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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/09/2025, n. 781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 781 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 605/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 605/2018, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]
c.f. , nata il [...] a [...] e residente in CodiceFiscale_1 Parte_2
Lipari, Via Madre F. Profilio, c.f. nata C.F._2 Parte_3 il 13/8/1964 in Lipari ed ivi residente, Via F. Mancuso, c.f. C.F._3 Pt_4
nata il [...] a [...] e residente in [...], Via Madre F. Profilio, c.f.
[...]
, nato il [...] a [...] e residente in C.F._4 Parte_5
Lipari, Via Madre F. Profilio, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Lipari Via F. Mancuso, rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Palamara, giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
nato il [...] a [...], c.f. C.F._6 CP_2
e nato il [...] a [...], c.f. C.F._7 Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, Via S. C.F._8
Giovanni, n. 72, rappresentanti e difesi dall'avv. Carmelina Trovato, come da procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/4/2018 gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2018 emesso dall'intestato Tribunale deducendo: la nullità del decreto per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., attesa la mancata accettazione della determinazione del compenso da parte del collegio arbitrale desumibile dall'impugnazione proposta avverso il lodo, donde la non applicazione nella specie dell'art. 814 c.p.c.; l'irrilevanza a tal fine del pagamento effettuato dalla AT;
l'erroneità dell'importo liquidato, stante la Parte_6 diversa indicazione del parametro applicato nel lodo e nel ricorso monitorio;
l'erronea utilizzazione ai fini della liquidazione del valore della domanda anziché del decisum;
l'inapplicabilità del d.m. 55/2014, attesa la composizione mista del Collegio arbitrale (in cui era presente anche il commercialista); l'erronea considerazione della liquidazione delle spese generali al 15% anche per l'arbitro non avente la qualifica profesisonale di avvocato;
l'erronea ingiunzione anche degli interessi, in mancanza di un provvedimento valido di liquidazione del compenso. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la liquidazione equitativa dei compensi dovuti, con decorrenza degli interessi dalla pubblicazione della sentenza e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2018 si costituivano in giudizio l'avv.
l'avv. e il rag. , i quali contestavano le Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverse deduzioni e chiedevano il rigetto della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Anzitutto giova in diritto ricordare che, per principio consolidato in giurisprudenza, “Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti
e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo. L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato” (Cass. civ., sez. VI, 13/06/2018, n. 15420; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 24/10/2013, n. 24072).
pagina 2 di 6 Ne viene che, nella specie, non ha ai presenti fini rilievo l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti circa la pendenza del giudizio di nullità del lodo arbitrale, atteso che non è in contestazione l'espletamento dell'incarico da parte del Collegio arbitrale adito, con la conseguenza che la doglianza sollevata è sotto tale profilo infondata e, quindi, meritevole di reiezione.
Avuto riguardo all'eccezione relativa alla mancata accettazione del compenso liquidato dal collegio arbitrale, si osserva invece quanto segue.
In diritto si premette che, per principio consolidato in giurisprudenza, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del giudizio (cfr. art. 814 c.p.c.; cfr. in giurisprudenza, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 27/03/2017, n. 7772, e Cass. civ., sez. I,
26/09/2014, n. 20371).
Orbene, benché non sia in dubbio la possibilità che siffatta accettazione sia manifestata anche tramite comportamenti concludenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/06/1994, n. 6108; cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2017, n. 7772, e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 13/04/2010), nondimeno deve ritenersi nella specie che la (sola) mancata presentazione di contestazioni o di rilievi alla proposta di liquidazione formulata dagli arbitri non integri un comportamento idoneo a rivelare una volontà negoziale della parte rimasta inerte.
A tal fine, invero, così come non ha rilevanza al fine di escludere il diritto di credito degli odierni opposti la pendenza del giudizio di nullità del lodo arbitrale, da ciò non evincendosi alcuna contestazione in ordine all'effettivo espletamento dell'incarico da parte del Collegio arbitrale adito, allo stesso modo alcuna inferenza logica allo scopo di ricondurre la fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 814, co. 2, primo periodo, c.p.c. può ascriversi al fatto che il giudizio arbitrale origini dall'eccezione di incompetenza originariamente sollevata in sede giurisdizionale dagli odierni opponenti, atteso che – si ribadisce – non è in contestazione il diritto degli arbitri al compenso, ma semmai se quest'ultimo possa o meno dirsi oggetto di una anche solo tacita adesione ad opera di tutte le parti coinvolte dal procedimento.
