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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4078/2022 promossa da:
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Lentini (SR), via Giuseppe Verdi n. 2, presso lo C.F._2 studio dell'avv. MAURIZIO CARACCIOLO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n.
21, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/R, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO MACAIONE e dall'avv. GIUSEPPINA MONTEROSSO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione introduttiva della fase di merito di giudizio di opposizione – successiva al provvedimento emesso all'esito di procedimento sommario dal Giudice dell'Esecuzione della procedura n. R.G. Es. Imm. 209/2020 – e hanno contestato il Parte_1 Parte_2
diritto di di procedere in via esecutiva, sostenendo: Controparte_1
- che la creditrice procedente non avrebbe provato di essere divenuta titolare del credito azionato;
- che non sarebbe stata documentata la procura speciale conferita alla per il tramite della CP_2
quale aveva agito Controparte_1 - l'invalidità del pignoramento, essendo priva di formula esecutiva la sentenza n. 500/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa e posta dalla creditrice procedente alla base della procedura n. R.G. Es.
Imm. 209/2020;
- che il pignoramento immobiliare avrebbe illegittimamente indicato come suo oggetto il diritto di piena proprietà, pur spettando agli esecutati solo la proprietà superficiaria in relazione ai beni pignorati;
- il fatto che , pur comproprietaria dei cespiti ipotecati, non avrebbe ricevuto alcuna Parte_2
notifica dei mutui richiamati dalla creditrice procedente;
- l'illegittimità del pignoramento eseguito in danno della predetta , non essendo ella Parte_2 debitrice né parte del rapporto di credito sotteso all'esecuzione ed essendo la medesima semplice comproprietaria dei beni oggetto di esecuzione, in regime di comunione legale con il marito Parte_1
, con conseguente necessità di procedere alla trascrizione esclusivamente nei confronti di
[...] quest'ultimo e salvo il diritto della contitolare a ricevere il 50% del ricavato lordo della vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
e, per essa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...] CP_2
Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre preliminarmente rilevare che con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio e hanno sollevato eccezioni inquadrabili nell'ambito tanto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), quanto dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.).
In proposito, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III
3.8.2005, n. 16262).
Alla luce del suddetto criterio, dunque, vanno qualificate come ragioni di opposizione all'esecuzione le eccezioni relative al difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente ed alla mancata produzione della procura speciale conferita alla risolvendosi esse nella contestazione del CP_2
diritto di procedere in via esecutiva.
Viceversa, costituiscono ragioni di opposizione agli atti esecutivi tutte le altre questioni, in quanto implicanti la valutazione di atti propriamente esecutivi come il pignoramento o correlate a vizi di notifica del titolo esecutivo o della fase di rilascio della formula esecutiva (v., oltre al tenore del richiamato art. 617 c.p.c. in cui si fa menzione delle opposizioni “relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto” nonché a quelle “relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”, anche Cass. Civ. Sez. VI 31.10.2013, n. 24662, per cui “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art.
617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza”; v., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. III 6.3.2007, n. 5111;
v. anche Cass. Civ. Sez. III 12.2.2019, n. 3967, per cui l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c.).
3. Tanto premesso, per ragioni di comodità espositiva, è opportuno ricordare che la procedura esecutiva avviata da si fonda – per come emerge dal pignoramento notificato CP_1 Controparte_1
il 3.9.2020 ed introduttivo della procedura n. R.G. Es. Imm. 209/2020 (v. all. 16 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, nonché il precetto di cui all'all .15 del medesimo atto) - sulla:
- frazione n. 14 del mutuo fondiario di L. 96.125.000 rogato dal notaio dott. (n. rep. Persona_1
48637) il 25.10.1991, intercorso tra la sezione di Credito Fondiario del Banco di Sicilia e la società cooperativa edilizia garantito da ipoteca del 31.10.1991 R.P. n. 2070 rinnovata il Parte_3
29.9.2011 ai nn. 21178/2970, ripetuta il 27.5.1993 R.P. n. 881 rinnovata il 24.4.2013 ai nn. 6442/718, nonché del successivo atto di erogazione finale e quietanza del 28.6.1994 rogato dal notaio dott.
[...]
(n. rep. 55532), spedito in formula esecutiva il 15.11.2017; Per_1
- frazione n. 14 del mutuo fondiario di L. 10.887.053 rogato dal notaio dott. (n. rep. Persona_1
48637) il 25.10.1991, intercorso tra la sezione di Credito Fondiario del Banco di Sicilia e la
[...]
garantito da ipoteca del 31.10.1991 R.P. n. 2071 rinnovata il Parte_4
29.9.2011 ai nn. 18192/2960, ripetuta il 27.5.1993 R.P. n. 882 rinnovata il 24.4.2013 ai nn. 6443/719, nonché del successivo atto di erogazione finale e quietanza del 28.6.1994 rogato dal notaio dott.
[...]
(n. rep. 55533), spedito in formula esecutiva il 15.11.2017 (v. all. 4, 4bis, 5 e 5bis della Per_1
comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1 Le suddette frazioni hanno formato oggetto di accollo da parte dell'odierno opponente Parte_1
, con atto rogato dal notaio dott. (n. rep. 56105) del 4.10.1994.
[...] Persona_1
4.1. Chiarito quanto sopra, è infondato il primo motivo con cui gli opponenti hanno sostenuto che non risulterebbe titolare del credito azionato in via esecutiva. Controparte_1
Va in primo luogo ricordato che, secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare;
pertanto, il successore nel titolo fatto valere quale titolo esecutivo, come non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa sua qualità attraverso un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all'esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III
1.7.2005, n. 14096).
Ebbene, nel caso di specie, gli odierni opponenti e , prima Parte_1 Parte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, hanno proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da – con procedura n. R.G. Es. Imm. 274/2002 ormai estinta - in virtù degli Controparte_3
stessi titoli esecutivi sottesi al procedimento n. R.G. Es. Imm. 209/2020 avviato da Controparte_1
[...]
La suddetta controversia, recante n. R.G. 83/2005, si è conclusa con la sentenza n. 500/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 4.3.2014, che, oltre a rideterminare l'importo suscettibile di soddisfacimento coattivo, ha espressamente chiarito che, “con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
23/05/2007, si costituiva in giudizio la quale procuratore speciale della CP_2 Controparte_4
divenuta nel frattempo cessionaria del credito oggetto di contestazione la quale – subentrata
[...]
nella medesima posizione sostanziale e processuale già rivestita dalla Banco di Sicilia – faceva proprie le difese esplicate dal Banco di Sicilia” (v. pag. 3 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Il fatto che la posizione creditoria sottoposta all'odierno vaglio sia stata trasferita alla opposta è stato dunque specificamente accertato in un giudizio di accertamento avviato per contrastare l'esecuzione fondata sui medesimi titoli esecutivi di cui si discute nell'odierno procedimento.
Avverso la superiore statuizione nessuna censura è stata mossa dagli opponenti – che pure hanno preso parte alla causa n. R.G. 83/2005 del Tribunale di Siracusa -, non essendo oltretutto la predetta sentenza n. 500/2014 stata appellata, per com'è pacifico tra le parti (v., senza che il profilo sia stato in alcun modo contestato da e da , pag. 9 della comparsa di Parte_1 Parte_2 costituzione e risposta di ove si legge che “gli stessi opponenti sono stati Controparte_1 parti … nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 500/14 … passata in giudicato”).
In aggiunta a quanto sopra esposto – già sufficiente ai fini del rigetto della doglianza -, la censura in esame si mostra altresì infondata alla luce della documentazione in atti.
Si osserva in diritto che grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I
2.3.2016, n. 4116).
Di recente, la Corte di Cassazione ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646). In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Orbene, la odierna opposta ha prodotto il testo dei contratti che integrano gli CP_1 Controparte_1
azionati titoli esecutivi (v. all. 4, 4bis, 5 e 5bis della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), redatti da notaio e muniti della formula esecutiva.
Ancora, la predetta società dispone del pignoramento compiuto da introduttivo Controparte_3
della procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 174/2002, relativa ai medesimi beni oggetto di causa ed estintasi per mancata riassunzione nei termini di legge (v. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di cessione con la quale sono stati trasferiti a crediti deteriorati di (v. all. 3 della comparsa Controparte_1 Controparte_3
di costituzione e risposta di parte opposta, contenente il detto contratto di cessione), è ragionevole ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima la copia dei contratti muniti di formula esecutiva nonché il pignoramento compiuto in virtù di essi.
La consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 6.12.2006 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, in Controparte_1 Controparte_3
cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”). Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che la odierna opposta sia divenuta titolare del diritto azionato (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”).
Va ancora rilevato come, in seguito alla documentata cessione intercorsa tra Controparte_1
e nessun altro atto di natura esecutiva sia stato compiuto da quest'ultima (v., Controparte_3 da tale angolo visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n. 5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria oggetto di esecuzione.
