Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/06/2025, n. 2191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2191 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NO ME DEL PO POLO IT ALIANO
Il Tribunal e di Bari , Prim a S ezione ci vil e, riuni to in Cam era di consi glio in persona dei si gnori magist rati:
Dott. Gi us eppe DISABATO President e
Dott.ss a Rosella NOCERA Giudi ce
Dott.ss a Tizi ana DI GIOIA Giudi ce relatore ha pronunciat o l a seguent e
SENTENZ A
nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale per l'anno 2024 sotto il numero d'ordine 12131, avente per oggetto la cessazione degli effetti civil i del mat rim onio, pendente
TRA
, nat a a C onversano il 27.5.1971, rappresent ato e di feso Parte_1 dall'Avv. Michele Signorile,
- ricorrent e -
E
, nat a a B ari il 18.1.1968, Controparte_1
- resist ent e contum ace -
NONCHÉ
P.M. press o il Tribunal e di B ari.
All a udi enza del 16 maggio 2025 fi ssata per l a compari zione dell e parti ex art . 473-bis 21 cpc, i l Giudice del egato ha dispost o l a discussione oral e e la causa è stata rim essa al Coll egio per l a decisione.
IN F A T T O E D I R I T T O
Con ri corso depos itato il 18.11.2024 , prem esso che: Parte_1
- aveva contratto m atrimonio concordat ari o in B ari il 29.4.1995 con
(R egistro at ti m atrimonio Comune di B ari – anno Controparte_1
1995, atto n. 2, part e 2, seri e A),
- dall'unione coniugale era nata, il 10.12.1997, la figlia Per_1 oram ai m aggiorenne ed economi cament e i ndipendente;
- con ri corso del 21.3.2011 chiedeva al Tribunal e Controparte_1 di B ari di di chi arare la separazi one personal e dei coni ugi , con
1
- con sentenza n. 2084/2020, i l Tribunale di B ari di chi arava l a separazi one pers onal e dei coniugi, l a cessazione dell a m ateri a del contendere, per ri nunci a, relati vament e alla domanda di addebito e ass egnazi one del garage con risarciment o del danno avanzat a dal sig. rigett ava l a dom anda di addebit o propost a dall a Parte_1 sig.ra ; revocava le statuizioni di cui all'ordinanza CP_1 presidenziale relative all'assegnazione della casa, alla regol am ent azione del diritto di visit a pat erno e al coll ocament o dell a figli a al cont ri buto al mantenim ent o dell a Persona_2 figli a divenuta indipendente economi cam ent e;
conferm ava l a revoca dell'assegno di mantenimento in favore della moglie a decorrere al mes e di m arzo 2019; di chi arava inammi ssibili le dom ande di part e att rice volt e ad ottenere la ri parti zione tra i coni ugi nel la misura dell a m et à s ia del canone locativo si a del mutuo rel ati vi al box auto sito i n Rut igli ano all a Traversa di vi a AT;
- la dett a s ent enza di veni va defi nitiva;
- i coniugi non si erano più riconcili ati;
tutto ci ò prem esso, chi edeva di chi ararsi la cessazione degli effetti civili del mat rim onio concordat ario, con vittori a dell e spese di lit e.
Con decreto del 26.11.2024, il C oordi nat ore fissava l a compari zione personal e dell e parti innanzi al gi udi ce del egato per l'udi enza del
16.5.2025; ass egnava al ricorrent e termi ni per l a noti fi ca del ri corso e del decreto alla controparte e a quest'ultima termini per il deposito di memori a difensiva e docum enti.
Nonost ant e l a ritual e evocazione, non si costitui va in Controparte_1 giudi zio e ne va, pertant o, dichi arat a l a contum aci a.
All'udienza del 16.5.2025, il si riportava al ricorso Parte_1 chiedendone l'accoglimento.
Il Giudi ce del egat o si ri servava, pert ant o, di ri feri re al Coll egi o per l a decisi one.
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La domanda di ces sazione degl i effetti ci vili del m at rim onio t ra ri corrent e e resist ent e è fondat a e m erit a, pert ant o, accoglim ent o.