È circostanza pacifica, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., quella secondo cui gli odierni opponenti hanno avuto contezza dell'ordinanza di liquidazione del compenso del 16/1/2017 senza pagina 3 di 6 esprimere alcuna riserva o contestazione entro il termine ivi indicato, ma da ciò nondimeno non
è dato ricavarne la volontà degli stessi di aderire alla ridetta liquidazione.
Nel sistema codicistico, infatti, il silenzio assume rilievo nell'iter di conclusione del contratto nell'ambito dello schema di cui all'art. 1333 c.c. e, quindi, allorché si verta in ipotesi di proposta con obbligazione a carico del solo proponente. Ipotesi, quest'ultima, ben diversa da quella delineata dall'art. 814, co. 2, c.c., atteso che la proposta contrattuale predisposta dagli arbitri determina l'insorgenza di un'obbligazione pecuniaria (sebbene corrispettiva alla prestazione già resa in favore delle parti dal collegio arbitrale) in capo ai soli destinatari, ciò che esclude la possibilità di ricorrere al disposto di cui al citato art. 1333 c.c..
Il significato negoziale dell'inerzia assunta dagli odierni opponenti deve tanto più escludersi laddove si tenga conto che gli stessi hanno proposto opposizione avverso il lodo arbitrale, sollevando contestazioni afferenti alla validità dello stesso e alla correttezza delle valutazioni giuridiche espresse (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice), ciò che, se – come anticipato – non esclude il diritto degli arbitri al compenso, in ogni caso rivela il dissenso degli impugnanti rispetto all'operato dei primi e, quindi, al compenso da essi autonomamente preteso. Né torna nella specie applicabile il principio – del pari espresso in giurisprudenza – secondo cui “Ai fini della stipulazione del contratto, il silenzio può assumere il significato di fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita, tale da integrare il consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale, laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che, secondo il comune modo di agire, implichino un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri che comporti, per chi tace, un obbligo di rispondere” (Cass. civ., sez. II, 04/12/2007, n. 25290; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 14/05/2014, n. 10533), atteso che a doversi denegare è proprio l'esistenza di siffatte circostanze costitutive, per così dire, del dovere di parlare. È proprio l'art. 814 c.p.c. a subordinare la vincolatività della proposta di compenso alla manifestazione della non accettazione ad opera delle parti (“tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano”), in mancanza rimanendo gli arbitri onerati di avviare la corrispondente procedura giudiziale ai fini della liquidazione del compenso dovuto.
Ne viene che, in parte qua, l'opposizione è fondata, atteso che non sussistono nel caso di specie pagina 4 di 6 le condizioni per poter affermare la liquidità del compenso spettante ai creditori ingiungenti e, quindi, i presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, che dunque va revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per le ragioni sopra esposte assorbe la richiesta formulata dall'attore in via subordinata, sicché deve concludersi che il detto accoglimento esaurisce il thema decidendum e preclude qualsiasi ulteriore determinazione in merito alla quantificazione della pretesa azionata dagli odierni opposti, tanto più ove si consideri che, per un verso, è principio affermato in giurisprudenza quello per cui la mancata accettazione dell'onorario liquidato dal collegio arbitrale radica in capo al Presidente del Tribunale una competenza di tipo funzionale ex art. 814, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 7/7/2004, n. 12414) e che, per altro verso e in via assorbente, gli odierni opposti si sono limitati a chiedere in questa sede il rigetto dell'opposizione sollevata, senza dunque formulare eventuali domande in via riconvenzionale (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2018).
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (ovvero il credito complessivamente ingiunto) e della non complessità delle questioni in fatto affrontate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 605/2018, disattesa ogni ulteriore eccezione e difesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna e al pagamento in favore delle Controparte_1 CP_2 Controparte_3 controparti delle spese di lite in solido, che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, se dovuta, cpa e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/9/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 5 di 6 pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 605/2018, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...]
c.f. , nata il [...] a [...] e residente in CodiceFiscale_1 Parte_2
Lipari, Via Madre F. Profilio, c.f. nata C.F._2 Parte_3 il 13/8/1964 in Lipari ed ivi residente, Via F. Mancuso, c.f. C.F._3 Pt_4
nata il [...] a [...] e residente in [...], Via Madre F. Profilio, c.f.
[...]
