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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 707 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 707 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
RGAC 3060/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 16/7/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3060/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Alberto Sordi 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Malancona, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Francesco Saverio Ivella e Avv. Maria Astuto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ugo Bartolomei n.23, giusta procura in atti;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società Controparte_1
e ha chiesto di “Accertare e dichiarare che la
[...] ricorrente ha svolto per conto della società ben CP_1
451,5 ore di lavoro supplementare non retribuite negli ultimi 5 anni dell'intercorso rapporto di lavoro, dall'Aprile 2018 al Febbraio 2023;
- accertato quanto sopra, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento dell'importo di Euro 4.186,73, oltre al versamento dei relativi contributi INPS, corrispondente alle ore di lavoro supplementare effettuate come da conteggi allegati, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 4 Aprile 2010 al 28 Febbraio 2023 con
[...] contratto part-time orizzontale a tempo indeterminato svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, con qualifica di operaio e inquadramento al II° livello CCNL Pulizia – CNEL K511 in vigore dal 01.01.2010 al 31.12.2024, presso il Tribunale di Frosinone;
- di aver lavorato per le annualità 2018 e 2019 per 10 ore settimanali, 2 ore al giorno, dalle 13.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì;
- successivamente dal 1° gennaio 2020 fino a dicembre 2020, di aver lavorato per 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 16.00, per 3 ore al giorno;
- infine, dal gennaio 2021 di aver prestato la propria attività lavorativa per 15 ore a settimana per n. 3 ore al dì, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e nell'ultimo mese dalle ore 05.00 alle ore 08.00;
- di aver lavorato in turno con la sig.ra sul Parte_2 medesimo piano e per le sostituzioni di personale assente;
- di aver svolto oltre tale orario pianificato ulteriori ore di lavoro supplementare per sostituzioni di colleghi assenti, che venivano comunicate il giorno prima o la mattina stessa dai responsabili sig. (prima) e sig.ra (poi dal 2022 al CP_2 Persona_1
2023) personalmente o tramite massaggi whatsapp, poi riportate mensilmente sul foglio presenze consegnato al responsabile, che a sua volta provvedeva a consegnarlo all'azienda;
- che tali ore di lavoro supplementari pari a n. 451,5 ore non venivano pagate alla ricorrente, nonostante le reiterate richieste, da ultimo a mezzo PEC del 29.11.2023. Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque chiesto il pagamento delle 451,5 ore di lavoro supplementare svolte, e non ancora retribuite dalla società datrice di lavoro, nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, quantificate in € 4.186,73, come da conteggi allegati.
Si è costituta in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e diritto.
In particolare, la società convenuta ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nel rispetto del contratto di lavoro sottoscritto, lavorando soltanto per il numero di ore supplementari elaborate in busta paga e regolarmente retribuite.
Ha inoltre contestato i conteggi allegati e le modalità indicate di registrazione sui fogli presenza, redatti dalla parte personalmente e quindi privi di valore probatorio, che ha dedotto non essere mai stati consegnati alla convenuta.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna del 16.7.2025, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento e il riconoscimento delle spettanze retributive dovute per le ore supplementari svolte per il periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, quale dipendente della società convenuta con contratto part-time orizzontale a 12 ore settimanali fino a gennaio 2020 e poi a 15 ore settimanali (3 ore giornaliere) con inquadramento II° livello CCNL Pulizia, a titolo di ore supplementari prestate oltre l'orario di lavoro contrattualizzato e non pagate, come da conteggi allegati.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 12 ore settimanali fino a gennaio 2020 e successivamente per 15 ore settimanali (per 3 ore al giorno) dalle ore dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e nell'ultimo mese dalle ore 05.00 alle ore 08.00, svolgendo quasi tutti i giorni orario di lavoro supplementare necessario per coprire il turno di lavoratrici assenti per malattia o ferie e garantire la pulizia dei piani assegnati a ciascun addetto, sulla base di direttive impartite personalmente dai responsabili ( e ) o tramite messaggi CP_2 Persona_1 whatsapp.
