro 400,00.=, situazione tale rende incongrua per eccesso la quantificazione dell'emolumento, anche avuto riguardo della situazione reddituale dell'appellata che potrebbe contare su proventi derivanti da altre attività, oltre che su una retribuzione mensile pari ad euro
1.300,00.= ed agli assegni corrisposti dall'ex compagno per il mantenimento della figlia avuta da una precedente relazione. A detta di inoltre, la Per_2 Parte_1 previsione dell'assegno di mantenimento non sarebbe altresì giustificata avuto riguardo dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori, da considerarsi sostanzialmente paritari a partite dal marzo 2025.
Con il quinto motivo di gravame viene censurata la lettura delle buste paga dimesse in atti, sostenendosi la disparità della valutazione operata dal Giudice di primo grado, il quale avrebbe tenuto conto della sua busta paga di aprile 2024
(comprendente la quattordicesima mensilità), ed al tempo stesso non avrebbe tenuto conto del valore della busta paga dell'appellata del mese di dicembre 2023, nella quale figurerebbe un netto pari a 2.844,71.=, così non essendo stata data reale
10 rappresentazione della situazione reddituale delle parti, oltre al fatto che il reddito mensile dell'appellante avrebbe subito una diminuzione a partire dal mese di marzo
2024, per i due pomeriggi dedicati alla figlia e la conseguente riduzione delle ore lavorate.
Con il sesto motivo di impugnazione viene impugnato il rigetto della domanda di condanna al risarcimento danni ex art. 96 cpc. A tal proposito, si evidenzia che il regime di collocamento proposto dall'odierna appellata nel proprio ricorso introduttivo in primo grado, con la previsione di 36 ore di frequentazione padre - figlia, senza alcun pernottamento, senza alcuna vacanza e senza alcun limite temporale di durata, avrebbe reso impossibile il normale costituirsi di una relazione parentale significativa. Inoltre, secondo le accuse rivoltegli da Parte_1
controparte sarebbero state estranee alla dialettica processuale e al normale esercizio del diritto di difesa.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto il rigetto dell'istanza CP_1
sospensiva e, nel merito, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In ogni caso, per quanto attiene al terzo motivo di appello, parte appellata ha aderito al calendario di visite proposto da in relazione al periodo delle Parte_1
vacanze estive, natalizie e pasquali, adesione comunque subordinata alla condizione che vi sia una suddivisione paritaria delle vacanze pasquali e natalizie, fermo restando che la bambina trascorra il giorno di Natale con entrambi i genitori, ed alla condizione che sia previsto anche per la madre il diritto di tenere con sé la figlia per un periodo di 20 giorni con pernottamento durante le vacanze estive (non più di 7 giorni consecutivi sino al compimento dei 3 anni di età).
Gli atti di causa sono stati trasmessi al Procuratore Generale onde consentire il suo intervento in giudizio.
11 In data 24 febbraio 2025 si è tenuta l'udienza di discussione della causa davanti al collegio, all'esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.
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1 – Il primo motivo di appello non è fondato e va respinto. Non può essere accolto il regime di collocamento proposto dall'appellante, che prevede una suddivisione Per_ perfettamente paritaria dei tempi di permanenza della minore con ciascuno dei genitori. In particolare, si prevede una divisione in periodi di 4 settimane (28 giorni),
Per_ durante i quali dovrebbe stare 14 giorni con la madre, con relativo pernottamento e riaccompagnamento all'asilo nido/scuola ed i rimanenti 14 giorni, con le medesime modalità, presso il padre (tabella a pag. 9 del ricorso in appello).
1.1 – Questa nuova domanda relativa alla regolamentazione del regime di collocamento della minore non è sorretta da uno specifico motivo di appello, poiché
l'appellante si limita a predisporre un calendario, senza evidenziare le specifiche ragioni per le quali le modalità di effettuazione del diritto di visita così come delineate nella sentenza impugnata risulterebbero non idonee e pregiudizievoli per la minore. Non è sufficiente l'affermazione in base alla quale il regime di collocamento adottato renderebbe impossibile per i genitori realizzare un qualche programma con la figlia il sabato e la domenica (il fine settimana, infatti, è diviso a metà tra i due genitori). Tale allegazione risulta essere generica, come del resto l'affermazione in base alla quale la suddivisione del sabato e della domenica tra i genitori richiederebbe alla minore un faticoso e non necessario spostamento. Non risulta allegato e provato uno specifico pregiudizio per la minore derivante dal regime di collocamento che andrà ad instaurarsi a partire da marzo 2025, che tiene conto delle
Per_ consuetudini di vita di abituata a stare con i nonni materni presso la cui
12 abitazione trascorre la maggior parte del suo tempo al di fuori della scuola dell'infanzia.
