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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/09/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4548 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/09/2023 ed iscritto al n 4548 - 2023 RG , vertente tra
( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 02.01.1960 e residente ad Africo alla c.da Artarusa, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Donato Iacopino ( ) e Stefano Murdaca C.F._2
( ), ed elettivamente domiciliato in via Pugliano 11, C.F._3
89032 Bianco, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Donato Iacopino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
-Azienda P.I. , con sede in Catanzaro alla CP_1 P.IVA_1
Via Lucrezia della Valle, 34, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Annamaria Tripodi (CF: ) e dall'avv. Maria Rita C.F._4
Marrapodi (CF: ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 la sede del Distretto n. 11, sito in Reggio Calabria, alla via Sbarre Superiori n. 42;
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento della indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura prevista dall'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e per la conseguente condanna dell resistente al pagamento delle differenze retributive dovute con CP_2 riferimento al periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023. In particolare premette, in sintesi:
-di lavorare alle dipendenze dell con contratto di Controparte_3 lavoro a tempo indeterminato con la qualifica e mansioni di Operaio Idraulico Forestale di III° Livello;
- che il suo rapporto di lavoro con l (ente regionale Controparte_3 subentrato nelle funzioni e nelle competenze dell'A.Fo.R.) origina, senza soluzione di continuità ed ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 11 della Legge Regione Calabria 16.05.2013, n. 25, dal rapporto di lavoro a suo tempo sussistente tra lo stesso ricorrente e l'Azienda Forestale della Regione Calabria;
-di essere quotidianamente costretto a percorrere la distanza che separa il punto di raccolta dal cantiere di assegnazione, facendo utilizzo della propria autovettura, in assenza di predisposizione di mezzi di trasporto aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro;
-che al rapporto di lavoro de quo risultano applicabili le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico, e nello specifico per gli effetti dell'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, convertito in Legge n. 155/2021, intitolato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”;
- che, in data 09.12.2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, veniva siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012;
-che, conseguentemente, con Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.05.2022, il Dirigente Generale dell' Parte_2 [...]
, decretava di prendere Controparte_4 atto della stipula del citato C.C.N.L. 2021/2024 e che la sua applicazione trovava utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21.03.2022;
-che, dunque, secondo quanto disposto dall'art. 54 del C.C.N.L. menzionato, rubricato “Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto
2 un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
-che, nonostante ciò, l' provvedeva al pagamento del Controparte_3 rimborso chilometrico in busta paga non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del C.C.N.L. di riferimento (01.01.2010/31.12.2012, non modificato dal rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021), bensì in base a quanto previsto dal C.I.R.L. 2008/2011, che all'art. 7, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (pari ad € 18,50 per la fascia di appartenenza “percorsi superiori oltre km 120”). Fatte queste premesse e sul presupposto dell'errore interpretativo commesso dalla resistente, per il rimborso dell'indennità chilometrica, nell'applicare il criterio di cui all'art. 7 del C.I.R. 2008/2011, formulava le seguenti conclusioni:
-“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla quantificazione ed al pagamento in suo favore del rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura prevista e determinata ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria (2021/2024);
- Per l'effetto, condannare l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 12.477,88 quale somma dovuta a titolo di differenza retributiva tra quanto effettivamente spettante e quanto già corrisposto per indennità chilometri, computata ai sensi dell'art. 54 c. 4, del C.C.N.L., il tutto per il periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
-Condannare, infine, l in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituita la resistente la quale resiste alla Controparte_3 domanda e conclude per il rigetto del ricorso. Argomenta la resistente sulla propria natura di ente pubblico non economico e, quindi, ritiene applicabile il d.lgs. n. 165/2001 e non l'art. 54 del C.C.N.L. invocato da controparte. Rileva, inoltre, come nel Piano Attuativo di Forestazione 2022 non fosse stata prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica
3 bensì una copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa l'indennità chilometrica. Deduce, inoltre, la resistente: “ Il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, determinerebbe un un costo complessivo esorbitante, compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, ipotesi verosimile, in quanto, ad oggi sono già state notificate ad oltre mille diffide aventi medesime richieste. Controparte_3
Tale differenza (€ 6.000.000 – € 10.000.000) non troverebbe certamente copertura finanziaria negli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio annuale della Regione Calabria, determinando una palese violazione del rispetto dei vincoli di spesa della Pubblica Amministrazione sancita dalla normativa nazionale (D. Lgs. 165/2001 e L. 122.2010) inderogabile, come precisato, sia da fonti normative di grado inferiore (CCNL) sia di pari grado (L. 155/2021, art. 7 bis). Tant'è che nella rimodulazione del piano attutivo di forestazione anno 2023 adottato dall' con delibera n. 222 del 01.12.2023, Controparte_3 approvato con delibera della Giunta regionale n. 711 del 08.12.2023 e nel piano attuativo adottato dall con delibera n. 23del Controparte_3
18.01.2024 approvato con delibera di Giunta regionale n. 51 del 27.02.2024 nella parte relativa alle risorse finanziarie è stato meglio chiarito il principio da sempre espresso, anche da questa difesa, in base al quale
“Nell'ambito dei costi previsti è compresa la spesa per la fornitura dei mezzi di trasporto ovvero, a titolo di rimborso, in caso di autorizzazione all'utilizzo di mezzo proprio, delle spese di viaggio in conformità ai vigenti contratti di categoria, purchè non in contrasto con quanto indicato dal combinato disposti di cui al D.Lgs 165/2001 e alla L. 122/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica”.
