Ordinanza cautelare 29 maggio 2024
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 12/03/2025, n. 5207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5207 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05207/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03220/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3220 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Papalia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
delibera della Commissione Centrale ex art. 10 L. n. 82/1991 di cui allo stralcio del verbale di riunione del 29.11.2023, con la quale è stata disposta la revoca del programma speciale di protezione nei confronti del ricorrente e del proprio nucleo familiare convivente; di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale e/o comunque lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2025 il dott. Giovanni Mercone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso, notificato in data 14.3.2024 e depositato il 22.3.2024, -OMISSIS- impugnava la delibera del 29.11.2023, notificata in data 18.1.2024, con la quale la Commissione Centrale di cui all’art. 10 D. L. n. 8/1991 revocava il programma speciale di protezione per il ricorrente e per i suoi familiari.
Più nello specifico, con note dell’8.10.2023 e del 25.10.2023, il Servizio Centrale di Protezione (d’ora in poi SCP) comunicava, innanzitutto, che il -OMISSIS- era stato oggetto di una perquisizione eseguita il 5.10.2023 in quanto indiziato del delitto di cui all’art. 648 bis c.p., poiché inserito in un sistema di frode fiscale nella qualità di intermediario di alcuni imprenditori, come emerso a seguito di una informativa della Guardia di Finanza competente per territorio. Inoltre, era stato oggetto il 4.9.2023 di un esposto da parte della direttrice del quotidiano on line “Napolitan”, che aveva asserito di essere stata vittima di minacce da parte di -OMISSIS- e di essere anche a conoscenza del luogo in cui lo stesso dimorava, tanto da aver anche contattato la Polizia del luogo ove all’epoca era stato collocato il collaboratore di giustizia. Tale circostanza, comportava l’immediato trasferimento del ricorrente in altra località protetta.
In ragione di quanto sopra, tenuto conto sia di altre condotte tenute da familiari del collaboratore sia dei pareri favorevoli alla revoca espressi dalla DDA competente e dalla DNAA, la Commissione centrale disponeva la revoca del programma speciale di protezione e l’adozione delle ordinarie misure di tutela.
2. Avverso la predetta delibera il ricorrente ha articolato un’unica doglianza fondata su più motivi: “ Violazione di legge; violazione e falsa applicazione degli artt. 9, 12, 13, 13 quater L. n. 82/1991 e degli artt. 9, 10, 11 D.M. n. 161/2004, in combinato disposto; violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 27, 111 Cost.; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, carenza ed insufficienza di istruttoria; eccesso di potere per mancanza ed erronea motivazione, travisamento dei fatti, illogicità ed ingiustizia ”, in quanto la Commissione non avrebbe considerato né che i procedimenti penali a carico del -OMISSIS- sono ancora in fase di indagine, né tantomeno che ai fini della revoca non sono sufficienti i pareri in tal senso espressi dalla DDA competente e dalla DNAA, poiché, comunque, non vincolanti ai fini della decisione finale, che spetta solo alla predetta Commissione.
3. Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo la reiezione del ricorso e depositando documentazione relativa al procedimento.
4. Con ordinanza pubblicata il 29.5.2024 il Collegio accoglieva la richiesta di misura cautelare e disponeva integrarsi l’istruttoria.
5. All’udienza pubblica del 26.11.2024 il giudizio veniva rinviato stante la richiesta di un termine a difesa proveniente da parte ricorrente, istanza giustificata della documentazione tardiva prodotta il 25.11.2024 dall’amministrazione resistente.
6. Alla pubblica udienza del 25.2.2025, sentiti i difensori delle parti costituite, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
7. Preliminarmente, come eccepito da parte ricorrente, non sono utilizzabili ai fini del decidere i documenti depositati dall’amministrazione resistente in data 21.2.2025, poiché prodotti in giudizio senza il rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 73 c.p.a. (cfr. di recente Cons. di Stato, sez. VI, n. 4989/2024).
