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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 17/04/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 8.5.2023 al n. 939 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 1081/2022 pubblicata in data
8.11.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Lido di Camaiore (LU), presso e nello studio dell'avv. Federico Pedonese, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Conegliano (TV), - RT
a mezzo della mandataria Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, presso e nello studio dell'avv. Tito Monterosso, come da procura
1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr.1081/2022 dell'8.11.2022 N.rep.2476/2022 del 9.11.2022, resa dal
Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, nel procedimento civile nrg.371/2021, Giudice Unico
Dott.Giacomo Lucente e depositata in cancelleria in data
9.11.2022 e non notificata dall'appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano pedissequamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, - In Via
Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare il difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla società cessionaria del credito RT rappresentata da quale mandataria di Controparte_2
ora Controparte_3 [...]
[...] azionato in via monitoria e Controparte_4 conseguentemente dichiarare il suo difetto di legittimazione ad agire;
- Sempre in Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_2
procuratrice di
[...] Controparte_4
e altresì difetto di legittimazione attiva della
[...] procuratrice della Controparte_5 nel ricorso azionato in via RT monitoria;
- In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertato il mancato esperimento da parte della del procedimento di mediazione RT obbligatoria ex art.5 D.Lgs.28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stabilire
l'improcedibilità della domanda giudiziale e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo
n.1789/2020 emesso dal Tribunale di Lucca. - Sempre In
Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla somma portata nel decreto ingiuntivo impugnato, accertare e dichiarare l'illegittimità posta in essere dalla cedente in relazione Controparte_6 all'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato nel mutuo impresa chirografario concesso al SI. Parte_1
in data 27.07.2012 per violazione del combinato
[...] disposto degli artt.1346 c.c. - 1418 c.c. - 1284 c.c. e
117 T.u.b e, previa rideterminazione del reale rapporto dareavere tra le parti, condannare ex art.117.6 T.u.b. la cessionaria rappresentata da RT [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_7
[...]
[...] , ora alla
[...] Controparte_4 restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; - Sempre In
Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, previa dichiarazione dell'illegittimità della segnalazione in
Centrale Rischi della Banca d'Italia del SI. Parte_1
, ordinare alla la
[...] RT regolarizzazione ex tunc della segnalazione presso la
Centrale Rischi di Banca d'Italia e condannare la rappresentata da RT Controparte_2 quale mandataria di ora Controparte_3
al risarcimento Controparte_4 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore SI. , nella Parte_1 misura accertata nel corso del giudizio, anche ai sensi del art.1226 c.c.; - Sempre In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla fideiussione rilasciata a garanzia dalla SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 nei limiti di 13.500,00 euro con il
[...]
e posta alla base del provvedimento monitorio CP_6 impugnato, accertata la nullità delle clausole di cui agli artt.2 – 6 e 9 previste all'interno della citata fidejussione in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e in via segnata, alla luce del provvedimento n.55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia e
4 anche a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione nr.29810/2017 e 21878/2019, in quanto contenenti la sostanza delle clausole sopra richiamate, poiché poste in violazione dell'art.2 della legge 287/1990, dichiarare per tale effetto la nullità totale della fideiussione sottoscritta dall'attrice SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 ; - In Via Gradata e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla fideiussione rilasciata a garanzia dalla SI.ra in data Parte_2
25.07.2012 nei limiti di 13.500,00 euro con il CP_6
e posta alla base del provvedimento monitorio
[...] impugnato, accertata la nullità delle clausole di cui agli artt.2 – 6 e 9 previste all'interno della citata fidejussione in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e in via segnata, alla luce del provvedimento n.55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia e anche a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione nr.29810/2017 e 21878/2019, in quanto contenenti la sostanza delle clausole sopra richiamate, poiché poste in violazione dell'art.2 della legge 287/1990, dichiarare per tale effetto la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dall'attrice SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 limitatamente alle clausole oggetto di violazione dell'art.2 della legge 287/1990 con espunzione in particolare della clausola nr.6 che reca la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e conseguentemente dichiarare altresì decaduta la convenuta _1
, rappresentata da quale
[...] Controparte_2 mandataria di ora Controparte_3 [...]
dalla possibilità di Controparte_4 agire nei confronti della fidejussore SI.ra
[...]
posto che la cedente aveva Parte_2 Controparte_6 comunicato la risoluzione del rapporto bancario e
5 l'immediato trasferimento a sofferenza in data 11.10.2016
e il decreto ingiuntivo è stato notificato in data
8.01.2021; - In ogni caso e per l'effetto dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto Ingiuntivo n.1789/2020 del
23.12.2020 – N.r.g.4622/2020 – Tribunale di Lucca –
Giudice Dr.Enrico Fontanini nei confronti degli attori
SIg.ri e - In via Parte_1 Parte_2 istruttoria chiede ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio sul medesimo contratto al fine di ristabilire
l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo secondo i quesiti meglio indicati all'interno della memoria ex art.183.6 n.2 c.p.c. - In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Lucca per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : RT
“1) rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e siccome inammissibile ed
[...] Parte_2 infondato, per tutte le ragioni sopra esposte e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1081/2022 dell'8/11/2022 emessa dal Tribunale di Lucca nel giudizio di opposizione a d. I n. 371/2022 R. G.
