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Ordinanza collegiale 20 dicembre 2021
Sentenza 8 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 08/02/2022, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/02/2022
N. 00223/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00842/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 842 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Troso, Francesco Cannoletta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps, sede di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per la declaratoria del diritto
del ricorrente ad esercitare l'accesso ed a prendere visione di documentazione dalla quale poter conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione e il valore retributivo degli stessi, come è stata calcolata la retribuzione media settimanale, nonché al fine di comprendere il sistema di calcolo utilizzato nella liquidazione della pensione medesima,
nonché per la condanna
di INPS all'esibizione dell'estratto contributivo analitico (c.d. “modello UNICARPE”) nonché del modello RETR. PENS. e del modello TE08 relativi alla ultima ricostituzione contributiva effettuata sulla pensione n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e udito per la parte ricorrente il difensore avv. F.sco Cannoletta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- premesso che la parte ricorrente ha proposto l’odierno giudizio al fine di conseguire la condanna dell’INPS, sede di Lecce, all’esibizione dei seguenti documenti amministrativi: modello RETR-PENS, modello UNICARPE, modello TE/08.
- rilevato che:
a) l’accesso è una situazione giuridica qualificabile in termini di diritto soggettivo (cfr. C.d.S, AA.PP. nn. 5-6/2005) e, come tale, costituisce oggetto di accertamento in sede giudiziale;
b) ciò detto, e preso atto della mancata costituzione in giudizio dell’INPS, nonché del mancato adempimento di quest’ultimo agli incombenti istruttori disposti da questo TAR con ordinanza n. 1664/21, tesi ad acquisire “una relazione di chiarimenti, utile a rappresentare le ragioni del mancato riscontro all’istanza di accesso del ricorrente e, segnatamente, a dare conto dell’effettiva disponibilità o meno in capo all’Amministrazione intimata degli atti e dei documenti richiesti (Mod. Unicarpe; Mod. Retr-Pens; Mod. TE08), fornendo, tra l’altro, espressa evidenza - per completezza – della necessità o meno, al fine di un’eventuale soddisfazione dell’istanza avanzata, di un’attività di elaborazione di dati, e ciò al fine di concretamente valutare l’operatività della disciplina inerente l’accesso agli atti, così come delineata dal legislatore agli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990”, questo Collegio, con successiva ordinanza n. 1836/21, ha reiterato l’ordine impartito, preavvisando altresì che: “ in mancanza di detto deposito, la condotta dell’Amministrazione costituirà oggetto di valutazione ai sensi dell’art. 64 co. 4 c.p.a. ”, e disponendo – nel contempo - il rinvio alla camera di consiglio del 2 febbraio 2022;
c) nel termine fissato da questo TAR con la precitata ordinanza n. 1836/21 (gg. 15 decorrenti dalla data di notificazione della stessa presso la sede reale dell’Amministrazione, di cui il ricorrente è stato espressamente onerato), l’INPS non ha fornito i chiarimenti richiesti;
d) per condivisa giurisprudenza amministrativa: “ Laddove l'Amministrazione non abbia svolto le attività istruttorie ordinate dal giudice né fornito elementi idonei a confutare la veridicità dei fatti, ai sensi dell' art. 64 c.p.a, possono ritenersi provati i fatti allegati dalla parte ricorrente, in virtù dell' art. 116 comma 2, c.p.c. ” (TAR Napoli, IV, 1.6.2020, n. 2113);
e) in assenza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione, e tenuto conto della documentazione ritualmente presentata dalla parte ricorrente, reputa il Collegio che, con riferimento ai chiesti modelli RETR PENS, UNICARPE e TE08, è senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, trattandosi, per un verso, di documentazione da ritenersi già formata e detenuta dall’Amministrazione, preesistente – in quanto tale - alla richiesta ostensiva, e per altro verso, di documentazione strettamente correlata alla verifica della propria regolare posizione pensionistica;
- ritenuto, pertanto, per tali ragioni, di accogliere di il ricorso, con conseguente ordine all’INPS, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli RETR PENS, UNICARPE e TE/08 – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse;
- ritenuto di porre le spese del giudizio a carico dell’Amministrazione soccombente, e di liquidarle nei termini di cui in dispositivo, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e ordina per l’effetto all’Inps, sede di Lecce, di mettere a disposizione del ricorrente, entro gg. 30 dalla pubblicazione della presente sentenza, i modelli RETR PENS, UNICARPE e TE/08 – ovvero, nell’eventualità in cui il ricorrente sia stato collocato in congedo prima dell’introduzione dei chiesti modelli, un modello equivalente – con facoltà per il ricorrente di estrarre copia dei documenti ritenuti d’interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata al rimborso delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che si liquidano in € 500 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte ricorrente, avv.ti U. Troso e F. Cannoletta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO