TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 14/03/2025, n. 179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 179 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Rossella di Palo Giudice
nel procedimento r.g.n. 258/2025, trattenuto in decisione all'udienza del 14/03/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 04/02/2025 da , Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. D'ONOFRIO ALFREDO, e da , rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. CERRETO ALESSANDRA, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in PIEDIMONTE MATESE (CE) in data
19/06/1993 dal quale sono nati quattro figli, tre maggiorenni ed economicamente autosufficienti ( , e ) e una minorenne nata il [...]; Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 rilevato che all'udienza del 14/03/2025 le parti hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione, precisando che la andrà a vivere in un'abitazione di sua proprietà sita in Liberi, che Parte_2
l'assegno unico familiare ammonta a € 172,00 e che i debiti sono stati contratti per le esigenze familiari;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati e nel reciproco rispetto;
B) Affidare la figlia minore ad ambedue i genitori, con collocamento prevalente, presso Per_4 la residenza materna. Entrambi provvederanno alla sua educazione, formazione e sviluppo biopsichico. Le decisioni di maggiore interesse e le questioni di particolare importanza
1 riguardanti la figliola saranno prese da entrambi i genitori ex art. 313 C.C. tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della medesima;
C) La casa coniugale, sita in Castel di Sasso alla via Arbusto n 2, contraddistinta al Catasto
Fabbricati del comune di Castel di Sasso alla sezione urbana: foglio 7, p.lla 5063 sb 5 cat A/2 di proprietà esclusiva del sig. resterà assegnata allo stesso proprietario. Parte_1
La signora ritirerà i propri effetti personali ed alcuni elementi di arredo Parte_2
(pianoforte, scrittoio, letto singolo con materasso, corredo). Tutti i finanziamenti contratti in costanza di matrimonio a nome del sig. o della signora , Parte_1 Parte_2 resteranno a carico del sig. che si impegna al puntuale pagamento degli Parte_1 stessi avendo cura di notiziare la ricorrente con rendicontazione annuale mediante estratti, dello stato dei pagamenti e di eventuali estinzioni dei debiti. La sig.ra verserà la Parte_2 somma mensile di € 300,00 entro il giorno 15 di ogni mese, dalla data di deposito del ricorso, fino al termine finale del 30 dicembre 2027 (trecento/00) in favore del Parte_1
a titolo di contributo per l'esposizione debitoria sopra riepilogata al capo 6) mediante bonifico bancario (IBAN [...]). La sig.ra in ragione del Parte_2 gravoso impegno economico assunto dal per l'estinzione dei prestiti Parte_1 contratti in costanza di matrimonio, indicati al capo 6) della premessa, rinuncia ad ogni azione, pretesa, diritto all'immobile di proprietà del contraddistinto al Catasto Parte_1
Fabbricati del Comune di Castel di Sasso alla sezione urbana foglio 7, p.lla 5063 sub 5 cat. A/2;
H) Il sig. si obbliga al versamento di un assegno di mantenimento Parte_1 mensile alla minore quantificato in euro 200,00 da versare mediante bonifico bancario Per_4
(IBAN [...]) intestato alla madre, entro il 12 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, e lo stesso sarà sottoposto a rivalutazione monetaria, secondo l'indice annuale ISTAT. Il medesimo assegno di mantenimento sarà nuovamente quantificato, in data 30 dicembre 2027, con un incremento minimo di euro 50.00
(cinquanta euro), nonché di ulteriori cinquanta euro al 30 dicembre 2030. Tali previsioni di incremento, vengono differite, in ragione dei programmi contrattuali, sopra riportati che assottigliano, l'attuale capacità reddituale dell'obbligato, in maniera rilevante. Il sig.
autorizza la signora a modificare la situazione di Parte_1 Parte_2 beneficio dell'assegno unico, in favore della medesima, nella misura del 100% attraverso idonea istanza da presentare all'Inps, con sua sottoscrizione, se necessario, a fini della voltura dell'erogazione;
2 I) I ricorrenti si impegnano a sostenere tutte le spese straordinarie nell'interesse della minore nella misura del 50%, da ripetersi dietro presentazione dei documenti giustificativi Per_4
(ricevute, fatture) nel termine di giorni cinque dalla presentazione e, comunque, dovranno essere congrue alle rispettive capacità reddituali, inoltre, dovranno essere preventivamente concordate;
PIANO GENITORIALE E DIRITTO DI CP_1
Comunicazione ai sensi dell'art. 473 bis 12 c.p.c ultimo comma
La signora nata a [...] il [...] è di professione assistente sociosanitaria Parte_2 da circa un anno. Osserva un orario di lavoro abbastanza flessibile e la sede lavorativa dista poco dal luogo, dove la minore svolge i propri studi, di istruzione secondaria. Il titolo di Per_4 studio è licenza media.
