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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/08/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3146 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Campagna, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis, come da procura in atti;
-parte appellata-
E
CONTRO
; Controparte_2
-parte appellata TU-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1407/2020 emessa dal giudice di pace di Latina in data 26.11.2020 con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 27.03.2011, alle ore 11:00 circa, in Latina, via Epitaffio, mentre era trasportato a bordo del motoveicolo Yamaha CK61919 di proprietà di . Controparte_3
1 Ha eccepito la illegittimità della sentenza per violazione del diritto di difesa in ragione della omessa comunicazione del rinvio d'ufficio all'udienza di assunzione della prova testimoniale e per difetto di motivazione. Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di “riformare l'impugnata Sentenza e per l'effetto dichiarare: responsabile del sinistro, in via esclusiva , o quantomeno , in misura maggioritaria , il sig CP_4
e , conseguentemente , radicare in capo alla
[...] Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t. l'obbligo risarcitorio
[...] nei confronti di e per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta Compagnia, ai sensi della legge vigente, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore in seguito al sinistro di cui in narrativa e quantificabili in complessivi € 12.000,00 comprensivi del danno non patrimoniale e le spese mediche sostenute per quanto attiene alle lesioni, e che dovranno essere necessariamente liquidate in corso di causa nonché al pagamento del contributo unificato versato da parte attrice per l'instaurazione dei due gradi del giudizio nonché delle relative spese legali ai sensi e per l'effetto del D.lgs 28/2012, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenza ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese forfettarie”.
, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso promosso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e sfornito del necessario corredo dimostrativo nei suoi elementi costitutivi;
con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
, pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito ed è rimasto TU.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, conclusa l'istruttoria mediante acquisizione documentale e prove orali, all'udienza del 27.05.2025, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
2 L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1 contestando la parte della decisione in cui il giudice di pace ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ed eccependo la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione del differimento d'ufficio dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova e di conferimento incarico al ctu. Ha in particolare eccepito la violazione del diritto di difesa per l'odierno appellante, a cui era quindi impedito di presenziare a quella udienza dinanzi al giudice di pace e di espletare compiutamente la fase istruttoria del primo grado di giudizio. L'appellante ha quindi contestato la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha confermato “il contenuto della ordinanza di assegnazione a sentenza, non ravvisandosi elementi di fatto idonei a sostenere una pronuncia di regressione del procedimento a fini istruttori. (…) Deve pertanto, alla luce degli scarni elementi raggiunti (…) provvedersi al rigetto della domanda in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.”. Ha di conseguenza contestato la sentenza di primo grado per la non corretta valutazione ed assunzione da parte del giudice di prime cure di tutti gli elementi probatori (documenti ed escussione testimoniale) che avrebbe dovuto acquisire nel rispetto del pieno contraddittorio.
