TRIB
Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/05/2025, n. 1550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1550 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2181/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2181/2023 r.g.a.c., e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Giuseppe Guastaferro, unitamente al quale elet- tivamente domicilia in Terzigno (NA), alla via Allocca n. 23;
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Federico
Giusto, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino (AV), alla P.zza della
Libertà, n. 39;
Appellata
NONCHE'
, come in atti;
Controparte_2
Appellato Contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato. In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle dispo- sizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei ver- bali d'udienza che qui si hanno per noti). Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiu- 1
tamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso. Inoltre, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposi- zione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito. Il sig. ha impugnato la sentenza n. 4547/2022 del GDP di Nola Parte_1 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata nei con- fronti di e , rispettivamente gestore del CP_2 CP_1 parco acquatico ove si verificò il sinistro e relativo assicuratore. Nello specifico l'attore in primo grado, odierno appellante, aveva dedotto che in data 16/6/2019, alle ore 11.50 era caduto mentre utilizzava uno scivolo acquatico a causa di una grata divelta e tagliente posta alla fine dello stesso, così riportando lesioni. Il gravame è fondato sull'unico motivo per cui il giudice di pace non avrebbe te- nuto in considerazione la grata divelta e tagliente, raffigurata nei rilievi fotografi- ci e riferita dal teste sig. Testimone_1
Si è costituita la sola (è rimasta contumace la ), la qua- CP_1 CP_2 le ha chiesto il rigetto del gravame ed il favore delle spese. Ebbene, venendo al merito, risulta ineccepibile la valutazione del giudice di pri- me cure, il quale ha evidenziato che dai rilievi fotografici versati in atti non si evince la grata tagliente e divelta posta alla fine dello scivolo che costituì, secon- do l'assunto attoreo, la causa della caduta del sig. . Pt_1
Ed invero, dagli stessi rilievi fotografici allegati dall'attore in primo grado, rico- nosciuti persino in sede di esame testimoniale come raffiguranti lo stato dei luo- ghi, emerge una grata perfettamente integra, inidonea, come tale, a rappresentare un pericolo per l'utilizzatore dello scivolo. Va, vieppiù, considerato che la grata in questione risulta posta alla fine della struttura acquatica, composta da uno sci- volo iniziale ed un tratto pianeggiante di lunghezza considerevole, idoneo ad un adeguato e sicuro rallentamento dopo l'utilizzo del tratto in discesa, onde la peri- colosità intrinseca della cosa viene meno anche per quest'altro aspetto. Ed infatti va ricordato in punto di diritto che la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un' alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto del- la insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (C.civ. 10/11592). Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza di tali elementi, in quanto la cosa raffigurata nei rilievi fotografici non risulta alterata da alcun agente patoge- no. Non risulta vero quanto sostenuto in citazione, secondo cui la situazione di com- promissione della grata sarebbe evincibile ictu oculi;
se poi l'attore abbia inten- zionato fondare la propria pretesa sull'elemento strutturale, cioè a dire sulla con- figurazione stessa dello scivolo, alla fine del quale è stata apposta una grata (così sembrerebbe da quanto riferito a pagina 7 dell'appello : “appare difficile imma- gine, a contrario, la sicurezza di uno scivolo che al termine della corsa si ferma su di una grata di ferro, per lo più non visibile”), va osservato che la stessa è po-
2
sta alla fine della struttura, per come raffigurata nei rilievi fotografici, svolgendo la funzione di far defluire l'acqua che proviene dallo scivolo, in modo da evitare che in sua assenza possano crearsi pozzanghere pericolose;
essa sottende pertanto ad un'esigenza di sicurezza. In aggiunta alla motivazione fornita dal giudice di prime cure va osservato che il sig. , quando fu ricoverato al pronto soccorso, non fece cenno alla caduta a Pt_1 causa della grata ma riferì di comparsa di limitazione antalgica durante movi- mento della spalla, riferendo anche di pregresse lussazioni (vedi verbale di pron- to soccorso in atti); anche tale elemento di prova depone ai fini del rigetto. Il rigetto della domanda nel merito assorbe anche la domanda avanzata nei con- fronti della compagnia assicurativa, che sarebbe stata in ogni caso inammissibile in quanto l'ordinamento non contempla un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, non vertendosi in tema di RCA. Per tali motivi il gravame va rigettato, con condanna di parte appellante alle spe- se di giudizio, in base al principio della soccombenza;
la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui al co I quater dell'art 13 del DPR 115/2002.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame
• condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre iva, cpa e rim- borso spese forfettario come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Andrea Francesco Fabbri, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2181/2023 r.g.a.c., e vertente
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Davide Giuseppe Guastaferro, unitamente al quale elet- tivamente domicilia in Terzigno (NA), alla via Allocca n. 23;
Appellante
E
(P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa, in virtù di giusta procura in atti, dall'Avv. Federico
