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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 10/03/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 7139/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 7139/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Chiarantano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
:
( ), rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Nonché
contro
:
( ), rappresentato dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Generale dello Stato
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 5.12.2022 ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 09720210255960434000 di importo pari ad euro 9.304,78, notificata il 15.11.2022, fondata su atto di iscrizione a ruolo del 12.10.2021, contestando sia la legittimità dell'agente per la riscossione a procedere ad esecuzione forzata, sia la legittimazione dell'ente impositore a procedere alla riscossione dei crediti e alla preordinata iscrizione a ruolo.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per indeterminatezza e genericità degli addebiti;
in ogni caso, ha dedotto che, per quanto è a sua conoscenza, la richiesta creditoria risulta riferirsi ad un credito per canoni di occupazione relativi ad un immobile per cui egli ricorrente ha introdotto un giudizio per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà nonché per l'accertamento negativo del credito di cui alla cartella de qua. Essendo tale credito di natura privatistica ne consegue, in virtù dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, la nullità della cartella impugnata per pagina 1 di 4 improcedibilità ed inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo, in difetto di un titolo esecutivo. Ha rilevato, infine, la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c., nonché chiesto la sospensione dell'esecutorietà della cartella opposta (cfr. conclusioni del ricorso: “-in via preliminare, anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 09720210255960434000; - in via preliminare di rito annullare la cartella esattoriale per illegittimità dell'iscrizione a ruolo posta a fondamento della stessa;
- nel merito, per tutti i motivi di cui in premessa, annullare la cartella esattoriale n.
09720210255960434000 emessa nei confronti del sig. , in quanto relativa a crediti per Parte_1 somme prescritte o comunque non dovute. Con vittoria di spese di lite”).
Con comparsa depositata il 12.12.2023 si è costituita l' la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della eccezione di genericità e indeterminatezza della cartella nonché la tardività dell'opposizione con riferimento all'iscrizione a ruolo. Ha evidenziato, inoltre, che la cartella in questione riporta l'indicazione del titolo esecutivo “2021SRP03820 NOTIF 16/06/2021” (si tratta delle seconda richiesta di pagamento prot. 3820 notificata al ricorrente il 16.6.2021); che la cartella in questione ha ad oggetto la richiesta di pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione senza titolo di un cespite demaniale (adibito a magazzino/deposito) di una palazzina sita in Lanuvio;
che, essendo state infruttuose le due richieste di pagamento inviate al ricorrente, l' ha proceduto a iscrivere a CP_1
ruolo le somme con provvedimento prot. 11640 del 27.09.2021; che il ricorrente è sempre stato informato delle pretese creditorie avanzate dall' senza esperire alcun rimedio per Controparte_1
impugnare tali richieste;
che, quindi, la pretesa creditoria si è cristallizzata;
che l'opposizione spiegata, oltre ad essere tardiva rispetto all'iscrizione a ruolo, è tardiva con riferimento alle censure mosse, in quanto la cartella si basa su richieste di pagamento debitamente notificate;
che, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso ruolo potranno essere dedotti solo i fatti impeditivi o estintivi successivi alla relativa formazione delle richieste;
che l'ingiunzione fiscale è utilizzabile non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della Pubblica Amministrazione a condizione che il credito per cui viene emesso l'ordine sia certo, liquido ed esigibile;
che, pertanto, non è discutibile il mezzo utilizzato né la debenza delle somme intimate in virtù dell'art. 1 comma 274 della legge n. 311/2004; che, nel caso di specie, l'iter seguito è conforme a quello normativo previsto, in quanto ricorrono l'occupazione dell'immobile statale da parte del ricorrente, la comunicazione sia delle richieste di pagamento che dell'iscrizione a ruolo del credito. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 12.12.2023 si è costituita l' rilevando Controparte_2 che l'opposizione spiegata riguarda unicamente il merito della pretesa senza muovere alcuna censura pagina 2 di 4 all'operato dell' , la quale deve, quindi, essere esentata anche da Controparte_2
qualsivoglia condanna alle spese. Sul punto ha rilevato che, come previsto dall'art. 49 del DPR n.
