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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/03/2025, n. 1449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1449 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia, Sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Lisa Micochero Presidente
Dott.ssa Silvia Barison Giudice
Dott.ssa Tania Vettore Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2250 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa con ricorso depositato in data 19.03.2021 da:
- (c.f. ), elettivamente domiciliato presso l'avv. Parte_1 C.F._1
Elisabetta Mantovani (pec , la quale lo rappresenta e Email_1
difende per procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo
ricorrente contro
- (c.f. ), elettivamente domiciliata in Treviso, Viale XV CP_1 C.F._2
Luglio nn. 81-83, presso lo Studio dell'avv. Luigi Maria Torrisi (pec
, il quale la rappresenta e difende per procura allegata Email_2
telematicamente alla memoria di costituzione di nuovo difensore depositata in data 10.05.2023; resistente
e con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica, dott. Giorgio Gava;
intervenuto per legge
1 Conclusioni: per parte attrice: “Nel merito:
1. Dichiararsi la separazione dei coniugi verificata l'intollerabilità della convivenza per fatti addebitabili alla sig.ra di cui ha dato prova altresì nella condotta anche processuale CP_1
tenuta nel presente giudizio;
2. Disporsi l'affidamento esclusivo e/o rafforzato della figlia minore al padre ex art. 337 Per_1
quater c.c. nonché adottare, anche alla luce dei provvedimenti già emessi ai sensi dell'art. 709 ter
c.p.c. e confermati in sede di reclamo nonché delle argomentazioni peritali e delle relazioni agli atti, la regolamentazione della collocazione paritaria già data in via provvisoria dei tempi genitoriali con ordinanza 26/07/24 conformemente a quanto suggerito dal ctu, come rispondente agli interessi della minore con un graduale ampliamento nel tempo delle frequentazioni paterne, ossia con l'aggiunta di un pomeriggio con pernotto presso il padre nella settimana A (per un totale di 5 pernottamenti), a partire dall'ingresso della minore nella scuola primaria, al fine di garantire tempi equilibrati e paritari tra la minore e le figure genitoriali ossia: Settimana A: due pomeriggi con pernotto con mamma;
due pomeriggi con pernotto con papà; weekend da venerdì pomeriggio a lunedì mattina con papà.
Settimana B: due pomeriggi con pernotto con mamma;
due pomeriggi con pernotto con papà; weekend da venerdì pomeriggio a lunedì mattina con mamma. Durante le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane, non consecutive;
le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi dal 25 dicembre mattino (Vigilia di Natale presso l'altro genitore) sino al 31mattino e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore;
vacanze di Pasqua suddivise in due periodi di due giorni e mezzo (il secondo dei quali includente la domenica) da trascorrere ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore;
“ponti” debbano essere uniti al weekend di pertinenza del genitore al quale sono prossimi;
la minore debba trascorrere il giorno del compleanno del genitore presso il genitore stesso.
Confermarsi chiamate telefoniche quotidiane alla minore alle ore 19.30-20,00.
3. Adottare ogni altro provvedimento che il Tribunale adito avesse a ritenere opportuno, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 333 c.c. e 709 ter c.p.c. anche con nomina di curatore speciale del minore, con la previsione ex art. 614-bis c.p.c. di condanna della madre a corrispondere una somma di denaro per i suoi comportamenti ostativo all'applicazione delle regole dell'affidamento disciplinato e disciplinando o ogni altra prescrizione specificamente individuate dal Tribunale. In ogni caso disporsi monitoraggio dei servizi territoriali che già conoscono il nucleo per ogni segnalazione utile al Giudice per i necessari provvedimenti ed interventi anche a modifica del regime di affidamento e collocamento della minore indispensabile per la maggior tutela della
2 minore stessa dando attenzione e verifica al rispetto dei turni di responsabilità, con l'invio di trimestrali relazioni valutative scritte al Tribunale, o in alternativa, previo accordo tra le Parti, la nomina di un Coordinatore genitoriale stante i limiti genitoriali nella cogestione dell'affidamento che si sono evidenziati per cui è necessaria una figura di coordinamento.
4. Disporre ogni altro provvedimento anche economico conseguente alla collocazione prevalente o paritaria della minore con revoca dell'assegnazione della casa familiare alla madre di cui è stata alterata altresì la destinazione ad ambiente domestico privilegiato per la figlia e revoca di ogni forma di contribuzione indiretta a carico del padre disponendosi che ciascun genitore provveda al mantenimento della minore in via diretta con conferma della ripartizione al 50% tra i genitori delle spese straordinarie, assegno unico e delle relative detrazioni fiscali. In ipotesti di accoglimento della domanda di affidamento in via esclusiva anche quale genitore prevalente del Per_2 padre, disporre conseguentemente dell'assegnazione della casa familiare, e dichiararsi la sig.ra tenuta a contribuire al mantenimento della figlia corrispondendo la somma di Euro 150,00 CP_1
mensile al padre o quella anche superiore ritenuta di giustizia da far pervenire a mezzo bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese con rivalutazione ISTAT degli anni successivi e attribuirsi il
100% al sig. dell'assegno unico per la figlia con conferma della ripartizione al 50% tra i Pt_1
genitori delle spese straordinarie e delle relative detrazioni fiscali.
5. Disporre prescrizioni a carico della sig. ra ordinandole di cessare ogni condotta CP_1
pregiudizievole alla frequentazione paterna alla minore con ogni ulteriore provvedimento ritenuto più opportuno e tutelante per la minore ed il ricorrente e verificare l'effettività di un percorso di sostegno genitoriale che venisse indicato come necessario ed utile alla sig.ra con CP_1
ogni provvedimento conseguenziale in ipotesi di mancata ottemperanza della stessa a tale invito.
6. Condannare la sig.ra al risarcimento dei danni tutti patiti dal sig. CP_1 Parte_1
e dalla figlia minore in relazione ai fatti oggetto di causa e del subprocedimento ex art. 709 ter
c.p.c. nella misura che sarà ritenuta di giustizia anche connessi agli ammonimenti reiterati non rispettati ed all'illegittimità dei comportamenti tenuti violativi del rispetto dei principi dell'accordo connessi al mancato trasferimento del nucleo che hanno comportato gravosi oneri di spesa al sig.
per mantenere un saldo rapporto genitoriale con la figlia con trasferimenti settimanali Pt_1
dalla Sicilia al Veneto, incolpevolmente trasferito lavorativamente in Sicilia;
7. Disporsi ogni consequenziale provvedimento di legge;
8. Preso atto dei gravosi sviluppi anche processuali che hanno visto appesantire il presente procedimento con reiterate istanze palesemente defatigatorie con l'intento di ostacolare con ogni mezzo il regolare rispetto di quanto deciso dai soggetti legittimati Giudice, CTU e servizi affidatari, con pretestuose reiterate istanze palesemente costituenti mero ostacolo al corretto
3 sviluppo del processo nel rispetto del contraddittorio, con abuso del processo, e stalking giudiziario si chiede la condanna della resistente alle spese del giudizio e risarcimento del danno ex art. 96
c.p.c., art.88 c.p.c. e 89 c.p.c con cancellazione delle frasi offensive come già individuate in atti;
9. In ogni caso spese e compensi di causa con IVA, CPA e contributo spese, anche con riferimento al subprocedimento ex art.709 ter c.p.c. integralmente rifusi.
In via istruttoria:
Si reiterano le istanze istruttorie non ammesse dall'ordinanza 04/09/2023 di cui si chiede pertanto la revoca per dare ingresso alle istanze istruttorie di cui alla memoria di parte n. 2 ex art. Pt_1
183 VI comma in data 27/10/82 e memoria n.3 ex art. 183 VI comma in data 18/11/2022, da intendersi qui richiamate integralmente, con opposizione a quelle avverse previa declaratoria dell'avvenuta decadenza della ricorrente per l'audizione della teste non citata all'udienza Tes_1
del 24710/24.
Con riferimento all'episodio segnalato dai servizi del 27 marzo e di cui alla informativa
26/06/2024 della questura di Palermo depositata agli atti a seguito di ispezione notturna a casa del sig. si insiste affinché il P.M. ex art. 473-bis 3 c.p.p. anche su sollecitazione del Giudice ex Pt_1
art. 473 bis 44, ex art.473 bis 2 e ex art. 473-bis .42 a tutela della minore acquisiscano dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo con i riferimenti dati, rapporto d'intervento completo e relazione di servizio redatto dalla forze dell'ordine con ogni informazione relative al fatto di cui ai rispettivi procedimenti.”. per parte convenuta: “IN VIA PRELIMINARE
- La Signora rinuncia alla richiesta di addebito della separazione al marito, atteso CP_1
che ritiene di prioritaria importanza ridurre la litigiosità con il coniuge, attenuando quel conflitto di lealtà nocivo alla figlia.
IN VIA PRINCIPALE
- Rigettare la richiesta di addebito della separazione proposta dal nonché quella di Pt_1
affidamento esclusivo della figlia minore al padre con assegnazione della casa coniugale Per_1
quale genitore collocatario prevalente, con visite materne disciplinande in forma protetta ed ogni altra avanzata da controparte, con richiesta di considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse della figlia ex art. 337 quater
c.c.;
- Disporre l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e un calendario di visite paterne equilibrato all'età, alle esigenze e alle abitudini della minore.
4 In particolare, si propone il seguente calendario di frequentazione.
Settimana A: il padre preleverà all'uscita della scuola materna il martedì (quando non vi Per_1
è scuola alle ore 9:00 da casa della madre) e la riaccompagnerà la sera stessa alle ore 20:00 a casa della madre, il sabato mattina dalle ore 9:00 sino al lunedì mattina quando la accompagnerà
a scuola o in alternativa, quando non c'è scuola, a casa della madre alle ore 9:00 (due pernotti);
Settimana B: il padre preleverà a scuola, o in alternativa alle ore 9:00 dalla casa della Per_1
madre ove la riaccompagnerà alle ore 20:00, nei giorni di martedì e giovedì;
Vacanze di Natale, come da suggerimento del CTU, ovvero da suddividere “in due periodi dal 25 dicembre mattino (vigilia di Natale presso l'altro genitore) sino al 31 mattino e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore;
Vacanze di Pasqua suddivise in due periodi di due giorni e mezzo (il secondo dei quali includente la domenica) da trascorrere ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore”; il periodo estivo in venti giorni anche non consecutivi con il padre, alternando i tempi di visita con la madre per periodi di permanenza superiori ai 7 giorni consecutivi;
- In caso di mancato accoglimento del calendario proposto, si chiede di tenere conto degli impegni lavorativi del padre che gli rendono impossibile accompagnare e riprendere la figlia a scuola durante i propri turni, autorizzando la madre ad occuparsi personalmente del prelievo all'uscita di scuola con facoltà del padre di andare immediatamente a riprenderla a casa della madre non appena si sarà liberato dai suoi impegni di lavoro;
- Disporre il versamento del mantenimento in favore della figlia per un importo di € 500,00 mensili, tenuto altresì conto che fino ad oggi non è mai stato applicato il dovuto adeguamento Istat;
- Con vittoria di spese e compensi nonché condanna ex art. 96 c.p.c.
