Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/03/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2160/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Giuppi Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2160/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NAPOLITANO LETIZIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
TAMBORINI MARIA GABRIELLA
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M.
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“- disporre l'affido super esclusivo, con riguardo in particolare ad istruzione e salute, della minore in capo al sig. per le ragioni di fatto e di diritto già esposte circa Parte_1
pagina 1 di 26
psichici della stessa nonché per le ragioni tutte evidenziate nella relazione finale del collegio dei
CTU del 10 giugno 2024;
- collocare la minore presso il sig. in via Simone Persona_1 Parte_1
Mayer, 1 in Brembate (BG);
- disporre la frequentazione madre/ figlia con un reinserimento graduale, come indicato in CTU, della mamma ed in particolare prevedendo:
(i) due pomeriggi a settimana senza pernotto a partire dall' 11 novembre 2024, in ambiente protetto alla presenza di un educatore e dei servizi sociali di tenuto conto della Pt_2
disponibilità del compagno della resistente al prelievo della minore da scuola e al riaccompagno della stessa presso la residenza della minore stessa e ciò al fine di consentire ai servizi sociali di di svolgere le attività funzionali al deposito della relazione sul nucleo familiare e Pt_2 sull'andamento degli incontri materni già disposta da codesto Tribunale con provvedimento del
9 luglio 2024;
(ii) successivamente ed in ogni caso non prima di marzo 2025 terminata la gravidanza nonché verificata la continuità della compliance farmacologica da parte del CTS di competenza e la continuità e regolarità delle visite madre / figlia da parte dei servizi sociali di e Pt_2
Brembate, un pomeriggio a settimana in ambiente protetto con l'ausilio dei servizi sociali competenti e la giornata del sabato senza pernotto a settimane alterne;
(iii) successivamente ed in ogni caso non prima di settembre 2025, verificata la continuità della compliance farmacologica da parte del CTS di competenza e la regolarità delle visite madre / figlia da parte dei servizi sociali di e Brembate, un pomeriggio a settimana in ambiente Pt_2 protetto con l'ausilio dei servizi sociali competenti e la giornata del sabato e della domenica senza pernotto a settimane alterne;
(iv) successivamente, verificata la continuità della compliance farmacologica da parte del CTS di competenza e la regolarità delle visite madre /figlia da parte dei servizi sociali di e Pt_2
Brembate, ed in ogni caso a partire dal compimento dei sei anni della bambina a fine settimana alterni con pernotto dal venerdì all'uscita di scuola alla domenica pomeriggio alle 20.00;
(v) Natale 2024 il pranzo di Natale dalle 11.30 alle 16.30 ed il pranzo del 26 dicembre dalle
11.30 alle 16.30 con la mamma, Natale 2025 il 31 dicembre 2025 dalle 11.00 alle 18.00 e il 1
pagina 2 di 26 gennaio 2026 dalle 11.00 alle 18.00 ed il 6 gennaio 2026 dalle 11.00 alle 18.00 con la mamma e così a seguire ad anni alterni sino al compimento dei sei anni della minore. Gli anni successivi al compimento dei 6 anni della minore il 25 e 26 dicembre con pernotto e il 31 dicembre e 1 gennaio con pernotto e il 6 gennaio ad anni alterni, con inizio dell'alternanza a favore del padre nel primo anno di disaccordo e a seguire con gli eventuali ulteriori anni in disaccordo.
(vi) Pasqua 2025 il giorno di Pasqua dalle 11.00 alle 16.00 con la mamma. Le successive festività pasquali ad anni alterni senza pernotto sino al compimento dei sei anni.
(vii) per le vacanze estive per l'anno 2025, 2026 e 2027 una settimana nel mese di giugno tutti i giorni dall'uscita di scuola alle 19.30, una settimana nel mese di luglio tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00. A partire dal 2028 una settimana nel mese di giugno, una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto con pernotto con accordo da raggiungersi entro il 30 di aprile di ogni anno.
In mancanza di accordo la settimana di spettanza materna è la terza del mese di giugno e la prima di luglio e agosto;
- per il compleanno della minore dalle 11.00 alle 19.00 sino al compimento dei sei anni ad anni alterni con inizio dell'alternanza dal 2025 a favore del padre;
- disporre a carico del genitore non collocatario un mantenimento pari ad € 350,00 oltre il 50% delle spese straordinarie di cui al Protocollo di Milano;
- disporre a carico del genitore non collocatario l'importo di € 250,00 per le spese di custodia della minore quale doposcuola e baby-sitter salvo conguaglio a fine mese;
- con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e dei subprocedimenti tenendo peraltro conto anche dell'atteggiamento processuale di parte resistente.”
Conclusioni per Controparte_1
“1) affidare congiuntamente la figlia ad entrambi genitori e con collocazione prevalente Per_1
presso la madre in con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale Pt_2
limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione e durante i tempi di permanenza di presso ciascun genitore, e congiunto limitatamente alle decisioni di Per_1 maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale;
2) Disporre un regime di frequentazione padre-figlia e prevedere che il padre potrà tenere la figlia sempre prelevandola da scuola e riaccompagnandola presso il domicilio della madre:
pagina 3 di 26 - a weekend alternati con il weekend di competenza dalle 10 del sabato fino alla domenica sera con rientro presso la casa materna per le ore 19.00=;
- compatibilmente con le disponibilità lavorative del padre, due pomeriggi alla settimana
(martedì e giovedì) dall'uscita di scuola sino alle ore 19.30;
- il giorno del compleanno del papà e della festa del papà dall'uscita della scuola alle 19 qualora cadano in giorni feriali, dalle 10 alle 19 qualora cadano in giorni festivi.
- VACANZE ESTIVE: due settimane consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
con possibilità di una terza settimana non consecutiva secondo le disponibilità del padre e previo accordo con la madre sempre entro il 31 maggio di ogni anno;
- per le vacanze di Natale: ad anni alterni, secondo il calendario scolastico: dal 24 sera ore
21.00 fino al 30.12 mattina ore 10.00 con un genitore e dal 30.12 ore 10.00 sino al 5 gennaio ore
21.00 con l'altro genitore;
trascorrerà la giornata del 24 dicembre dalle 10 sino alle Per_1
21.00 con il genitore con cui non trascorrerà il Natale;
- TUTTI I PONTI (Santi, ; Carnevale, Ponte 25 aprile;
Ponte 1 maggio e Ponte 1 Per_2
giugno) secondo il calendario scolastico, ad anni alterni con ciascun genitore;
- secondo il calendario scolastico ad anni alterni con ciascun genitore;
CP_2
Si intende per tutti i ponti e le festività pasquali la presa in carico della minore direttamente all'uscita di scuola ed il rientro a casa del genitore per le ore 21.00.
3) porre a carico del signor l'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
della figlia, a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il 5 di ogni mese, la somma di euro
250,00 e da rivalutarsi annualmente ed in modo automatico secondo gli indici ISTAT sino al raggiungimento della completa indipendenza economica della figlia;
4) disporre che i genitori si faranno carico al 50% delle spese straordinarie per la figlia minore
(fino alla sua autonomia economica) secondo le linee guida adottate dalla Corte di Appello di
Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
in merito alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una richiesta formalizzata dall'altro, anche via email, dovrà manifestare eventuale motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di riscontro il silenzio sarà inteso quale consenso. Le spese concordate saranno poi rimborsate a seguito di esibizione della prova documentale di pagamento;
pagina 4 di 26 5) autorizzare il padre ad effettuare una videochiamata al giorno-orario da concordare e da mantenere fisso -, fermo restando che ciascun genitore deve impegnarsi a che il figlio mantenga un rapporto costante con l'altro genitore, impegnandosi a mettere in contatto telefonico e/o ad agevolare il contatto telefonico, anche con videochiamata, dell'altro genitore;
6) disporre che ciascun genitore è tenuto a informare l'altro immediatamente a mezzo mail o altro sistema di messaggistica di ogni e qualsiasi comunicazione dovesse pervenire dalla scuola nel giorno in cui il figlio si trova collocato presso di lui e a consentire la sottoscrizione per presa visione anche all'altro genitore;
7) col favore di spese e compensi del giudizio.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e ai verbali di causa.