Sempre da tale angolo visuale, in una recente pronuncia il Supremo Collegio ha inoltre chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo […]: ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
A tal riguardo, si rileva che è in atti la comunicazione, specificamente rivolta anche agli odierni opponenti, con cui ha dichiarato di aver ceduto a anche Controparte_3 Controparte_1
la posizione creditoria vantata nei confronti di (v. all. 3bis della comparsa di Parte_1
costituzione e risposta di . Controparte_1
4.2. Del pari infondata è la censura per cui non risulterebbe provata la qualità di procuratrice speciale di CP_2
A tal riguardo è sufficiente osservare che è in atti l'atto rogato dal notaio dott. in data Per_2
11.1.2007 con cui “titolare di un portafoglio di crediti (i Crediti), assistiti, Controparte_1 tra l'altro, da garanzie ipotecarie, di cui si è resa cessionaria nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, di cui alla pubblica notizia apparsa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 23 dicembre 2006, n. 298” – tra i quali è da includersi, come si è visto, la posizione creditoria vantata nei confronti degli odierni opponenti -, ha inteso “conferire idonea procura alla società […], al fine di consentire alla CP_2
stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di recupero dei Crediti”, con espressa attribuzione del potere di “promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto” (v. pagg.
1-2 dell'all. 8 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
4.3. Infondato è altresì il motivo di opposizione con cui e hanno Parte_1 Parte_2
lamentato la mancata apposizione della formula esecutiva alla sentenza n. 500/2014 emessa dal
Tribunale di Siracusa.
Quest'ultima, come si è visto, è stata pronunciata all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù dei medesimi titoli esecutivi oggetto del presente procedimento (v. ancora all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Ebbene, secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, l'azione di cui all'art. 615
c.p.c. va qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020,
n. 275).
Le statuizioni con cui una pronuncia di tal fatta ridetermina i confini entro i quali può essere soddisfatta in sede esecutiva una pretesa creditoria già cristallizzata in un titolo esecutivo non determinano la caducazione o la sostituzione di quest'ultimo.
Del resto, di effetto sostitutivo la giurisprudenza di legittimità discute solo allorché l'originaria base fondativa della esecuzione sia stata integralmente eliminata.
Con riguardo a tali evenienze è stata in particolare riconosciuta al creditore, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., la possibilità di proporre domanda riconvenzionale al fine di munirsi di nuovo titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'avvio di ulteriore procedura (v., segnatamente, sulla legittimità della prosecuzione della esecuzione in virtù dell'originario titolo esecutivo posto alla sua base anche ove la portata di questo sia risultata ridimensionata all'esito del giudizio di opposizione, Cass. Civ. Sez.
III 14.11.2011, n. 23745, per cui “sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia per intero pagato l'importo dovuto, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. … Tale ultimo principio di diritto contiene in sé l'affermazione che il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione forzata, se non caducato, sia idoneo a sorreggerne la prosecuzione fino alla completa soddisfazione del creditore pignorante. Ne segue l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui quest'ultimo, cui è opposto un pagamento parziale, sarebbe onerato della proposizione di una domanda riconvenzionale per conseguire il pagamento del residuo ancora dovuto, anche quando trattasi del credito per accessori. La giurisprudenza erroneamente richiamata dal Tribunale … a sostegno della detta affermazione, è riferita alla diversa ipotesi in cui il titolo esecutivo fatto valere dal creditore sia denunciato di invalidità, sicché, con
l'accoglimento della relativa opposizione, l'opposto, pur titolare di un diritto di credito nei confronti dell'opponente, potrebbe venire a trovarsi sfornito di titolo. In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, si riconosce all'opposto la facoltà di svolgere, nello stesso processo di opposizione, una domanda riconvenzionale per conseguire un ulteriore titolo esecutivo, che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire al fine di intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 29.3.2006, n. 7225, ove si legge che, “in realtà, vero il principio di diritto evocato …., e cioè quello secondo il quale … Cass. 1107/1996 e, prima ancora, Cass.
3849/1988 e Cass. 1041/1973 …, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. …
, è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata, va ulteriormente precisato, a giudizio di questo collegio, che la predicata “diversità dell'esecuzione” quale presupposto di diritto necessario affinché possa dirsi consentito premunirsi di un titolo in sede di giudizio di opposizione trova fondamento nella circostanza che, in presenza di un titolo esecutivo valido, tale domanda costituirebbe una inutile duplicazione se proposta con riferimento alla stessa esecuzione già iniziata;
il principio è viceversa, inapplicabile tutte le volte in cui le parti stesse concordino … come nella specie … sulla inesistenza di un efficace titulus procedendi, sì che evidenti ragioni di economia processuale inducono a ritenere ammissibile la relativa domanda svolta dall'opposto in via riconvenzionale per ottenere proprio quel titolo mancante”).
Conseguentemente, deve ritenersi che, rispetto alla procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 209/2020,
i titoli esecutivi continuino ad essere costituiti dalle frazioni di mutuo fondiario sopra richiamate, rispetto alle quali è pacifico che sia intervenuto e sia stato documentato il rilascio della formula esecutiva (v. ancora gli all. 4, 4bis, 5 e 5bis della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Deve poi reputarsi applicabile il disposto dell'art. 41, comma 1, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d.
T.U.B.), a tenore del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
4.4. Non può trovare accoglimento la censura per cui il pignoramento risulterebbe invalido per non avere esso specificato che il diritto pignorato consisterebbe in una proprietà superficiaria.
In via preliminare, occorre ricordare che il pignoramento immobiliare deve indicare con esattezza il diritto reale ed il bene immobile che il creditore intende sottoporre ad esecuzione ed indicare, come imposto dall'art. 555 c.p.c., gli estremi richiesti, per l'individuazione dell'immobile ipotecato, dall'art. 2826 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.
Alla luce dei superiori dati normativi, la migliore dottrina occupatasi della materia ha ritenuto che l'oggetto del pignoramento immobiliare sia costituito sia dall'identificazione del diritto di cui il debitore sia titolare, sia dalla compiuta descrizione dell'immobile su cui grava tale diritto.
I più autorevoli studiosi hanno peraltro al contempo affermato che, affinché assuma rilevanza nella procedura esecutiva, non è sufficiente una omissione o una erronea descrizione di un elemento identificativo dell'oggetto del pignoramento, essendo al contrario necessario che ricorra un difetto descrittivo tale da comportare una reale ed irrisolvibile incertezza nella individuazione del diritto e del bene.
Il superiore ordine di idee è in linea con la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. Civ.
Sez. III 18.7.2011, n. 15729, che ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 c.p.c., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché
a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale).
Nel solco delle superiori indicazioni, il Supremo Collegio ha aggiunto che, “ai fini della trascrizione del bene alienato, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati “esistono”, di tal che risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto” (così Cass. Civ. Sez. II 14.5.2018, n.
11687; v. già Cass. Civ. Sez. II 4.4.1981, n. 1914, per cui, ai fini della trascrizione del bene compravenduto, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati esistono, e pertanto risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto).
Ancora, per quanto interessa nel presente giudizio, la più autorevole dottrina ha rilevato che, allorché sia sottoposto a pignoramento un diritto di cui il debitore non sia titolare o del quale egli sia titolare in maggiore consistenza, ricorre errore tale da impedire la compiuta identificazione del bene pignorato e da determinare, ove dedotto mediante opposizione agli atti esecutivi o rilevato anche d'ufficio dal giudice, l'estinzione atipica – eventualmente parziale – del processo esecutivo.
Queste essendo le conclusioni raggiunte per il caso di pignoramento viziato “per difetto”, all'opposto, invece, i più attenti studiosi hanno sostenuto che nell'ipotesi in cui esso sia compiuto “per eccesso” sia ipotizzabile la sua sanatoria.
Anche tali considerazioni sono state integralmente recepite dalla giurisprudenza di legittimità.