Esaminato il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, il Tribunale, preso atto della omessa prova della comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza istruttoria già fissata dal giudice di pace, con ordinanza emessa in data 21.12.2024 ha rimesso la presente causa sul ruolo istruttorio al fine di completare in sede di appello la fase istruttoria iniziata e non ultimata dinanzi al giudice di pace. Come ivi precisato, “la mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25628 del 14/11/2013; Cass. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020). Nel corso del giudizio di appello è stato quindi escusso il teste Tes_1
3 , non sentito dinanzi al giudice di pace. Tes_2
Occorre pertanto verificare se, colmato detto vizio nella formazione della prova, la domanda risarcitoria avanzata da sia Parte_1 fondata. L'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in conseguenza del sinistro causato dalla condotta imprudente del convenuto TU , il quale in data 27.03.2011, Controparte_3 mentre era alla guida del motoveicolo Yamaha tg CK61919 di sua proprietà e sul quale era trasportato l'attore, viaggiava su via Epitaffio, in Latina e, giunto in prossimità di un'intersezione, perdeva il controllo del mezzo che rovinava a terra. Il , secondo la ricostruzione attorea, sarebbe caduto a terra, Pt_1 procurandosi gravi lesioni alla integrità psicofisica. Agiva quindi dinanzi al giudice di pace quale terzo trasportato, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Sul punto è opportuno precisare che l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova
4 liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr in materia Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022; Cass. Sez. 3 –, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Tale disposizione introduce quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019). Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato, e del nesso causale. Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, ritiene il Tribunale che le doglianze di parte appellante non siano fondate, poiché l'appellante non ha introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova del fatto storico del sinistro, come descritto dall'attore, e della derivazione causale dei danni lamentati dall'evento lesivo. Parte appellante ha dedotto di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro causato dalla condotta imprudente del convenuto TU , il quale in data 27.03.2011, mentre era Controparte_2 alla guida del motoveicolo tg CK61919, di sua proprietà e sul quale l'appellante era trasportato, giungendo in prossimità
5 dell'intersezione di via Pantanaccio, perdeva il controllo del mezzo. Secondo la tesi dell'odierno appellante i danni riportati alla propria integrità psicofisica (frattura V metacarpo destro e distorsione rachide cervicale), di cui ha prodotto certificazione medica, sarebbero stati provocati dalla condotta imprudente di CP_2 che al momento del sinistro sarebbe stato alla guida del
[...] motoveicolo su cui era trasportato. La domanda risarcitoria formulata da non è Parte_1 sufficientemente provata.
In primo luogo l'appellante non ha compiutamente provato di essere mero trasportato sul mezzo di proprietà di . Controparte_2
I plurimi elementi istruttori raccolti in primo grado, infatti, sono contraddittori e non consentono di valutare come adeguatamente dimostrati in giudizio gli elementi costitutivi della domanda. Il , su cui gravava l'onere di provare il reale accadimento del Pt_1 sinistro, la effettiva dinamica dello stesso, la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del conducente del motoveicolo Yamaha e i danni dallo stesso patiti, ha richiesto di provare i fatti a sostegno della propria domanda a mezzo produzione documentale e testimoni.
Quanto alla documentazione prodotta, il verbale di pronto soccorso contiene il riferimento del paziente ad un “incidente stradale a Latina moto-auto” ed una descrizione dei dolori lamentati. In occasione della prima visita al pronto soccorso l'attore non riferisce mai di essere terzo trasportato, non richiama mai il coinvolgimento del come conducente dello scooter e CP_2 riferisce solo di uno scontro tra motoveicolo ed auto. Rileva inoltre il Tribunale che manca un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi, alla identità dei soggetti presenti come danneggiati o come testi oculari. Detto elemento, benché non indispensabile, costituisce – ove presente - elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti. Inoltre, in merito alla valenza probatoria del modello CID si aderisce al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario,
6 poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e -come detto- litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass., sez. un., n. 10311/2006; Cass., n. 16376/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). In particolare, è stato chiarito che “In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, “ratione temporis” applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre
7 fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene quindi che, prendendo in esame il modello CID sottoscritto solo da CP_2
in cui quest'ultimo dichiarava di aver perso il controllo del
[...] mezzo, le dichiarazioni rese da non integrano piena prova CP_2 nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta. Esse quindi possono essere liberamente apprezzate, in considerazione delle ulteriori evidenze istruttorie in concreto acquisite. All'esito della complessa fase istruttoria svolta sia in primo che in secondo grado, ritiene il Tribunale che gli elementi conoscitivi ritraibili dal modello CID abbiano una ridotta valenza probatoria in merito alla prova del fatto storico dedotto dall'appellante, poiché non trovano adeguato e specifico riscontro nelle ulteriori evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Si osserva inoltre che, sebbene il CID riporti la presenza di testimoni oculari, non vi è l'indicazione di alcun nominativo di testimone presente al momento del fatto. Non vi è in atti alcun richiamo allo stato del mezzo, alcuna allegazione sulle condizioni del conducente del motoveicolo nella fase successiva all'urto, alcuna prova dei danni presenti sul motoveicolo a seguito della perdita di controllo. Si ritiene che questi siano elementi di particolare rilevanza ed evidenza in relazione alla prova del sinistro ed alla concreta dinamica del fatto, tenuto conto degli esiti lesivi lamentati dall'attore sulla propria integrità psicofisica a seguito dell'evento lesivo. Da ultimo, non è possibile desumere attraverso la documentazione in atti la natura, l'entità e la precisa localizzazione dei danni provocati da tale sinistro.
