TRIB
Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1244 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in data 14.06.2022, , Parte_1
premettendo di essere stato assunto in data 28.06.1990, dalla Controparte_2
adibito presso l'Unità produttiva di Piedimonte San Germano (Cassino Plant), con mansioni di operaio addetto alla Qualità dall'anno 2009 Parte_2
dapprima inquadrato nel 3° livello del CCNL , poi Parte_3
confluito, a seguito dell'applicazione del CCSL di primo livello in forza dal 01.01.2012, nel gruppo professionale 5 fascia 2 e poi nell'Area professionale 1 in sede di rinnovo del CCSL medesimo, ha adito l'intestato Tribunale lamentando l'errato inquadramento, deducendo la riconducibilità delle mansioni svolte a far data dall'anno 2017 nel superiore livello rivendicato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal
01.01.2017, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° gruppo professionale- seconda fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal
01.01.2020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive qualificate secondo le tabelle del CCNL/CCSL pro tempore applicabile il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.”
A fondamento della propria domanda ha dedotto di essere stato adibito, dall'anno
2017, alla qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari, seguendo il
“coordinamento operativo” del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati, sempre presso il magazzino campionature, svolgendo le seguenti attività:
a. con un collega fa il giro dello stabilimento, prelevando i campioni per benestare identificati con foglio verde codice BE e le scatole con pezzi segnalati;
b. all'arrivo dei pezzi al magazzino campionatura il ricorrente identifica il CIM, curando il passaggio dal magazzino di provenienza al proprio magazzino (cd. scarico), attribuendo al pezzo un diverso codice;
c. procede poi all'apertura delle scatole, controllando l'integrità del pezzo e verificando se i documenti di accompagnamento corrispondono al pezzo e se sono correttamente redatti;
d. se la verifica dà esito positivo, procede alla registrazione del pezzo con indicazione di tutti i campioni prelevati e individua l'ente cui deve essere destinato (attività questa svolta sino al 2019/2020), inviando una mail riepilogativa al superiore , che controlla la presenza del grafico Controparte_3
(disegno del pezzo) e autorizza le consegne;
e. se rileva una non conformità nei documenti o nei pezzi contatta il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie del documento, ovvero scarta il pezzo e lo restituisce al fornitore compilando la relativa bolla, firmata dal e curando materialmente la consegna della scatola al deposito CP_3
spedizioni;
f. in caso di non conformità egli si occupa altresì di individuare gli enti di destinazione per i controlli, procedendo anche alla loro specifica individuazione e formulando una proposta al capo squadra, occupandosi poi di consegnare i pezzi agli enti individuati;
g. una volta ricevuta la lista definitiva dei controlli, il ricorrente si occupa di generare al computer la lettera di modifica che contiene l'annotazione della modifica sul pezzo: per fare ciò inserisce il codice disegno ed individua la modifica tramite consultazione al computer, inserendo il relativo codice identificativo: il programma genera automaticamente la “lettera di modifica – annotazione di modifica fatta da altri enti” che il ricorrente invia via mail a destinatari predefiniti, provvedendo al consegnare il pezzo al tecnologo ed annotare poi la chiusura della prova con il relativo costo;
h. si occupa di gestire il magazzino inviando “ad obsoleto” i pezzi ante modifica per essere rottamati, preparando e stampando le relative bolle e inviando tutto al proprio responsabile che a sua volta provvedeva ad inviare e ottenere le autorizzazioni per la rottamazione al responsabile qualità.
Per lo svolgimento delle mansioni descritte egli ha operato con autonomia sulla base di istruzioni di massima fornite nel 2006 dall'allora Capo squadra
[...]
, poi confermate da , senza ricevere alcuna altra CP_4 Controparte_3
indicazione.
Deduceva quindi che tali mansioni, svolte in piena autonomia, si sostanziassero in attività complesse ad elevato contenuto tecnico- amministrativo (implicante anche l'interpretazione di disegni e di report dimensionali), con responsabilità di risultati, condotte nei soli limiti delle indicazioni generali fornite una tantum.
***
Costituitasi tempestivamente la società convenuta, con memoria difensiva telematicamente depistata in data 10.10.2022 contestava tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso, rilevando che il ricorrente, addetto al magazzino benestari dall'anno 2017, aveva ricoperto il ruolo di addetto allo smistamento dei campioni di PE (campionature per benestari): nello svolgimento di tale attività egli non aveva mai eseguito il coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi (tale essendo l'attività propria del responsabile – ), Controparte_3
svolgendo sempre le mansioni proprie dell'addetto al magazzino campionature, ovvero un'attività routinaria, semplice e consolidata, priva di autonomia decisionale, eseguita sulla base di indicazioni sempre dettagliate e ben circoscritte.
Si occupava infatti: di prelevare le scatole dei pezzi appositamente contrassegnate e portarle presso il magazzino campionature;
di provvedere allo scarico del pezzo mediante utilizzo di pistola per la lettura del codice a barre;
di verificare l'integrità del pezzo e la completezza della documentazione presente.
Ha inoltre il compito di registrare alcuni dati contenuti nella documentazione ed esplicitamente richiesti, su un file appositamente creato dal suo superiore senza decidere in merito alle tipologie di controlli ed alla individuazione degli enti di destinazione;
anche nel caso di difformità egli ha solo il compito di segnalarle inserendo i dati rilevanti per la loro individuazione (descrizione) su format prestabiliti ed a compilazione guidata, come anche sono a compilazione guidata i format per registrare le prove (inclusa quella di montabilità) che il responsabile magazzino ha deciso di far condurre sul pezzo.
Contestando specificatamente tutte le attività dedotte in ricorso rilevava infine, in riferimento alla mappa delle skill U.T.E. Benestari, che la capacità di interpretare i “disegni” (intendendosi con tale espressione un codice numerico che identifica un determinato pezzo - PAR number-, laddove il concetto di “disegno” in senso tecnico corrisponde alla geometria del pezzo in 3D o in 2D, non accessibile agli operatori), consisteva nel saper correttamente valutare la corretta compilazione di un CQC, sostenendo altresì che tutte le attività contenute nella mappa delle
SKILL erano proprie della mansione di magazziniere. Parte_4
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispettivamente al pagamento delle differenze retributive e decennale rispetto al riconoscimento della qualifica superiore.
***
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti, e mediante escussione testimoniale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza del 27.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte, giova in linea generale ricordare che, a norma dell'art. 2103 c.c., “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
Analoga disposizione è contenuta, per i pubblici dipendenti, nell'art. 52 del d.lgs.
n. 165/01.
Come è noto, dottrina e giurisprudenza costantemente escludono che il criterio dell'equivalenza posto dalla norma in esame (così come modificata dall'art. 13 st. lav.) si esaurisca nel controllo dell'afferenza delle mansioni precedenti e di quelle da ultimo assegnate alla medesima categoria professionale: mentre infatti la precedente formulazione della norma in esame prevedeva, come è noto, la necessaria equivalenza della “posizione del lavoratore”, la nuova formulazione prevede la necessaria equivalenza delle mansioni dallo stesso svolte, ovverosia del contenuto professionale del lavoro assegnato al lavoratore stesso. Di conseguenza, possono essere legittimamente attribuite al lavoratore soltanto mansioni che corrispondano alla “capacità professionale specifica” dallo stesso dedotta in contratto, ovverosia alla sua “qualifica contrattuale” (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 1.9.2000 n. 11457; Cass. civ., sez. lav.,
10.8.1999 n. 8577; Cass. civ., sez. lav., 23.11.1995 n. 12121). Tutto ciò a meno che non ricorra, nel caso concreto, un “giustificato motivo oggettivo” inerente all'attività produttiva che legittimi l'assegnazione al lavoratore di mansioni estranee alla sua qualifica contrattuale originaria ovvero all'area dell'equivalenza professionale di cui all'art. 2103 c.c. (in argomento, per tutte, si veda Cass. civ., sez. lav., 12.7.2002 n. 10187).
Sotto altro punto di vista, attenta dottrina ha opportunamente evidenziato come, a fronte dell'obbligo del lavoratore di espletare l'attività lavorativa assegnatagli nei limiti di cui sopra, esista al contempo un diritto dello stesso lavoratore – o meglio, più correttamente, un interesse legittimo – sia all'arricchimento del proprio capitale umano e professionale (inteso come bagaglio complessivo di esperienze) nell'ambito lavorativo, sia alla tutela del proprio “piacere di lavorare, che è fatto per lo più di autostima e acquisizione della stima altrui, di equilibrio esistenziale fondato in larga parte anche sulla coltivazione delle relazioni sociali implicate nel lavoro”, che altro non è se non l'espressione del diritto fondamentale alla libera estrinsecazione della propria personalità sul luogo di lavoro tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (in questi termini si veda anche la giurisprudenza di legittimità: per tutte si rimanda a Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2002 n. 15868, a Cass. civ., sez. lav., 4.3.2000 n. 2455, nonché a Cass. civ., sez. lav., 6.11.2000 n. 14443 e successive conformi). Interesse legittimo e non vero e proprio diritto soggettivo, dunque, ma pur sempre situazione giuridica soggettiva che non si trova di per sé – come acutamente sostenuto da troppo a lungo isolata ed oggi compianta dottrina – in posizione di intrinseca inferiorità rispetto a quella della controparte contrattuale.
Al fine dunque di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. è costante nell'affermare che il ragionamento dell'interprete debba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. civ. 7129/1997).
Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Tale procedimento logico-giuridico trifasico presuppone l'onere per il lavoratore che invoca il superiore inquadramento non solo di allegare specificamente i compiti svolti e le relativi disposizioni contrattuali, ma anche di esplicitare e rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr. Cass. civ.
21.5.2003, n. 8025, con orientamento costantemente confermato).
Il lavoratore che intende chiedere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore è dunque tenuto ad allegare, e poi provare, gli elementi posti a fondamento della domanda, esplicitando i caratteri distintivi delle due qualifiche a raffronto e ponendo a confronto le mansioni per cui è stato assunto con quelle che, invece, concretamente ha svolto, in modo da evidenziare sul piano probatorio “la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Peraltro la S.C. ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n.
