Sentenza 2 aprile 2004
Massime • 3
In caso di conferimento della procura a margine o in calce all'atto cui Essa accede, pure se su foglio separato purché materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la relazione d'inscindibilità che lega la stessa all'atto medesimo consente di inferirne con certezza la riferibilità all'attività processuale con esso atto svolta dal difensore, conseguendone che, ad eccezione del caso in cui risulti espressamente conferita per il compimento di atti diversi da quello posto in essere e manchi altresì ogni riferimento al "presente giudizio", deve ritenersi in tale caso rispettato il requisito della relativa specialità richiesto dall'art. 365 cod. proc. civ. ai fin del ricorso per Cassazione.
In tema di procura alle liti rilasciata da persona giuridica, la procura con firma illeggibile di soggetto che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto cui essa accede, come legale rappresentante di persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita, secondo lo statuto, del necessario potere rappresentativo, e spetta alla controparte non semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare, con valide e specifiche ragioni e prove, che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza processuale della persona giuridica. Tale principio è applicabile anche trattandosi di società priva di personalità giuridica (nel caso, società in nome collettivo) ove sia possibile, in ragione della relativa disciplina (nel caso, ai sensi dell'art. 2298, secondo comma, cod. civ., nel testo vigente anteriormente all'abrogazione dispostane dall'art. 33, comma primo, legge n. 340 del 2000), il controllo della corrispondenza della firma apposta in calce alla procura rilasciata al difensore con quella depositata da chi abbia la rappresentanza della società stessa.
Se convenuta in giudizio è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, l'atto di citazione deve contenere, ai sensi dell'art. 163 cod. proc. civ., l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio (per la società in nome collettivo da ravvisarsi nell'amministratore che ha il potere di rappresentarla), e non anche della prima la quale ne è titolare.
Commentari • 3
- 1. Invalidità della procura alla lite da rilevare alla prima difesahttps://www.fiscooggi.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 28246 del 15https://www.laleggepertutti.it/
- 3. Procura alla lite ed illeggibilità della firmaAccesso limitatoGiuseppe Buffone · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2005
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2004, n. 6521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6521 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DITTA CENTRO SOCCORSO STRADALE DOTT. FEDERICO OR, corrente in Bologna, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MORPURGO 31, presso lo studio dell'avvocato FRANCO BOFFA, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato GABRIELLA GALLONI BUFFONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ORT. 74 DI LB FA & C. S.N.C., in persona del legale rappresentante socio amministratore Signor ST RT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA PROPERZI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUCA ERCOLANI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1268/00 del Giudice di pace di BOLOGNA, Sezione 1^ Civile, emessa il 22/06/00 e depositata il 10/07/00 (R.G. 48/98);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/12/03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato NC BOFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Centro Soccorso Stradale di RI EL IO ricorre per Cassazione, affidandosi a due motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Bologna, decidendo sulla domanda proposta dalla s.n.c. Ort 74 di LI MA RT NC & C., lo ha condannato a pagare la somma di L. 912.000, oltre agli accessori, a titolo di risarcimento del danno provocato nel corso della rimozione forzata di un'autovettura di proprietà della società attrice.