In un non risalente precedente relativo al tema “della validità o meno del pignoramento, il cui oggetto sia stato indicato nella piena proprietà, di un immobile in ordine al quale il debitore sia invece titolare solo di un diritto di proprietà superficiaria”, il Supremo Collegio ha affermato che esso integra “questione che involge quella della validità di un pignoramento voluto e indicato dal creditore procedente come relativo ad un determinato diritto su di un bene, sul quale però il diritto effettivamente spettante, nella realtà, all'esecutato si riveli essere di estensione oggettiva minore, come nel caso di diritto reale di godimento in luogo della prospettata piena proprietà; e tanto, per avere il debitore con l'opposizione protestato una differenza tale, tra l'oggetto dichiarato del pignoramento e quello su cui quest'ultimo è caduto, da rendere invalido il vincolo con esso impresso
e di conseguenza radicalmente illegittima l'esecuzione nel suo complesso considerata. Al riguardo,
l'ontologica differenza tra il diritto di superficie e quello di proprietà piena non viene certo in discussione e non è qui oggetto di approfondimento;
quel che qui rileva, in tema di limiti oggettivi e di identificazione del pignoramento, è solo la validità di quest'ultimo, qualora, riferitosi ad un bene di proprietà, senza alcuna specificazione, vada a colpire un immobile oggetto di sola “proprietà superficiaria”, cioè del diritto previsto dal capoverso dell'art. 952 cod. civ. Ora, la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria […] sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale di godimento su immobile altrui, una porzione fisica separata dell'oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l'alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto;
nei confronti dei terzi, ai quali quest'ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest'ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli. La prima conseguenza è di ordine generale: attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo (nei confronti dei soggetti diversi dal concedente) e temporale (in relazione al negozio di costituzione del diritto), la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato;
e neppure comporta la creazione ex novo, obiettivamente impossibile per il pignoramento, che può colpire solamente diritti già ontologicamente esistenti e non già costituirne di nuovi, di un diritto reale, prima inesistente, sul bene oggetto di pignoramento. La seconda conseguenza si correla alla chiarezza dell'identificazione dell'oggetto del processo esecutivo:
l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi (dati catastali del N.C.E.U., mai riferibili al solo terreno, nonché confini), non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza. E tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo (e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo), oppure l'aggiudicatario (che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio). Pertanto, anche in questo caso correttamente la gravata sentenza ha escluso la fondatezza della doglianza del debitore, non comportando nullità il pignoramento della piena proprietà, in luogo della mera proprietà superficiaria, siccome diritto reale effettivamente e precedentemente sussistente di estensione oggettiva minore;
dovendo applicarsi il seguente principio di diritto, da enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. per la rilevanza della questione, tuttora senza precedenti espliciti arresti di legittimità: è valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576).
In altri termini, non può considerarsi viziato, sotto il profilo della individuabilità del bene pignorato, il pignoramento che non specifichi che quest'ultimo si identifica con un diritto di proprietà superficiaria. Ciò in quanto, in generale, non è invalido il pignoramento che colpisca, in luogo del diritto di cui effettivamente è titolare il debitore esecutato, un diritto di contenuto od estensione maggiore, producendosi in tal caso il solo effetto di ridurre o limitare il pignoramento stesso, ipso jure e del tutto idoneamente, al primo diritto (v. in questi termini anche Cass. Civ. Sez. III 3.4.2015, n. 6833, che richiama sul punto Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit.).
In secondo luogo, come si è evidenziato e com'è pacifico in dottrina, l'assenza di specificazioni si mostra del tutto irrilevante con riguardo alla peculiarità del caso sottoposto all'odierno esame, atteso che quella superficiaria costituisce pur sempre una manifestazione fenomenica del diritto di proprietà.
Ancora – si è del pari segnalato -, la sottoposizione a procedura esecutiva della proprietà ordinaria, in luogo di quella superficiaria effettivamente spettante al debitore esecutato, non arrecherebbe alcun pregiudizio ai danni di quest'ultimo ma al più a carico dell'effettivo proprietario – il solo legittimato
a dolersene mediante opposizione di terzo – o dell'aggiudicatario.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, si legge testualmente nell'atto di pignoramento notificato il 3.9.2020 da che quest'ultima ha inteso pignorare “l'immobile di proprietà Controparte_1 dei Sigg.ri e , in misura di ½ indiviso ciascuno […]: - Parte_1 Parte_2
appartamento di civile abitazione sito in Lentini, via Nisida n. 53, con annessi garage e cantina al piano seminterrato, piano rialzato pal. C. Riportato al N.C.E.U. del comune di Lentini al foglio 77, particella 720 sub 18 e 45” (v. pag. 3 dell'all. 16 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Per le ragioni sopra illustrate, irrilevante deve reputarsi il fatto che l'atto sopra richiamato non abbia specificato la natura superficiaria della proprietà spettante agli esecutati (v. ancora Cass. Civ. Sez.
III 14.3.2013, n. 6576 cit., con particolare riguardo al punto in cui si evidenzia che, “attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo … nei confronti dei soggetti diversi dal concedente … e temporale … in relazione al negozio di costituzione del diritto …, la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato”).
In linea con quanto segnalato, poi, l'avere il creditore indicato – senza ulteriori specificazioni - la proprietà del bene anzidetto, quale oggetto del pignoramento, appare anche giuridicamente incensurabile, atteso che il riferimento al risultato della edificazione (ossia all'appartamento) vale maggiormente a dar conto della titolarità, in capo agli esecutati, di una proprietà limitata alla sola struttura edificata e non estesa al suolo (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit., nella parte in cui si evidenzia che “l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi …, non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza”).
Del resto, solo il proprietario di quest'ultimo – e non certamente gli opponenti – risulta titolato a dolersi della eventuale erronea estensione degli effetti del pignoramento a beni non effettivamente spettanti al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n.
6576 cit., nella parte in cui si ricorda che “tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo … e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo …, oppure l'aggiudicatario … che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio”).
4.5. La censura per cui la procedura esecutiva avviata nei confronti di risulterebbe Parte_2
illegittima poiché non preceduta da notifica del titolo esecutivo deve reputarsi sia inammissibile sia infondata.
Dal primo angolo visuale, si rileva che analoga doglianza è stata già avanzata dagli odierni opponenti nel giudizio n. R.G. 83/2005 di opposizione all'esecuzione n. R.G. Es. Imm. 274/2002 intrapresa da in virtù dei medesimi contratti azionati nel procedimento n. R.G. Es. Imm. Controparte_3
209/2020.
Ebbene, la più volte menzionata sentenza n. 500/2014, emessa dal Tribunale di Siracusa, ha specificamente disatteso il superiore motivo, così esprimendosi: “la prima questione riguarda nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. La tesi fatta propria dagli opponenti con il primo motivo di opposizione è la seguente: la norma di cui all'art. 41 T.U.B., secondo cui il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario può non essere notificato, trova applicazione unicamente nei confronti del debitore, ma non avuto riguardo ai terzi datori, i quali sono estranei rispetto all'accordo contrattuale. La tesi è infondata. Come è noto, ai sensi degli artt. 20, terzo comma, 40 e 43 del R.D. n. 646 del 1905, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo non è richiesta ai fini della promozione dell'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove si tratti di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari concessi da parte degli istituti di credito fondiario (Cass. Civ., n. 5906/06). È oramai del pari pacifico che, ai sensi dell'art. 41, comma 1,
T.U.B., l'obbligo della suddetta notifica è escluso anche quando il mutuante agisca nei confronti del terzo proprietario (Cass. Civ., n. 2755/92; Trib. Napoli, 14 aprile 2011)”) (v. pagg.
3-4 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Avverso la superiore statuizione nessuna impugnazione è stata proposta da e da Parte_1
, essendo oltretutto la sentenza n. 500/2014, come si è visto, passata in giudicato. Parte_2
Per altro verso, la censura si mostra manifestamente infondata, avendo anche in tempi recenti il
Supremo Collegio ribadito che, “nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. 16/7/1905,
n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario. In tal senso si
è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992, Rv. 476106-01: «Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo» (nella motivazione si legge: «A norma del combinato disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D.
16 luglio 1905 n. 646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art. 20 comma 3 dello stesso
Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. Ciò comporta che, ai fini della procedura tra debitore originario e successore a titolo universale o particolare, con la conseguenza che l'Istituto mutuante potrà avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile
e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n. 2027)»); analogamente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5906 del 17/03/2006. La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. 1/9/1993, n. 385), secondo cui «Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». 9.
Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. – il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per
l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) – detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. 10. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del
1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione
l'art. 41, comma 1, T.U.B.»)” (così Cass. Civ. Sez. III 22.9.2022, n. 27848).
4.6. Con l'ultimo motivo di opposizione, gli esecutati hanno ritenuto illegittimo il pignoramento eseguito in danno di , rilevando che la stessa non riveste né la qualità di debitrice né Parte_2 quella di parte del rapporto di credito sotteso all'esecuzione ma risulta esclusivamente comproprietaria dei beni oggetto di esecuzione, in regime di comunione legale con il marito Parte_1
, sicché avrebbe oltretutto diritto a ricevere il 50% del ricavato lordo della vendita.
[...]
La superiore tesi non può trovare accoglimento.
A tal riguardo è sufficiente osservare, come esattamente segnalato da parte opposta, che,
“nell'espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602-604 c.p.c. (le cui disposizioni riguardano quella particolare forma di espropriazione che ha per oggetto i beni di un terzo, nei casi in cui questo debba rispondere di un debito altrui per essere stati i beni gravati di pegno o di ipoteca oppure perché si tratta di bene la cui alienazione da parte del debitore a favore del terzo è stata revocata per frode), si ha un'ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870
e 2859 c.c.: Cass. 6 maggio 1975 n. 1746), sicché il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento del debito originario (Cass. 29 settembre 2007 n. 20580)”
(così Cass. Civ. Sez. III 22.3.2011, n. 6546).
4.7. Come già anticipato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, gli opponenti hanno in comparsa conclusionale dedotto quanto segue: “preliminarmente si pone all'attenzione del
G.U. decidente quanto eccepito all'udienza dello scorso 26/11/2024 in merito alle criticità e vizi presenti nella procedura esecutiva opposta. È stato invero rilevato, cosi come risulta dalla documentazione prodotta in atti, che i cespiti della procedura di esecuzione opposta sono stati realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata e, rientrando nella siffatta nozione, soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 376, 377 e
378 della L. 178/2020 e che nel caso di specie non sono state rispettate siffatte disposizioni di legge.