2) In ogni caso, senza recesso, confermare il decreto ingiuntivo n. 1789/2020 del 23/12/2020 emesso dal
Tribunale di Lucca e per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto, o, nella non temuta ipotesi in cui venga ammessa la richiesta istruttoria degli appellanti di
6 ammissione della CTU contabile, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, RT [...]
nell'ambito del presente giudizio;
CP_2
3) Spese e compensi del doppio grado di giudizio refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2
(di seguito anche solo “ ” RT _1
o “CE”) al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1789 del 23.12.2020 (RG
4622/2020) con cui il Tribunale di Lucca, su ricorso di aveva ingiunto loro di pagare in solido la _1 somma di euro 5.989,27, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva di aver acquisito la titolarità del credito _1 attraverso una serie di operazioni di cartolarizzazione divenendo creditrice nei confronti di per Parte_1 il mancato pagamento delle rate scadute relative al finanziamento n. 00519817, stipulato dal in data Pt_1
27.7.2012 per l'importo di euro 13.449,79 con l'allora
NC PO IE CO (poi incorporato da
. Controparte_6
Evidenziava ancora la CE di aver comunicato la chiusura del rapporto bancario, a cui era collegato il finanziamento, e la messa in mora con racc. a/r dell'11.10.2016; riferiva, inoltre, che a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto si erano costituiti fideiussori e e Parte_2 [...]
, quest'ultimo nel frattempo deceduto. Per_1
7 Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e eccependo, in via Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria e, per l'effetto, la _1 nullità della procura del 9.12.2019 rilasciata da all'allora _1 Controparte_3
(ora e di quella Controparte_4
a sua volta rilasciata da quest'ultima in data 13.3.2019
a Controparte_2
Nel merito, in via preliminare, eccepivano gli opponenti la nullità della fideiussione sottoscritta da in data 25.7.2012 in quanto Parte_2 riproducente il contenuto delle clausole ABI del 2003, tra cui quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia con
Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 (legge Antitrust); eccepivano quindi l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., essendosi la CE attivata per il recupero del credito nel mese di gennaio del 2021, ovvero oltre quattro anni dopo la comunicazione di chiusura del rapporto bancario (dell'11.10.2016).
Sempre nel merito, contestavano l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento stante la mancanza del piano di ammortamento nonché dei criteri per la sua determinazione, con conseguente richiesta di ricalcolo del tasso di interesse ai sensi dell'art. 117, comma 6,
TUB.
Contestavano, infine, la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da avvenuta senza il prescritto _1 preavviso al debitore principale in Parte_1 violazione di quanto previsto dall'art.
4.7 del Codice di
8 deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dall'art. 125, comma 3, TUB;
invocavano quindi il diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio – a RT mezzo della mandataria Controparte_3
(ora , Controparte_4 quest'ultima a sua volta rappresentata dalla mandataria
- chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1081 pubblicata in data 8.11.2022 così pronunciava:
-rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione contestata alla cessionaria Controparte_8
l'eccezione di nullità della fideiussione
[...] sottoscritta da in quanto Parte_2 configurabile quale contratto autonomo di garanzia al quale non era applicabile il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia; per l'effetto, rigettava l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.
-riteneva infondata la contestata indeterminatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento e rigettava l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 TUB
-riteneva infondato l'invocato diritto al risarcimento dei danni non avendo fornito gli opponenti la prova di aver subito un danno conseguente alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, quanto al dedotto mancato preavviso al debitore principale, ne rilevava la non obbligatorietà a provvedere in tal senso da parte della CE convenuta;
9 conseguentemente, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della CE opposta.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca hanno interposto gravame e Parte_1 Parte_2 al fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
-erronea applicazione ed interpretazione degli artt.
1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB
-violazione degli artt. 1346, 1418 e 1324 c.c.
-violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e dell'art. 1957 c.c.
-erronea interpretazione degli artt. 1284, comma 3, e
1283 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB
-erronea interpretazione dell'art.
4.7 del Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e
l'art. 125, comma 3, TUB; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno reiterato gli opponenti la richiesta di ctu contabile sul rapporto di finanziamento oggetto di causa.
Si è costituita in giudizio – RT rappresentata da Controparte_4
(già , a sua volta Controparte_3 rappresentata dalla mandataria - Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., ed insistendo in ogni caso per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
10 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, all'udienza del
20.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria (il richiamato art. 348-ter c.p.c. è invece stato abrogato dal D.Lgs. 1° ottobre 2022 n. 149, c.d.
Riforma Cartabia).
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Sempre in via preliminare va rilevato che all'udienza dell'1.2.2023 di rinvio della causa per la decisione il
Consigliere Istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa “pagamento omnia da parte degli appellanti di Euro 8.000,00 (ottomila/00); spese del presente grado del giudizio integralmente compensate“.
Le parti, pur avendo espresso la volontà di aderire alla suddetta proposta, non vi hanno tuttavia dato concreto seguito (all'udienza del 13 settembre 2024, svoltasi mediante il deposito di note scritte, gli appellanti hanno infine concluso per l'accoglimento delle proprie ragioni mentre parte appellata ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione).
11 Preso atto di quanto sopra, procede quindi la Corte all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe ritenuto provata la titolarità del credito vantato dalla cessionaria _1
sulla base degli estratti riportati in G.U. sebbene –
[...] nella loro prospettazione - non sufficienti a consentire l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Contestano altresì che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui due contratti di cessione, quello del
27.12.2017, stipulato tra e e quello CP_6 CP_9 del 22.11.2019, stipulato tra e , i CP_9 _1 quali non permetterebbero di verificare l'effettivo trasferimento del credito in esame da a CP_6 [...]
e da quest'ultima alla odierna appellata _10
. _1
Il motivo è infondato.
In sede di costituzione in primo grado è stato dato atto delle operazioni di cessione in blocco - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della L.
130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 – per effetto delle quali vi è stato dapprima il subentro nella titolarità dei crediti da a e da questa a CP_6 CP_9 _1
In proposito, vi è in atti:
- per l'estratto della pubblicazione sulla CP_9
G.U., Parte Seconda, n. 5 del 13.1.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio), all'interno del quale vi è indicazione degli indirizzi web (https://www.
