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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 2920/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19.12.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_1
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente , dei CP_1 Parte_1
ratei integrali della prestazione di totale inabilità civile e indennità di accompagnamento, per il periodo dall' 01 GIUGNO 2019 fino al 30 NOVEMBRE 2020, in relazione alla sua pensione n. 044550007025945 (Dettaglio pensione 2019 n. 044.5502.07025945) CP_1
senza operare alcuna decurtazione sui detti ratei e pagando le relative differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo effettivo. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2024, la ricorrente chiese il pagamento integrale e senza decurtazione, dei ratei di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento nel periodo ricompreso da Giugno 2019 e fino a Novembre 2020, deducendo che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, non le era stato mai comunicato dall' CP_1
e non poteva essere dal medesimo recuperato in proprio danno;
chiese, altresì, la condanna dell' alla restituzione delle differenze retributive relative a ciascun rateo nel suddetto CP_1
periodo.
Preliminarmente, parte ricorrente assunse: “Che con Verbale di visita collegiale Parte_2
di Palermo Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civili data seduta 02.05.2005 la
Sig.ra è stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e Parte_1
PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e 508/88)” …Che il suddetto giudizio è stato confermato dal Centro medico Legale di Palermo con Verbale in data 06.11.2009 …; Che CP_1
la Sig.ra fino al rateo di maggio 2019 ha percepito per la prestazione Parte_1
assistenziale di cui è titolare (n. 044.5502.07025945) la somma di € 793,17; ”. Rilevò la ricorrente:
“…Che a decorrere dal rateo di giugno 2019 e fino al rateo di Novembre 2020 la Sig.ra Parte_1
si è vista decurtare la prestazione assistenziale di cui è titolare, percependo € 295,99
[...]
anziché € 793,17, come è dato evincere dal prospetto dei pagamenti tratto dal Portale (vds. all. n. CP_1
4); Che la decurtazione è avvenuta senza alcuna comunicazione preventiva, per cui appare immotivata ed illegittima, a fronte del persistere del requisito sanitario;
Parte ricorrente soggiunse: “…l non CP_1
ha provveduto a comunicare all'odierna ricorrente alcun provvedimento di riliquidazione in peius della prestazione assistenziale di cui è titolare;
- Che la decurtazione appare pertanto immotivata ed illegittima per quanto sopra evidenziato”. Concluse la ricorrente e chiese “ …Condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la prestazione assistenziale per il periodo da Maggio 2019 a Novembre 2020 nella misura intera di € 793,17, anziché € 295,99, provvedendo a liquidare e pagare le differenze retributive pari a € 497,18 per n. 20 mensilità, comprensiva della tredicesima, per un totale di € 9.943,60; - Condannare l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali di lite con distrazione …”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituì in giudizio la parte convenuta CP_1
benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La ricorrente, in data 11.12.2024, depositò note per l'udienza sostituita con note scritte fissata per la decisione, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere la disciplina normativa prevista in materia di indennità di accompagnamento che è un sostegno economico statale pagato dall' previsto dalla CP_1
legge 11 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita. Per le persone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile pari al 100%, per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria (non potendo dimostrare e presumere dai suddetti una capacità al lavoro). L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a prescindere dall'età dell'invalido e dal reddito suo e del suo nucleo familiare ed è cumulabile con la pensione di inabilità civile.
Alla parte ricorrente è stato riconosciuto il possesso dei predetti requisiti che delineano, nel tempo, lo stato di bisogno individuato dal legislatore come meritevole di tutela, accordata dalla Commissione medica nella seduta del 02.05.2005 con giudizio di
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e
508/88)”, successivamente confermato dal Centro Medico Legale di Palermo con CP_1
Verbale di verifica reso in data 06.11.2009.
Di contro, nessuna pretesa può essere fatta valere da parte dell' nei confronti della CP_2
ricorrente, avendo l' operato la decurtazione dei ratei da Giugno 2019 a Novembre CP_1 2020, in assenza della comunicazione della ragione delle singole trattenute sulle mensilità di pensione spettanti a chi non avrebbe avuto più titolo a riceverle nell' importo originario.
L' aveva l'onere di dedurre chiaramente i motivi per cui sarebbe avvenuto un CP_1
mutamento del titolo di credito originario e ciò, al fine di consentire alla parte privata di approntare adeguata difesa ovvero proporre azione di accertamento negativo.
Orbene, nel caso che ci occupa, l' , contumace nel presente giudizio, non ha mai CP_2
esplicitato la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute ed il conseguente ricalcolo e la riduzione dei ratei di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento all'assistita.
Il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19.12.2024.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino, nella causa civile iscritta al N. 2920/2024 R.G.L. promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. GULOTTA ANTONIO Parte_1
WALTER ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Indirizzo Telematico
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
- convenuto contumace -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19.12.2024, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria e la sola parte ricorrente ha depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
Il GOP, definitivamente pronunciando, nella contumacia dell' qui dichiarata, CP_1
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente , dei CP_1 Parte_1
ratei integrali della prestazione di totale inabilità civile e indennità di accompagnamento, per il periodo dall' 01 GIUGNO 2019 fino al 30 NOVEMBRE 2020, in relazione alla sua pensione n. 044550007025945 (Dettaglio pensione 2019 n. 044.5502.07025945) CP_1
senza operare alcuna decurtazione sui detti ratei e pagando le relative differenze retributive, oltre interessi legali dalle singole trattenute al saldo effettivo. Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che CP_1
liquida in complessivi € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali
15%, CU, CPA e IVA, se dovute come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'Avv. GULOTTA ANTONIO WALTER, antistatario.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27/02/2024, la ricorrente chiese il pagamento integrale e senza decurtazione, dei ratei di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento nel periodo ricompreso da Giugno 2019 e fino a Novembre 2020, deducendo che nessun indebito si era verificato e che esso, comunque, non le era stato mai comunicato dall' CP_1
e non poteva essere dal medesimo recuperato in proprio danno;
chiese, altresì, la condanna dell' alla restituzione delle differenze retributive relative a ciascun rateo nel suddetto CP_1
periodo.
