Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 904 del Registro Generale Contenzioso 2019
TRA nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Messina, via XXIV C.F._1
Maggio, n. 18, presso lo studio dell'avv. TOMMASINI RAFFAELE (C.F.:
), pec: C.F._2 Email_1
fax n. 090- 661982, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ATTORE
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato a Messina presso lo C.F._3
studio dell'avv. DE ARCANGELIS FABIO (C.F.: , C.F._4
fax: 090710247), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. TERRANOVA VINCENZO (C.F.: , fax: C.F._5
0906011146), per procura in atti;
CONVENUTO avente per oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
1
Con atto di citazione notificato il 19.02.2019, Parte_1
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale il fratello
[...]
esponendo che in data 31.10.2017 era deceduta a Messina CP_1
madre delle parti in causa;
che la de cuius era stata Persona_1
ricoverata in data 19.08.2017, a seguito di un malore, presso il Pronto
Soccorso dell'ospedale Piemonte e, dalla diagnosi di ingresso, era emerso che la stessa soffriva da qualche giorno di deficit mnemonico e che nei tre mesi precedenti il ricovero aveva manifestato un deterioramento delle capacità di giudizio;
che dall'esame TC encefalo eseguito presso la stessa struttura era emersa una condizione di sofferenza ischemica cronica;
che in data 22.08.2017 la era stata trasferita presso la Per_1 Controparte_2
dove le era stato diagnosticato un deterioramento cognitivo;
che in
[...]
data 06.09.2017 la era stata trasferita presso la Casa di Ospitalità Per_1
“Collereale”, dove, al momento del ricovero, era stato riscontrato un
“decadimento cognitivo e disorientamento spazio temporale”; che nella medesima data era stato eseguito sulla un test (IADL), da cui Per_1
risultava che la paziente aveva una grave compromissione delle facoltà intellettive;
che, dopo la morte della de cuius, egli aveva appreso della esistenza di un testamento olografo, che sarebbe stato redatto in data
26.09.2017, vale a dire durante il ricovero presso la Casa di Ospitalità
“Collereale”, quando la madre era affetta da grave demenza senile e, come tale, in stato di incapacità; che egli aveva motivo di ritenere che anche la firma apposta sul testamento non fosse autentica;
che in occasione del ricovero della madre presso la era stata rinvenuta Controparte_2
nella casa della madre la somma di € 88.0000,00, poi divisa tra i figli e;
che sul conto corrente cointestato alla madre ed al figlio Pt_1 CP_1
ma sul quale venivano depositate esclusivamente somme di CP_1
2 pertinenza della de cuius, risultava un saldo molto esiguo rispetto alle sue entrate ed alle modeste spese, con un ammanco di circa € 400.000,00; che dall'esame degli estratti conto era emerso, poi, che la de cuius, in data
13.11.2007, aveva corrisposto al figlio la somma di € 18.000,00 con CP_1
assegno bancario. Tutto ciò esposto, chiedeva l'annullamento del menzionato testamento olografo per difetto del requisito della olografia e per incapacità della testatrice, l'annullamento delle donazioni effettuate dalla madre in favore del figlio ed aventi ad oggetto la somma sopra CP_1
indicata di € 18.000,00, nonchè l'ulteriore somma di € 350.000,00 menzionata nel testamento, sempre per incapacità ex art. 775 c.c., e chiedeva, in ogni caso, che le somme oggetto di donazione fossero conferite alla massa ereditaria, con la divisione del relativo importo, sottolineando che la convenuta non aveva partecipato all'incontro di mediazione.
Con comparsa depositata il 20.05.2019 si costituiva il convenuto il quale evidenziava che i beni della madre erano stati CP_1
già divisi tra le parti con atto pubblico del 07.03.2018, avente anche natura transattiva ed efficacia preclusiva di ogni ulteriore pretesa in relazione alla successione materna, sicché le domande avversarie risultavano del tutto infondate. Osservava, poi, con riferimento alla somma di € 350.000,00 menzionata in citazione, che con detta somma la madre aveva effettuato in suo favore una donazione indiretta della casa acquistata a Roma e non del denaro impiegato per il suo acquisto e che nel testamento olografo la de cuius aveva dispensato il figlio dalla collazione, mentre con CP_1
riferimento alla somma di € 18.000,00, che la stessa poteva considerarsi una donazione di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., in rapporto alle possibilità finanziarie della de cuius. Negava, in ogni caso, che il testamento fosse nullo o annullabile per incapacità della testatrice o per
3 difetto del requisito della olografia, evidenziando che la scheda valutativa prodotta dalla controparte, datata 30.08.2017, con allegati i test IADL, era diversa da quella rilasciata dalla Casa di Ospitalità “Collereale” al deducente, essendovi difformità sia grafiche che di contenuto, sicché uno dei due documenti prodotti dalle parti non poteva essere corrispondente all'originale. Rilevava, in ogni caso, che, dal certificato rilasciato in data
10.11.2018 dal dott. collaboratore della Casa di Persona_2
Ospitalità “Collereale” emergeva che la , durante il periodo di Per_1
ricovero presso la suddetta Casa di Ospitalità e fino al decesso, aveva presentato uno stato cognitivo compatibile con l'età e tale da consentirle di prendere decisioni ed esprimere la propria volontà su fatti e circostanze riguardanti la propria persona. Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto di tutte le domande avversarie.
All'udienza del 31.10.2019 il Giudice concedeva i termini previsti dall'art. 183/6 c.p.c.. Con memoria depositata il 28.11.2019 ai sensi dell'art. 183/6 n. 1 c.p.c. parte attrice sottolineava che l'atto di divisione del
07.03.2018 aveva avuto ad oggetto solo i beni immobili rientranti nell'asse ereditario, posto che residuava una situazione di comunione ereditaria avente ad oggetto il denaro lasciato dalla de cuius ed i crediti nei confronti dell'Istituto previdenziale, e non aveva avuto finalità transattiva, in quanto, quando le parti avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere, avevano inteso fare riferimento solo alla divisione dei cespiti immobiliari.
Concludeva, pertanto, negando che a tale atto potesse attribuirsi efficacia preclusiva in ordine alle pretese delle parti derivanti dalla successione ereditaria dei genitori e ribadiva, quindi, tutte le domande già proposte.
Con memoria depositata il 29.11.2019 ai sensi dell'art. 183/6 n. 1
c.p.c. reiterava tutte le eccezioni e difese già Controparte_1
sollevate. Con successiva memoria depositata il 29.12.2019 ai sensi
4 dell'art. 183/6 n. 2 c.p.c., contestava le Controparte_1
argomentazioni svolte dalla controparte con riferimento alla efficacia dell'atto di divisione del 07.03.2018, sottolineando che anche una divisione parziale poteva avere efficacia abdicativa rispetto ad eventuali altre pretese relative alla successione dei genitori e che la divisione effettuata con l'atto del 07.03.2018 riguardava sostanzialmente tutti i beni comuni, in quanto il conto corrente sul quale si trovava il denaro della de cuius era cointestato ai due figli odierne parti in causa ed i ratei di pensione da riscuotere erano di trascurabile entità mentre il riparto delle somme che avrebbero dovuto essere corrisposte dall'istituto previdenziale non poteva influire in alcun modo sul regolamento di interessi relativo alla successione.