[...]
da cui è possibile consultare l'elenco Email_1 dei crediti pro soluto ceduti alla data del 27 dicembre
12 2017, tra i quali si rinviene agevolmente il rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio l'estratto della pubblicazione RT1 sulla G.U., Parte Seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. 8 fascicolo monitorio), all'interno del quale vi è indicazione degli indirizzi web
(https://www.securitisation-services.com/it/ da cui è possibile consultare l'elenco dei crediti pro soluto ceduti alla data del 22 novembre 2019 tra i quali, parimenti, si rinviene il rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio;
il tutto come peraltro puntualmente indicato dall'appellata (cfr. pp.
9-10 comparsa costituzione in appello).
Sussistono quindi le condizioni per ritenere gli avvisi ex art. 58 TUB nella specie idonei e sufficienti ad attestare i passaggi di titolarità del credito fino alla cessionaria e odierna appellata (cfr., _1 sul punto, la recente pronuncia della Suprema Corte n.
3405 del 6.2.2024 laddove chiarisce che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”
(Cass., ord., Sez. 3, 6.2.2024, n. 3405).
Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura alla sentenza impugnata per aver omesso il primo Giudice di pronunciarsi sul difetto di legittimazione ad agire
13 delle procuratrici (ora Controparte_3
e Controparte_4 CP_2
e sulla conseguente nullità delle procure, ad esse
[...] rispettivamente rilasciate in data 9.12.2019 e in data
18.12.2019, in quanto prive di riferimento alle cessioni in blocco - pubblicate in G.U. con avviso di cessione n.
5 del 13.1.2018 e n. 141 del 30.11.2019 - ed al credito vantato nei confronti di Parte_1
Il motivo è infondato.
Dall'accertata titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria – di cui si è più _1 sopra detto - discende la validità della procura da essa conferita all'allora (ora Controparte_3
e di quella a Controparte_4 sua volta conferita da quest'ultima alla mandataria _12
. Non vi è peraltro in dette procure un generico
[...] riferimento ai crediti facenti capo a bensì _1
l'incarico risulta nello specifico conferito per la gestione dei crediti acquisiti da in virtù _1 delle operazioni di cartolarizzazione, tra le quali non vi è ragione di non comprendere quelle di cui agli avvisi in G.U. prodotti, tenuto conto del fatto che entrambe le procure (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio) risultano conferite successivamente alla conclusione delle operazioni di cessione a mezzo delle quali è avvenuto il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio.
Con il terzo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato la fideiussione sottoscritta da quale Parte_2 contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, disatteso l'eccezione di nullità fondata sul dedotto contrasto dello schema fideiussorio in esame con la normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990, con
14 conseguente rigetto anche dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle rese dal primo Giudice in punto di qualificazione della fideiussione in esame.
Il primo Giudice ha in proposito ritenuto che la previsione in contratto della clausola di pagamento “a semplice richiesta” fosse sufficiente a configurare la fideiussione in esame quale contratto autonomo di garanzia.
È invece opinione di questa Corte che la garanzia prestata da circoscritta alle sole Parte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento in esame e con durata predeterminata, configuri una fideiussione specifica.
La fideiussione specifica, pur differenziandosi dalla fideiussione omnibus – per le ragioni che si vedranno più avanti – presenta con la seconda degli elementi in comune che valgono a distinguerla dalla garanzia autonoma, quali la sua funzione tipicamente satisfattoria (mentre nella garanzia autonoma la funzione
è quella indennitaria o cauzionale) nonché l'identità della prestazione cui è tenuto il garante ed il debitore principale (mentre nella garanzia autonoma la prestazione può essere qualitativamente diversa).
Ciò detto, il Provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2 maggio 2005 ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus cosicché la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime in contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe per detti contratti l'applicazione del medesimo regime sanzionatorio (cfr. la recente pronuncia della Suprema
15 Corte n. 1170 del 2025 in cui viene ribadito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cass., sez
I, ord., 17.1.2025, n. 1170).
Non essendo quindi invocabile il Provvedimento della
Banca d'Italia resta per l'effetto pienamente valida la deroga all'art. 1957 c.c., risultando irrilevante la circostanza che la CE abbia agito per il recupero del credito oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della chiusura del rapporto contrattuale.
D'altro canto se ha un senso dubitare della legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. in una fideiussione omnibus (dove, davvero, per il fideiussore la situazione del debitore principale potrebbe in un certo senso non divenire nel tempo perfettamente nota e controllabile), tutto ciò non ha motivo di essere nella fideiussione specifica dove il fideiussore conosce, o è comunque tenuto a conoscere secondo un criterio di ordinaria diligenza, oggetto, modi e tempi dell'obbligazione principale.
Fermo restando quanto sopra, vi è altresì da considerare che il richiamato Provvedimento della Banca
d'Italia non è nella specie applicabile anche tenuto conto del fatto che la fideiussione in esame è stata sottoscritta in data 25.7.2012, ossia diversi anni dopo
16 l'accertamento della Banca d'Italia del 2005, conseguendone che, come puntualizzato dalla Suprema Corte nella già richiamata pronuncia n. 1170 del 2025 “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. pp. 5-6).
In sostanza, la distanza temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia del 2005 e la garanzia sottoscritta da nel 2012 non consente agli Parte_2 appellanti di poter fondare la nullità (parziale) della fideiussione, quand'anche inquadrabile come omnibus, sul mero richiamo al Provvedimento della Banca d'Italia, necessitando dell'ulteriore prova che l'intesa vietata fosse ancora in atto all'epoca dell'assunzione della garanzia ritenuta affetta da nullità.
Con il quarto motivo di impugnazione viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe ritenuto determinate tutte le condizioni del contratto omettendo tuttavia di pronunciarsi sull'illegittima applicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi in regime composto operato dalla Banca ed omettendo altresì di pronunciarsi sulla richiesta di ctu contabile.
Deducono quindi gli appellanti la violazione degli artt. 1283, 1284 c.c. e art. 117 TUB.
Il motivo è infondato.