1. Con ricorso ex art. 473-bis.47 c.p.c., depositato in data 31.7.2023, ha adito il Parte_1
Tribunale di Lodi, domandando, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 473-bis.15 c.p.c., il collocamento della minore presso di sé nonché la regolamentazione delle visite madre-figlia in ambiente protetto (tenuto conto del tentato suicidio posto in essere dalla madre la notte tra il 21 e il 22 luglio 2023), e, nel merito, la regolamentazione in ordine alla figlia nata il [...] Per_1 dalla relazione con Nello specifico, parte ricorrente ha chiesto l'affido super Controparte_1
esclusivo della figlia, con collocamento presso di sé e delega ai Servizi sociali per la regolamentazione delle visite materne, da effettuarsi in ambiente protetto, l'obbligo della madre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento di € 350,00 al Per_1
mese, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Con decreto depositato in data 1.8.2023 è stata disposta l'acquisizione della cartella clinica di relativa all'accesso in ospedale della stessa tra il 19 e il 22 luglio 2023 ed è Controparte_3 stata fissata udienza per l'audizione di due informatori per il giorno 11.8.2023.
Con memoria depositata in data 10.8.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 domandato l'affido super esclusivo della minore, con collocamento prevalente presso di sé, la regolamentazione delle visite padre-figlia in ambiente protetto e la fissazione del contributo paterno per il mantenimento della figlia in € 250,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
pagina 5 di 26 Il Giudice delegato per l'adozione dei provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., con decreto del
12.8.2023, ritenuta la sussistenza dei presupposti per l'adozione dei provvedimenti indifferibili e urgenti, tenuto conto della condizione di fragilità psicologica della madre, ha collocato Per_1 presso l'abitazione paterna e ha disposto che la madre potesse vedere la figlia due pomeriggi a settimana alla presenza di un altro adulto (il padre o i nonni materni). È stato inoltre dato incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti di prendere in carico il nucleo familiare al fine di verificare l'adeguatezza delle condizioni abitative e psicofisiche della minore e il rispetto delle visite materne.
All'esito dell'udienza del 24.8.2023, fissata per la conferma la modifica o la revoca dei provvedimenti sopra richiamati, il Giudice designato, con provvedimento emesso in pari data, ha confermato i provvedimenti adottati con decreto del 12.8.2023, dando migliore specificazione dei tempi e delle modalità delle visite, al fine di evitare la conflittualità tra i genitori.
Con comparsa depositata in data 10.11.2023 si è costituita la quale ha Controparte_1 domandato l'affido condiviso della figlia con collocamento prevalente (non definitivo) Per_1
presso il padre e regolamentazione del proprio diritto di visita, nonché la fissazione del proprio contributo per il mantenimento della figlia in € 100,00 al mese.
All'esito della comparizione delle parti avanti al Collegio all'udienza del 12.12.023, il Tribunale, con ordinanza ex art. 473-bis.22 c.p.c. del 15.1.2024, ha adottato i seguenti provvedimenti in via temporanea e urgente:
“1) affida la minore al padre in via esclusiva, con collocamento prevalente presso Per_1
lo stesso;
2) dispone che la madre possa vedere e tenere con sé la minore, alla presenza del padre o dei nonni materni, il lunedì e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30;
3) dispone che la madre possa sentire quotidianamente la figlia mediante una videochiamata in un orario compreso tra le 19 e le 20.30
4) dispone che la madre concorra al mantenimento della minore mediante il versamento al padre entro il giorno 5 di ogni mese della somma di € 200,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano”.
Il Tribunale inoltre ha disposto la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi sociali territorialmente competenti, nonché l'espletamento di una CTU al fine di pagina 6 di 26 valutare le capacità genitoriali di entrambe le parti e individuare il miglior regime di affido e collocamento della minore, a tal fine nominando il.
Il Tribunale poi, con ordinanza del 25.7.2024, adottata a seguito del deposito della CTU, ha confermato i provvedimenti provvisori di cui all'ordinanza del 15.1.2024 e ha invitato i Servizi sociali a proseguire il percorso di monitoraggio del nucleo familiare, anche attraverso l'intervento educativo domiciliare. Tale provvedimento è stato poi confermato dal Tribunale con l'ordinanza del 14.8.2024.
Il Tribunale, con ordinanza del 20.12.2024, adottata all'esito del deposito delle note conclusive ex art. 473-bis.28 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione.
La causa, infine, rimessa in istruttoria a seguito del deposito di istanza urgente da parte della resistente, la quale ha dato atto dell'avvenuto trasferimento del ricorrente a Fiumicino con la figlia, è stata trattenuta nuovamente in decisione all'esito dell'udienza del 4.2.2025, in cui sono state sentite entrambe le parti.
2. Al fine di decidere in ordine all'affido e al collocamento della minore, pare opportuno ripercorrere la CTU espletata in corso di causa (le cui conclusioni vengono recepite da questo
Tribunale in ragione dell'esaustività e completezza delle indagini e della coerente risposta alle osservazioni dei ctp) e le relazioni dei Servizi sociali che hanno seguito e accompagnato il nucleo familiare durante tutto il corso del giudizio.
2.1 Dalla CTU, a firma del dott. (psicologo) e del dott. Persona_3 Persona_4
(psichiatra), è emerso quanto segue.
I consulenti, anzitutto, hanno dato atto della valutazione psichiatrica effettuata su entrambe le parti:
- “il sig. non è risultato affetto da alcuna patologia psichiatrica maggiore Parte_1 né da un disturbo della personalità di rilevanza clinica. L'esame psichico obiettivo e l'approfondimento psicodiagnostico hanno tuttavia evidenziato la presenza in lui di qualche difficoltà sul versante emotivo, con inclinazione a essere soggetto a sentimenti di rabbia e irritabilità, che sono controllati a livello intrapsichico attraverso una modalità difensiva di coartazione affettiva” (cfr. pag. 12 elaborato peritale);
- “la sig.ra è risultata affetta secondo i criteri diagnostici del DSM 5- TR Controparte_1
(Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, Quinta Edizione, Text Revision,
pagina 7 di 26 2013) da un Disturbo Borderline di Personalità. Un Disturbo di Personalità rappresenta un modello di esperienza interiore e di comportamento che devia marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell'individuo; pervasivo e inflessibile, esordisce generalmente nell'adolescenza o nella prima età adulta, è stabile nel tempo e determina disagio psicologico o menomazione nel funzionamento sociale o lavorativo […] La diagnosi di Disturbo Borderline secondo il DSM 5 TR corrisponde a quella di Disturbo della Personalità Emotivamente Instabile formulata secondo la classificazione ICD 10
Cont dalla psichiatra curante del di Lodi e appare confortata anche dall'approfondimento psicodiagnostico svolto all'interno del presente approfondimento peritale, che ha evidenziato la presenza di criticità di rilevo clinico in ordine alla sfera emotiva ed ideativa, quali una maggiore labilità e una difficoltà nel modulare e contenere le sollecitazioni emotive, un pensiero influenzato da deragliamenti, distorsioni, rappresentazioni errate e aspetti persecutori, ansietà e una rappresentazione dell'altro oscillante in modo contraddittorio tra una percezione di inaffidabilità e di malevolenza e un'aspettativa relazionale di scambi ed interazioni positivi e collaboranti […] La diagnosi di Disturbo Borderline secondo il DSM 5 TR corrisponde a quella di Disturbo della Personalità Emotivamente Instabile formulata secondo la classificazione ICD 10
Cont dalla psichiatra curante del di Lodi e appare confortata anche dall'approfondimento psicodiagnostico svolto all'interno del presente approfondimento peritale, che ha evidenziato la presenza di criticità di rilevo clinico in ordine alla sfera emotiva ed ideativa, quali una maggiore labilità e una difficoltà nel modulare e contenere le sollecitazioni emotive, un pensiero influenzato da deragliamenti, distorsioni, rappresentazioni errate e aspetti persecutori, ansietà e una rappresentazione dell'altro oscillante in modo contraddittorio tra una percezione di inaffidabilità e di malevolenza e un'aspettativa relazionale di scambi ed interazioni positivi e collaboranti.” (cfr. pagg. 24
e 25 elaborato peritale).