Quanto alla istruttoria orale, le dichiarazioni raccolte devono essere valutate come inattendibili, perché generiche e contraddittorie sotto diversi profili.
8 Nel corso del giudizio di appello, per le ragioni sopra esposte, è stato escusso il teste . Testimone_3
Le dichiarazioni testimoniali infatti rese dal teste Testimone_3 quale unico testimone presente al momento del sinistro si limitano a confermare il fatto storico rappresentato dall'attore nell'atto introduttivo, ma nulla provano in merito alla effettiva dinamica del sinistro e alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento lesivo. Il teste ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava sul marciapiede di via Epitaffio, era da solo ed era a circa dieci metri dal punto in cui si è verificato il sinistro. Ha tuttavia descritto il fatto storico con frasi generiche e poco circostanziate. Ha aggiunto di aver prestato soccorso all'attore il quale era a terra e lamentava dolore, ma ha chiarito di non ricordare dove avesse di preciso dolore. Ha dichiarato di conoscere il nome della persona a terra che lamentava dolore ed era trasportata sul motociclo, al quale aveva rilasciato il proprio contatto, mentre nulla ha potuto riferire in merito alla persona del conducente della moto, con il quale il Tes_1 ha dichiarato di non aver avuto alcuna interlocuzione. Le dichiarazioni testimoniali, rese da un unico teste presente ai fatti, sono poco precise e non hanno fornito un adeguato riscontro in ordine alle concrete modalità secondo cui si sarebbe svolto il fatto oggetto di accertamento, alla effettiva presenza del alla CP_2 guida del motociclo, alla sua condotta, alle modalità concrete secondo cui l'attore avrebbe subito lesioni personali in qualità di terzo trasportato.
Vi è ampia discordanza degli elementi istruttori in merito alla dinamica del sinistro, alla presenza del alla guida del CP_2 motoveicolo, alla ragione della caduta dell'appellante, alla posizione del mezzo sul manto stradale al termine della caduta e dei danni dallo stesso riportati. In conclusione, il raffronto tra tutti gli elementi probatori e la documentazione acquisiti nel giudizio di primo grado e di appello conduce ad affermare che essi - per i plurimi ed insuperabili profili di genericità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sopra evidenziati - non siano sufficienti a ritenere provati gli elementi costitutivi della domanda.
Infine, è opportuno precisare che a tali carenze di allegazione e di prova non si può sopperire ricorrendo alla ponderazione tecnica del
9 consulente d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado. Sul punto si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto o proprio, ma un mezzo istruttorio in senso lato, sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, sicché essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle parti medesime, in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali (ex multis Cass. Sez. V, Sentenza n. 11969 del 06 maggio 2021; Sez. V, Sentenza n. 25253 del 09 ottobre 2019; Sez. VI-L, Ordinanza n. 10373 del 12 aprile 2019; Sez. VI-1, Ordinanza n. 30218 del 15 dicembre 2017; Sez. VI-L, Ordinanza n. 3130 del 08 febbraio 2011; Sez. III, Sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006; Sez. III, Sentenza n. 9060 del 06 giugno 2003). Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata (o comunque inutilizzabile sul punto) qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 non merita accoglimento e l'appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della circostanza che, sebbene non vi sia prova della derivazione causale dal sinistro e della dinamica dei fatti di causa, la verificazione del danno sulla persona dell'attore ha trovato riscontro documentale.