Vero è che il primo Giudice non ha preso atto che il piano di ammortamento era stato prodotto in primo grado dalla CE con la seconda memoria ex art. 183,
17 comma 6, c.p.c. (cfr. doc. 23), ma, ad ogni buon conto, le contestazioni degli opponenti sono state in quella sede avanzate in maniera generica, senza neppure il supporto di una perizia di parte. Non vi erano pertanto le condizioni perché il primo Giudice disponesse una ctu contabile che si sarebbe rilevata del tutto esplorativa
(cfr. Cass. SS.UU. n. 15130 del 2024 laddove afferma, richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023, che “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante
l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <>, di un risultato anatocistico, senza che tale asserzione sia accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie di un tale risultato ” (p. 15 sentenza SS.UU. 15130/2024).
Parimenti infondato è anche il rilievo della parziale nullità del contratto per mancata, espressa pattuizione del sistema di capitalizzazione composta, da cui discenderebbe, nella prospettazione degli appellanti,
l'indeterminatezza della clausola degli interessi.
Ritiene questa Corte che dalla documentazione fornita dalla CE in primo grado, segnatamente il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, il mutuatario sia stato messo nelle condizioni di conoscere le modalità di composizione della singola rata, risultando irrilevante l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario (semplice o composto) adottato che non comporta perciò nullità ex art. 117 TUB.
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha dichiarato l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi effettuata
18 dalla CE senza il dovuto preavviso al debitore, in violazione dell'art.
4.7 del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dell'art. 125, comma 3, TUB.
Il motivo è infondato.
La normativa richiamata dagli appellanti, anche nella versione vigente ratione temporis, è applicabile unicamente alla categoria dei crediti c.d. al consumo, mentre il finanziamento in esame, secondo quanto riferito dagli opponenti sin dal primo grado, riguarda “un mutuo impresa chirografario” (cfr. 3 opposizione primo grado ed altresì l'intestazione del contratto di finanziamento che riporta la dicitura “Finanziamento personale non assoggettato alle norme in materia di credito ai consumatori” – doc. 3 opposizione primo grado), conseguendone che nessun comportamento illegittimo è in questo caso imputabile alla CE (cfr. sul punto
Cass., sez. I, ord., 26.12.2024, n. 34452 che, in un caso analogo a quello in esame, ha precisato quanto segue “in tema di segnalazione alle cd. S.i.c. IE di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza del
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con
D.Lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo)”.
19 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (valori minimi senza istruttoria) e sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...]
1081/2022 pubblicata in data 8.11.2022:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in euro 1.984,00 RT per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla Parte_2 rifusione di dette spese in favore di _1
;
[...]
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di e Parte_1
in solido tra loro, Parte_2 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02
Così deciso in Firenze, il 16 aprile 2025
20 Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II Civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta a ruolo in data 8.5.2023 al n. 939 del Ruolo Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 avverso la sentenza del
Tribunale di Lucca n. 1081/2022 pubblicata in data
8.11.2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da
e elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliati in Lido di Camaiore (LU), presso e nello studio dell'avv. Federico Pedonese, che li rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione in appello
-appellanti- contro
corrente in Conegliano (TV), - RT
a mezzo della mandataria Controparte_2 elettivamente domiciliata in Catania, presso e nello studio dell'avv. Tito Monterosso, come da procura
1 allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata-
Concessi i termini ex art. 352 c.p.c., all'udienza del 20.12.2024, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, contrariis reiectis:
- In via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
- In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza nr.1081/2022 dell'8.11.2022 N.rep.2476/2022 del 9.11.2022, resa dal
Tribunale ordinario di Lucca, sezione civile, nel procedimento civile nrg.371/2021, Giudice Unico
Dott.Giacomo Lucente e depositata in cancelleria in data
9.11.2022 e non notificata dall'appellata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano pedissequamente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, - In Via
Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare il difetto di titolarità del diritto di credito in capo alla società cessionaria del credito RT rappresentata da quale mandataria di Controparte_2
ora Controparte_3 [...]
[...] azionato in via monitoria e Controparte_4 conseguentemente dichiarare il suo difetto di legittimazione ad agire;
- Sempre in Via Pregiudiziale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva della CP_2
procuratrice di
[...] Controparte_4
e altresì difetto di legittimazione attiva della
[...] procuratrice della Controparte_5 nel ricorso azionato in via RT monitoria;
- In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, accertato il mancato esperimento da parte della del procedimento di mediazione RT obbligatoria ex art.5 D.Lgs.28/2010 quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, stabilire
l'improcedibilità della domanda giudiziale e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo
n.1789/2020 emesso dal Tribunale di Lucca. - Sempre In
Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla somma portata nel decreto ingiuntivo impugnato, accertare e dichiarare l'illegittimità posta in essere dalla cedente in relazione Controparte_6 all'indeterminatezza del tasso d'interesse applicato nel mutuo impresa chirografario concesso al SI. Parte_1
in data 27.07.2012 per violazione del combinato
[...] disposto degli artt.1346 c.c. - 1418 c.c. - 1284 c.c. e
117 T.u.b e, previa rideterminazione del reale rapporto dareavere tra le parti, condannare ex art.117.6 T.u.b. la cessionaria rappresentata da RT [...]
quale mandataria di CP_2 Controparte_7
[...]