Giusto, unitamente al quale elettivamente domicilia in Avellino (AV), alla P.zza della
Libertà, n. 39;
Appellata
NONCHE'
, come in atti;
Controparte_2
Appellato Contumace
OGGETTO: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI: come da conclusioni in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
L'appello è infondato. In via preliminare, si dà atto che la presente sentenza è redatta in base alle dispo- sizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l. 69/2009 (pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei ver- bali d'udienza che qui si hanno per noti). Sempre in via preliminare, va dichiarata la tempestività e la procedibilità dell'appello, proposto nei termini ex art. 327 c.p.c. e sorretto da motivi compiu- 1
tamente illustrati e specificati nel rispetto delle norme di cui agli artt. 342 c.p.c. e 164 c.p.c., nonché l'ammissibilità dello stesso. Inoltre, e secondo il principio tantum devolutum quantum appellatum, in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né è stato oggetto di riproposi- zione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tri- bunale da qualsivoglia valutazione in merito. Il sig. ha impugnato la sentenza n. 4547/2022 del GDP di Nola Parte_1 con la quale è stata rigettata la domanda di risarcimento danni avanzata nei con- fronti di e , rispettivamente gestore del CP_2 CP_1 parco acquatico ove si verificò il sinistro e relativo assicuratore. Nello specifico l'attore in primo grado, odierno appellante, aveva dedotto che in data 16/6/2019, alle ore 11.50 era caduto mentre utilizzava uno scivolo acquatico a causa di una grata divelta e tagliente posta alla fine dello stesso, così riportando lesioni. Il gravame è fondato sull'unico motivo per cui il giudice di pace non avrebbe te- nuto in considerazione la grata divelta e tagliente, raffigurata nei rilievi fotografi- ci e riferita dal teste sig. Testimone_1
Si è costituita la sola (è rimasta contumace la ), la qua- CP_1 CP_2 le ha chiesto il rigetto del gravame ed il favore delle spese. Ebbene, venendo al merito, risulta ineccepibile la valutazione del giudice di pri- me cure, il quale ha evidenziato che dai rilievi fotografici versati in atti non si evince la grata tagliente e divelta posta alla fine dello scivolo che costituì, secon- do l'assunto attoreo, la causa della caduta del sig. . Pt_1
Ed invero, dagli stessi rilievi fotografici allegati dall'attore in primo grado, rico- nosciuti persino in sede di esame testimoniale come raffiguranti lo stato dei luo- ghi, emerge una grata perfettamente integra, inidonea, come tale, a rappresentare un pericolo per l'utilizzatore dello scivolo. Va, vieppiù, considerato che la grata in questione risulta posta alla fine della struttura acquatica, composta da uno sci- volo iniziale ed un tratto pianeggiante di lunghezza considerevole, idoneo ad un adeguato e sicuro rallentamento dopo l'utilizzo del tratto in discesa, onde la peri- colosità intrinseca della cosa viene meno anche per quest'altro aspetto. Ed infatti va ricordato in punto di diritto che la responsabilità da cose in custodia sussiste qualora ricorrano due presupposti: un' alterazione della cosa che, per le sue intrinseche caratteristiche, determina la configurazione nel caso concreto del- la insidia o trabocchetto e l'imprevedibilità e invisibilità di tale alterazione per il soggetto che, in conseguenza di questa situazione di pericolo, subisce un danno (C.civ. 10/11592). Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza di tali elementi, in quanto la cosa raffigurata nei rilievi fotografici non risulta alterata da alcun agente patoge- no. Non risulta vero quanto sostenuto in citazione, secondo cui la situazione di com- promissione della grata sarebbe evincibile ictu oculi;
se poi l'attore abbia inten- zionato fondare la propria pretesa sull'elemento strutturale, cioè a dire sulla con- figurazione stessa dello scivolo, alla fine del quale è stata apposta una grata (così sembrerebbe da quanto riferito a pagina 7 dell'appello : “appare difficile imma- gine, a contrario, la sicurezza di uno scivolo che al termine della corsa si ferma su di una grata di ferro, per lo più non visibile”), va osservato che la stessa è po-
2
sta alla fine della struttura, per come raffigurata nei rilievi fotografici, svolgendo la funzione di far defluire l'acqua che proviene dallo scivolo, in modo da evitare che in sua assenza possano crearsi pozzanghere pericolose;
essa sottende pertanto ad un'esigenza di sicurezza. In aggiunta alla motivazione fornita dal giudice di prime cure va osservato che il sig. , quando fu ricoverato al pronto soccorso, non fece cenno alla caduta a Pt_1 causa della grata ma riferì di comparsa di limitazione antalgica durante movi- mento della spalla, riferendo anche di pregresse lussazioni (vedi verbale di pron- to soccorso in atti); anche tale elemento di prova depone ai fini del rigetto. Il rigetto della domanda nel merito assorbe anche la domanda avanzata nei con- fronti della compagnia assicurativa, che sarebbe stata in ogni caso inammissibile in quanto l'ordinamento non contempla un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del danneggiante, non vertendosi in tema di RCA. Per tali motivi il gravame va rigettato, con condanna di parte appellante alle spe- se di giudizio, in base al principio della soccombenza;
la relativa liquidazione viene effettuata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui al co I quater dell'art 13 del DPR 115/2002.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
• Rigetta il gravame
• condanna al pagamento, in favore di delle Parte_1 CP_1 spese di lite che si liquidano in euro 1701,00 per compensi, oltre iva, cpa e rim- borso spese forfettario come per legge.
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. n. 115/2002
Il Giudice
(dott. Andrea Francesco Fabbri)
3