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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 2660/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. ELIA FRANCESCO, Avv. DE SALVATORE DANIELA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il diritto soggettivo alla riliquidazione del trattamento di pensione di vecchiaia, computando la contribuzione volontaria versata dal 2013 al 2021, non presente nell'estratto contributivo, né valutata per la liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto a decorrere dal mese di agosto
2021, con importo pari ad euro 337 mensili;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. In particolare, deduceva che l'importo della pensione erogata, era stato calcolato considerando tutta la contribuzione versata dalla ricorrente, compresa la contribuzione volontaria versata dal 07/08/2004 al
16/11/2013 e dal 04/01/2020 al 18/01/2020; che l'istituto aveva rilevato la sovrapposizione tra contribuzione volontaria e contribuzione da lavoratore dipendente dovuta al fatto che la lavoratrice domestica aveva continuato a versare i contributi volontari, nonostante avesse ripreso vari rapporti lavoro.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non merita di essere accolta, alla luce della documentazione versata in atti.
Deve darsi atto che la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei contributi volontari versati nell'arco temporale compreso fra il 2013 e il 2021, al fine di vedersi incrementare l'importo dei ratei di pensione di vecchiaia. Essa, tuttavia, non deduce né prova che i predetti versamenti volontari siano andati a colmare il vuoto contributivo afferente la propria posizione previdenziale nell'arco temporale dedotto, avendo specificamente a riferimento i periodi non lavorati;
vale a dire che non allega specificamente, né prova, che il predetto versamento dei contributi volontari non sia stato coincidente al versamento di contributi derivanti da rapporti di lavoro domestico, per il medesimo segmento temporale.
Nulla deduce, inoltre, sulla ragione specifica che nei predetti anni, l'abbia indotta a provvedere ai predetti versamenti: se si sia trattato di periodi di sospensione/cessazione dei rapporti di lavoro;
se i versamenti dovessero colmare i vuoti contributivi di eventuali rapporti di lavoro a tempo parziale, e quali fossero specificamente i trimestri interessati, per pagina 2 di 4 ciascuna delle annualità considerate, al fine di consentire a questo giudice di verificare la cumulabilità o meno, ai fini del trattamento pensionistico.
L'esame dei documenti prodotti, infatti, evidenzia che nel predetto arco temporale (e per i medesimi trimestri), la ricorrente abbia svolto attività di lavoro domestico regolarmente assicurato e, nel medesimo arco temporale, siano stati anche versati contributi volontari (cfr. estratto contributivo e bollettini di versamento dei contributi volontari), realizzandosi effettivamente la sovrapposizione evidenziata da nella memoria difensiva, che non CP_1
consente il cumulo dei contributi volontari e quelli conseguenti allo svolgimento di attività lavorativa.
A mente del Dlgs n. 184/1997, il cumulo di periodi assicurativi, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è consentito, utilizzando per il perfezionamento dei requisiti utili ai fini del godimento del trattamento di pensione,” i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità
(art.1); e “ La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza” (art.6 comma 2).
Ne consegue che, in assenza di prova specifica sulla non contestualità dei periodi per i quali sono stati versate le contribuzioni, nell'arco temporale oggetto del ricorso, la domanda non potrà essere accolta.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
pagina 3 di 4 - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 31 ottobre 2024.