Si attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. È utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
10 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze” (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite.
- si attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. Latina, 11.08.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
11
in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Valentina Giasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3146 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 promossa
DA (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Gianni Campagna, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO (P. IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Pietro De Angelis, come da procura in atti;
-parte appellata-
E
CONTRO
; Controparte_2
-parte appellata TU-
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
1407/2020 emessa dal giudice di pace di Latina in data 26.11.2020 con cui era stata rigettata la domanda di risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a seguito di un sinistro stradale verificatosi in data 27.03.2011, alle ore 11:00 circa, in Latina, via Epitaffio, mentre era trasportato a bordo del motoveicolo Yamaha CK61919 di proprietà di . Controparte_3
1 Ha eccepito la illegittimità della sentenza per violazione del diritto di difesa in ragione della omessa comunicazione del rinvio d'ufficio all'udienza di assunzione della prova testimoniale e per difetto di motivazione. Ha quindi chiesto all'intestato Tribunale di “riformare l'impugnata Sentenza e per l'effetto dichiarare: responsabile del sinistro, in via esclusiva , o quantomeno , in misura maggioritaria , il sig CP_4
e , conseguentemente , radicare in capo alla
[...] Controparte_5 in persona del legale rappresentante p.t. l'obbligo risarcitorio
[...] nei confronti di e per l'effetto, condannare la Parte_1 convenuta Compagnia, ai sensi della legge vigente, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'attore in seguito al sinistro di cui in narrativa e quantificabili in complessivi € 12.000,00 comprensivi del danno non patrimoniale e le spese mediche sostenute per quanto attiene alle lesioni, e che dovranno essere necessariamente liquidate in corso di causa nonché al pagamento del contributo unificato versato da parte attrice per l'instaurazione dei due gradi del giudizio nonché delle relative spese legali ai sensi e per l'effetto del D.lgs 28/2012, oltre rivalutazione monetaria e sul tutto gli interessi legali dal giorno del sinistro e sino all'effettivo soddisfo. Vittoria di spese, competenza ed onorari del doppio grado di giudizio oltre IVA e CPA e spese forfettarie”.
, ritualmente costituita in giudizio, ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese di lite. Ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, respingere l'appello ex adverso promosso in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto ed in diritto e sfornito del necessario corredo dimostrativo nei suoi elementi costitutivi;
con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali ed accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
, pur ritualmente citato in giudizio, non si è Controparte_2 costituito ed è rimasto TU.
Acquisito il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, conclusa l'istruttoria mediante acquisizione documentale e prove orali, all'udienza del 27.05.2025, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione di termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
2 L'appello non può essere accolto per le ragioni di seguito precisate.
ha impugnato la sentenza di primo grado, Parte_1 contestando la parte della decisione in cui il giudice di pace ha ritenuto non provata la dinamica del sinistro descritta nell'atto di citazione ed eccependo la violazione del diritto di difesa per omessa comunicazione del differimento d'ufficio dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova e di conferimento incarico al ctu. Ha in particolare eccepito la violazione del diritto di difesa per l'odierno appellante, a cui era quindi impedito di presenziare a quella udienza dinanzi al giudice di pace e di espletare compiutamente la fase istruttoria del primo grado di giudizio. L'appellante ha quindi contestato la valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha confermato “il contenuto della ordinanza di assegnazione a sentenza, non ravvisandosi elementi di fatto idonei a sostenere una pronuncia di regressione del procedimento a fini istruttori. (…) Deve pertanto, alla luce degli scarni elementi raggiunti (…) provvedersi al rigetto della domanda in applicazione del principio di cui all'art. 2697 c.c.”. Ha di conseguenza contestato la sentenza di primo grado per la non corretta valutazione ed assunzione da parte del giudice di prime cure di tutti gli elementi probatori (documenti ed escussione testimoniale) che avrebbe dovuto acquisire nel rispetto del pieno contraddittorio.
