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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10485/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10485/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZAZZERI ELENA con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GREGANTI ORNELLA con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e
Avv. GUIDO MUSSINI nella qualità di curatore speciale della figlia minore
; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 05/02/2021 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.6.2003 in Fiesole (Firenze) con
, precisando che dall'unione erano nati i figli (28.4.2004) e Controparte_1 Persona_2
(13.3.2008), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in Per_1
sede di separazione pronunciata con sentenza n. 3105/2019 dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, collocandoli presso la casa familiare sita in
Firenze, come peraltro stabilito in sede di sentenza separazione, disciplinando la frequentazione tra la madre e i figli come indicato nel medesimo ricorso. Infine, il sig. rappresentava, attesa Pt_1
la situazione economica dei coniugi, che nessun contributo al mantenimento fosse reciprocamente dovuto, richiedendo che il mantenimento dei figli a carico dei genitori fosse previsto in maniera diretta, con divisione delle spese straordinarie al 50%. , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e premessa la pendenza del giudizio dalla medesima promosso innanzi al Tribunale intestato per la modifica delle condizioni della separazione, in seno al quale era in corso una CTU psicologica a cura del dott. per Per_3
valutare del migliore regime di collocamento della figlia minore trasferitasi a vivere a Per_1
con la madre fin dal gennaio 2020, accusava il ricorrente di avere posto in essere una Per_3
condotta di vero e proprio stalking giudiziario nei suoi riguardi, di averle sottratto il figlio disponendo il suo trasferimento per gli studi in Inghilterra senza avere ottenuto il Persona_2
consenso della madre, causando la interruzione della relazione tra madre e figlio per oltre due anni. La resistente chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei due figli minori con collocamento presso di sé a stabilire a carico del l'obbligo di versare alla moglie un assegno Per_3 Pt_1
divorzile par ad Euro 2000,00 ed un assegno di mantenimento per la figlia nella misura Per_1
pari ad Euro 2200,00 oltre al 100% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.7.2021 il
Presidente f.f., preso atto della pendenza del procedimento promosso da per la Controparte_1
modifica delle condizioni della separazione, e dei provvedimenti assunti medio tempore dal
Tribunale intestato e consistenti nel disposto affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali del
Comune di con collocamento presso la madre, confermava le condizioni della separazione. Per_3
Con provvedimento del 20.1.2022 il Tribunale intestato, stante la grave conflittualità e il potenziale conflitto di interessi della figlia minore con i genitori disponeva la nomina del curatore speciale nella persona dell'Avv. Guido Mussini. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 16.11.2023 il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
2 conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza di rimessione sul ruolo in data 21.2.2024 il
Collegio, vista la nota di trasmissione in data 7.11.2023 da parte del Tribunale di Firenze avente ad oggetto la comunicazione della sentenza penale di condanna n.7080/23 intervenuta a carico di
, per i reati contestati di cui agli artt. 81 e 572 cp nei confronti dei figli Controparte_1
e oltre che nei riguardi dell'ex coniuge , rimetteva la Persona_2 Persona_1 Parte_1 causa sul ruolo per consentire l'ascolto della figlia minore alla presenza del dott. Per_1 Per_3
nominato come esperto. La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio in data
[...]
11.7.2024 concessi i termini ex art. 190 cpc. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente il ricorrente, ha chiesto: A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 14 giugno 2003 e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri del Comune di Fiesole, atto n.21, parte 2, serie C, Uff 1, ordinandone l'annotazione nei competenti uffici;
B) pronunciato lo scioglimento del matrimonio e revocata ogni diversa decisione, disporre quanto segue, tenuto conto anche della sentenza penale di condanna della sig.ra pronunciata dal Tribunale di Firenze RG 7080/2023, N. 5620/2019 RG: 1) CP_1
collocare immediatamente la figlia presso il padre a Firenze;
2) attribuire in via Per_1
esclusiva al padre dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (con Persona_1
conseguente sospensione della madre dall'esercizio della stessa); 3) possibilità per la madre di vedere la figlia solamente a Firenze, con incontri protetti, o secondo quelle diverse Per_1
modalità che saranno ritenute opportune dal Tribunale, sentito anche il parere del Curatore
Speciale; 4) stante il collocamento della figlia minore presso il padre, stabilire a carico Per_1
della sig.ra un assegno per il mantenimento della stessa, da quantificare secondo giustizia, CP_1
oltre il 50% delle spese straordinarie: 5) condannare la sig.ra al contributo al CP_1
mantenimento anche del figlio che, sebbene maggiorenne, non è ancora Persona_2
economicamente indipendente, versando al padre, presso cui è collocato, un assegno da quantificarsi secondo giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie. 6) revocare l'assegno di
Euro 1.500,00 a favore della moglie, stabilendo che nessun contributo per il mantenimento dei coniugi è reciprocamente dovuto. Con vittoria di spese legali. La resistente chiedeva invece: 1)
Rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente 2) Dichiarare lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto dai signor e in data14/06/2003 in Fiesole e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri del Comune di Fiesole, atto 21 parte 2, serie C uff. 1 ordinandone l'annotazione nei competenti uffici;
3)stabilire in via principale che la madre Controparte_1
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Per_1
il 13/03/2008 e collocarla esclusivamente presso di lei;
4)in via secondaria disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Persona_1
3 della madre in 5)il signor potrà vedere compatibilmente con le esigenze Per_3 Pt_1 Per_1
scolastiche e sportive della minore solamente a mentre a Firenze solo esclusivamente per Per_3
volontà concorde della stessa minore;
6)Onerare il signor a corrispondere l'assegno mensile Pt_1
di euro 2000,00 per la signora e per il mantenimento della figlia la somma CP_1 Per_1
mensile di euro 2.200,00 comprensivo delle spese straordinarie (mediche, attività sportive, testi scolastici, ecc.)oltre rivalutazione ISTAT;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Il curatore speciale della minore chiedeva confermare l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente;
2. incaricare il predetto Servizio Sociale, in collaborazione con il di dare comunicazione alla minore, CP_2
nelle forme e modalità più rispondenti al benessere psicofisico della stessa, della sentenza penale di condanna emessa nei confronti della sig.ra e di definire un progetto di intervento CP_1
strutturato in favore della minore al fine di preparare ed accompagnare la stessa nel graduale riavvicinamento alla figura genitoriale paterna, nell'ottica di favorire la concretizzazione del suo collocamento presso quest'ultimo;
3.disporre l'ascolto della minore, a seguito della comunicazione alla medesima della sentenza penale di condanna emessa nei confronti della madre.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione definita con sentenza n.3105/2019 pronunciata dal Tribunale di Firenze;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La questione preminente nel presente giudizio attiene alle condizioni di affidamento e di collocamento della figlia minore stante il raggiungimento della maggiore età da parte Per_1
del figlio nelle more del presente giudizio, oltre alle condizioni economiche relative Persona_2
al mantenimento dei figli e alla spiegata domanda divorzile da parte di . Controparte_1
Dalla lettura degli atti si evince che con decreto pronunciato in data 16.7.2021 il Tribunale di
Roma, all'esito di un articolato procedimento di modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore promosso da , nel corso del quale è stata svolta Controparte_1
4 CTU psicologica a cura del dott. ha disposto l'affidamento della minore Per_3 Per_1
ai Servizi Sociali del Municipio III con collocamento presso la madre, regolamentando le modalità di visita tra il padre e la figlia. In particolare il Tribunale, preso atto delle risultanze della CTU svolta , dalla quale si evinceva la totale incapacità di entrambe le parti di comunicare in funzione del superiore interesse della minore, la inopportunità di un trasferimento della minore dall'abitazione della madre a a quella del padre a Firenze, oltre che la necessità Per_3 nell'interesse della minore di affidare la medesima ai Servizi Sociali, disponeva l'attivazione di una serie di interventi suggeriti dal CTU oltre alla ripresa della frequentazione tra padre e figlia secondo il calendario vigente tra le parti e stabilito con decreto provvisorio del Tribunale intestato del 17.10.2020 in seno al procedimento per la modifica delle condizioni della separazione.