Con ordinanza del 02.12.2020 il Giudice Istruttore disponeva C.T.U. sia al fine di accertare se fosse incapace di intendere e di Persona_1
volere al momento della redazione del testamento olografo oggetto di causa ed all'epoca delle donazioni oggetto di causa, sia al fine di verificare se il testamento olografo oggetto di causa fosse stato interamente scritto e sottoscritto da Con la medesima ordinanza, inoltre, il Persona_1
Giudice Istruttore ammetteva la prova testimoniale chiesta dalle parti nei limiti indicati nel medesimo provvedimento ed ordinava alla casa di
Ospitalità “Collereale” l'esibizione in giudizio della documentazione sanitaria relativa alle condizioni di salute di durante il Persona_3
ricovero della stessa presso la suddetta Casa di Ospitalità.
In data 05.01.2021 la Casa di Ospitalità “Collereale” depositava la documentazione richiesta e parte attrice, con note depositate il 27.01.2021, sottolineava che la documentazione sanitaria in questione, costituente uno stralcio della cartella clinica, era in più parti difforme rispetto alla corrispondente documentazione che gli era stata rilasciata in data
25.01.2018, a seguito di rituale richiesta, e che era stata da lui prodotta nel
5 fascicolo telematico, così da fare presumere una alterazione o manomissione della documentazione da ultimo prodotta.
In data 12.06.2021 la C.T.U. dott. Persona_4
depositava la relazione grafologica.
Con atto depositato il 07.09.2021, l'attore proponeva querela di falso avverso la documentazione sanitaria depositata nel fascicolo telematico e proveniente dalla Casa di Ospitalità “Collereale”, che risultava difforme rispetto a quella a lui rilasciata da medesimo ente in data 18.07.2024.
Con note depositate il 19.10.2022, parte convenuta eccepiva l'inammissibilità della querela di falso e, all'udienza del 27.10.2022, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 221 della legge
17.07.2020 n. 77, il Giudice Istruttore rimetteva al collegio unitamente al merito la questione relativa all'ammissibilità della proposta querela di falso.
In data 18.07.2024, la C.T.U. dott. depositava la Persona_5
consulenza psichiatrica.
All'udienza del 06.02.2205, celebrata con le modalità cartolari previste dall'art. 127 ter c.p.c., il Giudice Istruttore, sulle conclusioni dei procuratori delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., concedendo alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., giorni 60, decorrenti dalla comunicazione dell'ordinanza, per lo scambio delle comparse conclusionali e successivi giorni 20 per lo scambio delle memorie di replica.
L'attore ha chiesto che fosse dichiarato nullo o che fosse annullato il testamento olografo datato 26.09.2017 ed apparentemente sottoscritto da in quanto privo del requisito della olografia o redatto in Persona_1
stato di incapacità di intendere e di volere.
6 Il convenuto ha, in primo luogo, eccepito l'inammissibilità della domanda per l'effetto preclusivo derivante dalla transazione stipulata dalle parti con l'atto pubblico di divisione del 07.03.2018, rogato dal notaio dott.
Ha osservato, infatti, che le parti in causa, in detto Persona_6
atto pubblico, dopo avere premesso di essere comproprietari, in parti uguali, di alcuni immobili pervenuti “per successione legittima e testamentaria in morte di , avevano proceduto alla Persona_1
divisione dei suddetti beni “a tacitazione di ogni loro diritto, azione e ragione, in relazione alle successioni paterna e materna”.
La prima questione da esaminare riguarda la qualificazione giudica da attribuire alla suddetta vicenda negoziale, accertando quale fosse l'interesse pratico perseguito dalle parti e, in particolare, verificando se la divisione dei beni comuni potesse considerarsi esecutiva di un accordo di natura transattiva di ogni pretesa derivante dalle successioni dei genitori.
Come è noto, ai sensi dell'art. 1965 c.c., affinché un negozio possa essere considerato transattivo, è necessario, da un lato, che esso abbia ad oggetto una res dubia e cioè cada sopra un rapporto giuridico avente, almeno nell'opinione delle parti, carattere di incertezza, tale da dare luogo ad una lite o da ingenerare il pericolo di insorgenza di una lite, vale a dire un conflitto di interessi qualificato dalla pretesa di uno degli interessati e dalla resistenza dell'altro e, dall'altro lato, che, nell'intento di fare cessare la situazione di dubbio venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche, nel senso che l'uno sacrifichi qualcuna delle sue pretese in favore dell'altro, indipendentemente da qualsiasi rapporto di equivalenza tra datum e retentum (Cass. civ.
6.05.2003 n. 6961; Cass. civ.
22.02.2000 n. 1980; Cass. civ. 10.07.1985 n. 4106). Al fine di accertare l'esistenza e la misura delle reciproche concessioni, che costituiscono l'oggetto del contratto transattivo, occorre, poi, guardare alle posizioni
7 assunte dalle parti, in relazione alle reciproche pretese e non già in relazione ai diritti effettivamente spettanti secondo la legge, prescindendosi da ogni equivalenza tra le medesime (Cass. civ.
1.06.1988 n. 3714; Cass. civ. 10.07.1985 n. 4106); inoltre è pacifico che le reciproche concessioni non debbono necessariamente esaurirsi nell'ambito del rapporto controverso, potendo esse incidere anche su diritti e beni estranei alla causa;
infatti, il secondo comma dell'art. 1965 c.c. prevede che le parti possano risolvere la lite costituendo, modificando od estinguendo rapporti diversi da quelli oggetto della pretesa e della contestazione e con riferimento a tale fattispecie si parla di “transazione mista”, proprio per sottolineare che è comunque applicabile la disciplina speciale stabilita per la transazione (Cass. 17.08.1990 n. 8330).
Sebbene, da un punto di vista astratto, transazione e divisione siano due istituti molto differenti tra loro, sovente, in concreto, non è affatto semplice stabilire la disciplina applicabile in quelle ipotesi in cui, oltre alla composizione di una lite, si attui la cessazione di uno stato di comunione.
La distinzione è stata esaminata in giurisprudenza soprattutto con riferimento alla possibilità di impugnare la ripartizione dei beni divisi per rescissione, ai sensi dell'art. 763 c.c., avendo il legislatore espressamente escluso tale rimedio “contro la transazione con la quale si è posto fine alle questioni insorte a causa della divisione o dell'atto fatto in luogo della medesima” (art. 764 c.c.), in conformità a quanto stabilito per il vero e proprio contratto di transazione dall'art. 1970 c.c.. Orbene, in giurisprudenza si suole distinguere l'ipotesi in cui, con il negozio divisorio, venga composto un dissidio circa le sole operazioni divisionali (divisione transattiva), ammettendo in tal caso generalmente la rescissione, in quanto non si ritengono ravvisabili gli elementi della transazione, avendo la controversia natura non giuridica ma meramente economica, e l'ipotesi in
8 cui la divisione viene attuata a seguito di una transazione sulla esistenza o sulla misura del diritto a ciascuno spettante, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote (transazione divisoria), ove si ritiene generalmente che la disciplina sulla transazione sia destinata a prevalere, sulla base di quanto disposto dal menzionato art. 1965 comma 2
c.c., e che sia applicabile il rimedio rescissorio almeno tutte le volte in cui la lite aveva ad oggetto proprio gli elementi rilevanti per potere accertare una sproporzione tra quote e porzioni effettivamente formate (Cass. civ.
02.02.1994 n. 1029; Cass. civ. 18.09.2009 n. 20256; Cass. civ. 03.08.2012
n. 13942).
Sennonché, ai fini dell'interpretazione di un negozio come transazione divisionale, nel quale la causa transattiva prevale su quella divisionale, non è possibile presumere la volontà di transigere con rinuncia ai propri diritti, sulla base della semplice consapevolezza della sproporzione delle quote o dei beni indicati nell'accordo divisorio, in mancanza non soltanto dell'"aliquid datum aliquid retentum", ma anche di un mero disaccordo tra gli eredi e di qualsiasi espressa rinuncia o menzione della volontà di comporre future controversie (Cass. civ. 22.03.2019 n.