8025/03).
Altresì è necessario la prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni superiori in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle inferiori e che abbia assunto tutte le prerogative e le responsabilità tipiche della qualifica superiore reclamata (cfr. ex multis Cass. nn. 6230/98 e 14569/99).
Infine, deve rilevarsi che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate, essendo in realtà il lavoratore onerato di provare la riconducibilità dei compiti svolti alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato.
***
Seguendo l'iter logico trifasico delineato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre preliminarmente rilevare che appartengono al 5° gruppo professionale, seconda fascia (qualifica posseduta) “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, rientrando, tra i profili enunciati a titolo esemplificativo, anche quello di
“magazziniere”.
D'altro canto, nel 3° gruppo professionale prima fascia, sono ricompresi “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano, e che richiedono un diploma” come anche i lavoratori che “oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della seconda fascia del 4° gruppo professionale, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”.
Può certamente escludersi che l'attività del ricorrente sia funzionale all'esecuzione di operazioni su apparati o attrezzature complessi, non avendo egli dedotto alcunché in proposito: in ricorso manca infatti qualunque riferimento a tali attrezzature, come anche una declinazione di loro peculiari caratteristiche potenzialmente idonee a sorreggere una valutazione di complessità.
Occorre quindi verificare se le attività dedotte in ricorso siano inquadrabili nel novero di quelle “caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano, e che richiedono un diploma”, da svolgere “con specifica collaborazione”: la declaratoria individua lo svolgimento di mansioni, eseguite con specifica collaborazione e con “adeguata autonomia” operativa, presupponendo, di logica, anche l'adozione di decisioni con impatto immediatamente operativo scelte con discrezionalità sulla base di principi, e procedure generalmente valide in quell'ambito.
Le procedure rilevanti per il descritto inquadramento, poiché equiparate a principi e norme, non possono non presentare un carattere di significativa ampiezza, non potendosi ad esse equiparare i procedimenti specifici e puntuali che descrivono dettagliatamente i singoli passaggi procedurali delle attività demandate.
***
Il ricorrente asserisce di aver svolto il “coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati”, nell'ambito della qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari;
omette, tuttavia, di fornire elementi utili alla ricostruzione dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento al dedotto “coordinamento” precludendo quindi al Giudice di poter accertare prima ed operare poi il procedimento sussuntivo rispetto al superiore inquadramento.
Con riferimento alle ulteriori attività, parte ricorrente descrive una serie di operazioni, connesse e conseguenziali, inserite in una dettagliata procedura che inizia e termina con il trasporto delle scatole contenti i pezzi da i vari magazzini di provenienza a quelli di destinazione, così riassumibile: prelevare i campioni per benestare facendo il giro nello stabilimento;
trasportare i pezzi nel magazzino campionature;
controllare l'integrità del pezzo;
verificare i documenti di accompagnamento;
procedere alla registrazione del pezzo;
in caso di non conformità dei documenti o del pezzo contattare il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie, compilando una bolla;
individuazione degli enti di destinazione per i controlli, ovvero del tecnologo di riferimento, con specifica individuazione dei controlli da effettuare;
portare materialmente la scatola contenente i pezzi al deposito spedizioni;
Dalla documentazione in atti, al fine di procedere nel ragionamento sussuntivo per il superiore inquadramento, è stato necessario verificare l'effettiva consistenza delle attività menzionate e la loro effettiva attribuzione, con particolare riferimento a quelle attività che sono state dedotte dal ricorrente come espressione e indice di “ adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano”, attribuendo una scelta da compiere, esulando da compiti meramente esecutivi e ripetitivi, dando evidenza di autonomia di scelta tra possibili campi di azione, sulla base di un certo grado di professionalità, tra cui:
- individuare le anomalie e i successivi controlli necessari
- proporre le modifiche da apportare
- individuare gli enti di controllo.
L'istruttoria espletata non ha supportato la pretesa attorea, non essendo emerso lo svolgimento di compiti caratterizzati da adeguata autonomia operativa nei soli limiti di norme di carattere generale, valevoli per quel determinato settore, venendo alla luce, altresì, che il ricorrente svolgesse la propria attività con specifica preparazione, acquisita mediante esperienza di lavoro, come specificatamente indicata nel CCSL, 5° gruppo, prima fascia, tra cui compare, tra l'altro, la qualifica di magazziniere.
Dall'istruttoria è emerso che le attività compiute dal ricorrente sono tutte attività semplici e “compilative”: grazie infatti ad una maturata esperienza di lavoro, i compiti affidati vengono svolti con una “agilità” esecutiva, espressione di una acquisita conoscenza delle operazioni “standardizzate”, che, però, sono sempre inserite in un contesto procedimentale specifico e dettagliato che non consente di raggiungere la richiesta autonomia operativa, nell'ambito di soli principi e regole generali.
Manca, inoltre, l'assunzione di responsabilità nelle scelte, in quanto ogni passaggio viene “vagliato” e approvato dal responsabile , come, tra CP_3
l'altro, ammesso dal ricorrente in atti.
***
Il ricorrente sostiene di essersi occupato della rilevazione delle difformità, procedendo alla richiesta di correzione, ovvero, per i pezzi rovinati, assumendo direttamente la decisione di scartarli.
Sulle attività dedotte che fanno riferimento alla procedura di verifica di conformità dei pezzi, le prove orali, come anche le specifiche fasi procedurali non contestate, hanno restituito una concreta e diversa dimensione al quadro fattuale descritto dal ricorrente.
Il teste ha dichiarato che “si compila il format che viene mostrato CP_3
(allegato 4) descrivendo il tipo di disturbo, vale a dire la difformità segnalata, il format mi viene consegnato ed io posso suggerire delle correzioni. Io posso poi aprire una segnalazione tramite apposito portale (FQP), per avere dati a livello statistico e contabile. La non difformità del componente porta anche allo scarto con possibile addebito al fornitore. Lo scarto fisico prevede una bolla di uscita del pezzo che sta ad indicare la scelta del superiore di scarto del pezzo. La bolla viene compilata dal ricorrente o da altro collega. Sul capitolo 14: quando arriva il pezzo, si verifica a livello visivo, le difformità più evidenti. Sono io ad insinuare i controlli da far eseguire al pezzo;
in passato per una nostra scelta gestionale ogni pezzo aveva associato un set di controlli predefinito: fino a tre anni fa. L'operatore, tra cui il ricorrente li individuava ed io verificavo se la scelta era corretta. I controlli mirati che sono invece stati aggiunti al pezzo dopo, li individuo io perché serve individuare il tipo di controllo utilizzando il Maps: mi baso sulla storia del pezzo e sulla segnalazione con cui il pezzo arriva. Io individuo il tipo di controllo e lo segnalo su un file condiviso che poi viene utilizzato dal ricorrente che consegna il pezzo al tecnologo di riferimento.
L'allegato 6 è il format modulo prova che viene compilato dagli operatori nell'intestazione una volta che io ho dato indicazioni di effettuare questo tipo di controllo sul file condiviso;
l'allegato 7 si compila all'arrivo del pezzo compilando i campi riportando i dati presenti sul CQC”. Ha poi aggiunto “è presente una lista di tecnologi associati ai pezzi che consulta il ricorrente. In genere se il tecnologo cambia non ce ne accorgiamo perché il tecnologo non più associato al pezzo ci risponde emettendo in copia il muovo tecnologo e noi aggiorniamo il nostro elenco. AdR: i fornitori in caso di difetto di documentazione vengono contattati dal ricorrente che trova l'indirizzo mail del
CQC (che è un documento). La descrizione della difformità documentale la fa il ricorrente che è anche colui che la rileva”.
Il ricorrente svolgeva, quindi, un controllo di massima, riscontrando unicamente le difformità visivamente più evidenti e riportando l'esito del controllo su di un format – prodotto in atti – procedendo al riempimento di campi precompilati, scelti tramite flag, che individuano il tipo di non conformità rilevata: le informazioni “disegno/fornitore/denominazione” sono disponibili sul CQC, carta di identità del pezzo predisposto dal fornitore e la loro compilazione è attività di routine (cfr. dep. ). Tes_1
Solo in caso di pezzi rovinati ovvero con anomalie gravi ed evidenti la decisione in prima battuta sullo scarto poteva essere appannaggio del ricorrente, al quale spettava poi l'obbligo di sottoporre la decisione definitiva al prorpio responsabile
(cftr. dep. teste ). Tes_2
Quanto al controllo documentale, esso si concludeva con un semplice raffronto di dati riportati sulla “carta di identità” del pezzo;
il ricorrente principalmente si occupava di rilevare le macro-difformità, visivamente riscontrabili mentre i testi non hanno riferito dell'esistenza di un potere decisionale in merito all'effettivo scarto dei pezzi danneggiati, deciso esclusivamente dal responsabile . CP_3
Ne deriva che il controllo documentale si svolge esclusivamente mediante una verifica di quanto riportato sul CQC, trattandosi quindi di una operazione compilativa, scevra da particolari responsabilità operative, ripetitiva e prestabilita, e diretta a rilevare le macro-difformità che sono previamente già state individuate in categorie preesistenti, con la conseguenza che nessuna autonomia nella loro identificazione spetta all'operatore. Altresì, in caso di difetti materiali del pezzo non evidenti, il conseguente scarto poteva essere deciso solo dal responsabile , residuando in capo al CP_3
ricorrente solo la mansione di redigere la relativa bozza di scarto, riconducibile, anche questa, ad una attività meramente “compilativa”.