IN VIA SUBORDINATA
- In caso di rigetto delle superiori richieste e della mancata acquisizione del test MMPI-2 somministrato al nel 2021, valutato dal CTU in sede peritale (pagg. 55 e 56), si rinnova Pt_1
l'eccezione di nullità ex art. 157 c.p.c. dell'esperita CTU per violazione del contraddittorio tra le parti già ritualmente esposta con le note difensive autorizzate del 22.05.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il signor ha promosso il presente procedimento al fine di vedere dichiarata la Parte_1
separazione personale dalla moglie, signora sposata con rito civile in Venezia – CP_1
Mestre il 20.02.2015, con addebito a carico di quest'ultima.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, sin dall'avvio del giudizio, disporsi l'affidamento esclusivo a sé
5 della figlia minore (n. il 2.4.2020), con le conseguenti statuizioni in ordine alla Per_1
collocazione, ai tempi permanenza presso la madre ed al mantenimento della stessa.
A fondamento delle proprie domande ha allegato di essere stato costretto dal 05/01/2021 ad allontanarsi dalla casa coniugale in quanto destinatario da parte della moglie di ripetuti atti di violenza contro la propria persona ed i propri beni, oltre che di offese e molestie, comportamenti tutti tenuti dalla anche alla presenza di con evidente pregiudizio per la stessa. CP_1 Per_1
A causa di tali fatti, contestualmente alla proposizione del ricorso per separazione, il signor Pt_1
aveva anche presentato istanza urgente di pronuncia, anche inaudita altera parte, di provvedimenti ex art. 342 bis e ter c.p.c. a tutela sia propria che della minore.
In estrema sintesi e per quanto ancora di interesse ai fini dell'odierna decisione, il signor , a Pt_1
fondamento delle proprie domande, ha lamentato di essere stato vittima di continue vessazioni e molestie da parte della moglie, non ultima l'esposizione a denunce ed interventi ingiustificati delle forze dell'ordine su sollecitazione della moglie ogni qual volta egli tentava di avvicinarsi o di tenere con sé fatti per i quali aveva già sporto denuncia-querela ai Carabinieri di San Donà di Per_1
Piave nel febbraio 2021. Nello specifico:
- la vita familiare era stata caratterizzata da frequenti attacchi d'ira immotivati della sig.ra CP_1
che provocava continue e interminabili discussioni rivolgendo insulti verso il marito soprattutto via whatsapp, divenuto il suo principale mezzo di sfogo (il ricorrente ha riportato alle pagg. 4 e 5 del ricorso taluni di questi messaggi);
- le modalità consuete con cui la moglie si rivolgeva al marito erano le seguenti: “gay”, “frocio”,
“senza palle”;
- durante una di tali discussioni iniziate ingiustificatamente dalla questa era addivenuta CP_1
anche a puntare contro il marito il teaser custodito in casa;
- tali comportamenti di aggressione anche verbale contro il marito erano posti in essere dalla moglie anche alla presenza della figlia come quando, portandola in grembo indossando il Per_1
marsupio, tirava addosso al marito un vaso che andava ad infrangersi al suolo;
- nell'ottobre 2019, per ritorsione nei confronti del marito, la moglie aveva danneggiato gravemente la sua moto nel garage di casa, usando l'attizzatoio del caminetto, invitando il marito stesso a recarsi in garage per mostrarglielo;
- era consueto per la sig.ra durante le lunghe discussioni sferrare calci e pugni al marito;
CP_1
- nel maggio 2018 la moglie era arrivata anche a chiudere fuori casa quest'ultimo obbligandolo a trovare ospitalità per la notte in un bed and breakfast;
- durante le vacanze natalizie 2020, su invito del marito ad indossare nuovamente la fede, la moglie aveva per contro gettato con disprezzo l'anello nuziale nel camino acceso.
6 Il ricorrente ha riferito poi che, in tale contesto di acrimonia e violenza, la sig.ra aveva CP_1
anche minacciato il marito di volerlo denunciare fingendo di essere vittima di violenze domestiche dal medesimo perpetrate.
Anche dopo il proprio allontanamento, il sig. aveva dovuto subire le angherie e i dispetti Pt_1
ingiustificati della sig.ra anche a danno della minore. In via esemplificativa, il ricorrente CP_1
riferiva quindi che:
- a seguito della sollecitazione della moglie di riprendersi i propri effetti personali, il aveva Pt_1 rinvenuto all'interno del cancello di casa, accostato ma aperto, i propri vestiti dentro sacchi dell'immondizia posizionati accanto ad un cestino dei rifiuti, dove erano rimasti per giorni alla mercè di terzi e delle intemperie;
- la aveva cambiato senza avvertire il marito l'impresa incaricata di eseguire lavori di CP_1
ristrutturazione della casa familiare, circostanza appresa per caso rivenendo nella cassetta delle lettere missiva dell'impresa Vazzoler, cui in precedenza erano state commissionate le opere;
i lavori, non autorizzati dal marito, costituivano pregiudizio per la stessa minore, costretta a subire l'alterazione del proprio ambiente domestico per fini commerciali della madre non autorizzati e pericolosi in tempo di pandemia prevedendo l'accesso indiscriminato a terzi;
- in data 1 febbraio 2021 la signora aveva del tutto svuotato il conto corrente anche CP_1 cointestato con il marito, in cui erano accreditati € 3.780,00 portandolo a zero ad insaputa del marito e senza alcuna sua previa autorizzazione.
Quanto alla figlia nata il [...] in [...] pandemia Covid-19, ha lamentato che la Per_1 sig.ra sin dalla nascita, si era legata morbosamente alla bambina con l'alibi della paura del CP_1
contagio, si occupava solo di lei lasciando ogni incombenza domestica al marito, escludendolo dal rapporto con la figlia, accusandolo con continui rimproveri di non essere capace di prendersene cura, ma nello stesso tempo, contraddittoriamente, lo accusava anche di non prenderla mai in braccio o accudirla.
Durante i mesi di lock-down, la si era anche rifiutata di vedere parenti e amici per paura del CP_1
contagio, relegando in casa il nucleo familiare. Contestualmente, la medesima aveva cominciato ad utilizzare intensamente i social ove pubblicava parole e vignette offensive verso il marito e i suoi familiari. Ciononostante, la sig.ra proponeva al di avere un altro figlio e, al rifiuto CP_1 Pt_1
del marito, lanciava dalla finestra una stampante appena acquistata;
dopo di che contattava un hacker per controllare il cellulare del marito nel sospetto che lui avesse un'altra relazione fino ad arrivare all'aut-aut: o un altro figlio o la separazione.
Quando il marito cercava di parlarle, la moglie si richiudeva nella sua stanza con la bambina, minacciandolo di fare segnalazioni ai carabinieri per violenza domestica o alle associazioni
7 antiviolenza contestualmente creava gruppi whatsapp contro le violenze domestiche.
La sig.ra aveva anche rifiutato il sostegno psicologico propostole dal marito oltre che di CP_1
vaccinare la bambina, senza tenere conto del parere contrario paterno e della stessa pediatra;
era da tempo che non portava dal medico nonostante la richiesta del padre. La bambina, ormai di Per_1
quasi un anno, era ancora allattata al seno.
Dopo essersi allontanato da casa, in seguito alle minacce di ulteriori segnalazioni ai carabinieri, il sig. aveva dovuto farsi sempre accompagnare da amici o colleghi per andare a far visita Pt_1
alla bambina.
Neppure la nonna paterna poteva aver accesso tranquillo alla minore: avvicinatosi il padre alla casa familiare in compagnia della di lui madre per far visita alla piccola e per andare a recuperare una parte del suo guardaroba personale, appena entrato, la sig.ra li aveva accolti astiosamente e CP_1
aveva inveito furiosamente contro entrambi chiamando i carabinieri per informarli della loro sgradita presenza. Quindi li aveva spinti fuori con urla e parolacce, aveva investito il marito con uno spintone che ne provocava la caduta a terra: il tutto di fronte alla bimba.
Il culmine era avvenuto il primo pomeriggio di sabato 30 gennaio 2021 quando il sig. si Pt_1
era recato assieme al suo amico , individuato dalla parti come accompagnatore Persona_3
condiviso, per acceder in tranquillità alla figlia presso la casa coniugale, quando la signora Per_1
chiedeva al padre se avesse avuto il piacere di cambiare il pannolino alla piccolina e con CP_1
ovviamente gioia il padre accoglieva la proposta: andato quindi in bagno premurandosi di tenere la porta chiusa per non far disperdere il calore di una stufetta, chiamava anche l'amico ma, Per_3
d'improvviso e del tutto inopinatamente, la signora interveniva incitandoli più volte ad CP_1
uscire di casa e chiamava i Carabinieri i quali, intervenuti in loco, facevano allontanare il sig.
, indotti dalla stessa a ritenere che, in qualche modo il avesse molestato la bambina. Per_3 Per_3
Erano già stati investiti quindi i servizi per regolamentare le visite a in protezione del Per_1
padre e della minore in attesa di un provvedimento dell'autorità: ma anche queste modalità e misure adottate con l'accordo anche del primo legale intervenuto per conto della sig.ra non CP_1
avevano sortito esito positivo per mancata collaborazione materna.
In conclusione, il signor ha lamentato, già dal ricorso introduttivo, la grave condotta Pt_1
persecutoria reiteratamente posta in essere dalla signora nei propri confronti, con CP_1 pregiudizio della stessa minore, sottratta all'affetto ed al rapporto con il padre in serenità e continuità, non governabile né con i servizi né con accordi anche tra legali che vengono dalla stesa disattesi, in assoluto difetto di collaborazione e monitoraggio.
La sig.ra inoltre, aveva continuato a perseguitare il Sig. con messaggistica CP_1 Pt_1
insistente e persecutoria, con segnalazioni false anche presso la scuola dove lavora come insegnante
8 il marito e con ripetute richieste di interventi delle forze dell'ordine ingiustificatamente alterando ogni circostanza fattuale.
