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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/03/2025, n. 2156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2156 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 35321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35321 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Parte_1 C.F._1
cpc;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.1.2023 e di
quello di comodato, accertato e dichiarato che pertanto ad oggi occupa, senza alcun CP_1
titolo, l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente sita in Milano, Via Olivieri n. 7 – Scala A – piano
terzo, come sopra meglio descritta, a seguito della risoluzione ipso jure del contratto preliminare di
compravendita stipulato in data 4 gennaio 2023, comunicata formalmente con lettera raccomandata
a/r del 18.7.2024 e successive, condannare a rilasciare immediatamente libero da CP_1
persone e/o cose il predetto immobile sito in Milano, Via Olivieri n. 7 – Scala A – piano terzo,
pagina 1 di 4 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente, fissando contestualmente la data di
esecuzione per il rilascio.
Per il resistente:
Non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietario dell'unità immobiliare sita in Milano, Via Olivieri 7, Parte_1
terzo piano, scala A, interno 8, composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato, ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio
420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5 vani, che in data 4 gennaio 2023
aveva stipulato con un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la predetta CP_1
unità immobiliare, registrato in data 26 gennaio 2023, che il contratto prevedeva all'art. 5 che “in caso di mancato perfezionamento della compravendita da parte del promissario acquirente e, quindi, se non si giunga al relativo atto notarile, la promessa di vendita ivi contenuta dovrà ritenersi risolta ipso iure e le somme versate dalla parte promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria fino alla data di risoluzione saranno interamente trattenute, a titolo di penale, dalla parte promittente venditrice…”, all'art. 6 che “… Qualora parte promissaria acquirente non versi, entro 15 giorni dalla scadenza, anche solo una delle integrazioni mensili della caparra prevista al punto 4B), il presente contratto dovrà intendersi risolto ipso iure e l'immobile dovrà essere rilasciato entro 5 giorni dalla risoluzione: in caso contrario, il GN
sarà tenuto a versare al GN , a titolo di penale, l'importo di Euro Duecento..”, ed all'art. CP_1 Pt_1
7 che “Le parti pattuiscono, altresì, che l'immissione nel pieno ed esclusivo possesso della parte promissaria acquirente avvenga contestualmente alla firma del presente preliminare con contestuale consegna delle chiavi dell'immobile”, che il dopo avere eseguito alcuni pagamenti ometteva di CP_1
corrispondere l'importo di complessivi € 1.975,00 a titolo di integrazione della caparra confirmatoria come previsto dall'art. 4, oltre a quanto dovuto ai sensi dell'art. 11 di detto contratto, che aveva contestato tali inadempienze con lettera raccomandata a/r del 18.7.2024, con cui invocava la risoluzione del contratto ipso iure ed il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 5, e quindi con successive lettere raccomandate a/r del
26.7.2024 e del 29.7.2024, stante il protrarsi dell'occupazione senza titolo, chiedeva di accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.1.2023 e di quello di comodato, di dichiarare pagina 2 di 4 l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare e di condannare a rilasciare CP_1
immediatamente libero da persone e/o cose l' immobile fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio.
restava contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi accertata la stipula in data 4.01.2023 dell'accordo registrato in data
26.01.2023 con cui prometteva di vendere a che a sua volta Parte_1 CP_1
prometteva di acquistare l'immobile sito in Milano, Via Olivieri 7, terzo piano, scala A, interno 8,
composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato,
ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5, per il prezzo di € 174.000,00 da corrispondere con le modalità e nei termini indicati, con contestuale immissione nel possesso dell'appartamento, come si evince dal contratto prodotto cui dev'essere attribuito valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte del resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta nei termini appresso detti, atteso che non ha dedotto né dimostrato il tempestivo pagamento della somma di € 1.975,00 CP_1
dovuta a titolo di integrazione della caparra confirmatoria come previsto dall'art. 4, oltre a quanto dovuto ai sensi dell'art. 11 di detto contratto, e non ha quindi confutato l'inadempimento contestato con raccomandata A.R. del 16.07.2024 ricevuta il 17.07.2024 in atti con cui il ricorrente si è avvalso della clausola risolutiva espressa, pur essendo gravato dal relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento trova un preciso riscontro nel contratto allegato.
