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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/06/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6045/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del G.O.P. dott. Eleonora Da Cortà Fumei
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6045/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede in viale del Lavoro 33, Parte_1 P.IVA_1
Verona (VR), in persona della liquidatrice IG.ra , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv.RONCAGALLI ARTURO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VERONA
VIA DELLA VALVERDE 87
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in viale del Lavoro 33, Verona (VR), in persona della liquidatrice IG.ra , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. STRAMARE LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PORDENONE CORSO GARIBALDI 66
ATTRICI
contro pagina 1 di 20 (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._1
(VR), piazza Zinelli n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 43
CONVENUTO/I
con la chiamata in causa di
C.F. ), residente in [...] C.F._2
126, rappresentato e difeso dall'avv. TAPOGNANI FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA OSPEDALE, 33 37047 SAN BONIFACIO (VR)
TERZO CHIAMATO
e di
, c.f. , residente in [...] a Parte_2 C.F._3
Verona (VR), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Sartori, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Loris Tosi, in piazza Cittadella 22, Verona
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memorie ex art.183 cpc nn.1, 2 e 3.
I terzi chiamati hanno precisato le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta così come precisate nel corso della prima udienza e nelle successive memorie ex art. 183
c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
pagina 2 di 20 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva in via principale che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza di qualunque diritto di credito, a qualunque titolo, del
Rag. nei confronti sia di sia di in CP_2 Parte_1 Controparte_1
via principale chiedeva altresì che fosse accertato e dichiarato che il Rag. aveva CP_2
tenuto un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, che fosse condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in €5.000,00 nei confronti di e in €5.000,00 nei confronti di ovvero nella Parte_1 Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il credito del
Rag. chiedeva che fosse accertato e dichiarato che la misura congrua per le CP_2
asserite e contestate prestazioni indicate nei preavvisi depositati dal Rag. era pari CP_2
agli importi minimi previsti dal Dpr 100/1997, ulteriormente ridotti in virtù di quanto dedotto in citazione;
in ogni caso, chiedeva che il Rag. fosse condannato al risarcimento dei CP_2
danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via ulteriormente subordinata in ogni caso, l'attrice chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il Rag. era obbligato al pagamento dei compensi professionali e delle spese del CP_2
giudizio e condannato a pagare i predetti compensi e le predette spese.
Il convenuto costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 7.10.20 contestava integralmente quanto dedotto dalle attrici e chiedeva in via preliminare l'emissione di ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. nei confronti di Irp per il pagamento in favore del rag. della somma di € 179.432,32 oltre interessi e rivalutazione Controparte_2
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia e l'emissione di ordinanza ingiunzione nei confronti di per € 90.129,76 oltre Pt_1
pagina 3 di 20 accessori di legge ex d.lgs. n. 231/02, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dei IGg.ri e Controparte_3 Pt_2
, per vedere accertata e dichiarata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
[...]
delle domande svolte in via principale in danno delle attrici, ovvero in caso di loro fallimento nelle more del giudizio, la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nella misura pari ai crediti vantati verso le attrici stesse nonché per vedere accertata e dichiarata la loro responsabilità, dolosa o colposa, per aver ingenerato in lui un legittimo affidamento in ordine alla debenza e recuperabilità degli stessi crediti professionali.
In via pregiudiziale il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata, l'inammissibilità e la nullità delle domande delle attrici e Controparte_1
per indeterminatezza della causa petendi e conseguentemente il Parte_1
rigetto delle stesse;
che fosse accertata l'improcedibilità delle domande delle attrici per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014; e infine che fosse accertata la prescrizione delle azioni di accertamento negativo delle attrici e Controparte_1 Parte_1
con conseguente rigetto delle domande.
Nel merito il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte dalle attrici in danno del rag. siccome infondate in fatto e in diritto. Controparte_2
In via riconvenzionale principale il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata la sussistenza, debenza ed opponibilità all'attrice Controparte_1
del credito del rag. per prestazioni professionali pari ad €179.432,32
[...] CP_2
oltre accessori di legge, interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia e pagina 4 di 20 conseguentemente la condanna dell'attrice Controparte_1
al pagamento della somma su indicata.
[...]
Chiedeva che fosse accertata e dichiarata la sussistenza, debenza ed opponibilità all'attrice del credito del rag. per prestazioni professionali pari ad Parte_1 CP_2
€ 90.129,76, oltre accessori di legge, interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia e conseguentemente che l'attrice fosse condannata al Parte_1
pagamento della somma suddetta.
In via riconvenzionale subordinata il convenuto chiedeva che previo accertamento del credito di cui sopra, le attrici fossero condannate al pagamento al rag. a titolo di indennizzo CP_2
ex art. 2041 c.c. della somma su indicata ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità, dolosa o colposa, dei IG.ri e ex Parte_3 Parte_2
art. 2043 c.c. nella misura pari ai crediti professionali vantati verso le attrici stesse nella misura sopra indicata con condanna degli stessi al pagamento, o che fosse accertata la responsabilità degli stessi per aver ingenerato nel rag. un legittimo Controparte_2
affidamento in ordine alla debenza e recuperabilità dei crediti professionali vantati verso le attrici stesse.
In ogni caso il convenuto chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le attrici
[...]
e avevano agito in Controparte_1 Parte_1
giudizio temerariamente, e che le stesse fossero condannate alla rifusione dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero nella maggior o pagina 5 di 20 minor somma ritenuta di giustizia, o che fossero liquidate in favore del rag. le spese CP_2
di lite in via equitativa ex artt. 91 e 96 co. 3 c.p.c.
Infine il convenuto chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le attrici avevano arrecato al rag. un danno non patrimoniale in ragione delle espressioni inutilmente offensive e CP_2
sconvenienti a lui riservate, con condanna delle stesse alla rifusione dei danni da lite temeraria ex art. 89 c.p.c. la cui quantificazione si stimava non inferiore ad € 100.000,00,
salva in ogni caso ogni diversa quantificazione, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva infine la condanna della IG.ra , legale rappresentante delle attrici, al Parte_2
risarcimento delle spese di lite e dei danni da lite temeraria e per impiego di espressioni sconvenienti ed offensive in solido con le attrici Controparte_1
e ex art. 94 c.p.c.
[...] Parte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.21 la IGnora la quale Pt_2
contestava la sussistenza del credito del convenuto e chiedeva in via preliminare l'estromissione della IG.ra dal procedimento e che fosse dichiarata e Parte_2
accertata l'assenza di legittimazione processuale del rag. essendo Irp custode CP_2
degli asseriti e contestati crediti professionali del rag. CP_2
In via principale chiedeva il rigetto in tutto o in parte, di tutte le domande presentate dal rag.
nei confronti della IG.ra perché inammissibili e/o infondate;
CP_2 Pt_2
In ogni caso chiedeva la condanna del Rag. al risarcimento dei danni ex art. 96, CP_2
comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 6 di 20 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.21 il IG. chiedendo CP_3
anch'egli in via preliminare l'estromissione dal giudizio e che fosse accertata e dichiarata l'assenza di legittimazione processuale del rag. CP_2
In via principale chiedeva il rigetto in tutto o in parte, di tutte le domande del convenuto perché inammissibili e/o infondate.
In ogni caso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, comma
1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Assunte le prove orali, espletata una ctu sull'attività professionale svolta dal convenuto a favore di quale risultante dalla Controparte_4
documentazione in atti, con verifica della corrispondenza ai preavvisi di parcella prodotti dal convenuto e precisazione del periodo di svolgimento dell'attività e con quantificazione del compenso in base alla tariffa professionale dei ragionieri commercialisti al tempo vigente, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità e nullità svolte dal convenuto in relazione alle domande attoree per indeterminatezza delle stesse che la nullità
della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di essa postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, o della causa petendi, quale 'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c.; dette ipotesi non ricorrono quando l'individuazione del petitum e della causa petendi, così intesi, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso pagina 7 di 20 allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass.civ. n. 18783/2009; Cass.civ. n. 4828/2006).