In particolare, non risulta che parte opposta abbia proceduto agli adempimenti previsti dal comma
376 dell'art. 1 della detta legge. Il mancato adempimento dell'onere di informazione sancito nel detto comma 376 comporta che la procedura va dichiarata nulla e/o sospesa siccome viziata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 378 di cui al sopra richiamato art. 1 L 178/2020, non risulta accertato se l'azionato mutuo risponde ai criteri di cui all'art. 44 della L. 5/8/1978 n. 457 né tantomeno, se
l'ente creditore è inserito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenziandosi che nell'ipotesi di uno solo dei 2 requisiti citati, va dichiarata l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva avviata” (v. pag. 1 della comparsa conclusionale di parte opponente).
La superiore censura è inammissibile e non può, pertanto, essere esaminata.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
5. Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e , in Parte_1 Parte_2
quanto integralmente soccombenti.
La liquidazione viene effettuata, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di esecuzione (scaglione di riferimento €. 52.001,00 - €. 260.000,00 e non €. 26.001,00 - €.
52.000,00, come invece indicato dagli opponenti, avendo gli stessi dichiarato che il valore del giudizio è pari ad €. 52.368,58: v. pag. 7 della citazione in opposizione).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 4078/2022, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e da con la Parte_1 Parte_2 citazione introduttiva dell'odierno giudizio, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione formulati da e da Parte_1 Parte_2 all'udienza del 26.11.2024 e reiterati nella comparsa conclusionale, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna e in solido a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e, per essa, le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese
[...] CP_2
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 31.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gabriele Patti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 4078/2022 promossa da:
(C.F.: ) E (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, elettivamente domiciliati in Lentini (SR), via Giuseppe Verdi n. 2, presso lo C.F._2 studio dell'avv. MAURIZIO CARACCIOLO, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
OPPONENTE contro
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1
con sede in Conegliano (TV), via Alfieri n. 1, (C.F.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Palermo, via Marchese di Villabianca n.
21, elettivamente domiciliata in Siracusa, viale Santa Panagia n. 136/R, rappresentata e difesa dall'avv. ALESSANDRO MACAIONE e dall'avv. GIUSEPPINA MONTEROSSO, giusta procura in atti;
OPPOSTA
La causa è stata assunta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con citazione introduttiva della fase di merito di giudizio di opposizione – successiva al provvedimento emesso all'esito di procedimento sommario dal Giudice dell'Esecuzione della procedura n. R.G. Es. Imm. 209/2020 – e hanno contestato il Parte_1 Parte_2
diritto di di procedere in via esecutiva, sostenendo: Controparte_1
- che la creditrice procedente non avrebbe provato di essere divenuta titolare del credito azionato;
- che non sarebbe stata documentata la procura speciale conferita alla per il tramite della CP_2
quale aveva agito Controparte_1 - l'invalidità del pignoramento, essendo priva di formula esecutiva la sentenza n. 500/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa e posta dalla creditrice procedente alla base della procedura n. R.G. Es.
Imm. 209/2020;
- che il pignoramento immobiliare avrebbe illegittimamente indicato come suo oggetto il diritto di piena proprietà, pur spettando agli esecutati solo la proprietà superficiaria in relazione ai beni pignorati;
- il fatto che , pur comproprietaria dei cespiti ipotecati, non avrebbe ricevuto alcuna Parte_2
notifica dei mutui richiamati dalla creditrice procedente;
- l'illegittimità del pignoramento eseguito in danno della predetta , non essendo ella Parte_2 debitrice né parte del rapporto di credito sotteso all'esecuzione ed essendo la medesima semplice comproprietaria dei beni oggetto di esecuzione, in regime di comunione legale con il marito Parte_1
, con conseguente necessità di procedere alla trascrizione esclusivamente nei confronti di
[...] quest'ultimo e salvo il diritto della contitolare a ricevere il 50% del ricavato lordo della vendita.
Con comparsa di costituzione e risposta del 27.9.2022 si è costituita in giudizio Controparte_1
e, per essa, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
[...] CP_2
Non essendo necessaria attività istruttoria, la causa è stata rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni, in cui il procedimento è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Occorre preliminarmente rilevare che con l'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio e hanno sollevato eccezioni inquadrabili nell'ambito tanto Parte_1 Parte_2 dell'opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.), quanto dell'opposizione agli atti esecutivi (art. 617
c.p.c.).
In proposito, secondo il consolidato indirizzo del Supremo Collegio, “in materia di esecuzione forzata, il criterio distintivo fra l'opposizione all'esecuzione e l'opposizione agli atti esecutivi si individua considerando che, con la prima, si contesta l'an dell'esecuzione, cioè il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo ovvero – nell'esecuzione per espropriazione - della pignorabilità dei beni, mentre, con la seconda, si contesta solo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo, deducendosi l'esistenza di vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva” (v., tra le altre, Cass. Civ. Sez. III
3.8.2005, n. 16262).
Alla luce del suddetto criterio, dunque, vanno qualificate come ragioni di opposizione all'esecuzione le eccezioni relative al difetto di titolarità del credito in capo alla creditrice procedente ed alla mancata produzione della procura speciale conferita alla risolvendosi esse nella contestazione del CP_2
diritto di procedere in via esecutiva.
Viceversa, costituiscono ragioni di opposizione agli atti esecutivi tutte le altre questioni, in quanto implicanti la valutazione di atti propriamente esecutivi come il pignoramento o correlate a vizi di notifica del titolo esecutivo o della fase di rilascio della formula esecutiva (v., oltre al tenore del richiamato art. 617 c.p.c. in cui si fa menzione delle opposizioni “relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto” nonché a quelle “relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione”, anche Cass. Civ. Sez. VI 31.10.2013, n. 24662, per cui “il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell'atto di precetto, è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, da proporsi, ai sensi dell'art.
617 cod. proc. civ., nel termine, oggi, di venti giorni, decorrente dal primo atto del processo esecutivo del quale si sia avuta legale conoscenza”; v., nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. III 6.3.2007, n. 5111;
v. anche Cass. Civ. Sez. III 12.2.2019, n. 3967, per cui l'omessa spedizione in forma esecutiva della copia del titolo esecutivo rilasciata al creditore e da questi notificata al debitore determina una irregolarità formale del titolo medesimo, che deve essere denunciata nelle forme e nei termini di cui all'art. 617, comma 1, c.p.c.).
3. Tanto premesso, per ragioni di comodità espositiva, è opportuno ricordare che la procedura esecutiva avviata da si fonda – per come emerge dal pignoramento notificato CP_1 Controparte_1
il 3.9.2020 ed introduttivo della procedura n. R.G. Es. Imm. 209/2020 (v. all. 16 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta, nonché il precetto di cui all'all .15 del medesimo atto) - sulla:
- frazione n. 14 del mutuo fondiario di L. 96.125.000 rogato dal notaio dott. (n. rep. Persona_1
48637) il 25.10.1991, intercorso tra la sezione di Credito Fondiario del Banco di Sicilia e la società cooperativa edilizia garantito da ipoteca del 31.10.1991 R.P. n. 2070 rinnovata il Parte_3
29.9.2011 ai nn. 21178/2970, ripetuta il 27.5.1993 R.P. n. 881 rinnovata il 24.4.2013 ai nn. 6442/718, nonché del successivo atto di erogazione finale e quietanza del 28.6.1994 rogato dal notaio dott.
[...]
(n. rep. 55532), spedito in formula esecutiva il 15.11.2017; Per_1
- frazione n. 14 del mutuo fondiario di L. 10.887.053 rogato dal notaio dott. (n. rep. Persona_1
48637) il 25.10.1991, intercorso tra la sezione di Credito Fondiario del Banco di Sicilia e la
[...]
garantito da ipoteca del 31.10.1991 R.P. n. 2071 rinnovata il Parte_4
29.9.2011 ai nn. 18192/2960, ripetuta il 27.5.1993 R.P. n. 882 rinnovata il 24.4.2013 ai nn. 6443/719, nonché del successivo atto di erogazione finale e quietanza del 28.6.1994 rogato dal notaio dott.
[...]
(n. rep. 55533), spedito in formula esecutiva il 15.11.2017 (v. all. 4, 4bis, 5 e 5bis della Per_1
comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1 Le suddette frazioni hanno formato oggetto di accollo da parte dell'odierno opponente Parte_1
, con atto rogato dal notaio dott. (n. rep. 56105) del 4.10.1994.