8240).
Orbene, nella fattispecie in esame, l'atto di divisione contiene l'affermazione che le attribuzioni di beni in esso contenute venivano effettuate dai condividenti “a tacitazione di ogni loro diritto, azione e ragione, in relazione alle successioni paterna e materna”; si pone, pertanto, il problema se la rinuncia delle parti a far valere eventuali diritti derivanti dalla successione paterna e materna riguardasse ogni questione, compresa la esistenza e la misura dei diritti spettanti a ciascun condividente a seguito delle suddette vicende successorie, o fosse più limitata avendo ad oggetto solo le questioni attinenti alla divisione dei beni provenienti dalle
9 successioni paterna e materna. Il convenuto ha sostenuto che, da un punto di vista letterale, non vi sarebbero elementi per potere interpretare la suddetta clausola in modo restrittivo, mentre l'attore ha sostenuto che detta clausola si riferirebbe esclusivamente alle questioni attinenti lo scioglimento della comunione dei beni immobili oggetto del contratto.
Invero, ad avviso del collegio entrambe le soluzioni ermeneutiche non appaiono convincenti. Infatti, da un lato, il riferimento contenuto nell'atto ad una rinuncia a diritti derivanti dalla successione paterna rende evidente che detta rinuncia non riguardava soltanto le questioni concernenti la divisione dei beni immobili oggetto del medesimo contratto, tenuto conto del fatto che i suddetti beni immobili erano pervenuti alle parti esclusivamente “per successione legittima e testamentaria in morte di e non vi erano beni provenienti dalla eredità paterna, Persona_1
sicché la rinuncia a “diritti derivanti dalla successione paterna” rinvia a diritti spettanti su beni ulteriori rispetto a quelli oggetto di divisione.
Dall'altro lato, però, non è contestato che tale divisione non comprendesse tutti i beni comuni derivanti dalla eredità materna, in quanto non venivano menzionati i diritti immobiliari (a prescindere dal fatto che tali diritti fossero di modesto rilievo economico e che, verosimilmente, la misura della spettanza di tali diritti non avrebbe dato luogo a contrasti tra le parti), sicché appare arduo affermare che le parti intendessero accettare i beni attribuiti in sede di divisione “a tacitazione di ogni loro diritto”, compresi i diritti eventualmente spettanti sui residui beni comuni. Inoltre, appare significativo che nell'art. 1 dell'atto di divisione si fa riferimento alla volontà dei comparenti di “uscire dallo stato di comunione”, mentre non si fa riferimento ad eventuali ulteriori contrasti sulla esistenza e sul contenuto dei diritti successori a ciascuno spettanti, mentre all'art. 2 del medesimo atto si fa riferimento alla circostanza che le attribuzioni patrimoniali
10 venivano effettuate “a titolo di divisione irrevocabile”, così lasciando intendere che l'irrevocabilità e la conseguente “tacitazione” di ogni diritto
(menzionata immediatamente dopo) riguardasse soltanto la divisione, vale a dire le questioni che avrebbero potuto insorgere a causa della divisione dei beni provenienti dall'eredità paterna e materna, ma non anche le ulteriori questioni sui presupposti della divisione, vale a dire sulla validità ed efficacia degli atti da cui le comunioni ereditarie traevano origine.
Infatti, non sembra configurabile una volontà di transigere in mancanza della esplicitazione di un disaccordo tra gli eredi sulle questioni costituenti il presupposto e l'oggetto della divisione. Inoltre, nella fattispecie in esame non si rinvengono neppure le “reciproche concessioni” poiché le parti hanno chiaramente affermato di essere comproprietari in parti uguali dei beni oggetto del contratto di divisione ed hanno cercato di comporre le porzioni a ciascuno spettanti in modo che il valore di queste fosse corrispondente al valore della quota, come si desume chiaramente anche dalla scrittura privata integrativa, sottoscritta sempre il 7 marzo 2018, ove si fa riferimento alla necessità di effettuare una “compensazione” dei valori degli immobili e si specifica che tali valori erano stati fissati “di comune accordo”, clausole che rendono evidente che le parti hanno avuto ben presente la necessità di procedere al calcolo delle porzioni corrispondenti alle quote.
Alla stregua delle superiori considerazioni ritiene, allora, il collegio che l'atto di divisione del 7 marzo 2018 non precluda la possibilità di esaminare la validità ed efficacia del testamento olografo della de cuius, in quanto la rinuncia delle parti a far valere eventuali diritti derivanti dalla successione paterna e materna riguardava soltanto la divisione, vale a dire le questioni che avrebbero potuto insorgere a causa della divisione dei beni provenienti dall'eredità paterna e materna.
11 In relazione alla forma del negozio testamentario, l'art. 601 c.c. distingue il testamento olografo e il testamento per atto di notaio, mentre l'art. 602 c.c. stabilisce che il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. Di conseguenza, affinché il testamento possa qualificarsi come olografo, non sono richieste formule sacramentali ma sono comunque necessari tre requisiti di carattere formale: la sottoscrizione del testatore, l'apposizione della data e l'autografia. Sia il primo sia l'ultimo di tali requisiti assicurano la personalità delle disposizioni del de cuius, che non ha la possibilità di avvalersi né di un rappresentante né di un nuncius, mentre scopo dell'indicazione della data è quello di accertare se l'erede fosse capace di testare nel giorno in cui il testamento venne redatto e, nella fattispecie di due o più testamenti successivi, provenienti dalla stessa persona, quello di stabilire quale sia posteriore, con l'effetto di revocare le disposizioni incompatibili contenute nei testamenti anteriori.
Riguardo poi alle modalità con le quali la parte interessata può contestare la sussistenza del requisito dell'autografia del testamento olografo ed ai conseguenti oneri probatori, si è assistito ad una evoluzione giurisprudenziale, sino alla nota pronuncia a Sezioni Unite 15 giugno 2015
n. 12307, la quale ha inciso profondamente sulla ricostruzione dogmatica della fattispecie e sui poteri delle parti. In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che contesta l'autenticità di un testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, gravando su di lui l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo, mentre ha ritenuto inadeguate le due diverse soluzioni in precedenza prospettate per superare l'efficacia probatoria del testamento olografo, vale a dire il ricorso al
12 disconoscimento della scrittura privata e la proposizione di querela di falso.
In particolare la Suprema Corte ha rilevato che l'azione per quaestio nullitatis consente di rispondere, da un lato, all'esigenza di mantenere il testamento olografo nell'orbita delle scritture private e, dall'altro lato, di evitare la necessità di individuare un assai problematico criterio per distinguere in maniera soddisfacente, nell'ambito delle scritture private, quelle aventi una incidenza sostanziale e processuale intrinsecamente elevata, tale da richiedere la querela di falso, senza però equiparare l'olografo ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi.
Passando all'esame del merito della domanda di accertamento negativo, l'istruttoria compiuta non consente, nondimeno, di affermare che il testamento oggetto di causa sia privo del requisito della olografia, per non essere stato interamente scritto e sottoscritto dalla de cuius. Sul punto è stata disposta CTU ed il relativo incarico è stato affidato alla dott.ssa
, la quale, all'esito di un'indagine accurata e Persona_7
approfondita, nelle conclusioni della relazione depositata il 12.06.2021, ha affermato che l'analisi grafica diretta e confrontuale tra il testo in verifica e la campionatura autografa della de cuius consente di affermare la
“riferibilità dell'intero testo in verifica alla grafomotricità della nominale firmataria”, essendo stati rilevati profili di concordanza sia sotto l'aspetto psico-grafo-motorio che nelle caratteristiche di esecuzione.