[...] , ora alla
[...] Controparte_4 restituzione di tutte le somme illegittimamente percepite con il ricalcolo al tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal
Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; - Sempre In
Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, previa dichiarazione dell'illegittimità della segnalazione in
Centrale Rischi della Banca d'Italia del SI. Parte_1
, ordinare alla la
[...] RT regolarizzazione ex tunc della segnalazione presso la
Centrale Rischi di Banca d'Italia e condannare la rappresentata da RT Controparte_2 quale mandataria di ora Controparte_3
al risarcimento Controparte_4 di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore SI. , nella Parte_1 misura accertata nel corso del giudizio, anche ai sensi del art.1226 c.c.; - Sempre In Via Principale e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla fideiussione rilasciata a garanzia dalla SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 nei limiti di 13.500,00 euro con il
[...]
e posta alla base del provvedimento monitorio CP_6 impugnato, accertata la nullità delle clausole di cui agli artt.2 – 6 e 9 previste all'interno della citata fidejussione in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e in via segnata, alla luce del provvedimento n.55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia e
4 anche a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione nr.29810/2017 e 21878/2019, in quanto contenenti la sostanza delle clausole sopra richiamate, poiché poste in violazione dell'art.2 della legge 287/1990, dichiarare per tale effetto la nullità totale della fideiussione sottoscritta dall'attrice SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 ; - In Via Gradata e nel merito e con espressa riserva di gravame, per le ragioni di cui in premessa, in relazione alla fideiussione rilasciata a garanzia dalla SI.ra in data Parte_2
25.07.2012 nei limiti di 13.500,00 euro con il CP_6
e posta alla base del provvedimento monitorio
[...] impugnato, accertata la nullità delle clausole di cui agli artt.2 – 6 e 9 previste all'interno della citata fidejussione in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003 e in via segnata, alla luce del provvedimento n.55 del 2.05.2005 di Banca d'Italia e anche a seguito delle sentenze della Corte di Cassazione nr.29810/2017 e 21878/2019, in quanto contenenti la sostanza delle clausole sopra richiamate, poiché poste in violazione dell'art.2 della legge 287/1990, dichiarare per tale effetto la nullità parziale della fideiussione sottoscritta dall'attrice SI.ra in Parte_2 data 25.07.2012 limitatamente alle clausole oggetto di violazione dell'art.2 della legge 287/1990 con espunzione in particolare della clausola nr.6 che reca la rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. e conseguentemente dichiarare altresì decaduta la convenuta _1
, rappresentata da quale
[...] Controparte_2 mandataria di ora Controparte_3 [...]
dalla possibilità di Controparte_4 agire nei confronti della fidejussore SI.ra
[...]
posto che la cedente aveva Parte_2 Controparte_6 comunicato la risoluzione del rapporto bancario e
5 l'immediato trasferimento a sofferenza in data 11.10.2016
e il decreto ingiuntivo è stato notificato in data
8.01.2021; - In ogni caso e per l'effetto dichiarare nullo ed illegittimo e/o annullare e/o revocare con ogni miglior formula il Decreto Ingiuntivo n.1789/2020 del
23.12.2020 – N.r.g.4622/2020 – Tribunale di Lucca –
Giudice Dr.Enrico Fontanini nei confronti degli attori
SIg.ri e - In via Parte_1 Parte_2 istruttoria chiede ammettersi Consulenza Tecnica
d'Ufficio sul medesimo contratto al fine di ristabilire
l'esatto dare – avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo secondo i quesiti meglio indicati all'interno della memoria ex art.183.6 n.2 c.p.c. - In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale di Lucca per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Per : RT
“1) rigettare l'appello proposto dai sigg.ri Parte_1
e siccome inammissibile ed
[...] Parte_2 infondato, per tutte le ragioni sopra esposte e, per
l'effetto, confermare integralmente la sentenza n.
1081/2022 dell'8/11/2022 emessa dal Tribunale di Lucca nel giudizio di opposizione a d. I n. 371/2022 R. G.
2) In ogni caso, senza recesso, confermare il decreto ingiuntivo n. 1789/2020 del 23/12/2020 emesso dal
Tribunale di Lucca e per l'effetto, confermare la condanna degli opponenti al pagamento dell'importo ingiunto, o, nella non temuta ipotesi in cui venga ammessa la richiesta istruttoria degli appellanti di
6 ammissione della CTU contabile, confermare la condanna degli opponenti al pagamento di quell'altra diversa eventuale somma che, occorrendo, dovesse essere accertata in favore di e, per essa, RT [...]
nell'ambito del presente giudizio;
CP_2
3) Spese e compensi del doppio grado di giudizio refusi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
e convenivano in giudizio Pt_1 Parte_2
(di seguito anche solo “ ” RT _1
o “CE”) al fine di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1789 del 23.12.2020 (RG
4622/2020) con cui il Tribunale di Lucca, su ricorso di aveva ingiunto loro di pagare in solido la _1 somma di euro 5.989,27, oltre agli interessi e alle spese del procedimento monitorio.
Con il ricorso per decreto ingiuntivo assumeva di aver acquisito la titolarità del credito _1 attraverso una serie di operazioni di cartolarizzazione divenendo creditrice nei confronti di per Parte_1 il mancato pagamento delle rate scadute relative al finanziamento n. 00519817, stipulato dal in data Pt_1
27.7.2012 per l'importo di euro 13.449,79 con l'allora
NC PO IE CO (poi incorporato da
. Controparte_6
Evidenziava ancora la CE di aver comunicato la chiusura del rapporto bancario, a cui era collegato il finanziamento, e la messa in mora con racc. a/r dell'11.10.2016; riferiva, inoltre, che a garanzia delle obbligazioni derivanti dal suddetto contratto si erano costituiti fideiussori e e Parte_2 [...]
, quest'ultimo nel frattempo deceduto. Per_1
7 Avverso il decreto ingiuntivo proponevano opposizione e eccependo, in via Parte_1 Parte_2 pregiudiziale, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria e, per l'effetto, la _1 nullità della procura del 9.12.2019 rilasciata da all'allora _1 Controparte_3
(ora e di quella Controparte_4
a sua volta rilasciata da quest'ultima in data 13.3.2019
a Controparte_2
Nel merito, in via preliminare, eccepivano gli opponenti la nullità della fideiussione sottoscritta da in data 25.7.2012 in quanto Parte_2 riproducente il contenuto delle clausole ABI del 2003, tra cui quella di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarate illegittime dalla Banca d'Italia con
Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 per violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 (legge Antitrust); eccepivano quindi l'estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c., essendosi la CE attivata per il recupero del credito nel mese di gennaio del 2021, ovvero oltre quattro anni dopo la comunicazione di chiusura del rapporto bancario (dell'11.10.2016).
