Decreto presidenziale 27 novembre 2025
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 12/02/2026, n. 278 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 278 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00278/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01630/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1630 del 2025, proposto da
VA TA, rappresentato e difeso dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, Presidente della Regione Calabria, Consiglio regionale della Calabria, Ufficio centrale circoscrizionale Centro, Ufficio centrale regionale della Calabria, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NK RI SA, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale Centro del 29 ottobre 2025, nella parte di interesse;
- del relativo verbale di proclamazione degli eletti nella parte in cui attribuisce n. 3280 voti a NK RI SA, ponendolo al secondo posto dei candidati non eletti, e al ricorrente n. 3272, ponendolo al terzo posto dei candidati non eletti;
- dei verbali delle sezioni: n. 1 del Comune di Belvedere di Spinello, n. 48 del Comune di Crotone, n. 33 del Comune di Crotone, n.71 del Comune di Crotone, n. 57 del Comune di Crotone, n. 55 del Comune di Crotone, n. 12 del Comune di Crotone, n. 60 del Comune di Crotone, numeri 1, 2 e 5 del Comune Botricello; del verbale dell'Ufficio centrale regionale presso la Corte d'appello di Catanzaro del 27 ottobre 2025 per il rinnovo della carica di Presidente della Giunta regionale della Calabria e dell'organo del Consiglio regionale della Calabria;
- ove occorra, di ogni atto e comunicazione presupposti, connessi, collegati, successivi, derivati e consequenziali;
e la conseguente correzione dei verbali impugnati, con la rideterminazione dei voti spettanti al ricorrente in n. 3307, così da collocarlo al secondo posto dei candidati non eletti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OL IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato gli esiti della competizione elettorale per l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Calabria che si è svolta nelle giornate del 5 e del 6 ottobre 2025, alla quale ha partecipato quale candidato alla carica di Consigliere regionale presso la Circoscrizione “centro”, nella lista “CH Presidente”, collegato al candidato Presidente RT CH.
Collocatosi al terzo posto fra i candidati non eletti con l’attribuzione di n.3272 preferenze, ha riferito che il candidato risultato secondo dei non eletti, controinteressato, ha ottenuto n.3280 preferenze, “ con differenza di soli n.8 voti ”.
Allegando l’interesse a “ migliorare la propria posizione ” fra i candidati non eletti, ha, quindi, dedotto, con unico motivo, “ Violazione e/o falsa applicazione dell’art.1 della l. 17 febbraio 1968, n.108; violazione e/o falsa applicazione dell’art.57 del d.P.R. 570/60 ”.
In via istruttoria, ha chiesto che venga disposta una verifica istruttoria al fine di accertare la corretta attribuzione ed il numero dei voti spettanti al ricorrente nelle sezioni interessate.
2. L’amministrazione resistente ed il controinteressato, pur ritualmente intimati, non si sono costituiti.
3. All’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Tanto premesso, pur riconosciuta la sussistenza dell’interesse a ricorrere, il ricorso è infondato.
4.1. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta la mancata attribuzione in proprio favore di numerose preferenze, che gli avrebbero consentito di superare quelle del controinteressato. Egli, in particolare, sostiene che, illegittimamente, “ numerose schede recanti l’indicazione “VA TA” non sono state considerate valide ai fini dell’attribuzione della preferenza, in quanto il nominativo risultava apposto nello spazio destinato al candidato presidente, RT CH, e in assenza della barratura del simbolo ”, o, in altri casi, in quanto “ il nome del ricorrente era apposto nello spazio riservato al contrassegno del partito “Forza Italia ”, nonostante “ la volontà dell’elettore emerg[esse] con evidenza, poiché l’indicazione del nome “VA TA” era univoca e non suscettibile di riferirsi ad altri soggetti, di talché l’errata collocazione grafica della preferenza non poteva in alcun modo pregiudicarne l’efficacia ”.
Egli deduce, pertanto, la violazione dell’art.57 del D.P.R. n. 570/1960 – la cui disciplina, relativa alle elezioni comunali, è applicabile a quelle regionali in virtù del rinvio operato dall’art.1, ult. co., legge 17 febbraio 1968, n.108 (“ Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale ”) – il quale dispone la validità delle “ preferenze espresse nominativamente in uno spazio diverso da quello posto a fianco del contrassegno votato, che si riferiscano a candidati della lista votata ”.
A dimostrazione delle circostanze riferite nel ricorso, il ricorrente ha prodotto n. 9 dichiarazioni sostitutive riguardanti lo spoglio nelle sezioni dei Comuni di Belvedere di Spinello, Crotone e Botricello, le quali, a suo giudizio, “ evidenziano una sistematica violazione dei suddetti principi ”, nonché una denuncia sporta da una rappresentante di lista per irregolarità riscontrate nello spoglio delle sezioni nel Comune di Belvedere di Spinello.