Quanto alle questioni economiche, ha precisato di lavorare quale insegnante presso l'I. C. Toti con un reddito di circa € 1530 mensili netti, con orario di lavoro dalle ore 8 alle ore 16. E' comproprietario della casa coniugale unitamente alla moglie e di porzione di casa di campagna in
Montelepre (PA).
All'epoca del ricorso corrispondeva un canone di locazione per l'immobile bilocale in US di
Piave in cui si era trasferito in via provvisoria pari ad euro 400.00 comprensive di spese condominiali.
Precisava, altresì, di corrispondere provvisoriamente, quale contributo al mantenimento a favore della figlia minore, la somma mensile di € 200.00.
***
Si è costituita la signora , la quale non si è opposta alla separazione dal marito, ma CP_1
ha contestato fermamente la ricostruzione avversaria degli eventi nonché delle ragioni che avrebbero causato il deteriorarsi dell'unione coniugale, in quanto non veritiera, chiedendo, quindi, il rigetto della domanda di addebito formulata nei propri confronti.
In particolare, ha contestato le allegazioni del ricorrente volte ad attribuire in via esclusiva alla moglie la responsabilità della fine dell'unione, respingendo con fermezza le accuse mosse dal marito nei suoi confronti volte a dipingerla come un genitore inadeguato per Per_1
Ha riferito che la coppia si era conosciuta circa otto anni prima attraverso un sito social (entrambi sono . Inizialmente, la relazione si era dimostrata serena e piacevole anche se il sig. Per_4
, con il passare del tempo, era divenuto sempre più ossessivo. Ha riferito che era molto Pt_1 concentrato su se stesso e sulle proprie passioni, in particolare l'informatica, abilità che spesso aveva poi utilizzato per controllare la moglie (con l'applicazione trova Iphone e con l'associazione del suo contatto all'ID Apple della moglie, che consente di accedere a tutti i contenuti di smartphone e pc).
Si erano verificati anche taluni episodi di violenza fisica posti in essere dal marito nei confronti della moglie. Ad esempio, nel 2013, quando la coppia era in Sicilia per una vacanza, il sig. Pt_1
per un futile motivo spinse la signora contro una finestra procurandole una forte ecchimosi. CP_1
In quell'occasione la signora si era trasferita per qualche giorno a casa della suocera, ma CP_1
profondamente innamorata, decideva di perdonarlo alla luce delle sue promesse di cambiare.
In alcune occasioni erano state allertate anche le forze dell'ordine, ma non era mai stata formalizzata denuncia - querela.
La signora aveva poi seguito il compagno in Veneto, prima a Marghera e poi a US, CP_1
9 quando il aveva ottenuto la cattedra d'insegnamento, lasciando tutta la sua rete familiare e Pt_1
amicale.
A US avevano acquistato l'immobile oggi adibito a casa coniugale grazie ai proventi dell'eredità della nonna ricevuta dalla signora CP_1
Inizialmente, la signora aveva trovato attività lavorativa come commessa sino a quando, nel CP_1
2019, aveva scoperto di essere incinta. Ha lamentato che, durante la gravidanza, il non Pt_1
aveva mai aiutato la signora lasciandole qualsiasi incombente da sbrigare, anche quelli non CP_1
adatti alla sua condizione, come la raccolta della legna.
Neppure gli episodi di violenza sono cessati. Al settimo mese di gravidanza lo stesso, che era solito chiudere a chiave la moglie dentro casa, per allontanarla dall'uscita le tirava dietro una sedia. La signora dovette recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale civile di San Donà di Piave ove il Dott. faceva un tracciato alla signora e risultava che la bambina aveva il battito cardiaco Per_5 CP_1
accelerato. Venne consigliato di fare riposo.
Le cose non erano migliorate neppure dopo la nascita di in quanto il sig. , sino al Per_1 Pt_1
quinto mese di vita della piccola, non è mai stato di aiuto disinteressandosi completamente della famiglia. A pochi giorni dal parto la signora era dovuta ricorrere alle cure del medico in CP_1
quanto due punti di sutura si erano lacerati mentre riordinava casa. In quel periodo non faceva altro che piangere, stare ore ed ore chiuso dentro in bagno ed insultare la moglie. Il aveva anche Pt_1 confidato a quest'ultima di aver chiesto al medico di base la prescrizione di ansiolitici. Diceva alla moglie di non accettare che la stessa si dedicasse completamente alla bambina ed innescava una vera e propria escalation di violenza psicologica, caratterizzata da insulti continui, approfittando della debolezza della moglie mentre allattava, e dispetti: ad esempio mentre la signora aveva in braccio la piccola, alzava la voce mentre questa dormiva facendola svegliare. Ed ancora sbatteva fortemente la porta dell'auto lato minore per svegliarla oppure lavava la piccola con l'acqua molto calda. Motivi tutti per i quali alcune volte la signora per timore, si era rinchiusa dentro CP_1 camera e aveva dovuto ricorrere per autotutela alle forze dell'ordine.
Ha poi negato di avere utilizzato il teaser contro il marito o di avere danneggiato la sua moto o la stampante. Ha precisato, quanto alla fede, che è stato lo stesso insieme alla madre, a Pt_1 vendere l'anello nuziale della moglie per ricavarne del denaro.
Ha precisato che il non è stato in alcun modo costretto a lasciare la casa coniugale ma lo Pt_1
aveva fatto in piena libertà lasciando moglie e figlia sostanzialmente prive di risorse per il loro mantenimento (da gennaio il medesimo aveva versato solo due volte la somma di €. 200,00 per contribuire ai bisogni di per un totale di €. 400,00), posto che la signora era priva Per_1 CP_1
di occupazione.
10 Quanto ai vestiti la signora non aveva altra possibilità che riporli in alcune borsette. CP_1
Alla luce di tutte le circostanze riferite, la signora aveva quindi proposto, a sua volta, CP_1
domanda di addebito della separazione al marito.
Ha precisato che la casa coniugale è costituita da un rustico in piena campagna di US di Piave acquistato d'accordo dai coniugi proprio perché dall'abitazione era possibile ricavare una seconda zona da adibire a bed and breakfast, attività che avrebbe permesso alla famiglia una entrata economica e, almeno per i primi anni, la possibilità per la signora di dedicarsi alla crescita CP_1
di I lavori di ristrutturazione, pertanto, erano stati commissionati da entrambi i coniugi. Per_1
Il sig. , per eseguirli, pretendeva che la moglie vendesse un immobile di proprietà esclusiva Pt_1
della stessa in Sicilia, ma questa, per una questione affettiva, si rifiutava. Da quel momento il sig.
ha iniziato a bloccare qualsiasi tipo di lavoro. Pt_1
La resistente ha, poi negato abusi o violazioni normative nell'esecuzione di tali lavori o che gli stessi abbiano in qualsiasi modo messo in pericolo la sicurezza di Per_1
Quanto al prelievo dal conto corrente cointestato, ha riferito esservi stata costretta in quanto il
, che prima vi accreditava il proprio stipendio, aveva sospeso l'addebito delle bollette Pt_1 dell'abitazione familiare di fatto privando moglie e figlia di qualsiasi forma di sostentamento.
Si è quindi opposta fermamente alla richiesta avversaria di affidamento esclusivo della minore al padre, rappresentando che, nel pur difficile momento di gravidanza e puerperio vissuti in piena pandemia, aveva tenuto un comportamento responsabile dapprima frequentando un corso pre - parto e successivamente facendosi aiutare da professionisti.
Al fine di sottolineare la poca comprensione che il marito aveva avuto della moglie e del suo tentativo di metterla in cattiva luce come madre, ha riferito che, pochi giorni prima di andarsene da casa, il 6 gennaio 2021, il sig. ha richiesto una valutazione psichiatrica della moglie Pt_1
chiamando la Guardia Medica. La signora non avendo nulla su cui temere è stata CP_1
collaborativa e si è recata al pronto soccorso. Valutata dal Dott. non era emersa nessuna Parte_2
patologia, ma solo una importante conflittualità tra i coniugi.
Ha ulteriormente evidenziato come il fatto che il sig. abbia fatto riferimento Pt_1 all'allattamento a discapito della signora dimostrasse ancora una volta come tutte le accuse CP_1
che ha svolto nei confronti della moglie costituivano solo un tentativo infondato di inasprire gli animi distogliendo l'attenzione da quello che dovrebbe essere il principale interesse di due genitori, ovvero il bene di Per_1
Non poteva poi esserle mossa accusa alcuna se si era opposta a che il marito si chiudesse in bagno con un “amico”, sempre in periodo di pandemia, in occasione del cambio del pannolino.
Per il bene di la signora consapevole dell'importanza della figura genitoriale del Per_1 CP_1
11 sig. , si era rivolta al Consultorio Familiare dell'ULSS 4 di San Donà di Piave per Pt_1
regolamentare le visite tra padre e figlia. Queste stavano procedendo con regolarità due volte alla settimana. Dapprima venivano svolte presso il Consultorio per poi svolgersi a casa in presenza di una educatrice. In tali occasioni la signora si è sempre resa collaborativa, aspettando in CP_1
disparte ed intervenendo solo se sollecitata dai servizi e nulla, pertanto, poteva esserle recriminato.
Contrariamente al sig. che, per contro, ha posto in essere un comportamento aggressivo, Pt_1 violento e denigratorio della figura materna, tale da giustificare l'affidamento esclusivo della minore alla madre, con conseguente assegnazione alla stessa della casa familiare con tutti gli arredi e corredi ad eccezione degli effetti personali del sig. . Pt_1
Per quel che riguarda le visite tra padre e figlia, aveva chiesto investirsi il Consultorio Familiare, ove la coppia è già seguita, al fine di proseguire e calendarizzare le nuove visite con le modalità più adeguate.
Quanto al mantenimento di ha precisato di essere attualmente priva di occupazione, Per_1
disponendo quale unico reddito del canone locatizio di un immobile che ha ereditato dai suoi genitori sito a Palermo pari ad €. 600,00 mensili.
Ha precisato che l'immobile adibito a casa coniugale, in comproprietà dei coniugi, è stato acquistato interamente con i proventi dell'eredità che la nonna della signora ha lasciato a questa. CP_1
Tenuto conto dei redditi da insegnante percepiti dal , ha chiesto porsi a carico di Pt_1 quest'ultimo un contributo al mantenimento di nella misura €. 350,00, oltre il 50% delle Per_1
spese straordinarie individuate secondo il protocollo del Tribunale di Venezia in uso in materia.
Aveva anche chiesto riconoscersi in proprio favore un assegno di mantenimento nella misura di €.
200,00 mensili.
***
All'esito della comparizione dei coniugi dell'udienza del 21.07.2021 e del successivo termine per produzioni documentali e relative repliche, con ordinanza 13.09.2021, nel provvedere in via provvisoria ed urgente, il Presidente f.f.:
- considerata la presenza di figli minori e valutatone l'interesse sulla base degli elementi in atti, anche alla luce dell'accentuata conflittualità tra le parti;
- considerato che la minore vedeva il padre nei tempi, di fatto, decisi dalla madre con la quale convive così come – per sua decisione unilaterale – la medesima non era stata sottoposta alle vaccinazioni della prima infanzia, nonostante il contrario parere del pediatra di libera scelta e del padre;
- ritenuto che tale situazione potesse a breve determinare un serio pregiudizio per ed i suoi Per_1
diritti, in particolare alla bigenitorialità ed alla salute, compromettendone la socializzazione,
12 precludendole l'accesso ad esempio all'asilo nido;
ha disposto:
- l'affidamento della minore ai Servizi sociali di US di Piave, con facoltà per i medesimi di assumere anche le decisioni di maggiore rilevanza per salute, istruzione ed educazione della minore, nel suo preminente interesse;
- la collocazione della minore in via prevalente presso la madre, cui per l'effetto ha assegnato la casa familiare;
- la presa in carico da parte dei Servizi Sociali affidatari del nucleo anche per la regolamentazione delle visite padre – figlia, determinandone tempi e modalità di svolgimento nel supremo interesse della minore;
- un contributo a carico del padre al mantenimento ordinario della figlia, di € 350,00 mensili rivalutabili oltre assegni familiari o assegno unico per i figli ed il 50% delle spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
Il giudizio proseguiva, quindi, avanti al Giudice istruttore.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., il giudizio veniva istruito con l'espletamento di prova orale.
***
Nel corso del giudizio, con ricorso depositato in data 11.05.2023 ai sensi dell'art.709 ter c.p.c. il
, allegando pericolo di grave pregiudizio per la figlia nel protrasi di gravi Pt_1 Per_1
comportamenti materni, a modifica dei provvedimenti provvisori già emessi, ha rinnovato la domanda di affidamento esclusivo rinforzato a sé della minore e chiesto l'adozione, anche ai sensi dell'art. 333 c.c. e 614bis c.p.c. di provvedimenti convenienti nell'esclusivo interesse della stessa, ivi compresa l'immediata collocazione prevalente presso il padre con modalità e tempi della frequentazione materna da stabilirsi con contestuale incarico a facilitatore nominando di gestire i passaggi della minore dall'uno all'altro dei genitori e l'accompagnamento materno di Per_1 all'asilo, fermo il monitoraggio dei servizi già incaricati con incarico di disciplinare in forma protetta le visite madre – figlia. In quella stessa sede, ha chiesto, altresì, disporsi prescrizioni a carico della sig.ra ordinandole di cessare ogni condotta pregiudizievole alla frequentazione CP_1
paterna alla minore e la condanna della stessa al risarcimento dei danni tutti patiti sia dal Pt_1
che dalla figlia con pronuncia di ammonimento ex art. 709-ter c.p.c.
A fondamento del ricorso, il signor allegava il quadro in cui si inseriva il nuovo fatto Pt_1
determinante della propria domanda, riferendo che:
-l'ente affidatario preposto al servizio per opportunità aveva dovuto operare un cambio di operatori
13 danneggiati nel loro operare dalle infondate illazioni contro di loro assunte dalla sig.ra e CP_1
diffuse sui social con contenuti diffamatori nei confronti di operatori, avvocati, giudice, forze dell'ordine (doc. 35 e doc. 32 già in atti);
- erano intervenuti provvedimenti di archiviazione in sede penale delle numerose denunce materne contro il padre di Per_1
- si erano avvicendati nella difesa della sig.ra ben 5 (cinque) difensori diversi, rendendo CP_1 impossibile anche qualsiasi tentativo di intermediazione, con un rinvio anche dell'udienza per impedimento del penultimo difensore incaricato in Sicilia,
- erano evidenti difficoltà operative e di gestione materna che creano anche solo per tempi dilatori connessi a continue assenze ingiustificate della madre presso i servizi agli incontri fissati (doc.37) con pregiudizio nella gestione trasparente della minore, a tutela della quale si verificava un blocco di ogni iniziativa tutelante per la stessa che servizi o padre intendessero assumere;
- nonostante la gestione dell'affidamento da parte dei servizi ad oggi non vedeva Per_1 regolarmente il padre come disposto dall'ente affidatario né frequentava regolarmente l'asilo; la minore era oggetto di “attenzioni sanitarie” materne per malattie inesistenti le quali, in genere insorgevano quando doveva andare dal padre o ritornava da lui per false recriminazioni Per_1
contro lo stesso;
- la minore era sottoposta a continui interrogatori vessatori da parte della madre, usati ai fini denigratori strumentalmente indotti sulla minore contro la figura paterna e artatamene la madre imputava al padre infondatamente ogni sorta di incapacità: egli terrebbe la bimba a dormire al buio, le somministrerebbe il vino, la farebbe dormire con i tappi nelle orecchie, e altre illazioni che sono comprovate destituite di alcun fondamento, come le malattie inventate che impedirebbero a di andare regolarmente all'asilo. Per_1
In tale quadro, si inseriva anche l'ultimo specifico episodio, allorquando il padre si era avveduto che un tablet giocattolo consegnato alla minore dalla madre in occasione di un periodo che doveva trascorrere con il padre, conteneva al suo interno una “cimice” volta alla Per_1 registrazione di quanto avveniva a casa del genitore. L'episodio era reso ancor più grave dal fatto che la signora aveva dato specifiche istruzioni a su dove collocare il tablet CP_1 Per_1 forzando anche la volontà della bambina, all'evidente intento di meglio captare cosa avvenisse nella stanza.
La signora nel costituirsi in quel subprocedimento, ha contestato le circostanze addebitate, CP_1
ritenendo la strumentalità del ricorso rispetto alle vicende relative al trasferimento del nucleo familiare in Sicilia, in relazione alle quali aveva anche chiesto anticipazione dell'udienza.
Con ordinanza 4.9.2023, tenuto conto delle relazioni svolte dai servizi sociali, la sig.ra è CP_1
14 stata ammonita al rispetto dei tempi di visita tra padre e minore ed alla immediata cessazione di condotte contrarie all'interesse di quest'ultima ed è stata disposta CTU diretta alla verifica della personalità delle parti e della loro capacità genitoriale, anche al fine di accertare le migliori condizioni di affidamento e collocazione della minore e di regolamentare i tempi di visita con il genitore non convivente.
Nel corso del procedimento venivano in rilievo numerose richieste di produzione documentale da valutarsi in sede di CTU e, in ogni caso, al fine della valutazione in ordine all'affidamento della minore.
Depositata la CTU, i cui esiti sono stati discussi nel contraddittorio delle parti in udienza, con ordinanza 15.06.2024 sono state disposte indagini presso la Questura di Palermo in relazione a segnalazione sulla piattaforma “Youpol” inerente la minore e l'acquisizione di ulteriore documentazione la cui produzione è stata chiesta dalle parti. Nella medesima sede è stato ratificato il programma stilato dal CTU con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori.
La difesa della signora ha, poi, depositato a sua volta ricorso ai sensi dell'art. 709 ter c.p.c. CP_1
integrato in data 28.06.2024 anche a modifica dei provvedimenti provvisori parziali resi in data
15.06.2024. La medesima ha, quindi, depositato ulteriore istanza in data 3.7.2024 “ in ordine alle permanenze della bambina durante il periodo estivo” e, in data 19.07.2024, ulteriore “istanza urgente integrativa del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. del 24.06.2024 o, in subordine, da intendersi quale nuovo ricorso per l'emissione di provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni con conseguente modifica dei provvedimenti in vigore ex art. 709 ter c.p.c.”.
All'esito dell'istruttoria svolta in quel procedimento, con ordinanza del 26.07.2024 il Giudice istruttore ha:
- confermato l'affidamento della minore in via esclusiva ai servizi sociali già incaricati, fermo il monitoraggio già previsto all'esito della fase presidenziale con la previsione che siano i servizi ad adottare le decisioni di maggior interesse per la minore e, in particolare, quelle scolastiche, quelle mediche e quelle relative alle attività extrascolatiche (sport, attività ludico ricreative e quant'altro);
- confermato i tempi di permanenza della minore presso ciascuno dei genitori come individuati dal
CTU e già ratificati con ordinanza 14.06.2024 quanto al periodo estivo, con mantenimento del regime di videochiamate già previsto e disciplinato dai servizi sociali;
- ammonito la signora al rispetto delle statuizioni del Tribunale ed alle indicazioni dei CP_1
servizi affidatari.
Conclusa l'istruttoria, veniva acquisita ulteriore documentazione, ivi compresi gli atti di procedimento per reclamo proposto dalla signora avanti alla Corte d'appello avverso CP_1
15 l'ordinanza del 26.07.2024.
All'udienza del 21.11.2024 si discuteva in ordine ad ulteriore istanza proposta il precedente
13.11.2024 dalla parte resistente la quale, alla medesima udienza, proponeva ulteriore ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti in punto ritiro della minore da scuola in caso di impossibilità del genitore designato per quel giorno secondo la calendarizzazione ordinaria ed al rilascio della delega scolastica in favore della nonna paterna.
Rigettata tale ultima domanda con provvedimento reso all'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte, con il contestuale provvedimento di pari data reso ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni precisate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, previa trasmissione al Pubblico Ministero per le conclusioni, non pervenute alla data della camera di consiglio.
***
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve trovare integrale accoglimento.
Sia il comportamento delle parti nel corso del presente giudizio, sia quanto emerso dagli atti di causa, come qui di seguito verrà meglio esplicitato, hanno dimostrato l'impossibilità di prosecuzione del rapporto coniugale e l'accesa conflittualità tra i coniugi.
Va, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata dal signor nei Pt_1
confronti della moglie, mentre deve darsi atto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la signora ha rinunciato alla domanda di addebito a sua volta inizialmente proposta nei CP_1
confronti del marito.