Questo Collegio ritiene di dover condividere le motivazioni poste a fondamento delle conclusioni rassegnate dalla CTU, in quanto logicamente argomentate, con rigore metodologico e dopo un'indagine scrupolosa e approfondita, e da ciò consegue che l'attore non ha assolto l'onere probatorio che su di lui gravava per l'accoglimento della domanda di
13 nullità del testamento in quanto privo del fondamentale requisito di forma della “olografia”.
Quanto alla domanda avanzata dall'attore di annullamento del testamento per incapacità, si deve premettere che, ai sensi dell'art. 591 c.c., possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge e, in particolare, sono incapaci di testare quei soggetti che “sebbene non interdetti, si provi essere stati per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento”.
Ciò significa che i soggetti interessati possono provare lo stato di incapacità di intendere e di volere, anche transitorio, del testatore al momento della confezione della scheda testamentaria (Cassazione n.
3411/78).
La giurisprudenza di legittimità ha, in proposito, chiarito che l'incapacità naturale del testatore, comportante l'invalidità del testamento, non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà, né in una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive, ma richiede che, a causa dell'infermità, il testatore, nel momento della redazione del testamento, sia stato assolutamente privo della coscienza, del significato dei propri atti e della capacità di autodeterminarsi (Cass. civ. n. 15480/2001, Cass. civ. n.
10571/1998; Cass. civ. n. 5620/1995).
Quanto alla prova dello stato di incapacità, si distingue, poi, fra infermità permanente, cui presuntivamente si collega uno stato di incapacità naturale, nel qual caso spetta alla parte che intenda avvalersi del testamento provare un eventuale lucido intervallo nel momento di
14 manifestazione dell'ultima volontà, ed infermità a carattere intermittente, per la quale non opera una presunzione di incapacità, con conseguente onere a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere
(Cass. civ. n. 15480/2001, Cass. civ. n. 10571/1998).
Nella fattispecie in esame è stata espletata CTU per accertare la capacità di intendere e di volere della de cuius, sulla base della documentazione prodotta ed acquisita.
L'attore ha, nondimeno, proposto querela di falso avverso la documentazione sanitaria trasmessa dalla Casa di Ospitalità “Collereale”, evidenziando che essa era difforme rispetto a quella a lui rilasciata anteriormente al giudizio dalla stessa Casa di Ospitalità. Il collegio è, pertanto, chiamato innanzi tutto a verificare l'ammissibilità della suddetta querela di falso.
Come è noto, una delle questioni più dibattute in dottrina e giurisprudenza concerne l'individuazione dell'oggetto del processo su querela di falso: la tesi tradizionale vuole che si tratti di un processo di accertamento che ha per oggetto un fatto e più precisamente il modo di essere di un documento, mentre altri autorevoli studiosi hanno sostenuto che esso avrebbe per oggetto una questione pregiudiziale ovvero un rapporto obbligatorio. E' certo, tuttavia, che il legislatore, forse influenzato da una concezione “penalistica” del processo di falso, ha manifestato chiaramente la volontà di costruire la certezza in ordine ai documenti come un bene autonomo, che prescinde dal suo collegamento con un processo attualmente pendente e, quindi, con la efficacia probatoria ricavabile dalla scrittura. In ogni caso la querela di falso, tanto se proposta in via principale,
15 che se proposta in via incidentale, ha lo scopo di privare una scrittura privata riconosciuta o un atto pubblico della sua intrinseca idoneità a far fede, vale a dire a servire come prova di atti o di rapporti (Cass. 20.06.2000
n. 8362).
Naturalmente, presupposto della querela di falso è che il documento contro cui essa è rivolta possegga o sia idoneo a possedere quella particolare efficacia probatoria che appunto la legge sancisce "fino a querela di falso", trattandosi dello strumento processuale atto a togliere il valore di prova legale alle fonti di prova documentale, vale a dire all'atto pubblico, quanto alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha firmato, alle dichiarazioni delle parti e altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (art. 2699, 2700
c.c.) e alla scrittura privata, quanto alla provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è considerata come riconosciuta (art. 2702 c.c.), ovvero anche alla scrittura privata non riconosciuta se essa sia verificata (Cass. 13104/2000) o se non sia verificata, in relazione alla efficacia probatoria che essa comunque potrebbe avere in altri processi (Cass. civ. sez. un.
4.06.1986 n. 3734). Tra gli elementi necessari perché il documento possa assurgere ad atto pubblico va, dunque, annoverata la circostanza che sia stato formato da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni e che tra tali funzioni rientri l'attività di documentazione assistita da pubblica fede, desumibile anche dalla peculiare attività pubblicistica svolta dal soggetto. Si è, così, affermato, sulla base dei principi sopra esposti, che fanno piena prova fino a querela di falso le attestazioni contenute nelle cartelle cliniche, redatte da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, che hanno natura di certificazione amministrativa in relazione alle attività
16 terapeutiche svolte (Cass., 20 novembre 2017, n. 27471; Cass., 30 novembre 2011, n. 25568; Cass., 12 maggio 2003, n. 7201), mentre le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione ivi annotate sono prive di fede privilegiata (Cass. civ. 17.06.2024
n. 16737).
Orbene, il Collegio ritiene che il foglio di terapia ed il diario clinico prodotti in corso di causa e sottoscritti dal Direttore dell'Area Sanitaria della casa di Ospitalità “Collereale”, dott. e dal Persona_8
Direttore dell'Area Servizio alle persone della casa di Ospitalità
“Collereale”, non possano considerarsi atti pubblici Parte_2
suscettibili di querela di falso. Innanzi tutto, va osservato che, come si legge nella missiva di accompagnamento, si tratta di documenti formati il
31.12.2020 e sottoscritti "per conferma". Non si tratta, pertanto, di una copia di un originale esistente presso la Casa di Ospitalità “Collereale”, ma di documenti formati il 31.12.2020 sulla base degli elementi di conoscenza in possesso degli operatori della Casa di Ospitalità “Collereale”, sicché è evidente che non si può parlare né di falsità materiale né di falsità ideologica sotto il profilo estrinseco, posto che non si è al cospetto di una
“copia autentica” e nel confezionare l'atto tanto il Direttore dell'Area
Sanitaria quanto il Direttore dell'Area Servizio alle persone della Casa di
Ospitalità “Collereale” non possono considerarsi pubblici ufficiali, ma soggetti privati privi di qualsiasi potere certificativo. Deve escludersi, poi, che i suddetti documenti siano dotati di fede privilegiata con riferimento alle diagnosi in essi contenute, posto che, come si è detto, anche le cartelle cliniche sono prive di una simile efficacia e, peraltro, il “foglio di terapia” ed il “diario clinico” compilati da un ente quale la Casa di Ospitalità
“Collereale” che non fa parte del Servizio Sanitario Nazionale ma che è un'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB - riconosciuta
17 dal D.A. Reg. Sicil. n° 665 del 12.11.1987), non possono certamente essere equiparati ad una cartella clinica.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la querela di falso proposta appare inammissibile e, conseguentemente, non è necessario l'intervento del pubblico ministero. Ciò si desume chiaramente dalla lettera dell'art. 222 c.p.c., secondo cui è solo l'autorizzazione del giudice istruttore alla «presentazione della querela», che apre il procedimento teso all'accertamento del falso, sicché è solo da tale momento che sorge il generale interesse all'intangibilità della pubblica fede dell'atto, che l'organo requirente è chiamato a tutelare.
Dalle suesposte conclusioni deriva, quindi, che è possibile esaminare tutti i documenti prodotti ed acquisiti, che sono liberamente valutabili, dovendosi escludere che uno o alcuni di essi abbiano una fede privilegiata.