602/1973, il “ruolo” (affidato dall'Ente creditore) costituisce il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della riscossione – previa notifica del medesimo - può procedere ad avviare l'espropriazione forzata. Pertanto, ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la legittimità del proprio operato con vittoria di spese.
All'udienza del 19.4.2023 il difensore del ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione avversaria chiedendo lo stralcio della documentazione prodotta e contestando, in ogni caso, il documento 4 prodotto dall' ; nessuno è comparso per le resistenti;
il Tribunale, Controparte_1
non rinvenendosi il titolo munito di efficacia esecutiva di cui all'art. 21 d lgs. 46/1999, ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, e rinviato la causa per la decisione all'udienza del
10.02.2025. A tale udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato che, nonostante il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale, è stato notificato al ricorrente un preavviso di fermo, poi annullato in autotutela su istanza del ricorrente;
ha, quindi, precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo. Nessuno è comparso per le resistenti.
Il ricorso è fondato.
La pretesa creditoria di cui alla cartella impugnata ha ad oggetto le somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di un cespite demaniale.
Tale credito non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad una indennità richiesta quale corrispettivo dell'occupazione di un immobile pubblico (sulla natura privatistica del credito derivante dall'occupazione abusiva cfr. Cass. n. 7188 del 4.3.2022).
La normativa cui deve farsi riferimento è contenuta nell'art. 1 comma 274 della Legge 311/2004 e nell'art. 21 del D.Lgs 46 del 1999.
La prima norma così dispone: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ...”.
La seconda: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 3 di 4 Sulla base di tali norme, nell'ipotesi di entrate patrimoniali di natura privatistica, il diritto di procedere alla riscossione coattiva del credito è subordinato al conseguimento da parte dell'ente pubblico di un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati (cfr. Cassazione
n. 7188 del 4.3.2022 succitata).
Nel caso di specie, non si rinviene il titolo esecutivo necessario ai fini della riscossione coattiva. Infatti, dalle stesse allegazioni dell' risulta che la cartella impugnata si fonda sulla Controparte_1
seconda richiesta di pagamento prot. n. 3820, notificata al ricorrente il 16.6.2021 (cfr. come riportato nella cartella stessa “2021SRP03820 NOTIF 16/06/2021”).
Tale richiesta di pagamento non costituisce titolo con efficacia esecutiva. Ne consegue l'illegittimità della cartella di pagamento in questione.
Non conducono a diverse conclusioni le deduzioni dell'Ente impositore circa la tardività dell'opposizione rispetto al ruolo in quanto fondata su richieste di pagamento debitamente notificate al non impugnate. Pt_1
Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale “quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse” (Cass., n. 22946 del 2016; cfr.
Cass. n 7353/2022).
Le spese di lite in virtù de principio di causalità (cfr. Cass. ord. n. 3105 del 6.2.2017) sono da porsi a carico delle resistenti in solido e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia e in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni, per le fasi di “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- annulla la cartella esattoriale n. 09720210255960434000 di importo pari ad euro 9.304,78, notificata al ricorrente, il 15.11.2022; Parte_1
- condanna l' e l' in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Velletri, 7.3.2025
Il Giudice dott. Angelo Baffa
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Angelo Baffa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. n. 7139/2022 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Chiarantano Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
Contro
:
( ), rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
Nonché
contro
:
( ), rappresentato dall'Avvocatura Controparte_2 P.IVA_2
Generale dello Stato
RESISTENTE
Con ricorso depositato il 5.12.2022 ha proposto opposizione avverso la cartella Parte_1
esattoriale n. 09720210255960434000 di importo pari ad euro 9.304,78, notificata il 15.11.2022, fondata su atto di iscrizione a ruolo del 12.10.2021, contestando sia la legittimità dell'agente per la riscossione a procedere ad esecuzione forzata, sia la legittimazione dell'ente impositore a procedere alla riscossione dei crediti e alla preordinata iscrizione a ruolo.
