Sentenza 25 settembre 1978
Massime • 4
L'indennita di scioglimento del contratto di Agenzia spetta, ai sensi dell'art 9 dell'accordo economico collettivo 30 giugno 1969, se il contratto a tempo indeterminato (o considerato tale, in quanto rinnovato) si risolve per fatto non imputabile all'agente. A tal fine, l'Estinzione per mutuo consenso del contratto di Agenzia, a norma dell'art 1372 cod civ, equivale, agli effetti dell'indennita di scioglimento del contratto, alla risoluzione unilaterale ad iniziativa del preponente, e da quindi diritto alla corresponsione dell'indennita.*
Nell'ipotesi di omesso o parziale versamento contributivo al fondo pensioni per un contratto di Agenzia non piu in corso, siano o no i contributi prescritti, spetta all'agente l'Azione risarcitoria ex art 1218 cod civ fin dalla cessazione del rapporto, poiche la mancata o irregolare contribuzione ha gia determinato un pregiudizio nella posizione assicurativa dell'agente, con ripercussioni sulla perdita totale o parziale della pensione, posto che questa, al momento del pensionamento, non verra corrisposta o verra corrisposta dall'ENASARCO in misura inferiore a quella spettante. ( V 3045/77, mass n 386610).*
L'indennita di scioglimento del contratto di Agenzia e dovuta esclusivamente dall'ENASARCO solo nel caso in cui l'ente ha regolarmente ricevuto i contributi per il "fondo indennita per la risoluzione del rapporto", mentre, in caso di omesso o parziale versamento dei contributi, l'agente puo agire solo direttamente contro il preponente per il pagamento del suo credito.*
Il rapporto autonomo di Agenzia a termine, successivamente prorogato, si considera a tempo indeterminato - ai sensi dell'art 3 dello accordo economico collettivo 30 giugno 1969 per la disciplina dei rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale - non agli effetti dell'indennita di mancato preavviso (art 8 dell'accordo e art 1750 cod civ), bensi ai soli effetti dell'indennita di scioglimento del contratto (art 9 dell'accordo e art 1751 cod civ), e percio da diritto all'indennita di scioglimento del rapporto, ma non a quella di preavviso.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/09/1978, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 25 settembre 1978 |
Testo completo
Il rapporto autonomo di Agenzia a termine, successivamente prorogato, si considera a tempo indeterminato - ai sensi dell'art 3 dello accordo economico collettivo 30 giugno 1969 per la disciplina dei rapporti di Agenzia e di rappresentanza commerciale - non agli effetti dell'indennita di mancato preavviso (art 8 dell'accordo e art 1750 cod civ), bensi ai soli effetti dell'indennita di scioglimento del contratto (art 9 dell'accordo e art 1751 cod civ), e percio da diritto all'indennita di scioglimento del rapporto, ma non a quella di preavviso.*