I CTU, poi, hanno osservato che “I genitori mostrano una significativa differenza in questo periodo della vita familiare rispetto alla “Funzione Protettiva”. Ad oggi il solo SI. sta Pt_1
mostrando una costante relazione di accudimento rispondendo ai bisogni di protezione fisica e di sicurezza della figlia. L'impropria decisione della SI.ra di interrompere i contatti CP_1
pagina 8 di 26 con la minore non le consente di porsi nella condizione di insegnarle a riconoscere e gestire le proprie emozioni, né di affrontare le difficoltà affinché possa costruire relazioni sane.
La “Funzione Affettiva” risulta ben corrisposta dal SI. mentre appare deficitaria nella Pt_1
SI.ra Sebbene il clima emotivo avvertito durante l'incontro madre figlia fosse CP_1
positivo non sono chiare le ragioni che affettivamente portano la genitrice a non incontrare la figlia anche per poche ore. Sebbene giustifichi la scelta riconducendola al proprio trauma abbandonico di figlia adottiva la perizianda pare non considerare che con la propria condotta stia facendo vivere alla minore una reale e attuale esperienza di abbandono. Quanto osservato lascia scorgere un'incapacità di sintonizzarsi con le emozioni della bambina affinché le possa comprendere, riconoscere e validarle.
La “Funzione Regolativa”, nel fornire alla figlia gli strumenti per riuscire a contenere e regolare gli stati d'animo, appare adeguata nel SI. ; la madre ha mostrato durante le Pt_1
sessioni congiunte di saper limitare solo parzialmente la reazione della figlia che ha seguitato a richiedere informazioni sull'altro genitore senza vivere a pieno e con sicurezza lo spazio diadico.
Nella quotidianità la latitanza materna ha determinato la mancanza di supporto emotivo con la conseguente frustrazione del bisogno della minore di sentirsi amata, accettata e sostenuta dalla genitrice.
La “Funzione Normativa” appare presente e funzionante nel SI. . L'assenza materna Pt_1
non favorisce nella figlia la corrispondenza del bisogno di regole e limiti chiari e coerenti per sentirsi al sicuro e per imparare a comportarsi in modo appropriato. Un genitore assente può rendere difficile stabilire e applicare regole coerenti, ciò può portare a confusione e frustrazione nei bambini. L'assenza materna non può fornire un modello positivo di regolazione emotiva, comportamento e rispetto delle regole.
Rispetto alla “Funzione Triadica”, relativa alla capacità di legittimare agli occhi della figlia l'altro genitore, appare messa particolarmente alla prova dall'atteggiamento eccezionalmente svalutante mostrato dalla SI.ra nei confronti del SI. . Di tale svalutazione si CP_1 Pt_1
è scorta in modo velato una manifestazione durante il momento diadico con la figlia ove la genitrice ha gestito le richieste della minore facendo leva sulla presunta inutilità del padre ai fini dell'esecuzione dell'elaborato. La svalorizzazione paterna ha assunto maggiore intensità nel corso dei colloqui di CTU;
nelle predette circostanze la SI.ra ha evocato la figura CP_1
pagina 9 di 26 dell'altro genitore con un'aggettivazione negativa come a dire che il SI. non sia degno Pt_1
di nome poiché indegno di essere sentito e visto. Lo stile comunicativo della SI.ra fa CP_1 dell'altro genitore una presenza indeterminata negandogli la soggettività. Va da sé che la funzione triadica, all'interno del contesto genitoriale, sia priva della capacità di formare un'alleanza cooperativa e di sostegno reciproco, con l'obiettivo di favorire il sano sviluppo della figlia” (cfr. pagg. 50-52 elaborato peritale).
Quanto alla decisione della madre di interrompere gli incontri con la figlia, i consulenti riferiscono che ha manifestato loro tale scelta sin dal primo colloquio fatto con Controparte_1 la coppia genitoriale: “La perizianda ha ratificato le informazioni offerte dall'ex-partner circa l'interruzione delle video-chiamate materne alla minore avvenuta dal mese di settembre 2023 e la sospensione degli incontri madre-figlia, sempre per scelta della perizianda, dal 23 di novembre 20234. La SI.ra ha affermato di avere interrotto i contatti con la figlia CP_1 poiché le indicazioni dell'On.le Collegio Giudicante sarebbero troppo “aritmetiche e calcolatorie” e non favorirebbero il benessere della figlia. Come soluzione all'inadeguatezza del dispositivo la perizianda ha dichiarato di avere scelto l'interruzione dei contatti con la figlia, per tale scelta si sarebbe confrontata con il proprio terapeuta, all'esito della consultazione con il professionista sarebbe emerso che la SI.ra interrompendo gli incontri con la CP_1 minore, avrebbe ottenuto un significativo giovamento del proprio stato d'animo. L'interruzione corrisponderebbe principalmente al bisogno di giovamento del benessere della figlia, sebbene la madre abbia ricondotto l'azione a proprie interpretazioni, senza che vi sia stato un preliminare confronto con la figlia, ad oggi afferma di vedere un valido miglioramento nella minore. La bontà dell'interpretazione che ha accompagnato l'interruzione degli incontri con la figlia è stata ricondotta dalla perizianda alle vicissitudini della propria storia con la famiglia d'origine, e alle difficoltà legate alla propria storia d'adozione. Tra incontrare poco un genitore e non vederlo, è opinione della perizanda, che sia meno doloroso non vederlo affatto.” (cfr. pagg. 6 e 7 elaborato peritale).
Tale intendimento, confermato da in occasione del colloquio psicologico Controparte_1 individuale (“Rispetto all'interruzione delle telefonate e il severo diradamento degli incontri la
SI.ra ha riaffermato, anche in sede di colloquio individuale, di avere adottato tali CP_1 modalità per “proteggere . Anche nel presente colloquio la SI.ra ha dato Per_1 CP_1
pagina 10 di 26 ratifica dell'avvallo del proprio terapeuta e CT (dott. ) circa la legittimità Per_5 dell'interruzione dei contatti con la minore;
in proposito, il di lei terapeuta/CT condividerebbe la necessità di proteggere la minore attraverso il disconoscimento delle indicazioni del dispositivo del magistrato poiché i “Giudici non sono psicologi””; cfr. pag. 27 elaborato peritale)
e del secondo colloquio con la coppia genitoriale (“Il CTU ha chiesto alla SI.ra se CP_1
alla data del presente colloquio avesse ripreso gli incontri come da indicazione dell'ordinanza dell'On.le Collegio del 19-12-2024. Alla domanda ha asserito di non avere ripreso, ad oggi, né gli incontri né le video-chiamate poiché “alla bambina tutta questa cosa qua, questo teatrino qua, fa solo male. Lei ha bisogno di tornare a casa con i sui cani perchè i suoi cani la amano tantissimo lei amava loro ed è un peccato che voi non possiate vedere con i vostri occhi a casa mia come viviamo, è veramente un peccato io sarei felicissima di invitare tutti voi a vedere come si mostrava con i cani come i cani stavano con lei cioè un mondo veramente meraviglioso Per_1
quello in cui lei è cresciuta una cosa che tanti bambini probabilmente vorrebbero, è chiaro che lo deve far pensare che i cani, oddio, sono giganti, sono pericolosi vabbè la solita Pt_1 tarantella che fanno tutti””; cfr. pag. 39 elaborato peritale), è stato tenuto fermo dalla resistente durante tutto il corso della CTU.