Quest'ultimo statuiva che la minore dovesse trascorrere due week end al mese con il padre a
Firenze con prelievo dal domicilio materno il venerdì pomeriggio alle ore16 e rientro la domenica pomeriggio alle 19.
Il ricorrente fin dal momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio segnalava che la figlia non si era mai recata, come disposto dal Tribunale di Roma, a fare visita al Per_1
padre a Firenze e che la frequentazione con la figlia si era resa fin da subito difficoltosa a causa delle ingerenze materne. I Servizi Sociali affidatari della figlia minore, incaricati di redigere relazioni periodiche in ordine alla frequentazione tra padre e figlia ed in ordine alle condizioni psicologiche della minore, riferivano, invece, dell'irremovibile rifiuto della minore a frequentare il padre (cfr. relazione del 15.11.2021). In ragione di ciò i medesimi servizi riformulavano il calendario degli incontri padre -figlia in modo tale da consentire gli incontri a per Per_3
assecondare le richieste di Ciò nonostante in data 12.1.2022 perveniva una relazione Per_1 informativa dalla quale si evinceva che “Alla luce degli elementi sopra descritti si evidenzia lo stato di importante sofferenza di , che necessita, secondo le scriventi, di un immediato Per_1
sostegno psicologico, anche privatamente, con costo a carico di entrambi i genitori, in attesa che possa iniziare il percorso già previsto del compagno adulto presso la ASL competente, che prenderebbe in carico l'intero nucleo. In merito ai genitori i fatti mostrano che la loro vicenda familiare e le dinamiche che li caratterizzano sembrano, allo stato attuale, difficili da modificare, se non all'interno di uno specifico contesto terapeutico. Entrambi infatti, seppur con modalità diverse, attribuiscono esclusivamente all'altro genitore la responsabilità dell'atteggiamento di chiusura di verso il padre e di verso la madre. Entrambi hanno un Per_1 Persona_2
atteggiamento di scarsa collaborazione e fiducia verso l'operato dei servizi fino ad oggi coinvolti, poiché ritengono che gli interventi posti in essere siano stati poco efficaci ed incisivi verso possibili cambiamenti: il sig. ancora oggi, pur comprendendo la difficoltà della figlia, Pt_1
5 ribadisce che un ruolo centrale in tali resistenze sia dovuto al comportamento ostativo della madre nei suoi confronti, che impedisce alla figlia, di riavvicinarsi a lui;
la sig.ra invece CP_1
adduce al padre comportamenti maltrattanti e provocatori, denigratori e di disinteresse nei confronti della figlia. Ad oggi la comunicazione nella coppia genitoriale è scarsa e si caratterizza da elementi di provocazione, accuse, rivendicazioni reciproche, che non sono evidentemente funzionali ad una genitorialità responsabile. La sig.ra da quanto è stato possibile CP_1
osservare nel presente contesto operativo, sembra talvolta essere in difficoltà nel contenere i propri vissuti emotivi, anche in presenza della figlia, faticando a focalizzarsi sulla situazione attuale, e a porsi in una posizione di ascolto. Il sig. utilizza spesso modalità comunicative Pt_1
dal carattere ironico, polemico e denigratorio nei confronti della sig.ra che, di fatto, possono generare una chiusura o possibile reazione anch'essa non funzionale. Entrambi, in questi mesi, tra le altre cose, sono ricorsi anche ai rispettivi legali per comunicare al servizio sociale scrivente il proprio disappunto rispetto all'operato dello stesso, paventando di adire per vie legali le loro posizioni. Vista la situazione descritta lo scrivente servizio sociale non ritiene che al momento vi siano le condizioni per poter procedere ad un ulteriore calendarizzazione degli incontri padre- figlia, già ampiamente ridotti rispetto a quanto già stabilito dal Provvedimento del competente
Tribunale. Si ritiene altresì necessario che la minore inizi quanto prima un percorso di sostegno psicologico in attesa dell'attivazione del compagno adulto, servizio che si auspica possa essere il giusto contenitore terapeutico anche per la gestione delle dinamiche genitoriali”.
Il curatore speciale della minore rappresentava tempestivamente che il all'esito della CP_2 presa in carico della minore aveva evidenziato la non adeguatezza e l'assenza dei presupposti per l'avvio del progetto del c.d. “compagno adulto”, come suggerito dal CTU, rappresentando la necessità di un altro tipo di percorso, con il coinvolgimento anche dei genitori. Il curatore rappresentava inoltre la necessità di valutare, in caso di mancata sopravvenienza di una situazione di miglioramento, l'assunzione di provvedimenti maggiormente limitativi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con nota trasmessa il 15.4.2024 i Servizi Sociali segnalavano invece “Alla luce degli elementi che è stato possibile raccogliere, anche in occasione di questo aggiornamento, si è potuta osservare una condizione di generale benessere di , che è apparsa più distesa e Per_1
sorridente rispetto al passato e che non mostra, al momento, segnali di particolare disagio, riferibili alla sua pregressa e dolorosa storia familiare. Permane ancora una totale chiusura della minore a riaprire una qualsiasi forma di relazione con il padre, anche in un contesto di spazio neutro e la stessa ha confermato di non essere intenzionata ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico, che la possa aiutare a lavorare anche su queste sue resistenze.
6 continua ad esprimere il sincero desiderio di riprendere una relazione con il fratello Per_1
anche se, i fratelli non sembrano pronti a farlo in autonomia, tanto che si è reso necessaria la mediazione del Curatore”.
Dalle relazioni trasmesse in atti su richiesta del giudice si evince che i due genitori hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e la minore un percorso di sostegno psicologico benchè , quest'ultimo sia stato dalla medesima abbandonato quasi subito.
La minore, nel corso dell'ascolto disposto dal GI, premesso di essersi ambientata a e Per_3 nell'ambiente scolastico ha dichiarato: “a Firenze non voglio andare;
per me non ci sono possibilità di aprire una porta a mio padre. Dovrebbe cambiare nel suo modo di essere con me, ma lui non cambia a questa età. Io non sento la necessità di vederlo. Le mie priorità adesso sono rimanere a e frequentare questa scuola”. Per_3
All'esito dell'ascolto della minore, compiuto alla presenza del dott. nominato nella Per_3
qualità di ausiliario, il GI ha richiesto a quest'ultimo di redigere una relazione. Il dott. che Per_3 aveva redatto la CTU nel 2021 riferisce che “Il rapporto con il padre continua ad essere descritto come negativo con il racconto di episodi di coercizione e violenza che spiegherebbero la resistenza a vedere e frequentare il padre. soffre particolarmente le difficoltà di Per_1
rapporto con il fratello, il quale risulta “il negativo” del suo comportamento, avendo egli mantenuto solo il rapporto con il padre (e non con la madre). Purtroppo, dall'audizione si apprende che nonostante gli accordi intrapresi nel corso della CTU con i Servizi Territoriali, i percorsi previsti non sono di fatto stati avviati. In particolare i Servizi ed il non hanno CP_2
dato seguito al progetto di compagno adulto (finalizzato a riavviare il rapporto con il padre anche attesi i comportamenti materni); mentre la psicoterapia individuale della ragazza è stata precocemente abbandonata, verosimilmente a causa di uno scarso sostegno a questo percorso da parte del nucleo familiare. Per questa ragione sarebbe assolutamente opportuno attivare un percorso psicologico familiare inteso come incontri duali (anche a distanza) focalizzati sulla terapia della relazione tra figlia/madre, figlia/padre e sorella/fratello. Tale percorso potrebbe condurre ad un rasserenamento emotivo della ragazza la quale avrebbe necessità di: non sentirsi responsabile dei mancati appuntamenti con il padre;
non sentirsi additata come schierata dalla parte materna;
sentire che lei e il padre hanno la libertà di incontrarsi a loro piacimento, anche eventualmente senza mettere in discussione la propria permanenza della ragazza presso Per_3
poter riflettere con un terzo neutro sui comportamenti messi in atto dalla madre e dal padre nel corso di questi anni;
poter riflettere con un terzo neutro sui comportamenti messi in atto da lei stessa nel corso di questi anni. Complessivamente , 16enne, si trova ancora coinvolta in Per_1
una situazione che non le permette di avere fluidità di rapporto con entrambi i genitori e
7 complessivamente l'atteggiamento generale, la totale chiusura verso il padre e la facile emotività depongono per tratti e vissuti depressivo/ansiosi interiorizzati che devono essere elaborati per evitare il rischio che si trasformino nei disturbi comportamentali tipici dell'adolescenza avanzata”..