Orbene, sulla base dei documenti prodotti ed acquisiti il nominato
C.T.U., dott. , all'esito di un'indagine accurata ed Persona_5
esaustiva, ha concluso affermando che “ nel momento in Persona_1
cui ha redatto il testamento in data 26/09/2017, si trovava in uno stato psichico tale da non conservare le funzioni cognitive poiché affetta da
Demenza tipo Alzheimer.
Ritiene il collegio che le conclusioni cui è giunto il C.T.U. siano pienamente condivisibili, poiché la diagnosi di “Demenza tipo Alzheimer” indicata dal C.T.U. non si basa esclusivamente sulla scheda prodotta dall'attore, che sarebbe stata redatta dal dr. , specialista Persona_9
geriatra, al momento dell'ingresso della presso la Casa di Per_1
Ospitalità “Collereale” (scheda cui non si può attribuire, a priori, piena attendibilità, in quanto difforme dalla analoga scheda prodotta dal
18 convenuto, ove viene menzionata solo una “demenza lieve”), ma trova riscontro sia nella valutazione Score/Conley del 19.08.2017, ove viene affermata la presenza di un “Deterioramento della capacità di giudizio/mancanza del senso di pericolo”, sia, soprattutto, negli esiti dell'esame strumentale TC encefalo a cui la si è sottoposta presso Per_1
il Centro Neurolesi Bonibo Pulejo di Messina in data 21/08/2017, poco tempo prima del ricovero presso la Casa di Ospitalità “Collereale” e quindi anche in epoca antecedente alla sottoscrizione del testamento olografo, ove si legge che la stessa presentava già una “…condizione di sofferenza ischemica cronica…reperto più evidente in regione temporale bilateralmente”, posto che tale referto documenta non solo una demenza vascolare ma anche aspetti di atrofia cerebrale cronica che configurano un invecchiamento cerebrale della malattia di Alzheimer. Peraltro il C.T.U. ha correttamente sottolineato che anche prendendo in considerazione il “Mini
Mental State” effettuato al momento dell'ingresso della presso la Per_1
Casa di Ospitali “Collereale”, prodotto da parte convenuta (test che rappresenta lo screening maggiormente utilizzato per l'esame del funzionamento cognitivo globale) ed escludendo la valutazione “MMSE:
Non Somministrabile” che risulta invece dalla documentazione prodotta da parte attrice, nella sezione che prevede la scrittura di “una frase che contenga un soggetto, un verbo comprensibile”, risulta che alla è Per_1
stato attribuito un punteggio pari a 0 e questo dato va interpretato come l'assenza della capacità della di creare una frase comprensibile di Per_1
significato (capacità di giudizio e di critica) oltre che di soddisfacimento della consegna, vale a dire una inabilità certamente ostativa alla redazione di un testamento valido.
19 Alla stregua dei superiori elementi di conoscenza deve, allora, escludersi che, alla data di redazione del testamento, la fosse Per_1
capace di intendere il significato dei suoi atti e di manifestare liberamente la propria volontà, ancorché la redazione di un testamento implica di regola attività elementari e semplici.
Va, nondimeno, sottolineato che, in materia testamentaria, tanto l'art. 591 c.c. in tema di annullamento del testamento per incapacità, quanto l'art. 606 c.c., in tema di nullità del testamento per difetto di forma indicano quali soggetti abilitati all'impugnazione “chiunque vi ha interesse” e ciò significa che l'attore titolare della legittimazione ad esercitare le azioni di nullità ed annullamento del testamento, ancorché risulti essere erede legittimo o testamentario, non è esentato dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, per cui l'azione stessa non è proponibile in mancanza della prova, da parte del medesimo attore, della necessità di ricorrere al giudice per evitare - attraverso la rimozione degli effetti del testamento impugnato - una lesione attuale del proprio diritto ed il conseguente danno alla propria sfera giuridica (Cass. civ. 29.01.2019 n.
2489).
Orbene, nel caso in esame, tale concreto interesse non appare configurabile. Infatti, con il testamento in questione la de cuius ha istituito suoi eredi universali i figli e , sicché il testamento del quale Pt_1 CP_1
è stata chiesta la declaratoria di nullità o l'annullamento, non ha in alcun modo modificato la vocazione ereditaria, avendo ribadito quanto già previsto dalla legge con riferimento alle successioni legittime, sicché pure accogliendo la domanda di nullità o di annullamento non verrebbero modificate le quote spettanti a ciascun erede. Invero, l'unica previsione contenuta nel testamento che non risulta ripetitiva della disciplina legale consiste nel fatto che la testatrice ha affermato che “la somma di euro
20 trecentocinquantamila che ho dato a mio figlio e che è servita per CP_1
l'acquisto e la ristrutturazione di una casa a Roma per mio nipote Per_10
voglio che sia imputata alla disponibile del mio patrimonio”.
L'attore ha sostenuto che con tale disposizione la de cuius avrebbe dispensato il figlio dalla collazione di tale somma e tale circostanza CP_1
determinerebbe un suo specifico interesse alla impugnazione del testamento.
Come è noto, ai sensi dell'art. 737 c.c. “i figli legittimi e naturali e i loro discendenti legittimi e naturali ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati”. La collazione ereditaria costituisce, pertanto, uno strumento giuridico volto alla formazione della massa ereditaria da dividere al fine di assicurare, nei reciproci rapporti tra i condividenti equilibrio e parità di trattamento, in guisa da non alterare il rapporto di valore tra le rispettive quote, da determinarsi in relazione alla misura del diritto di ciascun condividente, sulla base della sommatoria del relictum e del donatum al momento dell'apertura della successione. La collazione, nei rapporti indicati nell'art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del de cuius, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile (Cass. n.
1481/1979). La collazione opera sia nella successione legittima, sia nella successione testamentaria (Cass. n. 3012/2006). L'obbligo della collazione dei beni ricevuti per donazione diretta o indiretta sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione, salva l'espressa dispensa da parte del de cuius e sempre nei limiti della sua validità, con la conseguenza che i beni donati devono essere conferiti anche in mancanza di una specifica
21 domanda in tal senso da parte dei condividenti, essendo sufficiente la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni, indicati come oggetto di pregressa donazione diretta o indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire, a sollecitare che il preliminare accertamento da parte del giudice della consistenza dell'asse abbia luogo con riferimento anche ai detti beni (Cass. civ., sez. II, 18.07.2005, n.
15131; Cass. civ., sez. II, 19.11.2004, n. 21895). La collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria ha, pertanto, per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e la legge prevede due modi di conferimento del bene: in natura e per imputazione. La collazione in natura consiste nella restituzione del diritto all'asse ereditario, mentre quella per imputazione, ai sensi dell'art. 725 c.c., consta di due operazioni, vale a dire l'addebito del valore dei beni donati a carico della quota dell'erede donatario, con eventuale corresponsione in denaro agli altri coeredi dell'eccedenza, ed il contemporaneo prelevamento di una corrispondente quantità di beni da parte degli eredi non donatari (Cass. civ. 28.06.1976 n.
2453).