Come è noto, la pronuncia di addebito richiede la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri coniugali da parte di uno o di entrambi i coniugi, e cioè che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (v. ad es.
Cassazione civile, sez. I, sentenza 28.05.2008, n. 14042; Cassazione civile, sez. I, sentenza
20.09.2007, n. 19450; Cass. civ. sez. I, 06.02.2003, n. 1744).
Grava, quindi, sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. civ. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Nella vicenda in esame, peraltro, alla luce degli approfondimenti svolti in corso di causa emerge come la coppia fosse in crisi già da molti anni prima dell'allontanamento del signor dalla Pt_1
16 casa coniugale nel gennaio 2021 ed alla introduzione del presente procedimento nel successivo mese di marzo.
Con la prima relazione del 5.4.2022, gli operatori Consultorio familiare di San Donà di Piave hanno rappresentato, infatti, che la situazione familiare dei coniugi era già nota al Servizio sin dal giugno
2017 in quanto gli stessi si erano volontariamente rivolti al Consultorio familiare per intraprendere una terapia di coppia. I coniugi all'epoca effettuarono alcuni incontri con una psicologa specializzanda, al termine dei quali la coppia sembrava essersi riavvicinata, pur riconoscendo il lungo lavoro che avrebbe ancora dovuto svolgere per consolidarsi cosa che, all'evidenzia, poi non è avvenuta.
In tale contesto, va osservato che gli episodi descritti dal in ricorso a fondamento Pt_1 dell'addebito non solo risalgono tutti ad epoca successiva al primo percorso presso i servizi del
2017 ma, quasi tutti, si collocano in un arco temporale immediatamente antecedente alla fine della convivenza, apparendo quindi non tanto la causa quanto, piuttosto, l'epilogo di una profonda incomprensione tra i coniugi mai risolta (sull'incomunicabilità tra le parti v. anche risultanze della
CTU svolta dal dott. di cui amplius infra). Per_6
Ciò vale in particolare per i messaggi wa indirizzati dalla al marito nella primavera - CP_1
autunno 2020 laddove, al di là dei toni utilizzati, emerge tutta l'amarezza e la delusione della moglie per la fine di un'unione ormai “senza senso senza dialogo senza amore senza sesso solo fastidio”.
La nascita di poi, anziché rinsaldare la coppia, ne ha determinato il definitivo Per_1
disgregamento, come emerge chiaramente dal tenore dei medesimi messaggi e dalle accuse di reciproco abbandono mosse da ciascun coniuge nei confronti dell'altro (v. docc. 10-10 bis). Lo stesso ricorrente, a pagina 8 del ricorso introduttivo, ammette che “Già prima della nascita della bambina, il rapporto tra i coniugi si era inevitabilmente incrinato e compromesso: Per_1 nasceva comunque in pieno , il 2 Aprile 2020”. CP_2
Parimenti, le vicende relative ai post che hanno destato allarme nell'ambiente scolastico ove lavora il , quella degli effetti personali lasciati incustoditi per strada, le vicende relative alla Pt_1 ristrutturazione della casa familiare e, infine, la gravissima conflittualità legata all'affidamento della figlia minore, si collocano tutte in un momento in cui ogni affectio maritalis era ormai già venuta meno in via consolidata, definitiva e reciproca.
Tra l'altro, molti degli episodi allegati dal non hanno trovato nemmeno conferma Pt_1 nell'istruttoria orale espletata in quanto riferiti de relato dalla madre del (v. verbale Pt_1 udienza 12.03.2024 quanto all'episodio della stampante o quello della fede) o, comunque, oggetto di mera supposizione da parte del teste (v. in particolare testimonianza del teste all'udienza Tes_2
17 del 30.05.2024 che ha visto la motocicletta del danneggiata ma non ha saputo dire per Pt_1 conoscenza diretta se la responsabile fosse proprio la signora . Nessuna prova dell'uso del CP_1
teaser contro il marito o del lancio del vaso mentre la resistente aveva in braccio la minore e neppure di eventuali calci o pugni sferrati dalla moglie al marito o del fatto che la abbia CP_1 chiuso fuori casa il marito senza motivo per un accesso d'ira.
La domanda di addebito della separazione alla moglie proposta dal ricorrente va, dunque, rigettata.
***
Deve, poi, essere stabilito il più opportuno regime di affidamento della figlia minore (n. il Per_1
2.4.2020), attualmente dell'età di quasi cinque anni.
Come già osservato in corso di causa sia all'esito della fase presidenziale sia, poi, all'esito del sub – procedimento aperto su reciproche domande ex artt. 709 u.c. e 709ter c.p.c., è pacifico e acclarato il gravissimo conflitto in essere tra i genitori di in ordine a tutti gli aspetti della vita della Per_1 minore (dai tempi di permanenza presso ciascuno, alla frequenza dell'asilo, alle questioni medico – sanitarie, alla capacità di accesso ed al rispetto dell'altro genitore ed alle rispettive famiglie, etc., financo alle questioni inerenti al battesimo e alla frequentazione ai centri estivi), conflitto che si inserisce nelle più articolate vicende che hanno portato alla reciproca domanda di addebito della separazione sopra già esplicitate e valutate.
I genitori della minore si attribuiscono reciprocamente gravi carenze genitoriali sia dal punto di vista accuditivo e che rispetto al criterio dell'accesso all'altro genitore, tali da giustificare l'affidamento o, quantomeno, la collocazione prevalente presso di sé della minore.
Tale conflitto non è stato minimamente sopito dall'intervento dei servizi sociali, i quali avevano già seguito il nucleo familiare ancor prima della nascita di e, poi, a seguito della nascita della Per_1 minore, ancor prima dell'incarico attribuito nel corso del presente procedimento dalla fase presidenziale.
Anche gli esiti della CTU svolta dal prof. ove sono state acclarate le dinamiche Per_6
genitoriali e si è compiutamente organizzato un preciso calendario dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore, non hanno sortito il benché minimo effetto positivo sulle Per_1
dinamiche genitoriali, essendo rimasta ciascuna delle parti arroccata nella propria posizione di totale e completa sfiducia nei confronti dell'altro.
In tale contesto, al fine dell'odierna decisione non può che prendersi le mosse dalla valutazione del superiore interesse della minore a mantenere un rapporto equilibrato e significativo con Per_1
entrambi i genitori da valutarsi e contemperarsi con il diritto della stessa ad un sereno ed equilibrato sviluppo psico - fisico.
18 Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che, nell'interesse superiore del minore, va assicurato il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione ed istruzione (Cass., n. 28723/20; n. 9764/19; n. 18817/15; n. 11412/14 richiamate, anche di recente, da Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022).
Tale orientamento trova riscontro nella giurisprudenza della Corte Edu, che, chiamata a pronunciarsi sul rispetto della vita familiare di cui all'art. 8 CEDU, pur riconoscendo all'autorità giudiziaria ampia libertà in materia di diritto di affidamento di un figlio di età minore, ha precisato che è comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, onde scongiurare il rischio di troncare le relazioni familiari tra un figlio in tenera età ed uno dei genitori (Corte EDU, 4 maggio 2017, Improta c/Italia; Corte EDU, 23 marzo 2017, Endrizzi c/Italia; Corte EDU, 23 febbraio 2017, D'alconzo c/Italia; Corte EDU, 9 febbraio 2017, Solarino c/Italia; Corte EDU, 15 settembre 2016, c/Italia; Corte EDU, 23 giugno 2016, c/Italia; Corte EDU, 28 Per_7 Per_8
aprile 2016, Cincimino c. Italia).
In applicazione di tali principi, anche di recente, la Corte di cassazione ha chiarito che la violazione del diritto alla bigenitorialità da parte del genitore che ostacoli i rapporti del figlio con l'altro genitore (anche ponendo in essere condotte che integrino gravi forme di abuso psicologico) e la conseguente necessità di garantire l'attuazione di tale diritto, non impongono necessariamente la pronuncia di decadenza del genitore malevolo dalla responsabilità genitoriale e l'allontanamento del minore dalla sua residenza, quali misure estreme che recidono ineluttabilmente ogni rapporto, giuridico, morale ed affettivo con il figlio, essendo necessaria la verifica, in applicazione del principio del superiore interesse del minore, della possibilità che tale rimedio incontri, nel caso concreto, un limite nell'esigenza di evitare un trauma, anche irreparabile, allo sviluppo fisico- cognitivo del figlio, in conseguenza del brusco e definitivo abbandono del genitore con il quale aveva sempre vissuto e della correlata lacerazione di ogni consuetudine di vita (Cass. civ., Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 9691 del 24/03/2022).
Ciò premesso in linea generale, deve evidenziarsi come sia dalle relazioni dei servizi sociali, sia dalla relazione di CTU, sia dagli approfondimenti svolti presso la scuola frequentata dalla minore, emerga costantemente come sia “una bambina vivace intellettivamente, curiosa, solare, in Per_1 buona relazione con entrambi i genitori e a suo agio nei due contesti di vita (materno e paterno)”.
19 Tale visione della minore è stata confermata anche dalle educatrici dell'asilo nido (v. ad esempio relazione Servizi 28.06.2023 e pag. 37 ss relazione del CTU prof. . Anche nell'ultima Per_6 relazione dei servizi dello scorso 18.10.2024, all'esito della richiesta del giudice istruttore di valutare la sussistenza dei presupposti per una eventuale presa in carico della minore da parte del servizio di NPI infantile, si esclude, anche all'esito del confronto con il pediatra, la necessità di una valutazione neuropsichiatrica descrivendosi ancora una volta come “adeguata e il suo Per_1 sviluppo in linea con l'età, nonostante la resistenza e difficoltà a vivere i due contesti (materno e paterno) con continuità e spontaneità, raccontandoli con naturalezza”.
Alla luce di ciò, appare quindi scongiurato quel pericolo di crisi abbandonica paventato dal dott.
CTP nominato dalla signora Anche tutti i comportamenti ostativi e manipolativi dei Per_9 CP_1
quali i genitori reciprocamente si accusano (v. anche di recente la questione delle videochiamate o i files audio prodotti dalla signora fortemente contestati nella loro rilevanza e genuinità dal CP_1
) devono retrocedere a fronte del dato oggettivo per cui in questo momento, è Pt_1 Per_1
parimenti legata ad entrambi i genitori e parimenti a suo agio con entrambi.