Ha inoltre allegato che le ore supplementari svolte, su indicazioni dei responsabili della società, venivano riportate giornalmente sui fogli presenza mensili (all. n.5) e consegnati a fine mese al responsabile che a sua volta provvedeva a recapitarli in azienda per l'elaborazione della busta paga, e che tuttavia sono state solo in minima parte liquidate in busta paga (cfr. all.7).
Di contro, la società ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività di addetta alle pulizie nel rispetto dei limiti orari stabiliti dal contratto e che le ore di lavoro supplementare svolto sono state regolarmente pagate in busta paga, contestando la valenza probatoria dei fogli presenza depositati da parte ricorrente in quanto redatti dalla parte stessa.
Giova premettere che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, ciò in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale "chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". In base al medesimo principio chi resiste ad una domanda ha l'onere di provare le eccezioni che propone avverso la pretesa della controparte.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro di dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Per quanto concerne, in particolare, il lavoro straordinario il costante orientamento della S.C., risalente a Cass. civ. 24.6.1972 n. 2147, è nel senso di ritenere che la prova del lavoro straordinario deve essere fornita dalla parte che lo deduce in maniera particolarmente precisa e rigorosa, in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare precisamente il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito. A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa puntuale e specifica consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali sanzioni” (Cass. Sent. n. 1389/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle ore supplementari di lavoro svolto, di volta in volta annotate dalla lavoratrice alla fine del turno sul foglio presenze messo a disposizione della società, che alla fine del mese veniva consegnato al responsabile ( prima e CP_2 Per_1 poi) e da questi fatti recapitare alla società per
[...]
l'elaborazione della busta paga.
Le allegazioni contenute nel ricorso sono state pienamente confermate dai testi escussi.
In particolare, deve ritenersi determinante la deposizione resa dalla teste , collega di lavoro in turno con la ricorrente, Parte_2 la quale ha dichiarato: “Lavoriamo dalle 05.00 di mattina alle 8.00 di mattina dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava, dal 2018 al 2023. Io osservo il medesimo orario indicato. Inizialmente fino al 2021 lavoravamo singolarmente e ognuno si occupava di un piano e invece dal 2021 lavoravamo insieme. Anche nel primo periodo facevamo insieme le sostituzioni. La responsabile era fino al 2022, poi l'ultimo anno c'è stata CP_2 Per_1
, erano loro che ci davano direttive e ci assegnavano i
[...] paini da pulire, con comunicavano le sostituzioni da fare. Preciso che solo io e la ricorrente eravamo presenti di mattina, gli altri operatori venivano di pomeriggio e le sostituzioni ci venivano indicate la mattina stessa o la sera prima. Lo straordinario non ci veniva retribuito o quanto meno ci veni a retribuito a volte in maniera nettamente inferiore. Facevamo straordinario tutti i giorni. Ricordo che la collega ha avuto un lungo Persona_2 periodo di malattia e il suo piano dovevamo pulirlo io e la ricorrente, perché le altre colleghe del pomeriggio non davano disponibilità. I figli presenza ce lo aveva dato la società, lo compilavamo a fine mese, facevamo ne foto e la mandavamo al referente tramite telefono o cartaceo”.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste Per_1
coordinatrice delle attività per conto della società presso