Al ricorso resiste con controricorso la società Ort 74. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va pregiudizialmente rilevata l'infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per addotto difetto del requisito di specialità della procura, conferita in calce al ricorso, sotto il profilo che l'espressione "delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio...", senza alcun riferimento al giudizio di Cassazione ed alla sentenza impugnata, non ottempererebbe al disposto di cui all'art. 83, terzo comma, c.p.c.. Allorché, invero, la procura sia conferita a margine o in calce all'atto al quale accede, quand'anche (nel caso di procura in calce) su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, la relazione di inscindibilità fra la procura ad litem e l'atto stesso esclude in radice ogni margine di incertezza sulla riferibilità della procura all'attività processuale compiuta dal difensore mediante quell'atto; sicché, escluso il caso in cui la procura sia conferita espressamente per atti diversi da quello redatto dal difensore e manchi altresì ogni riferimento al "presente giudizio", risulta rispettato il requisito della specialità della procura richiesto per il ricorso per Cassazione dall'art. 365 c.p.c.. 2.1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente RI EL IO (indicato in ricorso come EL IO) si duole - deducendo "violazione dell'art. 163, comma 3, n. 2, c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. - che il giudice di pace non abbia ritenuto nullo l'atto introduttivo del giudizio per assoluto difetto di indicazione della persona fisica munita di poteri rappresentativi, non individuabile neppure in base ad atti o documenti allegati alla citazione, ovvero in base alla procura, che non contiene l'indicazione della persona fisica investita del potere di rappresentanza della società e che reca una firma illeggibile. Assume che l'omesso riferimento alla persona fisica legittimata a rappresentare in giudizio la società attrice costituisce violazione della norma indicata, per la quale l'art. 164 c.p.c. contempla la nullità dell'atto di citazione.
2.2. Premesso che non si fa questione di nullità della procura (come rimarca la società controricorrente, affermando anche che in corso di causa era stato chiarito che il legale rappresentante era ST RT e che il giudice di pace aveva ritenuto che quegli avesse conferito il mandato al difensore) ma dell'atto di citazione, il motivo è infondato.
La norma di cui ai denuncia la violazione stabilisce che "se l'attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio". È dunque imposta l'indicazione dell'"organo" o dell'"ufficio" e non anche della persona fisica che lo incarna, (cfr. Cass. nn. 3144/88, 325/87, 5774/85). Nella specie l'atto di citazione è stato proposto dalla "s.n.c. Ort. 74 di LI MA RT ST & C. in persona del legale rappresentante". E poiché, ai sensi dell'art. 2298 c.c., la rappresentanza della società in nome collettivo compete all'amministratore che ha la rappresentanza della società, il riferimento al legale rappresentante non può che concernere l'amministratore, con la conseguenza che non è omesso ne' risulta assolutamente incerto "il requisito di cui all'art. 163 n. 2", cui l'art. 164, comma 1, c.p.c. ricollega la sanzione della nullità (sulla sufficienza della indicazione della qualità di "legale rappresentante" v. le citate Cass. nn. 325/87 e 5774/85). Non ignora il collegio che numerose pronunce hanno ritenuto invalida la procura conferita con grafia illeggibile in quanto la certificazione da parte del difensore dell'autografia della sottoscrizione del conferente postula che ne sia accertata l'identità ed esige pertanto che ne sia indicato il nome quantomeno nell'intestazione dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass., nn. 5820/99, 5349/98, 5154/98, 5023/98, 7382/96, 1167/94); e che Cass., 7 agosto 2000, n. 10360 ha statuito che il difetto di detta leggibilità, mentre non rileva ai fini della validità della procura, sia essa conferita da persona fisica o da una società, assume invece rilievo con riguardo alla disposizione di cui all'art. 164 c.p.c., che sancisce la nullità della procura se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei nn. 1 e 2 dell'art. 163.
