Sentenza 9 agosto 2022
Accoglimento
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 14/03/2025, n. 2105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2105 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02105/2025REG.PROV.COLL.
N. 02894/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2894 del 2023, proposto da TI IC, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmine Monaco, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione CA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Rosanna Panariello, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la CA, sezione staccata di LE (Sezione prima), n. 2231/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione CA;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Udita nell’udienza pubblica del 30 gennaio 2025 l’avv. Rosanna Panariello per la Regione CA;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- L’originario ricorrente, IC TI, titolare dell’omonima azienda agricola, impugnava, con richiesta di annullamento, il decreto dirigenziale regionale n. 7 del 15 gennaio 2019 con cui la Giunta regionale della CA aveva disposto l'annullamento in autotutela della decisione individuale di concessione dell’aiuto n. 0456447 del 13 luglio 2018, con revoca del contributo già concesso in suo favore. Deduceva la violazione, sotto plurimi profili, dell’art. 21-nonies della l. n. 241 del 1990 e il vizio di eccesso di potere per sviamento e contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria.
1.2.- La parte pubblica intimata non si costituiva in giudizio.
1.3.- Con sentenza n. 2231 del 222 il T.a.r. per la CA, sezione staccata di LE, sez. I, dichiarava inammissibile il ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato. Argomentava il T.a.r., premessa la nozione di «controinteressato» e al di là della rinnovabilità della notifica nei confronti dell’Amministrazione (risultando, essa, nulla), ed esclusa, altresì, l’applicabilità dell’art. 49 c.p.a., che nel caso di specie erano presenti i presupposti per la configurabilità di controinteressati in senso formale e sostanziale, non intimati, in violazione dell’art. 41 c.p.a.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base della asserita mancanza di controinteressati e, in ogni caso, della loro omessa indicazione nell’atto e conseguente (asserita) impossibilità di individuarli. Sostiene l’appellante che:
- oggetto del giudizio di prime cure non sarebbe stata la graduatoria o la mancata inclusione in posizione utile a beneficiare del contributo, ma la revoca di un contributo già concesso e revocato dopo l’inizio dei lavori;
- l’atto impugnato, ossia la revoca dell’ammissione alla graduatoria per la concessione del contributo, non avrebbe individuato controinteressati;
- la posizione della parte privata ben avrebbe potuto essere equiparata a quella del concorrente ‘escluso’, ancorché in presenza di una esclusione sopravvenuta alla pubblicazione della graduatoria.
3.- La Regione CA, costituitasi in giudizio, ha, con memoria, contrastato le pretese della parte appellante evidenziando che:
- in base al petitum formulato da controparte, dalla graduatoria sarebbero stati ben desumibili posizioni di «controinteresse» in capo ai soggetti nominativamente ivi indicati, conseguentemente l’appellante sarebbe stato onerato della tempestiva notifica del ricorso nei confronti di «almeno uno» di costoro, a pena di decadenza, trattandosi, peraltro, dell’esercizio del potere di autotutela successivo all’ammissione in graduatoria;
- il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile anche in ragione della nullità della notifica nei confronti della parte pubblica. Secondo quanto esposto dalla difesa dell’Amministrazione regionale, non avrebbe neppure potuto ipotizzarsi una rimessione in termini per la rinotifica, non potendo – in tesi – spiegare ‘efficacia’ la pronuncia della Corte cost. n. 148 del 2021 stante «l’eventuale giudicato intervenuto anteriormente alla sentenza della Corte ma anche le eventuali preclusioni e decadenze già verificatesi», estranee alla norma dichiarata incostituzionale (decadenza che, nel caso di specie, sarebbe stata ravvisabile nella omessa notifica ad uno dei controinteressati).
4.- Le tesi della parte appellante sono state ribadite con memoria di replica.
5.- All’udienza pubblica del 30 gennaio 2025, presente la sola procuratrice di parte pubblica la quale si è riportata alle già rassegnate conclusioni, l’appello, su richiesta della stessa, è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è fondato.