[...] il Tribunale di Frosinone nel periodo 2019-2021, la quale ha riferito: “Io sono la coordinatrice e coordino le attività preso il tribunale di Frosinone. La ricorrente svolgeva le pulizie presso il Tribunale di Frosinone. Non ho fatto causa alla società. La ricorrente, per il periodo in cui sono stata coordinatrice dal 2019-2021, lavorava dalle 06.00 di mattina alle 9.00 per 3 ore al giorno di mattina dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava. Pii per un periodo precedente e al 2019 la ricorrente iniziava a lavorare alle 5.30 ma io non ero coordinatrice. Ricordo che nel 2021 una collega, , è stata in malattia per lungo Persona_2 periodo e la ricorrente iniziava a lavorare dalle 5 alle 10/11.00. in sostanza che il turno delle 3 ore della collega assente se lo spartivano la ricorrente e . Persona_3
I fogli presenza erano dati dalla società, gli addetti lo compilavano e me lo inviavano e io redigevo n prospetto che inviavo alla società. Io chiedevo agli addetti chi voleva fare straordinario tramite messaggio, ma le disponibilità veniva data solo dalla ricorrente e dalla collega prima nominata. Ho inviato tutte le presenze effettuale a Furioso ma se lo straordinario venisse pagato non lo so ma se effettivamente te veniva pagato, questo non lo so. Per esempio, la ricorrente mi segnala che il mese successivo che non le era stato pagato lo straordinario, lo segnalavo a Furioso. Le lamentele erano ricorrenti e provenivano anche dagli altri addetti, tanto che non mi davano più disponibilità a svolgere lavoro straordinario, salvo la ricorrente e la collega. Lo straordinario si rendeva necessario per la sostituzione del personale assente e capitava spesso. è stata Persona_2 assente per malattia per almeno un anno e poi è andata in pensione anticipata”.
Entrambi i testi e della cui Parte_2 Persona_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che la ricorrente ha svolto lavoro straordinario quasi quotidianamente, al fine di coprire in sostituzione i turni di lavoro dei colleghi assenti. Sul punto, la teste ha precisato che “lo straordinario si Per_1 rendeva necessario per la sostituzione del personale assente e capitava spesso”.
In particolare, è emerso che la ricorrente insieme alla collega
, ha coperto la sostituzione della collega Pt_2 Per_2
, assente per malattia per almeno un anno e poi andata in
[...] pensione, e che “in sostanza il turno delle 3 ore della collega assente se lo spartivano la ricorrente e ” (teste Persona_3
. Per_1
Inoltre, dalla testimonianza della sig.ra responsabile e Per_1 coordinatrice del servizio, è altresì emerso che solo la ricorrente insieme alla collega avevano dato disponibilità per Pt_2 svolgere ore di straordinario, in quanto l'azienda non provvedeva al pagamento delle ore supplementari.
Quanto alle modalità di rilevazione delle ore di straordinario, la teste ha confermato “Io chiedevo agli addetti chi voleva Per_1 fare straordinario tramite messaggio, ma le disponibilità veniva data solo dalla ricorrente e dalla collega prima nominata. Ho inviato tutte le presenze effettuale a Furioso ma se lo straordinario venisse pagato non lo so ma se effettivamente te veniva pagato, questo non lo so” – precisando - “per esempio, la ricorrente mi segnalava che il mese successivo che non le era stato pagato lo straordinario, lo segnalavo a Furioso”.
Sul punto, va evidenziato che anche il teste di parte convenuta ha confermato che “i fogli presenza sono forniti Testimone_1 dalla società, gli addetti lo compilano, lo consegnano al capo operario che redige il foglio giornale e emette insieme tutti i dati”.
Nulla ha saputo il teste di parte convenuta precisare in ordine alle modalità di lavoro e all'orario di lavoro concretamente osservato dalla parte ricorrente, in quanto il sig. ha riferito Testimone_1 che frequentavo il tribunale di Frosinone con una frequenza variabile di circa una volta al mese, di mattina e vedeva la ricorrente raramente.
Peraltro, le ore di straordinario svolte trovano riscontro anche nei fogli presenza allegati dei turni di lavoro depositati in atti, dove risultano annotate le ore di straordinario svolte mensilmente (all n. n. 5 ricorso), confermate dalle deposizioni testimoniali. Deve invece ritenersi che l'onere della prova gravante sul datore di avere retribuito il lavoratore nella misura dovuta è rimasto del tutto disatteso (art.2697 cod.civ.).
Risulta infine dalle buste paga allegate in atti che lo straordinario è stato pagato dalla società solo parzialmente.