La condizione della minore trova conforto anche nella valutazione svolta dal prof. in Per_6 ordine alla capacità genitoriale delle parti, laddove ha evidenziato quanto al “Criterio delle competenze (capacità/incapacità)” che “nessuno dei due genitori presenta specifiche e gravi incompetenze ed incapacità che ostacolino significativamente l'esercizio delle responsabilità che gli competono: mantenimento, cura, educazione ed istruzione. Non emergono infatti, dall'anamnesi
e dalla valutazione psicodiagnostica effettuata, significative problematiche cliniche e/o disturbi tali da comportare una compromissione del funzionamento della personalità (nelle sue due dimensioni: funzionamento del Sé -identità ed autodirezionalità- ed interpersonale -empatia ed intimità-) in misura tale da riflettersi negativamente sulle funzioni genitoriali “di base” (accudimento morale e materiale della figlia)” (v. pag. 79 elaborato dott.
. Per_6
Ciononostante, anche in sede di CTU è emersa la difficoltà dei genitori di creare un'alleanza per il bene di evidenziando che“ … Complessivamente dall'osservazione della triade padre Per_1
madre-figlia si constata una configurazione familiare la cui alleanza è molto problematica.
Sufficiente la capacità di partecipare insieme ad un'attività, insufficiente la funzione dell'organizzazione triadica dell'attività, complessivamente carente il contatto affettivo all'interno della triade, motivo per il quale l'alleanza familiare non è cooperativa ma in forte tensione. Si constata inoltre da parte di entrambi i genitori una grave difficoltà di interazione tra di loro. La figlia pur relazionandosi positivamente e fiduciosamente con entrambi si dimostra autoreferenziale nel gioco, restia ad accettare la guida del genitore. Appare evidentemente abituata ad imporre le
20 proprie volontà attraverso condotte regressive e la richiesta di un contatto simbiotico, come se il corpo della madre fosse un prolungamento del proprio. Va rilevato che l'osservazione è avvenuta dopo pranzo, quando la bambina è abituata a fare il sonnellino”. (pag. 37 elaborato prof.
. Per_6
Quanto alle criticità a carico della signora attribuite dal a fondamento della CP_1 Pt_1
domanda di affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore, va osservato come già in sede di consulenza psichiatrica eseguita sulla signora in data 6.01.2021 in sede di accesso al Pronto CP_1 soccorso attivato dallo stesso , non sono emersi “indicatori di una psicopatologia Pt_1 maggiore. L'atteggiamento è adeguato”. Lo stesso CTU, prof. pur riscontrando nella Per_6 resistente profili di criticità sotto il profilo dell'accesso, ha rappresentato che gli “accertamenti psicodiagnostici effettuati consentono di concludere che tale attitudine non deriva da cause ascrivibili ad una patologia della personalità” … rilevando come “la sig.ra si sia attenuta, CP_1 in corso di CTU, alle disposizioni assunte”.
Il comportamento, anche processuale, tenuto dalla signora nel corso del procedimento, tale CP_1
per cui è stata oggetto di due ammonizioni al rispetto delle prescrizioni del Tribunale e dei servizi affidatari, trova spiegazione negli esiti della CTU, laddove il prof. ha riscontrato a carico Per_6 della stessa “significativi limiti nell'esercitare funzioni critiche e riflessive identificandosi nelle esigenze della figlia prescindendo dalle proprie;
sotto tale profilo si rilevano risposte che segnalano “distorsioni al servizio del sé”, ovvero interpretazioni dei bisogni di in Per_1
funzione delle proprie credenze e dei propri pregiudizi, attribuendo ingiustificatamente al padre
l'origine di ogni suo disagio (vero o immaginario). Lo dimostra un atteggiamento “appropriativo” verso la figlia, sino ad assumere condotte simbiotiche che vorrebbero lasciare poco spazio alla figura del padre. Sono state fornite inoltre risposte ingenue e semplicistiche, caratterizzare dalla rappresentazione “unidimensionale” dello stato mentale altrui, che perciò non comprende emozioni miste, conflitti o incertezze …” (v. pagg. 75 e 76 CTU). Si vedano esemplificativamente al riguardo, le questioni inerenti alle vaccinazioni di giustificate dall'emergenza Covid pur Per_1 contro il parere del padre e del pediatra, la reazione all'episodio del cambio del pannolino conclusosi con la chiamata alle forze dell'ordine nella suggestione di molestie sulla bambina rispetto alle quali non vi è riscontro, le plurime esternazioni a mezzo social media contro il marito e tutti gli operatori che non assecondano le sue istanze, l'opposizione a qualsiasi calendario stabilito dai servizi sociali nell'anno in cui il ha lavorato in Sicilia, la stessa decisione repentina di Pt_1
non far rientro in Sicilia dopo mesi di preparazione in collaborazione dei servizi, tanto da non presentarsi al rogito per la vendita della casa familiare con conseguenze, anche di ordine economico.
21 Anche a carico del signor emergono criticità tali da impedire l'accoglimento della Pt_1
domanda di affidamento esclusivo rafforzato a sé della minore.
Preliminarmente, va confermato anche in questa sede come appaia superflua l'acquisizione del primo test Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) somministrato al Pt_1
(così come alla signora nel 2021 presso il Consultorio Familiare di San Donà di Piave, in CP_1 quanto in sede di CTU è stata ampiamente spiegata la “buona applicabilità del reattivo anche a breve distanza di tempo. E' noto che, in considerazione della natura empirica e della struttura complessa dello strumento, una somministrazione precedente non è ostativa per una somministrazione successiva (non sono infatti riportati in letteratura limiti temporali né di frequenza al retest;
la prova può essere ripetuta nel breve o brevissimo tempo e per un numero di volte indefinito). Non esistono studi che abbiano dimostrato la presenza di apprendimento degli stimoli, anche solo per loro pregnanza emotiva, come ai proiettivi, né tantomeno del meccanismo di scoring e di interpretazione dei risultati. I motivi che consentono il re-test del MMPI-2 risiedono essenzialmente nelle sue caratteristiche strutturali e psicometriche. In particolare a) si compone di items il cui significato palese per la gran parte non è apertamente riferito alle aree indagate;
b) il numero molto elevato di items (567) rende estremamente improbabile che possano essere ricordati
e soprattutto che possa essere appresa la direzione della risposta (normale o patologica) fornita alla precedente somministrazione;
c) l'assegnazione dei punteggi grezzi e la conversione in punti T sono operazioni estremamente complesse, pressoché impossibili da tenere a mente anche da parte di chi ne abbia una conoscenza approfondita e una notevole familiarità; d) lo studio di validazione riportato dal manuale di istruzione riporta dati relativi ad un intervallo test-retest circoscritto ad alcuni giorni (intervallo medio = 8.58 giorni, mediana 7 giorni), dal che si deduce che la stabilità nota dei risultati è limitata a questo arco temporale e che somministrazioni effettuate a maggiore distanza di tempo possono considerarsi a tutti gli effetti tra loro indipendenti” (v. pagg. 55 e 56 elaborato peritale). A fronte di tale chiara e precisa completa spiegazione con ampi richiami alla letteratura scientifica, parte resistente non ha dedotto motivo alcuno atto a inficiare la correttezza e la validità del test somministrato nel corso delle operazioni peritali o l'incidenza sul medesimo dell'eventuale uso di psicofarmaci da parte del (l'allegazione al riguardo è estremamente Pt_1
generica e completamente decontestualizzata rispetto alla valutazione della capacità genitoriale del
) rendendo così ultroneo e meramente esplorativo ogni ulteriore approfondimento. Per lo Pt_1
stesso motivo, non si ravvedono profili di nullità della CTU.
Peraltro, seppure il dott. non abbia rilevato nel problematiche nell'esercizio delle Per_6 Pt_1
funzioni riflessive, (v. pagg. 75 e 76 elaborato CTU), nel corso del giudizio sono emerse gravi rigidità a carico del medesimo (in parte emerse anche in sede di MMPI-2) tali per cui non possono
22 essere del tutto condivise le valutazioni del CTU per il quale il medesimo sarebbe rispettoso nei confronti della madre e delle sue funzioni educative.
Il Tinervia invero, sin dal ricorso introduttivo ha inteso dipingere la moglie come una madre completamente inidonea all'esercizio delle funzioni genitoriali sotto ogni profilo nonostante, come sopra già chiarito, sia una bambina serena e ben accudita in entrambi i contesti familiari. Per_1
Nonostante le rigidità sopra evidenziate a carico della signora deve in ogni caso osservarsi CP_1
come la buona relazione avviata con il padre, stante la tenera età della minore, non possa non dipendere anche da segnali positivi veicolati dalla madre tanto che lo stesso CTU ha concluso che non sussistono attualmente condizioni che indichino la necessità di un regime di affidamento diverso da quello ordinario, ovvero l'affidamento condiviso (v. par. 11 CTU alle pagg. 78 ss).
Parimenti rispetto alla moglie, è ricorso in più occasioni alle forze dell'ordine o ai servizi per risolvere questioni di contrasto con la anche solo quando questa ha rappresentato che CP_1
era in ritardo per i noti problemi di stitichezza, compiutamente documentati in atti. Negli Per_1
anni di causa ha negato qualsiasi forma di dialogo con la madre della minore, mantenendo un atteggiamento di completa chiusura e dimostrandosi oppositivo rispetto a qualsivoglia proposta da questa avanzata, dal battesimo ai centri estivi.
Particolarmente significative delle dinamiche in atto, sono le vicende relative alla questione delle cure dentarie per la presenza di carie che hanno coinvolto ancora una volta alla fine della Per_1
scorsa estate, allorquando i genitori non sono minimamente riusciti a trovare una soluzione concordata nell'interesse della figlia.
Emblematico al riguardo quanto riportato dai servizi sociali nell'ultima relazione dell'ottobre 2024
a tale proposito: “Ancora oggi gli aspetti sanitari generano una particolare attivazione in primis della Sig.ra alla quale il signor risponde generando un turbinio di “botta e CP_1 Pt_1 risposta”, scambi di mail, azioni che seppur pensate nell'interesse della figlia, di fatto rischiano di perdere l'attenzione su lei e sul suo benessere.
In questo ultimo periodo, infatti, si è potuta nuovamente riscontrare questa dinamica di fronte ad un problema dentale per che il Servizio ha dovuto gestire (confrontandosi con la pediatra Per_1
di base), con un numeroso scambio di mail con i genitori.