Al riguardo, secondo i consulenti “la madre si è mostrata incapace di cogliere la necessità e l'importanza di continuare la frequentazione della figlia motivando i propri convincimenti con considerazioni afferenti al proprio vissuto personale e mostrandosi fatua rispetto alla perniciosità della propria condotta nella determinazione di conseguenze esiziali nel rapporto futuro con la figlia. In particolare, il debito atavico d'essere stata abbandonata e successivamente adottata, pare abbia determinato una significativa incapacità di cogliere e rispettare la differenza e le necessità dell'Altro, inducendola a porre al primo posto il proprio patimento rispetto alla tutela del diritto della figlia ad avere una relazione con la genitrice. I predetti convincimenti si sono resi scarsamente sottoponibili a critica tant'è che nel corso della
CTU non vi è stata una capitalizzazione della necessità di offrire, anche per questo periodo particolare della genitorialità, la propria presenza e un minimo di continuità nella relazione con la figlia […] Per quanto genuina e onesta nel portare le proprie opinioni la SI.ra si CP_1
è mostrata puerile, captativa ed egocentrica rispetto ad un esercizio del dubbio che si possa ritenere adeguato ad un'autovalutazione della propria condotta materna. Quanto asserito trova pagina 11 di 26 riscontro anche nelle risultanze testali ove la periziata mostra risorse del pensiero influenzate dalla presenza di distorsioni e rappresentazioni errate degli stimoli;
a ciò si associano deragliamenti che spesso possono provocare comportamenti poco convenzionali o giudizi sbagliati fornendo elaborazioni distorte o altamente personalizzate delle esperienze che inficiano la corretta lettura della realtà.
La minore appare ancora molto innamorata della madre e del corpo materno, la scelta ostinata della perizianda di non viverla risulta penalizzante per la figlia, per sé stessa e, in ultima istanza, per le fondamenta del loro rapporto […] In questo modo di agire pare che la perizianda abbia trovato sostegno dai genitori adottivi che sembra le riservino ancora una cura ed un'iperprotettività più adatta ad una bambina che non ad una donna ormai madre. Lo stesso contesto familiare materno definisce sproporzionata la misura del provvedimento dell'On.le
Collegio giudicante nel limitare gli incontri tra la genitrice e la prole. L'ordinanza
Presidenziale, emessa il 19 dicembre 2023, pare abbia leso l'orgoglio del Giudice Per_6
(nonna materna) poiché ritenuta miope rispetto all'effettiva adeguatezza genitoriale della SI.ra e il migliore contesto abitativo offerto dalla di lei famiglia. La scarsa critica CP_1
riscontrata dai nonni materni non si pone come elemento facilitante affinché la SI.ra CP_1
possa capitalizzare le proprie mancanze nei confronti della prole, prognosticamente l'atteggiamento autoreferenziale e narcisistico mostrato dalla perizianda non depone a favore di un riavvicinamento alla figlia che possa essere riparativo e concentrato sullo specifico proprium affettivo della bambina.” (cfr. pagg. 56 e 57 elaborato peritale).
I CTU, poi, hanno riferito quanto segue in ordine ai colloqui svolti con i Servizi sociali territorialmente competenti per la coppia genitoriale:
- quanto ai Servizi sociali di Brembate, competenti per il padre e la minore: “la dott.ssa ha effettuato un accesso domiciliare non riscontrando, a livello domestico, Parte_3
inadeguatezza circa lo spazio abitativo ove la minore risiede con il padre. Il SI. Pt_1
è stato ritenuto adatto nell'erogazione delle cure primarie e nel rispondere ai bisogni di relazione della figlia. L'opinione maturata dalla dott.ssa è quella di un padre in Parte_3
grado di mettersi in discussione ed aperto e compliante rispetto alle possibili indicazioni offerte dai Servizi e dal personale scolastico.
pagina 12 di 26 Durante l'indagine ecologica la minore ha interagito in modo positivo con l'AS non mostrando ansia per l'estraneo né segni di disagio. Dall'incontro sostenuto dalla dott.ssa con la coordinatrice pedagogica del nido frequentato dalla minore non sono Parte_3 emersi segni di malessere nella minore […] La coordinatrice ha riferito alla dott.ssa la presenza di autonomie e capacità relazionali in linea per età. Il personale Parte_3 scolastico ha segnalato un'iniziale fase in cui la minore ricercava il contatto con le figure femminili sembrando sempre in attesa della madre, ad oggi tale atteggiamento si è ridotto per intensità e frequenza […] All'uscita da scuola il padre viene accolto positivamente, lo stesso atteggiamento è stato scorto nei confronti della nonna materna qualora sia lei ad andare a prendere la minore al termine delle lezioni.
Non vengono segnalate risposte di aggressività né comportamenti autopunitivi, assenti sensi di colpa ove la minore ascrive a sé stessa le cause della separazione genitoriale.
Non sono state registrate fantasie di riconciliazione dei genitori, assenti fobie specifiche, il pattern ipnico è riferito in norma. Non registrate condotte regressive di significatività clinica, le insegnanti descrivono una bambina particolarmente affettuosa e richiestiva di attenzioni proprie del maternage.
Rispetto ad un punto di fragilità nella relazione padre-figlia viene segnalato un certo vuoto relazionale nel tempo destrutturato;
la diade pare non godere della presenza di altri significativi sul territorio di appartenenza. Per compensare tale limitazione la dott.ssa sta valutando la possibilità di invitare il periziando ad aderire al Parte_3 programma “Pippi”, il menzionato intervento offre un servizio educativo tramite AdM della durata di un anno con l'obbiettivo aumentare la rete di conoscenze tramite la partecipazione a gruppi genitori-figli affinché si possa ampliare la rete delle conoscenze e di supporto” (cfr. pagg. 40 e 41 elaborato peritale).
- quanto ai Servizi sociali di competenti per la madre: “La dott.ssa ha Pt_2 Parte_4 segnalato l'inizio della presa in carico da settembre 2023, descrivendo la SI.ra e i nonni materni disponibili rispetto all'intervento e la presenza dei Servizi CP_1
[…] Nel predetto incontro la minore si è mostrata a proprio agio con la madre ed i nonni non presentando ansia per la presenza delle operatrici. L'abitazione di famiglia della
SI.ra è stata descritta come molto ampia, curata ed accogliente […] Dalla CP_1
pagina 13 di 26 presa in carico ad oggi la perizanda ha una media di due contatti mensili con le operatrici dei Servizi;
malgrado gli incontri la SI.ra ha omesso di riferire CP_1
d'essere attualmente in cura al CPS così come non ha comunicato d'avere compiuto gli accessi in PS nelle date 15-08-2023, 22-12-2023, 06-03-2024 né di avere in essere una terapia psicofarmacologica.
Rispetto all'interruzione dei contatti con la minore le operatrici hanno riportato che la
SI.ra ha affermato di avere interrotto gli incontri da gennaio 2024. CP_1
L'informazione stride rispetto a quanto dichiarato dalla perizianda durante il colloquio di CTU ove ha riferito d'avere interrotto i contatti a fare data dal 23 novembre 2023.
