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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/10/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4091/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4091/2024 V.G promossa da:
, nato a [...], R.C. il 26.04.1965 (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
, nata a [...], in data [...] (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Maria Rita Ottanà
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio - ricorso congiunto
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11.10.2024, le parti hanno premesso che, con sentenza n. 7432/2006 del 29.03.2006, il Tribunale di
Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, stabilendo l'importo di euro 600,00 a carico del Sig. per il Parte_1 mantenimento del figlio (Reggio Calabria, 09.04.1997); che con decreto n. Persona_1
16587/2015 del 04.06.2015 il Tribunale di Roma ha ridotto l'assegno per il mantenimento del figlio in euro 400,00 mensili;
che successivamente, con decreto n. 4044/2019 del
26.07.2019 il Tribunale di Tivoli ha ulteriormente ridotto il predetto importo nella somma di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Hanno inoltre rappresentato che, a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni economiche e di vita delle parti, in particolare con riguardo al figlio (28 anni) il quale è ormai in grado di sostenersi Per_1 autonomamente, occorra una modifica delle condizioni di divorzio.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni di divorzio vigenti, articolando le seguenti nuove condizioni:
“che l'Ill.mo Giudice adito, con effetto a partire dalla data della presente domanda, revochi l'assegno di mantenimento stabilito a carico del sig. ed a Parte_1 favore del di lui figlio stante la raggiunta indipendenza economica di Persona_1 quest'ultimo.
Con compensazione delle spese legali.”
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento – incontestato dalle parti - della situazione di fatto intervenuta dopo la sentenza di divorzio, e successive modifiche, pronunciata tra le stesse.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone modificarsi le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n.
7432/2006 del 29.03.2006, come da ultimo modificata con decreto del Tribunale di Tivoli
2 n. 4044/2019 del 26.07.2019, negli esatti termini ed alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso riportate in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Francesco Lupia Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati Giudice
Dott.ssa Francesca Iaconi Giudice rel. ed est.
ha emesso la seguente
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 4091/2024 V.G promossa da:
, nato a [...], R.C. il 26.04.1965 (C.F.: Parte_1
) C.F._1
e
, nata a [...], in data [...] (C.F.: Parte_2
C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Elisa Maria Rita Ottanà
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Tivoli
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio - ricorso congiunto
1 Motivi della decisione in fatto e in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11.10.2024, le parti hanno premesso che, con sentenza n. 7432/2006 del 29.03.2006, il Tribunale di
Roma ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, stabilendo l'importo di euro 600,00 a carico del Sig. per il Parte_1 mantenimento del figlio (Reggio Calabria, 09.04.1997); che con decreto n. Persona_1
16587/2015 del 04.06.2015 il Tribunale di Roma ha ridotto l'assegno per il mantenimento del figlio in euro 400,00 mensili;
che successivamente, con decreto n. 4044/2019 del
26.07.2019 il Tribunale di Tivoli ha ulteriormente ridotto il predetto importo nella somma di euro 250,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Hanno inoltre rappresentato che, a causa di modifiche sostanziali riguardanti le condizioni economiche e di vita delle parti, in particolare con riguardo al figlio (28 anni) il quale è ormai in grado di sostenersi Per_1 autonomamente, occorra una modifica delle condizioni di divorzio.
Con il ricorso congiunto di cui al presente giudizio le parti hanno domandato modificarsi le condizioni di divorzio vigenti, articolando le seguenti nuove condizioni:
“che l'Ill.mo Giudice adito, con effetto a partire dalla data della presente domanda, revochi l'assegno di mantenimento stabilito a carico del sig. ed a Parte_1 favore del di lui figlio stante la raggiunta indipendenza economica di Persona_1 quest'ultimo.
Con compensazione delle spese legali.”
Le condizioni concordate dalle parti possono essere accolte, atteso che le stesse determinano una equilibrata regolazione dei rapporti personali e patrimoniali coinvolti nel giudizio, stante il mutamento – incontestato dalle parti - della situazione di fatto intervenuta dopo la sentenza di divorzio, e successive modifiche, pronunciata tra le stesse.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto della presente controversia, considerata la proposizione congiunta del ricorso, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- Dispone modificarsi le condizioni della sentenza di divorzio del Tribunale di Roma n.
7432/2006 del 29.03.2006, come da ultimo modificata con decreto del Tribunale di Tivoli
2 n. 4044/2019 del 26.07.2019, negli esatti termini ed alle condizioni congiunte formulate dalle parti nel ricorso riportate in motivazione, da intendersi qui integralmente trascritte.
- Compensa le spese di lite.
Così deciso nella “stanza virtuale” del Tribunale di Tivoli, nella camera di consiglio telematica del giorno 25-09-2025, svoltasi mediante il sistema autorizzato “Teams”, su relazione della Dott.ssa
Francesca Iaconi.
Il Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Francesca Iaconi Il Presidente
Dott. Francesco Lupia
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