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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1430/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1430 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Fabrizio Rodin e
Michela Cuccu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2023, ha esposto di aver Parte_1 richiesto all' la rideterminazione del grado di inabilità lavorativa, conseguenza della CP_2
malattia professionale riconosciuta con provvedimento del 20 aprile 2018 CP_2
("spondilodiscoartrosi con degenerazione discale" – pratica n. 510840513 del 5 aprile
2011).
pagina 1 di 4 Nello specifico, aveva chiesto all' resistente, in data 20 maggio 2021, che CP_1
l'indennizzo, già riconosciuto in misura pari al 10%, venisse commisurato a un grado di inabilità del 16%.
Ha, inoltre, esposto che l' gli aveva comunicato la conferma della quantificazione CP_2
del danno biologico in misura del 10% giacché i postumi erano risultati immodificati e il grado di menomazione, dunque, risultava invariato.
Ritenendo di aver diritto a una quantificazione percentuale del danno biologico maggiore del 10%, in data 27 gennaio 2022, aveva proposto Parte_1
infruttuosamente opposizione avverso tale determinazione.
L' resistente si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda CP_1
considerando congrua la quantificazione già riconosciuta, e confermata in sede di revisione, in misura del 10%.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha confermato l'esistenza della patologia a carico della colonna lombare derivante dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di allevatore di ovini e suini in azienda familiare.
Lo stesso Consulente ha, altresì, sostenuto: “Il quadro di multiple discopatie lombari è quello considerato di natura professionale dallo stesso Istituto , come si rileva dal verbale di accertamento MP in data 23/11/21 che formula la diagnosi di spondilo- CP_2
discoartrosi con degenerazione discale con cod di riferimento 213 ( ernia discale lombare...) e dallo stesso certificato medico di richiesta di revisione 2/5/22 che fa Pt_2
riferimento a "deficit movimento arti inferiori " rispetto a quanto già riconosciuto in precedenza nel 2018 non sono presenti elementi sufficienti per considerare tale patologia aggravata e ciò sulla base del confronto della documentazione medica agli atti ( solo RX
e RMN ma non recenti consulenze specialistiche, non EMG, non terapie..) e della obiettività clinica.
Per tali motivi, per quanto riguarda la valutazione del danno biologico in considerazione del quadro clinico-funzionale e del quadro strumentale che non documenta vere e proprie "ernie discali" ma solo "accenno a focalità erniarie", ritengo che attualmente il quadro non possa essere considerato aggravato e il danno per la colonna lombare possa essere valutato ancora pari al 10%”.
pagina 2 di 4 Ha confermato, quindi, come non vi sia stato alcun aggravamento dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente, che è responsabile di un danno biologico valutabile ancora nella misura del 10%, osservando altresì, che dalla comparazione dell'esame obiettivo effettuato dal professionista incaricato dall'intestato
Tribunale all'epoca del giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo, e quello attuale da lui effettuato, risulta che la condizione clinica del signor non sia peggiorata da Pt_1
quella descritta nel 2018.
Il perito officiato dal Tribunale, inoltre, ha vagliato la documentazione integrativa richiesta in atto di visita peritale e prodotta, successivamente, dal ricorrente.
In particolare, il consulente ha così argomentato: “Tale documentazione fa riferimento al diario generale INAIL Carbonia dal 2014 al 2018 , nel 2021 , nel 2023 e nel 2024 : in particolare si rileva che la domanda per MP spondilodiscoartrosi con degenerazione discale ( senza specificare se cervicale, lombare o cervicolombare) è stata fonte di equivoci che hanno costretto a chiarimenti , modifiche delle conclusioni e ricorso in
Corte di appello con sentenza definitiva nel 2018 in cui il sig eniva riconosciuto Pt_1
affetto da spondilodiscoartrosi con degenerazione discale con danno pari al 10% e tale danno si riferiva esclusivamente al tratto lombare mentre per il tratto cervicale non veniva riconosciuto alcun nesso causale.