L'interruzione è stata giustificata con il grande senso di sofferenza personale che gli incontri con la minore le procurerebbero. Anche le operatrici dei Servizi hanno riportato che la SI.ra sia in disaccordo con le indicazioni dell'On.le Collegio. Malgrado Parte_5 la CTU anche nell'ultimo incontro con i Servizi, avvenuto una settimana prima del presente colloquio, la SI.ra si è detta indisponibile alla ripresa degli incontri CP_5
con la figlia. Emerge chiaro che la perizianda stia gerarchizzando il proprio disagio personale e quello della minore ponendo al primo posto la propria sofferenza nel legittimare il rifiuto di riprendere a frequentare la figlia nei tempi indicati dall'ordinanza dell'On.le Collegio. Rispetto alla condotta ostativa della SI.ra i nonni CP_1
materni stanno tollerando la scelta della figlia per il dispiacere connesso al malessere che le deriverebbe dagli incontri madre-minore.” (cfr. pagg. 41 e 42 elaborato peritale).
I CTU hanno effettuato altresì un colloquio con la dott.ssa medico curante di Per_7 [...] presso il CPS di SAEL LO: “Alla visita di controllo tenutasi in data 17- CP_1
04-2024 l'assunzione dei farmaci stava proseguendo con una riferita sensazione di beneficio. Al controllo la dr.ssa ha riscontrato un miglioramento del timismo rispetto alla visita Per_7
effettuata il mese precedente in data 19-03-2024.
Rispetto alla diagnosi formulata dalla dr.ssa di “Disturbo di Personalità Emotivamente Per_8
Instabile (F60.3)” la stessa dott.ssa si è detta concorde nel definire il quadro clinico Per_7 all'interno dell'egida di un disturbo di personalità. Rispetto ad una diagnosi più approfondita il
Curante ha riferito la necessità di un approfondimento circa gli aspetti di impulsività e pagina 14 di 26 narcisistici che definiscono le diverse sfaccettature della personalità della perizianda. Dai due incontri effettuati il Curante ha escluso la presenza di quadri psichiatrici di tipo maggiore.
Rispetto ai punti di forza vengono evidenziati nel supporto familiare e nella realizzazione professionale;
in proposito, la perizianda rappresenta sé stessa come madre lavoratrice. Tra i punti di debolezza è stata fatta menzione alla storia adottiva alla quale si associano le condotte reattive.” (cfr. pag. 43 elaborato peritale).
Quanto alla minore e al rapporto con i genitori, i CTU hanno osservato che “Nella stanza con entrambi i familiari ha partecipato in modo attivo al disegno sebbene la propria produzione, conformemente all'età, si sia limitata a semplici scarabocchi. Tuttavia, nel corso della realizzazione dell'elaborato congiunto è parsa in difficoltà nel passaggio dal momento triadico a quello diadico in compagnia della sola genitrice, mostrando, con la sola presenza di quest'ultima, una significativa flessione della capacità autoregolativa. Emerge come la scarsa partecipazione della madre alla vita della figlia non abbia facilitato la prevedibilità del contesto né il senso di sicurezza necessario affinché la minore sperimenti pieno benessere nello stare da sola con lei senza la figura paterna. Quest'ultimo, invece, si è mostrato capace di offrire continuità nel rapporto rendendosi il primo referente nel facilitare l'omeostasi e il senso di sicurezza della figlia affinché possano strutturarsi abitudini in grado di rendere prevedibile il contesto esorcizzandone le possibili ansie abbandoniche. Ad oggi la minore ha mostrato partecipazione e interesse per la figura materna ma tali vissuti pare si realizzino pienamente solo in costanza del padre poiché primo referente nel facilitarne l'autoregolazione” (cfr. pag. 55 elaborato peritale).
I CTU, pertanto, hanno così concluso quanto ad e : Controparte_1 Parte_1
- “Dalla valutazione effettuata la SI.ra mostra un profilo di funzionamento CP_1
della personalità di tipo Borderline, sebbene tale assetto non sia necessariamente associabile ad una cattiva genitorialità è comunque indubbio che possa creare delle sfide significative in grado di influenzare negativamente la capacità della genitrice di prendersi cura adeguatamente della prole. Il Disturbo di tratto della SI.ra CP_1
può essere descritto, secondo la Scala di Funzionamento della Personalità, come caratterizzato da una compromissione funzionale moderata per la ridotta capacità di riflettere sulle proprie esperienze interiori, per l'eccessiva autoreferenzialità e per la pagina 15 di 26 ridotta consapevolezza dell'effetto del proprio comportamento sugli altri […] Nella cura della prole il funzionamento Borderline induce alla scarsa capacità di contenere le emozioni negative della figlia limitando la capacità della SI.ra di riuscire a CP_1
consolarla quando è triste o arrabbiata, arrivando sino a invalidare o minimizzare i di lei sentimenti” (cfr. pagg. 57 e 58 elaborato peritale);
- “Il SI. , di contro, si è mostrato adeguato nella relazione con la minore Pt_1
mostrando una maggiore presentificazione della figlia e dei di lei bisogni nel corso delle escussioni. Il padre ha risposto con responsabilità al clima di incertezza generatosi a seguito degli agiti materni interessandosi in modo quasi totalmente esclusivo all'accudimento della figlia. Non si sono scorti comportamenti ostativi affinché l'altro genitore possa incontrare la figlia nel rispetto delle indicazioni dell'On.le Collegio;
nel corso della CTU ha mostrato di lasciare cadere le provocazioni della SI.ra CP_1
mantenendo un adeguato contegno congruo alle esigenze del contesto. Fattivamente il
SI. mostra un funzionamento autonomo dando prova di sapere amministrare la Pt_1
propria condizione di lavoratore dipendente con le esigenze di cura di cui la minore abbisogna. Nonostante le avversità familiari ed economiche, egli dimostra una notevole forza d'animo e non si lascia sopraffare dallo stress. La sua capacità di assumersi le proprie responsabilità, anche di fronte a situazioni non scelte, è davvero encomiabile. La sua capacità di assumersi le proprie responsabilità, anche di fronte a situazioni non scelte, è davvero encomiabile. Lo stesso atteggiamento bambinocentrico si è scorto durante l'audizione dei nonni paterni che in modo costante ed autentico hanno riportato nelle loro argomentazioni il tema centrale del benessere della nipote.” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
In considerazione di ciò, i consulenti hanno suggerito “il mantenimento dell'attuale collocamento della minore presso il padre in regime d'affido esclusivo. Affinché la tutela possa essere massimamente efficace si propone di lasciare al solo SI. la facoltà di compiere scelte Pt_1 per la figlia relative all'ambito sanitario e scolastico. La situazione richiederebbe inoltre un serrato monitoraggio da parte dei Servizi Sociali affinché si possa valutare in futuro la possibilità di inserire, nei tempi dell'affido della minore, dei fine settimana alternati a casa della genitrice in modo che possa frequentarne la dimora ed avere accesso anche agli ascendenti di pagina 16 di 26 stirpe materna […] Ad oggi la mancata corrispondenza dei tempi di frequentazione indicategli non ha dato la possibilità di valutare la motivazione né la tenuta della relazione madre-figlia pertanto non è possibile esprimere giudizi in favore di ampliamento dei tempi di frequentazione che siano differenti da quelli indicati dall'On.le Collegio Giudicante. Ripristinare gli incontri dopo un periodo di interruzione può essere un processo delicato, affinché si possa favorire si suggerisce di scegliere un momento e un luogo tranquilli dove poter parlare indisturbate al fine di convalidare i sentimenti della figlia facendole capire, con i comportamenti, che le dispiace se qualcosa che la madre ha fatto le ha causato dolore.
La necessità di dare corso agli incontri con la cadenza stabilita dall'ordinanza Presidenziale trova come primo compito quello di ristabilire nella minore una sensazione di fiducia nello stare con la madre che dall'osservazione peritale, ad oggi, si è mostrata ridotta. Perché ciò si realizzi
è necessario che la SI.ra sviluppi una adeguata capacità critica e di rilettura dei CP_1
propri agiti e del contributo alle dinamiche familiari affinché si possa realizzare una auspicata evoluzione personale e genitoriale” (cfr. pagg. 58 e 59 elaborato peritale).