La teste ha inoltre dichiarato che “il tipo di controllo da individuare Tes_1
ce lo indica il reparto di ingegneria con il mediante riunioni CP_3
settimanali: ogni settimana ci sono quindi dei controlli base per tutti ed altri controlli on demanding. Il documento che mi si mostra (doc. 6) definisce l'ente deputato al controllo che è associato al tipo di controllo che deve essere effettuato”, aggiungendo poi che “per individuare le prove da fare il ricorrente accede ad un database e recupera, per il tipo di pezzo, il modulo corrispondente che individua le prove da effettuare”.
Parallelamente si pone la testimonianza del teste , Capo della Qualità Tes_2
Forniture tra il 2020 e il 2021: “se vi erano difformità documentali il ricorrente poteva chiamare direttamente il fornitore contattandolo telefonicamente e chiedere l'invio della documentazione corretta ( controllo documentale) se il pezzo era rovinato e l'anomalia era grave ed evidente, ad esempio un pezzo bollato, lo scarto veniva deciso dal ricorrente che preparava la bolla rossa che veniva firmata da , se il difetto non era evidente il poteva CP_3 CP_3
chiedere ulteriori controlli”.
Anche questa testimonianza conferma che il ricorrente non poteva agire autonomamente in caso di difformità “particolari”, non avendone le giuste competenze, potendo al più rilevare le difformità documentali e lo macro- difformità fisiche, ipotesi questa ultima che comportava uno scarto necessario.
Ne discende che il ricorrente si occupasse di rilevare macro-difformità, facilmente intuibili;
tali dati venivano riportati in files, dai campi precompilati, di semplice lavorazione;
l'input di correzione agli enti destinatari si risolveva sempre in un compito meramente compilativo, ovvero di elaborazione della bolla, prevedendo, inoltre, il trasporto “fisico” del pezzo da un magazzino ad un altro, oppure una segnalazione “telefonica” al fornitore. La teste ha poi riferito che “Se il difetto non fosse stato evidente il CP_3
avrebbe potuto richiede ulteriori controlli: in caso di campionatura standard priva di difetti estetici il conosceva già l'iter di effettuazione dei Pt_1
controlli. Nella seconda ipotesi le ulteriori verifiche necessarie venivano decise dagli altri enti e comunicate al . Il appena arriva una Pt_1 Pt_1
campionatura aveva uno standard di campionario di controlli da effettuare. In Contr caso di nuovo pezzo la non forniva una lista di controlli da effettuare ma il questi venivano individuati dal ricorrente sulla base dell'esperienza”, con ciò restituendo un quadro operativo in cui l'autonomia del si esplica nella Pt_1
ormai acquisita conoscenza di dettagliati protocolli e procedure specifiche – che gli consentono quindi di avvalersi di un campionario standard di controlli, sempre uguale quindi per ogni tipologia di pezzo.
Laddove, al contrario, tale autonomia deve operare in ambiti più ampi (sulla base di principi e non processi) ecco che tutti i testi escussi riferiscono la necessaria e preventiva interlocuzione con il (all'epoca superiore gerarchico), unico CP_3
competente ad indicare le specifiche procedure verso le quali far convergere l'operato del ricorrente.
Anche la deposizione del teste va nella rilevata direzione. Invero lo Tes_3
stesso – collega del ricorrente dal 2010 al 2023 – ha affermato che “Quando ero collega del , l'individuazione delle prove da effettuare e degli enti di Pt_1
destinazione dei controlli veniva fatta dal perché era l'unico in grado CP_3
di individuare il tipo di modifica che il pezzo aveva, cosa che non sono in grado di fare gli addetti. So con certezza che anche le prove di montabilità erano decise dal perché era l'unico che sapeva associare al codice numerico che CP_3
identificava la modifica da effettuare sul pezzo, il tipo di modifica e quindi le prove da effettuare. La conoscenza avveniva perché il partecipava tutte CP_3
le settimane alle riunioni di modifica con gli enti coinvolti (che sono gli enti che ordinano la realizzazione dei pezzi con le modifiche che hanno progettato)”. Tali mansioni restano nel perimetro del livello di appartenenza, mancando autonomia operativa o assunzione di responsabilità particolare, trattandosi di compiti prettamente “operativi ed esecutivi”: riferisce: il mio contatto Tes_4
con il ricorrente era funzionale alla richiesta di invio di campioni da verificare, il contatto era telefonico e su indicazione di un codice di individuazione, il ricorrente provvedeva a reperire in magazzino e portare a noi…il ricorrente selezionava i materiali ed andava sulle postazioni a portare i materiali agli enti di appartenenza (laboratorio, centro geometrico). Conferma inoltre che il ricorrente in caso di difformità raggiungeva telefonicamente il fornitore della ditta per venire in azienda, ma tale attività, tra l'altro era residuale ovvero, riferisce : “questa segnalazione va in SQP ed è automaticamente Tes_1
condivisa con il fornitore che si può anche contattare telefonicamente o a mezzo mail se la cosa è urgente”.
Da quanto è emerso non trova neppure riscontro l'assunto attoreo in base al quale il ricorrente procedesse in autonomia alla individuazione dei controlli da eseguire, formulando proposte al caposquadra.
Come già rilevato, sino al 2020, il ricorrente il ricorrente poteva compiere una selezione dei controlli da richiedere tra una serie di possibili opzioni, tutte previamente individuate dal responsabile ed inserite a sistema e successivamente da questo vagliate;
successivamente, invece, i controlli venivano decisi direttamente dal responsabile , che li segnalava su un file condiviso che CP_3
veniva utilizzato da ricorrente, sulla cui base poi consegnava il pezzo al tecnologo. Come visato infatti il teste riferisce che: “quando arriva il CP_3
pezzo si verifica a livello visivo, le difformità più evidenti. Sono io ad insinuare i controlli da far eseguire al pezzo, in passato per nostra scelta gestionale ogni pezzo aveva associato un set di controlli predefinito, fino a tre anni fa (quindi sino al 2020) l'operatore, tra cui il ricorrente, li individuava ed io verificavo se la scelta era corretta. I controlli mirati che sono stati aggiunti al pezzo dopo, li individuo io …utilizzando il Individuo il tipo di controllo e lo segnalo su CP_5 un file condiviso che poi viene utilizzato dal ricorrente che consegna il pezzo al tecnologo di riferimento;
Anche il teste – come visto - indica che “Il appena arriva una Tes_2 Pt_1
campionatura aveva uno standard di campionario di controlli da effettuare”.
Dal 2021, i controlli venivano indicati solo dal responsabile, a riprova la testimonianza di , entrata nel reparto qualità dal 2021, che, riferisce Tes_1
“posso dire che il tipo di controllo da individuare ce lo indica il reparto ingegneria con il mediante riunioni settimanali: ogni settimana ci sono CP_3
quindi dei controlli base per tutti ed altri controlli on demanding”.
Esaminando il periodo sino al 2020, ad ogni modo l'attività condotta resta vincolata alla scelta tra le possibili opzioni preesistenti ed indicate dal responsabile, comunque ristretta a controlli estremamente semplici, e facilmente intuibili, confluiti nella compilazione dei format sopra citati, in cui vanno inseriti i dati contenuti nel CQC, mediante semplice trascrizione. È una scelta resa possibile dalla acquisizione di una piena conoscenza del processo operativo, conoscenza che rende possibile operare con maggiore facilità e velocità, senza che però questa modalità possa assurgere al livello di autonomia operativa richiesto dalla disposizione collettiva.
Resta confermato anche il costante controllo, verifica, e benestare espressi da parte del responsabile , che non si conciliano con l'asserita autonomia CP_3
operativa che il ricorrente, invece, si attribuisce.
Emerge quindi un quadro fattuale in cui i controlli più semplici venivano individuati dal ricorrente, sempre tra le possibili scelte individuate a monte dal
, per il resto l'individuazione spettava direttamente al responsabile. CP_3
Anche la testimonianza di non incide in misura significativa sugli esiti Tes_4
istruttori, restando isolata;
sostenendo che il ricorrente, come anche i suoi colleghi, “nel clima di collaborazione facesse delle proposte al responsabile”, non è idonea sufficientemente a supportare una consistente “collaborazione decisionale”, ma piuttosto denota un clima lavorativo di affiatamento e condivisione. Alla luce di quanto finora esaminato, si delinea in maniera sempre più evidente la collocazione nel 3 gruppo professionale, che individua i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica e amministrativa, che richiedono preparazione e pratica o corrispondente esperienza di lavoro.
Emerge chiaramente il dato fattuale legato alla maturata e comprovata esperienza lavorativa, che consente al ricorrente di svolgere con “facilità” e preparazione i compiti “esecutivi” assegnati.
La testimonianza di è estremamente chiarificatrice sul punto, con Tes_5
riferimento alla individuazione del tecnologo, ovvero l'ente competente alle opportune correzioni sui difetti rilevati. Il teste riferisce di sapere quale fosse il tecnologo “dal primo giorno in cui esce il modello perché chiediamo all'azienda” (con ciò confermando la natura compilativa e ripetitiva dell'attività svolta), e che l'esito del controllo svolto dai tecnologi veniva da questi inserito nell'apposito modello (doc. n. 6) ovvero “in caso di molto lavoro ce lo comunicano tramite e-mail o telefonicamente e noi lo compiliamo”.
Di qui confermando sia che non vi sia nessuna “individuazione” del tecnologo destinatario della richiesta di controllo, in quanto è l'azienda stessa ad individuarlo, sia che l'esito dei controlli poteva al massimo essere trascritto dal ricorrente, sulla base di quanto comunicato dal tecnologo.
È evidente che tale attività esuli dalla “specifica collaborazione” altresì richiesta per la collocazione nel 3 gruppo professionale, mancando anche autonomia operativa, trattandosi di una “trascrizione” che poteva come non poteva avvenire, richiesta solo in caso di eccessiva mole di lavoro dei tecnologi.
Il teste inoltre lascia desumere che l'attività principale cui sia deputato è la consegna fisica dei pezzi, svolgendo la quale ha maturato una esperienza tale da imparare a riconoscere l'ente tecnologo di destinazione coinvolto.