Al riguardo va infatti osservato che ha ammesso nel corso dell'interrogatorio CP_1
formale di occupare l'immobile per cui è causa, nonostante le richieste di restituzione del ricorrente, di non avere potuto acquistare l'appartamento in quanto non gli era stato concesso il mutuo dall'istituto di credito, e di avere presentato richiesta di alloggio al comune di Milano, senza avere ottenuto risposta.
Pertanto, considerato che l'art. 6 prevede la risoluzione ipso iure del contratto e l'obbligo di rilascio dell'immobile in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal pagina 3 di 4 mancato pagamento “entro 15 giorni dalla scadenza, anche solo una delle integrazioni mensili della caparra prevista al punto 4B)”, e che dagli atti allegati si evince la piena operatività della clausola risolutiva espressa, in difetto di allegazione e dimostrazione di una tolleranza nella ricevere i pagamenti nel periodo antecedente la citata comunicazione, dev'essere accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile,
Dichiara non ripetibili le spese di lite, avendo il ricorrente rinunciato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per avveramento della clausola risolutiva espressa;
- ordina, di conseguenza, a il rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa sita in Milano, CP_1
Via Olivieri 7, terzo piano, scala A, interno 8, composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato, ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di
Milano al foglio 420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5 vani, libero di persone e cose;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Milano, 15 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, sezione tredicesima civile, in composizione monocratica, in persona del dott.
Antonio Sammarro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 35321 del R.G.A.C. dell'anno 2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 Parte_1 C.F._1
cpc;
RICORRENTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: risoluzione contratto.
CONCLUSIONI
Per la ricorrente:
Accertata e dichiarata la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.1.2023 e di
quello di comodato, accertato e dichiarato che pertanto ad oggi occupa, senza alcun CP_1
titolo, l'unità immobiliare di proprietà del ricorrente sita in Milano, Via Olivieri n. 7 – Scala A – piano
terzo, come sopra meglio descritta, a seguito della risoluzione ipso jure del contratto preliminare di
compravendita stipulato in data 4 gennaio 2023, comunicata formalmente con lettera raccomandata
a/r del 18.7.2024 e successive, condannare a rilasciare immediatamente libero da CP_1
persone e/o cose il predetto immobile sito in Milano, Via Olivieri n. 7 – Scala A – piano terzo,
pagina 1 di 4 rimettendolo nel pieno e legittimo possesso del ricorrente, fissando contestualmente la data di
esecuzione per il rilascio.
Per il resistente:
Non precisate - contumace.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
premesso che era proprietario dell'unità immobiliare sita in Milano, Via Olivieri 7, Parte_1
terzo piano, scala A, interno 8, composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato, ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio
420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5 vani, che in data 4 gennaio 2023
aveva stipulato con un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto la predetta CP_1
unità immobiliare, registrato in data 26 gennaio 2023, che il contratto prevedeva all'art. 5 che “in caso di mancato perfezionamento della compravendita da parte del promissario acquirente e, quindi, se non si giunga al relativo atto notarile, la promessa di vendita ivi contenuta dovrà ritenersi risolta ipso iure e le somme versate dalla parte promissaria acquirente a titolo di caparra confirmatoria fino alla data di risoluzione saranno interamente trattenute, a titolo di penale, dalla parte promittente venditrice…”, all'art. 6 che “… Qualora parte promissaria acquirente non versi, entro 15 giorni dalla scadenza, anche solo una delle integrazioni mensili della caparra prevista al punto 4B), il presente contratto dovrà intendersi risolto ipso iure e l'immobile dovrà essere rilasciato entro 5 giorni dalla risoluzione: in caso contrario, il GN
sarà tenuto a versare al GN , a titolo di penale, l'importo di Euro Duecento..”, ed all'art. CP_1 Pt_1
7 che “Le parti pattuiscono, altresì, che l'immissione nel pieno ed esclusivo possesso della parte promissaria acquirente avvenga contestualmente alla firma del presente preliminare con contestuale consegna delle chiavi dell'immobile”, che il dopo avere eseguito alcuni pagamenti ometteva di CP_1
corrispondere l'importo di complessivi € 1.975,00 a titolo di integrazione della caparra confirmatoria come previsto dall'art. 4, oltre a quanto dovuto ai sensi dell'art. 11 di detto contratto, che aveva contestato tali inadempienze con lettera raccomandata a/r del 18.7.2024, con cui invocava la risoluzione del contratto ipso iure ed il rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 5, e quindi con successive lettere raccomandate a/r del
26.7.2024 e del 29.7.2024, stante il protrarsi dell'occupazione senza titolo, chiedeva di accertare la risoluzione del contratto preliminare di compravendita del 4.1.2023 e di quello di comodato, di dichiarare pagina 2 di 4 l'occupazione senza titolo dell'unità immobiliare e di condannare a rilasciare CP_1
immediatamente libero da persone e/o cose l' immobile fissando contestualmente la data di esecuzione per il rilascio.