Sempre nel merito, contestavano l'indeterminatezza del tasso di interesse applicato al contratto di finanziamento stante la mancanza del piano di ammortamento nonché dei criteri per la sua determinazione, con conseguente richiesta di ricalcolo del tasso di interesse ai sensi dell'art. 117, comma 6,
TUB.
Contestavano, infine, la legittimità della segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia effettuata da avvenuta senza il prescritto _1 preavviso al debitore principale in Parte_1 violazione di quanto previsto dall'art.
4.7 del Codice di
8 deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dall'art. 125, comma 3, TUB;
invocavano quindi il diritto al risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio – a RT mezzo della mandataria Controparte_3
(ora , Controparte_4 quest'ultima a sua volta rappresentata dalla mandataria
- chiedendo il rigetto Controparte_2 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La causa veniva istruita con prove documentali.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 1081 pubblicata in data 8.11.2022 così pronunciava:
-rigettava l'eccezione di carenza di legittimazione contestata alla cessionaria Controparte_8
l'eccezione di nullità della fideiussione
[...] sottoscritta da in quanto Parte_2 configurabile quale contratto autonomo di garanzia al quale non era applicabile il provvedimento n. 55 del
2.5.2005 della Banca d'Italia; per l'effetto, rigettava l'eccezione di decadenza della garanzia ex art. 1957 c.c.
-riteneva infondata la contestata indeterminatezza del tasso di interesse applicato al finanziamento e rigettava l'eccezione di nullità del contratto ex art. 117 TUB
-riteneva infondato l'invocato diritto al risarcimento dei danni non avendo fornito gli opponenti la prova di aver subito un danno conseguente alla segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia e, quanto al dedotto mancato preavviso al debitore principale, ne rilevava la non obbligatorietà a provvedere in tal senso da parte della CE convenuta;
9 conseguentemente, respingeva l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti alla rifusione delle spese di lite in favore della CE opposta.
Avverso la sentenza del Tribunale di Lucca hanno interposto gravame e Parte_1 Parte_2 al fine di sentire dichiarare, in riforma della sentenza impugnata, l'accoglimento delle domande avanzate in primo grado sulla base dei seguenti motivi di impugnazione, così riassumibili:
-erronea applicazione ed interpretazione degli artt.
1 e 4 della legge 130/99 e dell'art. 58 TUB
-violazione degli artt. 1346, 1418 e 1324 c.c.
-violazione dell'art. 2 della legge 287/1990 e dell'art. 1957 c.c.
-erronea interpretazione degli artt. 1284, comma 3, e
1283 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB
-erronea interpretazione dell'art.
4.7 del Codice deontologico sui sistemi di informazione creditizia e
l'art. 125, comma 3, TUB; il tutto con la vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, hanno reiterato gli opponenti la richiesta di ctu contabile sul rapporto di finanziamento oggetto di causa.
Si è costituita in giudizio – RT rappresentata da Controparte_4
(già , a sua volta Controparte_3 rappresentata dalla mandataria - Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 342, 348-bis e 348-ter c.p.c., ed insistendo in ogni caso per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese del giudizio.
10 Concessi i termini ex art. 352 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, all'udienza del
20.12.2024, svoltasi secondo il modello di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. in ragione del fatto che l'appello è oramai nella sua fase decisoria (il richiamato art. 348-ter c.p.c. è invece stato abrogato dal D.Lgs. 1° ottobre 2022 n. 149, c.d.
Riforma Cartabia).
Parimenti, va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c.
Nella specie il gravame è stato proposto nel sostanziale rispetto delle prescrizioni di legge, risultando sufficientemente chiara l'esposizione delle doglianze contro la decisione impugnata oltre che adeguatamente prospettate le modifiche richieste, avendo consentito all'appellata di puntualmente espletare la propria difesa.
Sempre in via preliminare va rilevato che all'udienza dell'1.2.2023 di rinvio della causa per la decisione il
Consigliere Istruttore ha formulato la seguente proposta conciliativa “pagamento omnia da parte degli appellanti di Euro 8.000,00 (ottomila/00); spese del presente grado del giudizio integralmente compensate“.
Le parti, pur avendo espresso la volontà di aderire alla suddetta proposta, non vi hanno tuttavia dato concreto seguito (all'udienza del 13 settembre 2024, svoltasi mediante il deposito di note scritte, gli appellanti hanno infine concluso per l'accoglimento delle proprie ragioni mentre parte appellata ha chiesto che la causa fosse trattenuta in decisione).
11 Preso atto di quanto sopra, procede quindi la Corte all'esame dei motivi di impugnazione.
Con il primo motivo di impugnazione, in sintesi, censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe ritenuto provata la titolarità del credito vantato dalla cessionaria _1
sulla base degli estratti riportati in G.U. sebbene –
[...] nella loro prospettazione - non sufficienti a consentire l'individuazione dei rapporti oggetto di cessione.
Contestano altresì che il primo Giudice avrebbe omesso di pronunciarsi sui due contratti di cessione, quello del
27.12.2017, stipulato tra e e quello CP_6 CP_9 del 22.11.2019, stipulato tra e , i CP_9 _1 quali non permetterebbero di verificare l'effettivo trasferimento del credito in esame da a CP_6 [...]
e da quest'ultima alla odierna appellata _10
. _1
Il motivo è infondato.
In sede di costituzione in primo grado è stato dato atto delle operazioni di cessione in blocco - ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 (come integrato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della L.