2.2 Quanto ai Servizi sociali, dalle relazioni depositate in atti relative all'attività di monitoraggio e di supporto alla genitorialità dagli stessi svolta per entrambi i genitori è emerso quanto segue.
I Servizi sociali di Terno d'Isola, con relazione del 23.4.2024, hanno riferito che “il sig. Pt_1
ha mostrato di rispondere in modo adeguato ai bisogni della minore, rivelando buone
[...]
capacità genitoriali. Considerata la povertà della rete sociale a sostegno del nucleo e vista l'altalenanza dei rapporti madre figlia, si reputa opportuno mantenere un monitoraggio sul nucleo e sostenerlo proponendo l'adesione al programma PIPPI […] a supporto della genitorialità si può attivare un intervento di ADM e il nucleo potrà partecipare a gruppi di condivisione genitori/figli”.
I Servizi sociali di con relazione del 29.4.2024, dopo aver dato atto che Pt_2 [...]
“ha riferito alle scriventi di soffrire in modo particolare al momento del distacco da CP_1
[…] inoltre la bambina, in più occasioni, avrebbe mostrato rabbia e disagio nel doversi Per_1 allontanare da lei […] ha riferito che questa situazione le sta provocando un forte disagio CP_1
sia dal punto di vista fisico che psicologico, pertanto, anche su indicazione dello Psicoterapeuta,
Dott. che la segue dal mese di settembre 2023 con due colloqui a cadenza settimanale, Per_5 avrebbe deciso di interrompere gli incontri con la figlia”, hanno proposto “la possibilità per la pagina 17 di 26 madre della minore e i nonni materni di frequentare la bambina due fine settimana al mese presso l'abitazione di famiglia, con pernottamento, in modo da meglio osservare il rapporto che la minore ha con gli adulti di riferimento, oltre che garantire a il diritto di stare con la Per_1 madre naturale e i nonni”.
I Servizi sociali di Ponte San Pietro (ASST di Bergamo Ovest), con relazione depositata in data
3.6.2024, hanno confermato quando già evidenziato con la relazione del 23.4.2023: “si rilevano l'impegno e la cura del sig. nell'occuparsi della figlia pressoché esclusivamente. Si Pt_1
ritiene che i suoi vissuti emotivi di sfiducia e risentimento nei confronti della sig.ra e CP_1 della sua famiglia d'origine potrebbero contribuire a loro volta all'instabilità-precarietà già presenti nei rapporti madre-figlia. Per questo motivo si reputa opportuna la sua partecipazione alla progettualità proposta dal servizio sociale con la finalità di sostenerlo e di fornirgli strumenti atti ad incrementare il benessere della minore”.
I Servizi sociali di Terno d'Isola, poi, con relazione del 18.10.2024 hanno riferito: “In data 25/09 Contr u.s. ha preso avvio l'intervento di presso il nucleo familiare composto dalla minore e dal Contr padre…L'educatrice del servizio di ha riferito che il sig. e la minore hanno Pt_1 accolto con favore l'avvio dell'intervento e ci sono i presupposti per costruire una buona relazione e perseguire gli obiettivi condivisi. Un forte indice di preoccupazione rilevata dal sig.
e dalle scriventi è la situazione economica del nucleo: al fine di potersi occupare a Pt_1
tempo pieno della figlia, in mancanza di una rete di sostegno, il padre è stato costretto fino a poche settimane fa a usufruire del congedo parentale su base oraria. Attualmente egli non può più usufruire di tale strumento di conciliazione vita-lavoro in maniera quotidiana per esigenze del datore di lavoro e perché questo strumento intaccherebbe in modo rilevante il suo stipendio.
Il padre si è dunque attivato per poter usufruire del servizio di post scuola, ma ad oggi tale possibilità non è percorribile […] Egli si è pertanto trovato nella condizione di dover trovare a proprie spese una baby sitter, gravando ulteriormente la propria faticosa situazione economica.
Un ulteriore fattore di complessità a livello organizzativo è rilevabile dal fatto che egli, per incrementare il proprio monte ore lavorativo, non possa fare affidamento sul fatto di potersi trattenere al lavoro durante i pomeriggi in cui è stabilito che la sig.ra faccia visita CP_1
alla figlia poiché dalla fine del mese di luglio ad oggi, la madre della minore non si è presentata durante i giorni e orari concordati, fatta eccezione per il compleanno della bambina, il più delle pagina 18 di 26 volte senza motivare né annunciare preventivamente la sua assenza. Egli ha portato alle operatrici dello scrivente servizio la propria preoccupazione legata al rapporto madre/figlia, anche perché chiede talvolta dove è la madre e quando la potrà vedere: in tali occasioni Per_1 egli cerca di rassicurarla o di giustificare l'assenza della stessa”.
Nella relazione inoltre viene dato atto dell'inizio della scuola dell'infanzia da parte della minore:
“La referente di plesso e l'insegnante di classe hanno riferito che all'inizio dell'anno ha Per_1
mostrato alcune difficoltà di adattamento e riconoscimento delle nuove figure adulte di riferimento, manifestando fatica nel rispetto dei tempi e delle regole e modalità esasperate di richiesta di attenzione. Tali comportamenti sono però ad oggi rientrati e frequenta con Per_1 piacere e costanza l'ambiente scolastico: partecipa con esntusiasmo, impegno e competenza alle attività proposte, ha stabilito buone relazioni con i pari, interagisce in modo adeguato con le insegnanti e dimostra livelli di autonomia superiori alla media nell'esecuzione delle routine. Le insegnanti riferiscono che la bambina chiede talvolta dove sia la mamma (così come chiede dove
è il padre) e che quando loro rispondono che la mamma è al lavoro, così come suggerito dal padre, la bambina si tranquillizza. Le stesse inoltre riferiscono che il sig. si è sempre Pt_1 relazionato con le insegnanti con un atteggiamento improntato all'ascolto e al dialogo e che i momenti del saluto sono curati e accompagnati in modo adeguato”.
I Servizi sociali di con relazione del 31.10.2024, hanno rappresentato di non essere Pt_2
riusciti a organizzare incontri protetti tra la madre e la figlia alla presenza di un educatore, non essendo stato possibile raggiungere un accordo “rispetto alle modalità di trasporto che consentisse lo svolgimento di tali incontri presso il domicilio dei nonni materni”. In particolare,
“La signora e i genitori hanno più volte dichiarato difficoltà di spostamento in quanto CP_1 entrambi i nonni materni presentano problematiche di salute. Inoltre , all'inizio del mese CP_1
di ottobre, dichiarato di essere incinta di sedici settimane del nuovo compagno con cui ha una relazione da circa un anno […] Riferisce di aver sofferto molto durante le prime settimane con nausea forte e vomito e di non riuscire nemmeno a salire in macchina. Per tale ragione non è più riuscita a recarsi a Brembate dalla figlia […] Rispetto alle sollecitazioni da parte del Servizio alla ripresa degli incontri con affinché la minore non si sentisse abbandonata dalla madre Per_1
e dai nonni, hanno espresso il proprio disagio per le motivazioni sopracitate”.
pagina 19 di 26 Il Servizio ha incontrato anche il nuovo compagno di : Controparte_1 Testimone_1
“La coppia è molto unita e affiatata, riferiscono di essersi conosciuti circa dieci anni fa durante una manifestazione canina e di aver iniziato la relazione sentimentale circa un anno fa. La gravidanza è stata voluta e cercata”.
I Servizi sociali di infine, con relazione del 13.12.2024 hanno dato atto di aver iniziato il Pt_2
14.11.2024 il monitoraggio delle visite materne due volte a settimana alla presenza di un'educatrice, la quale “fin da subito ha riscontrato che dimostra molta felicità nel vedere Per_1
e nel passare del tempo con la mamma: risulta più difficoltoso il momento del distacco per tornare a casa dal padre. ha accolto in maniera serena e giocosa anche il compagno di Per_1
”. Secondo il Servizio, dunque, non vi sarebbe “nessuna criticità o pregiudizio negli CP_1 incontri tra la minore e la madre”.