Esaminato il fascicolo relativo al giudizio di primo grado, il Tribunale, preso atto della omessa prova della comunicazione del rinvio d'ufficio dell'udienza istruttoria già fissata dal giudice di pace, con ordinanza emessa in data 21.12.2024 ha rimesso la presente causa sul ruolo istruttorio al fine di completare in sede di appello la fase istruttoria iniziata e non ultimata dinanzi al giudice di pace. Come ivi precisato, “la mancata comunicazione da parte del cancelliere, nel giudizio di primo grado, del provvedimento di rinvio d'ufficio dell'udienza, non integra una delle ipotesi tassative in cui il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado a norma degli art. 353 e 354 cod. proc. civ., ma rende operante il potere - dovere di tale giudice di decidere nel merito, previo compimento dell'attività istruttoria impedita "in prime cure" dall'anzidetta irregolarità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1073 del 16/01/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25628 del 14/11/2013; Cass. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020). Nel corso del giudizio di appello è stato quindi escusso il teste Tes_1
3 , non sentito dinanzi al giudice di pace. Tes_2
Occorre pertanto verificare se, colmato detto vizio nella formazione della prova, la domanda risarcitoria avanzata da sia Parte_1 fondata. L'attore ha chiesto il risarcimento di tutti i danni asseritamente subiti in conseguenza del sinistro causato dalla condotta imprudente del convenuto TU , il quale in data 27.03.2011, Controparte_3 mentre era alla guida del motoveicolo Yamaha tg CK61919 di sua proprietà e sul quale era trasportato l'attore, viaggiava su via Epitaffio, in Latina e, giunto in prossimità di un'intersezione, perdeva il controllo del mezzo che rovinava a terra. Il , secondo la ricostruzione attorea, sarebbe caduto a terra, Pt_1 procurandosi gravi lesioni alla integrità psicofisica. Agiva quindi dinanzi al giudice di pace quale terzo trasportato, chiedendo il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Sul punto è opportuno precisare che l'azione diretta prevista dall'art. 141 d.lgs. n. 209/2005 in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito. La tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile. Ne consegue che nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall'art. 144 d.lgs. n. 209/2005. L'azione ex art. 144 d.lgs. n. 209/2005, invero, consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo e, facendo applicazione di quanto stabilito dall'art. 2054, comma 1, c.c., prevede un onere probatorio a carico del terzo trasportato equivalente a quello previsto dal citato art. 141 d.lgs. n. 209/2005. Spetta infatti al vettore la prova
4 liberatoria “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”, da intendere quale previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr in materia Cass. Sez. U - , Sentenza n. 35318 del 30/11/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022; Cass. Sez. 3 –, Sentenza n. 17963 del 23/06/2021). Tanto premesso, è utile precisare che, secondo i noti principi elaborati in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005 consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, “a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. Tale disposizione introduce quindi una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo “caso fortuito”, da identificarsi non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione (cfr. da ultimo Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17963 del 23/06/2021; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 25033 del 08/10/2019). Tale tutela rafforzata, tuttavia, non può prescindere dalla prova del fatto storico del sinistro stradale, del coinvolgimento dell'attore quale terzo trasportato, e del nesso causale. Ne consegue che il terzo trasportato che agisca per il risarcimento del danno subito a causa di un sinistro stradale, pur non avendo l'onere di provare le concrete modalità di svolgimento del sinistro, deve tuttavia fornire la prova in giudizio, in applicazione degli ordinari criteri ex art. 2697 c.c., della effettiva verificazione del sinistro, del danno concretamente subito e del nesso di causalità tra il primo ed il secondo elemento.