, nato il [...] a [...] e residente in C.F._4 Parte_5
Lipari, Via Madre F. Profilio, c.f. , tutti elettivamente domiciliati in C.F._5
Lipari Via F. Mancuso, rappresentati e difesi dall'avv. Romeo Palamara, giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
nato il [...] a [...], c.f. C.F._6 CP_2
e nato il [...] a [...], c.f. C.F._7 Controparte_3
, tutti elettivamente domiciliati in Barcellona Pozzo di Gotto, Via S. C.F._8
Giovanni, n. 72, rappresentanti e difesi dall'avv. Carmelina Trovato, come da procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 7/4/2018 gli odierni attori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 79/2018 emesso dall'intestato Tribunale deducendo: la nullità del decreto per mancanza dei presupposti ex art. 633 c.p.c., attesa la mancata accettazione della determinazione del compenso da parte del collegio arbitrale desumibile dall'impugnazione proposta avverso il lodo, donde la non applicazione nella specie dell'art. 814 c.p.c.; l'irrilevanza a tal fine del pagamento effettuato dalla AT;
l'erroneità dell'importo liquidato, stante la Parte_6 diversa indicazione del parametro applicato nel lodo e nel ricorso monitorio;
l'erronea utilizzazione ai fini della liquidazione del valore della domanda anziché del decisum;
l'inapplicabilità del d.m. 55/2014, attesa la composizione mista del Collegio arbitrale (in cui era presente anche il commercialista); l'erronea considerazione della liquidazione delle spese generali al 15% anche per l'arbitro non avente la qualifica profesisonale di avvocato;
l'erronea ingiunzione anche degli interessi, in mancanza di un provvedimento valido di liquidazione del compenso. Chiedevano, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, la liquidazione equitativa dei compensi dovuti, con decorrenza degli interessi dalla pubblicazione della sentenza e con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2018 si costituivano in giudizio l'avv.
l'avv. e il rag. , i quali contestavano le Controparte_1 CP_2 Controparte_3 avverse deduzioni e chiedevano il rigetto della proposta opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna al pagamento delle spese del giudizio.
Alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta, l'opposizione è fondata e va accolta per i motivi che di seguito si espongono.
Anzitutto giova in diritto ricordare che, per principio consolidato in giurisprudenza, “Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico conferitogli, nell'ambito del rapporto di mandato intercorrente tra le parti
e gli arbitri, e prescinde dalla validità ed efficacia del lodo. L'invalidità del lodo non fa venire meno il diritto degli arbitri a ricevere il compenso per l'esecuzione del mandato” (Cass. civ., sez. VI, 13/06/2018, n. 15420; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 24/10/2013, n. 24072).
pagina 2 di 6 Ne viene che, nella specie, non ha ai presenti fini rilievo l'eccezione sollevata dagli odierni opponenti circa la pendenza del giudizio di nullità del lodo arbitrale, atteso che non è in contestazione l'espletamento dell'incarico da parte del Collegio arbitrale adito, con la conseguenza che la doglianza sollevata è sotto tale profilo infondata e, quindi, meritevole di reiezione.
Avuto riguardo all'eccezione relativa alla mancata accettazione del compenso liquidato dal collegio arbitrale, si osserva invece quanto segue.
In diritto si premette che, per principio consolidato in giurisprudenza, la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutte le parti del giudizio (cfr. art. 814 c.p.c.; cfr. in giurisprudenza, ad esempio, Cass. civ., sez. I, 27/03/2017, n. 7772, e Cass. civ., sez. I,
26/09/2014, n. 20371).
Orbene, benché non sia in dubbio la possibilità che siffatta accettazione sia manifestata anche tramite comportamenti concludenti (cfr. Cass. civ., sez. I, 24/06/1994, n. 6108; cfr. Cass. civ., sez. I, 27/03/2017, n. 7772, e, nella giurisprudenza di merito, Trib. Frosinone, 13/04/2010), nondimeno deve ritenersi nella specie che la (sola) mancata presentazione di contestazioni o di rilievi alla proposta di liquidazione formulata dagli arbitri non integri un comportamento idoneo a rivelare una volontà negoziale della parte rimasta inerte.
A tal fine, invero, così come non ha rilevanza al fine di escludere il diritto di credito degli odierni opposti la pendenza del giudizio di nullità del lodo arbitrale, da ciò non evincendosi alcuna contestazione in ordine all'effettivo espletamento dell'incarico da parte del Collegio arbitrale adito, allo stesso modo alcuna inferenza logica allo scopo di ricondurre la fattispecie nell'alveo applicativo dell'art. 814, co. 2, primo periodo, c.p.c. può ascriversi al fatto che il giudizio arbitrale origini dall'eccezione di incompetenza originariamente sollevata in sede giurisdizionale dagli odierni opponenti, atteso che – si ribadisce – non è in contestazione il diritto degli arbitri al compenso, ma semmai se quest'ultimo possa o meno dirsi oggetto di una anche solo tacita adesione ad opera di tutte le parti coinvolte dal procedimento.