Va però rilevato che proprio la sentenza da ultimo citata ha anche affermato che in tanto un fatto è assolutamente incerto in quanto non sia possibile verificarne la corrispondenza al vero e che tanto va escluso per le società se gli atti da cui risulta la nomina degli amministratori debbano essere resi pubblici, se l'amministratore abbia la rappresentanza della società e se insieme a all'atto di nomina l'amministratore debba depositare la sua firma autografa. In tale ordine di idee si iscrive anche Cass., 1 giugno 1999, n. 5309 che, in riferimento al ricorso per Cassazione, ha statuito che qualora l'indicazione della carica sociale ricoperta consenta di individuare la persona fisica del firmatario della procura attraverso un controllo in tal senso presso il registro delle imprese, e qualora non ci siano contestazioni della controparte sul punto, deve ritenersi ammissibile il ricorso per Cassazione recante procura con firma illeggibile apposta dal titolare dell'organo rappresentativo dell'impresa collettiva. Si è dato in tal modo rilievo al fatto che "attraverso il registro delle imprese possa conoscersi l'identità del titolare della carica sociale spesa al momento della sottoscrizione della procura, al fatto che si possano verificare i suoi poteri ed al fatto che si possa conoscerne la firma (artt. 2298, 2299, 2309, 2383, 2450 bis, 2506 c.c.)". L'evoluzione giurisprudenziale relativa alla irrilevanza, in se, dell'illeggibilità della firma apposta in calce alla procura da persona che si sia qualificata anche solo legale rappresentante dell'ente collettivo per il quale agisce in giudizio appare completata da Cass., 20 settembre 2002, n. 13761, la quale ha affermato che la procura rilasciata con firma illeggibile da persona che si qualifica, nella stessa procura o nel contesto dell'atto, come legale rappresentante della persona giuridica privata, si presume validamente rilasciata dalla persona fisica investita secondo lo statuto del necessario potere rappresentativo, sicché spetta all'altra parte non già semplicemente dedurre l'illeggibilità della firma, ma contestare con specifiche ragioni e prove che la firma sia quella del soggetto cui compete la rappresentanza della persona giuridica.
Tale principio - che il collegio ritiene di condividere pienamente per le ragioni ivi ampiamente esposte - va ovviamente recepito anche in riferimento al caso che la società il cui legale rappresentante abbia agito in giudizio sia priva di personalità giuridica ma sia tuttavia possibile, in ragione della disciplina relativa (nella specie dettata dall'art. 2298, comma 2, c.c., nel testo previgente all'abrogazione disposta dall'art. 33, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, successiva alla notifica dell'atto di citazione del 1997), il controllo della corrispondenza della firma apposta in calce alla procura rilasciata al difensore con quella depositata da chi abbia la rappresentanza della società stessa. È dunque del tutto irrilevante che il giudice di pace abbia invece ritenuto, sulla scorta della premessa il che la rappresentanza della società in nome collettivo normalmente compete a ciascun socio, che "l'atto di citazione in cui, chi conferisce il mandato, si dichiara rappresentante legale della società in nome collettivo ed è inoltre nello stesso atto di citazione indicato come socio, è valido poiché contiene l'esatta indicazione della persona fisica che rappresenta la società, essendo questo tipo di società validamente e legittimamente rappresentata da ciascuno dei soci". La soluzione adottata è, infatti, conforme a diritto, quindi va solo corretta la motivazione nei sensi sopra chiariti.
3.1. Col secondo motivo è denunciata "violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c." per essere il giudice di pace addivenuto ad una pronuncia di condanna nonostante il difetto di prova in ordine alla responsabilità del convenuto.
Si sostiene in particolare che, laddove era stata conferita determinante valenza alla deposizione resa dalla teste DI LI in punto di an debeatur (che aveva dichiarato: "ho sentito anche che nel sollevarla gli incaricati della rimozione hanno provocato un forte rumore di plastica che si rompeva"), si era consentito che assurgesse ad elemento di prova non già un fatto, ma una "personale valutazione e sensazione" della teste;
che l'entità dei danni era stata determinata in base al solo preventivo;
che non era stato provato che la vettura fosse integra prima della rimozione.
3.2. Anche queste censure sono infondate.
Il giudice di pace ha chiarito le ragioni (da cui il ricorrente del tutto prescinde) per le quali aveva escluso che si trattasse di una sensazione meramente soggettiva della testimone (tipo di rumore e simultaneità del sollevamento in atto) ed ha fatto riferimento alla deposizione del teste ON in punto di quantum.
Mentre la ricorrente non ha affermato di aver mai sostenuto che la vettura potesse essere stata già danneggiata prima della rimozione e di aver così quantomeno introdotto, a seguito dell'atteggiamento difensivo assunto, il relativo thema probandum (v., sugli effetti della non contestazione, Cass., sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761).
4. Il ricorso va conclusivamente respinto.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 600,00, di cui Euro 500,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2004