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8 agosto 2002
8 agosto 2002
Art. 2. (Delega di funzioni dei dirigenti). 1. All' articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' articolo 2103 del codice civile ".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' art. 2103 del codice civile .".
- Il testo dell' art. 2103 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.".
"1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' articolo 2103 del codice civile ".
Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 165/2001 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali piu' elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l' art. 2103 del codice civile .".
- Il testo dell' art. 2103 del codice civile e' il seguente:
"Art. 2103 (Prestazione del lavoro). - Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali e' stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attivita' svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non puo' essere trasferito da una unita' produttiva ad una altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario e' nullo.".
Commentari • 7
- 1. La firma degli avvisi di accertamentoMaurizio Villani · https://www.filodiritto.com/ · 10 gennaio 2013 · 2.4533463
[…] Infatti, come già precisato in precedenza, non bisogna dimenticare che l'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (comma inserito dall'art. 2 della Legge n. 145 del 15 luglio 2002, applicabile anche alle Agenzie fiscali, in base all'art. 1) dà facoltà ai dirigenti di delegare alcune delle proprie competenze per “specifiche e comprovate ragioni” e “per un periodo di tempo determinato”, soprattutto per non pregiudicare l'uniformità di indirizzo dell'ufficio nella delicata ed importante fase degli accertamenti. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 39
- 1. Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. X, sentenza 25/06/2024, n. 4826Provvedimento: […] 2) La nullità della sentenza appellata per l'omessa e/o apparente motivazione in rapporto all'eccepito difetto di sottoscrizione dell'Avviso di Accertamento n. 250TXHM000038 impugnato, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del DPR 600/1973 e dell'art. 2, comma 1, della Legge 145/2002.Leggi di più...
- giurisdizione tributaria·
- art. 42 DPR 600/1973·
- art. 14 legge 890/1982·
- delega di firma·
- onere probatorio·
- inesistenza giuridica notifica·
- art. 148 c.p.c.·
- art. 149 c.p.c.·
- art. 156 c.p.c.·
- notifica avviso di accertamento