Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6521
CASS
Sentenza 2 aprile 2004

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In caso di conferimento della procura a margine o in calce all'atto cui Essa accede, pure se su foglio separato purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la relazione d'inscindibilità che lega la stessa all'atto medesimo consente di inferirne con certezza la riferibilità all'attività processuale con esso atto svolta dal difensore, conseguendone che, ad eccezione del caso in cui risulti espressamente conferita per il compimento di atti diversi da quello posto in essere e manchi altresì ogni riferimento al "presente giudizio", deve ritenersi in tale caso rispettato il requisito della relativa specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. ai fin del ricorso per Cassazione.

In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui essa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica. Tale principio è applicabile anche trattandosi di società priva di personalità giuridica (nel caso, società in nome collettivo) ove sia possibile, in ragione della relativa disciplina (nel caso, ai sensi dell'art. 2298, secondo comma, cod. civ., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione dispostane dall'art. 33, comma primo, legge n. 340 del 2000), il controllo della corrispondenza della firma apposta in calce alla procura rilasciata al difensore con quella depositata da chi abbia la rappresentanza della società stessa.

Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 cod. proc. civ., l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare.

Commentari3

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  • 3Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitato
    Giuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6521
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6521
Data del deposito : 2 aprile 2004

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