2 – Non è fondata l'argomentazione di parte appellante volta a contestare la qualificazione di “collocamento prevalente presso la madre” del regime del diritto di visita che avrà efficacia a partire dal mese di marzo 2025. La censura non è finalizzata ad ottenere un nuovo calendario di visite, ma a far valere il carattere fittizio del collocamento prevalente, con conseguenze sull'an e sul quantum dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia. Il regime di collocamento delineato nella sentenza impugnata non può essere definito come paritario, seppur oggettivamente avente un ampio ed articolato diritto di visita per il padre. È innegabile che la minore trascorra la maggior parte del tempo con la madre, o con i nonni materni qualora la prima sia impegnata al lavoro, non rilevando
Per_ che sia durante la mattinata all'asilo. In ogni caso, è il genitore che in quel momento è collocatario della minore che deve farsi carico degli oneri di portare la figlia presso la scuola dell'infanzia o di andarla a prendere per qualsiasi ragione, non potendosi così arbitrariamente escludersi dal conteggio le ore in cui la minore si trova all'asilo. Tale ragionamento comporterebbe un'irragionevole disparità di Per_ trattamento, posto che alla madre verrebbero arbitrariamente tolte le ore in cui si trova presso la scuola dell'infanzia, mentre al padre non verrebbe tolto alcunché, avendo i propri turni di responsabilità genitoriale a partire, a seconda dei casi, dalle
13.00 o dalle 17.00. Parimenti, non si può prendere in considerazione il fatto che la madre lavora durante il fine settimana dalle ore 9.00 alle ore 14.00, periodo nel quale la minore starà con i nonni materni e durante il quale il padre non è con la figlia.
3 – Il secondo motivo di appello non è fondato. Il padre ha l'onere di recarsi a casa dell'appellata per prendere con sé la figlia al fine di esercitare il proprio diritto di visita e di riaccompagnarla all'asilo/scuola o presso l'abitazione della madre al termine dei propri turni di responsabilità genitoriale. Ciò rientra nell'ambito dei
13 doveri di cura e di assistenza morale e materiale di cui è gravato il genitore nei confronti del proprio figlio ex art. 337 ter cc. Si rileva, inoltre, la contraddittorietà del motivo di gravame e dei fatti posti a fondamento dello stesso con quanto dichiarato dall'odierno appellante all'udienza di comparizione personale tenutasi in data 6 febbraio 2024. Infatti, da un lato, l'impugnante lamenta l'irragionevolezza della previsione che sia sempre lui stesso ad andare a prendere e riaccompagnare la figlia presso l'abitazione della madre o all'asilo, mentre dall'altro lato ha sostenuto durante il giudizio di primo grado di avere un orario di lavoro flessibile, che gli permette di conciliare le sue esigenze familiari, ivi comprese quelle relative agli spostamenti per l'esercizio del suo diritto di visita. In particolare, all'udienza di comparizione Pt_1
ha affermato: “ho un orario di lavoro abbastanza flessibile che mi permette di
[...]
organizzarmi con le mie esigenze familiari. In questi due pomeriggi infrasettimanali
Per_ cerco di recuperare per il pranzo o subito dopo ma ho avuto qualche impedimento perché vorrebbe consegnarmela lei dopo lavoro ma io preferirei CP_1
recuperarla prima;
non so perché non voglia che interagisca con i suoi genitori.”
(verbale udienza 6 febbraio 2024).