A tale conclusione ero anch'io pervenuto in quanto il verbale di accertamento CP_2
MP in data 23/11/21 formula la diagnosi di "spondilo-discoartrosi con degenerazione discale" e fa riferimento al cod 213 (ernia discale lombare...) e lo stesso certificato medico di richiesta di revisione 2/5/22 fa riferimento a "deficit movimento arti Pt_2 inferiori " riferendosi quindi indirettamente esclusivamente al tratto lombare”.
Il perito officiato dal Tribunale, pertanto, ha così concluso: “Ritengo che il quadro patologico della colonna lombare , già riconosciuto di natura professionale, per i motivi sovraesposti, non riconosca un aggravamento rispetto a quanto riconosciuto dallo stesso
nel 2018 per cui , considerando il quadro clinico funzionale e strumentale , il CP_2 danno biologico sia da valutare ancora pari al 10%”.
Il CTU ha, quindi, confermato il danno biologico nella misura del 10% per la patologia della “spondiloartrosi con discopatie”.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 3 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' in sede di revisione. CP_2
Le spese processuali e di consulenza non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
− rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
− nulla sulle spese;
− pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, in data 2 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1430 del R.A.C.L. dell'anno 2023, promossa da:
nato a [...] il [...], ivi residente, domiciliato Parte_1
elettivamente in Cagliari presso lo studio degli avvocati Giorgio Rodin, Fabrizio Rodin e
Michela Cuccu che lo rappresentano e difendono per procura speciale a margine del ricorso introduttivo del giudizio trasmesso in via telematica
RICORRENTE
CONTRO
, in persona Controparte_1
del Direttore Regionale in carica, legalmente domiciliato in Cagliari, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Di Tucci e dall'avvocato Paolo Spiga, in virtù di procura generale alle liti, rogito notarile
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26 aprile 2023, ha esposto di aver Parte_1 richiesto all' la rideterminazione del grado di inabilità lavorativa, conseguenza della CP_2
malattia professionale riconosciuta con provvedimento del 20 aprile 2018 CP_2
("spondilodiscoartrosi con degenerazione discale" – pratica n. 510840513 del 5 aprile
2011).
pagina 1 di 4 Nello specifico, aveva chiesto all' resistente, in data 20 maggio 2021, che CP_1
l'indennizzo, già riconosciuto in misura pari al 10%, venisse commisurato a un grado di inabilità del 16%.
Ha, inoltre, esposto che l' gli aveva comunicato la conferma della quantificazione CP_2
del danno biologico in misura del 10% giacché i postumi erano risultati immodificati e il grado di menomazione, dunque, risultava invariato.
Ritenendo di aver diritto a una quantificazione percentuale del danno biologico maggiore del 10%, in data 27 gennaio 2022, aveva proposto Parte_1
infruttuosamente opposizione avverso tale determinazione.
L' resistente si è costituito in giudizio rilevando l'infondatezza della domanda CP_1
considerando congrua la quantificazione già riconosciuta, e confermata in sede di revisione, in misura del 10%.
2. Il Consulente tecnico d'ufficio, dott. , chiamato ad accertare la Persona_1 sussistenza o meno dell'aggravamento preteso, all'esito di accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti ha confermato l'esistenza della patologia a carico della colonna lombare derivante dall'attività lavorativa svolta dal ricorrente in qualità di allevatore di ovini e suini in azienda familiare.
Lo stesso Consulente ha, altresì, sostenuto: “Il quadro di multiple discopatie lombari è quello considerato di natura professionale dallo stesso Istituto , come si rileva dal verbale di accertamento MP in data 23/11/21 che formula la diagnosi di spondilo- CP_2
discoartrosi con degenerazione discale con cod di riferimento 213 ( ernia discale lombare...) e dallo stesso certificato medico di richiesta di revisione 2/5/22 che fa Pt_2
riferimento a "deficit movimento arti inferiori " rispetto a quanto già riconosciuto in precedenza nel 2018 non sono presenti elementi sufficienti per considerare tale patologia aggravata e ciò sulla base del confronto della documentazione medica agli atti ( solo RX
e RMN ma non recenti consulenze specialistiche, non EMG, non terapie..) e della obiettività clinica.