§ 3. Nel merito il ricorso appare infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto identico ed analogo, proposte da altri lavoratori dell CP_2 resistente, costituenti precedenti conformi, alla cui diffusa motivazione ci si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023 , dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4 In via preliminare è necessario osservare che la connotazione sostanzialmente pubblicistica della resistente Controparte_3 istituita con legge regionale n. 25 del 16/05/2013, emerge non solo dal fatto che la stessa sia ente pubblico non economico regionale ma anche dalla circostanza che sia caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la Regione Calabria. Trattandosi dunque, nel caso di specie di rapporto di lavoro pubblico e ferma restando, com'è noto, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto, con l'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021, disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del C.C.N.L. degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, l'art. 7 bis citato, rubricato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”, prevede che: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”. In forza di tale disposizione, in data 09.12.2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 2021/2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012. E' necessario osservare, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL sopra indicato, subordina la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle
5 pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”. Ai fini della soluzione della presente controversia occorre dunque chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dal ricorrente, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio. Secondo un primo ordine di eccezioni, formulate da parte resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/01, alcuno spazio operativo avrebbero i CCNL di diritto privato. Più in particolare, l resistente ha sostenuto, richiamando i principi CP_2 sanciti da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190, che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “…la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia
“ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019) e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”. Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi scolpiti nell'art. 1, comma 1, d.lgs. 165/01, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001…”. Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile, l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010. Ed invero la doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, come già indicato, il disposto dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 espressamente dispone: "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto
6 di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni". Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un CCNL di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincide con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta;
Infine occorre, altresì, sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorchè si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il CIRL, ovvero una fonte negoziale di diritto privato. Le illustrate ragioni rendono dunque infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente. Nel merito risulta altresì oggetto di contestazione la tesi del ricorrente che, fondandosi sulla sussistenza di un errore interpretativo di fondo della datrice di lavoro, si attaglia sull'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del CCNL citato. La disposizione, rubricata “Centro di Raccolta - Mezzi di Trasporto - Rimborso Chilometrico” 01.01.2010/31.12.2012, non modificata dal rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021, prescrive nel dettaglio che
“L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti”. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque
7 funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Il successivo comma 4 prescrive che “Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che
“In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. Ciò premesso, eccependo l'applicabilità di tale disposizione,
[...]
ha sostenuto la costante utilizzazione negli anni, quale punto CP_3 di riferimento normativo, della contrattazione decentrata e, nello specifico, dell'art. 7 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (c.d. C.I.R.L) 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, prevedendo che “Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima…”. Ebbene occorre sin d'ora rilevare come il confronto tra le due disposizioni degli impianti negoziali citati risenta dell'ulteriore previsione di cui all'art. 2 del CCNL che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le
8 materie rinviate alla competenza del cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023, 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente alla luce della distinta natura giuridica dell'ente coinvolto quale parte processuale nel giudizio di legittimità – ha statuito che “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16 c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”. Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”. Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama
9 alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”. Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha concluso che “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”. In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro.” (Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023). In forza di tali condivisi principi di diritto, alla luce dell'art. 7 bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del CCNL operai idraulico-forestali a doversi configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore interpretativo posto in essere da . Controparte_3
Tuttavia si osserva che la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”, assume portata dirimente nel caso in oggetto. In virtù di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione N. 89 CP_3 del 25.05.2022, con cui il Dirigente Generale dell'UOA della Regione Calabria Controparte_4
preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del
[...]
CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della Regione Calabria ad opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che: “ l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico - agraria 2021 – 2024, trova utile copertura sulle risorse sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
10 U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. 94 del 21/03/2022.”. Premesso che il disposto del decreto sgombra ulteriormente il campo da ogni dubbio, per vero già inesistente, in ordine alla applicabilità, normativamente sancita, del CCNL di diritto comune più volte nominato, esso al contempo richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali. In altri termini, pur nell'ambito di un errore interpretativo di fondo come quello sopra evidenziato, le risorse iscritte in bilancio e confluite nel Piano Forestale del 2022, al pari delle delibere degli anni successivi depositate dalla resistente, ( “ …dare atto che il piano di forestazione 2023 resta contenuto nella programmazione economica prevista nel vigente bilancio regionale per l'importo complessivo …” ), prevedono un tetto di spesa massimo, riservato alla retribuzione - compresa l'indennità chilometrica – dei dipendenti di , non suscettibile di sforamento in Controparte_3 forza di quanto previsto dall'ordinamento ai sensi dell'art. 7 bis. La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad
[...]
rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento CP_3 di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria. Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l resistente (e per essa la Regione Calabria), CP_2 essendo obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore. La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, la particolarità e complessità delle questioni giuridiche trattate ne giustificano la compensazione.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4548 /2023 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 18.9.2025, assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 28/09/2023 ed iscritto al n 4548 - 2023 RG , vertente tra
( ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 02.01.1960 e residente ad Africo alla c.da Artarusa, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Francesco Donato Iacopino ( ) e Stefano Murdaca C.F._2
( ), ed elettivamente domiciliato in via Pugliano 11, C.F._3
89032 Bianco, presso e nello studio dell'Avv. Francesco Donato Iacopino, giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro
-Azienda P.I. , con sede in Catanzaro alla CP_1 P.IVA_1
Via Lucrezia della Valle, 34, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Annamaria Tripodi (CF: ) e dall'avv. Maria Rita C.F._4
Marrapodi (CF: ), elettivamente domiciliata presso C.F._5 la sede del Distretto n. 11, sito in Reggio Calabria, alla via Sbarre Superiori n. 42;
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1 § 1. Il ricorrente agisce per ottenere il riconoscimento del diritto al pagamento della indennità chilometrica per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura prevista dall'art. 54 del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria e per la conseguente condanna dell resistente al pagamento delle differenze retributive dovute con CP_2 riferimento al periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023. In particolare premette, in sintesi:
-di lavorare alle dipendenze dell con contratto di Controparte_3 lavoro a tempo indeterminato con la qualifica e mansioni di Operaio Idraulico Forestale di III° Livello;
- che il suo rapporto di lavoro con l (ente regionale Controparte_3 subentrato nelle funzioni e nelle competenze dell'A.Fo.R.) origina, senza soluzione di continuità ed ai sensi e per gli effetti delle norme di cui all'art. 11 della Legge Regione Calabria 16.05.2013, n. 25, dal rapporto di lavoro a suo tempo sussistente tra lo stesso ricorrente e l'Azienda Forestale della Regione Calabria;
-di essere quotidianamente costretto a percorrere la distanza che separa il punto di raccolta dal cantiere di assegnazione, facendo utilizzo della propria autovettura, in assenza di predisposizione di mezzi di trasporto aziendali per il raggiungimento del luogo di lavoro;
-che al rapporto di lavoro de quo risultano applicabili le previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro privatistico, e nello specifico per gli effetti dell'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, convertito in Legge n. 155/2021, intitolato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”;
- che, in data 09.12.2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, veniva siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 01.01.2021/31.12.2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012;
-che, conseguentemente, con Decreto Dirigenziale n. 5348 del 17.05.2022, il Dirigente Generale dell' Parte_2 [...]
