Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/05/2025, n. 2451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2451 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav.
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in Addì _____________ persona del Giudice Elvira Majolino, nella causa iscritta al N.
Rilasciata spedizione in 9171/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv. DA
FRANCESCA SANFILIPPO, rappresentata e difesa dagli avv.ti ______________ ________
Pietro Martorana e Paolo Perrone
- ricorrente -
Per ______________ C O N T R O _____
Controparte_1
[...]
[...]
- convenuto contumace -
All'esito dell'udienza del 26/05/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo
Il Cancelliere telematico la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato il 14/06/2024, la ricorrente indicata in epigrafe contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il suo CP_1
possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, dalla data della visita di revisione.
L' convenuto, seppur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio, CP_1
rimanendo pertanto contumace.
regolare citazione, non si è costituito in giudizio.
La causa, istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica, è stata decisa.
La domanda è fondata.
Ed invero, il consulente tecnico d'ufficio, sulla base degli accertamenti espletati, ha concluso che la ricorrente, a causa delle patologie da cui è affetta, è da ritenersi invalida in misura pari al 77%, a decorrere dalla data della visita di revisione.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. vanno condivise perché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali (v. relazione in atti).
Può, quindi, concludersi che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, a decorrere dalla data della visita di revisione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, e distratte in favore degli avv.ti Pietro Martorana e Paolo Perrone, antistatari.
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza CP_1
tecnica d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia dell' CP_1
In accoglimento del ricorso, dichiara che la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari richiesti dalla legge per fruire dell'assegno mensile di invalidità, a decorrere dalla data della visita di revisione.
Condanna l' alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi € CP_1
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore degli avv.ti
Pietro Martorana e Paolo Perrone.
Pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica, già CP_1
liquidate.
Così deciso in Palermo, 27/05/2025 IL GIUDICE
Elvira Majolino