La sig.ra ha segnalato tramite mail del 27.08 (al rientro di dall'ultima tranche di CP_1 Per_1 vacanze trascorso con il papà), un problema ad un dente “ … scheggiato e forse cariato …”, ipotizzando di procedere (qualora non ci fossero state obiezioni), prenotando una visita odontoiatrica presso un professionista di US (consigliato da alcune mamme di compagni di scuola). A quella mail, il sig. (28.08) Manifestava il desiderio di rivolgersi al suo dentista Pt_1
di fiducia (sempre a US), offrendosi di prenotare lui stesso la visita e di accompagnare la
23 bambina dopo il 07.09 (data di fine periodo dell'ultima tranche di vacanze con la mamma). La sig.ra non manifestando contrarietà rispetto al dentista proposto, riteneva fosse meglio non CP_1
attendere, chiedendo di accompagnarla a lei, indicando altri nominativi (…). A quel punto, il
Servizio (venerdì 30.08) ha chiesto al sig. di inviare il nominativo del professionista, al Pt_1
quale la sig.ra se sarebbe rivolta per un appuntamento, comunicandone orario e data. Alla CP_1
visita la bambina sarebbe stata accompagnata dal genitore che l'aveva con sé e l'altro avrebbe potuto essere presente. L'accordo era di e condividere l'esito della visita per definire insieme le azioni future. Domenica 01.09, la sig.ra ha scritto che lamentava fastidio ai denti CP_1 Per_1
con maggiore insistenza dei giorni precedenti e così, dopo aver provato a prendere appuntamento con il dentista del sig. (ancora in ferie) la portata “… dall'altra dentista di US, dove Pt_1
vanno molte amichette di . Effettivamente mi è parsa molto brava e paziente con lei, ciò Per_1
non toglie che in futuro si possa anche cambiare ma non mi pareva sensato lasciarlo il fastidio visto che l'altro era in ferie. La dottoressa ha riscontrato che effettivamente ci sono due molari cariati per cui è bene limitare gli zuccheri lavare i denti 3 volte al giorno …”. L'indomani il
Servizio ha chiesto di conoscere il nominativo del professionista che aveva visitato sostanza è
l'esito della visita effettuata. La risposta della sig.ra è stata” … la Dottoressa si chiama … CP_1
… Non ho allegato documentazioni in quanto non me ne ha rilasciata essendosi limitata ad una breve visita conoscitiva … Secondo lei al momento non conviene sottoporre costanza devitalizzazione dei denti vista la sua tenera età ma mi ha raccomandato, come vi ho già detto virgola di lavare bene i denti 3 volte al giorno e di limitare il consumo di dolci e zuccheri in genere.
Suggerisce di rivederla fra 6 mesi per monitorare la situazione …”.
Il sig. , nonostante l'esito di questa prima visita ha deciso di mantenere la sua intenzione di Pt_1
rivolgersi per un consulto, anche dal suo dentista. Infatti, in data 10.09, ha scritto di aver preso contatti per un ulteriore controllo di , fissato per il 01.10. Tale iniziativa del sig. Per_1 Pt_1
ha trovato contrariata la sig.ra Lo scrivente, in seguito a confronto con la pediatra (che CP_1
aveva sentito lo studio che aveva visitato la minore), ha compreso che si trattava di dente da latte, che poteva essere non curato se non dava problemi, in caso contrario, invece, sarebbe stata necessaria una sedazione, vista la tenera età di;
il primo studio dentistico non era Per_1
attrezzato per questo, tanto che la stessa pediatra suggeriva un altro nominativo. Alla luce del fatto che, comunque, il sig. aveva già fissato un appuntamento con il suo dentista di fiducia, ci Pt_1
si è raccomandati di accertarsi (nel caso di cura e in mancanza di collaborazione da parte di
) se fosse possibile là la sedazione. In ogni caso si richiedeva l'esito della visita, prima di Per_1
effettuare qualsiasi intervento. Da quel secondo controllo, è emerso che all'esame clinico risultavano due denti gravemente compromessi dalla carie e che vista l'entità del danno era
24 probabile che entrambi i denti andassero devitalizzati;
questo secondo professionista consigliava di rivolgersi ad un centro di pedodonzia in grado di effettuare sedazione ove necessario.
Alla luce di due pareri diversi ottenuti, lo scrivente ha invitato i genitori a rivolgersi allo studio specializzato in pedodonzia indicato dalla pediatra, a cui hanno manifestato parere favorevole, con
l'indicazione chiara di essere presenti entrambi al controllo. Il sig. ha preso Pt_1
l'appuntamento, comunicandone la data. il giorno previsto ha prelevato costanza da scuola ed essendo in ritardo a causa del traffico, ha avvisato lo studio, ricevendo le indicazioni di andare comunque. La sig.ra che nel frattempo era in attesa, non vedendoli arrivare e, a suo dire, CP_1
non ricevendo risposte ai tentativi telefonici, ha spostato la data dell'appuntamento. Le assistenti dello studio ignari della situazione, pensando che i signori si fossero accordati hanno effettuato lo spostamento, vedendosi poi arrivare il papà e la bambina. Ovviamente, C'è stato uno scambio di mail con le versioni di ognuno e con la richiesta della sig.ra di sapere se la bambina fosse CP_1
stata visitata.
In seguito alle mail, il servizio è contattato direttamente la dott.ssa dello studio Tes_3
dentistico, chiedendo chiarimenti in merito e rinviando ad un contatto successivo alla visita di controllo di . Per_1
In conclusione ad oggi siamo in attesa che la minore effettui un terzo controllo, nel cuore verrà definito il da farsi, in accordo con genitori, o in caso contrario, qualora restasse l'affido allo scrivente, ci si rimetterà alle indicazioni del professionista. …”.
Del medesimo segno quanto successo nei mesi tra il dicembre 2023 e l'estate 2024 in cui il Pt_1
era in servizio in Sicilia mentre la madre era rimasta in Veneto con quanto alla Per_1
regolamentazione dei tempi di permanenza di con i genitori durante le festività laddove in Per_1
ogni occasione non vi è stata alcuna possibilità di un accordo tra i genitori e ove la decisione dei servizi di accordare preferenza al padre, in quanto residente in [...], è stata sistematicamente contestata dalla signora con istanze sia ai servizi che al Tribunale, trovando peraltro pari CP_1
rigidità nel padre che non ha inteso accordare alla bambina di trascorre in quel periodo alcun giorno di festa con la mamma.
Della questione del cimice inserito nel tablet della bambina e dell'alert in aeroporto nella Pasqua
2024, non è poi stata raggiunta prova alcuna a carico dell'uno o dell'altro genitore, essendo tutt'ora pendenti indagini penali tutt'ora coperte da segreto.
è, dunque, incapacità dei genitori non solo di addivenire ad un modello condiviso di Per_10 genitorialità, ma anche solo di adottare una qualsivoglia decisione condivisa nell'interesse della minore. Gli stessi servizi sociali, nella medesima relazione di ottobre 2024, evidenziano che i genitori mantengono tra di loro il medesimo atteggiamento di sempre e hanno assunto un
25 atteggiamento difensivo reciproco che non consente loro in confronto autentico in quanto “continua
a permanere una sfiducia verso l'altro che non li rende ancora capaci di condividere delle decisioni/attività riguardanti la figlia e pertanto necessitanti ancora di un terzo che medi e, a volte, decida.
C'è stato un tentativo della sig.ra di proporre momenti insieme con la bambina (es. uscita CP_1 al parco, …) che il sig. , pur riconoscendo l'utilità di un'esperienza del genere, non ha Pt_1
accettato per il timore di essere offeso e svalutato, in presenza della figlia come, a suo dire, accadrebbe nei momenti in cui si “incrociano” (es. videochiamata o prelevamento/accompagnamento della piccola). “.
Alla luce di tutti questi elementi, tenuto conto, da un lato, delle acclarate competenze in capo a ciascuno due genitori (v. ancora pag. 74 CTU) e, dall'altro, dell'assoluta incomunicabilità tra gli stessi, appare pienamente condivisibile la soluzione proposta dai servizi affidatari di mantenimento dell'affido al servizio della minore con possibilità di assumere le decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse della stessa con particolare riferimento a quelle per la salute, l'istruzione e l'educazione della stessa.
Come già osservato all'esito della fase presidenziale con cui la minore è stata affidata al servizio e, poi, con l'ordinanza 26.07.2024 resa all'esito del procedimento ex art. 709 ter c.p.c., in tale contesto di elevata conflittualità, l'affido esclusivo rafforzato ai servizi sociali, appare ancora la soluzione maggiormente rispondente agli interessi di in quanto consente ai genitori di continuare ad Per_1
esercitare le funzioni genitoriali di base e di accudimento della bambina, ancora in tenera età, ma nello stesso tempo, di ovviare all'assoluta incapacità degli stessi di trovare soluzioni mediate nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
La gravità della situazione è tale per cui appare adeguato prevedere che l'affidamento ai servizi sociali abbia la durata di anni due.
Per lo stesso motivo, vanno rigettate le domande risarcitorie e le altre domande ex art. 709 ter c.p.c. riproposte dal anche in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto, nonostante le Pt_1
criticità sopra evidenziate a carico della signora la medesima non può essere individuata CP_1
quale unico responsabile della situazione venutasi a creare.
Quanto ai tempi di permanenza di presso ciascun genitore, va confermato anche in questa Per_1
sede il calendario già adottato nel corso del presente procedimento sulla scorta del progetto elaborato dal CTU, il quale appare tutt'ora funzionale al mantenimento di equilibrati rapporti della minore con entrambi i genitori. La previsione di un calendario stabile, infatti, non solo appare adeguata all'età ormai raggiunta da prossima al compimento dei cinque anni ma è anche Per_1
maggiormente funzionale ad evitare occasioni di ulteriori fraintendimenti e contrasti tra i genitori,
26 come successo in occasione delle ultime festività natalizie allorquando una variazione comunicata dai servizi nell'imminenza del periodo ha determinato la sig.ra a presentare istanza di CP_1
chiarimenti al Tribunale.
E, quindi, rimarrà con ciascuno dei genitori secondo il seguente calendario: Per_1
- settimana A: il padre preleverà all'uscita dalla scuola materna il martedì, tenendola Per_1
presso di sé sino al mercoledì mattino quando la riaccompagnerà, ed il venerdì (sempre all'uscita da scuola) sino al riaccompagnamento il lunedì mattino (totale: 4 pernottamenti);
- settimana B: il padre preleverà all'uscita dalla scuola materna il martedì e la terrà presso Per_1
di sé sino al riaccompagnamento del giovedì mattino (totale: 2 pernottamenti);
- risulta opportuno che la bambina continui a frequentare la scuola materna e, a seguire, la scuola primaria, in regime di tempo pieno, sino alle ore 16.