, decretava di prendere Controparte_4 atto della stipula del citato C.C.N.L. 2021/2024 e che la sua applicazione trovava utile copertura sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. n. 94 del 21.03.2022;
-che, dunque, secondo quanto disposto dall'art. 54 del C.C.N.L. menzionato, rubricato “Centro di Raccolta – Mezzi di Trasporto – Rimborso Chilometrico”, all'operaio idraulico forestale che utilizza il mezzo di trasporto proprio per raggiungere il luogo di lavoro deve essere riconosciuto
2 un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per km percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro;
-che, nonostante ciò, l' provvedeva al pagamento del Controparte_3 rimborso chilometrico in busta paga non secondo i criteri dettati dall'art. 54 del C.C.N.L. di riferimento (01.01.2010/31.12.2012, non modificato dal rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021), bensì in base a quanto previsto dal C.I.R.L. 2008/2011, che all'art. 7, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, ha introdotto un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza (pari ad € 18,50 per la fascia di appartenenza “percorsi superiori oltre km 120”). Fatte queste premesse e sul presupposto dell'errore interpretativo commesso dalla resistente, per il rimborso dell'indennità chilometrica, nell'applicare il criterio di cui all'art. 7 del C.I.R. 2008/2011, formulava le seguenti conclusioni:
-“Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla quantificazione ed al pagamento in suo favore del rimborso chilometrico per l'utilizzo del mezzo proprio nella misura prevista e determinata ai sensi dell'art. 54 del C.C.N.L. per gli addetti ai lavoro di sistemazione idraulico-forestale e idraulico- agraria (2021/2024);
- Per l'effetto, condannare l , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di €. 12.477,88 quale somma dovuta a titolo di differenza retributiva tra quanto effettivamente spettante e quanto già corrisposto per indennità chilometri, computata ai sensi dell'art. 54 c. 4, del C.C.N.L., il tutto per il periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023, ovvero in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al soddisfo;
-Condannare, infine, l in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei procuratori costituiti che dichiarano di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari”.
§ 2. Regolarmente instaurato il contraddittorio, come in epigrafe indicato, si è costituita la resistente la quale resiste alla Controparte_3 domanda e conclude per il rigetto del ricorso. Argomenta la resistente sulla propria natura di ente pubblico non economico e, quindi, ritiene applicabile il d.lgs. n. 165/2001 e non l'art. 54 del C.C.N.L. invocato da controparte. Rileva, inoltre, come nel Piano Attuativo di Forestazione 2022 non fosse stata prevista una specifica voce economica per l'indennità chilometrica
3 bensì una copertura finanziaria generale per il costo della manodopera, compresa l'indennità chilometrica. Deduce, inoltre, la resistente: “ Il rimborso chilometrico pari ad un quinto del costo della benzina eventualmente richiesto da tutti gli operai dell'Ente, pari a circa 3.300 unità, a fronte di quello previsto e corrisposto calcolato con il criterio dei parametri a fasce pari ad € 5.700.000, determinerebbe un un costo complessivo esorbitante, compreso tra € 11.700.000 e € 15.700.000, ipotesi verosimile, in quanto, ad oggi sono già state notificate ad oltre mille diffide aventi medesime richieste. Controparte_3
Tale differenza (€ 6.000.000 – € 10.000.000) non troverebbe certamente copertura finanziaria negli stanziamenti appositamente previsti nel bilancio annuale della Regione Calabria, determinando una palese violazione del rispetto dei vincoli di spesa della Pubblica Amministrazione sancita dalla normativa nazionale (D. Lgs. 165/2001 e L. 122.2010) inderogabile, come precisato, sia da fonti normative di grado inferiore (CCNL) sia di pari grado (L. 155/2021, art. 7 bis). Tant'è che nella rimodulazione del piano attutivo di forestazione anno 2023 adottato dall' con delibera n. 222 del 01.12.2023, Controparte_3 approvato con delibera della Giunta regionale n. 711 del 08.12.2023 e nel piano attuativo adottato dall con delibera n. 23del Controparte_3
18.01.2024 approvato con delibera di Giunta regionale n. 51 del 27.02.2024 nella parte relativa alle risorse finanziarie è stato meglio chiarito il principio da sempre espresso, anche da questa difesa, in base al quale
“Nell'ambito dei costi previsti è compresa la spesa per la fornitura dei mezzi di trasporto ovvero, a titolo di rimborso, in caso di autorizzazione all'utilizzo di mezzo proprio, delle spese di viaggio in conformità ai vigenti contratti di categoria, purchè non in contrasto con quanto indicato dal combinato disposti di cui al D.Lgs 165/2001 e alla L. 122/2010 in materia di contenimento della spesa pubblica”.