Quindi giunge il prosieguo della testimonianza, dal seguente tenore:
l'individuazione dell'ente tecnologo lo faccio io con esperienza perché girando per consegnare i pezzi ho imparato a capire per ogni pezzo quali siano gli enti coinvolti;
può anche succedere che il tecnologo cui ho mandato il pezzo mi risponda dicendo che il pezzo non viene più seguito da lui, ovvero che in caso di nuovi pezzi, lo faccio per esclusione individuando la destinazione del pezzo” Ma se il ricorrente fosse deputato a questa attività, sarebbe al corrente di tali cambiamenti, invece la testimonianza lascia desumere che il ricorrente “lo scopra” quasi casualmente, proprio perché non è deputato a tale attività, dovendo esclusivamente “trasportare” il pezzo presso l'ente destinato al controllo, cosicché svolgendo continuamente questa operazione ha acquisito dimestichezza nell'individuare a quale ente rivolgersi, ma senza che questo esprima una particolare competenza o meglio sia da considerare una attività ulteriore e parallela rispetto al semplice trasporto dei pezzi.
Inoltre, aggiunge: “se abbiamo dei dubbi chiediamo a tutti i tecnologi via e-mail chi di loro si occupa della verifica del pezzo nuovo”.
Anche conferma “il tipo di controllo da individuare ce lo indica il Tes_1
reparto di ingegneria con il mediante riunioni settimanali, il documento CP_3
6 definisce l'ente deputato al controllo che è associato al tipo di controllo che deve essere effettuato, la prova di montabilità di linea è che fa questo CP_3
passaggio poiché anche questo esame è deciso dalla riunione settimanale. per individuare le prove da fare il ricorrente accede ad un database e recupera, per il tipo di pezzo, il modulo corrispondente che individua le prove da effettuare.”
Ugualmente confermato da “l'individuazione delle prove da Tes_3
effettuare e degli enti di destinazione dei controlli veniva fatta da CP_3
perché era l'unico in grado di individuare il tipo di modifica che il pezzo aveva, anche la prove di montabilità erano decise da perché era l'unico che CP_3
sapeva associare al codice numerico che identifica la modifica da effettuare sul pezzo il tipo di modifica e quindi le prove da effettuare”.
Tutto questo a riprova del fatto che il ricorrente non decidesse quali prove eseguire, ma, sulla base del controllo visivo del pezzo, nei limiti già sopra descritti, procedeva ad una ricapitolazione delle prove necessarie, trasportando il pezzo all'ente a ciò deputato, ma sempre sulla base di indicazioni specifiche. La specificità delle indicazioni, costante in ogni fase, tangibile nella predisposizione del format aziendale, nella selezione dei controlli da effettuare da parte del responsabile, nella pregressa individuazione dell'ente di controllo, non lascia dubbi sulla carenza di autonomia operativa, in quanto il processo funzionale non si conclude mai con una scelta autonoma, ma, essendo sempre sottoposto al vaglio del superiore, è da questi strettamente limitato nel margine di azione.
Non è emersa autonomia nella scelta delle operaizoni da eseguire che, al contrario, seguivano una scaletta predeterminata e delineavano una sequenza procedimentale rigida, che dettaglia e descrive ogni singola sequenza procedimentale che il ricorrente deve compiere.
Non siamo quindi nell'alveo di una attività governata unicamente da norme, principi e procedure valevoli per il campo di attività (intendendosi con tale espressione un livello certamente più ampio delle specifiche sequenze procedimentali poste in essere dal ricorrente), quanto piuttosto in una attività che, per sua natura, è dettagliatamente predeterminata nel suo svolgersi. Il ricorrente non aveva quindi alcuna scelta sulle procedure da seguire, né è stata dedotta alcuna responsabilità dei risultati di tale attività. Il ricorrente agisce osservando procedure dettagliate e specifiche che non consentono margini di autonomia operativa: gran parte delle attività svolte sono di carattere esecutivo, svolte in ossequio precise e puntuali indicazioni esecutive inserite in modulistica prestampata ed a compilazione vincolata, mancando, al contrario, qualsiasi percezione di “adeguata autonomia operativa”, invece prospettata dal ricorrente e richiesta per il Terzo gruppo professionale.
Il quadro fattuale descritto in atti, e confermato nel corso dell'istruttoria, diffusamente, da evidenza del carattere prettamente esecutivo dell'attività svolta dal ricorrente, trattandosi di compiti essenzialmente “compilativi”, elementari, ripetitivi, e sottoposti al controllo continuo e al vaglio del superiore CP_3
.
[...] Irrilevante poi si configura l'utilizzo del personal computer, strumento di lavoro comunissimo e diffuso nelle realtà aziendali, posto che il ricorrente non ha dedotto la conoscenza e l'utilizzo di particolari software (il teste ha CP_3
dichiarato che il ricorrente inserisce i dati del pezzo su un Foglio Excel già predisposto)
La descrizione delle mansioni che emerge dalle dichiarazioni sopra riportate è chiara: l'attività svolta dal ricorrente si svolgeva in un ambito ben delimitato dalle procedure aziendali, senza margini di discrezionalità, come ampiamente riferito da tutti i testi auditi: anche l'inserimento dei dati identificativi del pezzo, come anche era un inserimento guidato, senza alcun un controllo qualitativo del pezzo che non presupponeva una lettura critica dei dati.
Difetta altresì, il requisito della specifica collaborazione: invero il 5° Gruppo
Professionale, II° fascia, primo alinea, non prevede tale specifica modalità di espletamento delle mansioni, prevista invece per il diverso profilo della medesima fascia, secondo alinea, il quale però richiede altresì il compimento di attività tecniche o amministrative che richiedono “in modo particolare” preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, requisito questo emerso né dalla allegazione attorea né dalla prova orale espletata.
Deve quindi ritenersi che l'elemento ulteriore che discrimina il 5° Gruppo
Professionale, II fascia, primo alinea dal 3° Gruppo Professionale, I° fascia sia altresì l'operare con specifica collaborazione, vale a dire operare nell'espletamento della propria attività con colleghi pari ordinati anche di altri settori/reparti aziendali (in tale senso deve intendersi la collaborazione richiesta dalla norma), purché tale cooperazione rivesta il carattere di specificità ovvero inerisca alla particolare mansione assegnata al lavoratore
Tanto basta per ritenere non provato il diritto all'inquadramento nel livello superiore, 3° gruppo professionale-prima fascia del CCSL, successivamente divenuto seconda area professionale.
Infine, non si ravvisano elementi per collocare il ricorrente nel 4° gruppo professionale che, alla prima fascia prevede quei lavoratori che “con il con il ruolo di “team leader” operano stabilmente su diverse funzioni con capacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con le altre funzioni dell'unità tecnologica (manutenzione, collaudo, tecnologie), per il miglioramento del processo del prodotto e per il presidio dell'addestramento dei lavoratori appartenenti al quinto gruppo professionale dello stesso team operativo e per la corretta esecuzione del lavoro loro assegnato”, non avendo il ricorrente dedotto di aver coperto il ruolo di Team Leader, né tantomeno nella seconda fascia, ove sono collocati quei lavoratori “qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente ovvero particolare capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”, non essendo emersa in sede istruttoria la capacità interpretativa del disegno tecnico, né tantomeno le attività risultate provate sono sintomatiche di “particolare capacità e abilità”.
Le attività espletate dal ricorrente, come emerse dalla richiamata istruttoria, non possono neppure ascriversi alla Seconda Area Professionale (accertamento richiesto in via subordinata) poiché difetta il requisito dello svolgimento di
“attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali” (cfr. CCSL in atti)
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
p.q.m.
-rigetta la domanda - condanna a corrispondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro
4.629,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, CPA, IVA.
Così deciso in data 2.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R.G.L. n. 1244 / 2022
Il Giudice designato Annalisa Gualtieri, in funzione di Giudice del lavoro nel termine di 30 giorni decorrente dall'udienza sostituita ex art.127 ter c.p.c., ha depositato
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1244 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'avv.to SALERA SANDRO;
Parte_1
ricorrente
E
con l'avv.to PERLINI ITALICO e GAETANO CAPPUCCI CP_1
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di ricorso, depositato in data 14.06.2022, , Parte_1
premettendo di essere stato assunto in data 28.06.1990, dalla Controparte_2
adibito presso l'Unità produttiva di Piedimonte San Germano (Cassino Plant), con mansioni di operaio addetto alla Qualità dall'anno 2009 Parte_2
dapprima inquadrato nel 3° livello del CCNL , poi Parte_3
confluito, a seguito dell'applicazione del CCSL di primo livello in forza dal 01.01.2012, nel gruppo professionale 5 fascia 2 e poi nell'Area professionale 1 in sede di rinnovo del CCSL medesimo, ha adito l'intestato Tribunale lamentando l'errato inquadramento, deducendo la riconducibilità delle mansioni svolte a far data dall'anno 2017 nel superiore livello rivendicato.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento dal
01.01.2017, o con la diversa decorrenza che sarà accertata in corso di causa e ritenuta dal Giudice, nel 3° gruppo professionale- seconda fascia ccsl di primo livello FCA e successivamente dal 01.01.2020 nella seconda area professionale;
in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nella seconda area professionale ccsl o altra di giustizia dal
01.01.2020 o altra decorrenza che sarà ritenuta prudenzialmente;
per l'effetto ordinare alla convenuta Società l'inquadramento conseguito e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive qualificate secondo le tabelle del CCNL/CCSL pro tempore applicabile il tutto da quantificarsi in corso di causa, se necessario a seguito di consulenza tecnico-contabile, anche facendo applicazione degli artt. 2099 c.c. e 36 Cost. in relazione ai principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione, con interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla scadenza dei singoli ratei fino al saldo effettivo, nonché versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali come per legge.”