Nel caso di specie le società attrici hanno specificato in atto di citazione (e precisato in sede di prima udienza) che i crediti per i quali si chiedeva fosse accertata l'inesistenza erano sia quelli di cui alle “prime” parcelle (docc. 16 e 17), sia quelli di cui alle “seconde” parcelle (docc.
1 e 2, nonché docc. 52 e 53 del convenuto), queste ultime liquidate dall'Odcec di Verona.
Evidenziavano nell'atto introduttivo che il credito non risultava provato e contestavano la quantificazione dei compensi chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito e in subordine l'accertamento del credito nella misura congrua, in misura pari agli importi minimi ex dpr 100/97.
Appaiono pertanto individuati sia il petitum che la causa petendi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità.
In ordine all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, si rileva che la domanda di accertamento negativo riguarda crediti del rag. CP_2
nei confronti di Irp che superano la soglia di € 50.000,00 (infatti, con la “prima” parcella il convenuto ha richiesto il pagamento della somma di €189.228,88 (doc. 16)) e con la seconda ha richiesto il pagamento di € 179.432,32 (doc. 52 . CP_2
Anche il credito vantato nei confronti di con la “seconda” parcella è pari ad € Pt_1
90.129,76 (doc. 53 , dunque, anch'esso superiore al limite di € 50.000,00. CP_2
Conseguentemente l'eccezione è infondata.
In ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento negativo ex art. 2946 c.c.,
si rileva che le azioni di accertamento negativo non sono soggette a prescrizione atteso che l'azione di accertamento negativo non è tesa ad accertare l'esistenza di un diritto, come tale soggetto a prescrizione, ma al contrario, è finalizzata a verificare che tale diritto non esiste.
pagina 8 di 20 Per tale ragione, non potendo prescriversi il diritto sostanziale sottostante l'azione, nemmeno questa è soggetta a prescrizione e/o decadenza (Cass.civ. 5 maggio 1983, n. 3091 “Mentre le
azioni di accertamento negativo, dirette cioè a far valere l'inesistenza di un rapporto giuridico,
possono essere esercitate in qualunque tempo, in quanto, in tale ipotesi, l'azione si legittima
come potestà autonoma, non collegata ad un diritto dell'attore, le azioni di accertamento
positivo (come, nella specie, quella avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata
anzianità di servizio) sono soggette a prescrizione, essendo logico che esse, come ogni altra
azione, perdurino finché è in vita il diritto da accertare”; Cass. civ. sez. III, 05/08/2005,
n.16582).
Esaminate le eccezioni preliminari svolte dal convenuto, nel merito si rileva che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, l'onere della prova incombe su quest'ultimo.
Si osserva infatti che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (Cass. civ. sez. III, n. 9706 del 10/04/2024).
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe dunque sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
dell'effettivo espletamento dell'attività svolta nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(Cass.civ. sez.II del 20/08/2019 n.21522; Cass.civ. sez. VI del 23/11/2021 n.36336).
pagina 9 di 20 Nel caso di specie lo svolgimento dell'attività professionale è provata dalla documentazione in atti.
In particolare dall'esame della stessa emerge che l'attività espletata dal rag. è CP_2
CP_ consistita nella redazione di bilanci di esercizio, nella redazione di dichiarazioni ,
dichiarazioni Irap, dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva dell'immobiliare Residenza al Parco e di
Meriteri srl dal 2004 al 2010 (docc. da 60 a 69 da 75 a 82, 54, 97A di parte attrice), nonché
nella tenuta della contabilità delle due società.
Le attività suddette appaiono esattamente individuate e descritte anche dal ctu nell'integrazioni di perizia, laddove lo stesso individua le diverse e singole attività
professionali svolte dal Rag. sia per CP_2 Controparte_1
che per , così come si ricavano dalla lettura del
[...] Parte_1
secondo gruppo di preavvisi, cioè quello di cui ai docc. 52 e 53 del convenuto, indicando per ciascuna di esse, anche tramite il riferimento ai documenti attestanti il loro effettivo svolgimento, la data di espletamento delle prestazioni professionali.
Dalla ctu è emerso che l'attività professionale svolta dal Rag. nel periodo Controparte_2
compreso tra il 2003 e il 2010 per IRP, e nel periodo tra il 2003 e 2009 per ha Parte_1
riguardato operazioni di natura “ordinaria” per l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale, comprese le varie dichiarazioni, la tenuta della contabilità generale ed IVA e la predisposizione dei bilanci di esercizio annuali, la domiciliazione delle due società presso lo studio del convenuto.
Ha evidenziato che per IRP, inoltre, si è tenuto in considerazione anche di attività di natura
“straordinaria”, non riportata negli avvisi di parcella, ma rinvenuta nella documentazione agli atti (“dalle lettere ai tecnici che seguivano la realizzazione del fabbricato di Via Fermi in
Verona … alla situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2005 … alle raccomandate
pagina 10 di 20 trasmesse e relative allo svincolo di alcune polizze fidejussorie … alla scrittura privata del
26.02.2010 relativa alla cessione quote di IRP … ecc.) peraltro non riportata negli avvisi di
parcella. Questo aspetto si ricava dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla
documentazione amministrativa di IRP, riconsegnata dal Rag. nelle mani dell'Avv. CP_2
Antonucci, legale del IG. in data 16.03.2011 (allegato n.2)”. CP_3
L'attività svolta dal convenuto è pienamente confermata anche dalle testimonianze assunte.
La teste che ha lavorato presso lo studio del convenuto dal 1992/93 al 2010, Tes_1
occupandosi di registrazione della contabilità delle aziende, predisposizione e dichiarazioni dei redditi e consulenza, ha dichiarato in relazione all'attività inerente le società attrici, di essersi occupata della predisposizione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni contabili,
delle dichiarazioni iva, delle dichiarazioni 770, anche con la collaborazione della IG.ra sotto la direzione e la supervisione del rag. Pt_4 CP_2
Ha affermato di aver provveduto personalmente alla registrazione della contabilità delle società attrici anche interloquendo direttamente con il IG. per eventuali chiarimenti. CP_3
Ha confermato la corrispondenza dell'attività descritta nei documenti nn. 52, 53 e 74 di parte convenuta (ovvero i preavvisi di parcella del ragioniere), con l'attività dalla stessa svolta e sopra indicata.
La teste che ha lavorato per lo studio come libera professionista dal 1982 Pt_4 CP_2
sino almeno al 2015, ha dichiarato che il convenuto era il commercialista delle attrici e di essersi occupata in collaborazione con la IGnora e sotto la supervisione del Tes_1
CP_ ragioniere, della predisposizione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni , delle dichiarazioni Irap, dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva.
pagina 11 di 20 Anch'ella ha confermato la corrispondenza dell'attività svolta dallo studio del ragioniere, e in particolare di quella svolta dalla stessa, ai preavvisi di parcella di cui ai docc.52,53,59,74 del convenuto.
E' provato altresì che il convenuto ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le
CP_ dichiarazioni dei redditi, ed Irap, modelli 770 ed Iva nel periodo gennaio 2004 sino al 31
dicembre 2010, nonché all'inoltro e spedizione in via telematica delle dichiarazioni presso il
Registro delle Imprese di Verona, provvedendo ad iscrivere i bilanci di esercizio e le delibere delle società (teste . Tes_2
La teste ha dichiarato invece di essersi occupata personalmente dell'inserimento della Tes_3
contabilità delle società dal 2004 al 2010 e di aver collaborato con le altre colleghe alla
CP_ predisposizione e inoltro dei bilanci di esercizio, dichiarazioni , dichiarazioni Irap,
dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva, e di aver effettuato i controlli relativi all'iscrizione dei bilanci di esercizio al registro delle imprese.