[...] Persona_1
4.1. Chiarito quanto sopra, è infondato il primo motivo con cui gli opponenti hanno sostenuto che non risulterebbe titolare del credito azionato in via esecutiva. Controparte_1
Va in primo luogo ricordato che, secondo il condivisibile indirizzo del Supremo Collegio, la successione a titolo particolare nel diritto del creditore procedente, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 c.p.c., dettato per il giudizio contenzioso ma applicabile anche al processo esecutivo, comporta che il titolo esecutivo spiega la sua efficacia in favore del titolare del credito e di tutti i suoi successori, siano essi a titolo universale o a titolo particolare;
pertanto, il successore nel titolo fatto valere quale titolo esecutivo, come non ha l'obbligo di dimostrare neppure documentalmente la sua posizione al soggetto che deve spedire il titolo in forma esecutiva (art. 475 c.p.c.), allo stesso modo non deve farlo fuori di questa situazione, quando il debitore non contesti questa sua qualità attraverso un giudizio di accertamento negativo in sede di opposizione all'esecuzione (così Cass. Civ. Sez. III
1.7.2005, n. 14096).
Ebbene, nel caso di specie, gli odierni opponenti e , prima Parte_1 Parte_2 dell'instaurazione del presente giudizio, hanno proposto opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da – con procedura n. R.G. Es. Imm. 274/2002 ormai estinta - in virtù degli Controparte_3
stessi titoli esecutivi sottesi al procedimento n. R.G. Es. Imm. 209/2020 avviato da Controparte_1
[...]
La suddetta controversia, recante n. R.G. 83/2005, si è conclusa con la sentenza n. 500/2014 emessa dal Tribunale di Siracusa in data 4.3.2014, che, oltre a rideterminare l'importo suscettibile di soddisfacimento coattivo, ha espressamente chiarito che, “con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del
23/05/2007, si costituiva in giudizio la quale procuratore speciale della CP_2 Controparte_4
divenuta nel frattempo cessionaria del credito oggetto di contestazione la quale – subentrata
[...]
nella medesima posizione sostanziale e processuale già rivestita dalla Banco di Sicilia – faceva proprie le difese esplicate dal Banco di Sicilia” (v. pag. 3 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Il fatto che la posizione creditoria sottoposta all'odierno vaglio sia stata trasferita alla opposta è stato dunque specificamente accertato in un giudizio di accertamento avviato per contrastare l'esecuzione fondata sui medesimi titoli esecutivi di cui si discute nell'odierno procedimento.
Avverso la superiore statuizione nessuna censura è stata mossa dagli opponenti – che pure hanno preso parte alla causa n. R.G. 83/2005 del Tribunale di Siracusa -, non essendo oltretutto la predetta sentenza n. 500/2014 stata appellata, per com'è pacifico tra le parti (v., senza che il profilo sia stato in alcun modo contestato da e da , pag. 9 della comparsa di Parte_1 Parte_2 costituzione e risposta di ove si legge che “gli stessi opponenti sono stati Controparte_1 parti … nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 500/14 … passata in giudicato”).
In aggiunta a quanto sopra esposto – già sufficiente ai fini del rigetto della doglianza -, la censura in esame si mostra altresì infondata alla luce della documentazione in atti.
Si osserva in diritto che grava su colui che si afferma successore a titolo universale o particolare della parte originaria ai sensi dell'art. 58 del decr. lgs. n. 385/1993 l'onere di fornire prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco (v., in questi termini, Cass. Civ. Sez. I
2.3.2016, n. 4116).
Di recente, la Corte di Cassazione ha sul punto precisato che: “a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.”
(Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944).
La prova della inclusione del credito nella operazione di cessione può, dunque, avere carattere presuntivo, non essendo indispensabile la produzione del contratto traslativo del credito.
In diritto, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 2729 c.c. le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.
Secondo quanto affermato ripetutamente dal Supremo Collegio, l'esistenza di una presunzione sulla quale sia possibile fondare la decisione di una causa può validamente desumersi da una pluralità di elementi di valutazione gravi, precisi e concordanti, nei quali il requisito della gravità è ravvisabile per il grado di convincimento che ciascuno di essi è idoneo a produrre a fronte di un fatto ignoto, la cui esistenza deve poter essere dimostrata in termini di ragionevole certezza;
il requisito della precisione impone che i fatti noti e l'iter logico del ragionamento probabilistico siano ben determinati nella loro realtà storica;
il requisito unificante della concordanza, infine, richiede che il fatto ignoto sia di regola desunto da una pluralità di fatti noti gravi e precisi, univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, mentre la sommatoria di dati in sé insignificanti e privi di precisione e gravità non può assumere rilevanza alcuna (così Cass. Civ. Sez. II 24.2.2004, n. 3646). In tema di prova per presunzioni, nel dedurre il fatto ignoto dal fatto noto, la valutazione del giudice del merito incontra poi solo il limite della probabilità, con la conseguenza che i fatti su cui la presunzione si fonda non devono essere tali da fare apparire l'esistenza del fatto ignoto come l'unica conseguenza possibile dei fatti accertati secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, ma è sufficiente che l'operata inferenza sia effettuata alla stregua di un canone di ragionevole probabilità con riferimento alla connessione degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza, basate sull'id quod plerumque accidit (v., ex multis, Cass.
Civ. Sez. III 15.3.2018, n. 6387).
Orbene, la odierna opposta ha prodotto il testo dei contratti che integrano gli CP_1 Controparte_1
azionati titoli esecutivi (v. all. 4, 4bis, 5 e 5bis della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta), redatti da notaio e muniti della formula esecutiva.
Ancora, la predetta società dispone del pignoramento compiuto da introduttivo Controparte_3
della procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 174/2002, relativa ai medesimi beni oggetto di causa ed estintasi per mancata riassunzione nei termini di legge (v. all. 13 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Nel caso in cui intervenga cessione di credito, deve ritenersi in linea con l'id quod plerumque accidit il fatto che il cedente consegni al cessionario l'intera documentazione relativa alla posizione ceduta.
Ciò appare del resto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 1262 c.c.
Ai sensi del primo comma di tale disposizione, infatti, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori della posizione creditoria che sono in suo possesso.
Nella vicenda in esame, acclarato l'intervenuto perfezionamento di cessione con la quale sono stati trasferiti a crediti deteriorati di (v. all. 3 della comparsa Controparte_1 Controparte_3
di costituzione e risposta di parte opposta, contenente il detto contratto di cessione), è ragionevole ritenere che la prima abbia ottenuto da quest'ultima la copia dei contratti muniti di formula esecutiva nonché il pignoramento compiuto in virtù di essi.
La consegna di tale documentazione contrattuale in favore della odierna opposta non può spiegarsi se non assumendo che alla stessa si sia accompagnata la volontà di trasferire il credito.
Nessun altro plausibile significato può attribuirsi a tale passaggio di documentazione.
Invero, come si è visto, è indiscusso che sia intervenuto in data 6.12.2006 un trasferimento di crediti tra e (cfr. Cass. Civ. Sez. III 31.1.2019, n. 2780, in Controparte_1 Controparte_3
cui il possesso della documentazione è stato reputato da solo insufficiente ai fini della prova del trasferimento della posizione creditoria esclusivamente in quanto - diversamente dal caso di specie - era rimasto dubbio se la società ricorrente avesse assunto “la qualità di semplice mandatario del creditore e non di cessionaria del credito”). Deve dunque ritenersi ulteriormente provato, in via presuntiva, che la odierna opposta sia divenuta titolare del diritto azionato (v., per una fattispecie similare, Trib. Milano Sez. VI 6.10.2023, n. 7725, in cui – nel solco della espressamente richiamata Cass. Civ. Sez. III 22.6.2023, n. 17944 - si è attribuito rilievo ai fini della prova presuntiva della titolarità del credito in capo alla cessionaria “alla disponibilità da parte dell'opposta di tutta la documentazione – anche contabile e di corrispondenza
– relativa al contratto”).
Va ancora rilevato come, in seguito alla documentata cessione intercorsa tra Controparte_1
e nessun altro atto di natura esecutiva sia stato compiuto da quest'ultima (v., Controparte_3 da tale angolo visuale, Cass. Civ. Sez. I 17.3.2006, n. 5997, che, dopo aver precisato che “la prova della cessione può essere ricavata anche dagli atti difensivi del cedente”, ha attribuito rilievo al fatto che quest'ultimo avesse desistito dal far valere la pretesa azionata nella precedente fase del giudizio).
La condotta tenuta dalla precedente titolare del credito appare dunque senz'altro coerente con la dismissione della posizione creditoria oggetto di esecuzione.
Sempre da tale angolo visuale, in una recente pronuncia il Supremo Collegio ha inoltre chiaramente specificato che “non può […] esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario […] in questo senso, la pubblicazione in Gazzetta della notizia della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto;
nella descritta cornice ricostruttiva, la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo”, è “un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo […]: ciò ai fini sopra evidenziati, salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale” (v., testualmente, Cass. Civ. Sez. III ord. 16.4.2021, n. 10200).