Possono dunque essere posti a base della presente decisione i conteggi contenuti nel ricorso, che risultano elaborati in modo corretto e privi di errori di calcolo sulla base delle tabelle retributive del CCNL di riferimento. Né parte convenuta ha contestato in maniera analitica e precisa le vari voci dei conteggi allegati, limitandosi a una contestazione del tutto generica delle spettanze avanzate dalla ricorrente, da cui peraltro risultano scorporate le ore già retribuite in busta paga (all. n. 6).
Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle ore di straordinario svolto (n.451,5 ore) per un totale di € 4.186,73, per il periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta in base alla regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo, alla luce della complessità medio bassa delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella causa iscritta al n. 3060/2024, disattesa
[...] ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto per conto della società lavoro straordinario per n. 451,5 ore CP_1 nell'intercorso rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato con qualifica di addetta alle pulizie II° CCNL Pulizia, nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2023; b) per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a tiolo di lavoro straordinario quantificate in euro 4.186,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo;
c) condanna in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente in complessivi €1314,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali forfettarie.
Frosinone, 17/7/2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Frosinone, in funzione di Giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, ha pronunciato all'udienza del 16/7/2025, svolta mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3060/2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Alberto Sordi 16, rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Malancona, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti. Francesco Saverio Ivella e Avv. Maria Astuto ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Ugo Bartolomei n.23, giusta procura in atti;
-convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio la società Controparte_1
e ha chiesto di “Accertare e dichiarare che la
[...] ricorrente ha svolto per conto della società ben CP_1
451,5 ore di lavoro supplementare non retribuite negli ultimi 5 anni dell'intercorso rapporto di lavoro, dall'Aprile 2018 al Febbraio 2023;
- accertato quanto sopra, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al
[...] pagamento dell'importo di Euro 4.186,73, oltre al versamento dei relativi contributi INPS, corrispondente alle ore di lavoro supplementare effettuate come da conteggi allegati, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- condannare la società resistente al pagamento delle spese e dei compensi professionali legali del presente giudizio”.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha esposto quanto segue:
- di aver lavorato alle dipendenze di Controparte_1 dal 4 Aprile 2010 al 28 Febbraio 2023 con
[...] contratto part-time orizzontale a tempo indeterminato svolgendo mansioni di addetta alle pulizie, con qualifica di operaio e inquadramento al II° livello CCNL Pulizia – CNEL K511 in vigore dal 01.01.2010 al 31.12.2024, presso il Tribunale di Frosinone;
- di aver lavorato per le annualità 2018 e 2019 per 10 ore settimanali, 2 ore al giorno, dalle 13.00 alle 15.00 dal lunedì al venerdì;
- successivamente dal 1° gennaio 2020 fino a dicembre 2020, di aver lavorato per 15 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 13.00 alle 16.00, per 3 ore al giorno;
- infine, dal gennaio 2021 di aver prestato la propria attività lavorativa per 15 ore a settimana per n. 3 ore al dì, dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e nell'ultimo mese dalle ore 05.00 alle ore 08.00;
- di aver lavorato in turno con la sig.ra sul Parte_2 medesimo piano e per le sostituzioni di personale assente;
- di aver svolto oltre tale orario pianificato ulteriori ore di lavoro supplementare per sostituzioni di colleghi assenti, che venivano comunicate il giorno prima o la mattina stessa dai responsabili sig. (prima) e sig.ra (poi dal 2022 al CP_2 Persona_1
2023) personalmente o tramite massaggi whatsapp, poi riportate mensilmente sul foglio presenze consegnato al responsabile, che a sua volta provvedeva a consegnarlo all'azienda;
- che tali ore di lavoro supplementari pari a n. 451,5 ore non venivano pagate alla ricorrente, nonostante le reiterate richieste, da ultimo a mezzo PEC del 29.11.2023. Ciò premesso, parte ricorrente ha dunque chiesto il pagamento delle 451,5 ore di lavoro supplementare svolte, e non ancora retribuite dalla società datrice di lavoro, nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, quantificate in € 4.186,73, come da conteggi allegati.