restava contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi accertata la stipula in data 4.01.2023 dell'accordo registrato in data
26.01.2023 con cui prometteva di vendere a che a sua volta Parte_1 CP_1
prometteva di acquistare l'immobile sito in Milano, Via Olivieri 7, terzo piano, scala A, interno 8,
composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato,
ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di Milano al foglio 420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5, per il prezzo di € 174.000,00 da corrispondere con le modalità e nei termini indicati, con contestuale immissione nel possesso dell'appartamento, come si evince dal contratto prodotto cui dev'essere attribuito valore di piena prova in ordine al rapporto tra le parti in difetto di disconoscimento della sottoscrizione da parte del resistente ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 215 c.p.c. e 2702 c.c..
Tanto premesso, la domanda é fondata e dev'essere accolta nei termini appresso detti, atteso che non ha dedotto né dimostrato il tempestivo pagamento della somma di € 1.975,00 CP_1
dovuta a titolo di integrazione della caparra confirmatoria come previsto dall'art. 4, oltre a quanto dovuto ai sensi dell'art. 11 di detto contratto, e non ha quindi confutato l'inadempimento contestato con raccomandata A.R. del 16.07.2024 ricevuta il 17.07.2024 in atti con cui il ricorrente si è avvalso della clausola risolutiva espressa, pur essendo gravato dal relativo onere in applicazione del principio dell'inerenza probatoria, atteso che l'obbligo di pagamento trova un preciso riscontro nel contratto allegato.
Al riguardo va infatti osservato che ha ammesso nel corso dell'interrogatorio CP_1
formale di occupare l'immobile per cui è causa, nonostante le richieste di restituzione del ricorrente, di non avere potuto acquistare l'appartamento in quanto non gli era stato concesso il mutuo dall'istituto di credito, e di avere presentato richiesta di alloggio al comune di Milano, senza avere ottenuto risposta.
Pertanto, considerato che l'art. 6 prevede la risoluzione ipso iure del contratto e l'obbligo di rilascio dell'immobile in caso di inadempimento di una obbligazione specificamente determinata, costituita dal pagina 3 di 4 mancato pagamento “entro 15 giorni dalla scadenza, anche solo una delle integrazioni mensili della caparra prevista al punto 4B)”, e che dagli atti allegati si evince la piena operatività della clausola risolutiva espressa, in difetto di allegazione e dimostrazione di una tolleranza nella ricevere i pagamenti nel periodo antecedente la citata comunicazione, dev'essere accolta la domanda di accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto e di condanna al rilascio dell'immobile,
Dichiara non ripetibili le spese di lite, avendo il ricorrente rinunciato in corso di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti per avveramento della clausola risolutiva espressa;
- ordina, di conseguenza, a il rilascio dell'unità immobiliare per cui è causa sita in Milano, CP_1
Via Olivieri 7, terzo piano, scala A, interno 8, composta da due camere da letto, una sala con balcone, un bagno, una cucina con balcone verandato, ammobiliata, censita al catasto fabbricati del Comune di
Milano al foglio 420, particella 188, sub. 8, zona cens. 3, cat. a/4, classe 4, consistenza 5 vani, libero di persone e cose;
- dichiara non ripetibili le spese di lite.
Milano, 15 marzo 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 4 di 4