Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 25/09/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00756/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di IN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2025, proposto dai sigg.ri RI CE e BR CE, rappresentati e difesi dagli avv.ti Francesco e Simone Di Leginio, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Di Leginio in IN, alla via Cairoli, n. 13 e con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Comune di IN, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv.ssa Alessandra Capozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
nei confronti
dell’Edicola Gieffe s.a.s. di ET IA e C., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la declaratoria d’illegittimità
del silenzio-inadempimento serbato dal Comune di IN sull’istanza dei ricorrenti del 6 dicembre 2024;
Visti il ricorso, la memoria e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria del Comune di IN;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – I ricorrenti sono coeredi del de cuius sig. NG CE, già proprietario in IN di una particella di complessivi 16 mq (foglio 143, particella ex 169), che è stata soppressa e accorpata, a seguito di una variazione catastale d’ufficio compiuta dal Comune il 1° aprile 2010, con un’altra particella di proprietà pubblica (la 1013).
Per effetto di tale operazione, su detta nuova particella il Comune ha consentito ad un terzo di installare un’edicola per la rivendita di giornali e riviste.
In tale veste, i ricorrenti hanno agito, con l’atto introduttivo del presente giudizio, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di IN sulla diffida del 13 dicembre 2024, con cui tale ente è stato invitato a disporre la restituzione, previa rimessione in pristino, della particella in tesi illegittimamente occupata e irreversibilmente trasformata e, in subordine, a pronunciarsi ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001.
2 - Il Comune si è costituito in resistenza al ricorso e con memoria ha: i) eccepito il difetto di giurisdizione (la condotta del Comune avrebbe dato luogo ad un’occupazione di fatto); ii) ne ha sostenuto l’infondatezza.
3 – In vista dell’udienza camerale, i ricorrenti hanno preso posizione sull’eccezione proposta dal Comune e hanno insistito per l’accoglimento del gravame.
4 - All’udienza camerale del giorno 23 settembre 2025, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è stata assunta in decisione.
5 – Il ricorso è inammissibile, non ravvisandosi i presupposti di cui all’art.117 del cod.proc.amm..
6 – Sul punto, è decisivo considerare che l’esame della documentazione in atti e le stesse deduzioni ricorsuali fanno emergere un quadro in cui la condotta del Comune di occupazione della particella di proprietà del de cuius è frutto di un’attività, peraltro intervenuta nel lontano 2010 e (non a caso) mai censurata dinanzi al Giudice amministrativo, posta in essere al di fuori di un procedimento espropriativo e quindi al di fuori di ogni considerazione relativa all’utilizzo della ridetta particella a fini di pubblico interesse.
Né tanto meno vi è stata l’irreversibile trasformazione della stessa, tant’è vero che quest’ultima è stata e viene ancora oggi utilizzata come area di sedime per l’esercizio dell’attività commerciale di un privato.
Piuttosto le deduzioni ricorsuali – rilette alla luce del criterio di riparto giurisdizionale fondato sulla causa petendi – inducono ad identificare il vero oggetto della controversia all’esame nella tutela del diritto dominicale del ricorrente in contrapposizione a quello del Comune.
In altri termini, nella specie, il ricorrente col presente ricorso pare far valere il suo diritto soggettivo alla restituzione del bene a fronte di una condotta di occupazione dell’Amministrazione scollegata dall’esercizio dell’attività autoritativa.
7 – Alla luce di quanto testé illustrato, il Collegio non può che riportarsi al condivisibile orientamento giurisprudenziale, secondo cui:
- “ l'impugnazione dinanzi al Giudice amministrativo del silenzio serbato dall'Amministrazione pubblica è inammissibile allorché la posizione giuridica azionata consista in un diritto soggettivo, atteso che il silenzio-rifiuto può formarsi esclusivamente in ordine all'inerzia su una domanda intesa a ottenere l'adozione di un provvedimento ad emanazione vincolata, ma di contenuto discrezionale, e quindi necessariamente incidente su posizioni di interesse legittimo, e non già nell'ipotesi in cui viene chiesto il soddisfacimento di posizioni aventi natura sostanziale di diritti direttamente accertabili dall'Autorità giurisdizionale giurisprudenza ” ( ex multis , T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, n. 208/2023; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 1025/2023);
- “ il rito speciale avverso il silenzio non ha lo scopo di tutelare, come rimedio di carattere generale, la posizione del privato di fronte a qualsiasi tipo di inerzia comportamentale della P.A., bensì quello di apprestare una garanzia avverso il mancato esercizio di potestà pubbliche. L'azione è, dunque, inammissibile se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per la soddisfazione di un diritto soggettivo ” (cfr. ex multis , T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 66/2024)
- “ la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di silenzio non deriva dall'art. 117 Cod. proc. amm. (prima art. 21 bis L. 6 dicembre 1971 n. 1034), che è norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto, è da escludersi che tale disposizione fondi una ipotesi di giurisdizione esclusiva o di merito al di fuori degli eccezionali casi tassativamente contemplati dagli artt. 133 e 134 stesso codice, sicché il rito speciale in esame è praticabile esclusivamente se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa ” (cfr. ex multis , Cons. St., V, n. 6238/2022).
