Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 23/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.461/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. BALDISERRA ANTONIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
ANGELA ROSA
Convenuto
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte ricorrente, la quale ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
ed in qualità di docente a tempo determinato negli anni Controparte_1 scolastici indicati nel ricorso, lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la
Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del a consentire alla parte ricorrente di Controparte_1 usufruire, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Ciò previa disapplicazione di quest'ultima norma nella parte in cui prevede che il beneficio della cd. Carta docenti debba essere riservato solo al personale docente di ruolo (e non anche a quello a tempo determinato) del , Controparte_1 ritenuta in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva
1999/70/CE.
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Il ricorso è fondato e deve essere accolto entro i seguenti limiti.
Ai sensi dell'art.1 (co.121) l.107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_2 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Come statuito dalla Corte di Giustizia dell'UE (Sesta Sezione) con l'ordinanza del 18/5/2022 emessa nella causa C-450/2021, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un CP_1 vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a
2 master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. La Suprema Corte ha da ultimo enunciato i seguenti principi di diritto: “1) La Carta Docente di cui all'art.1, comma 121, L.107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art.4, comma 1, L. n.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art.4, comma secondo, della L. n.124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma CP_1
121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art.22, comma 36, della L. n.724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione. 3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art.1, comma 121, L. n.107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto
(tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della
Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio. 4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.2948 n.4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art.4, comma 1 e 2, L. n.124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti
3 già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico” (Cass., sez. lav., n.10072/2023).
Tanto premesso in diritto, atteso che alla data della presente pronuncia giudiziale la parte ricorrente risulta fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche (circostanza dedotta dall'amministrazione scolastica e non specificatamente contestata dalla controparte), il deve essere condannato al Controparte_1 risarcimento del danno cagionato al docente per effetto del mancato tempestivo riconoscimento nell'anno scolastico 2020/2021 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015, equitativamente liquidato in euro 250, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Il parziale accoglimento del ricorso giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Condanna il al risarcimento del danno Controparte_1 cagionato alla parte ricorrente per effetto del mancato tempestivo riconoscimento nell'anno scolastico 2020/2021 della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015, equitativamente liquidato in euro 250, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.
Spese compensate.
Crotone, 23/01/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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