Ebbene dalla lettura degli atti si evince chiaramente che il nucleo familiare in oggetto è coinvolto in una faida che dura da oltre dieci anni allorquando innanzi al Tribunale di Firenze le parti si sono rivolte per chiedere la separazione con addebito. Dopo molteplici vicende processuali, costellate da plurime CTU, finalizzate ad accertare la idoneità genitoriale delle parti e le migliori condizioni di affidamento e collocamento della prole, la situazione si è cristallizzata in modo tale che il padre risulta avere una relazione esclusiva con il figlio a Firenze, senza riuscire Per_4
ad intrattenere un rapporto ed una frequentazione con la figlia che vive a con la Per_1 Per_3
madre, mentre la vive con la figlia senza intrattenere più rapporti con il figlio CP_1 Per_1
da ormai tre anni. In pratica la famiglia si è spezzata a metà creando una coalizione di Per_4
ciascuno dei genitori con i due figli con grave pregiudizio di questi ultimi.
Ed invero i due genitori hanno coinvolto i due figli nella spirale della litigiosità al punto tale da inficiare irreparabilmente il rapporto della madre con il figlio ed il rapporto del padre con la figlia.
Ciascuna delle due parti ha favorito l'allontanamento dell'altra figura genitoriale dal figlio e nello stesso tempo l'allontanamento dei due fratelli. Ed invero ciò è successo chiaramente quando la si è allontanata da Firenze, unitamente alla figlia minore, senza il consenso del e CP_1 Pt_1
quando quest'ultimo, ha deciso di assumere in via esclusiva le decisioni riguardanti l'istruzione del figlio di studiare all'estero, contro il volere della madre, così da favorire l'idea Persona_2 nell'immaginario del figlio, di un abbandono da parte della madre. Il figlio ha Persona_2
vissuto a lungo in Inghilterra mantenuto interamente per gli studi dal padre senza avere più rapporti di frequentazione, quando era ancora minorenne, con la madre. In merito all'attivazione degli interventi suggeriti dal CTU, e secondo il medesimo non adeguatamente messi in pratica deve segnalarsi che i Servizi Sociali incaricati nell'adempiere alle indicazioni impartite dal CTU hanno incaricato il per l'attivazione del progetto c.d Compagno Adulto. Il TSRMEE ha CP_3
peraltro segnalato, dopo accurata valutazione in merito alla proposta formulata dal CTU, che il suddetto intervento non fosse appropriato nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni psicologiche della minore, suggerendo diversamente un percorso psicologico di sostegno per la minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità per e . Parte_1 Controparte_1
Dalla complessiva disamina degli atti e tenuto conto delle gravi carenze genitoriali come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale che deve essere confermato l'affidamento di ai Persona_1
Servizi Sociali di per la grave inidoneità delle parti a svolgere il proprio ruolo genitoriale Per_3
8 nel rispetto della controparte. dovrà rimanere a vivere presso la casa materna come dalla Per_1 medesima espressamente richiesto. All'udienza del 6.5.2024 in sede di ascolto la minore ha riferito infatti “ A casa vivo con mamma e con il cane. Mia nonna vive a casa sua ad Orte. Nonna la vedo ogni settimana, vado a casa sua, non vive in casa nostra. Devo prendere un autobus per arrivare a scuola, vado da sola. Magari mi viene a prendere nonna, ma vado sempre da sola.
Prima facevo danza ma qualche mese fa ho smesso. Mamma ci è rimasta male perché la facevo da 13 anni ma mi ha stancato e non ho più voglia. Non ne sento la mancanza, era palloso. A settembre forse inizio palestra. Esco molto con le mie amiche delle medie con cui ho mantenuto un rapporto. Usciamo il pomeriggio e qualche volta la sera soprattutto durante il fine settimana.
Andiamo a ponte Milvio e al luna park. Mi piace questa vita che sto facendo, mi trovo bene. Mi sono sempre ambientata. Il liceo l'ho scelto io dopo aver fatto qualche open day. Ho mantenuto dei rapporti che le amiche che avevo a Firenze, soprattutto con quelle di danza, ci scriviamo spesso”.. nel corso dell'audizione si è commossa soprattutto quando le è stato chiesto di parlare Per_1
del rapporto con il fratello e della situazione famigliare, in particolare ha riferito “mio fratello è cambiato tanto, era da tanto che non ci vedevamo. Dopo l'incontro prima di Natale dovevamo ricontrarci ma poi lui mi ha detto al telefono che non voleva rivedermi, o meglio, io credevo che lui mi volesse vedere e lui credeva lo stesso di me. A me dispiace che mi abbia detto espressamente che non mi voleva vedere”. a.d.r.: “se dovessi esprimere un desiderio vorrei vedere mio fratello più spesso. Quando siamo usciti quella volta ho cercato di parlare di cose normali, era più lui che parlava di cose famigliari;
con mia madre vado abbastanza d'accordo, qualche volte litighiamo ma è normale. Con lei ho veramente un buon rapporto. Facciamo cose insieme, ci sto bene insieme.” In merito al suo trasferimento da Firenze a la minore ha riferito “Io mi Per_3
ricordo che dovevamo andare a vacanza a per Natale e avevo chiesto io a mamma di restare Per_3
a perché rispetto a Firenze qui stavo meglio. A Firenze io stavo molto più con mio padre e Per_3
non stavo bene con lui. I miei avevano due case ed io e mio fratello stavamo con entrambi. Mio padre durante le vacanze ci portava spesso in fabbrica e mi annoiavo. Spesso ci faceva regali ma in generale era sempre molto nervoso. Lui se la prendeva con noi. Parlava male di mamma davanti a noi. Quando non volevo andare con lui, lui mi prendeva con forza dall'uscita di scuola
e dopo a casa era nervoso e mi picchiava. Mia madre era più tranquilla e non mi faceva pesare le cose. Quando sono andata a poi abbiamo fatto qualche incontro con AP ma non avevo Per_3
voglia di vederlo perché non ci sto bene insieme. Ogni volta erano le stesse cose, sentivo che mi faceva pressioni per tornare a Firenze. Non era mai piacevole, tornavo a casa piangendo. Mi
9 ricordo che AP veniva a qualche volta, ma non ricordo che agli incontri ci fosse una Per_3 terza persona”.
Il Giudice invita la minore a riferire qualunque cosa desideri segnalare. La minore, quindi, dichiara:
“Voglio aggiungere che mi è stato riferito che mio fratello o AP ha detto che mamma ci maltrattava, ma da quello che mi ricordo, ero piccola, non è mai successo, mia madre non ci ha mai picchiato, se qualcuno mi ha picchiato è stato AP, tanto che io da piccola ho chiamato la polizia. Non ricordo botte di mia madre, queste non sono mai successe. Magari quando tornavamo da casa di AP ci chiedeva che cosa fosse successo a casa di lui, ma non è mai successo che ci abbia chiesto di fare le spie, anche perché all'epoca eravamo molto piccoli”.
La sentenza di condanna di pronunciata dal Tribunale di Firenze ed acquisita nel Controparte_1
presente procedimento, non ancora coperta dal formale giudicato e pertanto non munita di esecutività, riguarda fatti occorsi dal 2014 al 2019 antecedenti al trasferimento di con Per_1
la madre a verificatosi nel gennaio 2020. E' evidente come la sentenza sopra richiamata, Per_3
in quanto ancora non passata in giudicato, non è idonea a costituire prova dei fatti in essa affermati così come espressamente previsto dal codice di procedura penale, potendo al più essere utilizzata quale documento in ordine alla sua esistenza e al tenore della imputazione. Giova peraltro ribadire come la stessa abbia preso in esame condotte risalenti ed anteriori a ciò che costituisce oggetto del presente giudizio. Tutto ciò non potendo nemmeno sottacersi, come appaia dirimente e meritevole di ogni valorizzazione il contenuto dell'esame della minore, alla presenza dell'ausiliario nominato dal giudice.
Nel caso in oggetto l'ascolto della minore di anni 16, dalla lettura del quale si evince chiaramente la richiesta esplicita di rimanere a vivere a non può essere trascurato, benchè sia Per_3
sopravvenuta la pronuncia penale di condanna a carico della madre. Ed invero sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ripetutamente e di recente, in conformità ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali incentrate e finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei minori nell'ambito dei giudizi che li riguardano, ha statuito l'importanza di dare rilievo non solo al diritto del minore a preservare la relazione con entrambi i genitori ma anche il diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l'età del discernimento, e che non si adottino indebitamente misure coercitive, quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate, poiché l'art. 8 della Convenzione Edu non autorizza i genitori a fare adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore. (cfr.per tutte
Cass.Civ. sez. I 8.2.2024 n.3576).
10 La frequentazione tra padre e figlia dovrà avvenire con il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari i quali restano incaricati di predisporre un calendario di incontri tra il padre e la figlia secondo la disponibilità manifestata dalla minore, di monitorare sulle condizioni psicologiche della stessa, apprestando ogni intervento utile al suo sostegno psicologico fino alla maggiore età
(13.3.2026).
Per quanto relativo alle condizioni economiche deve innanzitutto essere rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata da con decorrenza dalla domanda. introduttiva del Controparte_1
presente giudizio. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni
Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni
Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista
- assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex
11 coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che le condizioni economiche e reddituali di CP_1
escludono che la medesima, dipendente della Corte dei Conti, funzionario A3 F4, con
[...]
stipendio netto pari ad euro 1468,00 (sul quale vi è trattenuta di euro 200,00 mensili per un pignoramento presso terzi ad opera del possa vantare alcun diritto a percepire un assegno Pt_1
divorzile. La lavora regolarmente ed è proprietaria della casa in cui vive a di talchè CP_1 Per_3
deve essere considerata perfettamente in grado di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno.
dipendente della SOC. ROSSI 1931 S.R.L, società familiare di cui ha il 25% delle Parte_1
quote (il valore economico della quota, nel 2016, era stato valutato dal CTU del giudizio di separazione pari ad euro 117.250,00), è impiegato livello C1 part-time al 20% con reddito annuo di circa € 11.000,00 (affermato nel ricorso introduttivo).
Dal sito web depositato dalla resistente (01.04.22) risulta che la SOC. ROSSI 1931 S.R.L ha rappresentanti in Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Belgio, U.S.A e Canada;
oltre a distributori e partner commerciali in Germania, Spagna, U.S.A., Russia, Giappone, Corea,
12 Australia, Nuova Zelanda e Peru. (dalla CTU del 2016 emergeva che il fatturato era diviso in un
30% verso l'Italia e il restante verso l'estero tra cui gli Usa, il Giappone e l'Europa). Il è Pt_1
proprietario di un appartamento locato a 550,00 euro al mese (via de' Cioli, Firenze) della casa in cui vive, della nuda proprietà di un fondo commerciale su cui la madre ha Controparte_4
l'usufrutto (Piazza Dante, Borgo San Lorenzo (FI). Da segnalare che la casa in cui vive il Pt_1
è un immobile di ingente valore (pari ad Euro 1.670.00). Orbene dalla disamina di quanto sopra si evince chiaramente che il a una disponibilità patrimoniale superiore alla derivante Pt_1 Pt_1
dalle sue proprietà immobiliari e dalla consistenza della sua quota societaria. Le disponibilità economiche di , tali da consentire al medesimo di rinunciare all'eredità paterna, Parte_1
spiegano come il medesimo abbia potuto consentire al figlio di vivere in Inghilterra, Persona_2
fin da quando era minorenne, contribuendo in via esclusiva alle spese dello studio oltre che del soggiorno all'estero. ( diciassettenne, dal mese di settembre 2020 frequenta Persona_5
a Londra l'Ashcroft Technology Academy, prestigiosa scuola a cui è stato ammesso dopo un esame molto selettivo. Ottiene risultati molto brillanti e desidera terminare ivi il percorso liceale per poi frequentare l'Università di Cambridge (cfr. ricorso).
Per questa ragione e tenuto conto della opportunità che ad entrambi i figli sia garantito lo stesso tenore di vita, deve stabilirsi che , oltre a provvedere al mantenimento integrale di Parte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sia obbligato al Persona_2
pagamento nei riguardi di di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
nella misura pari ad Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1
stabilite dal protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di con decorrenza dalla presente sentenza.. Per_3
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10485/2021, disattesa ogni ulteriore domanda così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Fiesole (Firenze) in data 14.6.2003 ; Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fiesole
(Firenze) atto 0021, parte 2, serie C , Uff.1 dell'anno 2003);
- Affida la figlia minore ai Servizi Sociali di (Municipio III) Persona_1 Per_3
con collocamento presso il domicilio materno;
la frequentazione tra padre e figlia dovrà avvenire con il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari i quali restano
13 incaricati di predisporre un calendario di incontri tra il padre e la figlia secondo la disponibilità manifestata dalla minore, di monitorare sulle condizioni psicologiche della stessa, apprestando ogni intervento utile al suo sostegno psicologico fino alla maggiore età (13.3.2026).
Determina in euro 1000,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da Pt_1
in favore di per il mantenimento della figlia minore
[...] Controparte_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Rigetta la domanda di assegno divorzile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10485/2021 promossa da:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. ZAZZERI ELENA con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. GREGANTI ORNELLA con elezione di domicilio presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
e
Avv. GUIDO MUSSINI nella qualità di curatore speciale della figlia minore
; Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come rassegnate in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Con ricorso depositato in data 05/02/2021 ha chiesto la pronuncia della Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.6.2003 in Fiesole (Firenze) con
, precisando che dall'unione erano nati i figli (28.4.2004) e Controparte_1 Persona_2
(13.3.2008), e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale in Per_1
sede di separazione pronunciata con sentenza n. 3105/2019 dal Tribunale di Firenze, passata in giudicato, non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il ricorrente chiedeva di disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori al padre, collocandoli presso la casa familiare sita in
Firenze, come peraltro stabilito in sede di sentenza separazione, disciplinando la frequentazione tra la madre e i figli come indicato nel medesimo ricorso. Infine, il sig. rappresentava, attesa Pt_1
la situazione economica dei coniugi, che nessun contributo al mantenimento fosse reciprocamente dovuto, richiedendo che il mantenimento dei figli a carico dei genitori fosse previsto in maniera diretta, con divisione delle spese straordinarie al 50%. , nel costituirsi in Controparte_1
giudizio, ha contestato tutto quanto dedotto da controparte e premessa la pendenza del giudizio dalla medesima promosso innanzi al Tribunale intestato per la modifica delle condizioni della separazione, in seno al quale era in corso una CTU psicologica a cura del dott. per Per_3
valutare del migliore regime di collocamento della figlia minore trasferitasi a vivere a Per_1
con la madre fin dal gennaio 2020, accusava il ricorrente di avere posto in essere una Per_3
condotta di vero e proprio stalking giudiziario nei suoi riguardi, di averle sottratto il figlio disponendo il suo trasferimento per gli studi in Inghilterra senza avere ottenuto il Persona_2
consenso della madre, causando la interruzione della relazione tra madre e figlio per oltre due anni. La resistente chiedeva quindi l'affidamento esclusivo dei due figli minori con collocamento presso di sé a stabilire a carico del l'obbligo di versare alla moglie un assegno Per_3 Pt_1
divorzile par ad Euro 2000,00 ed un assegno di mantenimento per la figlia nella misura Per_1
pari ad Euro 2200,00 oltre al 100% delle spese straordinarie. All'udienza del 12.7.2021 il
Presidente f.f., preso atto della pendenza del procedimento promosso da per la Controparte_1
modifica delle condizioni della separazione, e dei provvedimenti assunti medio tempore dal
Tribunale intestato e consistenti nel disposto affidamento della figlia minore ai Servizi Sociali del
Comune di con collocamento presso la madre, confermava le condizioni della separazione. Per_3
Con provvedimento del 20.1.2022 il Tribunale intestato, stante la grave conflittualità e il potenziale conflitto di interessi della figlia minore con i genitori disponeva la nomina del curatore speciale nella persona dell'Avv. Guido Mussini. Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria, all'esito dell'udienza del 16.11.2023 il GI rimetteva la causa al Collegio per la decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse
2 conclusionali e memorie di replica. Con ordinanza di rimessione sul ruolo in data 21.2.2024 il
Collegio, vista la nota di trasmissione in data 7.11.2023 da parte del Tribunale di Firenze avente ad oggetto la comunicazione della sentenza penale di condanna n.7080/23 intervenuta a carico di
, per i reati contestati di cui agli artt. 81 e 572 cp nei confronti dei figli Controparte_1
e oltre che nei riguardi dell'ex coniuge , rimetteva la Persona_2 Persona_1 Parte_1 causa sul ruolo per consentire l'ascolto della figlia minore alla presenza del dott. Per_1 Per_3
nominato come esperto. La causa era quindi rimessa alla decisione del Collegio in data
[...]
11.7.2024 concessi i termini ex art. 190 cpc. In sede di note conclusive le parti hanno ribadito le rispettive richieste e più precisamente il ricorrente, ha chiesto: A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in data 14 giugno 2003 e trascritto Parte_1 Controparte_1
nei registri del Comune di Fiesole, atto n.21, parte 2, serie C, Uff 1, ordinandone l'annotazione nei competenti uffici;
B) pronunciato lo scioglimento del matrimonio e revocata ogni diversa decisione, disporre quanto segue, tenuto conto anche della sentenza penale di condanna della sig.ra pronunciata dal Tribunale di Firenze RG 7080/2023, N. 5620/2019 RG: 1) CP_1
collocare immediatamente la figlia presso il padre a Firenze;
2) attribuire in via Per_1
esclusiva al padre dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla figlia (con Persona_1
conseguente sospensione della madre dall'esercizio della stessa); 3) possibilità per la madre di vedere la figlia solamente a Firenze, con incontri protetti, o secondo quelle diverse Per_1
modalità che saranno ritenute opportune dal Tribunale, sentito anche il parere del Curatore
Speciale; 4) stante il collocamento della figlia minore presso il padre, stabilire a carico Per_1
della sig.ra un assegno per il mantenimento della stessa, da quantificare secondo giustizia, CP_1
oltre il 50% delle spese straordinarie: 5) condannare la sig.ra al contributo al CP_1
mantenimento anche del figlio che, sebbene maggiorenne, non è ancora Persona_2
economicamente indipendente, versando al padre, presso cui è collocato, un assegno da quantificarsi secondo giustizia, oltre il 50% delle spese straordinarie. 6) revocare l'assegno di
Euro 1.500,00 a favore della moglie, stabilendo che nessun contributo per il mantenimento dei coniugi è reciprocamente dovuto. Con vittoria di spese legali. La resistente chiedeva invece: 1)
Rigettare tutte le domande avanzate dal ricorrente 2) Dichiarare lo scioglimento del Pt_1
matrimonio contratto dai signor e in data14/06/2003 in Fiesole e Controparte_1 Parte_1
trascritto nei registri del Comune di Fiesole, atto 21 parte 2, serie C uff. 1 ordinandone l'annotazione nei competenti uffici;
3)stabilire in via principale che la madre Controparte_1
eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a [...] Per_1
il 13/03/2008 e collocarla esclusivamente presso di lei;
4)in via secondaria disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, collocandola presso il domicilio Persona_1
3 della madre in 5)il signor potrà vedere compatibilmente con le esigenze Per_3 Pt_1 Per_1
scolastiche e sportive della minore solamente a mentre a Firenze solo esclusivamente per Per_3
volontà concorde della stessa minore;
6)Onerare il signor a corrispondere l'assegno mensile Pt_1
di euro 2000,00 per la signora e per il mantenimento della figlia la somma CP_1 Per_1
mensile di euro 2.200,00 comprensivo delle spese straordinarie (mediche, attività sportive, testi scolastici, ecc.)oltre rivalutazione ISTAT;
Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore antistatario. Il curatore speciale della minore chiedeva confermare l'affidamento della minore al Servizio Sociale territorialmente competente;
2. incaricare il predetto Servizio Sociale, in collaborazione con il di dare comunicazione alla minore, CP_2
nelle forme e modalità più rispondenti al benessere psicofisico della stessa, della sentenza penale di condanna emessa nei confronti della sig.ra e di definire un progetto di intervento CP_1
strutturato in favore della minore al fine di preparare ed accompagnare la stessa nel graduale riavvicinamento alla figura genitoriale paterna, nell'ottica di favorire la concretizzazione del suo collocamento presso quest'ultimo;
3.disporre l'ascolto della minore, a seguito della comunicazione alla medesima della sentenza penale di condanna emessa nei confronti della madre.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel procedimento di separazione definita con sentenza n.3105/2019 pronunciata dal Tribunale di Firenze;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La questione preminente nel presente giudizio attiene alle condizioni di affidamento e di collocamento della figlia minore stante il raggiungimento della maggiore età da parte Per_1
del figlio nelle more del presente giudizio, oltre alle condizioni economiche relative Persona_2
al mantenimento dei figli e alla spiegata domanda divorzile da parte di . Controparte_1
Dalla lettura degli atti si evince che con decreto pronunciato in data 16.7.2021 il Tribunale di
Roma, all'esito di un articolato procedimento di modifica delle condizioni di affidamento e collocamento della figlia minore promosso da , nel corso del quale è stata svolta Controparte_1
4 CTU psicologica a cura del dott. ha disposto l'affidamento della minore Per_3 Per_1
ai Servizi Sociali del Municipio III con collocamento presso la madre, regolamentando le modalità di visita tra il padre e la figlia. In particolare il Tribunale, preso atto delle risultanze della CTU svolta , dalla quale si evinceva la totale incapacità di entrambe le parti di comunicare in funzione del superiore interesse della minore, la inopportunità di un trasferimento della minore dall'abitazione della madre a a quella del padre a Firenze, oltre che la necessità Per_3 nell'interesse della minore di affidare la medesima ai Servizi Sociali, disponeva l'attivazione di una serie di interventi suggeriti dal CTU oltre alla ripresa della frequentazione tra padre e figlia secondo il calendario vigente tra le parti e stabilito con decreto provvisorio del Tribunale intestato del 17.10.2020 in seno al procedimento per la modifica delle condizioni della separazione.
Quest'ultimo statuiva che la minore dovesse trascorrere due week end al mese con il padre a
Firenze con prelievo dal domicilio materno il venerdì pomeriggio alle ore16 e rientro la domenica pomeriggio alle 19.
Il ricorrente fin dal momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio segnalava che la figlia non si era mai recata, come disposto dal Tribunale di Roma, a fare visita al Per_1
padre a Firenze e che la frequentazione con la figlia si era resa fin da subito difficoltosa a causa delle ingerenze materne. I Servizi Sociali affidatari della figlia minore, incaricati di redigere relazioni periodiche in ordine alla frequentazione tra padre e figlia ed in ordine alle condizioni psicologiche della minore, riferivano, invece, dell'irremovibile rifiuto della minore a frequentare il padre (cfr. relazione del 15.11.2021). In ragione di ciò i medesimi servizi riformulavano il calendario degli incontri padre -figlia in modo tale da consentire gli incontri a per Per_3
assecondare le richieste di Ciò nonostante in data 12.1.2022 perveniva una relazione Per_1 informativa dalla quale si evinceva che “Alla luce degli elementi sopra descritti si evidenzia lo stato di importante sofferenza di , che necessita, secondo le scriventi, di un immediato Per_1
sostegno psicologico, anche privatamente, con costo a carico di entrambi i genitori, in attesa che possa iniziare il percorso già previsto del compagno adulto presso la ASL competente, che prenderebbe in carico l'intero nucleo. In merito ai genitori i fatti mostrano che la loro vicenda familiare e le dinamiche che li caratterizzano sembrano, allo stato attuale, difficili da modificare, se non all'interno di uno specifico contesto terapeutico. Entrambi infatti, seppur con modalità diverse, attribuiscono esclusivamente all'altro genitore la responsabilità dell'atteggiamento di chiusura di verso il padre e di verso la madre. Entrambi hanno un Per_1 Persona_2
atteggiamento di scarsa collaborazione e fiducia verso l'operato dei servizi fino ad oggi coinvolti, poiché ritengono che gli interventi posti in essere siano stati poco efficaci ed incisivi verso possibili cambiamenti: il sig. ancora oggi, pur comprendendo la difficoltà della figlia, Pt_1
5 ribadisce che un ruolo centrale in tali resistenze sia dovuto al comportamento ostativo della madre nei suoi confronti, che impedisce alla figlia, di riavvicinarsi a lui;
la sig.ra invece CP_1
adduce al padre comportamenti maltrattanti e provocatori, denigratori e di disinteresse nei confronti della figlia. Ad oggi la comunicazione nella coppia genitoriale è scarsa e si caratterizza da elementi di provocazione, accuse, rivendicazioni reciproche, che non sono evidentemente funzionali ad una genitorialità responsabile. La sig.ra da quanto è stato possibile CP_1
osservare nel presente contesto operativo, sembra talvolta essere in difficoltà nel contenere i propri vissuti emotivi, anche in presenza della figlia, faticando a focalizzarsi sulla situazione attuale, e a porsi in una posizione di ascolto. Il sig. utilizza spesso modalità comunicative Pt_1
dal carattere ironico, polemico e denigratorio nei confronti della sig.ra che, di fatto, possono generare una chiusura o possibile reazione anch'essa non funzionale. Entrambi, in questi mesi, tra le altre cose, sono ricorsi anche ai rispettivi legali per comunicare al servizio sociale scrivente il proprio disappunto rispetto all'operato dello stesso, paventando di adire per vie legali le loro posizioni. Vista la situazione descritta lo scrivente servizio sociale non ritiene che al momento vi siano le condizioni per poter procedere ad un ulteriore calendarizzazione degli incontri padre- figlia, già ampiamente ridotti rispetto a quanto già stabilito dal Provvedimento del competente
Tribunale. Si ritiene altresì necessario che la minore inizi quanto prima un percorso di sostegno psicologico in attesa dell'attivazione del compagno adulto, servizio che si auspica possa essere il giusto contenitore terapeutico anche per la gestione delle dinamiche genitoriali”.
Il curatore speciale della minore rappresentava tempestivamente che il all'esito della CP_2 presa in carico della minore aveva evidenziato la non adeguatezza e l'assenza dei presupposti per l'avvio del progetto del c.d. “compagno adulto”, come suggerito dal CTU, rappresentando la necessità di un altro tipo di percorso, con il coinvolgimento anche dei genitori. Il curatore rappresentava inoltre la necessità di valutare, in caso di mancata sopravvenienza di una situazione di miglioramento, l'assunzione di provvedimenti maggiormente limitativi in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale.
Con nota trasmessa il 15.4.2024 i Servizi Sociali segnalavano invece “Alla luce degli elementi che è stato possibile raccogliere, anche in occasione di questo aggiornamento, si è potuta osservare una condizione di generale benessere di , che è apparsa più distesa e Per_1
sorridente rispetto al passato e che non mostra, al momento, segnali di particolare disagio, riferibili alla sua pregressa e dolorosa storia familiare. Permane ancora una totale chiusura della minore a riaprire una qualsiasi forma di relazione con il padre, anche in un contesto di spazio neutro e la stessa ha confermato di non essere intenzionata ad intraprendere un percorso di sostegno psicologico, che la possa aiutare a lavorare anche su queste sue resistenze.
6 continua ad esprimere il sincero desiderio di riprendere una relazione con il fratello Per_1
anche se, i fratelli non sembrano pronti a farlo in autonomia, tanto che si è reso necessaria la mediazione del Curatore”.
Dalle relazioni trasmesse in atti su richiesta del giudice si evince che i due genitori hanno intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità e la minore un percorso di sostegno psicologico benchè , quest'ultimo sia stato dalla medesima abbandonato quasi subito.
La minore, nel corso dell'ascolto disposto dal GI, premesso di essersi ambientata a e Per_3 nell'ambiente scolastico ha dichiarato: “a Firenze non voglio andare;
per me non ci sono possibilità di aprire una porta a mio padre. Dovrebbe cambiare nel suo modo di essere con me, ma lui non cambia a questa età. Io non sento la necessità di vederlo. Le mie priorità adesso sono rimanere a e frequentare questa scuola”. Per_3
All'esito dell'ascolto della minore, compiuto alla presenza del dott. nominato nella Per_3
qualità di ausiliario, il GI ha richiesto a quest'ultimo di redigere una relazione. Il dott. che Per_3 aveva redatto la CTU nel 2021 riferisce che “Il rapporto con il padre continua ad essere descritto come negativo con il racconto di episodi di coercizione e violenza che spiegherebbero la resistenza a vedere e frequentare il padre. soffre particolarmente le difficoltà di Per_1
rapporto con il fratello, il quale risulta “il negativo” del suo comportamento, avendo egli mantenuto solo il rapporto con il padre (e non con la madre). Purtroppo, dall'audizione si apprende che nonostante gli accordi intrapresi nel corso della CTU con i Servizi Territoriali, i percorsi previsti non sono di fatto stati avviati. In particolare i Servizi ed il non hanno CP_2
dato seguito al progetto di compagno adulto (finalizzato a riavviare il rapporto con il padre anche attesi i comportamenti materni); mentre la psicoterapia individuale della ragazza è stata precocemente abbandonata, verosimilmente a causa di uno scarso sostegno a questo percorso da parte del nucleo familiare. Per questa ragione sarebbe assolutamente opportuno attivare un percorso psicologico familiare inteso come incontri duali (anche a distanza) focalizzati sulla terapia della relazione tra figlia/madre, figlia/padre e sorella/fratello. Tale percorso potrebbe condurre ad un rasserenamento emotivo della ragazza la quale avrebbe necessità di: non sentirsi responsabile dei mancati appuntamenti con il padre;
non sentirsi additata come schierata dalla parte materna;
sentire che lei e il padre hanno la libertà di incontrarsi a loro piacimento, anche eventualmente senza mettere in discussione la propria permanenza della ragazza presso Per_3
poter riflettere con un terzo neutro sui comportamenti messi in atto dalla madre e dal padre nel corso di questi anni;
poter riflettere con un terzo neutro sui comportamenti messi in atto da lei stessa nel corso di questi anni. Complessivamente , 16enne, si trova ancora coinvolta in Per_1
una situazione che non le permette di avere fluidità di rapporto con entrambi i genitori e
7 complessivamente l'atteggiamento generale, la totale chiusura verso il padre e la facile emotività depongono per tratti e vissuti depressivo/ansiosi interiorizzati che devono essere elaborati per evitare il rischio che si trasformino nei disturbi comportamentali tipici dell'adolescenza avanzata”..
Ebbene dalla lettura degli atti si evince chiaramente che il nucleo familiare in oggetto è coinvolto in una faida che dura da oltre dieci anni allorquando innanzi al Tribunale di Firenze le parti si sono rivolte per chiedere la separazione con addebito. Dopo molteplici vicende processuali, costellate da plurime CTU, finalizzate ad accertare la idoneità genitoriale delle parti e le migliori condizioni di affidamento e collocamento della prole, la situazione si è cristallizzata in modo tale che il padre risulta avere una relazione esclusiva con il figlio a Firenze, senza riuscire Per_4
ad intrattenere un rapporto ed una frequentazione con la figlia che vive a con la Per_1 Per_3
madre, mentre la vive con la figlia senza intrattenere più rapporti con il figlio CP_1 Per_1
da ormai tre anni. In pratica la famiglia si è spezzata a metà creando una coalizione di Per_4
ciascuno dei genitori con i due figli con grave pregiudizio di questi ultimi.