- “ ai sensi dell'art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all'accertamento dell'illegittimità del silenzio su un'istanza dell'interessato allorché il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell'ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un'ipotesi di giurisdizione esclusiva ” (cfr. ex multis , T.A.R. Campania, Napoli, VII, n. 5675/2022).
Di qui l’inammissibilità del gravame, non competendo al Giudice amministrativo l’accertamento di pretese che solo apparentemente abbiano per oggetto una situazione di inerzia, in quanto concernono diritti soggettivi la cui eventuale lesione è direttamente accertabile dall'autorità giurisdizionale competente” (cfr. ancora, ex multis, T.A.R. Abruzzo, Pescara, I, n. 66/2024);
8 – Il Collegio, per mera completezza soggiunge che, ove mai il ricorso fosse stato ammissibile, sarebbe stato comunque infondato, non risultando ravvisabili nella specie i presupposti di legge perché il Comune potesse pronunciarsi ex art. 42- bis del d.P.R. n. 327/2001.
Anche in questo caso il Collegio deve richiamarsi al condivisibile orientamento, secondo cui:
- è ben vero che “ secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza amministrativa dal quale il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi, ancorché l'art. 42 bis del DPR 327/2001 non preveda un avvio del procedimento ad istanza di parte, il privato può comunque sollecitare l'Amministrazione ad avviare il relativo procedimento, con conseguente obbligo per la stessa di provvedere al riguardo, ai sensi dell’art. 2 della legge 241/1990, essendo l'eventuale sua inerzia configurabile quale silenzio-inadempimento impugnabile di fronte al Giudice amministrativo ”; è altrettanto innegabile, tuttavia che – come palesato dall’interpretazione logica e sistematica dell’art. 42 bis citato – “ ciò presuppone…l’esistenza di un procedimento espropriativo, sia pur viziato, posto in essere dall’Amministrazione occupante e non conclusosi con un valido decreto di esproprio ”, nella specie evidentemente insussistente (cfr. ex multis , T.A.R. Sicilia, Catania, II, n. 1875/2021; id., n. 384/2020).
- “ nel caso in cui l'area di proprietà del ricorrente non subisca alcuna irreversibile trasformazione non sussistono i presupposti, di fatto e di diritto, per la possibile applicazione da parte della pubblica amministrazione dell’acquisizione sanante che è “utilizzabile unicamente nella differente ipotesi in cui il bene immobile utilizzato per scopi di interesse pubblico sia stato concretamente e apprezzabilmente modificato dalla Pubblica Amministrazione, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità ” (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, n. 1830/2006); in questo senso, non risulta conducente la tesi dei ricorrenti, secondo cui l’acquisizione sanate costituirebbe lo strumento per rimediare a qualsivoglia fattispecie di occupazione illecita, essendo piuttosto necessario che quest’ultima sia posta in essere dall’Amministrazione nella cornice di un procedimento espropriativo non ritualmente ultimato e quindi pur sempre nell’ambito della valutazione circa l’utilizzo del terreno occupato per scopi di pubblico interesse.
9 – In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non ravvisandosi i presupposti del giudizio di cui all’art.117 del cod.proc.amm., ravvisabile solo a fronte dell’inerzia del provvedere, atteso che la cognizione della questione sottostante, in merito alla quale è stato eccepito il silenzio, appartiene alla cognizione del Giudice ordinario.
10 – Sussistono giusti motivi, connessi alla peculiarità della controversia, che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Staccata di IN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in IN nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ines Simona Immacolata Pisano, Presidente
Massimiliano Scalise, Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Scalise | Ines Simona Immacolata Pisano |
IL SEGRETARIO