§ 3. Nel merito il ricorso appare infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono. Si ritiene di aderire all'orientamento seguito da questo Tribunale in cause di contenuto identico ed analogo, proposte da altri lavoratori dell CP_2 resistente, costituenti precedenti conformi, alla cui diffusa motivazione ci si riporta ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto alla corresponsione, nel periodo dal 01.02.2021 sino alla mensilità di maggio 2023 , dell'indennità monetaria a titolo di rimborso chilometrico prevista dall'art. 54, comma 1, del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4 In via preliminare è necessario osservare che la connotazione sostanzialmente pubblicistica della resistente Controparte_3 istituita con legge regionale n. 25 del 16/05/2013, emerge non solo dal fatto che la stessa sia ente pubblico non economico regionale ma anche dalla circostanza che sia caratterizzata da profili funzionali di rilievo pubblicistico tali da renderla orientata al perseguimento degli interessi pubblici propri, in ambito forestale, dell'ente di riferimento, ovvero la Regione Calabria. Trattandosi dunque, nel caso di specie di rapporto di lavoro pubblico e ferma restando, com'è noto, l'inapplicabilità nell'ambito del pubblico impiego privatizzato della contrattazione collettiva privata, occorre rilevare come, di recente, nel settore idraulico forestale, il legislatore sia intervenuto, con l'art. 7 bis, D.L. n. 120/2021, conv. in L. n. 155/2021, disponendo - contrariamente al principio esposto, seppur in presenza di determinate condizioni - l'applicabilità del C.C.N.L. degli addetti ai lavori agricoli e forestali anche ai dipendenti assunti in tale settore dalle pubbliche amministrazioni. Infatti, l'art. 7 bis citato, rubricato “Contratti relativi agli addetti ai lavori agricoli e forestali”, prevede che: “Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbano rurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni”. In forza di tale disposizione, in data 09.12.2021, presso la sede della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in Roma, è stato siglato, con validità ed efficacia per il quadriennio 2021/2024, il rinnovo del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria scaduto il 31.12.2012. E' necessario osservare, come la norma, pur introducendo il principio dell'integrale applicabilità del CCNL sopra indicato, subordina la disciplina collettiva, e per quel che rileva nel caso di specie, i profili economici del rapporto negoziale, “ai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e al rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle
5 pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali”. Ai fini della soluzione della presente controversia occorre dunque chiarire quale sia la disciplina applicabile rispetto all'erogazione dell'emolumento rivendicato dal ricorrente, ovvero all'indennità spettante al lavoratore per i chilometri percorsi ai fini del raggiungimento del cantiere distante dal centro di raccolta, sede di servizio. Secondo un primo ordine di eccezioni, formulate da parte resistente, rientrando i rapporti di lavoro subordinato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, come quello di specie, nel perimetro normativo del d.lgs. 165/01, alcuno spazio operativo avrebbero i CCNL di diritto privato. Più in particolare, l resistente ha sostenuto, richiamando i principi CP_2 sanciti da Corte Costituzionale 25 luglio 2022, n. 190, che con riferimento ai profili privatistici di regolazione dei rapporti di lavoro la “…la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici rientra nella materia
“ordinamento civile”, attribuita in via esclusiva al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera I), Cost. (sentenze n. 146, n. 138 e n. 10 del 2019) e che investe la disciplina del trattamento economico e giuridico dei dipendenti pubblici e ricomprende tutte le disposizioni che incidono sulla regolazione del rapporto di lavoro…. Ciò comporta che le Regioni non possono alterare le regole che disciplinano tali rapporti privati (ex multis, sentenza n. 282 del 2004)”. Soffermandosi sull'obbligatorietà dell'applicazione dei principi scolpiti nell'art. 1, comma 1, d.lgs. 165/01, ha altresì osservato che secondo l'orientamento della Suprema Corte (v. Cass. Civ. n. 108/2023) “la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall'ambito del lavoro pubblico privatizzato e, dunque, salva espressa e previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs n. 165/2001…”. Pertanto, rientrando l'indennità chilometrica nella materia dell'ordinamento civile, l'emolumento rimarrebbe regolato dalla legge, al punto da non poter essere riconosciuto ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010. Ed invero la doglianza risulta infondata per plurime ragioni tra le quali, in primis, figura senza dubbio la riserva di legge, citata dalla stessa Suprema Corte, idonea a dettare uno schema regolatorio alternativo in punto di disciplina dei profili economici del rapporto di lavoro. Nel caso di specie, come già indicato, il disposto dell'art. 7 bis, d.l. 08.09.2021, n. 120, convertito in l. 08.11.2021, n. 155 espressamente dispone: "Per gli addetti ai lavori agricoli e forestali assunti con contratto
6 di diritto privato dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'esecuzione in amministrazione diretta dei lavori concernenti le opere di bonifica, idraulico-forestali, idraulico-agrarie, di gestione forestale, di prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e in zone di interfaccia urbanorurale, di forestazione e agrarie-florovivaistiche si applicano, nei limiti di spesa previsti a legislazione vigente e nel rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni, i relativi contratti o accordi collettivi nazionale, regionali e provinciali. Per le amministrazioni pubbliche partecipa al tavolo di contrattazione nazionale e a livello territoriale per la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro privatistico un rappresentante delle regioni". Ebbene, posto che appartiene ad una scelta legislativa l'applicazione di un CCNL di diritto privato, come accaduto nel caso de quo, giova nondimeno osservare, quanto alla materia normata dall'art. 6, comma 12, d.l. 78/2010, che la disposizione afferisce, in generale, alle indennità di missione dei dipendenti pubblici, ovvero ad emolumenti ontologicamente distinti da quello rivendicato che, non presupponendo affatto lo svolgimento di una missione, coincide con il quantum economico da riconoscersi al dipendente per il raggiungimento del luogo di lavoro dal centro di raccolta;
Infine occorre, altresì, sottolineare la contraddittorietà dell'assunto difensivo di parte resistente allorchè si consideri che, quale punto di riferimento normativo per la corresponsione dell'indennità chilometrica rivendicata, è stato sempre considerato il CIRL, ovvero una fonte negoziale di diritto privato. Le illustrate ragioni rendono dunque infondate le eccezioni preliminari sollevate da parte resistente. Nel merito risulta altresì oggetto di contestazione la tesi del ricorrente che, fondandosi sulla sussistenza di un errore interpretativo di fondo della datrice di lavoro, si attaglia sull'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del CCNL citato. La disposizione, rubricata “Centro di Raccolta - Mezzi di Trasporto - Rimborso Chilometrico” 01.01.2010/31.12.2012, non modificata dal rinnovo contrattuale siglato in data 09.12.2021, prescrive nel dettaglio che
“L'azienda è tenuta a provvedere ai mezzi di trasporto per il raggiungimento dei luoghi di lavoro, ove la distanza sia superiore a 2 chilometri dal centro di raccolta la cui ubicazione è stabilita dall'azienda, d'intesa con le organizzazioni sindacali territorialmente competenti”. Il centro di raccolta è di norma individuato il più vicino possibile al posto di lavoro, tenendo conto della situazione della viabilità pubblica e della provenienza dei lavoratori. L'individuazione del centro raccolta deve essere comunque
7 funzionale a ridurre al minimo il disagio dei lavoratori ed a salvaguardare l'economicità dell'azienda. Il successivo comma 4 prescrive che “Qualora l'azienda non provveda a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, al lavoratore che usa mezzi di trasporto propri spetta un rimborso pari ad 1/5 del costo della benzina super per chilometro percorso dal singolo centro di raccolta al luogo di lavoro”. Ove la distanza dal centro di raccolta non sia interamente percorribile con mezzi di trasporto, l'orario di lavoro ha inizio dalla fermata dei mezzi medesimi. Infine, in senso definitorio, l'ultimo comma prevede che
“In virtù di quanto stabilito dal 1° comma del presente articolo, le parti si danno atto che il rimborso chilometrico di cui al 4° comma costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”. Ciò premesso, eccependo l'applicabilità di tale disposizione,
[...]