Alla luce di quanto sopra può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività professionale del convenuto e la sua corrispondenza ai preavvisi di parcella di cui ai docc. 52 e 53 del convenuto stesso.
E' provato altresì il conferimento di incarico al convenuto da parte delle attrici.
La teste ha dichiarato che il IG. impartiva le istruzioni relative all'attività svolta Tes_1 CP_3
al ragioniere, presso il cui studio si recava almeno 3 giorni alla settimana;
che si confrontava con lo stesso per eventuali chiarimenti sulla registrazione della contabilità delle società e che il IG. verificava (recandosi personalmente presso lo studio del ragioniere) i bilanci CP_3
prima che ne fosse effettuato deposito.
Anche la teste ha dichiarato che i bilanci venivano approvati dal IG. prima di Pt_4 CP_3
essere depositati dal convenuto presso il Registro delle Imprese, mentre la teste ha Tes_2
pagina 12 di 20 confermato che il IG. ritirava la documentazione che era stata predisposta dallo CP_3
studio e inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
La rappresentanza in capo al IG. delle società attrici è indubbia alla luce del CP_3
comportamento di quest'ultimo.
La frequentazione costante negli anni dello studio del convenuto finalizzata ad impartire le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, i colloqui tra e le dipendenti del CP_3
rag. e tra e il ragioniere stesso sulla registrazione della contabilità, le CP_2 CP_3
verifiche dei bilanci e la loro approvazione prima del deposito, hanno ingenerato la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito allo stesso da parte delle società attrici (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n.
9328; Cass. civ. sez. I, 26/09/2023, n.27349).
Per quanto sopra risultano provati gli elementi costitutivi della domanda del convenuto.
Al fine della quantificazione del compenso, il CTU ha ritenuto valorizzabile un importo pari al minimo di tariffa pari ad € 52.680,07 per e un importo di € 119.315,65 per IRP, Parte_1
dato dalla media fra il minimo ed il massimo della Tariffa Professionale ex DPR 100/97 dei ragionieri commercialisti al tempo vigente, ridotto di un coefficiente del 10% a titolo di
“congruità”.
Non possono essere riconosciute le spese che il Rag. ha sostenuto direttamente a CP_2
titolo di “anticipazioni e spese” non essendo le stesse documentate, come confermato dal consulente.
Prima di quantificare l'importo effettivamente dovuto al convenuto, si impone la necessità di esaminare le eccezioni svolte dalle società attrici.
Appare infondata l'eccezione di nullità dei preavvisi di parcella del convenuto per indeterminatezza, atteso che dall'esame dei docc.52 e 53 del convenuto emerge che i pagina 13 di 20 preavvisi riportano esattamente la descrizione dell'attività svolta, il periodo di svolgimento e il compenso richiesto.
In ordine all'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie del rag. riportate nei CP_2
secondi preavvisi (docc. 1 e 2 di parte attrice e docc.52 e 53 del convenuto), rilevata la tempestività dell'eccezione formulata sin dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c., e poi in memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 (pag.8), si osserva preliminarmente che l'attività indicata nei primi preavvisi (docc.59 e 74 del convenuto) corrisponde all'attività indicata nei secondi preavvisi (docc.52 e 53 del convenuto) di cui si chiede il pagamento nel presente procedimento, come emerge dalla ctu.
Il consulente afferma infatti che le attività dettagliate puntualmente nei docc. 52 e 53 sono certamente riconducibili al più generale e genericamente individuato ambito delle attività
esposte nei preavvisi di cui ai docc.59 e 74 del convenuto.
Ciò premesso, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle prestazioni relative al periodo dicembre 2004 -2010 atteso che i pagamenti sono stati sollecitati con raccomandate del 19 settembre 2014, 23 settembre 2014 e 8 agosto 2014
(docc. 72, 73 e 84 e 85 del convenuto).
Risultano prescritti invece i crediti professionali del 2003 di cui ai preavvisi oggetto del procedimento di opinamento (docc.52 e 53 del convenuto), che andranno pertanto detratti dal totale individuato dal consulente in perizia.
Non appare idonea infatti ad interrompere la prescrizione la raccomandata del 23 dicembre
2010 non essendovi né l'indicazione delle prestazioni svolte né l'intimazione ad adempiere.
Quanto all'eccepita infondatezza della domanda del convenuto per aver ingenerato nelle attrici l'affidamento del suo abbandono, si rileva che la raccomandata del 23 dicembre 2010,
seppur non idonea ad interrompere la prescrizione per i motivi sopra detti, è idonea ad pagina 14 di 20 evidenziare alle attrici la posizione creditoria del convenuto, che non poteva dunque intendersi abbandonata.
Quanto all'eccepita invalidità degli incarichi del convenuto per conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. si rileva che l'annullabilità può essere chiesta solo dalla parte nel cui interesse è
stabilita dalla legge. Nel caso di specie non è stata svolta dalle attrici alcuna domanda di annullamento volta a far valere la suddetta causa di annullabilità del contratto.
Quanto all'eccezione relativa alla cessazione di ogni incarico del convenuto in a Pt_1
decorrere dal 1.1.07, si rileva che dalla corrispondenza in atti emerge che il rapporto tra i due
è proseguito sino a novembre 2010.
Ciò risulta in particolare dalla corrispondenza tra lo studio (commercialista incaricato CP_6
dalle attrici di subentrare al ragioniere) e il ragionier (docc.22,23,24 di parte CP_2
convenuta), dalla consegna della documentazione allo studio (doc.25 del convenuto), CP_6
dalla comunicazione del legale Antonucci nella quale si dà atto che in data 22.11.10 con assemblea dei soci di Irp, il convenuto è stato sostituito dalla qualifica di amministratore
(doc.27 del convenuto), nonché dalla richiesta delle scritture contabili e dei libri sociali di del 3.3.11 (doc.38 del convenuto), e infine dalle denunce querele dei IGnori Pt_1 CP_3
e (docc.32-35 del convenuto). Per_1
Alla luce di quanto sopra, il compenso può essere pertanto liquidato per l'attività svolta a favore di in € 47.232,24, e per l'attività svolta a favore di Irp in € 88.434,74, detratte Pt_1
per entrambe le società le prestazioni che risultano prescritte, effettuate nel 2003, che appaiono invece conteggiate nella ctu a pagg.8-13 (per queste sono pari ad € Pt_1
5.447,83 al minimo di tariffa e per Irp ad € 30.880,91 calcolate alla tariffa media con riduzione del 10% come indicato dal ctu).
pagina 15 di 20 La domanda di accertamento negativo è pertanto infondata e viceversa va accolta la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, che è creditore delle somme su indicate, oltre interessi ex dlgs 231/02.
La domanda di risarcimento del danno formulata dalle attrici per violazione dei principi di buona fede e correttezza per non aver inviato i secondi preavvisi di parcella (liquidati dall'Ordine dei commercialisti), si rileva l'infondatezza della domanda alla luce della già
rilevata corrispondenza dei secondi preavvisi ai primi, pacificamente inviati alle attrici.
In ordine alla domanda del convenuto nei confronti dei terzi chiamati, la stessa deve ritenersi assorbita alla luce dell'accoglimento della domanda svolta in via principale e va esaminata ai soli fini della condanna alle spese di lite.
Si rileva che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Nel caso di specie il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dei
IG.ri e personalmente per essere da essi tenuto manlevato Controparte_3 Parte_2
ed indenne sia nella non creduta ipotesi di mancata condanna delle società attrici al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di credito professionale per prestazioni d'opera verso IRP e sia nella creduta ipotesi di fallimento delle stesse che avesse come Pt_1
conseguenza quella di rendere il suo credito di fatto ineIGibile in parte ovvero totalmente.