7.- La domanda caducatoria veicolata con il ricorso di primo grado verteva sul decreto dirigenziale n. 7 del 15 gennaio 2019, con il quale la Regione CA aveva disposto l’annullamento in autotutela del provvedimento di concessione dell’aiuto erogato il 13 luglio 2018, con revoca di quest’ultimo, «a causa del mancato rispetto – al momento della presentazione della Domanda di Sostegno – della ragionevolezza dei costi […]».
8.- Il provvedimento impugnato in prime cure, emesso a valle della originaria concessione del contributo disposta sulla base dell’apposita graduatoria, non contemplava la presenza di controinteressati né in senso formale, né in senso sostanziale, trattandosi di un atto i cui effetti si esaurivano nel rapporto tra Regione CA e azienda agricola ricorrente, quest’ultima destinataria del provvedimento di ritiro del contributo già concesso e la cui ipotetica riammissione non avrebbe, astrattamente, dato luogo, a modifiche delle posizioni dei partecipanti.
A ciò va aggiunto, peraltro, che nessuna formale modifica della graduatoria risulta essere stata disposta in conseguenza dell’atto di autotutela di cui trattasi e tale da modificare l’assetto degli interessi sin da quella fase del procedimento.
Ne discende che nessun onere di notifica a (inesistenti) controinteressati gravava sulla parte privata, con la conseguenza che la declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure non si sincronizza, in parte qua, con le regole poste a presidio della instaurazione del contraddittorio la quale, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., è in tal senso correttamente avvenuta.
9.- Ciò detto, assume rilevanza, in termini di nullità, la errata notificazione del ricorso di primo grado alla Regione CA e, per essa, nei confronti del legale rappresentante della Giunta regionale, Direzione generale per le politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Autorità di gestione del PSR CA 2014-2020.
In tal senso, premesso che diversamente da quanto ritenuto dalla Regione (la quale nell’atto impugnato non ha indicato esattamente l’autorità presso la quale ricorrere, ciò che non è neutro ad una valutazione della complessiva condotta di buona fede), nessuna ragione in termini di pregresso (per il vero, assente) giudicato osta qui all’applicazione delle regole processuali secondo la lettura che ne ha dato la Corte costituzionale con sentenza n. 148 del 2021. Va, infatti, osservato che la notificazione del ricorso di prime cure nei confronti del «legale rappresentante pro tempore» delle strutture dipartimentali regionali e non nei confronti del legale rappresentante dell’Amministrazione regionale più ampiamente inteso, non può qui determinare – in ragione del carattere non proporzionato di una decisione di tal guisa – la declaratoria di inammissibilità del ricorso di prime cure ma importa il necessario rinvio al primo giudice ai sensi dell’art. 105 c.p.a. ai fini della corretta instaurazione, su tale versante, del contraddittorio.
10.- Anche in relazione a tale aspetto, dunque, l’impugnata sentenza, emessa all’esito di un giudizio di primo grado al quale non ha partecipato la Regione CA, va annullata.
11.- Per le considerazioni che precedono, l’appello va, quindi, accolto, con conseguente annullamento della sentenza impugnata e rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., essendo mancato il contraddittorio in ragione della nullità della notifica del ricorso di primo grado alla Regione CA nei termini sopra evidenziati.
12.- Il T.a.r. provvederà all’assegnazione di un termine per la rinnovazione della notifica del ricorso di primo grado nei confronti del legale rappresentante della Regione CA.
13.- In relazione alla natura e alla peculiarità delle questioni controverse, vanno ravvisate le eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese del doppio grado di giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c. (Corte cost. n. 77 del 2018).
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la sentenza impugnata e rinvia, ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a., la causa al T.a.r. per la CA, sezione staccata di LE, per l’ulteriore corso del processo.
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Carmine Volpe, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Carmine Volpe |
IL SEGRETARIO