E' stato, poi, ripetutamente sottolineato in giurisprudenza (Cass. civ. sez. II 29.07.1994 n. 7142; Cass. civ. sez. II 16.11.2000 n. 14864) che, benché l'obbligo di collazione e l'azione di riduzione possano concorrere entrambi al risultato di aumentare la massa ereditaria, rendendo inefficaci taluni atti di liberalità compiuti in vita dal defunto, la domanda di collazione proposta nel giudizio di divisione ereditaria non implica domanda di riduzione delle relative attribuzioni patrimoniali, diversi essendo sia il petitum, che nella prima ha per oggetto la ricomposizione, in modo reale, dell'asse ereditario e nella seconda ha per oggetto la riduzione delle attribuzioni patrimoniali degli altri eredi, sia la causa petendi, che nella domanda di collazione ha fondamento nel diritto dei coeredi
22 discendenti di conseguire nella divisione porzioni eguali, mentre nella domanda di riduzione ha fondamento nel diritto alla quota di legittima. La collazione, in entrambe le forme in cui è prevista dalla legge (in natura e per imputazione), rappresenta un istituto preordinato dalla legge per la formazione della massa ereditaria, allo scopo di assicurare l'equilibrio e la parità di trattamento in senso relativo tra i coeredi in modo da far sì che non venga alterato il rapporto di valore tra le varie quote e sia garantita a ciascun coerede la possibilità di conseguire una quantità di beni proporzionata alla propria quota, sicché, anche quando sia fatta per imputazione, la collazione rimane distinta dalla riunione fittizia delle donazioni prevista dall'art. 556 c.c. nell'ambito dell'azione di riduzione.
Infatti, la riunione fittizia prevista dall'art. 556 c.c. resta comunque una pura operazione contabile, da cui può non derivare alcuna alterazione nel patrimonio dei donatari, se non sia lesa la legittima, mentre la collazione attuata per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente, il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti.
Orbene, nell'ambito della domanda di riduzione, l'art. 564 comma 2 c.c. stabilisce che “il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato” (cosiddetta imputazione ex se, da non confondere con l'istituto che va sotto lo stesso nome e che definisce una delle modalità con cui si può attuare la collazione), ma risulta evidente che la suddetta dispensa dall'imputazione si distingue nettamente dalla dispensa dalla collazione, poiché nel primo caso la dispensa incide solo sull'operazione di calcolo della legittima in quanto la quantità di beni spettanti al legittimario di diritto, in qualità di erede, sul relictum, va diminuita in relazione all'imputazione ex se, ove non sia stato dispensato, sicché la dispensa, nei
23 limiti in cui sia contenuta entro la quota disponibile, consente al legittimario di trattenere le liberalità ricevute e, altresì, di agire in riduzione per ottenere l'intera quota di legittima, conseguendo, all'evidenza, un valore superiore a quello riservatogli dalla legge, mentre la dispensa dalla collazione incide sulla stessa operatività del conferimento della donazione, che anche quando venga attuato per imputazione si traduce comunque in un sacrificio a carico del conferente, il quale subisce il maggior concorso dei coeredi sui beni relitti.
Proprio sulla base di queste premesse, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente osservato che le clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione di una donazione, ad esempio stabilendo che essa viene effettuata “imputandola alla disponibile”, incidono solamente sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius, ma non interferiscono nel rapporto tra i coeredi (Cass. civ.
10.02.2006 n. 3013; Cass. civ. 27.01.1995 n. 989; Cass. civ. 13.01.1984 n.
278; Cass. civ. 02.02.1979 n. 726).
Nella fattispecie in esame, di conseguenza, avendo la de cuius affermato esclusivamente di volere che la donazione in favore del figlio fosse imputata alla disponibile, non vi è ragione per ritenere che si CP_1
sia al cospetto di una dispensa dalla collazione. L'attore ha sottolineato, invero, che la dispensa dalla collazione potrebbe essere effettuata anche tacitamente e che entrambi gli eredi avevano interpretato la clausola testamentaria come avente ad oggetto una dispensa dalla collazione. Tale argomentazione non è, però, condivisibile. E' ben vero che la dispensa dalla collazione costituisce un negozio giuridico unilaterale autonomo che può essere anche contenuto in un testamento o, comunque, in un atto successivo alla donazione (Cass. civ. 27.01.1995 n. 989), e che la dispensa, non richiedendo particolari forme sacramentali (fatto salvo che non sia
24 contenuta in un atto formale quale la donazione o il testamento) può essere anche tacita (Cass. civ. 10.05.1967 n. 942; Cass. civ. 13.09.1975 n. 3045), potendo la volontà del donante in tal senso desumersi da fatti concludenti che rivelino in modo univoco l'intenzione del de cuius di porre la donazione al riparo dalla collazione (Cass. civ. 21.03.1977 n. 1100), ma la
Suprema Corte ha espressamente chiarito che “la dispensa dalla collazione non può essere implicitamente ravvisata nelle clausole con le quali il donante abbia regolato l'imputazione della donazione medesima, in conto di legittima o sulla disponibile, atteso che tale imputazione non interferisce nei rapporti tra coeredi tenuti alla collazione, ma solo sul limite che la quota di legittima rappresenta per il potere di disposizione del de cuius”
(Cass. civ. 27.01.1995 n. 989; Cass. civ. 18.03.2000 n. 3235).
Se è vero, allora, che la menzionata clausola non contiene alcuna dispensa dalla collazione, ma solo una dispensa dalla imputazione, l'attore, non avendo proposto né dichiarato di volere proporre domanda di riduzione di eventuali donazioni lesive della quota di riserva, non ha neppure alcun interesse concreto all'annullamento del testamento.
A ciò deve aggiungersi che, ove pure fosse riscontrabile una dispensa dalla collazione, nella specie questa non potrebbe operare. Come si è detto sopra, infatti, la collazione si inserisce nell'ambito della divisione ereditaria, tanto che la relativa disciplina è contenuta nel titolo IV del libro
2° del codice civile dedicato proprio alla divisione. Sennonché, la circostanza che, nell'atto di divisione del 7 marzo 2018, le parti abbiano affermato che le attribuzioni previste in detto atto venivano effettuate “a tacitazione di ogni diritto” non può che essere interpretata come una rinuncia a far valere un eventuale diritto alla collazione di beni donati, essendo la collazione un istituto che si colloca all'interno della divisione.
Inoltre, la collazione presuppone l'esistenza di un asse da dividere,
25 costituito da beni diversi rispetto a quelli che dovrebbero essere
“collazionati”, e che venga proposta domanda di divisione, essendo pacifico che, quando non è possibile procedere alla divisione, non può, conseguentemente, operare neppure la collazione (Cass. civ. 21.12.2021 n.
41132; Cass. civ.
5.03.1970 n. 543; Cass. civ.
9.07.1975 n. 2704; Cass. civ.
17.11.1979 n. 5982). Orbene, nel caso in esame, l'attore, al n. 7 delle conclusioni dell'atto di citazione, ha chiesto la divisione esclusivamente delle somme asseritamente donate, che dovrebbero formare oggetto di collazione, ma non anche di altri beni, avendo lo stesso attore specificato che le somme presenti sul conto corrente cointestato agli eredi e di pertinenza della de cuius, così come quelle riscosse in forza dei crediti caduti in successione, erano state già divise tra le parti in causa, sicché anche sotto questo profilo la collazione non può operare.
L'attore ha, quindi, chiesto l'annullamento per incapacità del donante ex art. 775 c.c., di due donazioni, una effettuata dalla de cuius in favore del convenuto con assegno bancario il 13.11.2007, avente ad oggetto la somma di € 18.000,00, e l'altra, menzionata nel testamento, avente ad oggetto la somma di € 350.000,00, che sarebbe stata utilizzata dal figlio per CP_1
l'acquisto di un immobile a Roma nel 2015.