L'iniziativa del chiamante appare manifestamente infondata atteso che non si ravvisa alcun titolo che legittimi la domanda del convenuto nei confronti dei terzi.
pagina 16 di 20 In ordine alla domanda di manleva si rileva che la manleva è una garanzia personale con la quale una parte assume l'obbligo di tenere indenne l'altra dalle conseguenze del suo inadempimento. Tale garanzia è legale o convenzionale.
Nella fattispecie non si ravvisa la sussistenza di tale garanzia in capo ai terzi chiamati nei confronti del convenuto CP_2
La domanda di manleva appare pertanto manifestamente infondata.
In ogni caso in ordine all'invocato principio dell'affidamento che sarebbe stato ingenerato dalla iscrizione dei crediti in bilancio per oltre 10 anni, si rileva che non vi è certezza che le somme riportate a bilancio si riferiscano a crediti del rag. non essendovi nei bilanci CP_2
alcuna indicazione in tal senso né alla voce “debiti verso fornitori” né a quella “costi della produzione per servizi".
Si rileva inoltre che il IG. non è mai stato amministratore di Irp, né ha svolto incarichi CP_3
di amministratore in (salvo negli anni dal 2006 al 2008 come emerge dalle visure in Pt_1
atti), e che l'iscrizione nel bilancio del debito nei confronti del convenuto è stata fatta in ossequio al principio di prudenza che ne deve connotare la redazione (anche a fronte delle richieste di pagamento del convenuto) e non comprova di per sé la sussistenza del debito,
come emerge chiaramente anche dai verbali di assemblea di Irp allegati ai bilanci (docc. 60-
61 di parte . CP_2
Conseguentemente i terzi chiamati non possono aver ingenerato alcun legittimo affidamento nel convenuto.
Non si ravvisano ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. atteso che difetta il requisito del fatto colposo o doloso del IG. e della IG.ra per quanto sopra CP_3 Pt_2
detto, e anche del danno ingiusto, che sarebbe costituito secondo il convenuto nell'omesso introito dell'attività professionale prestata dal convenuto e che sussisterebbe in caso di pagina 17 di 20 accoglimento della domanda attorea (e quindi ove il Tribunale avesse accertato l'insussistenza del credito nei confronti delle società).
E' evidente che non può integrarsi il requisito del danno “ingiusto” (contra ius) in capo al convenuto qualora sia accertata giudizialmente l'inesistenza del credito professionale nei confronti delle società attrici.
In ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3 si rileva che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire,
eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato- dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (Cass.civ. n.19948/2023; Cass. civ. sez. I, 08/03/2025, n.6205).
Nella fattispecie non sussistono i presupposti sopra indicati, atteso che non vi è prova del dolo delle attrici invocato dal convenuto, né che le stesse abbiano scientemente dato corso da una azione palesemente prescritta per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c., per i motivi su indicati.
L'affermazione secondo cui il rimedio attoreo è stato impiegato per sottrarre le attrici alla dichiarazione di fallimento appare infondata alla luce dell'esito del procedimento stesso
(doc.14 parte attrice).
Quanto alla domanda di risarcimento ex art. 89 cpc si rileva che si ravvisano gli elementi costitutivi della fattispecie quando le espressioni sono dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte e non quando le pagina 18 di 20 stesse, senza eccedere dalle eIGenze difensive (pur essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità) fossero preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ. sez.
II, 06/08/2019; Cass. civ. sez. lav., 18/10/2016, n.21031; (Cass.civ. n. 21031 del 2016;
Cass.civ. n. 26195 del 2011).
Nella fattispecie le espressioni utilizzate dalle attrici non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione (come le espressioni "fare cassa", “forzare la mano”, “il “disperato”
tentativo del Rag. di ottenere un titolo idoneo”; “Le intenzioni – mai celate – del CP_2
Rag. sono, infatti, sempre le stesse: - costringere Irp ad addivenire a una CP_2
transazione per cifre irrisorie e fin offensive (transazione, al solo fine di non tediare
ulteriormente i Tribunali di mezzo Veneto, da sempre offerta da parte di Irp, purchè a
condizioni ragionevoli); - danneggiare e Irp per il solo gusto di prendersi una misera Pt_1
vendetta e ciò al motto di < con tutti i filistei>>”; “il Rag. non solo Parte_5 CP_2
ha violato un dovere deontologico, ma ha anche violato un principio generale del nostro
ordinamento, con la conseguenza di aver cagionato un evidente danno a e Irp”), Pt_1
poiché rientrando, seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Per quanto sopra le spese di lite tra attrici e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle attrici secondo i criteri di cui al DM 55/14 nella misura di cui in dispositivo, ivi comprese le spese di ctu.
Le spese di lite tra convenuto e terzi chiamati e per i motivi sopra esposti Pt_2 CP_3
vanno poste a carico del convenuto chiamante.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
1) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
2) accertato lo svolgimento dell'attività professionale svolta dal convenuto a favore delle attrici, condanna l'attrice al pagamento Controparte_1
della somma di € 88.434,74 oltre interessi di mora ex dlgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento della somma di €47.232,24 oltre interessi Parte_1
di mora ex dlgs 231/02 dalla domanda al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna le attrici in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in € 1.214,00 per spese e in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa, oltre al pagamento delle spese già liquidate di ctu.
5) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata
, spese che si liquidano in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa. Parte_2
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato
[...]
spese che si liquidano in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa. CP_3
Verona, 30.5.25
Il G.O.P.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
pagina 20 di 20
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona del G.O.P. dott. Eleonora Da Cortà Fumei
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6045/2020 promossa da:
(C.F. ), con sede in viale del Lavoro 33, Parte_1 P.IVA_1
Verona (VR), in persona della liquidatrice IG.ra , rappresentata e difesa Parte_2
dall'avv.RONCAGALLI ARTURO, elettivamente domiciliata presso il suo studio in VERONA
VIA DELLA VALVERDE 87
e
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_2
sede in viale del Lavoro 33, Verona (VR), in persona della liquidatrice IG.ra , Parte_2
rappresentata e difesa dall'avv. STRAMARE LUCA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in PORDENONE CORSO GARIBALDI 66
ATTRICI
contro pagina 1 di 20 (C.F. ), residente in [...]Controparte_2 C.F._1
(VR), piazza Zinelli n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Cena, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Verona, Corso Porta Nuova n. 43
CONVENUTO/I
con la chiamata in causa di
C.F. ), residente in [...] C.F._2
126, rappresentato e difeso dall'avv. TAPOGNANI FEDERICA, elettivamente domiciliato presso il suo studio in VIA OSPEDALE, 33 37047 SAN BONIFACIO (VR)
TERZO CHIAMATO
e di
, c.f. , residente in [...] a Parte_2 C.F._3
Verona (VR), rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Sartori, elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Loris Tosi, in piazza Cittadella 22, Verona
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Parte attrice ha precisato le conclusioni come da atto di citazione.
Parte convenuta ha precisato le conclusioni come da memorie ex art.183 cpc nn.1, 2 e 3.