A fondamento della propria domanda ha dedotto di essere stato adibito, dall'anno
2017, alla qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari, seguendo il
“coordinamento operativo” del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati, sempre presso il magazzino campionature, svolgendo le seguenti attività:
a. con un collega fa il giro dello stabilimento, prelevando i campioni per benestare identificati con foglio verde codice BE e le scatole con pezzi segnalati;
b. all'arrivo dei pezzi al magazzino campionatura il ricorrente identifica il CIM, curando il passaggio dal magazzino di provenienza al proprio magazzino (cd. scarico), attribuendo al pezzo un diverso codice;
c. procede poi all'apertura delle scatole, controllando l'integrità del pezzo e verificando se i documenti di accompagnamento corrispondono al pezzo e se sono correttamente redatti;
d. se la verifica dà esito positivo, procede alla registrazione del pezzo con indicazione di tutti i campioni prelevati e individua l'ente cui deve essere destinato (attività questa svolta sino al 2019/2020), inviando una mail riepilogativa al superiore , che controlla la presenza del grafico Controparte_3
(disegno del pezzo) e autorizza le consegne;
e. se rileva una non conformità nei documenti o nei pezzi contatta il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie del documento, ovvero scarta il pezzo e lo restituisce al fornitore compilando la relativa bolla, firmata dal e curando materialmente la consegna della scatola al deposito CP_3
spedizioni;
f. in caso di non conformità egli si occupa altresì di individuare gli enti di destinazione per i controlli, procedendo anche alla loro specifica individuazione e formulando una proposta al capo squadra, occupandosi poi di consegnare i pezzi agli enti individuati;
g. una volta ricevuta la lista definitiva dei controlli, il ricorrente si occupa di generare al computer la lettera di modifica che contiene l'annotazione della modifica sul pezzo: per fare ciò inserisce il codice disegno ed individua la modifica tramite consultazione al computer, inserendo il relativo codice identificativo: il programma genera automaticamente la “lettera di modifica – annotazione di modifica fatta da altri enti” che il ricorrente invia via mail a destinatari predefiniti, provvedendo al consegnare il pezzo al tecnologo ed annotare poi la chiusura della prova con il relativo costo;
h. si occupa di gestire il magazzino inviando “ad obsoleto” i pezzi ante modifica per essere rottamati, preparando e stampando le relative bolle e inviando tutto al proprio responsabile che a sua volta provvedeva ad inviare e ottenere le autorizzazioni per la rottamazione al responsabile qualità.
Per lo svolgimento delle mansioni descritte egli ha operato con autonomia sulla base di istruzioni di massima fornite nel 2006 dall'allora Capo squadra
[...]
, poi confermate da , senza ricevere alcuna altra CP_4 Controparte_3
indicazione.
Deduceva quindi che tali mansioni, svolte in piena autonomia, si sostanziassero in attività complesse ad elevato contenuto tecnico- amministrativo (implicante anche l'interpretazione di disegni e di report dimensionali), con responsabilità di risultati, condotte nei soli limiti delle indicazioni generali fornite una tantum.
***
Costituitasi tempestivamente la società convenuta, con memoria difensiva telematicamente depistata in data 10.10.2022 contestava tutto quanto dedotto e argomentato in ricorso, rilevando che il ricorrente, addetto al magazzino benestari dall'anno 2017, aveva ricoperto il ruolo di addetto allo smistamento dei campioni di PE (campionature per benestari): nello svolgimento di tale attività egli non aveva mai eseguito il coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi (tale essendo l'attività propria del responsabile – ), Controparte_3
svolgendo sempre le mansioni proprie dell'addetto al magazzino campionature, ovvero un'attività routinaria, semplice e consolidata, priva di autonomia decisionale, eseguita sulla base di indicazioni sempre dettagliate e ben circoscritte.
Si occupava infatti: di prelevare le scatole dei pezzi appositamente contrassegnate e portarle presso il magazzino campionature;
di provvedere allo scarico del pezzo mediante utilizzo di pistola per la lettura del codice a barre;
di verificare l'integrità del pezzo e la completezza della documentazione presente.
Ha inoltre il compito di registrare alcuni dati contenuti nella documentazione ed esplicitamente richiesti, su un file appositamente creato dal suo superiore senza decidere in merito alle tipologie di controlli ed alla individuazione degli enti di destinazione;
anche nel caso di difformità egli ha solo il compito di segnalarle inserendo i dati rilevanti per la loro individuazione (descrizione) su format prestabiliti ed a compilazione guidata, come anche sono a compilazione guidata i format per registrare le prove (inclusa quella di montabilità) che il responsabile magazzino ha deciso di far condurre sul pezzo.
Contestando specificatamente tutte le attività dedotte in ricorso rilevava infine, in riferimento alla mappa delle skill U.T.E. Benestari, che la capacità di interpretare i “disegni” (intendendosi con tale espressione un codice numerico che identifica un determinato pezzo - PAR number-, laddove il concetto di “disegno” in senso tecnico corrisponde alla geometria del pezzo in 3D o in 2D, non accessibile agli operatori), consisteva nel saper correttamente valutare la corretta compilazione di un CQC, sostenendo altresì che tutte le attività contenute nella mappa delle
SKILL erano proprie della mansione di magazziniere. Parte_4
Eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione quinquennale rispettivamente al pagamento delle differenze retributive e decennale rispetto al riconoscimento della qualifica superiore.
***
La causa, istruita con la produzione di documenti offerti, e mediante escussione testimoniale, veniva discussa e decisa in esito all'udienza del 27.11.2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c.
La domanda non può essere accolta per le motivazioni che seguono.
Al fine di valutare la fondatezza o meno delle domande in questa sede proposte, giova in linea generale ricordare che, a norma dell'art. 2103 c.c., “il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione”.
Analoga disposizione è contenuta, per i pubblici dipendenti, nell'art. 52 del d.lgs.
n. 165/01.
Come è noto, dottrina e giurisprudenza costantemente escludono che il criterio dell'equivalenza posto dalla norma in esame (così come modificata dall'art. 13 st. lav.) si esaurisca nel controllo dell'afferenza delle mansioni precedenti e di quelle da ultimo assegnate alla medesima categoria professionale: mentre infatti la precedente formulazione della norma in esame prevedeva, come è noto, la necessaria equivalenza della “posizione del lavoratore”, la nuova formulazione prevede la necessaria equivalenza delle mansioni dallo stesso svolte, ovverosia del contenuto professionale del lavoro assegnato al lavoratore stesso. Di conseguenza, possono essere legittimamente attribuite al lavoratore soltanto mansioni che corrispondano alla “capacità professionale specifica” dallo stesso dedotta in contratto, ovverosia alla sua “qualifica contrattuale” (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 1.9.2000 n. 11457; Cass. civ., sez. lav.,
10.8.1999 n. 8577; Cass. civ., sez. lav., 23.11.1995 n. 12121). Tutto ciò a meno che non ricorra, nel caso concreto, un “giustificato motivo oggettivo” inerente all'attività produttiva che legittimi l'assegnazione al lavoratore di mansioni estranee alla sua qualifica contrattuale originaria ovvero all'area dell'equivalenza professionale di cui all'art. 2103 c.c. (in argomento, per tutte, si veda Cass. civ., sez. lav., 12.7.2002 n. 10187).
Sotto altro punto di vista, attenta dottrina ha opportunamente evidenziato come, a fronte dell'obbligo del lavoratore di espletare l'attività lavorativa assegnatagli nei limiti di cui sopra, esista al contempo un diritto dello stesso lavoratore – o meglio, più correttamente, un interesse legittimo – sia all'arricchimento del proprio capitale umano e professionale (inteso come bagaglio complessivo di esperienze) nell'ambito lavorativo, sia alla tutela del proprio “piacere di lavorare, che è fatto per lo più di autostima e acquisizione della stima altrui, di equilibrio esistenziale fondato in larga parte anche sulla coltivazione delle relazioni sociali implicate nel lavoro”, che altro non è se non l'espressione del diritto fondamentale alla libera estrinsecazione della propria personalità sul luogo di lavoro tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione (in questi termini si veda anche la giurisprudenza di legittimità: per tutte si rimanda a Cass. civ., sez. lav.,
12.11.2002 n. 15868, a Cass. civ., sez. lav., 4.3.2000 n. 2455, nonché a Cass. civ., sez. lav., 6.11.2000 n. 14443 e successive conformi). Interesse legittimo e non vero e proprio diritto soggettivo, dunque, ma pur sempre situazione giuridica soggettiva che non si trova di per sé – come acutamente sostenuto da troppo a lungo isolata ed oggi compianta dottrina – in posizione di intrinseca inferiorità rispetto a quella della controparte contrattuale.
Al fine dunque di determinare quale sia, in concreto, il corretto inquadramento da attribuire ad un lavoratore subordinato, la S.C. è costante nell'affermare che il ragionamento dell'interprete debba procedere attraverso tre fasi successive, che vanno dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte dal predetto all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti nel contratto collettivo di categoria fino al raffronto tra il risultato della prima indagine ed i requisiti previsti dalla normativa contrattuale individuati nella seconda (in questi termini, tra le tante, si vedano Cass. civ., sez. lav., 20.2.2004 n. 3446; Cass. civ., sez. lav., 10.6.1999 n. 5728; Cass. civ., sez. lav., 25.7.1998, n. 7313); con la conseguenza che, ove la contrattazione collettiva preveda, nel disciplinare la classificazione dei lavoratori, sia categorie o livelli (mediante declaratorie astratte e generali), sia distinti e specifici profili professionali, “l'indagine per determinare la qualifica spettante al lavoratore si esaurisce nel verificare la corrispondenza delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore con quelle di un determinato profilo professionale indicato dalla contrattazione collettiva come rientrante all'interno di una particolare categoria” (in questi termini, testualmente, si veda Cass. civ. 7129/1997).
Nel compiere tale valutazione di equivalenza, inoltre, il giudice non può limitarsi all'esame del complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore, dovendo anche accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata.