L'articolo 2 della legge n. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degl i effetti civi li del m atri monio all orquando sia accert at o
“che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esisten za di una delle cause previste dall'art. 3”.
Nel caso i n es am e ri corrono l e condi zioni di cui all 'art . 3, n. 2), l ett . b) dell a l . n. 898/ 1970 e s s.mm., ossi a:
- inizi o dell a s eparazi one dall e concordi dichi arazi oni del le parti e
2 dall a document azi one esibit a (cfr. convenzione di separazi one e decret o di omol oga emesso il 9.10.2018 e deposit at o il 13.10.2018 dal Tribunale di B ari );
- durat a i nint errott a dell a separazi one per il t empo ri chi est o dall a legge a far dat a dal la avvenut a separazione personale;
- mancanza di eccezi oni di int erruzi one.
Tal e obi etti va sit uazione, l e dichi arazi oni e l e al legazi oni della parte ricorrent e, l a cont umacia dell a resist ente, e dunque il suo disint eresse rispett o alla dom anda di cessazione degl i effetti ci vili del mat rimonio avanzata dalla ricorrente, l'inutilità del tentativo di conciliazione dei coniugi es perit o nel pres ent e gi udi zio dal Giudi ce del egato e l e ri sult anze anagrafiche rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della com unione m at eri al e e spirit uale t ra i coniugi, sulla qual e il m atrimoni o è fondat o, per cui va di chi arata l a cessazione degli effetti civili del mat rimonio contratt o tra i coniugi de qui bus.
Ai sensi dell'art. 5, co. 2 della l. n. 898/1970 e ss.mm., la moglie perde il cognom e che aveva aggiunto al proprio a seguito del m at rimonio.
Copi a aut enti ca dell a pres ent e sent enza va trasm essa, dopo i l passaggio i n giudicato, all'Ufficio dello Stato civile competente, ai sensi dell'art. 10 dell a m edesima l egge.
Non vi s ono residue questioni da defini re essendo l a figl ia nata Per_1 dall'unione coniugale ormai maggiorenne e non essendo state avanzate ulteriori dom ande.
Le spese proces suali devono porsi a cari co dell a , l a quale con il CP_1 suo comport am ent o process ual e ha impedito una defi ni zione concordat a dall a l ite.
Le spese di lit e si li quidano come in dispositivo, applicando i valori m edi stabiliti dal dm 147/2022 per le controversie di valore da €26.000,00 a
€52.000,00 con riduzione del 30% per le fasi di studio e introduttiva e del 75% per la fase decisionale, in ragione dell'attività in conc reto svolta e dell e questi oni em ers e (nulla è dovut o per la fase ist ruttoria perché di fat to non t enut asi ).
P.Q.M.
definit ivament e pronunciando nel giudi zi o n. 12131/2024 R .G. pendent e tra , con l'intervento del P.M. in Parte_1 Controparte_1 sede, così provvede:
1. di chiara l a contum acia di;
Controparte_1
2. di chi ara l a cess azi one degli effetti civi li del m at rimonio concordat ario tra i coni ugi anzidetti cel ebrato in Bari il 29.4.1995 e trascritto nel
Registro atti di m at rimonio del predett o Comune (anno 1995, att o n. 2, part e 2, s erie A) ;
3 3. di chi ara che l a m oglie perde il cognom e del m arito che aveva aggiunt o al proprio a seguit o del mat rim onio;
4. ordina al Cancelli ere di t rasm ett ere copia dell a present e sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69, lett. d) del d.P .R. n. 396/2000;
5. condanna all a refusi one delle spese di lit e sostenut e Controparte_1 dal ricorrente che si liquidano nella misura di €2.759,75 oltre rimborso spese generali (15%), cap e iva come per legge;
6. di chiara l a pres ent e s ent enza provvi soriam ent e esecuti va per l egge.
Così decis o i n B ari, nell a Cam era di consiglio dell a P rim a S ezione civil e del Tribunale, il giorno 3 giugno 2025
IL GI U D I C E ES T E N S O R E
DO T T.S S A TI Z I A N A DI GI O I A
IL PR E S I D E N T E
D O T T. GI U S E P P E DI S A B A T O
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