I terzi chiamati hanno precisato le conclusioni come in comparsa di costituzione e risposta così come precisate nel corso della prima udienza e nelle successive memorie ex art. 183
c.p.c.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli artt. 132 c.p.c. e 118 att. c.p.c. nel testo attuale esonerano l'estensore dal riepilogare le rispettive allegazioni delle parti e lo autorizzano alla concisa esposizione delle ragioni della decisione mediante immediata indicazione dei punti rilevanti in fatto e in diritto.
pagina 2 di 20 Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva in via principale che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza di qualunque diritto di credito, a qualunque titolo, del
Rag. nei confronti sia di sia di in CP_2 Parte_1 Controparte_1
via principale chiedeva altresì che fosse accertato e dichiarato che il Rag. aveva CP_2
tenuto un comportamento contrario ai principi di buona fede e correttezza e, per l'effetto, che fosse condannato al risarcimento dei danni da quantificarsi in €5.000,00 nei confronti di e in €5.000,00 nei confronti di ovvero nella Parte_1 Controparte_1
maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui fosse stato ritenuto sussistente il credito del
Rag. chiedeva che fosse accertato e dichiarato che la misura congrua per le CP_2
asserite e contestate prestazioni indicate nei preavvisi depositati dal Rag. era pari CP_2
agli importi minimi previsti dal Dpr 100/1997, ulteriormente ridotti in virtù di quanto dedotto in citazione;
in ogni caso, chiedeva che il Rag. fosse condannato al risarcimento dei CP_2
danni ex art. 96, comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.; in via ulteriormente subordinata in ogni caso, l'attrice chiedeva che fosse accertato e dichiarato che il Rag. era obbligato al pagamento dei compensi professionali e delle spese del CP_2
giudizio e condannato a pagare i predetti compensi e le predette spese.
Il convenuto costituitosi con comparsa di costituzione e risposta del 7.10.20 contestava integralmente quanto dedotto dalle attrici e chiedeva in via preliminare l'emissione di ordinanza ingiunzione ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c. nei confronti di Irp per il pagamento in favore del rag. della somma di € 179.432,32 oltre interessi e rivalutazione Controparte_2
monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia e l'emissione di ordinanza ingiunzione nei confronti di per € 90.129,76 oltre Pt_1
pagina 3 di 20 accessori di legge ex d.lgs. n. 231/02, interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa dei IGg.ri e Controparte_3 Pt_2
, per vedere accertata e dichiarata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento
[...]
delle domande svolte in via principale in danno delle attrici, ovvero in caso di loro fallimento nelle more del giudizio, la responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. nella misura pari ai crediti vantati verso le attrici stesse nonché per vedere accertata e dichiarata la loro responsabilità, dolosa o colposa, per aver ingenerato in lui un legittimo affidamento in ordine alla debenza e recuperabilità degli stessi crediti professionali.
In via pregiudiziale il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata, l'inammissibilità e la nullità delle domande delle attrici e Controparte_1
per indeterminatezza della causa petendi e conseguentemente il Parte_1
rigetto delle stesse;
che fosse accertata l'improcedibilità delle domande delle attrici per mancato esperimento della negoziazione assistita obbligatoria ai sensi dell'art. 3 del d.l. n.
132/2014; e infine che fosse accertata la prescrizione delle azioni di accertamento negativo delle attrici e Controparte_1 Parte_1
con conseguente rigetto delle domande.
Nel merito il convenuto chiedeva il rigetto di tutte le domande svolte dalle attrici in danno del rag. siccome infondate in fatto e in diritto. Controparte_2
In via riconvenzionale principale il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata la sussistenza, debenza ed opponibilità all'attrice Controparte_1
del credito del rag. per prestazioni professionali pari ad €179.432,32
[...] CP_2
oltre accessori di legge, interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia e pagina 4 di 20 conseguentemente la condanna dell'attrice Controparte_1
al pagamento della somma su indicata.
[...]
Chiedeva che fosse accertata e dichiarata la sussistenza, debenza ed opponibilità all'attrice del credito del rag. per prestazioni professionali pari ad Parte_1 CP_2
€ 90.129,76, oltre accessori di legge, interessi ex d.lgs. n. 231/02 e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e sino al saldo effettivo ovvero la maggior o minor somma ritenuta di giustizia e conseguentemente che l'attrice fosse condannata al Parte_1
pagamento della somma suddetta.
In via riconvenzionale subordinata il convenuto chiedeva che previo accertamento del credito di cui sopra, le attrici fossero condannate al pagamento al rag. a titolo di indennizzo CP_2
ex art. 2041 c.c. della somma su indicata ovvero della maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
In via riconvenzionale ulteriormente subordinata il convenuto chiedeva che fosse accertata e dichiarata la responsabilità, dolosa o colposa, dei IG.ri e ex Parte_3 Parte_2
art. 2043 c.c. nella misura pari ai crediti professionali vantati verso le attrici stesse nella misura sopra indicata con condanna degli stessi al pagamento, o che fosse accertata la responsabilità degli stessi per aver ingenerato nel rag. un legittimo Controparte_2
affidamento in ordine alla debenza e recuperabilità dei crediti professionali vantati verso le attrici stesse.
In ogni caso il convenuto chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le attrici
[...]
e avevano agito in Controparte_1 Parte_1
giudizio temerariamente, e che le stesse fossero condannate alla rifusione dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in misura non inferiore ad € 50.000,00 ovvero nella maggior o pagina 5 di 20 minor somma ritenuta di giustizia, o che fossero liquidate in favore del rag. le spese CP_2
di lite in via equitativa ex artt. 91 e 96 co. 3 c.p.c.
Infine il convenuto chiedeva che fosse accertato e dichiarato che le attrici avevano arrecato al rag. un danno non patrimoniale in ragione delle espressioni inutilmente offensive e CP_2
sconvenienti a lui riservate, con condanna delle stesse alla rifusione dei danni da lite temeraria ex art. 89 c.p.c. la cui quantificazione si stimava non inferiore ad € 100.000,00,
salva in ogni caso ogni diversa quantificazione, ovvero nella maggior o minor somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva infine la condanna della IG.ra , legale rappresentante delle attrici, al Parte_2
risarcimento delle spese di lite e dei danni da lite temeraria e per impiego di espressioni sconvenienti ed offensive in solido con le attrici Controparte_1
e ex art. 94 c.p.c.
[...] Parte_1
Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.21 la IGnora la quale Pt_2
contestava la sussistenza del credito del convenuto e chiedeva in via preliminare l'estromissione della IG.ra dal procedimento e che fosse dichiarata e Parte_2
accertata l'assenza di legittimazione processuale del rag. essendo Irp custode CP_2
degli asseriti e contestati crediti professionali del rag. CP_2
In via principale chiedeva il rigetto in tutto o in parte, di tutte le domande presentate dal rag.
nei confronti della IG.ra perché inammissibili e/o infondate;
CP_2 Pt_2
In ogni caso chiedeva la condanna del Rag. al risarcimento dei danni ex art. 96, CP_2
comma 1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
pagina 6 di 20 Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta del 17.2.21 il IG. chiedendo CP_3
anch'egli in via preliminare l'estromissione dal giudizio e che fosse accertata e dichiarata l'assenza di legittimazione processuale del rag. CP_2
In via principale chiedeva il rigetto in tutto o in parte, di tutte le domande del convenuto perché inammissibili e/o infondate.
In ogni caso chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento dei danni ex art. 96, comma
1, c.p.c. o, in subordine, al pagamento di una somma da determinarsi in via equitativa ai sensi del disposto di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c.
Assunte le prove orali, espletata una ctu sull'attività professionale svolta dal convenuto a favore di quale risultante dalla Controparte_4
documentazione in atti, con verifica della corrispondenza ai preavvisi di parcella prodotti dal convenuto e precisazione del periodo di svolgimento dell'attività e con quantificazione del compenso in base alla tariffa professionale dei ragionieri commercialisti al tempo vigente, la causa andava in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe.
Si rileva preliminarmente in ordine all'eccezione di inammissibilità e nullità svolte dal convenuto in relazione alle domande attoree per indeterminatezza delle stesse che la nullità
della citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di essa postula la totale omissione o l'assoluta incertezza del petitum, inteso sotto il profilo formale del provvedimento giurisdizionale richiesto, e sotto quello sostanziale di bene della vita di cui si domanda il riconoscimento, o della causa petendi, quale 'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda', prescritta dal numero 4 dell'art. 163 c.p.c.; dette ipotesi non ricorrono quando l'individuazione del petitum e della causa petendi, così intesi, sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio e dei documenti ad esso pagina 7 di 20 allegati, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva (Cass.civ. n. 18783/2009; Cass.civ. n. 4828/2006).