- durante le vacanze estive ogni genitore potrà tenere con sé la figlia per tre settimane, non consecutive;
- le vacanze di Natale potranno essere suddivise in due periodi dal 25 dicembre mattino (Vigilia di
Natale presso l'altro genitore) sino al 31 mattino e dal 31 dicembre sino al 6 gennaio, da trascorrere ad anni alterni con ciascun genitore;
- vacanze di Pasqua suddivise in due periodi di due giorni e mezzo (il secondo dei quali includente la domenica) da trascorrere ad anni alterni presso l'uno e l'altro genitore.
Stanti le ulteriori criticità emerse nel corso del procedimento, sempre al fine di evitare fraintendimenti e occasioni di contrasto tra i genitori appare opportuno prevedere che:
- nel caso in cui la minore dovesse rimanere a casa da scuola, il tempo scolastico sarà di competenza del genitore che l'ha avuto con sé per il pernottamento;
il passaggio all'altro coinciderà con il termine dell'orario scolastico;
- durante i mesi estivi la permanenza presso il genitore è da intendersi dall'uscita dal centro estivo fino all'indomani con riaccompagnamento al centro estivo;
- nei propri turni di responsabilità ciascun genitore, salvo accordi diversi, si occuperà di tutte le necessità della minore provvedendo, da solo o con l'aiuto delle proprie risorse, a ritirarlo da scuola, ad accompagnarlo ad eventuali visite mediche (avvisando comunque l'altro genitore ed i servizi affidatari dell'esito della visita) o alle attività ludico-sportive o quant'altro.
Appare, invece, opportuno revocare la previsione delle videochiamate con l'altro genitore e questo sia per la diversa regolamentazione dei tempi di con ciascuno dei genitori, ora già Per_1
improntata secondo un principio di alternanza che garantisce la bigenitorialità, sia tenuto conto dell'accresciuta età di rispetto all'epoca dell'introduzione del presente procedimento e Per_1 dell'equilibrio acquisito presso ciascuno dei due contesti di riferimento, sia perché foriera di
27 sistematiche accuse e incomprensioni tra le parti a detrimento dell'interesse della minore, costretta anche sotto questo profilo ad un continuo conflitto di lealtà con l'uno o l'altro dei genitori.
***
Venendo alle questioni economiche, in assenza di significative modifiche della situazione lavorativa e reddituale delle parti, appare congruo mantenere, nella misura già stabilita all'esito della fase presidenziale, il contributo al mantenimento ordinario di a carico del , ivi Per_1 Pt_1 determinato in € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare entro il giorno
5 di ogni mese, oltre assegni familiari o assegno unico per i figli.
Le spese di straordinarie da sostenersi nell'interesse di rimangono a carico di entrambi i Per_1
coniugi, nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità di cui al Protocollo per la trattazione dei Giudizi in Materia di Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019.
Va, infine, dato atto che la signora non ha riproposto in sede di precisazione delle CP_1
conclusioni la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento a proprio favore, rigettata in via provvisoria all'esito della fase presidenziale e non coltivata in corso di giudizio, dovendo intendersi quindi la medesima come rinunciata.
***
Vanno, infine, regolate le spese di lite.
In considerazione della soccombenza reciproca delle parti, oltre che della complessità della vicenda familiare e processuale, appare congruo disporre la compensazione integrale delle medesime.
Per lo stesso motivo, le spese di CTU vanno poste a carico delle parti pari misura.
Si ritiene, peraltro, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per condannare la resistente alla rifusione del ricorrente delle spese di difesa da questi sostenute a causa del CP_1 Pt_1
comportamento processuale da questa tenuto nella fase istruttoria, in contrasto con i principi del giusto processo, con particolare riferimento all'esigenza della ragionevole durata, alla parità delle armi del processo e al rispetto del contraddittorio (C., S.U., 18810/2010).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli art. 175 e 127 c.p.c.) di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio espresso dall'art. 101, da effettive garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111, c.
2, Cost), dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (C.
21.11.2012 n. 20422 e C 1.3.2012 n. 3189).
28 Orbene, deve osservarsi come nel procedimento in esame, il comportamento processuale tenuto dalla parte resistente nella fase istruttoria e, financo, nella fase decisionale, sia stato caratterizzato da innumerevoli e ridonanti istanze ed iniziative processuali sovrabbondanti rispetto alle esigenze di tutela della parte, non sempre rispettose delle norme processuali e, comunque, contrarie al principio di ragionevole durata del processo e di difesa della controparte.
Si condivide sul punto quanto dedotto dalla parte ricorrente in sede di comparsa conclusionale ove è stato evidenziato che:
- sono state avanzate plurime istanze al di fuori di ogni cadenza processuale e specifica qualificazione, spesso seguite da successive integrazioni sia fuori udienza che in udienza e spesso non oggetto di contraddittorio (la parte ricorrente ha lamentato che taluna istanza, non le stata notificata dal patrocinio della sig.ra in ottemperanza da quanto disposto dallo stesso giudice CP_1
per esempio provvedimento 04/07/24); a titolo esemplificativo si richiamano al riguardo le plurime e sistematiche istanze non meglio qualificate presentate nell'anno trascorso dal in Sicilia in Pt_1
limine di ogni festività o la reiterazione delle istanze relative alle videochiamate, anche in questo caso senza specifica qualificazione, l'ultima delle quali proposta anche in pendenza dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 190 c.p.c. e già valutata inammissibile dal Tribunale;
- plurime iniziative processuali sono state oggetto di successive e reiterate integrazioni con aggravio delle difese del ricorrente: si vedano ad esempio le vicende del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. proposto in pendenza di pari ricorso proposto dal , poi integrato in data 28.06.2024 anche a modifica Pt_1
dei provvedimenti provvisori parziali resi in data 15.06.2024, ed al quale sono seguite ulteriori istanze in data 3.7.2024 “IN ORDINE ALLE PERMANENZE DELLA BAMBINA DURANTE IL
PERIODO ESTIVO” e, in data 19.07.2024, ulteriore “ISTANZA URGENTE INTEGRATIVA
DEL RICORSO EX ART. 709 TER C.P.C. DEL 24.06.2024 O, IN SUBORDINE, DA
INTENDERSI QUALE NUOVO RICORSO PER L'EMISSIONE DI PROVVEDIMENTI IN
CASO DI INADEMPIENZE O VIOLAZIONI CON CONSEGUENTE MODIFICA DEI
PROVVEDIMENTI IN VIGORE EX ART. 709 TER C.P.C.”, tutti aventi oggetto le questioni già sub iudice inerenti alla più consona organizzazione dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore;
anche in vista della precisazione delle conclusioni parte resistente ha depositato in data 13.11.2024 “ISTANZA URGENTE PER L'EMISSIONE DELL'ORDINE DI ESIBIZIONE
ALLA PARTE DI UN DOCUMENTO EX ART. 210 C.P.” reiterando, quantomeno in parte, istanze già depositate nel corso del procedimento (somministrazione test MMPI 2 e data presentazione istanza assegnazione in Sicilia), esaminata nel contraddittorio delle parti all'udienza del 21.11.2024, allorquando la parte resistente ha chiesto l'acquisizione di ulteriore documentazione, svolto ulteriori difese e proposto ulteriore domanda di modifica dei provvedimenti
29 provvisori in essere in punto deleghe scolastiche, determinando così ulteriore rinvio d'udienza onde consentire alla controparte di prendere posizione e al giudice di valutare le plurime questioni sottoposte (il ricorso ex art. 709 u.c. c.p.c. è stato poi rigettato per assenza di novità);
- talune affermazioni sono prive di qualsivoglia riscontro probatorio e, ancor prima, di spiegazione alcuna sulla pertinenza e rilevanza ai fini del procedimento, quali ad esempio le allusioni contro la famiglia paterna contenute anche nell'atto peritale di parte e negli atti difensivi materni privi di alcun nesso di funzionalità con le pretese azionate in giudizio, come tali costituenti mere insinuazioni contro il sig. ; Pt_1
- anche la documentazione avversa è stata più volte depositata anche se non autorizzata e in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 87 c.p.c. rendendo così oltremodo complesso sia per la controparte che per lo stesso organo giudicante, individuare e valutare ammissibilità, rilevanza e tempestività del materiale probatorio offerto (si vedano al riguardo le vicende relative alle produzioni di cui alle udienze 14.12.2023 e 19.12.2023 con termine intermedio per le produzioni, ulteriormente integrate alla seconda udienza).
Alla luce di tutti questi elementi, appare congruo porre a carico di parte resistente, le spese di lite conseguenti all'aggravio di difese a carico della parte ricorrente da determinarsi in misura corrispondente a valori medi per lo scaglione di riferimento previsti per la fase istruttoria dal D.M.
55/14, così come aggiornato con D.M. 147/22.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra domanda ed eccezione,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e , con Parte_1 CP_1
rigetto della domanda di addebito alla moglie;
2) dispone, per il periodo di due anni, l'affidamento della minore ai Persona_11
SERVIZI SOCIALI di US di Piave, i quali continueranno ad assumere anche le decisioni di maggiore rilevanza per salute, istruzione ed educazione della minore, nel suo preminente interesse, con relazione al GT ogni sei mesi;
3) conferma la collocazione prevalente della minore presso la madre, alla quale, a tal fine, Per_1
rimane assegnata la casa familiare in US di Piave (VE), via Fossanuova 6;
4) dispone che i tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore siano regolati Per_1
secondo il calendario predisposto in sede di CTU e già ratificato in via provvisoria nel corso del procedimento, con le ulteriori precisazioni indicate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
30 5) pone a carico di il pagamento, a titolo di contributo al mantenimento Parte_1 ordinario della figlia, di € 350,00 mensili, rivalutabili annualmente su base ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, oltre assegni familiari o assegno unico per i figli;
6) pone a carico di entrambi i coniugi, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie relative alla prole secondo le modalità di cui al Protocollo per la Trattazione dei Giudizi in Materia di
Famiglia e delle Persone del Tribunale di Venezia del 20.09.2019;
7) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
8) condanna a rifondere a le spese di lite da questi sostenute ai sensi CP_1 Parte_1 dell'art. 92 c.p.c. liquidate in € 1.806 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa;
9) pone le spese di CTU a carico delle parti nella misura di metà ciascuna.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile del Tribunale, in data
28.02.2024
Il Giudice estensore
(Dott.ssa Tania Vettore)
Il Presidente
(dott.ssa Lisa Micochero)
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