A tal riguardo, si rileva che è in atti la comunicazione, specificamente rivolta anche agli odierni opponenti, con cui ha dichiarato di aver ceduto a anche Controparte_3 Controparte_1
la posizione creditoria vantata nei confronti di (v. all. 3bis della comparsa di Parte_1
costituzione e risposta di . Controparte_1
4.2. Del pari infondata è la censura per cui non risulterebbe provata la qualità di procuratrice speciale di CP_2
A tal riguardo è sufficiente osservare che è in atti l'atto rogato dal notaio dott. in data Per_2
11.1.2007 con cui “titolare di un portafoglio di crediti (i Crediti), assistiti, Controparte_1 tra l'altro, da garanzie ipotecarie, di cui si è resa cessionaria nell'ambito dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti, ai sensi della legge 130 del 30 aprile 1999, di cui alla pubblica notizia apparsa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, del 23 dicembre 2006, n. 298” – tra i quali è da includersi, come si è visto, la posizione creditoria vantata nei confronti degli odierni opponenti -, ha inteso “conferire idonea procura alla società […], al fine di consentire alla CP_2
stessa di porre in essere, in suo nome e per suo conto, tutti gli atti, gli adempimenti e le formalità ritenuti necessari, utili od opportuni allo svolgimento dell'attività di recupero dei Crediti”, con espressa attribuzione del potere di “promuovere le azioni di cognizione e le procedure cautelari, monitorie, esecutive o concorsuali ovvero proseguire, intervenire e resistere in quelle già instaurate alla data del presente atto” (v. pagg.
1-2 dell'all. 8 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
4.3. Infondato è altresì il motivo di opposizione con cui e hanno Parte_1 Parte_2
lamentato la mancata apposizione della formula esecutiva alla sentenza n. 500/2014 emessa dal
Tribunale di Siracusa.
Quest'ultima, come si è visto, è stata pronunciata all'esito di giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in virtù dei medesimi titoli esecutivi oggetto del presente procedimento (v. ancora all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Ebbene, secondo il più condivisibile inquadramento della giurisprudenza, l'azione di cui all'art. 615
c.p.c. va qualificata in termini di domanda di accertamento negativo del credito contenuto nel titolo esecutivo (v., ex multis, Cass. Civ. Sez. III 7.3.2017, n. 5635; v., più di recente, Trib. Spoleto 3.4.2020,
n. 275).
Le statuizioni con cui una pronuncia di tal fatta ridetermina i confini entro i quali può essere soddisfatta in sede esecutiva una pretesa creditoria già cristallizzata in un titolo esecutivo non determinano la caducazione o la sostituzione di quest'ultimo.
Del resto, di effetto sostitutivo la giurisprudenza di legittimità discute solo allorché l'originaria base fondativa della esecuzione sia stata integralmente eliminata.
Con riguardo a tali evenienze è stata in particolare riconosciuta al creditore, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., la possibilità di proporre domanda riconvenzionale al fine di munirsi di nuovo titolo esecutivo idoneo a sorreggere l'avvio di ulteriore procedura (v., segnatamente, sulla legittimità della prosecuzione della esecuzione in virtù dell'originario titolo esecutivo posto alla sua base anche ove la portata di questo sia risultata ridimensionata all'esito del giudizio di opposizione, Cass. Civ. Sez.
III 14.11.2011, n. 23745, per cui “sussiste il diritto del creditore pignorante di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia per intero pagato l'importo dovuto, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. … Tale ultimo principio di diritto contiene in sé l'affermazione che il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione forzata, se non caducato, sia idoneo a sorreggerne la prosecuzione fino alla completa soddisfazione del creditore pignorante. Ne segue l'erroneità dell'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui quest'ultimo, cui è opposto un pagamento parziale, sarebbe onerato della proposizione di una domanda riconvenzionale per conseguire il pagamento del residuo ancora dovuto, anche quando trattasi del credito per accessori. La giurisprudenza erroneamente richiamata dal Tribunale … a sostegno della detta affermazione, è riferita alla diversa ipotesi in cui il titolo esecutivo fatto valere dal creditore sia denunciato di invalidità, sicché, con
l'accoglimento della relativa opposizione, l'opposto, pur titolare di un diritto di credito nei confronti dell'opponente, potrebbe venire a trovarsi sfornito di titolo. In tale ipotesi, e solo in tale ipotesi, si riconosce all'opposto la facoltà di svolgere, nello stesso processo di opposizione, una domanda riconvenzionale per conseguire un ulteriore titolo esecutivo, che si aggiunga a quello per cui si procede o che ad esso si debba sostituire al fine di intraprendere un'esecuzione diversa da quella iniziata”; v. anche Cass. Civ. Sez. III 29.3.2006, n. 7225, ove si legge che, “in realtà, vero il principio di diritto evocato …., e cioè quello secondo il quale … Cass. 1107/1996 e, prima ancora, Cass.
3849/1988 e Cass. 1041/1973 …, in sede di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. …
, è ammissibile una domanda riconvenzionale diretta a costituire un nuovo titolo esecutivo che si aggiunga a quello per cui si procede che ad esso si sostituisca per un'esecuzione diversa da quella iniziata, va ulteriormente precisato, a giudizio di questo collegio, che la predicata “diversità dell'esecuzione” quale presupposto di diritto necessario affinché possa dirsi consentito premunirsi di un titolo in sede di giudizio di opposizione trova fondamento nella circostanza che, in presenza di un titolo esecutivo valido, tale domanda costituirebbe una inutile duplicazione se proposta con riferimento alla stessa esecuzione già iniziata;
il principio è viceversa, inapplicabile tutte le volte in cui le parti stesse concordino … come nella specie … sulla inesistenza di un efficace titulus procedendi, sì che evidenti ragioni di economia processuale inducono a ritenere ammissibile la relativa domanda svolta dall'opposto in via riconvenzionale per ottenere proprio quel titolo mancante”).
Conseguentemente, deve ritenersi che, rispetto alla procedura esecutiva n. R.G. Es. Imm. 209/2020,
i titoli esecutivi continuino ad essere costituiti dalle frazioni di mutuo fondiario sopra richiamate, rispetto alle quali è pacifico che sia intervenuto e sia stato documentato il rilascio della formula esecutiva (v. ancora gli all. 4, 4bis, 5 e 5bis della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Deve poi reputarsi applicabile il disposto dell'art. 41, comma 1, del decr. lgs. n. 385/1993 (c.d.
T.U.B.), a tenore del quale nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo.
4.4. Non può trovare accoglimento la censura per cui il pignoramento risulterebbe invalido per non avere esso specificato che il diritto pignorato consisterebbe in una proprietà superficiaria.
In via preliminare, occorre ricordare che il pignoramento immobiliare deve indicare con esattezza il diritto reale ed il bene immobile che il creditore intende sottoporre ad esecuzione ed indicare, come imposto dall'art. 555 c.p.c., gli estremi richiesti, per l'individuazione dell'immobile ipotecato, dall'art. 2826 c.c.
Quest'ultimo, com'è noto, dispone che l'immobile deve essere specificamente designato con l'indicazione della sua natura, del Comune in cui si trova, nonché dei dati di identificazione catastale.
Alla luce dei superiori dati normativi, la migliore dottrina occupatasi della materia ha ritenuto che l'oggetto del pignoramento immobiliare sia costituito sia dall'identificazione del diritto di cui il debitore sia titolare, sia dalla compiuta descrizione dell'immobile su cui grava tale diritto.
I più autorevoli studiosi hanno peraltro al contempo affermato che, affinché assuma rilevanza nella procedura esecutiva, non è sufficiente una omissione o una erronea descrizione di un elemento identificativo dell'oggetto del pignoramento, essendo al contrario necessario che ricorra un difetto descrittivo tale da comportare una reale ed irrisolvibile incertezza nella individuazione del diritto e del bene.
Il superiore ordine di idee è in linea con la giurisprudenza di legittimità (v., in particolare, Cass. Civ.
Sez. III 18.7.2011, n. 15729, che ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 c.p.c., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché
a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale).
Nel solco delle superiori indicazioni, il Supremo Collegio ha aggiunto che, “ai fini della trascrizione del bene alienato, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati “esistono”, di tal che risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto” (così Cass. Civ. Sez. II 14.5.2018, n.
11687; v. già Cass. Civ. Sez. II 4.4.1981, n. 1914, per cui, ai fini della trascrizione del bene compravenduto, l'indicazione del numero catastale e delle mappe censuarie è richiesta soltanto quando tali dati esistono, e pertanto risultano soddisfatte le esigenze di individuazione del bene quando lo stesso sia sufficientemente individuato nel contratto).
Ancora, per quanto interessa nel presente giudizio, la più autorevole dottrina ha rilevato che, allorché sia sottoposto a pignoramento un diritto di cui il debitore non sia titolare o del quale egli sia titolare in maggiore consistenza, ricorre errore tale da impedire la compiuta identificazione del bene pignorato e da determinare, ove dedotto mediante opposizione agli atti esecutivi o rilevato anche d'ufficio dal giudice, l'estinzione atipica – eventualmente parziale – del processo esecutivo.
Queste essendo le conclusioni raggiunte per il caso di pignoramento viziato “per difetto”, all'opposto, invece, i più attenti studiosi hanno sostenuto che nell'ipotesi in cui esso sia compiuto “per eccesso” sia ipotizzabile la sua sanatoria.