Il giudice
Antonianna Colli
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Antonianna Colli, all'esito della trattazione scritta disposta ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 co. 1 c.p.c. nella causa n. 2660/2024 R.G.A.C. promossa da
Parte_1
(Avv. ELIA FRANCESCO, Avv. DE SALVATORE DANIELA) contro in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
(Avv. ZANNINI QUIRINI SIMONETTA)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo notificato alla convenuta di cui in epigrafe, parte ricorrente adiva il giudice del lavoro dell'intestato Tribunale, chiedendo di dichiarare il diritto soggettivo alla riliquidazione del trattamento di pensione di vecchiaia, computando la contribuzione volontaria versata dal 2013 al 2021, non presente nell'estratto contributivo, né valutata per la liquidazione del trattamento pensionistico riconosciuto a decorrere dal mese di agosto
2021, con importo pari ad euro 337 mensili;
il tutto, con vittoria di spese di lite, competenze ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' contestando CP_1
l'avversa domanda e chiedendone il rigetto perché infondata. In particolare, deduceva che l'importo della pensione erogata, era stato calcolato considerando tutta la contribuzione versata dalla ricorrente, compresa la contribuzione volontaria versata dal 07/08/2004 al
16/11/2013 e dal 04/01/2020 al 18/01/2020; che l'istituto aveva rilevato la sovrapposizione tra contribuzione volontaria e contribuzione da lavoratore dipendente dovuta al fatto che la lavoratrice domestica aveva continuato a versare i contributi volontari, nonostante avesse ripreso vari rapporti lavoro.
La causa veniva istruita attraverso produzioni documentali e, quindi rinviata per la discussione, e trattata con le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
All'esito della verifica del rituale deposito delle note sostitutive di udienza entro il termine perentorio assegnato, la causa veniva decisa con sentenza, depositata telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è fondata e non merita di essere accolta, alla luce della documentazione versata in atti.
Deve darsi atto che la ricorrente lamenta la mancata valutazione dei contributi volontari versati nell'arco temporale compreso fra il 2013 e il 2021, al fine di vedersi incrementare l'importo dei ratei di pensione di vecchiaia. Essa, tuttavia, non deduce né prova che i predetti versamenti volontari siano andati a colmare il vuoto contributivo afferente la propria posizione previdenziale nell'arco temporale dedotto, avendo specificamente a riferimento i periodi non lavorati;
vale a dire che non allega specificamente, né prova, che il predetto versamento dei contributi volontari non sia stato coincidente al versamento di contributi derivanti da rapporti di lavoro domestico, per il medesimo segmento temporale.
Nulla deduce, inoltre, sulla ragione specifica che nei predetti anni, l'abbia indotta a provvedere ai predetti versamenti: se si sia trattato di periodi di sospensione/cessazione dei rapporti di lavoro;
se i versamenti dovessero colmare i vuoti contributivi di eventuali rapporti di lavoro a tempo parziale, e quali fossero specificamente i trimestri interessati, per pagina 2 di 4 ciascuna delle annualità considerate, al fine di consentire a questo giudice di verificare la cumulabilità o meno, ai fini del trattamento pensionistico.
L'esame dei documenti prodotti, infatti, evidenzia che nel predetto arco temporale (e per i medesimi trimestri), la ricorrente abbia svolto attività di lavoro domestico regolarmente assicurato e, nel medesimo arco temporale, siano stati anche versati contributi volontari (cfr. estratto contributivo e bollettini di versamento dei contributi volontari), realizzandosi effettivamente la sovrapposizione evidenziata da nella memoria difensiva, che non CP_1
consente il cumulo dei contributi volontari e quelli conseguenti allo svolgimento di attività lavorativa.
A mente del Dlgs n. 184/1997, il cumulo di periodi assicurativi, per gli iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è consentito, utilizzando per il perfezionamento dei requisiti utili ai fini del godimento del trattamento di pensione,” i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette forme, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia e dei trattamenti pensionistici per inabilità
(art.1); e “ La contribuzione volontaria non è ammessa per contestuali periodi di assicurazione ad una delle forme di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti, nonché per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle predette forme di previdenza” (art.6 comma 2).
Ne consegue che, in assenza di prova specifica sulla non contestualità dei periodi per i quali sono stati versate le contribuzioni, nell'arco temporale oggetto del ricorso, la domanda non potrà essere accolta.
La condanna al pagamento delle spese processuali segue la regola della soccombenza, con liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
pagina 3 di 4 - condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre iva e cpa come per legge.
Roma, 31 ottobre 2024.
Il giudice
Antonianna Colli
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