Nel caso di specie le società attrici hanno specificato in atto di citazione (e precisato in sede di prima udienza) che i crediti per i quali si chiedeva fosse accertata l'inesistenza erano sia quelli di cui alle “prime” parcelle (docc. 16 e 17), sia quelli di cui alle “seconde” parcelle (docc.
1 e 2, nonché docc. 52 e 53 del convenuto), queste ultime liquidate dall'Odcec di Verona.
Evidenziavano nell'atto introduttivo che il credito non risultava provato e contestavano la quantificazione dei compensi chiedendo l'accertamento dell'insussistenza del credito e in subordine l'accertamento del credito nella misura congrua, in misura pari agli importi minimi ex dpr 100/97.
Appaiono pertanto individuati sia il petitum che la causa petendi, con conseguente infondatezza dell'eccezione di nullità.
In ordine all'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, si rileva che la domanda di accertamento negativo riguarda crediti del rag. CP_2
nei confronti di Irp che superano la soglia di € 50.000,00 (infatti, con la “prima” parcella il convenuto ha richiesto il pagamento della somma di €189.228,88 (doc. 16)) e con la seconda ha richiesto il pagamento di € 179.432,32 (doc. 52 . CP_2
Anche il credito vantato nei confronti di con la “seconda” parcella è pari ad € Pt_1
90.129,76 (doc. 53 , dunque, anch'esso superiore al limite di € 50.000,00. CP_2
Conseguentemente l'eccezione è infondata.
In ordine all'eccezione di prescrizione dell'azione di accertamento negativo ex art. 2946 c.c.,
si rileva che le azioni di accertamento negativo non sono soggette a prescrizione atteso che l'azione di accertamento negativo non è tesa ad accertare l'esistenza di un diritto, come tale soggetto a prescrizione, ma al contrario, è finalizzata a verificare che tale diritto non esiste.
pagina 8 di 20 Per tale ragione, non potendo prescriversi il diritto sostanziale sottostante l'azione, nemmeno questa è soggetta a prescrizione e/o decadenza (Cass.civ. 5 maggio 1983, n. 3091 “Mentre le
azioni di accertamento negativo, dirette cioè a far valere l'inesistenza di un rapporto giuridico,
possono essere esercitate in qualunque tempo, in quanto, in tale ipotesi, l'azione si legittima
come potestà autonoma, non collegata ad un diritto dell'attore, le azioni di accertamento
positivo (come, nella specie, quella avente ad oggetto il riconoscimento di una determinata
anzianità di servizio) sono soggette a prescrizione, essendo logico che esse, come ogni altra
azione, perdurino finché è in vita il diritto da accertare”; Cass. civ. sez. III, 05/08/2005,
n.16582).
Esaminate le eccezioni preliminari svolte dal convenuto, nel merito si rileva che qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, l'onere della prova incombe su quest'ultimo.
Si osserva infatti che l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo. Invero, anche nel caso di azione di accertamento negativo, le regole di distribuzione dell'onere della prova, di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c., si fondano sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia dei fatti incidenti sul diritto oggetto del giudizio e sull'interesse delle parti (Cass. civ. sez. III, n. 9706 del 10/04/2024).
Nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe dunque sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico,
dell'effettivo espletamento dell'attività svolta nonché dell'entità delle prestazioni svolte
(Cass.civ. sez.II del 20/08/2019 n.21522; Cass.civ. sez. VI del 23/11/2021 n.36336).
pagina 9 di 20 Nel caso di specie lo svolgimento dell'attività professionale è provata dalla documentazione in atti.
In particolare dall'esame della stessa emerge che l'attività espletata dal rag. è CP_2
CP_ consistita nella redazione di bilanci di esercizio, nella redazione di dichiarazioni ,
dichiarazioni Irap, dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva dell'immobiliare Residenza al Parco e di
Meriteri srl dal 2004 al 2010 (docc. da 60 a 69 da 75 a 82, 54, 97A di parte attrice), nonché
nella tenuta della contabilità delle due società.
Le attività suddette appaiono esattamente individuate e descritte anche dal ctu nell'integrazioni di perizia, laddove lo stesso individua le diverse e singole attività
professionali svolte dal Rag. sia per CP_2 Controparte_1
che per , così come si ricavano dalla lettura del
[...] Parte_1
secondo gruppo di preavvisi, cioè quello di cui ai docc. 52 e 53 del convenuto, indicando per ciascuna di esse, anche tramite il riferimento ai documenti attestanti il loro effettivo svolgimento, la data di espletamento delle prestazioni professionali.
Dalla ctu è emerso che l'attività professionale svolta dal Rag. nel periodo Controparte_2
compreso tra il 2003 e il 2010 per IRP, e nel periodo tra il 2003 e 2009 per ha Parte_1
riguardato operazioni di natura “ordinaria” per l'espletamento degli adempimenti di natura fiscale, comprese le varie dichiarazioni, la tenuta della contabilità generale ed IVA e la predisposizione dei bilanci di esercizio annuali, la domiciliazione delle due società presso lo studio del convenuto.
Ha evidenziato che per IRP, inoltre, si è tenuto in considerazione anche di attività di natura
“straordinaria”, non riportata negli avvisi di parcella, ma rinvenuta nella documentazione agli atti (“dalle lettere ai tecnici che seguivano la realizzazione del fabbricato di Via Fermi in
Verona … alla situazione patrimoniale consolidata al 31.12.2005 … alle raccomandate
pagina 10 di 20 trasmesse e relative allo svincolo di alcune polizze fidejussorie … alla scrittura privata del
26.02.2010 relativa alla cessione quote di IRP … ecc.) peraltro non riportata negli avvisi di
parcella. Questo aspetto si ricava dalla documentazione agli atti e, in particolare, dalla
documentazione amministrativa di IRP, riconsegnata dal Rag. nelle mani dell'Avv. CP_2
Antonucci, legale del IG. in data 16.03.2011 (allegato n.2)”. CP_3
L'attività svolta dal convenuto è pienamente confermata anche dalle testimonianze assunte.
La teste che ha lavorato presso lo studio del convenuto dal 1992/93 al 2010, Tes_1
occupandosi di registrazione della contabilità delle aziende, predisposizione e dichiarazioni dei redditi e consulenza, ha dichiarato in relazione all'attività inerente le società attrici, di essersi occupata della predisposizione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni contabili,
delle dichiarazioni iva, delle dichiarazioni 770, anche con la collaborazione della IG.ra sotto la direzione e la supervisione del rag. Pt_4 CP_2
Ha affermato di aver provveduto personalmente alla registrazione della contabilità delle società attrici anche interloquendo direttamente con il IG. per eventuali chiarimenti. CP_3
Ha confermato la corrispondenza dell'attività descritta nei documenti nn. 52, 53 e 74 di parte convenuta (ovvero i preavvisi di parcella del ragioniere), con l'attività dalla stessa svolta e sopra indicata.
La teste che ha lavorato per lo studio come libera professionista dal 1982 Pt_4 CP_2
sino almeno al 2015, ha dichiarato che il convenuto era il commercialista delle attrici e di essersi occupata in collaborazione con la IGnora e sotto la supervisione del Tes_1
CP_ ragioniere, della predisposizione dei bilanci di esercizio, delle dichiarazioni , delle dichiarazioni Irap, dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva.
pagina 11 di 20 Anch'ella ha confermato la corrispondenza dell'attività svolta dallo studio del ragioniere, e in particolare di quella svolta dalla stessa, ai preavvisi di parcella di cui ai docc.52,53,59,74 del convenuto.