ha sostenuto la costante utilizzazione negli anni, quale punto CP_3 di riferimento normativo, della contrattazione decentrata e, nello specifico, dell'art. 7 del Contratto Integrativo Regionale di Lavoro (c.d. C.I.R.L) 2008/2011, rubricato “Indennità chilometrica e mezzi di trasporto”, che regola un rimborso forfettario giornaliero per fasce di percorrenza, prevedendo che “Il soggetto gestore di norma provvede ai mezzi di trasporto per il raggiungimento del posto di lavoro. Qualora i lavoratori (compresi i capi operai e i capi squadra) utilizzino il mezzo proprio per il raggiungimento del posto di lavoro, hanno diritto ad un rimborso forfettario giornaliero secondo le sottoelencate fasce di percorrenza, così come previsto, dall'accordo sottoscritto in data 30 marzo 2011(..). Tale rimborso forfettario viene corrisposto ai lavoratori per l'effettiva presenza sul posto di lavoro, indipendentemente dall'orario effettuato, non produce effetto sulle mensilità aggiuntive fatto salvo il computo ai fini del trattamento di fine rapporto e ai sensi dell'art. 48, comma 2, lettera D del testo unico dell'imposta sui redditi, non è soggetto a tassazione”). Il punto di partenza è il centro di raccolta, la cui ubicazione è stabilita dagli enti datoriali d'intesa con le R.S.A.-R.S.U. e/o prendendo come riferimento la casa municipale del comune di residenza del lavoratore, mentre per i residenti in borgate e frazioni, si terrà conto del centro del perimetro urbano della frazione o borgata medesima…”. Ebbene occorre sin d'ora rilevare come il confronto tra le due disposizioni degli impianti negoziali citati risenta dell'ulteriore previsione di cui all'art. 2 del CCNL che esclude dalla contrattazione decentrata le materie già disciplinate a livello nazionale (“resta esclusa dalla competenza del secondo livello la contrattazione di materie definite nel CCNL”), elencando in modo tassativo, al comma 9, le materie delegate alla contrattazione decentrata (“Le
8 materie rinviate alla competenza del cirl sono pertanto esclusivamente le seguenti”), tra le quali compare, alla lett. f), il “trattamento missioni e trasferte alternativo a quello previsto dal CCNL e diverse modalità di rimborso spese (art. 16)”. Dirimente, ai fini della disciplina negoziale da applicare correttamente, appare dunque la scelta tra contrattazione nazionale collettiva e contrattazione decentrata le quali prevedono meccanismi di rimborso o, in generale, indennitari, notevolmente differenti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte (v. ex plurimis Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023, 2996/2023) che, delineando principi di diritto di indubbia estensibilità anche al caso di specie – contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda resistente alla luce della distinta natura giuridica dell'ente coinvolto quale parte processuale nel giudizio di legittimità – ha statuito che “Dalla sequenza delle disposizioni appena riportate (art. 54 ed art. 16 c.c.n.l.), ed esattamente dal significato letterale delle parole usate e dai rinvii sistematici tra i diversi articoli del testo contrattuale, emerge come la materia delegata dal contratto nazionale a quello integrativo attenga alle “missioni e trasferte” di cui all'art. 16 cit, cioè ad un settore diverso rispetto a quello relativo “ai mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, oggetto dell'art. 15 e dell'art. 54 del c.c.n.l., quest'ultimo dedicato agli operai”. Per la Suprema Corte “L'art. 2, comma 9 lett. f) e l'art. 16 del C.C.N.L. sono legati da un rapporto biunivoco, atteso che il primo include tra le materie delegabili alla contrattazione decentrate quella delle “Missioni e trasferte” e l'art. 16 riconosce alla contrattazione di secondo livello la facoltà di dettare una diversa disciplina su “Missioni e trasferte”. Ed ancora “Non solo quindi l'art. 2, comma 9, non include tra le materie delegabili al secondo livello di contrattazione quella relativa ai “mezzi di trasporto” per il raggiungimento del posto di lavoro, di cui all'art. 54 del c.c.n.l., ma neppure è plausibile, dal punto di vista letterale e logico, oltre che sistematico, interpretare l'espressione “diverse modalità di rimborso spese” contenuta nell'art. 2, comma 6 lett. f), come riferita al rimborso per l'uso del mezzo di trasporto privato in quanto quest'ultima disposizione richiama esplicitamente (tra parentesi) solo l'art. 16; inoltre, l'espressione “diverse modalità di rimborso spese”, che si trova nella lettera f), è identica a quella contenuta nel medesimo art. 16 che, appunto, dopo aver dettato la propria disciplina delle missioni e trasferte, ha previsto la possibilità per i contratti integrativi di stabilire “diverse modalità di rimborso spese”, cioè modalità di rimborso spese alternative rispetto a quanto dettato a livello nazionale. Né utili riferimenti si trovano nell'art. 7 del contratto integrativo. Quest'ultimo, infatti, nel disciplinare il rimborso forfettario per l'utilizzo del mezzo proprio al fine del raggiungimento del posto di lavoro, non richiama