130/1999 (Legge sulla Cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs. n. 385/1993 – per effetto delle quali vi è stato dapprima il subentro nella titolarità dei crediti da a e da questa a CP_6 CP_9 _1
In proposito, vi è in atti:
- per l'estratto della pubblicazione sulla CP_9
G.U., Parte Seconda, n. 5 del 13.1.2018 (doc. 5 fascicolo monitorio), all'interno del quale vi è indicazione degli indirizzi web (https://www.
[...]
da cui è possibile consultare l'elenco Email_1 dei crediti pro soluto ceduti alla data del 27 dicembre
12 2017, tra i quali si rinviene agevolmente il rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio l'estratto della pubblicazione RT1 sulla G.U., Parte Seconda, n. 141 del 30.11.2019 (doc. 8 fascicolo monitorio), all'interno del quale vi è indicazione degli indirizzi web
(https://www.securitisation-services.com/it/ da cui è possibile consultare l'elenco dei crediti pro soluto ceduti alla data del 22 novembre 2019 tra i quali, parimenti, si rinviene il rapporto di finanziamento oggetto del presente giudizio;
il tutto come peraltro puntualmente indicato dall'appellata (cfr. pp.
9-10 comparsa costituzione in appello).
Sussistono quindi le condizioni per ritenere gli avvisi ex art. 58 TUB nella specie idonei e sufficienti ad attestare i passaggi di titolarità del credito fino alla cessionaria e odierna appellata (cfr., _1 sul punto, la recente pronuncia della Suprema Corte n.
3405 del 6.2.2024 laddove chiarisce che “Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che
l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione (Cass., 20/07/2023, n. 21821)”
(Cass., ord., Sez. 3, 6.2.2024, n. 3405).
Con il secondo motivo di gravame viene mossa censura alla sentenza impugnata per aver omesso il primo Giudice di pronunciarsi sul difetto di legittimazione ad agire
13 delle procuratrici (ora Controparte_3
e Controparte_4 CP_2
e sulla conseguente nullità delle procure, ad esse
[...] rispettivamente rilasciate in data 9.12.2019 e in data
18.12.2019, in quanto prive di riferimento alle cessioni in blocco - pubblicate in G.U. con avviso di cessione n.
5 del 13.1.2018 e n. 141 del 30.11.2019 - ed al credito vantato nei confronti di Parte_1
Il motivo è infondato.
Dall'accertata titolarità del credito azionato in capo alla cessionaria – di cui si è più _1 sopra detto - discende la validità della procura da essa conferita all'allora (ora Controparte_3
e di quella a Controparte_4 sua volta conferita da quest'ultima alla mandataria _12
. Non vi è peraltro in dette procure un generico
[...] riferimento ai crediti facenti capo a bensì _1
l'incarico risulta nello specifico conferito per la gestione dei crediti acquisiti da in virtù _1 delle operazioni di cartolarizzazione, tra le quali non vi è ragione di non comprendere quelle di cui agli avvisi in G.U. prodotti, tenuto conto del fatto che entrambe le procure (docc. 1 e 2 fascicolo monitorio) risultano conferite successivamente alla conclusione delle operazioni di cessione a mezzo delle quali è avvenuto il trasferimento del credito oggetto del presente giudizio.
Con il terzo motivo di gravame censurano gli appellanti la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe erroneamente qualificato la fideiussione sottoscritta da quale Parte_2 contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, disatteso l'eccezione di nullità fondata sul dedotto contrasto dello schema fideiussorio in esame con la normativa antitrust ex art. 2 legge n. 287/1990, con
14 conseguente rigetto anche dell'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c.
Il motivo è infondato, sebbene per ragioni diverse da quelle rese dal primo Giudice in punto di qualificazione della fideiussione in esame.
Il primo Giudice ha in proposito ritenuto che la previsione in contratto della clausola di pagamento “a semplice richiesta” fosse sufficiente a configurare la fideiussione in esame quale contratto autonomo di garanzia.
È invece opinione di questa Corte che la garanzia prestata da circoscritta alle sole Parte_2 obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento in esame e con durata predeterminata, configuri una fideiussione specifica.
La fideiussione specifica, pur differenziandosi dalla fideiussione omnibus – per le ragioni che si vedranno più avanti – presenta con la seconda degli elementi in comune che valgono a distinguerla dalla garanzia autonoma, quali la sua funzione tipicamente satisfattoria (mentre nella garanzia autonoma la funzione
è quella indennitaria o cauzionale) nonché l'identità della prestazione cui è tenuto il garante ed il debitore principale (mentre nella garanzia autonoma la prestazione può essere qualitativamente diversa).
Ciò detto, il Provvedimento della Banca d'Italia n.
55 del 2 maggio 2005 ha riguardato unicamente lo schema elaborato dall'ABI nel 2003 per le fideiussioni omnibus cosicché la mera riproduzione delle clausole dichiarate illegittime in contratti aventi ad oggetto fideiussioni rilasciate a garanzia di obbligazioni derivanti da specifiche operazioni bancarie non giustificherebbe per detti contratti l'applicazione del medesimo regime sanzionatorio (cfr. la recente pronuncia della Suprema
15 Corte n. 1170 del 2025 in cui viene ribadito che “il provvedimento della Banca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione
Bancaria Italiana, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché
l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (Cass., sez
I, ord., 17.1.2025, n. 1170).
Non essendo quindi invocabile il Provvedimento della
Banca d'Italia resta per l'effetto pienamente valida la deroga all'art. 1957 c.c., risultando irrilevante la circostanza che la CE abbia agito per il recupero del credito oltre il termine di sei mesi dalla comunicazione della chiusura del rapporto contrattuale.
