Ordinanza collegiale 22 aprile 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 26/06/2025, n. 1434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1434 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 01434/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00220/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 220 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in proprio e n.q. di erede di-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Di Carlo e Alessio Brancaleone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Monreale, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 486/2015 di questo Tribunale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questa Sezione n.-OMISSIS-del 22 aprile 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. 486 del 17 febbraio 2015, con la quale l'intimato Comune è stato condannato ad assegnare alla ricorrente il lotto cimiteriale oggetto della deliberazione del Commissario prefettizio del suddetto Comune del 19 ottobre 1946 e della convenzione accessoria del 7 gennaio 1947, così come modificata, quanto all'individuazione del lotto, a seguito dell'accordo perfezionatosi medio tempore tra le parti.
1.1. La ricorrente ha esposto in fatto che, a seguito dell'insediamento del Commissario ad acta , l'intimato Comune ha adottato la deliberazione-OMISSIS-del 23 marzo 2016, con la quale le ha assegnato " il lotto -OMISSIS-sezione avente una superficie di mq 20,00 (4,00 x 5,00) per la realizzazione di un’edicola funeraria senza corresponsione di oneri di concessione in quanto già versati ”.
Cionondimeno, come già avvenuto a monte della proposizione del ricorso definito con l'ottemperanda pronuncia, il Comune intimato avrebbe poi materialmente assegnato l'area in questione a terzi soggetti che avrebbero a loro volta realizzato opere cimiteriali di sepoltura sul lotto in questione, impedendo alla ricorrente (ancora una volta) di edificare la propria edicola cimiteriale.
Parte ricorrente ha quindi riferito di aver inviato, il 5 febbraio 2024, una diffida al Comune intimato affinché desse esecuzione al contratto di concessione in questione e di aver formulato, il 12 febbraio 2024, un'istanza di accesso agli atti, volta sostanzialmente a individuare i soggetti a cui il Comune intimato ha concesso il menzionato lotto -OMISSIS-.
1.2. La ricorrente ha quindi chiesto di ordinare all'intimato Comune di eseguire la sentenza in questione, nominando un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione.
Ella ha infine chiesto la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
2. Con ordinanza n.-OMISSIS-del 22 aprile 2025 la Sezione ha onerato l'amministrazione intimata di rendere documentati chiarimenti sui fatti di causa e sullo stato di esecuzione dell'ottemperanda pronuncia.
3. In prossimità dell'udienza di discussione l'amministrazione comunale ha reso i chiarimenti in parola, specificando che:
- non risulterebbe alcun atto di concessione di area cimiteriale in favore della ricorrente;
- tale atto di concessione dovrebbe comunque rispettare le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria (artt. 2 e 59);
- che, pertanto, l'assegnazione di un'area cimiteriale in favore della ricorrente dovrebbe " essere valutata rispetto alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e che l’uso non diretto del bene demaniale è possibile, per principio generale, solo in via d’eccezione e previa concessione, alla stregua della legge vigente, nella quale sono stabiliti, in modo tassativo, modalità e limitazioni, che consentono, per l’appunto, il c.d. uso eccezionale del demanio ".
4. All'udienza camerale del 19 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato e va accolto.
2. Nel caso di specie è indiscussa l'inottemperanza dell'amministrazione comunale al disposto della sentenza n. 486/2015, così come trova smentita dagli atti di causa quanto dichiarato dall’intimata amministrazione in merito alla pretesa assenza di un atto di concessione di area cimiteriale in favore della ricorrente (cfr. all. 14 al ricorso).
Va altresì rammentato che oggetto del presente ricorso non è affatto l' an dell'assegnazione dell'area cimiteriale (che è stato, invero, oggetto della sentenza della cui ottemperanza si discute), ma la concreta individuazione e materiale messa a disposizione dell'area da attribuire alla ricorrente, posto che - come da questa affermato con dichiarazione non contestata nemmeno dai chiarimenti resi dall'amministrazione comunale - il suddetto lotto -OMISSIS- sarebbe ormai inutilizzabile.
3. Ne consegue che l'intimata amministrazione va condannata ad adempiere alla suddetta pronuncia nel termine di giorni sessanta, decorrenti dalla notificazione della presente sentenza a cura della ricorrente medesima, individuando il lotto di terreno da assegnare a quest’ultima, che abbia caratteristiche equivalenti o migliori del suddetto lotto -OMISSIS- e adottando all’uopo ogni atto necessario all'immissione in possesso in suo favore.
4. In caso di persistente inadempimento dell’intimata amministrazione comunale, è nominato commissario ad acta il Segretario generale pro tempore del Comune di Altofonte, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso ufficio con specifiche competenze in materia cimiteriale. Quest’ultimo provvederà ai superiori adempimenti, ivi inclusa la materiale messa a disposizione del lotto assegnato alla ricorrente, su istanza di quest’ultima, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrente dalla presentazione dell’istanza medesima. L’eventuale compenso del suddetto commissario ad acta è posto a carico del Comune intimato e verrà liquidato su istanza dello stesso commissario, da presentarsi entro 100 giorni dal completamento dell’incarico.
5. Stante quanto precede il ricorso è fondato e va accolto. Per l'effetto, l'intimata amministrazione va condannata ad adempiere alla menzionata sentenza n. 486/2015 nei termini di cui sopra. In caso di sua perdurante inerzia è disposto l'intervento sostitutivo di cui al precedente paragrafo.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Esse vanno distratte ai difensori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie; condanna, per l’effetto, la resistente amministrazione ad adempiere alla sentenza n. 486/2015 di questo Tribunale, come da motivazione.
Dispone l’intervento sostitutivo di cui in motivazione.
Condanna la resistente amministrazione alla rifusione delle spese di lite, che liquida in favore della parte ricorrente in euro 2.000,00 (euro duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovute, con distrazione delle medesime ai procuratori di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Federica Cabrini, Presidente
Antonino Scianna, Primo Referendario
Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Giallombardo | Federica Cabrini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.