Sentenza 16 gennaio 2006
Massime • 1
L'articolo 2059 del codice civile va letto in relazione al disposto dell'articolo 2 della Carta costituzionale come norma di tutela dell'esplicazione della persona umana nella realtà sociale. Ne consegue che il riferimento, contenuto nell'articolo 2059, al reato di cui all'articolo 185 del cod. pen., non postula la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente, nella sua oggettività, all'astratta previsione di una figura di reato, così che il danno non patrimoniale potrà essere risarcito anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la responsabilità dell'autore del fatto sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/01/2006, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto - Presidente -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. FEDERICO Giovanni - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. LEVI Giulio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IP IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, difeso dall'avvocato D'ANDREA Girolamo, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA TO, UNIPOL ASSIC SPA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 162/2002 del Giudice di Pace di MAZARA DEL VALLO, emessa il 26/06/2002, depositata il 27/07/2002, R.G. 106/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 22/11/2005 dal Consigliere Dott. Giulio LEVI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTO
Con atto di citazione notificato il 25 - 26/03/2002 LI CE conveniva in giudizio avanti al Giudice di Pace di Mazara del Vallo IP Ass.ni e AF VA esponendo che in data 20/12/2001, in Mazara del Vallo - S.S. 115 -, mentre procedeva alla guida della propria autovettura Fiat Punto era stato violentemente tamponato dall'autovettura Renault di proprietà e condotta da AF VA, assicurata presso la IP Ass.ni; che l'incidente si era verificato per l'esclusiva colpa del AF che non aveva osservato la prevista distanza di sicurezza;
che in conseguenza del sinistro la macchina dell'esponente aveva riportato danni per Euro 1.620,00 e danni fisici quantificati in Euro 253,06 per I.T.A., Euro 180,76 per I.T.P., con spesa medica di Euro 50,00, oltre Euro 144,60 per danno morale e così complessivamente danni per Euro 2.249,24; che la società assicuratrice aveva corrisposto la somma di Euro 1.721,00; per questa ragione chiedeva il pagamento della residua somma di Euro 528,24.
La convenuta si costituiva eccependo che la somma corrisposta doveva considerarsi congrua e ampiamente satisfattiva e quindi chiedendo il rigetto delle domande.
Il Giudice di Pace accertava e dichiarava che il sinistro si era verificato per l'esclusiva responsabilità del AF e che i danni materiali e fisici patiti dall'attore ammontavano ad Euro 1.855,73 di cui Euro 1821,00 già corrisposti e per questa ragione condannava AF e IP, in solido fra loro, al pagamento in favore di LI della somma di Euro 34,73, oltre interessi legali.
Ricorreva per Cassazione LI per tre motivi. Non resistevano gli intimati.
DIRITTO
Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi:
1. Nullità parziale della sentenza. Illogicità e contraddittorietà della motivazione.
2. Violazione ed errata applicazione dell'art. 2059 c.c. insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
3. Violazione ed errata applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c.. Nullità parziale della sentenza. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente deduce che il Giudice di Pace ha errato nel considerare che la IP avesse già corrisposto all'attore la complessiva somma di Euro 1.821,00 (ossia Euro 100,00 in più di quanto esposto in citazione), come asserito dalla IP nella sua comparsa di costituzione. Deduce ancora che le somme corrisposte all'attore ammontavano ad Euro 1.521,00, come da lettera di accompagnamento della IP 08/02/2002 dove si dice che nell'importo di Euro 1.721,00 erano ricompresi Euro 1.521,00 per sorte e Euro 200,00 per compensi professionali;
che l'altro acconto di Euro 100,000 inviato dalla IP in data 15/02/2002 riguarderebbe sempre il compenso professionale in favore del medesimo studio di periti per i danni patiti dalla figlia dell'attore (LI DR). Detto acconto, inteso tutto come sorte fa si che l'importo ancora dovuto dall'assicurazione secondo il ricorrente ammonti a Euro 578,42. Si osserva al riguardo che, nel caso, trattandosi di errore di fatto il ricorrente avrebbe dovuto agire con azione di revocazione ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4 ("se la sentenza è effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa"). La decisione è fondata cioè sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastatamente esclusa.
Il motivo è quindi inammissibile.
Il ricorrente con il secondo motivo deduce violazione ed errata applicazione dell'art. 20S9 c.c.. Insufficienza e contraddittorietà della motivazione.
Deduce il ricorrente che il Giudice di Pace non ha ritenuto di riconoscere il danno morale sofferto dall'attore a causa del danno fisico patito a seguito dell'incidente in questione, asserendo ingiustamente che detto danno non spetterebbe in mancanza di danno biologico. Assume al riguardo il ricorrente che il danno morale spetta in presenza di fatti di rilevanza penale, non certo soltanto in presenza di postumi invalidanti.
Il motivo deve essere accolto.
Va osservato innanzitutto che la causa deve essere decisa nei limiti stabiliti dalla Corte Costituzionale nella sentenza 06/07/2004, n. 206 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 113 c.p.c., comma 2, laddove non prevede che il Giudice di Pace debba osservare nel suo giudizio di equità (per cause di valore inferiore a Euro 1.100,00) "i principi informatori della materia", intesi, questi, non preesistenti alle norme che regolano la materia, ma ricavabili in via di generalizzazione da quelle specifiche norme "in concreto" dettate (Cfr. Cass. n. 382/2005). Ora, poiché la funzione dell'art. 2059 c.c., non appare più quella sanzionatoria, il riferimento al reato di cui all'art. 185 c.p., non postula la ricorrenza di una concreta fattispecie di reato, ma solo di una fattispecie corrispondente nella sua oggettività all'astratta previsione di una figura di reato;
ne consegue che il danno non patrimoniale potrà essere risarcito anche nell'ipotesi in cui, in sede civile, la responsabilità sia ritenuta per effetto di una presunzione di legge. Inoltre la disposizione dell'art. 2059 c.c., viene reinterpretata costituzionalmente, in riferimento in particolare all'art. 2 della Cost., che sancisce il valore assoluto della persona umana, e, come è stato detto, è norma a contenuto precettivo e non programmatico, cosicché ogni proiezione della persona nella realtà sociale sarebbe suscettibile di assurgere al rango di diritto soggettivo perfetto, con la conseguente configurabilità di una tutela risarcitoria in caso di lesione (Corte Cost. 30/06-11/07/2003, n. 233). Quanto al terzo motivo il ricorrente deduce che il Giudice di Pace, nel quantificare i danni alla vettura attorea, si è rifatto alla perizia di parte della IP, maggiorandone l'importo del 20% non ritenendo di poter rifarsi unicamente alla fattura prodotta dall'attore di importo di Euro 1.620,00 (compresa I.V.A.). Si tratta nel caso di riesame della C.T. e delle deposizioni testimoniali, ciò che implica una valutazione di fatto, non censurabile in sede di legittimità.
Il terzo motivo va quindi rigettato.
in conclusione la sentenza impugnata va cassata in relazione al secondo motivo con rinvio anche per le spese ad altro Giudice di Pace di Mazara del Vallo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo, rigetta gli altri. Cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altro Giudice di Pace di Mazara del Vallo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2006