Preliminarmente, parte ricorrente assunse: “Che con Verbale di visita collegiale Parte_2
di Palermo Commissione Medica per l'Accertamento delle Invalidità Civili data seduta 02.05.2005 la
Sig.ra è stata riconosciuta “INVALIDO con TOTALE e Parte_1
PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e 508/88)” …Che il suddetto giudizio è stato confermato dal Centro medico Legale di Palermo con Verbale in data 06.11.2009 …; Che CP_1
la Sig.ra fino al rateo di maggio 2019 ha percepito per la prestazione Parte_1
assistenziale di cui è titolare (n. 044.5502.07025945) la somma di € 793,17; ”. Rilevò la ricorrente:
“…Che a decorrere dal rateo di giugno 2019 e fino al rateo di Novembre 2020 la Sig.ra Parte_1
si è vista decurtare la prestazione assistenziale di cui è titolare, percependo € 295,99
[...]
anziché € 793,17, come è dato evincere dal prospetto dei pagamenti tratto dal Portale (vds. all. n. CP_1
4); Che la decurtazione è avvenuta senza alcuna comunicazione preventiva, per cui appare immotivata ed illegittima, a fronte del persistere del requisito sanitario;
Parte ricorrente soggiunse: “…l non CP_1
ha provveduto a comunicare all'odierna ricorrente alcun provvedimento di riliquidazione in peius della prestazione assistenziale di cui è titolare;
- Che la decurtazione appare pertanto immotivata ed illegittima per quanto sopra evidenziato”. Concluse la ricorrente e chiese “ …Condannare l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente la prestazione assistenziale per il periodo da Maggio 2019 a Novembre 2020 nella misura intera di € 793,17, anziché € 295,99, provvedendo a liquidare e pagare le differenze retributive pari a € 497,18 per n. 20 mensilità, comprensiva della tredicesima, per un totale di € 9.943,60; - Condannare l' in persona del suo CP_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e delle competenze professionali di lite con distrazione …”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituì in giudizio la parte convenuta CP_1
benché ritualmente citata, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La ricorrente, in data 11.12.2024, depositò note per l'udienza sostituita con note scritte fissata per la decisione, a seguito della quale viene emessa la presente sentenza completa di dispositivo e motivi.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Giova premettere la disciplina normativa prevista in materia di indennità di accompagnamento che è un sostegno economico statale pagato dall' previsto dalla CP_1
legge 11 febbraio 1980, n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide e/o incapaci di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita. Per le persone aventi fra i 18 e i 65 anni occorre che sia certificato un grado di invalidità civile pari al 100%, per i minorenni e gli ultrasessantacinquenni tale percentuale non è necessaria (non potendo dimostrare e presumere dai suddetti una capacità al lavoro). L'indennità di accompagnamento viene corrisposta per 12 mensilità a prescindere dall'età dell'invalido e dal reddito suo e del suo nucleo familiare ed è cumulabile con la pensione di inabilità civile.
Alla parte ricorrente è stato riconosciuto il possesso dei predetti requisiti che delineano, nel tempo, lo stato di bisogno individuato dal legislatore come meritevole di tutela, accordata dalla Commissione medica nella seduta del 02.05.2005 con giudizio di
“INVALIDO con TOTALE e PERMANENTE inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (leggi 18/80 e
508/88)”, successivamente confermato dal Centro Medico Legale di Palermo con CP_1
Verbale di verifica reso in data 06.11.2009.
Di contro, nessuna pretesa può essere fatta valere da parte dell' nei confronti della CP_2
ricorrente, avendo l' operato la decurtazione dei ratei da Giugno 2019 a Novembre CP_1 2020, in assenza della comunicazione della ragione delle singole trattenute sulle mensilità di pensione spettanti a chi non avrebbe avuto più titolo a riceverle nell' importo originario.
L' aveva l'onere di dedurre chiaramente i motivi per cui sarebbe avvenuto un CP_1
mutamento del titolo di credito originario e ciò, al fine di consentire alla parte privata di approntare adeguata difesa ovvero proporre azione di accertamento negativo.
Orbene, nel caso che ci occupa, l' , contumace nel presente giudizio, non ha mai CP_2
esplicitato la ragione per cui si sarebbe verificato il pagamento di somme non dovute ed il conseguente ricalcolo e la riduzione dei ratei di pensione di inabilità civile e dell'indennità di accompagnamento all'assistita.
Il ricorso va accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva, anche in punto di spese di lite, che seguono la soccombenza dell' convenuto. CP_2
P.Q.M.
come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 14/01/2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 19.12.2024.
IL GOP
Giuseppe Salvatore Sciortino