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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2845 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 09.12.2025 ha pronunziato il seguente
D E C R E T O nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13508/2022 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
T R A
- ( , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluca Battisti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato in [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Premesso che
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo venissero Parte_1 regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore
(29/04/2011). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig.
il quale, nel 2012, poco tempo dopo la nascita della figlia, aveva deciso di tornare CP_1 definitivamente in Angola, suo paese di origine, e da allora non aveva più incontrato la figlia. In conseguenza di ciò, la ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo della figlia minore e il suo collocamento presso di sé, nonché un contributo paterno per il suo mantenimento.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 09.12.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1 Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia minore . Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente.
Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (14 anni) Per_1 alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti della minore, nonché il fatto che il signor trasferendosi all'estero, in CP_1
Angola, non si è di fatto mai occupato della gestione, accudimento e mantenimento della figlia, non intrattenendo con la stessa alcun rapporto
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, è emerso che la ragazza, oramai adolescente, vive assieme alla madre nella casa presa in affitto da quest'ultima e frequenta il Liceo Tacito a Roma. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal
D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alla figlia il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che la figlia sia Per_1 collocata presso il domicilio materno.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlia, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di totale disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età della ragazza, ormai adolescente, dispone che gli Per_1 eventuali incontri siano rimessi agli accordi diretti tra i genitori, sentita la figlia.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario
2 considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di aver sempre Parte_1 lavorato come addetta alle pulizie ma di trovarsi attualmente inoccupata essendo incinta e percettrice di indennità NAPSI pari a € 470 mensili. La signora ha altresì dichiarato di abitare assieme alla figlia e a suo marito in un immobile preso in locazione alla cifra di € 700 mensili.
Con riguardo alla situazione economica del signore, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale della figlia..
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore , collocata presso la madre, Per_1 considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della figlia con lei convivente, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora CP_1 la somma complessiva di € 250, con decorrenza dal mese successivo al Parte_1 deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.V.G. n. 13508/2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, la quale eserciterà in Per_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
3 - dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del CP_1 figlio, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice sciogliendo la riserva assunta all'udienza del giorno 09.12.2025 ha pronunziato il seguente
D E C R E T O nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13508/2022 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
T R A
- ( , nata in [...] il Parte_1 C.F._1
31/08/1981, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluca Battisti, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- , nato in [...] il [...]; Controparte_1
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figlia nata fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09.12.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Premesso che
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo venissero Parte_1 regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia minore
(29/04/2011). Persona_1
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig.
il quale, nel 2012, poco tempo dopo la nascita della figlia, aveva deciso di tornare CP_1 definitivamente in Angola, suo paese di origine, e da allora non aveva più incontrato la figlia. In conseguenza di ciò, la ricorrente chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo della figlia minore e il suo collocamento presso di sé, nonché un contributo paterno per il suo mantenimento.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
All'udienza del 09.12.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e sentita la ricorrente, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
1 Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento esclusivo, formulata dalla madre, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento dovuto dal padre in favore della figlia minore . Per_1
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente.
Affidamento, collocamento e mantenimento della figlia
Sulla base della documentazione versata in atti, nonché della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo della figlia minore (14 anni) Per_1 alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti della minore, nonché il fatto che il signor trasferendosi all'estero, in CP_1
Angola, non si è di fatto mai occupato della gestione, accudimento e mantenimento della figlia, non intrattenendo con la stessa alcun rapporto
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti, è emerso che la ragazza, oramai adolescente, vive assieme alla madre nella casa presa in affitto da quest'ultima e frequenta il Liceo Tacito a Roma. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal
D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Con riguardo alla situazione in esame, pare opportuno si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire alla figlia il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al suo interesse.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che la figlia sia Per_1 collocata presso il domicilio materno.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlia, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento mostrato da parte resistente di totale disinteresse nei confronti di , avuto riguardo all'età della ragazza, ormai adolescente, dispone che gli Per_1 eventuali incontri siano rimessi agli accordi diretti tra i genitori, sentita la figlia.
Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti ed è necessario
2 considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze della figlia, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
Quanto alla condizione delle parti, la signora ha dichiarato di aver sempre Parte_1 lavorato come addetta alle pulizie ma di trovarsi attualmente inoccupata essendo incinta e percettrice di indennità NAPSI pari a € 470 mensili. La signora ha altresì dichiarato di abitare assieme alla figlia e a suo marito in un immobile preso in locazione alla cifra di € 700 mensili.
Con riguardo alla situazione economica del signore, ad oggi, come emerso dalla ricostruzione effettuata, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha mai provveduto in alcun modo al mantenimento, morale e spirituale della figlia..
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alla figlia minore , collocata presso la madre, Per_1 considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità della figlia con lei convivente, del suo accudimento e mantenimento, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora CP_1 la somma complessiva di € 250, con decorrenza dal mese successivo al Parte_1 deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT. Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre. Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del
50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.V.G. n. 13508/2022, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, la quale eserciterà in Per_1 via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio di documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni;
- dispone il collocamento della minore presso il domicilio materno;
3 - dispone che la frequentazione padre figlia sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 250 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento del CP_1 figlio, da corrispondere alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10.12.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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