La disposizione contenuta nell'art. 775 c.c. stabilisce che la donazione effettuata da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e di volere al momento in cui la donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante o dei suoi eredi ed aventi causa. Sennonché, nella fattispecie in esame, non vi è prova idonea a dimostrare che la fosse incapace Per_1
di intendere e di volere all'epoca delle suesposte donazioni, poiché la documentazione medica prodotta si riferisce esclusivamente ad un'epoca assai prossima alla sua morte e non al tempo delle suddette donazioni,
26 effettuate anni prima. D'altronde, la teste e la teste Testimone_1
hanno concordemente riferito che la de cuius, sino Testimone_2
alla crisi dell'agosto 2017, trattava personalmente con i conduttori dei propri immobili dati in locazione, mentre il teste Testimone_3
ha specificato che la stessa viveva da sola in casa, circostanza confermata anche dalla teste e dalla teste Testimone_4 Testimone_2
inoltre sempre il teste ha aggiunto che la Testimone_3
curava personalmente la spesa per le necessità quotidiane Per_1
(circostanza confermata dalla teste mentre la teste Testimone_2
figlia di ha sottolineato che dal Testimone_5 Parte_1
2014 era solitamente suo padre a provvedere all'acquisto della spesa per la nonna) e talvolta partecipava anche alle riunioni condominiali dell'immobile in via P. Castelli (circostanza che è stata, però, negata dalla teste . La teste ha, quindi, Testimone_5 Testimone_6
ricordato che una volta al mese si recava a casa della per portarle Per_1
il canone di locazione. Dall'esame delle suddette deposizioni testimoniali, pur in presenza di alcune marginali discordanze, non emerge, pertanto, in alcun modo che la fosse incapace di intendere e di volere fino ad Per_1
epoca assai prossima al ricovero del 2017, ma solo che soffriva di malanni fisici che ne limitavano la capacità di movimento e, comunque, non vi sono dati certi in ordine all'epoca in cui avrebbe iniziato a manifestarsi la
“demenza” riscontrata in occasione del ricovero del 2017, non potendo questa desumersi dalla sola circostanza che la , al momento del Per_1
ricovero nel 2017, custodiva a casa una ingente somma di denaro, pari complessivamente a circa € 88.000,00, verosimilmente accumulata negli anni e derivante dalla pensione dell'importo mensile di circa € 2.400,00 e dai canoni di locazione.
27 L'attore ha, infine, evidenziato che le suddette donazioni sarebbero, comunque, nulle per difetto dei requisiti di forma. Il convenuto ha eccepito che tale deduzione difensiva sarebbe inammissibile, poiché l'attore non aveva fatto menzione di una eventuale nullità delle donazioni in questione per difetto di forma fino alle note di udienza del 24.11.2020 (depositate dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c.); inoltre ha evidenziato che la domanda di nullità sarebbe, comunque, infondata, in quanto la donazione di € 18.000,00 avrebbe dovuto considerarsi di modico valore ai sensi dell'art. 783 c.c., mentre l'altra donazione avrebbe dovuto qualificarsi come donazione indiretta dell'immobile acquistato con il denaro fornito dalla de cuius, non soggetta come tale a requisiti di forma.
Orbene, la nullità del contratto, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, come espressamente previsto dall'art. 1421 c.c., a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi. In particolare, come chiarito dalle Sezioni Unite nella nota pronuncia
12.12.2014 n. 26242, “il rilievo ex officio di una nullità negoziale - sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità speciale o "di protezione" - deve ritenersi consentito, sempreché la pretesa azionata non venga rigettata in base ad una individuata "ragione più liquida", in tutte le ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), senza, per ciò solo, negarsi la diversità strutturale di queste ultime sul piano sostanziale, poichè tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione
28 della nullità contrattuale” (vedi nello stesso senso Cass. 30.08.2018 n.
21418). Di conseguenza, nella fattispecie in esame, il rilievo officioso ben può ritenersi ammissibile e necessario, in ragione del fatto che l'attore ha effettuato un'impugnativa di annullamento delle suddette donazioni, ancorché per incapacità della donante, in quanto anche l'azione di annullamento è una domanda diretta a fare valere un vizio originario del contratto ed a privarlo così di effetti.
Occorre, pertanto, esaminare il merito delle questioni proposte, tenendo presente che non è stato contestato dal convenuto che si sia al cospetto di due donazioni. Invero, quando la parte non prenda posizione esplicita sui fatti posti a fondamento della domanda o delle difese avversarie, neanche soltanto per contestarne la veridicità storica, tale comportamento assume un precipuo significato processuale. In passato ad una simile condotta processuale non sortiva alcuna conseguenza, ma a seguito della riforma del rito ordinario del 1990-1995, il legislatore ha introdotto l'onere per il convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (art.167 c.p.c.) e la giurisprudenza di legittimità, a partire dalla nota pronuncia a Sezioni Unite del 23 gennaio
2002, n. 761, ha affermato l'esistenza nell'ordinamento processuale civile italiano del principio di non contestazione, e, conseguentemente, di un generale onere di contestazione tempestiva, in mancanza della quale il fatto allegato dalla parte è da considerare pacifico e la stessa non è più gravata dell'onere della prova. La L.69/2009, novellando l'art.115, co.1 c.p.c, ha stabilito, poi, che il giudice deve porre a fondamento della decisione i “fatti non specificamente contestati”, così inserendo tale regola di giudizio nel panorama normativo, anche alla luce della riforma dell'art.111 Cost., con la consacrazione in Costituzione del principio di ragionevole durata del processo. Da ciò discende che il fatto non contestato è così posto fuori del
29 thema probandum e non può essere più contestato una volta scaduti i termini ex art.183, co.6 c.p.c., mentre il Giudice deve ritenere il fatto non contestato come provato, a meno che l'inesistenza del fatto stesso risulti da altre prove documentali o costituende.
Ai sensi dell'art. 782 comma 1 c.c., il contratto di donazione deve essere stipulato per atto pubblico, sotto pena di nullità. Inoltre, per donare non può essere utilizzato qualunque tipo di atto pubblico, ma solo quello redatto alla presenza delle parti e di due testimoni (art. 48 comma 1 R.D.
16.02.1913 n. 89).
Sennonché la forma solenne non è prescritta per ogni donazione. In particolare, la donazione di beni mobili di modico valore, tradizionalmente definita come “donazione manuale” richiede per la sua validità, ai sensi dell'art. 783 c.c., la traditio del bene mobile ma non anche l'atto pubblico.
Allo stesso modo, non è richiesto l'atto pubblico per le donazioni indirette. La donazione indiretta consiste nell'elargizione di una liberalità attuata, anziché attraverso il tipico negozio della donazione diretta, mediante un negozio oneroso che produce, in concomitanza con l'effetto diretto che gli è proprio, l'effetto indiretto dell'arricchimento senza corrispettivo, animo donandi, del destinatario della liberalità (cfr. Cass. 7 dicembre 1989 n. 5410; Cass. 5 dicembre 1970 n. 2565). La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che, nel caso della donazione indiretta, a differenza che nel caso della donazione simulata, il negozio oneroso con il quale viene attuata l'attribuzione gratuita come effetto indiretto, corrisponde alla reale intenzione delle parti (Cass. civ. 1986/2016; Cass. civ. 27050/2018) e da ciò discende che, per la validità del negozio, non è necessaria la forma della donazione, ma quella prescritta per lo schema negoziale effettivamente adottato dalle parti, sia perché l'art. 809 c.c., nel sancire l'applicabilità delle norme sulle donazioni agli altri atti di liberalità
30 realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c. non richiama l'art. 782 c.c., che prescrive la forma dell'atto pubblico per la donazione, sia perché, essendo la norma appena richiamata volta a tutelare il donante, essa, a differenza delle norme che tutelano i terzi, non può essere estesa a quei negozi che perseguono l'intento di liberalità con schemi negoziali previsti per il raggiungimento di finalità diverse (Cass. civ. sez. II 3 novembre 2009 n. 23297; Cass. civ. sez. II 17 novembre 2010
n. 23215).