9 alcuna delega da parte del contratto nazionale né reca alcun riferimento all'art. 54 cit”. Sulla base delle suddette premesse la Suprema Corte ha concluso che “In tale contesto, la precisazione contenuta nell'art. 54 c.c.n.l., comma 6 per cui il rimborso chilometrico di cui al comma 4 costituisce mera restituzione di somme anticipate dal lavoratore per conto del datore di lavoro”, non basta a far ritenere che la disciplina dettata dal comma 4, ed i criteri di computo ivi previsti per il rimborso chilometrico spettante agli operai in caso di uso del mezzo proprio, potessero essere derogati dalla contrattazione decentrata, in assenza di qualsiasi previsione in tal senso nel c.c.n.l. e in ragione del carattere tassativo delle materie su cui, ai sensi dell'art. 2 cit. può esercitarsi la contrattazione di secondo livello”. In tal senso, secondo la giurisprudenza di legittimità, l'indennità in parola possiede natura retributiva in quanto “erogata in misura fissa e continuativa, per la prestazione dell'attività lavorativa in zone di montagne o comunque distanti dal luogo di residenza dei lavoratori, per la predeterminazione in misura fissa, variante solo in relazione alla distanza del luogo di lavoro, calcolata in base ad un meccanismo che tiene conto del prezzo della benzina e del chilometraggio variabile a seconda della distanza dal luogo di lavoro.” (Cass. Civile sez. lavoro n. 6928/2023, n. 6926/2023). In forza di tali condivisi principi di diritto, alla luce dell'art. 7 bis, d.l. 120/21, è l'art. 54 del CCNL operai idraulico-forestali a doversi configurare quale fonte negoziale idonea a disciplinare le modalità di corresponsione dell'emolumento rivendicato, così evidenziando l'errore interpretativo posto in essere da . Controparte_3
Tuttavia si osserva che la condizione posta dall'art. 7 bis, d.l. 120/21, rappresentata “dai limiti di spesa previsti a legislazione vigente e dal rispetto dei vincoli finanziari previsti per le spese del personale delle pubbliche amministrazioni”, assume portata dirimente nel caso in oggetto. In virtù di tale condizione si è posto il Decreto Dirigenziale N. 5348 del 17.05.2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione N. 89 CP_3 del 25.05.2022, con cui il Dirigente Generale dell'UOA della Regione Calabria Controparte_4
preso atto dell'intervenuta sottoscrizione, in data 09.12.2021, del
[...]
CCNL dianzi indicato e della successiva trasmissione, in data 17.02.2022, del testo contrattuale all'indicata UOA della Regione Calabria ad opera della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha altresì decretato che: “ l'applicazione del C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico - agraria 2021 – 2024, trova utile copertura sulle risorse sulle risorse iscritte ai capitoli U0223320201 e
10 U0223321101 del Bilancio regionale, previste con il Piano Attuativo di Forestazione 2022 ed accertate con D.G.R. 94 del 21/03/2022.”. Premesso che il disposto del decreto sgombra ulteriormente il campo da ogni dubbio, per vero già inesistente, in ordine alla applicabilità, normativamente sancita, del CCNL di diritto comune più volte nominato, esso al contempo richiama la predisposizione degli stanziamenti economici necessari, previsti nel bilancio regionale, per l'attuazione degli istituti contrattuali. In altri termini, pur nell'ambito di un errore interpretativo di fondo come quello sopra evidenziato, le risorse iscritte in bilancio e confluite nel Piano Forestale del 2022, al pari delle delibere degli anni successivi depositate dalla resistente, ( “ …dare atto che il piano di forestazione 2023 resta contenuto nella programmazione economica prevista nel vigente bilancio regionale per l'importo complessivo …” ), prevedono un tetto di spesa massimo, riservato alla retribuzione - compresa l'indennità chilometrica – dei dipendenti di , non suscettibile di sforamento in Controparte_3 forza di quanto previsto dall'ordinamento ai sensi dell'art. 7 bis. La previsione di un limite massimo di risorse da destinare ad
[...]
rappresenta, dunque, un elemento ostativo al riconoscimento CP_3 di un'indennità che risulterebbe comunque caratterizzata da una totale scopertura finanziaria. Né tale assunto può essere superato da un'analisi prognostica postuma in forza della quale l resistente (e per essa la Regione Calabria), CP_2 essendo obbligata ab origine a stanziare, alla luce dell'applicazione dell'art. 54 CCNL, un quantitativo di risorse più elevato, dovrebbe essere condannata ex post alla corresponsione di tutte le differenze retributive richieste da ogni lavoratore. La tesi sconta infatti l'originario difetto secondo cui l'approvazione in bilancio di un dato economico segna il momento definitivo di previsione e di esatta distribuzione delle risorse disponibili, così impedendo di rinvenire in altre poste patrimoniali la copertura necessaria per la corresponsione delle differenze retributive richieste. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, la particolarità e complessità delle questioni giuridiche trattate ne giustificano la compensazione.
p.q.m.
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese legali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 19/09/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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