4.2. Deve evidenziarsi che, come costantemente ribadito dalla giurisprudenza amministrativa, nel giudizio elettorale grava sul ricorrente l'onere di fornire almeno un principio di prova, nel senso che questi deve indicare le contestazioni contenute nei verbali elettorali onde evitare che il giudizio si connoti per una finalità esplorativa, siccome volto a promuovere in via giudiziale il rinnovo dello scrutinio dei voti espressi dal corpo elettorale (cfr., in termini, Consiglio di Stato sez. V, 28 giugno 2016, n. 2901).
Si è così precisato che, sebbene in sede di contenzioso elettorale l'onere della prova debba essere valutato con minore rigore, i motivi non possono però risolversi in supposizioni o illazioni tendenti ad ottenere un riesame in sede giurisdizionale, quasi d'ufficio, dell'operato dei seggi elettorali.
In particolare, l'onere della prova gravante sul ricorrente, imposto dall'art. 40, comma 1, lett. e), c.p.a., in rapporto all'art. 64, comma 1, c.p.a., può fondarsi su elementi indiziari, purché essi siano dotati dell'attendibilità sufficiente a costituire un principio di prova plausibile e idoneo a legittimare l'attività acquisitiva del giudice (cfr., in termini, Consiglio di Stato sez. II, 10 luglio 2024, n. 6182).
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni sostitutive, quali quelle depositate nel presente giudizio dal ricorrente, si è da ultimo chiarito che queste, “ per acquisire il necessario valore di principio di prova devono ricostruire, in fatto, le asserite irregolarità nell'attribuzione dei voti con carattere ampiamente circostanziato. Qualora la dichiarazione probatoria provenga da soggetti che hanno assistito alle operazioni elettorali (rappresentanti di lista, aventi il precipuo compito di verificare la correttezza delle operazioni compiute dal seggio elettorale, e cittadini elettori, presenti volontariamente allo spoglio e quindi anch'essi in grado di verificare tale correttezza in relazione al segmento finale), si richiede che la dichiarazione rappresenti cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, anche al fine di responsabilizzare il dichiarante e conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva, la cui veridicità è assistita dalle sanzioni previste in caso di dichiarazione mendace (Consiglio di Stato, sez., II, 9 gennaio 2024, n. 316) ” (Cons. Stato, V, 2 febbraio 2026, n.831).
4.3. Alla luce dei riferiti principi, deve ritenersi che, nel caso di specie, le censure del ricorrente non siano sufficientemente dettagliate e che pertanto la richiesta istruttoria si appalesi come meramente esplorativa.
Né le dichiarazioni sostitutive né, tantomeno, la denuncia-querela, come prodotte agli atti del fascicolo di causa, offrono il necessario principio di prova dei fatti allegati con il ricorso.
Quanto, in particolare, alle dichiarazioni sostitutive, il Collegio evidenzia che nelle stesse i dichiaranti hanno riferito di aver “ assistito allo spoglio della sezione ”, di volta in volta, in considerazione, ma non hanno attestato fatti concretamente avvenuti alla loro presenta, ai quali, per l’appunto, hanno “ assistito ”, ma si sono limitati ad affermare di aver “ sentito che ” alcune schede, recanti la preferenza al ricorrente, erano state annullate. In un caso, poi, il dichiarante ha affermato che, avendo “ assistito in modo saltuario e andando da una sezione all’altra ”, gli è “ sembra[to] di aver sentito che erano state annullate alcune schede al candidato VA TA […] ”.
Evidente che tali dichiarazioni, non riferendo circostanze specifiche e certe, e, in ogni caso, direttamente apprese dal dichiarante – che pure avrebbe “ assistito allo spoglio ” – ma un mero “ sentito dire ”, non si rivelino sufficienti ad integrare quel principio di prova che, solo, può consentire al giudice di disporre un accertamento istruttorio, al fine di verificare la fondatezza delle ragioni di ricorso.
In particolare, non rappresentando cosa è effettivamente avvenuto durante lo spoglio delle schede elettorali e la relativa verbalizzazione, ma esclusivamente quanto i dichiaranti avrebbero genericamente “ sentito ” nel corso delle operazioni di spoglio, esse non consentono di conferire attendibilità alla dichiarazione sostitutiva.
Né a diverso esito conduce l’esame della denuncia-querela, giacché con quest’ultima, la rappresentante di lista ha riferito di supposte irregolarità avvenute nel corso delle attività di spoglio presso la sezione elettorale n.3 del Comune di Belvedere di Spinello, che non afferiscono, tuttavia, all’attribuzione delle preferenze ai candidati e, in particolare, all’odierno ricorrente, non offrendo, pertanto, alcun elemento a supporto delle allegazioni del medesimo, e rivelandosi quindi non pertinenti.
A fronte di quanto sin qui rilevato, le censure del ricorrente, non raggiungendo il grado minimo di specificità ed attendibilità necessario per giustificare una successiva attività istruttoria finalizzata all’accertamento di eventuale fondatezza delle doglianze, non possono avere l’auspicato seguito positivo.
5. Per le esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto.
6. Nulla per le spese, attesa la mancata costituzione delle parti evocate in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA AS, Presidente
OL IC, Referendario, Estensore
Cristiano De Giovanni, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL IC | RA AS |
IL SEGRETARIO