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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 21/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
- SEZIONE FALLIMENTARE -
Proc. n. 27/2025 P.U.
Il Tribunale, riunito nelle persone dei magistrati
Dott. Giuseppe Rini Presidente
Dott.ssa Maria Margiotta Giudice
Dott.ssa Giovanna Debernardi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso per la declaratoria di apertura della liquidazione controllata depositata dai sig.ri
, nato a [...] il [...] CF: , residente a Parte_1 C.F._1
MARINEO (PA), Contrada Luisa km 7 700 SS 118, SNC, , nato a [...] Parte_2
(PA) il 21/12/1976 CF: , residente a [...], Contrada Cozzo C.F._2
Napolitano, 0 e , nato a [...] il [...] CF: Parte_3
residente a [...]; C.F._3
Visto il decreto emesso dal Giudice delegato in data 11.3.2025 ed il successivo piano integrato depositato in data 12.3.2025;
Ritenuto che sussista la competenza a pronunciarsi sulla presente istanza ai sensi dell'art. 27, C.C.I.I., avendo il ricorrente il centro dei propri interessi nel circondario del Tribunale di Termini Imerese;
Ritenuto che ricorra lo stato di sovraindebitamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), C.C.I.I., come risultante dalla documentazione offerta in allegato al ricorso, e che sussistano i requisiti per l'ammissione alla procedura indicati all'art. 268, C.C.I.I.;
Rilevato che risulta presente la documentazione dai cui all'art. 269, C.C.I.I.;
Letta la relazione dei professionisti nominati in qualità di gestori della crisi, Avv.ti Giuseppe Liberto e Maria Lucia Iovino, recante una valutazione positiva sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda nonché l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269, comma 2, CCII);
Ritenuto che i ricorrenti versino in una situazione di sovraindebitamento, da definirsi come lo stato di crisi o di insolvenza di ogni tipo di debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (cfr. art. 2, comma 1, lett. c, CCII); Rilevato che non risulta la presentazione di domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del
CCII;
Viste le integrazioni depositate in data 12.3.2025, alla luce dei rilievi mossi con decreto depositato in data 11.3.2025;
Ritenuta, dunque, la sussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura previsti dagli artt. 268
e 269 CCII;
Considerato, ancora, che i debitori hanno chiesto di poter disporre dell'unico bene immobile di loro proprietà, sottoposto a liquidazione, impegnandosi a liberarlo entro sessanta giorni dalla sua assegnazione;
Visto l'art. 270, comma 2, lett. e), ai sensi del quale, in ipotesi di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale “ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi […]”;
Considerato che nella fattispecie in esame i ricorrenti risultano formulare l'istanza predetta in maniera generica, senza precisare né i beni dei quali chiedono l'utilizzo per un massimo di sessanta giorni, né le specifiche ragioni sottese a siffatta richiesta;
Ritenuto, pertanto, che, allo stato, non possa darsi corso all'istanza di cui sopra, difettando i presupposti prescritti dalla norma, sopra citata, di cui all'art. 270, comma 2, lett. e), C.C.I.I.;
Evidenziato che l'art. 150 CCII (applicabile alla liquidazione controllata in virtù del richiamo operato dall'art. 270, comma 5) prevede il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni compresi nella procedura, anche per crediti maturati durante la procedura medesima;
Rilevato che per il ruolo di liquidatore vanno confermati i medesimi professionisti già nominati in qualità di O.C.C., i quali risultano iscritti nell'elenco dei gestori della crisi di cui al D.M. Giustizia 202/2014;
Rammentato che competono al liquidatore gli adempimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. f) e g), nonché i compiti stabiliti dagli artt. 272-275 CCII;
P. Q. M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata da sovraindebitamento nei confronti dei sig.ri
, nato a [...] il [...] CF: , residente a Parte_1 C.F._1
MARINEO (PA), Contrada Luisa km 7 700 SS 118, SNC, , nato a [...] Parte_2
(PA) il 21/12/1976 CF: , residente a [...], Contrada Cozzo C.F._2
Napolitano, 0 e , nato a [...] il [...] CF: Parte_3
residente a [...]; C.F._3
nomina Giudice Delegato la dott.ssa Giovanna Debernardi;
nomina liquidatori gli Avv.ti Giuseppe Liberto e Maria Lucia Iovino, che risultano in possesso dei requisiti di cui all'art. 270, C.C.I.I., con l'incarico di svolgere tutti i compiti di cui agli artt. 272 e ss., C.C.I.I., onerando lo stesso a: 1) a procedere all'accettazione della nomina entro i due giorni successivi al ricevimento della relativa comunicazione, rendendo contestualmente la dichiarazione di cui all'art. 35.1 D.Lgs. 159/2011;
2) a curare l'inserimento della presente sentenza, con esclusione dei dati sensibili, sul sito internet del Tribunale di Termini Imerese e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, anche la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
3) a curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
4) a notificare la sentenza ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
5) ad aggiornare l'elenco dei creditori entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
6) a completare l'inventario dei beni del debitore ed a redigere un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata;
7) a procedere alle operazioni di formazione del passivo previste dall'art. 273 C.C.I.I.;
8) a riferire per iscritto ogni sei mesi al giudice delegato in ordine all'esecuzione del programma di liquidazione (con la precisazione che il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è oggetto di valutazione ai fini della liquidazione del compenso);
ordina al debitore il deposito, entro sette giorni, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché́ dell'elenco dei creditori;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, C.C.I.I.; dispone che, ai sensi dell'art. 150 C.C.I.I., dalla data di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la procedura, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione;
dispone che, qualora non vi abbia ancora provveduto, il Liquidatore dia notizia all'Agente della riscossione e agli Ufficio fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale degli istanti;
ordina al debitore di consegnare o rilasciare al Liquidatore tutti i beni facenti parte del patrimonio oggetto della liquidazione;
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 18/03/2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Dott.ssa Giovanna Debernardi