Anche tali considerazioni sono state integralmente recepite dalla giurisprudenza di legittimità.
In un non risalente precedente relativo al tema “della validità o meno del pignoramento, il cui oggetto sia stato indicato nella piena proprietà, di un immobile in ordine al quale il debitore sia invece titolare solo di un diritto di proprietà superficiaria”, il Supremo Collegio ha affermato che esso integra “questione che involge quella della validità di un pignoramento voluto e indicato dal creditore procedente come relativo ad un determinato diritto su di un bene, sul quale però il diritto effettivamente spettante, nella realtà, all'esecutato si riveli essere di estensione oggettiva minore, come nel caso di diritto reale di godimento in luogo della prospettata piena proprietà; e tanto, per avere il debitore con l'opposizione protestato una differenza tale, tra l'oggetto dichiarato del pignoramento e quello su cui quest'ultimo è caduto, da rendere invalido il vincolo con esso impresso
e di conseguenza radicalmente illegittima l'esecuzione nel suo complesso considerata. Al riguardo,
l'ontologica differenza tra il diritto di superficie e quello di proprietà piena non viene certo in discussione e non è qui oggetto di approfondimento;
quel che qui rileva, in tema di limiti oggettivi e di identificazione del pignoramento, è solo la validità di quest'ultimo, qualora, riferitosi ad un bene di proprietà, senza alcuna specificazione, vada a colpire un immobile oggetto di sola “proprietà superficiaria”, cioè del diritto previsto dal capoverso dell'art. 952 cod. civ. Ora, la peculiarità del diritto di proprietà superficiaria […] sta in ciò, che essa identifica, come oggetto di un diritto reale di godimento su immobile altrui, una porzione fisica separata dell'oggetto del diritto di proprietà su di un fondo (il quale ultimo normalmente si estende verso l'alto e verso il basso, entro i limiti ragionevoli di una adeguata possibilità di concreto sfruttamento), porzione che diviene oggetto di un diritto reale analogo a quello della proprietà, salvo solo il limite derivante nei confronti del concedente e del negozio di costituzione del diritto;
nei confronti dei terzi, ai quali quest'ultimo sia opponibile in virtù anche delle norme in tema di trascrizione degli atti che costituiscono o modificano diritti reali immobiliari, il titolare della proprietà superficiaria può equipararsi ad un proprietario, essendo appunto dotato nei loro confronti, quanto al bene edificato al di sopra del suolo, di tutte le facoltà di norma facenti capo al dominus. Quest'ultimo bene può allora definirsi nella proprietà piena del superficiario, salvi i visti vincoli. La prima conseguenza è di ordine generale: attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo (nei confronti dei soggetti diversi dal concedente) e temporale (in relazione al negozio di costituzione del diritto), la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato;
e neppure comporta la creazione ex novo, obiettivamente impossibile per il pignoramento, che può colpire solamente diritti già ontologicamente esistenti e non già costituirne di nuovi, di un diritto reale, prima inesistente, sul bene oggetto di pignoramento. La seconda conseguenza si correla alla chiarezza dell'identificazione dell'oggetto del processo esecutivo:
l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi (dati catastali del N.C.E.U., mai riferibili al solo terreno, nonché confini), non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza. E tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo (e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo), oppure l'aggiudicatario (che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio). Pertanto, anche in questo caso correttamente la gravata sentenza ha escluso la fondatezza della doglianza del debitore, non comportando nullità il pignoramento della piena proprietà, in luogo della mera proprietà superficiaria, siccome diritto reale effettivamente e precedentemente sussistente di estensione oggettiva minore;
dovendo applicarsi il seguente principio di diritto, da enunciare ai sensi dell'art. 363 cod. proc. civ. per la rilevanza della questione, tuttora senza precedenti espliciti arresti di legittimità: è valido, anche se riferito alla proprietà senza altre specificazioni, il pignoramento di un immobile edificato compiutamente identificato come tale, anche se esso sia oggetto di sola proprietà superficiaria in capo al debitore” (così, testualmente, Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576).
In altri termini, non può considerarsi viziato, sotto il profilo della individuabilità del bene pignorato, il pignoramento che non specifichi che quest'ultimo si identifica con un diritto di proprietà superficiaria. Ciò in quanto, in generale, non è invalido il pignoramento che colpisca, in luogo del diritto di cui effettivamente è titolare il debitore esecutato, un diritto di contenuto od estensione maggiore, producendosi in tal caso il solo effetto di ridurre o limitare il pignoramento stesso, ipso jure e del tutto idoneamente, al primo diritto (v. in questi termini anche Cass. Civ. Sez. III 3.4.2015, n. 6833, che richiama sul punto Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit.).
In secondo luogo, come si è evidenziato e com'è pacifico in dottrina, l'assenza di specificazioni si mostra del tutto irrilevante con riguardo alla peculiarità del caso sottoposto all'odierno esame, atteso che quella superficiaria costituisce pur sempre una manifestazione fenomenica del diritto di proprietà.
Ancora – si è del pari segnalato -, la sottoposizione a procedura esecutiva della proprietà ordinaria, in luogo di quella superficiaria effettivamente spettante al debitore esecutato, non arrecherebbe alcun pregiudizio ai danni di quest'ultimo ma al più a carico dell'effettivo proprietario – il solo legittimato
a dolersene mediante opposizione di terzo – o dell'aggiudicatario.
Premesso quanto sopra, nel caso di specie, si legge testualmente nell'atto di pignoramento notificato il 3.9.2020 da che quest'ultima ha inteso pignorare “l'immobile di proprietà Controparte_1 dei Sigg.ri e , in misura di ½ indiviso ciascuno […]: - Parte_1 Parte_2
appartamento di civile abitazione sito in Lentini, via Nisida n. 53, con annessi garage e cantina al piano seminterrato, piano rialzato pal. C. Riportato al N.C.E.U. del comune di Lentini al foglio 77, particella 720 sub 18 e 45” (v. pag. 3 dell'all. 16 della comparsa di costituzione e risposta di parte opposta).
Per le ragioni sopra illustrate, irrilevante deve reputarsi il fatto che l'atto sopra richiamato non abbia specificato la natura superficiaria della proprietà spettante agli esecutati (v. ancora Cass. Civ. Sez.
III 14.3.2013, n. 6576 cit., con particolare riguardo al punto in cui si evidenzia che, “attesa la possibilità di ricondurre la proprietà superficiaria - come riferita ad un immobile edificato, considerato in modo distinto dal suolo su cui sorge - ad una nozione di proprietà limitata da un punto di vista meramente soggettivo … nei confronti dei soggetti diversi dal concedente … e temporale … in relazione al negozio di costituzione del diritto …, la prima oggettivamente sussiste ex se ed è un quid minoris rispetto alla seconda, in quanto in essa ricompresa;
pertanto, il vincolo normalmente impresso con il pignoramento va a colpire ipso iure del tutto idoneamente il minor diritto, rispetto a quello più ampio in astratto riconducibile alla dizione adoperata, di cui risulti effettivamente titolare il debitore pignorato”).
In linea con quanto segnalato, poi, l'avere il creditore indicato – senza ulteriori specificazioni - la proprietà del bene anzidetto, quale oggetto del pignoramento, appare anche giuridicamente incensurabile, atteso che il riferimento al risultato della edificazione (ossia all'appartamento) vale maggiormente a dar conto della titolarità, in capo agli esecutati, di una proprietà limitata alla sola struttura edificata e non estesa al suolo (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n. 6576 cit., nella parte in cui si evidenzia che “l'indicazione del superficiario come proprietario, senza specificazioni, del solo bene edificato oggetto della superficie, purché idoneamente descritto con i suoi propri dati identificativi …, non è neppure scorretta, visto che egli è, di questa porzione del bene edificato, effettivamente proprietario, sia pure coi visti limiti, di un immobile di quella fisica consistenza”).
Del resto, solo il proprietario di quest'ultimo – e non certamente gli opponenti – risulta titolato a dolersi della eventuale erronea estensione degli effetti del pignoramento a beni non effettivamente spettanti al soggetto sottoposto alla procedura esecutiva (v. ancora Cass. Civ. Sez. III 14.3.2013, n.
6576 cit., nella parte in cui si ricorda che “tale carenza di incertezza o di idoneità alla compiuta identificazione del diritto elide in radice l'interesse del debitore a dolersi dell'imperfezione consistente nella mancata menzione della natura superficiaria della proprietà di cui è titolare: non gli deriverebbe invero alcun danno neppure da un'eventuale successiva erronea messa in vendita della piena proprietà, la quale danneggerebbe, a tutto concedere, il solo titolare della proprietà del suolo … e dovrebbe essere fatta valere da lui soltanto, se del caso con la forma dell'opposizione di terzo …, oppure l'aggiudicatario … che, non messo in condizioni di conoscere adeguatamente che del bene andava ad acquistare non la piena ma la sola superficiaria proprietà, possa poi accampare la garanzia dalla vendita giudiziale di aliud pro alio”).