4 – Il terzo motivo di appello, al quale non ha manifestato opposizione parte appellata, va accolto. Va integrato il regime di collocamento riguardo al periodo delle vacanze estive, non essendo ragionevole limitare il pernottamento quando esso risulta essere previsto nelle settimane “ordinarie”. Va previsto il diritto del padre, in aggiunta ai giorni ordinari, di vedere e tenere con sé la figlia per ulteriori 20 giorni durante le vacanze estive, con pernottamento, per periodi non maggiori di 7 giorni consecutivi sino a quando la minore non avrà compiuto 3 anni di età. Tale diritto va previsto anche per la madre, da esercitarsi con le medesime modalità. Per quanto attiene le festività natalizie e pasquali, va suddiviso in via paritaria anche il periodo di vacanza relativo. Per le vacanze pasquali, il periodo deve essere suddiviso in parti uguali tra i genitori, con la previsione che la minore trascorrerà con il padre ad anni
14 alterni il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta. Per quanto attiene alle vacanze natalizie, fino a quando la minore non compirà tre anni di età, il relativo periodo va suddiviso in sottoperiodi di tre giorni consecutivi che la minore trascorrerà in via alternata presso ciascuno dei genitori e, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorrerà una settimana consecutiva con ciascun genitore. Per quanto attiene alle giornate della Vigilia di , Natale, Capodanno ed Epifania, la Per_3
minore passerà con il padre, ad anni alternati, il giorno del 24 dicembre o del 25 dicembre e quello di Capodanno o la giornata del 6 gennaio. Non si accoglie la richiesta dell'appellata che il giorno di Natale sia trascorso con entrambi i genitori per tempi equivalenti, posto che si ritiene di non poter sottoporre la minore a spostamenti anche in quella giornata festiva. Ciascun genitore passerà il giorno di
Natale interamente con la minore ad anni alterni, compensando il fatto di non
Per_ trascorre il 25 dicembre con con il contestuale diritto di vedere e tenere con sé la minore per tutto il giorno della Vigilia di Natale, tutelando così anche in quei giorni festivi particolarmente importanti il diritto alla bigenitorialità.
5 – Il quarto motivo di gravame è parzialmente fondato. In primo luogo, il Giudice di primo grado ha correttamente ricostruito le situazioni reddituali delle parti. Parte appellante sostiene che vi è stata a partire dal mese di marzo 2024 una diminuzione della propria retribuzione mensile, causata, a suo dire, da una correlata diminuzione
Per_ delle ore lavorate, per attuare il proprio diritto/dovere di visita della figlia durante i due pomeriggi infrasettimanali. Tale argomentazione non è fondata e non trova riscontro nelle buste paga allegate nel fascicolo di primo grado (doc. 60).
Infatti, risulta che nel mese di febbraio 2024 l'appellante ha lavorato per 140 ore percependo una retribuzione pari a euro 1.508,00.=. A partire dal mese di marzo
2024 l'appellante non ha diminuito il tempo dedicato all'attività lavorativa, risultando dai cedolini depositati 144 ore di lavoro per marzo 2024, 135,50 ore per il mese di aprile 2024, 171,60 ore lavorate per maggio 2024 con retribuzione pari a
15 euro 1.260,00=. Anche per i mesi da luglio a settembre 2024 la retribuzione mensile si è attestata su euro 1.260,00=, ma con ore lavorate per luglio 2024 pari a 179,40 e
156 ore per il mese di settembre 2024 (agosto ha avuto una diminuzione del monte ore a causa delle ferie godute, vedasi doc. 3 parte appellante). Le risultanze documentali escludono che vi sia stata una diminuzione della retribuzione per il
Per_ minor tempo dedicato al lavoro a causa dei due pomeriggi dedicati alla figlia
5.1 – Inoltre, le buste paga depositate da parte appellante non sono attendibili. In tema di accertamento della capacità economica dei genitori, ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento dei figli minori, alle risultanze delle dichiarazioni fiscali dei redditi dev'essere attribuito valore solo indiziario, disponendo il Giudice di ampio potere istruttorio giustificato dalla finalità pubblicistica della materia, che gli consente di ancorare le sue determinazioni ad adeguata verifica delle condizioni patrimoniali delle parti e delle esigenze di vita dei figli, prescindendo dalla prova addotta dalla parte istante ed attingendo a tutti i dati comunque facenti parte del bagaglio istruttorio (Cass. n. 3905/2011). Nel caso di specie, le spese mensili dedotte dall'appellante evidenziano l'inattendibilità dei cedolini allegati. Infatti, a fronte di una retribuzione media pari a euro 1.260,00.= mensili, l'appellante, a sua detta, deve sostenere delle spese fisse pari a euro
1.581,00=, le quali non comprendono le spese per il proprio vitto, per il bollo e l'assicurazione auto e le spese mediche, cosicché l'asserito ammontare delle spese mensili può essere ragionevolmente sostenuto solo con una retribuzione ben maggiore rispetto a quella dichiarata. In particolare, lo stesso appellante deduce che mensilmente deve corrispondere l'assegno per il mantenimento ordinario della figlia pari a euro 400,00.=, pagare la quota della retta per l'asilo nido pari a euro 155,00.=
(oltre ad euro 35,00= per la quota per il nuoto), euro 350,00.= per spese domestiche, euro 441,00.= per le rate dei finanziamenti ed euro 200,00.= spese per carburante.