Preliminarmente, ha eccepito la nullità della cartella esattoriale per indeterminatezza e genericità degli addebiti;
in ogni caso, ha dedotto che, per quanto è a sua conoscenza, la richiesta creditoria risulta riferirsi ad un credito per canoni di occupazione relativi ad un immobile per cui egli ricorrente ha introdotto un giudizio per l'accertamento dell'acquisto a titolo originario della proprietà nonché per l'accertamento negativo del credito di cui alla cartella de qua. Essendo tale credito di natura privatistica ne consegue, in virtù dell'art. 21 del d.lgs. n. 46/1999, la nullità della cartella impugnata per pagina 1 di 4 improcedibilità ed inammissibilità della procedura di riscossione a mezzo ruolo, in difetto di un titolo esecutivo. Ha rilevato, infine, la prescrizione del credito per decorrenza del termine quinquennale ex art. 2948 n. 3 c.c., nonché chiesto la sospensione dell'esecutorietà della cartella opposta (cfr. conclusioni del ricorso: “-in via preliminare, anche inaudita altera parte sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale n. 09720210255960434000; - in via preliminare di rito annullare la cartella esattoriale per illegittimità dell'iscrizione a ruolo posta a fondamento della stessa;
- nel merito, per tutti i motivi di cui in premessa, annullare la cartella esattoriale n.
09720210255960434000 emessa nei confronti del sig. , in quanto relativa a crediti per Parte_1 somme prescritte o comunque non dovute. Con vittoria di spese di lite”).
Con comparsa depositata il 12.12.2023 si è costituita l' la quale ha eccepito Controparte_1
l'infondatezza della eccezione di genericità e indeterminatezza della cartella nonché la tardività dell'opposizione con riferimento all'iscrizione a ruolo. Ha evidenziato, inoltre, che la cartella in questione riporta l'indicazione del titolo esecutivo “2021SRP03820 NOTIF 16/06/2021” (si tratta delle seconda richiesta di pagamento prot. 3820 notificata al ricorrente il 16.6.2021); che la cartella in questione ha ad oggetto la richiesta di pagamento degli indennizzi dovuti per l'occupazione senza titolo di un cespite demaniale (adibito a magazzino/deposito) di una palazzina sita in Lanuvio;
che, essendo state infruttuose le due richieste di pagamento inviate al ricorrente, l' ha proceduto a iscrivere a CP_1
ruolo le somme con provvedimento prot. 11640 del 27.09.2021; che il ricorrente è sempre stato informato delle pretese creditorie avanzate dall' senza esperire alcun rimedio per Controparte_1
impugnare tali richieste;
che, quindi, la pretesa creditoria si è cristallizzata;
che l'opposizione spiegata, oltre ad essere tardiva rispetto all'iscrizione a ruolo, è tardiva con riferimento alle censure mosse, in quanto la cartella si basa su richieste di pagamento debitamente notificate;
che, in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c., avverso ruolo potranno essere dedotti solo i fatti impeditivi o estintivi successivi alla relativa formazione delle richieste;
che l'ingiunzione fiscale è utilizzabile non solo per le entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto- accertamento della Pubblica Amministrazione a condizione che il credito per cui viene emesso l'ordine sia certo, liquido ed esigibile;
che, pertanto, non è discutibile il mezzo utilizzato né la debenza delle somme intimate in virtù dell'art. 1 comma 274 della legge n. 311/2004; che, nel caso di specie, l'iter seguito è conforme a quello normativo previsto, in quanto ricorrono l'occupazione dell'immobile statale da parte del ricorrente, la comunicazione sia delle richieste di pagamento che dell'iscrizione a ruolo del credito. Pertanto, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Con comparsa depositata il 12.12.2023 si è costituita l' rilevando Controparte_2 che l'opposizione spiegata riguarda unicamente il merito della pretesa senza muovere alcuna censura pagina 2 di 4 all'operato dell' , la quale deve, quindi, essere esentata anche da Controparte_2
qualsivoglia condanna alle spese. Sul punto ha rilevato che, come previsto dall'art. 49 del DPR n.
602/1973, il “ruolo” (affidato dall'Ente creditore) costituisce il titolo esecutivo in forza del quale l'Agente della riscossione – previa notifica del medesimo - può procedere ad avviare l'espropriazione forzata. Pertanto, ha concluso chiedendo che venga riconosciuta la legittimità del proprio operato con vittoria di spese.