4.5. La censura per cui la procedura esecutiva avviata nei confronti di risulterebbe Parte_2
illegittima poiché non preceduta da notifica del titolo esecutivo deve reputarsi sia inammissibile sia infondata.
Dal primo angolo visuale, si rileva che analoga doglianza è stata già avanzata dagli odierni opponenti nel giudizio n. R.G. 83/2005 di opposizione all'esecuzione n. R.G. Es. Imm. 274/2002 intrapresa da in virtù dei medesimi contratti azionati nel procedimento n. R.G. Es. Imm. Controparte_3
209/2020.
Ebbene, la più volte menzionata sentenza n. 500/2014, emessa dal Tribunale di Siracusa, ha specificamente disatteso il superiore motivo, così esprimendosi: “la prima questione riguarda nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo. La tesi fatta propria dagli opponenti con il primo motivo di opposizione è la seguente: la norma di cui all'art. 41 T.U.B., secondo cui il titolo esecutivo costituito dal contratto di mutuo fondiario può non essere notificato, trova applicazione unicamente nei confronti del debitore, ma non avuto riguardo ai terzi datori, i quali sono estranei rispetto all'accordo contrattuale. La tesi è infondata. Come è noto, ai sensi degli artt. 20, terzo comma, 40 e 43 del R.D. n. 646 del 1905, la notificazione del titolo contrattuale esecutivo non è richiesta ai fini della promozione dell'azione esecutiva sull'immobile ipotecato laddove si tratti di realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari concessi da parte degli istituti di credito fondiario (Cass. Civ., n. 5906/06). È oramai del pari pacifico che, ai sensi dell'art. 41, comma 1,
T.U.B., l'obbligo della suddetta notifica è escluso anche quando il mutuante agisca nei confronti del terzo proprietario (Cass. Civ., n. 2755/92; Trib. Napoli, 14 aprile 2011)”) (v. pagg.
3-4 dell'all. 7 della comparsa di costituzione e risposta di . Controparte_1
Avverso la superiore statuizione nessuna impugnazione è stata proposta da e da Parte_1
, essendo oltretutto la sentenza n. 500/2014, come si è visto, passata in giudicato. Parte_2
Per altro verso, la censura si mostra manifestamente infondata, avendo anche in tempi recenti il
Supremo Collegio ribadito che, “nel vigore del T.U. delle leggi sul credito fondiario (R.D. 16/7/1905,
n. 646), la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo anche nell'esecuzione contro il terzo proprietario. In tal senso si
è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992, Rv. 476106-01: «Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi degli artt. 20, comma 3, 40 e 43 del R.D. 16 luglio 1905 n. 646, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo» (nella motivazione si legge: «A norma del combinato disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D.
16 luglio 1905 n. 646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario
è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art. 20 comma 3 dello stesso
Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. Ciò comporta che, ai fini della procedura tra debitore originario e successore a titolo universale o particolare, con la conseguenza che l'Istituto mutuante potrà avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile
e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n. 2027)»); analogamente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5906 del 17/03/2006. La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione dell'art. 43, comma 1, R.D. n. 646 del 1905 (abrogato dall'art. 161,
D.Lgs. 1/9/1993, n. 385), secondo cui «Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». 9.
Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che «Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo». Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. – il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per
l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) – detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 cod. proc. civ. e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 cod. proc. civ. 10. Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nell'art. 41, comma 1, D.Lgs. n. 385 del
1993, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 6/4/2022: «Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione
l'art. 41, comma 1, T.U.B.»)” (così Cass. Civ. Sez. III 22.9.2022, n. 27848).
4.6. Con l'ultimo motivo di opposizione, gli esecutati hanno ritenuto illegittimo il pignoramento eseguito in danno di , rilevando che la stessa non riveste né la qualità di debitrice né Parte_2 quella di parte del rapporto di credito sotteso all'esecuzione ma risulta esclusivamente comproprietaria dei beni oggetto di esecuzione, in regime di comunione legale con il marito Parte_1
, sicché avrebbe oltretutto diritto a ricevere il 50% del ricavato lordo della vendita.
[...]
La superiore tesi non può trovare accoglimento.
A tal riguardo è sufficiente osservare, come esattamente segnalato da parte opposta, che,
“nell'espropriazione contro il terzo proprietario, ai sensi degli artt. 602-604 c.p.c. (le cui disposizioni riguardano quella particolare forma di espropriazione che ha per oggetto i beni di un terzo, nei casi in cui questo debba rispondere di un debito altrui per essere stati i beni gravati di pegno o di ipoteca oppure perché si tratta di bene la cui alienazione da parte del debitore a favore del terzo è stata revocata per frode), si ha un'ipotesi di responsabilità senza debito, ovvero per debito altrui (essendo sufficiente il titolo esecutivo contro il debitore diretto e tanto ricavandosi dal regime delle eccezioni che il terzo può opporre al creditore, a norma del combinato disposto degli artt. 2870
e 2859 c.c.: Cass. 6 maggio 1975 n. 1746), sicché il terzo proprietario del bene risponde, col bene ipotecato, dell'eventuale inadempimento del debito originario (Cass. 29 settembre 2007 n. 20580)”
(così Cass. Civ. Sez. III 22.3.2011, n. 6546).
4.7. Come già anticipato all'udienza di precisazione delle conclusioni del 26.11.2024, gli opponenti hanno in comparsa conclusionale dedotto quanto segue: “preliminarmente si pone all'attenzione del
G.U. decidente quanto eccepito all'udienza dello scorso 26/11/2024 in merito alle criticità e vizi presenti nella procedura esecutiva opposta. È stato invero rilevato, cosi come risulta dalla documentazione prodotta in atti, che i cespiti della procedura di esecuzione opposta sono stati realizzati in regime di edilizia residenziale pubblica convenzionata ed agevolata e, rientrando nella siffatta nozione, soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 commi 376, 377 e
378 della L. 178/2020 e che nel caso di specie non sono state rispettate siffatte disposizioni di legge.
In particolare, non risulta che parte opposta abbia proceduto agli adempimenti previsti dal comma
376 dell'art. 1 della detta legge. Il mancato adempimento dell'onere di informazione sancito nel detto comma 376 comporta che la procedura va dichiarata nulla e/o sospesa siccome viziata. Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 378 di cui al sopra richiamato art. 1 L 178/2020, non risulta accertato se l'azionato mutuo risponde ai criteri di cui all'art. 44 della L. 5/8/1978 n. 457 né tantomeno, se
l'ente creditore è inserito nell'elenco delle banche convenzionate presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, evidenziandosi che nell'ipotesi di uno solo dei 2 requisiti citati, va dichiarata l'immediata improcedibilità della procedura esecutiva avviata” (v. pag. 1 della comparsa conclusionale di parte opponente).
La superiore censura è inammissibile e non può, pertanto, essere esaminata.
Si evidenzia in proposito, a supporto della superiore declaratoria di inammissibilità, che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., l'opponente ha veste sostanziale e processuale di attore e che, pertanto, le eventuali
“eccezioni” da lui sollevate per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono “causa petendi” della domanda proposta con l'atto introduttivo della opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda, conseguendone che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento e che il giudice non può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nell'atto introduttivo, ancorché si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (v. ex multis, Cass.
Civ. Sez. VI-III 20.1.2011, n. 1328; v. anche Cass. Civ. Sez. VI-III 22.10.2014, n. 22484; v. più di recente Cass. Civ. Sez. III 3.2.2022, n. 3298; v. anche Cass. Civ. Sez. III 22.3.2022, n. 9226, per cui nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata”; v., oltretutto, Cass. Civ. Sez. Un. 23.7.2019, n. 19889, in cui si discute di “indeducibilità di motivi nuovi nelle opposizioni”).
5. Le spese di lite vanno poste a carico degli opponenti e , in Parte_1 Parte_2
quanto integralmente soccombenti.
La liquidazione viene effettuata, nella misura di cui al dispositivo, secondo i parametri medi del D.M.
n. 55/2014 – per come modificati dal D.M. n. 147/2022 -, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito oggetto di esecuzione (scaglione di riferimento €. 52.001,00 - €. 260.000,00 e non €. 26.001,00 - €.
52.000,00, come invece indicato dagli opponenti, avendo gli stessi dichiarato che il valore del giudizio è pari ad €. 52.368,58: v. pag. 7 della citazione in opposizione).
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Gabriele Patti, definitivamente pronunciando nella causa civile n. R.G. 4078/2022, ogni altra istanza disattesa:
- rigetta integralmente l'opposizione proposta da e da con la Parte_1 Parte_2 citazione introduttiva dell'odierno giudizio, per le ragioni di cui in motivazione;
- dichiara inammissibili i motivi di opposizione formulati da e da Parte_1 Parte_2 all'udienza del 26.11.2024 e reiterati nella comparsa conclusionale, per le ragioni di cui in motivazione;
- condanna e in solido a pagare in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
e, per essa, le spese di lite, che liquida in €. 14.103,00 per compensi, oltre spese
[...] CP_2
generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Siracusa, il 31.3.2025
Il Giudice dott. Gabriele Patti