Articolo 232 del Codice civile
Articolo 230 bisArticolo 233
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
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Versione
7 febbraio 2014
Art. 232.

Presunzione di concepimento durante il matrimonio.

((Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio.))

La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione o dei giudizi previsti nel comma precedente.
Entrata in vigore il 7 febbraio 2014
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