D'altro canto se ha un senso dubitare della legittimità della deroga pattizia all'art. 1957 c.c. in una fideiussione omnibus (dove, davvero, per il fideiussore la situazione del debitore principale potrebbe in un certo senso non divenire nel tempo perfettamente nota e controllabile), tutto ciò non ha motivo di essere nella fideiussione specifica dove il fideiussore conosce, o è comunque tenuto a conoscere secondo un criterio di ordinaria diligenza, oggetto, modi e tempi dell'obbligazione principale.
Fermo restando quanto sopra, vi è altresì da considerare che il richiamato Provvedimento della Banca
d'Italia non è nella specie applicabile anche tenuto conto del fatto che la fideiussione in esame è stata sottoscritta in data 25.7.2012, ossia diversi anni dopo
16 l'accertamento della Banca d'Italia del 2005, conseguendone che, come puntualizzato dalla Suprema Corte nella già richiamata pronuncia n. 1170 del 2025 “detto accertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputare esistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordo anticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova” (cfr. pp. 5-6).
In sostanza, la distanza temporale tra l'accertamento della Banca d'Italia del 2005 e la garanzia sottoscritta da nel 2012 non consente agli Parte_2 appellanti di poter fondare la nullità (parziale) della fideiussione, quand'anche inquadrabile come omnibus, sul mero richiamo al Provvedimento della Banca d'Italia, necessitando dell'ulteriore prova che l'intesa vietata fosse ancora in atto all'epoca dell'assunzione della garanzia ritenuta affetta da nullità.
Con il quarto motivo di impugnazione viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice avrebbe ritenuto determinate tutte le condizioni del contratto omettendo tuttavia di pronunciarsi sull'illegittima applicazione del sistema di capitalizzazione degli interessi in regime composto operato dalla Banca ed omettendo altresì di pronunciarsi sulla richiesta di ctu contabile.
Deducono quindi gli appellanti la violazione degli artt. 1283, 1284 c.c. e art. 117 TUB.
Il motivo è infondato.
Vero è che il primo Giudice non ha preso atto che il piano di ammortamento era stato prodotto in primo grado dalla CE con la seconda memoria ex art. 183,
17 comma 6, c.p.c. (cfr. doc. 23), ma, ad ogni buon conto, le contestazioni degli opponenti sono state in quella sede avanzate in maniera generica, senza neppure il supporto di una perizia di parte. Non vi erano pertanto le condizioni perché il primo Giudice disponesse una ctu contabile che si sarebbe rilevata del tutto esplorativa
(cfr. Cass. SS.UU. n. 15130 del 2024 laddove afferma, richiamando sul punto Cass. n. 13144 del 2023, che “non può ritenersi sufficientemente specifica la censura sollevata denunciando soltanto, e del tutto astrattamente, la pretesa realizzazione, mediante
l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. <
Parimenti infondato è anche il rilievo della parziale nullità del contratto per mancata, espressa pattuizione del sistema di capitalizzazione composta, da cui discenderebbe, nella prospettazione degli appellanti,
l'indeterminatezza della clausola degli interessi.
Ritiene questa Corte che dalla documentazione fornita dalla CE in primo grado, segnatamente il documento di sintesi ed il piano di ammortamento, il mutuatario sia stato messo nelle condizioni di conoscere le modalità di composizione della singola rata, risultando irrilevante l'omessa indicazione in contratto del regime finanziario (semplice o composto) adottato che non comporta perciò nullità ex art. 117 TUB.
Con il quinto ed ultimo motivo di impugnazione viene mossa censura alla sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice non ha dichiarato l'illegittimità della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi effettuata
18 dalla CE senza il dovuto preavviso al debitore, in violazione dell'art.
4.7 del codice deontologico e di buona condotta per i sistemi di informazione creditizia e dell'art. 125, comma 3, TUB.
Il motivo è infondato.
La normativa richiamata dagli appellanti, anche nella versione vigente ratione temporis, è applicabile unicamente alla categoria dei crediti c.d. al consumo, mentre il finanziamento in esame, secondo quanto riferito dagli opponenti sin dal primo grado, riguarda “un mutuo impresa chirografario” (cfr. 3 opposizione primo grado ed altresì l'intestazione del contratto di finanziamento che riporta la dicitura “Finanziamento personale non assoggettato alle norme in materia di credito ai consumatori” – doc. 3 opposizione primo grado), conseguendone che nessun comportamento illegittimo è in questo caso imputabile alla CE (cfr. sul punto
Cass., sez. I, ord., 26.12.2024, n. 34452 che, in un caso analogo a quello in esame, ha precisato quanto segue “in tema di segnalazione alle cd. S.i.c. IE di informazioni creditizie per la facoltativa raccolta dei dati attinenti ai finanziamenti concessi ai soggetti censiti dagli intermediari aderenti, nella vigenza del
D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 125 (T.u.b.), secondo la versione conseguente al D.Lgs. n. 141 del 2010 e antecedente alle modifiche introdotte nel T.u.b. con
D.Lgs. n. 72 del 2016, il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preventivo avviso al debitore, che, per la prima volta, venga a essere classificato negativamente, assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo)”.
19 Per tutto quanto sopra esposto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata integralmente confermata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. 147/2022 in base al valore della domanda ricompreso nello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 (valori minimi senza istruttoria) e sono poste a carico degli appellanti in solido tra loro.
Sussistono i presupposti per il versamento a carico degli appellanti, in solido tra loro, dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, DPR 115/2002.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da e da Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n.
[...]
1081/2022 pubblicata in data 8.11.2022:
1) rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) liquida le spese del presente grado di giudizio sopportate da in euro 1.984,00 RT per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP e IVA, come per legge;
3) dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido tra loro, alla Parte_2 rifusione di dette spese in favore di _1
;
[...]
4) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di e Parte_1
in solido tra loro, Parte_2 dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/02
Così deciso in Firenze, il 16 aprile 2025
20 Il Presidente rel. est.
Ludovico Delle Vergini
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