Naturalmente occorre verificare quando si è al cospetto di una donazione indiretta e talvolta la qualificazione giuridica è particolarmente complessa.
Ad esempio, la giurisprudenza di legittimità, dopo alcune incertezze, ha chiarito, nella composizione a Sezioni Unite, che si è al cospetto di una donazione indiretta di un immobile piuttosto che di una donazione di una somma di denaro tutte le volte in cui una persona provveda con denaro proprio al pagamento del prezzo di un immobile che risulta acquistato da altri, venendo così attuato un complesso procedimento di arricchimento del destinatario del trasferimento, nel cui patrimonio entra a far parte l'immobile (Cass. civ. sez. un.
5.08.1992 n. 9282; Cass. 23.12.1992 n.
13630; Cass. 6 maggio 1991 n. 4986; Cass. 31 gennaio 1989 n. 596; Cass.
14.05.1997 n. 4231; Cass. 14.12.2000 n. 15778; Cass. 26/8/2002, n. 12486;
Cass. 6/4/2001, n. 5122; Cass. 16.03.2006 n. 5333). Si è viceversa, al cospetto di una donazione diretta avente ad oggetto il denaro quando il disponente dona al beneficiario una somma di denaro che successivamente questi utilizza per l'acquisto di un immobile ed il successivo reimpiego sia rimasto estraneo alla previsione del donante (Cass. civ. 15.11.1997 n.
11327).
31 Nella fattispecie in esame, il convenuto ha sostenuto che la donazione della somma di € 350.000,00 menzionata dalla madre nel testamento olografo del 26.09.2017 costituiva una donazione indiretta e tale conclusione si trae abbastanza agevolmente dal tenore dello stesso testamento, ove si evidenzia che il denaro donato dalla de cuius al figlio era funzionale al pagamento del prezzo di un immobile sito a Roma, che era stato acquistato dal figlio con contratto di vendita per persona da CP_1
nominare ai sensi dell'art. 1401 c.c., ed era stato, quindi, intestato al nipote della de cuius In ogni caso, l'attore ha individuato tale donazione Per_10
facendo riferimento esclusivamente al menzionato testamento, sicché, per comprendere in cosa sia consistita la donazione, non si può prescindere dal contenuto di tale atto, che non consente di affermare con sufficiente certezza che, invece, la donazione aveva avuto ad oggetto esclusivamente il denaro.
Viceversa, la giurisprudenza di legittimità, nella autorevole composizione a Sezioni Unite, con una nota sentenza (Cass. civ.
27.07.2017 n. 18725), ha affermato il principio che l'atto recante il trasferimento a mezzo banca di strumenti finanziari dal conto del de cuius a quello del beneficiario si qualifica non come donazione indiretta, ma come donazione diretta e ciò anche se trans mortem, con la conseguenza che l'ordine di bonifico richiede la forma scritta pubblica e che in mancanza di tale requisito formale previsto dall'art. 782 c.c. per le donazioni dirette,
l'atto è affetto da nullità. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che il trasferimento di strumenti finanziari realizzato a mezzo banca, attraverso l'esecuzione di un ordine di bancogiro o di un bonifico, configura, se effettuato per spirito di liberalità, una donazione tipica ad esecuzione indiretta e ciò perché il bancogiro ed il bonifico rappresentano una mera modalità di trasferimento di valori dal patrimonio di un soggetto in favore
32 del patrimonio di altro soggetto, ma non costituiscono fattispecie negoziali causali, tali cioè che abbiano in sé la causa giustificativa del relativo effetto, sicché l'operazione bancaria svolge solamente una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante ed il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro e con riferimento al quale occorre verificare se ricorrano i requisiti di sostanza e di forma. Analoghe considerazioni valgono con riferimento ai trasferimenti di denaro realizzati mediante assegno, poiché i titoli di credito astratti sono suscettibili di realizzare in modo diretto qualsiasi scopo voluto dalle parti.
Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che l'opponibilità, nel rapporto diretto con il prenditore, del contratto sottostante di donazione
(senza che possano invocarsi le limitazioni probatorie di cui all'art. 2722 cod. civ., non vertendosi in tema di prova contraria al contenuto di un documento) implica anche la possibilità di dedurre la nullità della donazione medesima, per carenza della prescritta forma (Cass. civ.
30.07.1990 n. 7647).
Con riferimento alla donazione della somma di € 18.000,00 effettuata con assegno del 13.11.2007, occorre, allora, verificare se sussistano gli elementi che individuano la donazione manuale, tenuto conto della eccezione sollevata sul punto dal convenuto. In particolare, occorre verificare che rilevanza riveste il valore economico del bene donato, posto che la disciplina formale della donazione subisce deroga proprio in considerazione della esiguità o, perlomeno, della scarsa importanza economica del bene donato. Invero, il secondo comma dell'art. 783 c.c. specifica i criteri da seguire per compiere la valutazione del requisito della
“modicità” del valore, evidenziando che il lieve valore economico deve essere rapportato alle condizioni economiche del donante. Occorre,
33 pertanto, effettuare un accertamento complesso nel quale occorre comparare il valore intrinseco del bene donato e le condizioni economiche del donante, dovendosi escludere che l'atto di liberalità possa essere considerato di modico valore, quando incida in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (Cass. civ. 30.12.1994 n. 11304; Cass. civ.
17.02.2020 n. 3858).
Nella fattispecie in esame il convenuto ha affermato che, in rapporto alle possibilità finanziarie della , la somma di € 18.000,00 poteva Per_1
considerarsi di “modico” valore, anche in considerazione del fatto che di elargizioni simili aveva beneficiato varie volte anche l'attore.
L'attore, dal canto suo, nella memoria depositata ex art. 183/6 n. 1
c.p.c. il 28.11.2019, ha contestato di avere beneficiato di donazioni da parte della madre, ma non ha detto alcunché con riferimento alla “modicità” della menzionata donazione (neppure implicitamente, attraverso il rilievo della mancanza dei requisiti di forma, posto che la relativa eccezione è stata sollevata solamente dopo la scadenza dei termini ex art. 183/6 c.p.c.), né ha contestato che in relazione al complessivo ammontare del patrimonio della
, la donazione della somma di € 18.000,00 avesse una incidenza Per_1
complessivamente modesta. Tenuto conto allora, degli effetti derivanti dalla non contestazione sull'accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione, ritiene il collegio che non sia ravvisabile una nullità della donazione per difetto di forma, rientrando la donazione in esame nella fattispecie della donazione manuale di cui all'art. 783 c.c..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste, pertanto, a carico di parte attrice. Le stesse, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022 in complessivi € 14.103,00 per compensi, di
34 cui € 2.552,00 per fase studio, € 1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, ed € 4.253,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.. Infine, restano definitivamente a carico dell'attore le spese relative alle due C.T.U..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa promossa davanti a questo Tribunale, con atto di citazione notificato il 19.02.2019, da ei confronti di Parte_1
sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni Controparte_1
contraria istanza, eccezione e difesa, rigetta le domande avanzate dall'attore e condanna al pagamento in favore di Parte_1
delle spese processuali che liquida in Controparte_1
complessivi € 14.103,00 per compensi, di cui € 2.552,00 per fase studio, €
1.628,00 per fase introduttiva, € 5.670,00 per fase istruttoria, ed € 4.253,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a.; pone definitivamente a carico dell'attore le spese relative alle due C.T.U..
Così deciso in Messina nella camera di consiglio della 1° sezione civile lì
20/05/2025
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
35