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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 13/12/2024, n. 3036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3036 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente est.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3025 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2016
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Giancarlo Rossi giusta procura in atti e come in atti dom.to
RICORRENTE
E
(nata in [...] il [...]) rapp.ta e difesa dall'avv. Controparte_1
Salvatore Sica,in forza di procura in atti e come in atti dom.ta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 11/05/2016 ha chiesto che fosse pronunciata la Parte_1 separazione personale dalla coniuge , con cui aveva contratto matrimonio Controparte_1 concordatario in Vietri Sul Mare (SA) il 24.09.1988 e dalla cui unione sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autonomi.
Regolarmente si è costituita in giudizio la resistente, la quale, non si è opposta alla chiesta separazione ma ha spiegato domanda di addebito della stessa alla controparte e di
1 riconoscimento in suo favore di un congruo assegno di mantenimento in suo favore, tenuto conto dell'elevata redditualità del ricorrente e dell'alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
All'udienza presidenziale del 20.03.17, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il
Presidente del Tribunale dettava i provvedimenti provvisori ed urgenti, riconoscendo in favore della resistente un assegno di mantenimento pari ad euro 2.000,00 ed un contributo ulteriore per il pagamento del canone di locazione pari ad euro 600,00.
Dinanzi al GI, dopo una serie di rinvii giustificati dal tentativo di conciliazione della controversia, è stata emessa il 23.1.2020 sentenza di separazione.
Preso atto poi dell'impossibilità per i coniugi di trovare un accordo, rigettate le richieste di prova orale, la causa è stata istruita mediante espletamento di indagini reddituali da parte della GdF.
All'udienza del 26.04.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*******
Dato preliminarmente atto della emissione di sentenza di separazione tra le parti in data
23.1.2020, bisognerà ora soffermarsi sulle sole domande accessorie.
Quanto alla proposta domanda di addebito proposta dalla resistente occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
2 A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf. Cass., 28 settembre 2001, n. 12130,Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I. civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006 - Rv.
589896) .
Nel caso di specie la domanda di addebito va rigettata, in quanto pur volendo ritenere provata la relazione extraconiugale asseritamente intrattenuta da non è Parte_1 stato dimostrato che la stessa sia stata la causa della crisi coniugale e non piuttosto conseguenza di una crisi già in corso tra le parti. Alle medesime conclusioni poi si giunge con riferimento al dedotto “abbandono del tetto coniugale”, posto che non è stato del pari dimostrato che ciò sia stato causa della separazione e non piuttosto frutto di una intollerabilità della convivenza.
Ciò posto, quanto poi ai provvedimenti concernenti la prole, è pacifico e provato che i due figli della coppia sono maggiorenni ed economicamente autonomi, essendo entrambi percettori di redditi e proprietari di quote societarie – donate dal padre – oltre che di beni mobili registrati e immobili (per come analiticamente rappresentato dalle risultanze dell'accertamento reddituale condotto).
Pertanto, alcuna pronunzia dovrà essere resa nei loro confronti.
Da quanto precede discende che alcun provvedimento di assegnazione della casa coniugale potrà essere adottato, difettandone i presupposti, come del resto già più volte osservato in corso di causa.
Infine, ritiene il Collegio che debba trovare accoglimento la domanda di mantenimento personale proposta da . Controparte_1
L'art. 156 c.c. dispone, difatti, che il Giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non la stessa non sia addebitabile il diritto di ricevere dall'altro quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri;
l'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi
3 dell'obbligato tenuto conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo il dovere di assistenza materiale ancora attuale (Cass. n. 21504/2021).
Orbene, nel caso di specie è incontestato che , sebbene nuda proprietaria Controparte_1 per la metà di un immobile sito in Cava de' Tirreni, cat. A/2 e proprietaria per i 2/9 di un ulteriore immobile di categoria C/2 (32 mq) sempre sito nel medesimo Comune, sia priva di redditi propri e che non abbia mai prestato attività lavorativa durante la vita matrimoniale, durata oltre 20 anni.
Per contro, svolge con successo attività imprenditoriale essendo socio e Parte_1 amministratore di numerose società, tutte elencate analiticamente nelle risultanze dell'accertamento condotto dalla Guardia di Finanza. Dette società – sono facenti parte del gruppo ER (per come dedotto dallo stesso ricorrente); si tratta di ben sette società, tutte in attivo, specie per quanto concerne la società Isola Verde spa, rispetto alla quale l' ha conservato la carica di amministratore unico, cedendo la sua Pt_1 partecipazione sociale al figlio, a titolo di liberalità.
è poi titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare, essendo questi Parte_1 comproprietario/co-usufruttuario di ben 13 immobili tra fabbricati e terreni in Cava de'
Tirreni. Patrimonio che era ancor più ingente, atteso che in corso di causa il ricorrente ha provveduto a donare ai due figli, oltre alle quote societarie di cui si è già detto, anche diritti immobiliari.
Ancora, egli è titolare di quattro contratti con altrettante Banche (cfr. relazione GdF) per i quali tuttavia non è stato reso disponibile il saldo se non per 2 conti correnti, di cui uno cointestato con il figlio , i quali presentano saldi positivi per euro 11 mila circa CP_2
e 39 mila circa.
È ancora provato, perché non contestato, che l' si sia costituito garante di talune Pt_1 operazioni creditizie.
A fronte di quanto precede i redditi dichiarati sono di 44.470 euro per l'anno 2017,
42.613,00 euro per il 2018; 40.855 per il 2019 ed infine 25.496 euro per il 2020.
Ora, è ben noto che la valutazione in merito alle condizioni patrimoniali ed alla capacità reddituale della parte prescinde dalle dichiarazioni dei redditi fornite dal soggetto stesso, che hanno efficacia probatoria fino a prova contraria e che del pari bisogna compiere una valutazione più ampia e complessa che tenga conto anche di elementi ulteriori, desumibili appunto dall'intero patrimonio del soggetto oltre che dal suo contegno.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che in considerazione dell'oggettiva e rilevante disparità reddituale tra le parti, dell'età della resistente, della lunga durata del matrimonio,
4 sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta da , Controparte_1 riconoscendo dunque in suo favore un assegno di mantenimento mensile che si stima equo quantificare in euro 2.800,00, da versare in suo favore da parte di entro Parte_1 il giorno 4 di ciascun mese e con rivalutazione Istat come per legge.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura della decisione e della parziale soccombenza reciproca.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Rigetta la domanda di addebito;
b) Dispone che ersi in favore di , entro il 4 di Parte_1 Controparte_1 ogni mese, tramite bonifico bancario la somma di euro 2.800,00 per il suo mantenimento, somma rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
c) Compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 12.12.2024
Il Presidente est.
Dott.ssa Aurelia Cuomo
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