Tanto premesso in diritto, passando all'esame in fatto del sinistro, ritiene il Tribunale che le doglianze di parte appellante non siano fondate, poiché l'appellante non ha introdotto in giudizio elementi probatori sufficienti ad integrare la prova del fatto storico del sinistro, come descritto dall'attore, e della derivazione causale dei danni lamentati dall'evento lesivo. Parte appellante ha dedotto di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro causato dalla condotta imprudente del convenuto TU , il quale in data 27.03.2011, mentre era Controparte_2 alla guida del motoveicolo tg CK61919, di sua proprietà e sul quale l'appellante era trasportato, giungendo in prossimità
5 dell'intersezione di via Pantanaccio, perdeva il controllo del mezzo. Secondo la tesi dell'odierno appellante i danni riportati alla propria integrità psicofisica (frattura V metacarpo destro e distorsione rachide cervicale), di cui ha prodotto certificazione medica, sarebbero stati provocati dalla condotta imprudente di CP_2 che al momento del sinistro sarebbe stato alla guida del
[...] motoveicolo su cui era trasportato. La domanda risarcitoria formulata da non è Parte_1 sufficientemente provata.
In primo luogo l'appellante non ha compiutamente provato di essere mero trasportato sul mezzo di proprietà di . Controparte_2
I plurimi elementi istruttori raccolti in primo grado, infatti, sono contraddittori e non consentono di valutare come adeguatamente dimostrati in giudizio gli elementi costitutivi della domanda. Il , su cui gravava l'onere di provare il reale accadimento del Pt_1 sinistro, la effettiva dinamica dello stesso, la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta del conducente del motoveicolo Yamaha e i danni dallo stesso patiti, ha richiesto di provare i fatti a sostegno della propria domanda a mezzo produzione documentale e testimoni.
Quanto alla documentazione prodotta, il verbale di pronto soccorso contiene il riferimento del paziente ad un “incidente stradale a Latina moto-auto” ed una descrizione dei dolori lamentati. In occasione della prima visita al pronto soccorso l'attore non riferisce mai di essere terzo trasportato, non richiama mai il coinvolgimento del come conducente dello scooter e CP_2 riferisce solo di uno scontro tra motoveicolo ed auto. Rileva inoltre il Tribunale che manca un verbale di accertamento redatto dalla competente autorità e munito di fede privilegiata ex art. 2700 c.c. in merito allo stato dei luoghi, alla identità dei soggetti presenti come danneggiati o come testi oculari. Detto elemento, benché non indispensabile, costituisce – ove presente - elemento di certezza della effettiva verificazione del sinistro e dei soggetti coinvolti. Inoltre, in merito alla valenza probatoria del modello CID si aderisce al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui “Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario,
6 poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia il rapporto assicurativo, con la derivante necessità che il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano. Pertanto, avuto riguardo alle dichiarazioni confessorie rese dal responsabile del danno, deve escludersi che, nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 18 della legge n. 990 del 1969, sia nel caso in cui sia stata proposta soltanto l'azione diretta che nell'ipotesi in cui sia stata avanzata anche la domanda di condanna nei confronti del responsabile del danno, si possa pervenire ad un differenziato giudizio di responsabilità in base alle suddette dichiarazioni, in ordine ai rapporti tra responsabile e danneggiato, da un lato, e danneggiato ed assicuratore dall'altro. Conseguentemente, va ritenuto che la dichiarazione confessoria, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro (cosiddetto C.I.D.), resa dal responsabile del danno proprietario del veicolo assicurato e -come detto- litisconsorte necessario, non ha valore di piena prova nemmeno nei confronti del solo confitente, ma deve essere liberamente apprezzata dal giudice, dovendo trovare applicazione la norma di cui all'art. 2733, terzo comma, c.c., secondo la quale, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è, per l'appunto, liberamente apprezzata dal giudice” (Cass., sez. un., n. 10311/2006; Cass., n. 16376/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3567 del 13/02/2013; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 25770 del 14/10/2019). In particolare, è stato chiarito che “In tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, con riferimento alla disciplina del modello di constatazione amichevole dell'incidente (cosiddetto CID) e del litisconsorzio nel giudizio, secondo le norme, “ratione temporis” applicabili, rispettivamente, dell'articolo 5 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, e dell'articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n.990, poiché in ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'articolo 2733, terzo comma, cod. civ., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice in relazione a tutti i litisconsorti e non solo ai non confidenti, le affermazioni confessorie sottoscritte dal conducente nel suddetto modello di constatazione vanno liberamente apprezzate nei confronti dell'assicuratore e del proprietario del veicolo, mentre