Si è costituta in giudizio la società Controparte_1
chiedendo il rigetto del ricorso in quanto
[...] infondato in fatto e diritto.
In particolare, la società convenuta ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività lavorativa nel rispetto del contratto di lavoro sottoscritto, lavorando soltanto per il numero di ore supplementari elaborate in busta paga e regolarmente retribuite.
Ha inoltre contestato i conteggi allegati e le modalità indicate di registrazione sui fogli presenza, redatti dalla parte personalmente e quindi privi di valore probatorio, che ha dedotto non essere mai stati consegnati alla convenuta.
Espletata l'istruttoria, concesso termine per note difensive, la causa è stata discussa nel corso dell'odierna del 16.7.2025, svolta mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e decisa con separata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta per i motivi di seguito indicati.
Con il presente giudizio parte ricorrente ha chiesto l'accertamento e il riconoscimento delle spettanze retributive dovute per le ore supplementari svolte per il periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, quale dipendente della società convenuta con contratto part-time orizzontale a 12 ore settimanali fino a gennaio 2020 e poi a 15 ore settimanali (3 ore giornaliere) con inquadramento II° livello CCNL Pulizia, a titolo di ore supplementari prestate oltre l'orario di lavoro contrattualizzato e non pagate, come da conteggi allegati.
In particolare, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal lunedì al venerdì per 12 ore settimanali fino a gennaio 2020 e successivamente per 15 ore settimanali (per 3 ore al giorno) dalle ore dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e nell'ultimo mese dalle ore 05.00 alle ore 08.00, svolgendo quasi tutti i giorni orario di lavoro supplementare necessario per coprire il turno di lavoratrici assenti per malattia o ferie e garantire la pulizia dei piani assegnati a ciascun addetto, sulla base di direttive impartite personalmente dai responsabili ( e ) o tramite messaggi CP_2 Persona_1 whatsapp.
Ha inoltre allegato che le ore supplementari svolte, su indicazioni dei responsabili della società, venivano riportate giornalmente sui fogli presenza mensili (all. n.5) e consegnati a fine mese al responsabile che a sua volta provvedeva a recapitarli in azienda per l'elaborazione della busta paga, e che tuttavia sono state solo in minima parte liquidate in busta paga (cfr. all.7).
Di contro, la società ha dedotto che la ricorrente ha svolto la propria attività di addetta alle pulizie nel rispetto dei limiti orari stabiliti dal contratto e che le ore di lavoro supplementare svolto sono state regolarmente pagate in busta paga, contestando la valenza probatoria dei fogli presenza depositati da parte ricorrente in quanto redatti dalla parte stessa.
Giova premettere che spetta alla parte che avanza una domanda giudiziale l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda stessa, ciò in base al principio generale fissato all'art. 2697 c.c. secondo il quale "chi vuol far valere un diritto deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento". In base al medesimo principio chi resiste ad una domanda ha l'onere di provare le eccezioni che propone avverso la pretesa della controparte.
In applicazione di tale principio, nelle controversie di lavoro, spetta al lavoratore l'onere di provare la quantità e la qualità della attività lavorativa prestata mentre compete al datore di lavoro di dimostrare di avere retribuito detta attività nella misura dovuta in base alla legge ed al contratto di lavoro.