Tale procedimento logico-giuridico trifasico presuppone l'onere per il lavoratore che invoca il superiore inquadramento non solo di allegare specificamente i compiti svolti e le relativi disposizioni contrattuali, ma anche di esplicitare e rendere evidente sul piano probatorio la gradazione e l'intensità dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito, trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale (cfr. Cass. civ.
21.5.2003, n. 8025, con orientamento costantemente confermato).
Il lavoratore che intende chiedere il riconoscimento dell'inquadramento in una qualifica superiore è dunque tenuto ad allegare, e poi provare, gli elementi posti a fondamento della domanda, esplicitando i caratteri distintivi delle due qualifiche a raffronto e ponendo a confronto le mansioni per cui è stato assunto con quelle che, invece, concretamente ha svolto, in modo da evidenziare sul piano probatorio “la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale.
Peraltro la S.C. ha precisato che "non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito. Né può a tal fine sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e provare gli elementi complessivi posti a fondamento della domanda" (Cass. sez. lav. n.
8025/03).
Altresì è necessario la prova che il lavoratore abbia svolto le mansioni superiori in maniera prevalente, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, rispetto a quelle inferiori e che abbia assunto tutte le prerogative e le responsabilità tipiche della qualifica superiore reclamata (cfr. ex multis Cass. nn. 6230/98 e 14569/99).
Infine, deve rilevarsi che non grava sul datore di lavoro l'onere di dimostrare la non inquadrabilità delle mansioni svolte dal lavoratore nelle norme collettive da questi invocate, essendo in realtà il lavoratore onerato di provare la riconducibilità dei compiti svolti alla declaratoria contrattuale del livello rivendicato.
***
Seguendo l'iter logico trifasico delineato dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre preliminarmente rilevare che appartengono al 5° gruppo professionale, seconda fascia (qualifica posseduta) “i lavoratori qualificati che svolgono attività richiedenti una specifica preparazione risultante da diploma di qualifica di istituti professionali o acquisita attraverso una corrispondente esperienza di lavoro, rientrando, tra i profili enunciati a titolo esemplificativo, anche quello di
“magazziniere”.
D'altro canto, nel 3° gruppo professionale prima fascia, sono ricompresi “i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano, e che richiedono un diploma” come anche i lavoratori che “oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della seconda fascia del 4° gruppo professionale, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare e personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi”.
Può certamente escludersi che l'attività del ricorrente sia funzionale all'esecuzione di operazioni su apparati o attrezzature complessi, non avendo egli dedotto alcunché in proposito: in ricorso manca infatti qualunque riferimento a tali attrezzature, come anche una declinazione di loro peculiari caratteristiche potenzialmente idonee a sorreggere una valutazione di complessità.
Occorre quindi verificare se le attività dedotte in ricorso siano inquadrabili nel novero di quelle “caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano, e che richiedono un diploma”, da svolgere “con specifica collaborazione”: la declaratoria individua lo svolgimento di mansioni, eseguite con specifica collaborazione e con “adeguata autonomia” operativa, presupponendo, di logica, anche l'adozione di decisioni con impatto immediatamente operativo scelte con discrezionalità sulla base di principi, e procedure generalmente valide in quell'ambito.
Le procedure rilevanti per il descritto inquadramento, poiché equiparate a principi e norme, non possono non presentare un carattere di significativa ampiezza, non potendosi ad esse equiparare i procedimenti specifici e puntuali che descrivono dettagliatamente i singoli passaggi procedurali delle attività demandate.
***
Il ricorrente asserisce di aver svolto il “coordinamento operativo del processo di conformità dei pezzi e di verifica dei controlli effettuati”, nell'ambito della qualità forniture-benestare per il controllo dei particolari;
omette, tuttavia, di fornire elementi utili alla ricostruzione dell'attività effettivamente svolta, con particolare riferimento al dedotto “coordinamento” precludendo quindi al Giudice di poter accertare prima ed operare poi il procedimento sussuntivo rispetto al superiore inquadramento.
Con riferimento alle ulteriori attività, parte ricorrente descrive una serie di operazioni, connesse e conseguenziali, inserite in una dettagliata procedura che inizia e termina con il trasporto delle scatole contenti i pezzi da i vari magazzini di provenienza a quelli di destinazione, così riassumibile: prelevare i campioni per benestare facendo il giro nello stabilimento;
trasportare i pezzi nel magazzino campionature;
controllare l'integrità del pezzo;
verificare i documenti di accompagnamento;
procedere alla registrazione del pezzo;
in caso di non conformità dei documenti o del pezzo contattare il fornitore esterno chiedendo la rettifica delle anomalie, compilando una bolla;
individuazione degli enti di destinazione per i controlli, ovvero del tecnologo di riferimento, con specifica individuazione dei controlli da effettuare;
portare materialmente la scatola contenente i pezzi al deposito spedizioni;
Dalla documentazione in atti, al fine di procedere nel ragionamento sussuntivo per il superiore inquadramento, è stato necessario verificare l'effettiva consistenza delle attività menzionate e la loro effettiva attribuzione, con particolare riferimento a quelle attività che sono state dedotte dal ricorrente come espressione e indice di “ adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo delle attività in cui operano”, attribuendo una scelta da compiere, esulando da compiti meramente esecutivi e ripetitivi, dando evidenza di autonomia di scelta tra possibili campi di azione, sulla base di un certo grado di professionalità, tra cui:
- individuare le anomalie e i successivi controlli necessari
- proporre le modifiche da apportare
- individuare gli enti di controllo.
L'istruttoria espletata non ha supportato la pretesa attorea, non essendo emerso lo svolgimento di compiti caratterizzati da adeguata autonomia operativa nei soli limiti di norme di carattere generale, valevoli per quel determinato settore, venendo alla luce, altresì, che il ricorrente svolgesse la propria attività con specifica preparazione, acquisita mediante esperienza di lavoro, come specificatamente indicata nel CCSL, 5° gruppo, prima fascia, tra cui compare, tra l'altro, la qualifica di magazziniere.
Dall'istruttoria è emerso che le attività compiute dal ricorrente sono tutte attività semplici e “compilative”: grazie infatti ad una maturata esperienza di lavoro, i compiti affidati vengono svolti con una “agilità” esecutiva, espressione di una acquisita conoscenza delle operazioni “standardizzate”, che, però, sono sempre inserite in un contesto procedimentale specifico e dettagliato che non consente di raggiungere la richiesta autonomia operativa, nell'ambito di soli principi e regole generali.
Manca, inoltre, l'assunzione di responsabilità nelle scelte, in quanto ogni passaggio viene “vagliato” e approvato dal responsabile , come, tra CP_3
l'altro, ammesso dal ricorrente in atti.
***
Il ricorrente sostiene di essersi occupato della rilevazione delle difformità, procedendo alla richiesta di correzione, ovvero, per i pezzi rovinati, assumendo direttamente la decisione di scartarli.
Sulle attività dedotte che fanno riferimento alla procedura di verifica di conformità dei pezzi, le prove orali, come anche le specifiche fasi procedurali non contestate, hanno restituito una concreta e diversa dimensione al quadro fattuale descritto dal ricorrente.
Il teste ha dichiarato che “si compila il format che viene mostrato CP_3
(allegato 4) descrivendo il tipo di disturbo, vale a dire la difformità segnalata, il format mi viene consegnato ed io posso suggerire delle correzioni. Io posso poi aprire una segnalazione tramite apposito portale (FQP), per avere dati a livello statistico e contabile. La non difformità del componente porta anche allo scarto con possibile addebito al fornitore. Lo scarto fisico prevede una bolla di uscita del pezzo che sta ad indicare la scelta del superiore di scarto del pezzo. La bolla viene compilata dal ricorrente o da altro collega. Sul capitolo 14: quando arriva il pezzo, si verifica a livello visivo, le difformità più evidenti. Sono io ad insinuare i controlli da far eseguire al pezzo;
in passato per una nostra scelta gestionale ogni pezzo aveva associato un set di controlli predefinito: fino a tre anni fa. L'operatore, tra cui il ricorrente li individuava ed io verificavo se la scelta era corretta. I controlli mirati che sono invece stati aggiunti al pezzo dopo, li individuo io perché serve individuare il tipo di controllo utilizzando il Maps: mi baso sulla storia del pezzo e sulla segnalazione con cui il pezzo arriva. Io individuo il tipo di controllo e lo segnalo su un file condiviso che poi viene utilizzato dal ricorrente che consegna il pezzo al tecnologo di riferimento.
L'allegato 6 è il format modulo prova che viene compilato dagli operatori nell'intestazione una volta che io ho dato indicazioni di effettuare questo tipo di controllo sul file condiviso;
l'allegato 7 si compila all'arrivo del pezzo compilando i campi riportando i dati presenti sul CQC”. Ha poi aggiunto “è presente una lista di tecnologi associati ai pezzi che consulta il ricorrente. In genere se il tecnologo cambia non ce ne accorgiamo perché il tecnologo non più associato al pezzo ci risponde emettendo in copia il muovo tecnologo e noi aggiorniamo il nostro elenco. AdR: i fornitori in caso di difetto di documentazione vengono contattati dal ricorrente che trova l'indirizzo mail del
CQC (che è un documento). La descrizione della difformità documentale la fa il ricorrente che è anche colui che la rileva”.