2.3 Tutto ciò considerato, in punto di diritto si osserva che in materia di affidamento dei figli minori in situazioni di crisi familiare, il modello di affidamento che meglio garantisce al minore il diritto alla cd. bigenitorialità è quello dell'affido condiviso, che, pertanto, costituisce, ai sensi dell'art. 337 co. 2 c.c., la regola generale di affidamento, che il giudice è tenuto ad adottare, salvo la sussistenza di condizioni oggettive da cui emerga che l'affidamento condiviso risulterebbe pregiudizievole per la prole.
Le circostanze che legittimano il giudice a derogare alla regola generale, adottando un modello di affidamento differente (nella specie quello esclusivo), non possono consistere in una mera situazione di conflittualità tra i genitori, essendo, invece, necessario che emerga una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa da parte di uno di essi, tale per cui appare preferibile, nell'interesse del minore, concentrare l'affidamento in capo ad uno solo dei genitori (sul punto cfr. Cass civ. 29 marzo 2012, n. 5108).
2.4 Orbene, tenuto conto di quanto emerso dalla CTU e dalle relazioni dei Servizi sociali, allo stato non può essere disposto l'affido condiviso della minore a entrambi i genitori. L'assenza di un qualsiasi tipo di comunicazione tra i genitori renderebbe di fatto impossibile l'adozione condivisa delle principali scelte in materia di istruzione, educazione, salute e residenza della minore.
Nel caso in esame, dunque, il regime di affido che meglio risponde all'interesse della minore è
l'affido esclusivo al padre, il quale durante tutto il corso del giudizio è stato in grado di pagina 20 di 26 riorganizzare la propria quotidianità in funzione delle esigenze della figlia, della quale si è occupato in maniera competente e adeguata, come riconosciuto sia dai CTU sia dai Servizi sociali.
, inoltre, a differenza di non ha mostrato atteggiamenti Parte_1 Controparte_1 svalutanti ed escludenti l'altro genitore. Questo è emerso non solo dalla consulenza tecnica (ove si legge che “Il padre ha risposto con responsabilità al clima di incertezza generatosi a seguito degli agiti materni interessandosi in modo quasi totalmente esclusivo all'accudimento della figlia. Non si sono scorti comportamenti ostativi affinché l'altro genitore possa incontrare la figlia nel rispetto delle indicazioni dell'On.le Collegio;
nel corso della CTU ha mostrato di lasciare cadere le provocazioni della SI.ra mantenendo un adeguato contegno CP_1 congruo alle esigenze del contesto”), ma anche dalle relazioni dei Servizi sociali, dalle quali si evince che il padre ha sempre tutelato la figura materna davanti alla figlia, giustificando ogni volta le assenze della madre (“Egli ha portato alle operatrici dello scrivente servizio la propria preoccupazione legata al rapporto madre/figlia, anche perché chiede talvolta dove è la Per_1
madre e quando la potrà vedere: in tali occasioni egli cerca di rassicurarla o di giustificare l'assenza della stessa […] Le insegnanti riferiscono che la bambina chiede talvolta dove sia la mamma (così come chiede dove è il padre) e che quando loro rispondono che la mamma è al lavoro, così come suggerito dal padre, la bambina si tranquillizza”; cfr. relazione Servizi sociali di Terno d'Isola del 18.10.2024).
Tra le due figure genitoriali, dunque, solo quella paterna è in grado di garantire al meglio alla minore il diritto alla bigenitorialità.
L'adeguatezza della figura paterna consente dunque di non dover ricorrere all'affido della minore all'Ente, avendo il padre dimostrato di riuscire a tutelare a sufficienza la presenza della figura materna.
E ancora, occorre evidenziare che il padre non ha mai ostacolato le visite materne, essendo stata di contro la madre ad essersi sottratta alle visite con la figlia, adducendo ragioni dapprima personali e poi logistiche. Tale decisione, presa dalla madre nel proprio esclusivo interesse, non è mutata neppure quando le è stato fatto notare, sia dai CTU sia dai Servizi sociali, la necessità della figlia di avere un rapporto stabile e continuativo con la madre.
pagina 21 di 26 Da ultimo si osserva come l'adeguatezza del padre nell'accudimento e crescita della figlia la si possa evincere anche dall'osservazione di in ambito scolastico, rispetto al quale è stato Per_1 evidenziato che “ frequenta con piacere e costanza l'ambiente scolastico: partecipa con Per_1
entusiasmo, impegno e competenza alle attività proposte, ha stabilito buone relazioni con i pari, interagisce in modo adeguato con le insegnanti e dimostra livelli di autonomia superiori alla media nell'esecuzione delle routine” (cfr. relazione Servizi sociali di Terno d'Isola del
18.10.2024).
In tale quadro, dunque, appare del tutto irrilevante il certificato medico prodotto da
[...] all'udienza del 4.2.2025, peraltro proviene da medico diverso da quello che aveva in CP_1 cura la resistente presso il CPS di SAEL LO (come dichiarato dalla stessa
[...] all'udienza; cfr. verbale udienza 4.2.2025). Ai fini della decisione in ordine all'affido CP_1
(e al conseguente collocamento) della minore, infatti, ciò che viene in rilievo non sono le eventuali patologie psichiche o fragilità personologiche, bensì la condotta scostante e discontinua nell'esercizio della responsabilità genitoriale tenuta da durante tutto il corso Controparte_1
del giudizio.
Conseguentemente, deve ritenersi che il regime di affido che meglio corrisponde all'interesse della minore è quello dell'affido super esclusivo al padre, il quale già assiste la figlia quotidianamente, prendendosi cura di tutti i suoi bisogni e necessità. Quest'ultimo pertanto potrà assumere, da solo, in conformità all'art. 337quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, ai documenti per l'espatrio e alla scelta della residenza abituale (c.d. “affidamento super esclusivo”).
2.5 Deve essere tuttavia disposto il monitoraggio dei Servizi sociali sul nucleo familiare, come suggerito dai CTU (cfr. pag. 58 elaborato peritale) e dagli stessi Servizi sociali, i quali dovranno proseguire con l'intervento educativo domiciliare per entrambi i genitori, attivando altresì gli ulteriori interventi ritenuti più opportuni nell'interesse dell'intero nucleo familiare.
I Servizi sociali dovranno relazionare ogni sei mesi al Giudice Tutelare, a cui si mandano gli atti per l'apertura della vigilanza.
2.6 All'affido al padre segue la collocazione della minore presso lo stesso.
Al riguardo occorre dare atto che il ricorrente, nelle more del presente giudizio si è trasferito con la figlia a casa della propria madre a Fiumicino.
pagina 22 di 26 Ebbene, pur avendo l'affido esclusivo della minore, si ritiene che lo stesso Parte_1
avrebbe dovuto comunicare preventivamente tale sua intenzione alla madre (o quantomeno al legale di controparte), ai Servizi sociali e al Tribunale.
In ogni caso questo Tribunale ritiene che la decisione di di trasferirsi dalla Parte_1
propria madre sia stata una scelta pressoché obbligata, tenuto conto delle esigenze lavorative ed economiche del ricorrente, alle quali neppure l'altro genitore è stato in grado di venire incontro.
L'esiguità del contribuito materno per il mantenimento della figlia, unita all'impossibilità del padre di poter contare sulla presenza della madre nella gestione della figlia, atteso il mancato rispetto del calendario delle visite, hanno di fatto reso obbligata la scelta del ricorrente di lasciare
Brembate. Al riguardo si osserva che dall'esame delle buste paga del ricorrente si evince chiaramente che lo stesso ha fatto ricorso, fintanto che ha potuto, ai permessi orari e non retribuiti, con conseguente contrazione degli stipendi percepiti (cfr. doc. 46 e 47 parte ricorrente).