Il sig. nato a [...] il [...] è di professione autista con Parte_1 titolo di studio diploma di licenza media ed è alle dipendenze della ditta Controparte_2
(piva e cf ed è impegnato nelle trasferte settimanali dal lunedì al venerdì. P.IVA_1
La minore nata a [...] il [...] frequenta il primo anno delle superiori, trattasi Per_4 del Liceo Scientifico con indirizzo bio-medico, in Caiazzo (CE). È un adolescente molto educata, osservante le regole in ambito scolastico ed extra-scolastico. Dotata di una spiccata sensibilità, raggiunge risultati lodevoli ed è adeguatamente inserita nella compagine scolastica. Non ha mia manifestato alcun disturbo nell'apprendimento. Tra gli impegni extra-scolastici, si segnala la frequentazione ad alcuni corsi in palestra privata, praticati al massimo due volte a settimana. Si occupano di accompagnare la figlia a scuola ambedue i genitori, compatibilmente ai propri impegni lavorativi, ma anche la nonna materna, signora residente in [...]
Pontelatone alla via Ponte Pellegrino snc, la zia materna, signora residente in [...]
Pontelatone alla via Ponte Pellegrino snc;
La minore gode di buona salute e ad oggi non ha mai assunto farmaci ad eccezione di Per_4 quelli da banco (aspirina, antidolorifico). I genitori sono figure di riferimento assiduo per la minore così come le figure parentali dei rispettivi rami. Con la cessazione della convivenza tra i genitori, la gestione della routine settimanale sarà la seguente:
Il sig. potrà tenere con sé la figlia, almeno una volta a settimana, Parte_1 compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-scolastici, della medesima, oltre i propri lavorativi. Inoltre, potrà prelevare la minore la sera del sabato, presso la residenza materna che la signora avrà cura di comunicare tempestivamente appena sarà formalizzato il Parte_2 cambiamento, il tutto alle ore 18:00, per riaccompagnarla la domenica alle ore 19:00, presso la
3 residenza materna, questa previsione del fine settimana inerirà due pernotti mensili, in modo alternato. Per le festività Natalizie, ciascun genitore potrà tenere con sé la figliola dal 23 dicembre al 29 e dal 30 al 4 gennaio, nel rispetto del principio dell'alternanza. Durante il periodo
Pasquale o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo dalle ore 9:00 alle ore 20:00 rispettando sempre il principio dell'alternanza. Per il periodo estivo (periodo dal 15 giugno al 30 agosto) ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per 15 giorni non necessariamente consecutivi, da concordarsi congiuntamente, rispettando le reciproche esigenze, previa comunicazione entro il primo giugno di ogni anno. La minore potrà festeggiare onomastico o compleanno di Per_4 ciascun genitore senza dover rispettare quanto sopra previsto, egualmente dicasi per la Festa della Mamma o del Papà, salvo diversi accordi tra i coniugi, purché gli stessi non pregiudichino gli interessi della minore;
L) Entrambi i coniugi si impegnano a comunicare all'altro sempre il proprio recapito telefonico ed eventuali cambi di residenza;
M) I coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità anche valida per l'espatrio della minore;
N) Spese legali interamente compensate anche in forza della richiesta della signora Pt_2
di poter beneficiare del gratuito patrocinio trovandosi nelle condizioni reddituali previste
[...] dalla legge ai fini dell'ammissione; rilevato che non sono previste condizioni contrarie a norme imperative;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nato il [...] in [...], e Parte_1
, nata il [...] in [...]; Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PIEDIMONTE MATESE (CE) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) (atto n. 33, parte II, serie A, anno 1993);
3) manda alla cancelleria per l'esecuzione degli adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione;
4 4) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 14/03/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
5