Per quanto concerne, in particolare, il lavoro straordinario il costante orientamento della S.C., risalente a Cass. civ. 24.6.1972 n. 2147, è nel senso di ritenere che la prova del lavoro straordinario deve essere fornita dalla parte che lo deduce in maniera particolarmente precisa e rigorosa, in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l'azienda e l'orario normale di lavoro pattuito, deve indicare precisamente il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito. A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che “il diritto al compenso per lavoro straordinario è configurabile solo quando ne siano provati l'effettivo svolgimento e la relativa puntuale e specifica consistenza, essendo ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa solo per determinare la somma spettante per prestazioni lavorative straordinarie di cui sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali sanzioni” (Cass. Sent. n. 1389/2003).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente ha chiesto il pagamento delle ore supplementari di lavoro svolto, di volta in volta annotate dalla lavoratrice alla fine del turno sul foglio presenze messo a disposizione della società, che alla fine del mese veniva consegnato al responsabile ( prima e CP_2 Per_1 poi) e da questi fatti recapitare alla società per
[...]
l'elaborazione della busta paga.
Le allegazioni contenute nel ricorso sono state pienamente confermate dai testi escussi.
In particolare, deve ritenersi determinante la deposizione resa dalla teste , collega di lavoro in turno con la ricorrente, Parte_2 la quale ha dichiarato: “Lavoriamo dalle 05.00 di mattina alle 8.00 di mattina dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava, dal 2018 al 2023. Io osservo il medesimo orario indicato. Inizialmente fino al 2021 lavoravamo singolarmente e ognuno si occupava di un piano e invece dal 2021 lavoravamo insieme. Anche nel primo periodo facevamo insieme le sostituzioni. La responsabile era fino al 2022, poi l'ultimo anno c'è stata CP_2 Per_1
, erano loro che ci davano direttive e ci assegnavano i
[...] paini da pulire, con comunicavano le sostituzioni da fare. Preciso che solo io e la ricorrente eravamo presenti di mattina, gli altri operatori venivano di pomeriggio e le sostituzioni ci venivano indicate la mattina stessa o la sera prima. Lo straordinario non ci veniva retribuito o quanto meno ci veni a retribuito a volte in maniera nettamente inferiore. Facevamo straordinario tutti i giorni. Ricordo che la collega ha avuto un lungo Persona_2 periodo di malattia e il suo piano dovevamo pulirlo io e la ricorrente, perché le altre colleghe del pomeriggio non davano disponibilità. I figli presenza ce lo aveva dato la società, lo compilavamo a fine mese, facevamo ne foto e la mandavamo al referente tramite telefono o cartaceo”.
Tali circostanze sono state confermate anche dalla teste Per_1
coordinatrice delle attività per conto della società presso
[...] il Tribunale di Frosinone nel periodo 2019-2021, la quale ha riferito: “Io sono la coordinatrice e coordino le attività preso il tribunale di Frosinone. La ricorrente svolgeva le pulizie presso il Tribunale di Frosinone. Non ho fatto causa alla società. La ricorrente, per il periodo in cui sono stata coordinatrice dal 2019-2021, lavorava dalle 06.00 di mattina alle 9.00 per 3 ore al giorno di mattina dal lunedì al venerdì, il sabato non si lavorava. Pii per un periodo precedente e al 2019 la ricorrente iniziava a lavorare alle 5.30 ma io non ero coordinatrice. Ricordo che nel 2021 una collega, , è stata in malattia per lungo Persona_2 periodo e la ricorrente iniziava a lavorare dalle 5 alle 10/11.00. in sostanza che il turno delle 3 ore della collega assente se lo spartivano la ricorrente e . Persona_3
I fogli presenza erano dati dalla società, gli addetti lo compilavano e me lo inviavano e io redigevo n prospetto che inviavo alla società. Io chiedevo agli addetti chi voleva fare straordinario tramite messaggio, ma le disponibilità veniva data solo dalla ricorrente e dalla collega prima nominata. Ho inviato tutte le presenze effettuale a Furioso ma se lo straordinario venisse pagato non lo so ma se effettivamente te veniva pagato, questo non lo so. Per esempio, la ricorrente mi segnala che il mese successivo che non le era stato pagato lo straordinario, lo segnalavo a Furioso. Le lamentele erano ricorrenti e provenivano anche dagli altri addetti, tanto che non mi davano più disponibilità a svolgere lavoro straordinario, salvo la ricorrente e la collega. Lo straordinario si rendeva necessario per la sostituzione del personale assente e capitava spesso. è stata Persona_2 assente per malattia per almeno un anno e poi è andata in pensione anticipata”.
