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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 06/10/2025, n. 442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 442 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1009 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNA LUCIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
25/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) il
03/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli in data 07/07/2011, in data Persona_1 Per_2
30/09/2013 e in data 03/08/2023; Persona_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, la unitamente ai figli presso la residenza Pt_1
coniugale di Messina, via Bartolomeo Colleoni n. 47, abitazione assegnata a quest'ultima quale genitore collocatario della prole con esclusione dei due garage al piano terra non collegati all'abitazione, restando tuttavia a carico del il pagamento della rata di mutuo CP_1
mensile contratto all'epoca dell'acquisto dell'immobile, mentre il trasferirà la propria CP_1
residenza in Scaletta Zanclea (ME), via Roma n. 160. Le parti quindi rispettivamente si impegnano a consegnare il la chiavi dell'abitazione e la quelle dei due garage. CP_1 Pt_1
Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento, godendo di reddito autonomo;
3) I figli minori, per come già premesso, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali, vengono collocati presso il domicilio materno;
4) Al fine di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali - fermo restando che il diritto di visita potrà subire modifiche, previo accordo dei coniugi, tenuto conto dei loro impegni anche lavorativi e delle esigenze, anche di salute, dei minori - le parti convengono che il terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana, il CP_1
martedì ed il giovedì sino alle ore 20,00, nonché a settimane alterne dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Inoltre, ad anni alterni, il terrà con sé i figli per le CP_1
festività di Natale o fine anno, rispettivamente dalle ore 16,00 del 24/12 alle ore 21,00 del
26/12 o dalle ore 16,00 del 31/12 alle ore 21,00 del 01/01, per quelle Pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e per tutte le ulteriori festività civili e religiose varrà sempre il criterio dell'alternanza di anno in anno. Sempre ad anni alterni, il CP_1
trascorrerà con i figli le giornate dei compleanni di ciascun figlio, dalle ore 16,00 del rispettivo giorno di nascita sino alle ore 23,00. Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo di 10 gg con i figli nel mese di agosto di ciascun anno, anche in un luogo di villeggiatura fuori dal Comune di residenza. Si precisa che per il figlio più piccolo, - vista la tenera età, nel caso in cui quest'ultimo, Persona_3
durante il periodo di vacanza, cerchi o abbia comunque bisogno della madre - il sig. CP_1 si impegna a chiamare la sig.ra e il bimbo, previo accordo tra i genitori, verrà Pt_1
riconsegnato alla stessa o quest'ultima raggiungerà la località di vacanza per riprendersi il minore. 5) Il quale contributo per il mantenimento dei figli, provvederà al pagamento CP_1
delle utenze domestiche (energia, telefonia, gas, AMAM, e CONDOMINIO) ed a Per_4
versare alla un assegno mensile di € 400,00, che sarà aggiornato automaticamente di Pt_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante ricarica carta postepay intestata alla Il sig. si impegna ancora a Pt_1 CP_1
versare alla sig.ra oltre il suindicato importo mensile, anche € 100,00, entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, sino al 31.12.2025, mediante ricarica carta postepay intestata alla a Pt_1
titolo di contribuzione al pagamento dell'asilo nido per il figlio minore La Persona_3
sig.ra percepirà interamente l'assegno unico dei tre figli. Le spese straordinarie, Pt_1
vengono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A questo proposito, gli istanti, al fine di prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle
Linee guida comunicate dal Consiglio Nazionale Forense nella nota 29/11/2017, dichiarando, in tal senso, i ricorrenti di aver preso visione e ricevuto copia delle dette line guida. In ogni caso, i coniugi dichiarano che le spese per le gite, le visite mediche ed i libri Parte_2
scolastici andranno divise tra gli stessi in misura del 50% cadauno. 6) Posto che i mobili e gli arredi della casa coniugale sono stati acquistati quasi interamente dalla sig.ra i coniugi Pt_1
convengono che, in caso di cambio casa, la sig.ra porterà con sé i mobili e gli arredi Pt_1
presenti, per l'appunto, nell'immobile coniugale, ad eccezione del tavolo del salone, della cucina, delle camerette e dei climatizzatori, che dovranno, invece, rimanere nella disponibilità del sig. 7) I coniugi, sin da ora, si prestano espressamente il reciproco consenso, ove CP_1
necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
a NA (ME) il 26/04/1972, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 03/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
IN NOME DEL POPOLOITALIANO
IL TRIBUNALE DI NA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott.ssa Olga Tarzia Presidente est. dott.ssa Simona Monforte Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 1009 del Registro Generale Volontaria Giurisdizione 2025
TRA nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. CRISAFULLI TERESA, come da procura in atti,
E nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. CASTAGNA LUCIO, come da C.F._2
procura in atti;
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Separazione consensuale.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo Tribunale in data
25/03/2025, i coniugi nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], premesso: Controparte_1
- di avere contratto matrimonio nel Comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) il
03/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte II, serie A;
- che dall'unione erano nati i figli in data 07/07/2011, in data Persona_1 Per_2
30/09/2013 e in data 03/08/2023; Persona_3 - che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile;
Tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente che venisse pronunciata sentenza di separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati, la unitamente ai figli presso la residenza Pt_1