7 fanno piena prova nei confronti del conducente confidente secondo gli articoli 2733, secondo comma, 2734 e 2735 cod. civ.. Infatti, il litisconsorzio necessario, di cui al citato articolo 23 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, sussiste solo tra il responsabile (il proprietario del veicolo) e l'assicuratore, mentre non sussiste, a norma dell'articolo 2054, terzo comma, cod. civ., tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, in tal caso derivando soltanto un'ipotesi di obbligazione solidale e quindi di litisconsorzio facoltativo” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10304 del 07/05/2007; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 24187 del 13/11/2014; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 19327 del 03/08/2017). Applicando tali principi al caso di specie, si ritiene quindi che, prendendo in esame il modello CID sottoscritto solo da CP_2
in cui quest'ultimo dichiarava di aver perso il controllo del
[...] mezzo, le dichiarazioni rese da non integrano piena prova CP_2 nei confronti della compagnia di assicurazione convenuta. Esse quindi possono essere liberamente apprezzate, in considerazione delle ulteriori evidenze istruttorie in concreto acquisite. All'esito della complessa fase istruttoria svolta sia in primo che in secondo grado, ritiene il Tribunale che gli elementi conoscitivi ritraibili dal modello CID abbiano una ridotta valenza probatoria in merito alla prova del fatto storico dedotto dall'appellante, poiché non trovano adeguato e specifico riscontro nelle ulteriori evidenze istruttorie emerse nel corso del giudizio. Si osserva inoltre che, sebbene il CID riporti la presenza di testimoni oculari, non vi è l'indicazione di alcun nominativo di testimone presente al momento del fatto. Non vi è in atti alcun richiamo allo stato del mezzo, alcuna allegazione sulle condizioni del conducente del motoveicolo nella fase successiva all'urto, alcuna prova dei danni presenti sul motoveicolo a seguito della perdita di controllo. Si ritiene che questi siano elementi di particolare rilevanza ed evidenza in relazione alla prova del sinistro ed alla concreta dinamica del fatto, tenuto conto degli esiti lesivi lamentati dall'attore sulla propria integrità psicofisica a seguito dell'evento lesivo. Da ultimo, non è possibile desumere attraverso la documentazione in atti la natura, l'entità e la precisa localizzazione dei danni provocati da tale sinistro.
Quanto alla istruttoria orale, le dichiarazioni raccolte devono essere valutate come inattendibili, perché generiche e contraddittorie sotto diversi profili.
8 Nel corso del giudizio di appello, per le ragioni sopra esposte, è stato escusso il teste . Testimone_3
Le dichiarazioni testimoniali infatti rese dal teste Testimone_3 quale unico testimone presente al momento del sinistro si limitano a confermare il fatto storico rappresentato dall'attore nell'atto introduttivo, ma nulla provano in merito alla effettiva dinamica del sinistro e alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento lesivo. Il teste ha dichiarato che al momento del sinistro si trovava sul marciapiede di via Epitaffio, era da solo ed era a circa dieci metri dal punto in cui si è verificato il sinistro. Ha tuttavia descritto il fatto storico con frasi generiche e poco circostanziate. Ha aggiunto di aver prestato soccorso all'attore il quale era a terra e lamentava dolore, ma ha chiarito di non ricordare dove avesse di preciso dolore. Ha dichiarato di conoscere il nome della persona a terra che lamentava dolore ed era trasportata sul motociclo, al quale aveva rilasciato il proprio contatto, mentre nulla ha potuto riferire in merito alla persona del conducente della moto, con il quale il Tes_1 ha dichiarato di non aver avuto alcuna interlocuzione. Le dichiarazioni testimoniali, rese da un unico teste presente ai fatti, sono poco precise e non hanno fornito un adeguato riscontro in ordine alle concrete modalità secondo cui si sarebbe svolto il fatto oggetto di accertamento, alla effettiva presenza del alla CP_2 guida del motociclo, alla sua condotta, alle modalità concrete secondo cui l'attore avrebbe subito lesioni personali in qualità di terzo trasportato.