E' provato altresì che il convenuto ha provveduto ad inviare all'Agenzia delle Entrate le
CP_ dichiarazioni dei redditi, ed Irap, modelli 770 ed Iva nel periodo gennaio 2004 sino al 31
dicembre 2010, nonché all'inoltro e spedizione in via telematica delle dichiarazioni presso il
Registro delle Imprese di Verona, provvedendo ad iscrivere i bilanci di esercizio e le delibere delle società (teste . Tes_2
La teste ha dichiarato invece di essersi occupata personalmente dell'inserimento della Tes_3
contabilità delle società dal 2004 al 2010 e di aver collaborato con le altre colleghe alla
CP_ predisposizione e inoltro dei bilanci di esercizio, dichiarazioni , dichiarazioni Irap,
dichiarazioni 770, dichiarazioni Iva, e di aver effettuato i controlli relativi all'iscrizione dei bilanci di esercizio al registro delle imprese.
Alla luce di quanto sopra può ritenersi provato lo svolgimento dell'attività professionale del convenuto e la sua corrispondenza ai preavvisi di parcella di cui ai docc. 52 e 53 del convenuto stesso.
E' provato altresì il conferimento di incarico al convenuto da parte delle attrici.
La teste ha dichiarato che il IG. impartiva le istruzioni relative all'attività svolta Tes_1 CP_3
al ragioniere, presso il cui studio si recava almeno 3 giorni alla settimana;
che si confrontava con lo stesso per eventuali chiarimenti sulla registrazione della contabilità delle società e che il IG. verificava (recandosi personalmente presso lo studio del ragioniere) i bilanci CP_3
prima che ne fosse effettuato deposito.
Anche la teste ha dichiarato che i bilanci venivano approvati dal IG. prima di Pt_4 CP_3
essere depositati dal convenuto presso il Registro delle Imprese, mentre la teste ha Tes_2
pagina 12 di 20 confermato che il IG. ritirava la documentazione che era stata predisposta dallo CP_3
studio e inoltrata all'Agenzia delle Entrate.
La rappresentanza in capo al IG. delle società attrici è indubbia alla luce del CP_3
comportamento di quest'ultimo.
La frequentazione costante negli anni dello studio del convenuto finalizzata ad impartire le indicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività, i colloqui tra e le dipendenti del CP_3
rag. e tra e il ragioniere stesso sulla registrazione della contabilità, le CP_2 CP_3
verifiche dei bilanci e la loro approvazione prima del deposito, hanno ingenerato la convinzione circa la sussistenza di un potere rappresentativo effettivamente e validamente conferito allo stesso da parte delle società attrici (Cassazione civile, sez. III, 08/05/2015, n.
9328; Cass. civ. sez. I, 26/09/2023, n.27349).
Per quanto sopra risultano provati gli elementi costitutivi della domanda del convenuto.
Al fine della quantificazione del compenso, il CTU ha ritenuto valorizzabile un importo pari al minimo di tariffa pari ad € 52.680,07 per e un importo di € 119.315,65 per IRP, Parte_1
dato dalla media fra il minimo ed il massimo della Tariffa Professionale ex DPR 100/97 dei ragionieri commercialisti al tempo vigente, ridotto di un coefficiente del 10% a titolo di
“congruità”.
Non possono essere riconosciute le spese che il Rag. ha sostenuto direttamente a CP_2
titolo di “anticipazioni e spese” non essendo le stesse documentate, come confermato dal consulente.
Prima di quantificare l'importo effettivamente dovuto al convenuto, si impone la necessità di esaminare le eccezioni svolte dalle società attrici.
Appare infondata l'eccezione di nullità dei preavvisi di parcella del convenuto per indeterminatezza, atteso che dall'esame dei docc.52 e 53 del convenuto emerge che i pagina 13 di 20 preavvisi riportano esattamente la descrizione dell'attività svolta, il periodo di svolgimento e il compenso richiesto.
In ordine all'eccezione di prescrizione delle pretese creditorie del rag. riportate nei CP_2
secondi preavvisi (docc. 1 e 2 di parte attrice e docc.52 e 53 del convenuto), rilevata la tempestività dell'eccezione formulata sin dalla prima udienza ex art. 183 c.p.c., e poi in memoria ex art. 183 c.p.c. n.1 (pag.8), si osserva preliminarmente che l'attività indicata nei primi preavvisi (docc.59 e 74 del convenuto) corrisponde all'attività indicata nei secondi preavvisi (docc.52 e 53 del convenuto) di cui si chiede il pagamento nel presente procedimento, come emerge dalla ctu.
Il consulente afferma infatti che le attività dettagliate puntualmente nei docc. 52 e 53 sono certamente riconducibili al più generale e genericamente individuato ambito delle attività
esposte nei preavvisi di cui ai docc.59 e 74 del convenuto.
Ciò premesso, si rileva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione con riferimento alle prestazioni relative al periodo dicembre 2004 -2010 atteso che i pagamenti sono stati sollecitati con raccomandate del 19 settembre 2014, 23 settembre 2014 e 8 agosto 2014
(docc. 72, 73 e 84 e 85 del convenuto).
Risultano prescritti invece i crediti professionali del 2003 di cui ai preavvisi oggetto del procedimento di opinamento (docc.52 e 53 del convenuto), che andranno pertanto detratti dal totale individuato dal consulente in perizia.
Non appare idonea infatti ad interrompere la prescrizione la raccomandata del 23 dicembre
2010 non essendovi né l'indicazione delle prestazioni svolte né l'intimazione ad adempiere.
Quanto all'eccepita infondatezza della domanda del convenuto per aver ingenerato nelle attrici l'affidamento del suo abbandono, si rileva che la raccomandata del 23 dicembre 2010,
seppur non idonea ad interrompere la prescrizione per i motivi sopra detti, è idonea ad pagina 14 di 20 evidenziare alle attrici la posizione creditoria del convenuto, che non poteva dunque intendersi abbandonata.
Quanto all'eccepita invalidità degli incarichi del convenuto per conflitto di interessi ex art. 1395 c.c. si rileva che l'annullabilità può essere chiesta solo dalla parte nel cui interesse è
stabilita dalla legge. Nel caso di specie non è stata svolta dalle attrici alcuna domanda di annullamento volta a far valere la suddetta causa di annullabilità del contratto.
Quanto all'eccezione relativa alla cessazione di ogni incarico del convenuto in a Pt_1
decorrere dal 1.1.07, si rileva che dalla corrispondenza in atti emerge che il rapporto tra i due
è proseguito sino a novembre 2010.
Ciò risulta in particolare dalla corrispondenza tra lo studio (commercialista incaricato CP_6
dalle attrici di subentrare al ragioniere) e il ragionier (docc.22,23,24 di parte CP_2
convenuta), dalla consegna della documentazione allo studio (doc.25 del convenuto), CP_6
dalla comunicazione del legale Antonucci nella quale si dà atto che in data 22.11.10 con assemblea dei soci di Irp, il convenuto è stato sostituito dalla qualifica di amministratore
(doc.27 del convenuto), nonché dalla richiesta delle scritture contabili e dei libri sociali di del 3.3.11 (doc.38 del convenuto), e infine dalle denunce querele dei IGnori Pt_1 CP_3
e (docc.32-35 del convenuto). Per_1
Alla luce di quanto sopra, il compenso può essere pertanto liquidato per l'attività svolta a favore di in € 47.232,24, e per l'attività svolta a favore di Irp in € 88.434,74, detratte Pt_1
per entrambe le società le prestazioni che risultano prescritte, effettuate nel 2003, che appaiono invece conteggiate nella ctu a pagg.8-13 (per queste sono pari ad € Pt_1
5.447,83 al minimo di tariffa e per Irp ad € 30.880,91 calcolate alla tariffa media con riduzione del 10% come indicato dal ctu).
pagina 15 di 20 La domanda di accertamento negativo è pertanto infondata e viceversa va accolta la domanda svolta in via riconvenzionale dal convenuto, che è creditore delle somme su indicate, oltre interessi ex dlgs 231/02.