All'udienza del 19.4.2023 il difensore del ricorrente ha eccepito la tardività della costituzione avversaria chiedendo lo stralcio della documentazione prodotta e contestando, in ogni caso, il documento 4 prodotto dall' ; nessuno è comparso per le resistenti;
il Tribunale, Controparte_1
non rinvenendosi il titolo munito di efficacia esecutiva di cui all'art. 21 d lgs. 46/1999, ha sospeso l'efficacia esecutiva della cartella impugnata, e rinviato la causa per la decisione all'udienza del
10.02.2025. A tale udienza il difensore del ricorrente ha rappresentato che, nonostante il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva emesso dal Tribunale, è stato notificato al ricorrente un preavviso di fermo, poi annullato in autotutela su istanza del ricorrente;
ha, quindi, precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo. Nessuno è comparso per le resistenti.
Il ricorso è fondato.
La pretesa creditoria di cui alla cartella impugnata ha ad oggetto le somme richieste a titolo di indennizzo per l'occupazione senza titolo di un cespite demaniale.
Tale credito non ha natura pubblicistica di tributo, perché riconducibile non già ad una tassa, ma ad una indennità richiesta quale corrispettivo dell'occupazione di un immobile pubblico (sulla natura privatistica del credito derivante dall'occupazione abusiva cfr. Cass. n. 7188 del 4.3.2022).
La normativa cui deve farsi riferimento è contenuta nell'art. 1 comma 274 della Legge 311/2004 e nell'art. 21 del D.Lgs 46 del 1999.
La prima norma così dispone: “Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte dell' ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle Controparte_1
somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ...”.
La seconda: “Salvo che sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, e salvo, altresì, quanto stabilito dall'art. 24 per le entrate degli enti previdenziali, le entrate previste dall'articolo 17 aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva”.
pagina 3 di 4 Sulla base di tali norme, nell'ipotesi di entrate patrimoniali di natura privatistica, il diritto di procedere alla riscossione coattiva del credito è subordinato al conseguimento da parte dell'ente pubblico di un titolo esecutivo secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati (cfr. Cassazione
n. 7188 del 4.3.2022 succitata).
Nel caso di specie, non si rinviene il titolo esecutivo necessario ai fini della riscossione coattiva. Infatti, dalle stesse allegazioni dell' risulta che la cartella impugnata si fonda sulla Controparte_1
seconda richiesta di pagamento prot. n. 3820, notificata al ricorrente il 16.6.2021 (cfr. come riportato nella cartella stessa “2021SRP03820 NOTIF 16/06/2021”).
Tale richiesta di pagamento non costituisce titolo con efficacia esecutiva. Ne consegue l'illegittimità della cartella di pagamento in questione.
Non conducono a diverse conclusioni le deduzioni dell'Ente impositore circa la tardività dell'opposizione rispetto al ruolo in quanto fondata su richieste di pagamento debitamente notificate al non impugnate. Pt_1
Infatti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale “quando nessuna iniziativa esecutiva è stata intrapresa dall'amministrazione, l'impugnazione del "ruolo", o meglio la contestazione del credito da esso risultante, deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse” (Cass., n. 22946 del 2016; cfr.
Cass. n 7353/2022).
Le spese di lite in virtù de principio di causalità (cfr. Cass. ord. n. 3105 del 6.2.2017) sono da porsi a carico delle resistenti in solido e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del valore dichiarato della controversia e in ragione dei parametri medi previsti dal d.m. 55/2014 e successive modificazioni, per le fasi di “studio”, “introduttiva” e “decisionale”, tenuto conto dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- annulla la cartella esattoriale n. 09720210255960434000 di importo pari ad euro 9.304,78, notificata al ricorrente, il 15.11.2022; Parte_1
- condanna l' e l' in solido al pagamento in Controparte_1 Controparte_2
favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in euro 264,00 per esborsi ed euro 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Velletri, 7.3.2025
Il Giudice dott. Angelo Baffa
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