Vi è ampia discordanza degli elementi istruttori in merito alla dinamica del sinistro, alla presenza del alla guida del CP_2 motoveicolo, alla ragione della caduta dell'appellante, alla posizione del mezzo sul manto stradale al termine della caduta e dei danni dallo stesso riportati. In conclusione, il raffronto tra tutti gli elementi probatori e la documentazione acquisiti nel giudizio di primo grado e di appello conduce ad affermare che essi - per i plurimi ed insuperabili profili di genericità e contraddittorietà intrinseca ed estrinseca sopra evidenziati - non siano sufficienti a ritenere provati gli elementi costitutivi della domanda.
Infine, è opportuno precisare che a tali carenze di allegazione e di prova non si può sopperire ricorrendo alla ponderazione tecnica del
9 consulente d'ufficio nominato nel giudizio di primo grado. Sul punto si osserva che la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova in senso stretto o proprio, ma un mezzo istruttorio in senso lato, sottratto alla disponibilità delle parti e mirato a fornire un ausilio alla valutazione del giudice in caso di questioni di particolare complessità tecnica, sicché essa è ancorata alle allegazioni e alle produzioni effettuate dalle parti medesime, in ossequio al principio dispositivo e al regime delle preclusioni processuali (ex multis Cass. Sez. V, Sentenza n. 11969 del 06 maggio 2021; Sez. V, Sentenza n. 25253 del 09 ottobre 2019; Sez. VI-L, Ordinanza n. 10373 del 12 aprile 2019; Sez. VI-1, Ordinanza n. 30218 del 15 dicembre 2017; Sez. VI-L, Ordinanza n. 3130 del 08 febbraio 2011; Sez. III, Sentenza n. 3191 del 14 febbraio 2006; Sez. III, Sentenza n. 9060 del 06 giugno 2003). Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata (o comunque inutilizzabile sul punto) qualora la parte tenda con essa a supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In conclusione la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1 non merita accoglimento e l'appello deve essere rigettato.
Per quanto riguarda le spese di lite, in applicazione di quanto disposto dall'art. 92 c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con la sent. n. 77/2018, si ritiene che le stesse debbano essere compensate tra le parti, in ragione della parziale reciproca soccombenza, nonché della complessità dei fatti oggetto di accertamento e della circostanza che, sebbene non vi sia prova della derivazione causale dal sinistro e della dinamica dei fatti di causa, la verificazione del danno sulla persona dell'attore ha trovato riscontro documentale.
Si attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. È utile richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “In tema di impugnazioni, il meccanismo sanzionatorio del cd. raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma
10 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, ha la finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose ed è applicabile laddove l'impugnazione si concluda con una pronuncia di rigetto integrale, di inammissibilità o di improcedibilità, con apprezzamento da svolgere in base all'esito complessivo dell'impugnazione e non ad una verifica atomistica e circoscritta delle singole doglianze” (ex plurimis, Cass. Sez. L - , Sentenza n. 12103 del 17/05/2018).
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- rigetta l'appello;
- compensa tra le parti le spese di lite.
- si attesta la sussistenza dei presupposti ex art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002, introdotto dalla legge n. 228/2012, applicabile ai giudizi di impugnazione introdotti dal 31.01.2013. Latina, 11.08.2025 Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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