La domanda di risarcimento del danno formulata dalle attrici per violazione dei principi di buona fede e correttezza per non aver inviato i secondi preavvisi di parcella (liquidati dall'Ordine dei commercialisti), si rileva l'infondatezza della domanda alla luce della già
rilevata corrispondenza dei secondi preavvisi ai primi, pacificamente inviati alle attrici.
In ordine alla domanda del convenuto nei confronti dei terzi chiamati, la stessa deve ritenersi assorbita alla luce dell'accoglimento della domanda svolta in via principale e va esaminata ai soli fini della condanna alle spese di lite.
Si rileva che in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
Nel caso di specie il convenuto ha chiesto di essere autorizzato alla chiamata in causa dei
IG.ri e personalmente per essere da essi tenuto manlevato Controparte_3 Parte_2
ed indenne sia nella non creduta ipotesi di mancata condanna delle società attrici al pagamento delle somme a lui dovute a titolo di credito professionale per prestazioni d'opera verso IRP e sia nella creduta ipotesi di fallimento delle stesse che avesse come Pt_1
conseguenza quella di rendere il suo credito di fatto ineIGibile in parte ovvero totalmente.
L'iniziativa del chiamante appare manifestamente infondata atteso che non si ravvisa alcun titolo che legittimi la domanda del convenuto nei confronti dei terzi.
pagina 16 di 20 In ordine alla domanda di manleva si rileva che la manleva è una garanzia personale con la quale una parte assume l'obbligo di tenere indenne l'altra dalle conseguenze del suo inadempimento. Tale garanzia è legale o convenzionale.
Nella fattispecie non si ravvisa la sussistenza di tale garanzia in capo ai terzi chiamati nei confronti del convenuto CP_2
La domanda di manleva appare pertanto manifestamente infondata.
In ogni caso in ordine all'invocato principio dell'affidamento che sarebbe stato ingenerato dalla iscrizione dei crediti in bilancio per oltre 10 anni, si rileva che non vi è certezza che le somme riportate a bilancio si riferiscano a crediti del rag. non essendovi nei bilanci CP_2
alcuna indicazione in tal senso né alla voce “debiti verso fornitori” né a quella “costi della produzione per servizi".
Si rileva inoltre che il IG. non è mai stato amministratore di Irp, né ha svolto incarichi CP_3
di amministratore in (salvo negli anni dal 2006 al 2008 come emerge dalle visure in Pt_1
atti), e che l'iscrizione nel bilancio del debito nei confronti del convenuto è stata fatta in ossequio al principio di prudenza che ne deve connotare la redazione (anche a fronte delle richieste di pagamento del convenuto) e non comprova di per sé la sussistenza del debito,
come emerge chiaramente anche dai verbali di assemblea di Irp allegati ai bilanci (docc. 60-
61 di parte . CP_2
Conseguentemente i terzi chiamati non possono aver ingenerato alcun legittimo affidamento nel convenuto.
Non si ravvisano ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c. atteso che difetta il requisito del fatto colposo o doloso del IG. e della IG.ra per quanto sopra CP_3 Pt_2
detto, e anche del danno ingiusto, che sarebbe costituito secondo il convenuto nell'omesso introito dell'attività professionale prestata dal convenuto e che sussisterebbe in caso di pagina 17 di 20 accoglimento della domanda attorea (e quindi ove il Tribunale avesse accertato l'insussistenza del credito nei confronti delle società).
E' evidente che non può integrarsi il requisito del danno “ingiusto” (contra ius) in capo al convenuto qualora sia accertata giudizialmente l'inesistenza del credito professionale nei confronti delle società attrici.
In ordine alla richiesta di condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. comma 1 e 3 si rileva che la responsabilità di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo,
una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile anche se questa si riveli infondata. La figura dell'art. 96, comma 3, c.p.c. è evidentemente, per così dire,
eccezionale e/o residuale, come l'istituto - evidentemente correlato- dell'abuso del processo,
giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi della Cost., art. 24, a prescindere poi da quelli sovranazionali (Cass.civ. n.19948/2023; Cass. civ. sez. I, 08/03/2025, n.6205).
Nella fattispecie non sussistono i presupposti sopra indicati, atteso che non vi è prova del dolo delle attrici invocato dal convenuto, né che le stesse abbiano scientemente dato corso da una azione palesemente prescritta per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946
c.c., per i motivi su indicati.
L'affermazione secondo cui il rimedio attoreo è stato impiegato per sottrarre le attrici alla dichiarazione di fallimento appare infondata alla luce dell'esito del procedimento stesso
(doc.14 parte attrice).
Quanto alla domanda di risarcimento ex art. 89 cpc si rileva che si ravvisano gli elementi costitutivi della fattispecie quando le espressioni sono dettate da un passionale e scomposto intento dispregiativo meramente offensivo nei confronti della controparte e non quando le pagina 18 di 20 stesse, senza eccedere dalle eIGenze difensive (pur essendo ben possibile che nell'esercizio del diritto di difesa il giudizio sulla reciproca condotta possa investire anche il profilo della moralità) fossero preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ. sez.
II, 06/08/2019; Cass. civ. sez. lav., 18/10/2016, n.21031; (Cass.civ. n. 21031 del 2016;
Cass.civ. n. 26195 del 2011).
Nella fattispecie le espressioni utilizzate dalle attrici non possono essere qualificate offensive dell'altrui reputazione (come le espressioni "fare cassa", “forzare la mano”, “il “disperato”
tentativo del Rag. di ottenere un titolo idoneo”; “Le intenzioni – mai celate – del CP_2
Rag. sono, infatti, sempre le stesse: - costringere Irp ad addivenire a una CP_2
transazione per cifre irrisorie e fin offensive (transazione, al solo fine di non tediare
ulteriormente i Tribunali di mezzo Veneto, da sempre offerta da parte di Irp, purchè a
condizioni ragionevoli); - danneggiare e Irp per il solo gusto di prendersi una misera Pt_1
vendetta e ciò al motto di < con tutti i filistei>>”; “il Rag. non solo Parte_5 CP_2
ha violato un dovere deontologico, ma ha anche violato un principio generale del nostro
ordinamento, con la conseguenza di aver cagionato un evidente danno a e Irp”), Pt_1
poiché rientrando, seppure in modo piuttosto graffiante, nell'esercizio del diritto di difesa, non si rivelano lesive della dignità umana e professionale dell'avversario.
La domanda deve essere pertanto rigettata.
Per quanto sopra le spese di lite tra attrici e convenuto seguono la soccombenza e si liquidano a carico delle attrici secondo i criteri di cui al DM 55/14 nella misura di cui in dispositivo, ivi comprese le spese di ctu.
Le spese di lite tra convenuto e terzi chiamati e per i motivi sopra esposti Pt_2 CP_3
vanno poste a carico del convenuto chiamante.
pagina 19 di 20
P.Q.M.
1) rigetta la domanda di accertamento negativo del credito;
2) accertato lo svolgimento dell'attività professionale svolta dal convenuto a favore delle attrici, condanna l'attrice al pagamento Controparte_1
della somma di € 88.434,74 oltre interessi di mora ex dlgs 231/02 dalla domanda al saldo;
condanna al pagamento della somma di €47.232,24 oltre interessi Parte_1
di mora ex dlgs 231/02 dalla domanda al saldo;
3) rigetta ogni altra domanda;
4) condanna le attrici in solido tra loro al pagamento delle spese di lite in favore del convenuto, spese che si liquidano in € 1.214,00 per spese e in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa, oltre al pagamento delle spese già liquidate di ctu.
5) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore della terza chiamata
, spese che si liquidano in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa. Parte_2
6) condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del terzo chiamato
[...]
spese che si liquidano in € 8.328,00 per compenso oltre iva e cpa. CP_3
Verona, 30.5.25
Il G.O.P.
dott.Eleonora Da Cortà Fumei
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