Peraltro occorre dare atto che a Roma vive l'altro figlio del ricorrente;
figlio che nell'ultimo anno non è più stato in grado di vedere con regolarità sia per non sballottare Parte_1
eccessivamente (cfr. verbale udienza 12.12.2023) sia per ragioni economiche (cfr. verbale Per_1
udienza 6.11.2024).
A Fiumicino, inoltre, il ricorrente può contare sull'aiuto della propria madre, con la quale Per_1
ha un ottimo rapporto. I CTU, peraltro, hanno dato una valutazione positiva dei nonni paterni: che “Lo stesso atteggiamento bambinocentrico si è scorto durante l'audizione dei nonni paterni che in modo costante ed autentico hanno riportato nelle loro argomentazioni il tema centrale del benessere della nipote.” (cfr. pag. 58 elaborato peritale).
2.7 Per quanto riguarda la regolamentazione delle visite materne, occorre tenere conto sia della distanza attualmente esistente tra le abitazioni dei genitori sia del fatto che a breve Controparte_1 avrà un'altra figlia.
Ciò posto, la madre potrà vedere e tenere con sé la figlia due fine settimana al mese (da individuarsi, in mancanza di accordo nel primo e terzo fine settimana del mese), senza pernotto: il sabato dalle
12.30 alle 20.30, la domenica dalle 9 alle 15.
Fino a settembre 2025 (incluso) sarà onere di portare la figlia in Lombardia dalla Parte_1
madre, tenuto conto delle maggiori difficoltà di spostamento che sicuramente incontrerebbe
[...] in ragione dell'imminente nascita della sua nuova figlia. CP_1
pagina 23 di 26 Tuttavia, tenuto conto che il paese in cui vive non è adeguatamente servito dai Controparte_1 servizi pubblici sarà onere di quest'ultima andare a prendere e riportare la bambina nel luogo indicatole ogni volta dal padre.
A partire da ottobre 2025, invece, saranno entrambi i genitori a doversi fare carico, secondo il criterio dell'alternanza, degli spostamenti della minore da una residenza all'altra. A partire da tale momento, pertanto, quando sarà la madre a recarsi nel Lazio per vedere la figlia, sarà onere del padre portare e andare a prendere nel luogo indicatogli di volta in volta dalla madre. Per_1
La madre inoltre potrà sentire e vedere mediante videochiamate, da effettuarsi almeno tre Per_1
volte la settimana. Le videochiamate, salvo diverso accordo tra le parti, dovranno essere fatte nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì in una fascia oraria tra le 19 e le 20).
3. Al fine di decidere in ordine al mantenimento della minore, occorre analizzare la situazione patrimoniale e la capacità reddituale delle parti.
, sentito all'udienza del 12.12.2023, ha dichiarato: “io sono impiegato presso Parte_1 un'azienda di trasporti logistica;
io lavoro full time in presenza;
da quando ho la bimba con me fruisco del congedo parentale e faccio un part time […] sto percependo l'assegno unico ma non il bonus nido”.
Dalla documentazione reddituale presente in atti si evince che lo stesso ha dichiarato un reddito complessivo pari ad € 27.944,73 in relazione all'anno 2019, € 24.903,11 in relazione all'anno
2020, € 25.347,20 ed € 2.041,62 in relazione all'anno 2021, € 11.563,70 in relazione all'anno
2022 (doc. 13 parte ricorrente).
Dall'esame delle buste paga relative all'anno 2023 si evince che lo stesso ha percepito uno stipendio netto mensile che è variato da € 1.233,00 a giugno 2023 a € 1.914,23 a dicembre 2023
(doc. 46 parte ricorrente). Nel 2024, invece, il ricorrente risulta aver percepito uno stipendio che è variato da € 1.027,00 nel mese di febbraio 2024 a € 1.405,00 nel mese di giugno 2024 (doc. 47 parte ricorrente).
Il predetto, fintanto che era a Brembate, ha vissuto in una casa condotta in locazione per la quale pagava un canone di € 500,00 al mese (doc. 48 parte ricorrente).
Tali spese abitative sono venute meno a seguito del trasferimento di a Parte_1
Fiumicino. Lo stesso infatti, sentito all'udienza del 4.2.2025, ha dichiarato: “io adesso vivo da mia madre;
mia madre non lavora adesso, la casa è di proprietà dei miei genitori, mio padre pagina 24 di 26 vive altrove;
lì viviamo solo io la bimba e mia madre;
io non ho cambiato datore di lavoro;
formalmente ho fatto un nuovo contratto;
io per contratto prendo circa € 1.600,00; anche prima era così ma lo stipendio era decurtato delle ore di permesso retribuite al 30%”. in sede di costituzione ha dichiarato di avere una propria attività di allevatrice Controparte_1 di alani ed educatrice cinofila e che l'allevamento si trova a SAEL LO in una frazione della proprietà dei suoi genitori. La stessa, sentita all'udienza del 14.8.2024, ha riferito:
“Quanto alla mia attività lavorativa, per il mantenimento generale della struttura non c'è problema ad avvalermi di ausiliari;
il mio è un lavoro molto particolare, specie nei momenti della presenza di animali neonati, l'ausiliario non è sufficiente, bisogna assolutamente essere personalmente presenti e in tempi che non devono mettere a rischio l'incolumità degli animali”.
La resistente è proprietaria della ex casa familiare, sita in ricevuta dai genitori in Pt_2
donazione.
Dall'esame delle dichiarazioni reddituali depositate in atti si evince che l'attività svolta dalla resistente di fatto non è fonte di alcun reddito per la stessa (doc. 19 parte resistente).
3.1 Ebbene, tenuto conto della situazione economica delle parti come sopra ricostruita e considerato che attualmente i compiti domestici e di cura della minore sono quasi esclusivamente a carico del padre, si ritiene equo fissare in € 200,00 al mese il contributo materno per il mantenimento della figlia. Tale somma tiene conto sia del fatto che l'assegno unico viene percepito per intero dal ricorrente sia del fatto che le spese di viaggio per vedere la minore (fatta eccezione per questi primi mesi) sono tutte a carico della resistente.
Quanto alle spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, devono essere poste a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno.
4. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste in capo a ciascuna delle parti nella misura del 50% ciascuna, restando in ogni caso le parti solidalmente responsabili nei confronti dei CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. affida la minore in via esclusiva al padre, con conseguente collocamento prevalente Per_1 presso lo stesso e con delega esclusiva a quest'ultimo di adottare, senza la necessità del consenso pagina 25 di 26 della madre, ogni decisione che riguarda la minore in materia d'istruzione, educazione, salute, residenza, rilascio di documenti anche per espatrio (cd. affido “super esclusivo);
2. dispone che la madre possa vedere la figlia nei tempi e con le modalità indicate in parte motiva;
3. dichiara tenuta e condanna a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo per il mantenimento della figlia, € 200,00 al mese, a far data dalla domanda;
somma da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat dei prezzi al consumo;
4. pone le spese straordinarie, individuate come da protocollo della Corte d'Appello di Milano, a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno;
5. incarica i Servizi sociali territorialmente competenti di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare e sulla situazione della minore, attivando gli interventi ritenuti più opportuni nell'interesse dell'intero nucleo familiare e proseguendo con l'intervento educativo domiciliare per entrambi i genitori, con onere di relazionare ogni 6 mesi al Giudice tutelare;
6. compensa le spese di lite tra le parti;
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti, in ragione del 50% ciascuna;
8. manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza al Giudice tutelare di
Civitavecchia per l'apertura della vigilanza;
9. manda alla Cancelleria di trasmettere copia della presente sentenza ai Servizi Sociali di e Fiumicino. Pt_2
Lodi, così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia Isadora Loi dott.ssa Elena Giuppi
pagina 26 di 26