Il ricorrente svolgeva, quindi, un controllo di massima, riscontrando unicamente le difformità visivamente più evidenti e riportando l'esito del controllo su di un format – prodotto in atti – procedendo al riempimento di campi precompilati, scelti tramite flag, che individuano il tipo di non conformità rilevata: le informazioni “disegno/fornitore/denominazione” sono disponibili sul CQC, carta di identità del pezzo predisposto dal fornitore e la loro compilazione è attività di routine (cfr. dep. ). Tes_1
Solo in caso di pezzi rovinati ovvero con anomalie gravi ed evidenti la decisione in prima battuta sullo scarto poteva essere appannaggio del ricorrente, al quale spettava poi l'obbligo di sottoporre la decisione definitiva al prorpio responsabile
(cftr. dep. teste ). Tes_2
Quanto al controllo documentale, esso si concludeva con un semplice raffronto di dati riportati sulla “carta di identità” del pezzo;
il ricorrente principalmente si occupava di rilevare le macro-difformità, visivamente riscontrabili mentre i testi non hanno riferito dell'esistenza di un potere decisionale in merito all'effettivo scarto dei pezzi danneggiati, deciso esclusivamente dal responsabile . CP_3
Ne deriva che il controllo documentale si svolge esclusivamente mediante una verifica di quanto riportato sul CQC, trattandosi quindi di una operazione compilativa, scevra da particolari responsabilità operative, ripetitiva e prestabilita, e diretta a rilevare le macro-difformità che sono previamente già state individuate in categorie preesistenti, con la conseguenza che nessuna autonomia nella loro identificazione spetta all'operatore. Altresì, in caso di difetti materiali del pezzo non evidenti, il conseguente scarto poteva essere deciso solo dal responsabile , residuando in capo al CP_3
ricorrente solo la mansione di redigere la relativa bozza di scarto, riconducibile, anche questa, ad una attività meramente “compilativa”.
La teste ha inoltre dichiarato che “il tipo di controllo da individuare Tes_1
ce lo indica il reparto di ingegneria con il mediante riunioni CP_3
settimanali: ogni settimana ci sono quindi dei controlli base per tutti ed altri controlli on demanding. Il documento che mi si mostra (doc. 6) definisce l'ente deputato al controllo che è associato al tipo di controllo che deve essere effettuato”, aggiungendo poi che “per individuare le prove da fare il ricorrente accede ad un database e recupera, per il tipo di pezzo, il modulo corrispondente che individua le prove da effettuare”.
Parallelamente si pone la testimonianza del teste , Capo della Qualità Tes_2
Forniture tra il 2020 e il 2021: “se vi erano difformità documentali il ricorrente poteva chiamare direttamente il fornitore contattandolo telefonicamente e chiedere l'invio della documentazione corretta ( controllo documentale) se il pezzo era rovinato e l'anomalia era grave ed evidente, ad esempio un pezzo bollato, lo scarto veniva deciso dal ricorrente che preparava la bolla rossa che veniva firmata da , se il difetto non era evidente il poteva CP_3 CP_3
chiedere ulteriori controlli”.
Anche questa testimonianza conferma che il ricorrente non poteva agire autonomamente in caso di difformità “particolari”, non avendone le giuste competenze, potendo al più rilevare le difformità documentali e lo macro- difformità fisiche, ipotesi questa ultima che comportava uno scarto necessario.
Ne discende che il ricorrente si occupasse di rilevare macro-difformità, facilmente intuibili;
tali dati venivano riportati in files, dai campi precompilati, di semplice lavorazione;
l'input di correzione agli enti destinatari si risolveva sempre in un compito meramente compilativo, ovvero di elaborazione della bolla, prevedendo, inoltre, il trasporto “fisico” del pezzo da un magazzino ad un altro, oppure una segnalazione “telefonica” al fornitore. La teste ha poi riferito che “Se il difetto non fosse stato evidente il CP_3
avrebbe potuto richiede ulteriori controlli: in caso di campionatura standard priva di difetti estetici il conosceva già l'iter di effettuazione dei Pt_1
controlli. Nella seconda ipotesi le ulteriori verifiche necessarie venivano decise dagli altri enti e comunicate al . Il appena arriva una Pt_1 Pt_1
campionatura aveva uno standard di campionario di controlli da effettuare. In Contr caso di nuovo pezzo la non forniva una lista di controlli da effettuare ma il questi venivano individuati dal ricorrente sulla base dell'esperienza”, con ciò restituendo un quadro operativo in cui l'autonomia del si esplica nella Pt_1
ormai acquisita conoscenza di dettagliati protocolli e procedure specifiche – che gli consentono quindi di avvalersi di un campionario standard di controlli, sempre uguale quindi per ogni tipologia di pezzo.
Laddove, al contrario, tale autonomia deve operare in ambiti più ampi (sulla base di principi e non processi) ecco che tutti i testi escussi riferiscono la necessaria e preventiva interlocuzione con il (all'epoca superiore gerarchico), unico CP_3
competente ad indicare le specifiche procedure verso le quali far convergere l'operato del ricorrente.
Anche la deposizione del teste va nella rilevata direzione. Invero lo Tes_3
stesso – collega del ricorrente dal 2010 al 2023 – ha affermato che “Quando ero collega del , l'individuazione delle prove da effettuare e degli enti di Pt_1
destinazione dei controlli veniva fatta dal perché era l'unico in grado CP_3
di individuare il tipo di modifica che il pezzo aveva, cosa che non sono in grado di fare gli addetti. So con certezza che anche le prove di montabilità erano decise dal perché era l'unico che sapeva associare al codice numerico che CP_3
identificava la modifica da effettuare sul pezzo, il tipo di modifica e quindi le prove da effettuare. La conoscenza avveniva perché il partecipava tutte CP_3
le settimane alle riunioni di modifica con gli enti coinvolti (che sono gli enti che ordinano la realizzazione dei pezzi con le modifiche che hanno progettato)”. Tali mansioni restano nel perimetro del livello di appartenenza, mancando autonomia operativa o assunzione di responsabilità particolare, trattandosi di compiti prettamente “operativi ed esecutivi”: riferisce: il mio contatto Tes_4
con il ricorrente era funzionale alla richiesta di invio di campioni da verificare, il contatto era telefonico e su indicazione di un codice di individuazione, il ricorrente provvedeva a reperire in magazzino e portare a noi…il ricorrente selezionava i materiali ed andava sulle postazioni a portare i materiali agli enti di appartenenza (laboratorio, centro geometrico). Conferma inoltre che il ricorrente in caso di difformità raggiungeva telefonicamente il fornitore della ditta per venire in azienda, ma tale attività, tra l'altro era residuale ovvero, riferisce : “questa segnalazione va in SQP ed è automaticamente Tes_1
condivisa con il fornitore che si può anche contattare telefonicamente o a mezzo mail se la cosa è urgente”.
Da quanto è emerso non trova neppure riscontro l'assunto attoreo in base al quale il ricorrente procedesse in autonomia alla individuazione dei controlli da eseguire, formulando proposte al caposquadra.
Come già rilevato, sino al 2020, il ricorrente il ricorrente poteva compiere una selezione dei controlli da richiedere tra una serie di possibili opzioni, tutte previamente individuate dal responsabile ed inserite a sistema e successivamente da questo vagliate;
successivamente, invece, i controlli venivano decisi direttamente dal responsabile , che li segnalava su un file condiviso che CP_3
veniva utilizzato da ricorrente, sulla cui base poi consegnava il pezzo al tecnologo. Come visato infatti il teste riferisce che: “quando arriva il CP_3
pezzo si verifica a livello visivo, le difformità più evidenti. Sono io ad insinuare i controlli da far eseguire al pezzo, in passato per nostra scelta gestionale ogni pezzo aveva associato un set di controlli predefinito, fino a tre anni fa (quindi sino al 2020) l'operatore, tra cui il ricorrente, li individuava ed io verificavo se la scelta era corretta. I controlli mirati che sono stati aggiunti al pezzo dopo, li individuo io …utilizzando il Individuo il tipo di controllo e lo segnalo su CP_5 un file condiviso che poi viene utilizzato dal ricorrente che consegna il pezzo al tecnologo di riferimento;
Anche il teste – come visto - indica che “Il appena arriva una Tes_2 Pt_1
campionatura aveva uno standard di campionario di controlli da effettuare”.
Dal 2021, i controlli venivano indicati solo dal responsabile, a riprova la testimonianza di , entrata nel reparto qualità dal 2021, che, riferisce Tes_1
“posso dire che il tipo di controllo da individuare ce lo indica il reparto ingegneria con il mediante riunioni settimanali: ogni settimana ci sono CP_3
quindi dei controlli base per tutti ed altri controlli on demanding”.
Esaminando il periodo sino al 2020, ad ogni modo l'attività condotta resta vincolata alla scelta tra le possibili opzioni preesistenti ed indicate dal responsabile, comunque ristretta a controlli estremamente semplici, e facilmente intuibili, confluiti nella compilazione dei format sopra citati, in cui vanno inseriti i dati contenuti nel CQC, mediante semplice trascrizione. È una scelta resa possibile dalla acquisizione di una piena conoscenza del processo operativo, conoscenza che rende possibile operare con maggiore facilità e velocità, senza che però questa modalità possa assurgere al livello di autonomia operativa richiesto dalla disposizione collettiva.
Resta confermato anche il costante controllo, verifica, e benestare espressi da parte del responsabile , che non si conciliano con l'asserita autonomia CP_3
operativa che il ricorrente, invece, si attribuisce.
Emerge quindi un quadro fattuale in cui i controlli più semplici venivano individuati dal ricorrente, sempre tra le possibili scelte individuate a monte dal
, per il resto l'individuazione spettava direttamente al responsabile. CP_3
Anche la testimonianza di non incide in misura significativa sugli esiti Tes_4
istruttori, restando isolata;
sostenendo che il ricorrente, come anche i suoi colleghi, “nel clima di collaborazione facesse delle proposte al responsabile”, non è idonea sufficientemente a supportare una consistente “collaborazione decisionale”, ma piuttosto denota un clima lavorativo di affiatamento e condivisione. Alla luce di quanto finora esaminato, si delinea in maniera sempre più evidente la collocazione nel 3 gruppo professionale, che individua i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di natura tecnica e amministrativa, che richiedono preparazione e pratica o corrispondente esperienza di lavoro.
Emerge chiaramente il dato fattuale legato alla maturata e comprovata esperienza lavorativa, che consente al ricorrente di svolgere con “facilità” e preparazione i compiti “esecutivi” assegnati.