8. Superato tale profilo di ordine strettamente processuale, deve, altresì, premettersi, quanto alla normativa applicabile alla vicenda, che l’art. 13 quater D.L. n. 8/1991 disciplina la revoca delle misure di protezione, stabilendo che “ le speciali misure di protezione sono a termine e, anche se di tipo urgente o provvisorio a norma dell’articolo 13, comma 1, possono essere revocate o modificate in relazione all’attualità del pericolo, alla sua gravità e alla idoneità delle misure adottate, nonché in relazione alla condotta delle persone interessate e alla osservanza degli impegni assunti a norma di legge ”. La disposizione delinea, dunque, il principio generale che presiede all’applicazione di dette misure protettive (criterio della temporaneità e della periodica rinnovazione del giudizio) ed individua i parametri valutativi del giudizio di eventuale permanenza/revoca delle medesime (pericolo alla incolumità, condotta del destinatario della misura; cfr. ex multis TAR Lazio, sez. I ter, n. 9995/2018).
Più in particolare, il secondo comma distingue due diverse ipotesi di revoca, l’una obbligatoria e l’altra facoltativa, sulla base dei fatti che giustificano il ritiro della misura di protezione, stabilendo che “ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli impegni assunti a norma dell’art. 12, comma 2, lettere b) ed e), nonché la commissione di delitti indicativi del reinserimento del soggetto nel circuito criminale. Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione l’inosservanza degli altri impegni assunti a norma dell’articolo 12, la commissione di reati indicativi del mutamento o della cessazione del pericolo conseguente alla collaborazione, la rinuncia espressa alle misure, il rifiuto di accettare l’offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa, il ritorno non autorizzato nei luoghi dai quali si è stati trasferiti, nonché ogni azione che comporti la rivelazione o la divulgazione dell'identità assunta, del luogo di residenza e delle altre misure applicate. Nella valutazione ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione, specie quando non applicate mediante la definizione di uno speciale programma, si tiene particolare conto del tempo trascorso dall’inizio della collaborazione oltre che della fase e del grado in cui si trovano i procedimenti penali nei quali le dichiarazioni sono state rese e delle situazioni di pericolo di cui al co. 6 dell'art. 9 ”. Come risulta dalla lettera del comma riportato, la distinzione tra le due fattispecie rileva sull’esercizio del potere di revoca riconosciuto in capo alla Commissione. Ricorrendo una delle circostanze di cui alla prima parte del co. 2, la Commissione decide in modo automatico per la revoca della misura di protezione, che avrà, appunto, natura obbligatoria (“ costituiscono fatti che comportano la revoca delle speciali misure… ”). Al verificarsi, invece, di una delle fattispecie afferenti alla seconda tipologia, la revoca è invece facoltativa (“ Costituiscono fatti valutabili ai fini della revoca o della modifica delle speciali misure di protezione … ”).
Infatti, per tale ultima ipotesi, la norma rimette alla Commissione la valutazione discrezionale sulla revoca.
Con riferimento a quest’ultimo aspetto, per indirizzo costante, si ritiene che l’amministrazione goda di ampia discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato sez. III 25 settembre 2017 n. 4456), circostanza che implica che il sindacato di legittimità non può estendersi ad un inammissibile valutazione del merito delle scelte, ma deve limitarsi ad appurare, sul piano dell’eccesso di potere, la ricorrenza di possibili vizi di irragionevolezza o travisamento dei fatti.
9. Fatte queste premesse, anche volendo ritenere, come sottolineato dalla Commissione, che il caso in esame non rientri tra le ipotesi di revoca obbligatoria, il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
10. Il ricorrente, infatti, come segnalato dal SCP, è oggetto di un’indagine riferita alla violazione dell’art. 648 bis c.p., in quanto, come ricostruito allo stato dalla Guardia di Finanza, è risultato inserito in un sistema di frode fiscale nella qualità di intermediario di alcuni imprenditori e tale -OMISSIS-, considerato, a sua volta, svolgere attività di riciclaggio per conto di diverse organizzazioni criminali operanti nel napoletano.