coniugale di Messina, via Bartolomeo Colleoni n. 47, abitazione assegnata a quest'ultima quale genitore collocatario della prole con esclusione dei due garage al piano terra non collegati all'abitazione, restando tuttavia a carico del il pagamento della rata di mutuo CP_1
mensile contratto all'epoca dell'acquisto dell'immobile, mentre il trasferirà la propria CP_1
residenza in Scaletta Zanclea (ME), via Roma n. 160. Le parti quindi rispettivamente si impegnano a consegnare il la chiavi dell'abitazione e la quelle dei due garage. CP_1 Pt_1
Resta tuttavia inteso che ogni mutamento di residenza o stabile domicilio sarà prontamente comunicato all'altro coniuge;
2) Ciascuno dei coniugi provvederà integralmente al proprio mantenimento, godendo di reddito autonomo;
3) I figli minori, per come già premesso, fermo restando il congiunto esercizio della potestà genitoriale, ai fini residenziali, vengono collocati presso il domicilio materno;
4) Al fine di garantire un equilibrato sistema di relazioni genitoriali - fermo restando che il diritto di visita potrà subire modifiche, previo accordo dei coniugi, tenuto conto dei loro impegni anche lavorativi e delle esigenze, anche di salute, dei minori - le parti convengono che il terrà con sé i figli due pomeriggi a settimana, il CP_1
martedì ed il giovedì sino alle ore 20,00, nonché a settimane alterne dalle ore 16,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica. Inoltre, ad anni alterni, il terrà con sé i figli per le CP_1
festività di Natale o fine anno, rispettivamente dalle ore 16,00 del 24/12 alle ore 21,00 del
26/12 o dalle ore 16,00 del 31/12 alle ore 21,00 del 01/01, per quelle Pasquali alternativamente il giorno di Pasqua o il lunedì dell'Angelo e per tutte le ulteriori festività civili e religiose varrà sempre il criterio dell'alternanza di anno in anno. Sempre ad anni alterni, il CP_1
trascorrerà con i figli le giornate dei compleanni di ciascun figlio, dalle ore 16,00 del rispettivo giorno di nascita sino alle ore 23,00. Nel periodo estivo, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere un periodo di vacanza continuativo di 10 gg con i figli nel mese di agosto di ciascun anno, anche in un luogo di villeggiatura fuori dal Comune di residenza. Si precisa che per il figlio più piccolo, - vista la tenera età, nel caso in cui quest'ultimo, Persona_3
durante il periodo di vacanza, cerchi o abbia comunque bisogno della madre - il sig. CP_1 si impegna a chiamare la sig.ra e il bimbo, previo accordo tra i genitori, verrà Pt_1
riconsegnato alla stessa o quest'ultima raggiungerà la località di vacanza per riprendersi il minore. 5) Il quale contributo per il mantenimento dei figli, provvederà al pagamento CP_1
delle utenze domestiche (energia, telefonia, gas, AMAM, e CONDOMINIO) ed a Per_4
versare alla un assegno mensile di € 400,00, che sarà aggiornato automaticamente di Pt_1
anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, entro il giorno 5 di ciascun mese, mediante ricarica carta postepay intestata alla Il sig. si impegna ancora a Pt_1 CP_1
versare alla sig.ra oltre il suindicato importo mensile, anche € 100,00, entro il giorno Pt_1
5 di ogni mese, sino al 31.12.2025, mediante ricarica carta postepay intestata alla a Pt_1
titolo di contribuzione al pagamento dell'asilo nido per il figlio minore La Persona_3
sig.ra percepirà interamente l'assegno unico dei tre figli. Le spese straordinarie, Pt_1
vengono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. A questo proposito, gli istanti, al fine di prevenire possibili frizioni in merito all'individuazione della natura straordinaria o meno di una spesa, si riportano alla classificazione contenuta nelle
Linee guida comunicate dal Consiglio Nazionale Forense nella nota 29/11/2017, dichiarando, in tal senso, i ricorrenti di aver preso visione e ricevuto copia delle dette line guida. In ogni caso, i coniugi dichiarano che le spese per le gite, le visite mediche ed i libri Parte_2
scolastici andranno divise tra gli stessi in misura del 50% cadauno. 6) Posto che i mobili e gli arredi della casa coniugale sono stati acquistati quasi interamente dalla sig.ra i coniugi Pt_1
convengono che, in caso di cambio casa, la sig.ra porterà con sé i mobili e gli arredi Pt_1
presenti, per l'appunto, nell'immobile coniugale, ad eccezione del tavolo del salone, della cucina, delle camerette e dei climatizzatori, che dovranno, invece, rimanere nella disponibilità del sig. 7) I coniugi, sin da ora, si prestano espressamente il reciproco consenso, ove CP_1
necessario, al rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli, impegnandosi, ove richiesto, alla sottoscrizione della dichiarazione di consenso presso gli uffici competenti”.
All'udienza del 24/09/2025 i coniugi, con note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza in presenza, rinunciavano alla comparizione, dichiaravano di insistere nella domanda congiunta e di non volersi riconciliare e la causa veniva assunta in decisione.
Il Pubblico Ministero, cui venivano trasmessi gli atti, concludeva come in atti. Il collegio deve prendere atto degli accordi intercorsi tra i coniugi ai sensi dell'art. 473 bis.51 comma IV c.p.c.
Le condizioni della separazione consensuale, così come stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti, non sono in contrasto con norme imperative di legge né ledono gli interessi patrimoniali e morali della prole.
Deve procedersi, pertanto, alla chiesta omologazione della separazione consensuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, 1° sezione civile, pronunciando sulla domanda proposta con ricorso congiunto depositato presso la cancelleria di questo ufficio giudiziario in data 25/03/2025, provvede come segue:
Omologa la separazione personale consensuale dei coniugi nata a [...] il [...], e nato Parte_1 Controparte_1
a NA (ME) il 26/04/1972, alle condizioni stabilite nell'accordo sottoscritto dalle parti stesse e trascritto in parte motiva;
ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune di SCALETTA ZANCLEA (ME) di procedere all'annotazione del presente provvedimento a margine all'atto di matrimonio celebrato il 03/06/2010, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 1, parte
II, serie A.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 25/09/2025.
La Presidente
(dott. Olga Tarzia)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Claudia Lo Giudice, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.