Inoltre, la stipulazione di due finanziamenti che comportano un aggravio
16 complessivo di euro 441,17.= mensili (doc. 28 e doc. 29) denota la capacità reddituale dell'appellante, incompatibile con le retribuzioni mensili risultante dalle buste paga.
5.2 – Per quanto attiene alla situazione reddituale della madre, ella percepisce circa euro 1.300,00.= mensili, essendo assunta a tempo indeterminato presso il Caffè di
Asolo per 30 ore settimanali e con orario di lavoro dalle ore 9.00 alle ore 14.00.
L'appellata non dispone di altre fonti di reddito significative, in quanto l'attività dell' e le pubblicazioni sulla piattaforma Onlyfans le fruttavano Controparte_2
rispettivamente circa euro 330,00.= mensili al lordo delle spese ed euro 200,00= annuali. Si deve considerare, inoltre, che i proventi derivanti dalle pubblicazioni su
Onlyfans si riferiscono all'anno 2023, non avendo l'appellata più alcuna entrata documentata dall'utilizzo di detta piattaforma. Inoltre, l'appellata fornisce ai suoi genitori il proprio contributo alle spese, pari a circa euro 300,00.= mensili (doc. 4, bonifico a favore di per spese giugno 2024 - ottobre 2024 e bonifico Parte_2
per spese novembre - dicembre 2024). Ai fini della determinazione e quantificazione dell'assegno si deve tenere conto di tali spese documentate, sulle quali non risulta provata la “retrocessione del bonifico” da parte di come asserito da Parte_2
parte appellante (doc. 5 parte appellata, estratto conto). Inoltre, per la determinazione dell'emolumento non può tenersi conto delle somme percepite dalla madre per il mantenimento della figlia , avuta da una precedente relazione. Le somme Per_2
dalla stessa percepite a tale titolo sono funzionali al mantenimento ed alla cura
Per_ dell'altra figlia e non possono pregiudicare il diritto di pari rango di di ricevere la stessa cura ed assistenza materiale.
6 – Il motivo di impugnazione è invece fondato in relazione alla necessità di diminuire l'assegno di mantenimento in virtù dell'aumento dei tempi di permanenza Per_ di con il padre. È noto che ai sensi dell'art. 337 ter cc, il tempo di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori è uno dei parametri stabiliti per la determinazione
17 e quantificazione dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il mantenimento dei figli da porsi a carico del genitore non collocatario. Pur sussistendo una situazione di squilibrio reddituale e pur dovendosi confermare nell'an, per le ragioni elencate nei punti precedenti, il diritto della madre di ricevere l'assegno per il mantenimento Per_ ordinario della figlia, l'aumento dei temi di permanenza di presso il padre specie a partire dal mese di marzo 2025 rendono congrua una diminuzione del quantum dell'emolumento. La conferma del quantum dell'assegno non risulta aderente a quanto disposto dall'art. 337 ter cc. Infatti, con i provvedimenti provvisori, l'emolumento è stato determinato in euro 400,00.= a beneficio della madre, con la contestuale previsione che il padre potesse vedere la figlia due giorni infrasettimanali (martedì e giovedì senza pernotto) ed un giorno tra sabato e domenica, alternati tra loro, sempre senza pernottamento, dalle ore 9.00 alle ore
16.00 (vedasi ordinanza del 14 febbraio 2024). Questa Corte ritiene congruo diminuire a partire dal mese di marzo 2025 l'assegno per il mantenimento della figlia minore ad euro 300,00.= mensili, in considerazione dell'aumento del tempo di permanenza della figlia presso il padre e della diversa disciplina del diritto di visita, prevedente i pernotti infrasettimanali, il pernotto durante il fine settimana, una regolamentazione paritaria in riferimento esclusivo alle vacanze natalizie, pasquali ed alle altre festività nazionali e la regolamentazione delle vacanze estive (previsione di ulteriori 20 giorni, oltre ai giorni ordinari, per ciascuno dei genitori).