A questo, inoltre, si è aggiunta la denuncia presentata da -OMISSIS-, che ha riferito, oltre delle minacce subite dal -OMISSIS-, di essere a conoscenza del domicilio protetto, comunicatogli da soggetti vicini al ricorrente, come dimostrato dal fatto di aver anche contattato le forze dell’ordine del luogo in questione. Circostanza che, vanificando le esigenze di mimetizzazione connesse al programma di protezione, ha poi determinato l’immediato trasferimento del -OMISSIS- e del suo nucleo familiare in altra località protetta.
Infine, ma non da ultimo, c’è da considerare che la DDA competente, a seguito dell’istruttoria svolta dal Collegio, con nota del 22.11.2024, pur non potendo fornire aggiornamenti sui procedimenti penali in questione (poiché ancora in fase di indagine), ha rappresentato, per quanto concerne i pericoli corsi ancora dal -OMISSIS- e dal suo nucleo familiare, che la collaborazione dello stesso ha riguardato un’epoca storica caratterizzata da equilibri criminali ben diversi da quelli attuali, tanto da non emergere ad oggi evidenze obiettive di pericolo.
11. Orbene, in ragione di ciò, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, non emerge né che l’atto impugnato sia frutto di irragionevolezza o travisamento dei fatti né che la Commissione abbia effettuato un bilanciamento errato tra gli interessi in gioco. Detto altrimenti, la scelta di revocare il programma speciale effettuata dall’amministrazione, anche ove la si consideri discrezionale nel caso in esame, non appare censurabile.
Invero, per principio consolidato è irrilevante la circostanza che il procedimento penale in cui risulta coinvolto il ricorrente non è ancora pervenuto ad una sentenza irrevocabile, potendo la Commissione operare una propria autonoma valutazione delle condotte in questione, questo ai fini dell’applicazione dei provvedimenti previsti dall’art. 13 quater D.L. cit. (vedi ex multis Tar Lazio, Roma, sez. I ter, n. 12017/2018).
L’accertamento e la valutazione dei fatti in sede amministrativa da parte della Commissione centrale, al fine di revocare misure di protezione precedentemente disposte, si pongono su un piano differente da quello che, in relazione ai medesimi fatti, è chiamata a compiere l’Autorità giudiziaria allo scopo di accertare la responsabilità penale dell’interessato (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4456 del 25 settembre 2017). In assenza di una differente e specifica disposizione di legge l’Autorità amministrativa è chiamata ad una autonoma ponderazione degli interessi coinvolti nella vicenda, anche a fronte di fatti di rilievo penale, in vista della tutela delle risorse pubbliche, nonché del bene primario della sicurezza pubblica e quindi svolge una valutazione che può prescindere da un accertamento in via definitiva della penale responsabilità dell’interessato e di cui darà conto nella sua decisione conclusiva.
12. Peraltro, sull’aspetto della motivazione dei provvedimenti di revoca delle misure, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che sotto il profilo valutativo è assai rilevante, ai fini della motivazione del provvedimento, il richiamo ai pareri espressi a favore della revoca dai competenti uffici giudiziari, quali la Procura della Repubblica e la Direzione nazionale antimafia. Tali pareri integrano proprio quella specifica e qualificata valutazione ponderata dei vari interessi in gioco e, in particolare, quello della giustizia alla prosecuzione del programma speciale di protezione con il diritto alla salvaguardia della incolumità personale del collaboratore (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I ter, n. 12134/2019).
13. Per quanto osservato il ricorso va respinto, poiché infondato.
14. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell’amministrazione resistente che si liquidano in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti privati menzionati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Francavilla, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Mercone | Michelangelo Francavilla |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.