È circostanza pacifica, agli effetti dell'art. 115 c.p.c., quella secondo cui gli odierni opponenti hanno avuto contezza dell'ordinanza di liquidazione del compenso del 16/1/2017 senza pagina 3 di 6 esprimere alcuna riserva o contestazione entro il termine ivi indicato, ma da ciò nondimeno non
è dato ricavarne la volontà degli stessi di aderire alla ridetta liquidazione.
Nel sistema codicistico, infatti, il silenzio assume rilievo nell'iter di conclusione del contratto nell'ambito dello schema di cui all'art. 1333 c.c. e, quindi, allorché si verta in ipotesi di proposta con obbligazione a carico del solo proponente. Ipotesi, quest'ultima, ben diversa da quella delineata dall'art. 814, co. 2, c.c., atteso che la proposta contrattuale predisposta dagli arbitri determina l'insorgenza di un'obbligazione pecuniaria (sebbene corrispettiva alla prestazione già resa in favore delle parti dal collegio arbitrale) in capo ai soli destinatari, ciò che esclude la possibilità di ricorrere al disposto di cui al citato art. 1333 c.c..
Il significato negoziale dell'inerzia assunta dagli odierni opponenti deve tanto più escludersi laddove si tenga conto che gli stessi hanno proposto opposizione avverso il lodo arbitrale, sollevando contestazioni afferenti alla validità dello stesso e alla correttezza delle valutazioni giuridiche espresse (cfr. all. 3 fascicolo di parte attrice), ciò che, se – come anticipato – non esclude il diritto degli arbitri al compenso, in ogni caso rivela il dissenso degli impugnanti rispetto all'operato dei primi e, quindi, al compenso da essi autonomamente preteso. Né torna nella specie applicabile il principio – del pari espresso in giurisprudenza – secondo cui “Ai fini della stipulazione del contratto, il silenzio può assumere il significato di fatto concludente o di manifestazione negoziale tacita, tale da integrare il consenso e determinare il perfezionamento di un rapporto contrattuale, laddove si accompagni a circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che, secondo il comune modo di agire, implichino un dovere di parlare, specie quando il silenzio stesso venga serbato a fronte di una dichiarazione di altri che comporti, per chi tace, un obbligo di rispondere” (Cass. civ., sez. II, 04/12/2007, n. 25290; cfr. anche Cass. civ., sez. III, 14/05/2014, n. 10533), atteso che a doversi denegare è proprio l'esistenza di siffatte circostanze costitutive, per così dire, del dovere di parlare. È proprio l'art. 814 c.p.c. a subordinare la vincolatività della proposta di compenso alla manifestazione della non accettazione ad opera delle parti (“tale liquidazione non è vincolante per le parti se esse non
l'accettano”), in mancanza rimanendo gli arbitri onerati di avviare la corrispondente procedura giudiziale ai fini della liquidazione del compenso dovuto.
Ne viene che, in parte qua, l'opposizione è fondata, atteso che non sussistono nel caso di specie pagina 4 di 6 le condizioni per poter affermare la liquidità del compenso spettante ai creditori ingiungenti e, quindi, i presupposti richiesti dall'art. 633 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo, che dunque va revocato.
L'accoglimento dell'opposizione per le ragioni sopra esposte assorbe la richiesta formulata dall'attore in via subordinata, sicché deve concludersi che il detto accoglimento esaurisce il thema decidendum e preclude qualsiasi ulteriore determinazione in merito alla quantificazione della pretesa azionata dagli odierni opposti, tanto più ove si consideri che, per un verso, è principio affermato in giurisprudenza quello per cui la mancata accettazione dell'onorario liquidato dal collegio arbitrale radica in capo al Presidente del Tribunale una competenza di tipo funzionale ex art. 814, co. 2, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 7/7/2004, n. 12414) e che, per altro verso e in via assorbente, gli odierni opposti si sono limitati a chiedere in questa sede il rigetto dell'opposizione sollevata, senza dunque formulare eventuali domande in via riconvenzionale (cfr. conclusioni della comparsa di costituzione e risposta del 20/12/2018).
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'opposizione è fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (ovvero il credito complessivamente ingiunto) e della non complessità delle questioni in fatto affrontate, con esclusione della fase istruttoria non espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g. 605/2018, disattesa ogni ulteriore eccezione e difesa, così dispone:
Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna e al pagamento in favore delle Controparte_1 CP_2 Controparte_3 controparti delle spese di lite in solido, che si liquidano in € 1.700,00 oltre iva, se dovuta, cpa e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 23/9/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
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