7 – Il quinto motivo di appello non è fondato e va respinto. Il Giudice non ha errato nella lettura delle buste paga allegate in atti. Infatti, non ha correttamente tenuto conto della busta paga di parte appellata di dicembre 2023, nella quale figura un netto in busta pari a euro 2.844,71.=. Ciò non rispecchia l'attuale situazione reddituale della madre, in quanto l'appellata ha cambiato occupazione a partire dal mese di gennaio 2024. Nel cedolino di dicembre 2023 figurano emolumenti straordinari come il TFR, indennità di ferie non godute e indennità da permessi non
18 goduti. È condivisibile che il Giudice di prime cure non abbia tenuto conto di tale retribuzione mensile ma abbia operato una media delle retribuzioni a partire dal gennaio 2024, più attuali ed esplicative dell'attuale situazione economica. Per contro, il primo Giudice ha correttamente tenuto conto del cedolino di aprile 2024 dell'appellante, nel quale risulta un netto in busta pari a euro 2.552,00.=
(comprendente la percezione della quattordicesima mensilità), poiché esplicativo della sua reale capacità reddituale. Parte appellata percepisce ogni mese, anziché in un'unica soluzione, il rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità (doc.
6, doc. 42 fascicolo di primo grado ), non sussistendo di conseguenza alcuna CP_1
ragione per non tenere in considerazione la reciproca percezione della quattordicesima mensilità da parte di . Parte_1
8 – Il sesto motivo di appello non è fondato. L'odierna appellata non ha adottato dei comportamenti che giustificano la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1 cpc. Nel proprio ricorso introduttivo non ha richiesto modalità di affidamento e collocamento della minore atte ad escludere la figura paterna che rendevano impossibile l'instaurazione di una adeguata relazione parentale tra i due.
Per_ Infatti, ha da sempre richiesto l'affido condiviso di con modalità di collocamento ed esercizio del diritto di visita paterno in considerazione anche della tenera età della minore, nata il [...], la quale aveva ancora bisogno dell'allattamento. La domanda risarcitoria non è meritevole di accoglimento anche Per_ sotto il profilo delle asserite accuse di disinteresse che la madre di ha rivolto nei confronti dell'odierno appellante. Tali allegazioni, come correttamente ha statuito sul punto il giudice di primo grado, non sono esorbitanti la normale dialettica processuale.
9 – L'appello va, dunque, in parte accolto, con rideterminazione dell'assegno per il
Per_ mantenimento ordinario della figlia pari a euro 300,00.= mensili a partire dal mese di marzo 2025, con rideterminazione del calendario di visite padre - figlia per
19 quanto attiene alle vacanze estive, natalizie e pasquali ed alle altre festività. Posto che la domanda è stata in parte accolta solamente sotto il profilo della necessaria modifica del quantum dell'assegno in ragione dell'aumento dei tempi di permanenza Per_ di presso il padre, con il contestuale rigetto degli altri motivi di gravame relativi alla situazione reddituale delle parti, si ritiene di compensare integralmente le spese di lite anche del presente giudizio di gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, in parziale riforma della sentenza n. 1722/2024, pubblicata in data 4 ottobre 2024 del Tribunale di Treviso, così provvede:
1. dispone che, con riguardo ai periodi di festività, i genitori potranno vedere e tenere con sé la minore con i seguenti tempi e con le seguenti modalità: - durante
Per_ le festività natalizie, fino al compimento dei 3 anni di età, passerà con ciascuno dei genitori, in via alternata, sottoperiodi non superiori a 3 giorni consecutivi, mentre, dopo il compimento del terzo anno di età, la minore trascorrerà una settimana con ciascuno dei genitori, con la previsione che la bambina passerà con il padre ad anni alterni il giorno di Natale o quello della
Vigilia di Natale e quello di Capodanno o quello dell'Epifania; - il periodo delle festività pasquali sarà suddiviso tra i genitori in via paritaria, con la previsione che
Per_ passerà con il padre, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il giorno di
Pasquetta; - le altre festività nazionali, Carnevale e gli altri Ponti saranno suddivisi tra i genitori in via paritaria;
- durante l'estate la minore passerà con il padre ulteriori 20 giorni da concordare entro il 30 maggio di ogni anno (di cui non più di 7 consecutivi fino al compimento del terzo anno di età) con relativo pernottamento ed analogo diritto è previsto anche per la madre;
20 2. dispone che contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
Per_ minore mediante il versamento in favore di della Controparte_1
somma pari ad euro 300,00= mensili, oltre a rivalutazione secondo gli indici
ISTAT, a partire dal mese di marzo 2025, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
3. conferma per il resto la sentenza impugnata;
4. compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 3 marzo 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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