La testimonianza di è estremamente chiarificatrice sul punto, con Tes_5
riferimento alla individuazione del tecnologo, ovvero l'ente competente alle opportune correzioni sui difetti rilevati. Il teste riferisce di sapere quale fosse il tecnologo “dal primo giorno in cui esce il modello perché chiediamo all'azienda” (con ciò confermando la natura compilativa e ripetitiva dell'attività svolta), e che l'esito del controllo svolto dai tecnologi veniva da questi inserito nell'apposito modello (doc. n. 6) ovvero “in caso di molto lavoro ce lo comunicano tramite e-mail o telefonicamente e noi lo compiliamo”.
Di qui confermando sia che non vi sia nessuna “individuazione” del tecnologo destinatario della richiesta di controllo, in quanto è l'azienda stessa ad individuarlo, sia che l'esito dei controlli poteva al massimo essere trascritto dal ricorrente, sulla base di quanto comunicato dal tecnologo.
È evidente che tale attività esuli dalla “specifica collaborazione” altresì richiesta per la collocazione nel 3 gruppo professionale, mancando anche autonomia operativa, trattandosi di una “trascrizione” che poteva come non poteva avvenire, richiesta solo in caso di eccessiva mole di lavoro dei tecnologi.
Il teste inoltre lascia desumere che l'attività principale cui sia deputato è la consegna fisica dei pezzi, svolgendo la quale ha maturato una esperienza tale da imparare a riconoscere l'ente tecnologo di destinazione coinvolto.
Quindi giunge il prosieguo della testimonianza, dal seguente tenore:
l'individuazione dell'ente tecnologo lo faccio io con esperienza perché girando per consegnare i pezzi ho imparato a capire per ogni pezzo quali siano gli enti coinvolti;
può anche succedere che il tecnologo cui ho mandato il pezzo mi risponda dicendo che il pezzo non viene più seguito da lui, ovvero che in caso di nuovi pezzi, lo faccio per esclusione individuando la destinazione del pezzo” Ma se il ricorrente fosse deputato a questa attività, sarebbe al corrente di tali cambiamenti, invece la testimonianza lascia desumere che il ricorrente “lo scopra” quasi casualmente, proprio perché non è deputato a tale attività, dovendo esclusivamente “trasportare” il pezzo presso l'ente destinato al controllo, cosicché svolgendo continuamente questa operazione ha acquisito dimestichezza nell'individuare a quale ente rivolgersi, ma senza che questo esprima una particolare competenza o meglio sia da considerare una attività ulteriore e parallela rispetto al semplice trasporto dei pezzi.
Inoltre, aggiunge: “se abbiamo dei dubbi chiediamo a tutti i tecnologi via e-mail chi di loro si occupa della verifica del pezzo nuovo”.
Anche conferma “il tipo di controllo da individuare ce lo indica il Tes_1
reparto di ingegneria con il mediante riunioni settimanali, il documento CP_3
6 definisce l'ente deputato al controllo che è associato al tipo di controllo che deve essere effettuato, la prova di montabilità di linea è che fa questo CP_3
passaggio poiché anche questo esame è deciso dalla riunione settimanale. per individuare le prove da fare il ricorrente accede ad un database e recupera, per il tipo di pezzo, il modulo corrispondente che individua le prove da effettuare.”
Ugualmente confermato da “l'individuazione delle prove da Tes_3
effettuare e degli enti di destinazione dei controlli veniva fatta da CP_3
perché era l'unico in grado di individuare il tipo di modifica che il pezzo aveva, anche la prove di montabilità erano decise da perché era l'unico che CP_3
sapeva associare al codice numerico che identifica la modifica da effettuare sul pezzo il tipo di modifica e quindi le prove da effettuare”.
Tutto questo a riprova del fatto che il ricorrente non decidesse quali prove eseguire, ma, sulla base del controllo visivo del pezzo, nei limiti già sopra descritti, procedeva ad una ricapitolazione delle prove necessarie, trasportando il pezzo all'ente a ciò deputato, ma sempre sulla base di indicazioni specifiche. La specificità delle indicazioni, costante in ogni fase, tangibile nella predisposizione del format aziendale, nella selezione dei controlli da effettuare da parte del responsabile, nella pregressa individuazione dell'ente di controllo, non lascia dubbi sulla carenza di autonomia operativa, in quanto il processo funzionale non si conclude mai con una scelta autonoma, ma, essendo sempre sottoposto al vaglio del superiore, è da questi strettamente limitato nel margine di azione.
Non è emersa autonomia nella scelta delle operaizoni da eseguire che, al contrario, seguivano una scaletta predeterminata e delineavano una sequenza procedimentale rigida, che dettaglia e descrive ogni singola sequenza procedimentale che il ricorrente deve compiere.
Non siamo quindi nell'alveo di una attività governata unicamente da norme, principi e procedure valevoli per il campo di attività (intendendosi con tale espressione un livello certamente più ampio delle specifiche sequenze procedimentali poste in essere dal ricorrente), quanto piuttosto in una attività che, per sua natura, è dettagliatamente predeterminata nel suo svolgersi. Il ricorrente non aveva quindi alcuna scelta sulle procedure da seguire, né è stata dedotta alcuna responsabilità dei risultati di tale attività. Il ricorrente agisce osservando procedure dettagliate e specifiche che non consentono margini di autonomia operativa: gran parte delle attività svolte sono di carattere esecutivo, svolte in ossequio precise e puntuali indicazioni esecutive inserite in modulistica prestampata ed a compilazione vincolata, mancando, al contrario, qualsiasi percezione di “adeguata autonomia operativa”, invece prospettata dal ricorrente e richiesta per il Terzo gruppo professionale.
Il quadro fattuale descritto in atti, e confermato nel corso dell'istruttoria, diffusamente, da evidenza del carattere prettamente esecutivo dell'attività svolta dal ricorrente, trattandosi di compiti essenzialmente “compilativi”, elementari, ripetitivi, e sottoposti al controllo continuo e al vaglio del superiore CP_3
.
[...] Irrilevante poi si configura l'utilizzo del personal computer, strumento di lavoro comunissimo e diffuso nelle realtà aziendali, posto che il ricorrente non ha dedotto la conoscenza e l'utilizzo di particolari software (il teste ha CP_3
dichiarato che il ricorrente inserisce i dati del pezzo su un Foglio Excel già predisposto)
La descrizione delle mansioni che emerge dalle dichiarazioni sopra riportate è chiara: l'attività svolta dal ricorrente si svolgeva in un ambito ben delimitato dalle procedure aziendali, senza margini di discrezionalità, come ampiamente riferito da tutti i testi auditi: anche l'inserimento dei dati identificativi del pezzo, come anche era un inserimento guidato, senza alcun un controllo qualitativo del pezzo che non presupponeva una lettura critica dei dati.
Difetta altresì, il requisito della specifica collaborazione: invero il 5° Gruppo
Professionale, II° fascia, primo alinea, non prevede tale specifica modalità di espletamento delle mansioni, prevista invece per il diverso profilo della medesima fascia, secondo alinea, il quale però richiede altresì il compimento di attività tecniche o amministrative che richiedono “in modo particolare” preparazione e pratica d'ufficio o corrispondente esperienza di lavoro, requisito questo emerso né dalla allegazione attorea né dalla prova orale espletata.
Deve quindi ritenersi che l'elemento ulteriore che discrimina il 5° Gruppo
Professionale, II fascia, primo alinea dal 3° Gruppo Professionale, I° fascia sia altresì l'operare con specifica collaborazione, vale a dire operare nell'espletamento della propria attività con colleghi pari ordinati anche di altri settori/reparti aziendali (in tale senso deve intendersi la collaborazione richiesta dalla norma), purché tale cooperazione rivesta il carattere di specificità ovvero inerisca alla particolare mansione assegnata al lavoratore
Tanto basta per ritenere non provato il diritto all'inquadramento nel livello superiore, 3° gruppo professionale-prima fascia del CCSL, successivamente divenuto seconda area professionale.
Infine, non si ravvisano elementi per collocare il ricorrente nel 4° gruppo professionale che, alla prima fascia prevede quei lavoratori che “con il con il ruolo di “team leader” operano stabilmente su diverse funzioni con capacità concretamente esercitata di collaborare in coordinamento con le altre funzioni dell'unità tecnologica (manutenzione, collaudo, tecnologie), per il miglioramento del processo del prodotto e per il presidio dell'addestramento dei lavoratori appartenenti al quinto gruppo professionale dello stesso team operativo e per la corretta esecuzione del lavoro loro assegnato”, non avendo il ricorrente dedotto di aver coperto il ruolo di Team Leader, né tantomeno nella seconda fascia, ove sono collocati quei lavoratori “qualificati che svolgono attività per l'esecuzione delle quali si richiedono: cognizioni tecnico pratiche inerenti alla tecnologia del lavoro ed alla interpretazione del disegno conseguite in istituti professionali o mediante istruzione equivalente ovvero particolare capacità e abilità conseguite mediante il necessario tirocinio. Tali lavoratori devono compiere con perizia i lavori loro affidati inerenti alla propria specialità e richiedenti le caratteristiche professionali sopra indicate”, non essendo emersa in sede istruttoria la capacità interpretativa del disegno tecnico, né tantomeno le attività risultate provate sono sintomatiche di “particolare capacità e abilità”.
Le attività espletate dal ricorrente, come emerse dalla richiamata istruttoria, non possono neppure ascriversi alla Seconda Area Professionale (accertamento richiesto in via subordinata) poiché difetta il requisito dello svolgimento di
“attività complesse e/o a elevato contenuto tecnico, tecnologico, amministrativo, di coordinamento e/o ausiliario a complemento organizzativo, anche interagendo con le altre funzioni aziendali” (cfr. CCSL in atti)
Le spese di lite, che seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo in relazione al valore minimo dello scaglione di riferimento (indeterminabile – complessità bassa).
p.q.m.
-rigetta la domanda - condanna a corrispondere a le spese di giudizio che si liquidano in euro
4.629,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, CPA, IVA.
Così deciso in data 2.01.2025
Il Giudice
Annalisa Gualtieri