Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 maggio 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 ottobre 2025 |
Commentari • 51
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 3 dicembre 2025 · 1
Assegno di incollocabilità 2026 a 67 anni Dal 1° gennaio 2026 è in vigore una modifica sostanziale che riguarda l'assegno di incollocabilità, la prestazione economica erogata ai lavoratori che, a causa di gravi infortuni sul lavoro o malattie professionali, non possono più reinserirsi nel mercato occupazionale. La novità principale, ufficializzata dalla circolare INAIL n. 55/2025, riguarda l'innalzamento del limite anagrafico per beneficiare del sostegno, che passa da 65 a 67 anni. Requisiti d'accesso per il 2026 Per ottenere l'assegno, il richiedente deve quindi soddisfare, a partire dal 2026, criteri precisi legati al grado di invalidità riconosciuto dall'INAIL: età non superiore ai 67 …
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Giurisprudenza • 133
- 1. TAR Firenze, sez. IV, sentenza 23/12/2024, n. 1533Provvedimento: Pubblicato il 23/12/2024 N. 01533/2024 REG.PROV.COLL. N. 01377/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la CA (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1377 del 2023, proposto da -OMISSIS- di -OMISSIS--OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Mitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Ciaramelli, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
- recidiva violazioni amministrative·
- accesso agli atti·
- somministrazione alcolici a minori·
- sospensione attività pubblico esercizio·
- motivazione sanzione·
- interessi pubblici·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 14-ter legge n. 125/2001·
- definitività accertamento·
- sanzioni interdittive
Versioni del testo
- Capo I : Disposizioni generali
- Art. 1. (Oggetto - Definizioni) 1. La presente legge reca norme finalizzate alla prevenzione, alla cura ed al reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ai sensi della risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 1982 sui problemi dell'alcolismo nei Paesi della Comunita', della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di consiglio, del 29 maggio 1986, concernente l'abuso di alcol, e delle indicazioni della Organizzazione mondiale della sanita', con particolare riferimento al piano d'azione europeo per l'alcol di cui alla risoluzione del 17 settembre 1992, adottata a Copenaghen dal Comitato regionale per l'Europa della Organizzazione stessa, ed alla Carta europea sull'alcol, adottata a Parigi nel 1995.
2. Ai fini della presente legge, per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. (Finalita)
La presente legge:
a) tutela il diritto delle persone, ed in particolare dei bambini e degli adolescenti, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
b) favorisce l'accesso delle persone che abusano di bevande alcoliche e superalcoliche e dei loro familiari a trattamenti sanitari ed assistenziali adeguati;
c) favorisce l'informazione e l'educazione sulle conseguenze derivanti dal consumo e dall'abuso di bevande alcoliche e superalcoliche;
d) promuove la ricerca e garantisce adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale che si occupa dei problemi alcolcorrelati;
e) favorisce le organizzazioni del privato sociale senza scopo di lucro e le associazioni di auto-mutuo aiuto finalizzate a prevenire o a ridurre i problemi alcolcorrelati.