Per tali motivi, per quanto riguarda la valutazione del danno biologico in considerazione del quadro clinico-funzionale e del quadro strumentale che non documenta vere e proprie "ernie discali" ma solo "accenno a focalità erniarie", ritengo che attualmente il quadro non possa essere considerato aggravato e il danno per la colonna lombare possa essere valutato ancora pari al 10%”.
pagina 2 di 4 Ha confermato, quindi, come non vi sia stato alcun aggravamento dei postumi afferenti alla malattia professionale sofferta dal ricorrente, che è responsabile di un danno biologico valutabile ancora nella misura del 10%, osservando altresì, che dalla comparazione dell'esame obiettivo effettuato dal professionista incaricato dall'intestato
Tribunale all'epoca del giudizio per il riconoscimento dell'indennizzo, e quello attuale da lui effettuato, risulta che la condizione clinica del signor non sia peggiorata da Pt_1
quella descritta nel 2018.
Il perito officiato dal Tribunale, inoltre, ha vagliato la documentazione integrativa richiesta in atto di visita peritale e prodotta, successivamente, dal ricorrente.
In particolare, il consulente ha così argomentato: “Tale documentazione fa riferimento al diario generale INAIL Carbonia dal 2014 al 2018 , nel 2021 , nel 2023 e nel 2024 : in particolare si rileva che la domanda per MP spondilodiscoartrosi con degenerazione discale ( senza specificare se cervicale, lombare o cervicolombare) è stata fonte di equivoci che hanno costretto a chiarimenti , modifiche delle conclusioni e ricorso in
Corte di appello con sentenza definitiva nel 2018 in cui il sig eniva riconosciuto Pt_1
affetto da spondilodiscoartrosi con degenerazione discale con danno pari al 10% e tale danno si riferiva esclusivamente al tratto lombare mentre per il tratto cervicale non veniva riconosciuto alcun nesso causale.
A tale conclusione ero anch'io pervenuto in quanto il verbale di accertamento CP_2
MP in data 23/11/21 formula la diagnosi di "spondilo-discoartrosi con degenerazione discale" e fa riferimento al cod 213 (ernia discale lombare...) e lo stesso certificato medico di richiesta di revisione 2/5/22 fa riferimento a "deficit movimento arti Pt_2 inferiori " riferendosi quindi indirettamente esclusivamente al tratto lombare”.
Il perito officiato dal Tribunale, pertanto, ha così concluso: “Ritengo che il quadro patologico della colonna lombare , già riconosciuto di natura professionale, per i motivi sovraesposti, non riconosca un aggravamento rispetto a quanto riconosciuto dallo stesso
nel 2018 per cui , considerando il quadro clinico funzionale e strumentale , il CP_2 danno biologico sia da valutare ancora pari al 10%”.
Il CTU ha, quindi, confermato il danno biologico nella misura del 10% per la patologia della “spondiloartrosi con discopatie”.
Le argomentate conclusioni del consulente, neppure oggetto di contestazione in sede di osservazioni alla bozza preliminare, devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici.
pagina 3 di 4 Ritiene pertanto il giudicante che parte ricorrente non abbia diritto al riconoscimento di un maggior danno biologico.
La domanda va quindi rigettata, avendo l'ausiliario sostanzialmente confermato la valutazione dei sanitari dell' in sede di revisione. CP_2
Le spese processuali e di consulenza non seguono la soccombenza, avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Devono essere definitivamente poste a carico dell' resistente le spese di CP_1 consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate e poste provvisoriamente a suo carico con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
− rigetta la domanda proposta da nei confronti dell' Parte_1 CP_2
− nulla sulle spese;
− pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come CP_2
liquidate con separato decreto.
Così deciso in Cagliari il 2 aprile 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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