Ed invero i due genitori hanno coinvolto i due figli nella spirale della litigiosità al punto tale da inficiare irreparabilmente il rapporto della madre con il figlio ed il rapporto del padre con la figlia.
Ciascuna delle due parti ha favorito l'allontanamento dell'altra figura genitoriale dal figlio e nello stesso tempo l'allontanamento dei due fratelli. Ed invero ciò è successo chiaramente quando la si è allontanata da Firenze, unitamente alla figlia minore, senza il consenso del e CP_1 Pt_1
quando quest'ultimo, ha deciso di assumere in via esclusiva le decisioni riguardanti l'istruzione del figlio di studiare all'estero, contro il volere della madre, così da favorire l'idea Persona_2 nell'immaginario del figlio, di un abbandono da parte della madre. Il figlio ha Persona_2
vissuto a lungo in Inghilterra mantenuto interamente per gli studi dal padre senza avere più rapporti di frequentazione, quando era ancora minorenne, con la madre. In merito all'attivazione degli interventi suggeriti dal CTU, e secondo il medesimo non adeguatamente messi in pratica deve segnalarsi che i Servizi Sociali incaricati nell'adempiere alle indicazioni impartite dal CTU hanno incaricato il per l'attivazione del progetto c.d Compagno Adulto. Il TSRMEE ha CP_3
peraltro segnalato, dopo accurata valutazione in merito alla proposta formulata dal CTU, che il suddetto intervento non fosse appropriato nel caso di specie, tenuto conto delle condizioni psicologiche della minore, suggerendo diversamente un percorso psicologico di sostegno per la minore ed un percorso di sostegno alla genitorialità per e . Parte_1 Controparte_1
Dalla complessiva disamina degli atti e tenuto conto delle gravi carenze genitoriali come sopra evidenziate, ritiene il Tribunale che deve essere confermato l'affidamento di ai Persona_1
Servizi Sociali di per la grave inidoneità delle parti a svolgere il proprio ruolo genitoriale Per_3
8 nel rispetto della controparte. dovrà rimanere a vivere presso la casa materna come dalla Per_1 medesima espressamente richiesto. All'udienza del 6.5.2024 in sede di ascolto la minore ha riferito infatti “ A casa vivo con mamma e con il cane. Mia nonna vive a casa sua ad Orte. Nonna la vedo ogni settimana, vado a casa sua, non vive in casa nostra. Devo prendere un autobus per arrivare a scuola, vado da sola. Magari mi viene a prendere nonna, ma vado sempre da sola.
Prima facevo danza ma qualche mese fa ho smesso. Mamma ci è rimasta male perché la facevo da 13 anni ma mi ha stancato e non ho più voglia. Non ne sento la mancanza, era palloso. A settembre forse inizio palestra. Esco molto con le mie amiche delle medie con cui ho mantenuto un rapporto. Usciamo il pomeriggio e qualche volta la sera soprattutto durante il fine settimana.
Andiamo a ponte Milvio e al luna park. Mi piace questa vita che sto facendo, mi trovo bene. Mi sono sempre ambientata. Il liceo l'ho scelto io dopo aver fatto qualche open day. Ho mantenuto dei rapporti che le amiche che avevo a Firenze, soprattutto con quelle di danza, ci scriviamo spesso”.. nel corso dell'audizione si è commossa soprattutto quando le è stato chiesto di parlare Per_1
del rapporto con il fratello e della situazione famigliare, in particolare ha riferito “mio fratello è cambiato tanto, era da tanto che non ci vedevamo. Dopo l'incontro prima di Natale dovevamo ricontrarci ma poi lui mi ha detto al telefono che non voleva rivedermi, o meglio, io credevo che lui mi volesse vedere e lui credeva lo stesso di me. A me dispiace che mi abbia detto espressamente che non mi voleva vedere”. a.d.r.: “se dovessi esprimere un desiderio vorrei vedere mio fratello più spesso. Quando siamo usciti quella volta ho cercato di parlare di cose normali, era più lui che parlava di cose famigliari;
con mia madre vado abbastanza d'accordo, qualche volte litighiamo ma è normale. Con lei ho veramente un buon rapporto. Facciamo cose insieme, ci sto bene insieme.” In merito al suo trasferimento da Firenze a la minore ha riferito “Io mi Per_3
ricordo che dovevamo andare a vacanza a per Natale e avevo chiesto io a mamma di restare Per_3
a perché rispetto a Firenze qui stavo meglio. A Firenze io stavo molto più con mio padre e Per_3
non stavo bene con lui. I miei avevano due case ed io e mio fratello stavamo con entrambi. Mio padre durante le vacanze ci portava spesso in fabbrica e mi annoiavo. Spesso ci faceva regali ma in generale era sempre molto nervoso. Lui se la prendeva con noi. Parlava male di mamma davanti a noi. Quando non volevo andare con lui, lui mi prendeva con forza dall'uscita di scuola
e dopo a casa era nervoso e mi picchiava. Mia madre era più tranquilla e non mi faceva pesare le cose. Quando sono andata a poi abbiamo fatto qualche incontro con AP ma non avevo Per_3
voglia di vederlo perché non ci sto bene insieme. Ogni volta erano le stesse cose, sentivo che mi faceva pressioni per tornare a Firenze. Non era mai piacevole, tornavo a casa piangendo. Mi
9 ricordo che AP veniva a qualche volta, ma non ricordo che agli incontri ci fosse una Per_3 terza persona”.
Il Giudice invita la minore a riferire qualunque cosa desideri segnalare. La minore, quindi, dichiara:
“Voglio aggiungere che mi è stato riferito che mio fratello o AP ha detto che mamma ci maltrattava, ma da quello che mi ricordo, ero piccola, non è mai successo, mia madre non ci ha mai picchiato, se qualcuno mi ha picchiato è stato AP, tanto che io da piccola ho chiamato la polizia. Non ricordo botte di mia madre, queste non sono mai successe. Magari quando tornavamo da casa di AP ci chiedeva che cosa fosse successo a casa di lui, ma non è mai successo che ci abbia chiesto di fare le spie, anche perché all'epoca eravamo molto piccoli”.
La sentenza di condanna di pronunciata dal Tribunale di Firenze ed acquisita nel Controparte_1
presente procedimento, non ancora coperta dal formale giudicato e pertanto non munita di esecutività, riguarda fatti occorsi dal 2014 al 2019 antecedenti al trasferimento di con Per_1
la madre a verificatosi nel gennaio 2020. E' evidente come la sentenza sopra richiamata, Per_3
in quanto ancora non passata in giudicato, non è idonea a costituire prova dei fatti in essa affermati così come espressamente previsto dal codice di procedura penale, potendo al più essere utilizzata quale documento in ordine alla sua esistenza e al tenore della imputazione. Giova peraltro ribadire come la stessa abbia preso in esame condotte risalenti ed anteriori a ciò che costituisce oggetto del presente giudizio. Tutto ciò non potendo nemmeno sottacersi, come appaia dirimente e meritevole di ogni valorizzazione il contenuto dell'esame della minore, alla presenza dell'ausiliario nominato dal giudice.
Nel caso in oggetto l'ascolto della minore di anni 16, dalla lettura del quale si evince chiaramente la richiesta esplicita di rimanere a vivere a non può essere trascurato, benchè sia Per_3
sopravvenuta la pronuncia penale di condanna a carico della madre. Ed invero sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione ripetutamente e di recente, in conformità ai principi sanciti dalle convenzioni internazionali incentrate e finalizzate a garantire la tutela dei diritti dei minori nell'ambito dei giudizi che li riguardano, ha statuito l'importanza di dare rilievo non solo al diritto del minore a preservare la relazione con entrambi i genitori ma anche il diritto al rispetto della propria sfera di autodeterminazione, in misura crescente man mano che matura l'età del discernimento, e che non si adottino indebitamente misure coercitive, quale l'allontanamento forzato dal genitore con cui vive, specie ove si possa ricorrere ad altre misure che promuovano la collaborazione tra tutte le parti interessate, poiché l'art. 8 della Convenzione Edu non autorizza i genitori a fare adottare misure pregiudizievoli per la salute e lo sviluppo del minore. (cfr.per tutte
Cass.Civ. sez. I 8.2.2024 n.3576).
10 La frequentazione tra padre e figlia dovrà avvenire con il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari i quali restano incaricati di predisporre un calendario di incontri tra il padre e la figlia secondo la disponibilità manifestata dalla minore, di monitorare sulle condizioni psicologiche della stessa, apprestando ogni intervento utile al suo sostegno psicologico fino alla maggiore età
(13.3.2026).
Per quanto relativo alle condizioni economiche deve innanzitutto essere rigettata la domanda di assegno divorzile avanzata da con decorrenza dalla domanda. introduttiva del Controparte_1
presente giudizio. La determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni ed alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. L'art.5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, prevede il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”. È indubbia, quindi, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio. La giurisprudenza di legittimità ha svolto un'importante opera di interpretazione della norma sopra citata. Deve infatti ricordarsi che dopo un primo e fondamentale intervento affidato alle Sezioni
Unite del 1990 (Cass. 29 novembre 1990, nn. 11490, 11491, 11492) – destinato a sanare il contrasto giurisprudenziale apertosi dopo la novella del 1974 - la giurisprudenza si è assestata su un quadro interpretativo che per ventisette anni ha caratterizzato il contesto di riferimento, poi mutato dalla Cassazione con sentenza 10 maggio 2017, n. 11504 e poi ricomposto in un quadro interpretativo del tutto nuovo rispetto a quello formatosi nell'ultimo trentennio – dalle Sezioni
Unite con la pronunzia 11 luglio 2018, n. 18287. Da ultimo la Giurisprudenza prevalente ha affermato che l'assegno divorzile assume la natura di una obbligazione pecuniaria, di natura mista
- assistenziale-risarcitoria/compensativa - tendenzialmente di durata in base alla quale un ex
11 coniuge è tenuto a somministrare periodicamente all'altro un assegno quando quest'ultimo non disponga di mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. L'assegno assolve alla funzione etica e giuridica di riequilibrare la posizione economico patrimoniale dell'ex coniuge - che non disponga di mezzi adeguati o non possa procurarseli per ragioni oggettive - attraverso una attribuzione a carattere patrimoniale che lo compensi dello squilibrio reddituale e patrimoniale determinatosi in ragione delle scelte di vita matrimoniale operate concordemente dai coniugi durante la vita matrimoniale ovvero del sacrificio delle aspettative professionali effettuate nell'interesse della famiglia. La Suprema Corte, riconosciuta la funzione assistenziale e in pari misura compensativa e perequativa dell'assegno di divorzio, ritiene che, ai fini dell'attribuzione e determinazione del relativo diritto, sia necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o, comunque, dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, l. n. 898/1970, adottando un criterio composito, che alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico – patrimoniali dia rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali future e all'età dell'avente diritto. Fondamento del parametro così delineato sono i principi costituzionali di pari dignità e solidarietà «che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo». Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni, libere e responsabili di entrambi i coniugi che possono incidere anche profondamente sul profilo economico di ciascuno di essi anche dopo la fine del matrimonio.
Nel caso di specie, evidenzia il Tribunale che le condizioni economiche e reddituali di CP_1
escludono che la medesima, dipendente della Corte dei Conti, funzionario A3 F4, con
[...]
stipendio netto pari ad euro 1468,00 (sul quale vi è trattenuta di euro 200,00 mensili per un pignoramento presso terzi ad opera del possa vantare alcun diritto a percepire un assegno Pt_1
divorzile. La lavora regolarmente ed è proprietaria della casa in cui vive a di talchè CP_1 Per_3
deve essere considerata perfettamente in grado di provvedere autonomamente al proprio fabbisogno.
dipendente della SOC. ROSSI 1931 S.R.L, società familiare di cui ha il 25% delle Parte_1
quote (il valore economico della quota, nel 2016, era stato valutato dal CTU del giudizio di separazione pari ad euro 117.250,00), è impiegato livello C1 part-time al 20% con reddito annuo di circa € 11.000,00 (affermato nel ricorso introduttivo).
Dal sito web depositato dalla resistente (01.04.22) risulta che la SOC. ROSSI 1931 S.R.L ha rappresentanti in Italia, Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Belgio, U.S.A e Canada;
oltre a distributori e partner commerciali in Germania, Spagna, U.S.A., Russia, Giappone, Corea,
12 Australia, Nuova Zelanda e Peru. (dalla CTU del 2016 emergeva che il fatturato era diviso in un
30% verso l'Italia e il restante verso l'estero tra cui gli Usa, il Giappone e l'Europa). Il è Pt_1
proprietario di un appartamento locato a 550,00 euro al mese (via de' Cioli, Firenze) della casa in cui vive, della nuda proprietà di un fondo commerciale su cui la madre ha Controparte_4
l'usufrutto (Piazza Dante, Borgo San Lorenzo (FI). Da segnalare che la casa in cui vive il Pt_1
è un immobile di ingente valore (pari ad Euro 1.670.00). Orbene dalla disamina di quanto sopra si evince chiaramente che il a una disponibilità patrimoniale superiore alla derivante Pt_1 Pt_1
dalle sue proprietà immobiliari e dalla consistenza della sua quota societaria. Le disponibilità economiche di , tali da consentire al medesimo di rinunciare all'eredità paterna, Parte_1
spiegano come il medesimo abbia potuto consentire al figlio di vivere in Inghilterra, Persona_2
fin da quando era minorenne, contribuendo in via esclusiva alle spese dello studio oltre che del soggiorno all'estero. ( diciassettenne, dal mese di settembre 2020 frequenta Persona_5
a Londra l'Ashcroft Technology Academy, prestigiosa scuola a cui è stato ammesso dopo un esame molto selettivo. Ottiene risultati molto brillanti e desidera terminare ivi il percorso liceale per poi frequentare l'Università di Cambridge (cfr. ricorso).
Per questa ragione e tenuto conto della opportunità che ad entrambi i figli sia garantito lo stesso tenore di vita, deve stabilirsi che , oltre a provvedere al mantenimento integrale di Parte_1
, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, sia obbligato al Persona_2
pagamento nei riguardi di di un assegno di mantenimento in favore della figlia Controparte_1
nella misura pari ad Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_1
stabilite dal protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Roma e dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di con decorrenza dalla presente sentenza.. Per_3
Le spese di lite stante la reciproca soccombenza devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. r.g.
10485/2021, disattesa ogni ulteriore domanda così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Fiesole (Firenze) in data 14.6.2003 ; Controparte_1
- Dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di Fiesole
(Firenze) atto 0021, parte 2, serie C , Uff.1 dell'anno 2003);
- Affida la figlia minore ai Servizi Sociali di (Municipio III) Persona_1 Per_3
con collocamento presso il domicilio materno;
la frequentazione tra padre e figlia dovrà avvenire con il monitoraggio dei Servizi Sociali affidatari i quali restano
13 incaricati di predisporre un calendario di incontri tra il padre e la figlia secondo la disponibilità manifestata dalla minore, di monitorare sulle condizioni psicologiche della stessa, apprestando ogni intervento utile al suo sostegno psicologico fino alla maggiore età (13.3.2026).
Determina in euro 1000,00 mensili l'ammontare dell'assegno dovuto da Pt_1
in favore di per il mantenimento della figlia minore
[...] Controparte_1
da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese Per_1
straordinarie.
Rigetta la domanda di assegno divorzile.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 13/12/2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Maria Vittoria Caprara dott.ssa Marta Ienzi
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