Entrambi i testi e della cui Parte_2 Persona_1 attendibilità non vi è motivo di dubitare, hanno confermato che la ricorrente ha svolto lavoro straordinario quasi quotidianamente, al fine di coprire in sostituzione i turni di lavoro dei colleghi assenti. Sul punto, la teste ha precisato che “lo straordinario si Per_1 rendeva necessario per la sostituzione del personale assente e capitava spesso”.
In particolare, è emerso che la ricorrente insieme alla collega
, ha coperto la sostituzione della collega Pt_2 Per_2
, assente per malattia per almeno un anno e poi andata in
[...] pensione, e che “in sostanza il turno delle 3 ore della collega assente se lo spartivano la ricorrente e ” (teste Persona_3
. Per_1
Inoltre, dalla testimonianza della sig.ra responsabile e Per_1 coordinatrice del servizio, è altresì emerso che solo la ricorrente insieme alla collega avevano dato disponibilità per Pt_2 svolgere ore di straordinario, in quanto l'azienda non provvedeva al pagamento delle ore supplementari.
Quanto alle modalità di rilevazione delle ore di straordinario, la teste ha confermato “Io chiedevo agli addetti chi voleva Per_1 fare straordinario tramite messaggio, ma le disponibilità veniva data solo dalla ricorrente e dalla collega prima nominata. Ho inviato tutte le presenze effettuale a Furioso ma se lo straordinario venisse pagato non lo so ma se effettivamente te veniva pagato, questo non lo so” – precisando - “per esempio, la ricorrente mi segnalava che il mese successivo che non le era stato pagato lo straordinario, lo segnalavo a Furioso”.
Sul punto, va evidenziato che anche il teste di parte convenuta ha confermato che “i fogli presenza sono forniti Testimone_1 dalla società, gli addetti lo compilano, lo consegnano al capo operario che redige il foglio giornale e emette insieme tutti i dati”.
Nulla ha saputo il teste di parte convenuta precisare in ordine alle modalità di lavoro e all'orario di lavoro concretamente osservato dalla parte ricorrente, in quanto il sig. ha riferito Testimone_1 che frequentavo il tribunale di Frosinone con una frequenza variabile di circa una volta al mese, di mattina e vedeva la ricorrente raramente.
Peraltro, le ore di straordinario svolte trovano riscontro anche nei fogli presenza allegati dei turni di lavoro depositati in atti, dove risultano annotate le ore di straordinario svolte mensilmente (all n. n. 5 ricorso), confermate dalle deposizioni testimoniali. Deve invece ritenersi che l'onere della prova gravante sul datore di avere retribuito il lavoratore nella misura dovuta è rimasto del tutto disatteso (art.2697 cod.civ.).
Risulta infine dalle buste paga allegate in atti che lo straordinario è stato pagato dalla società solo parzialmente.
Possono dunque essere posti a base della presente decisione i conteggi contenuti nel ricorso, che risultano elaborati in modo corretto e privi di errori di calcolo sulla base delle tabelle retributive del CCNL di riferimento. Né parte convenuta ha contestato in maniera analitica e precisa le vari voci dei conteggi allegati, limitandosi a una contestazione del tutto generica delle spettanze avanzate dalla ricorrente, da cui peraltro risultano scorporate le ore già retribuite in busta paga (all. n. 6).
Alla luce delle considerazioni che precedono, parte ricorrente ha quindi diritto al pagamento delle ore di straordinario svolto (n.451,5 ore) per un totale di € 4.186,73, per il periodo da aprile 2018 a febbraio 2023, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle scadenze al saldo.
In conclusione, il ricorso va accolto per i motivi sopra indicati.
Le spese di lite sono poste a carico della parte convenuta in base alla regola della soccombenza e liquidate come da dispositivo, alla luce della complessità medio bassa delle questioni oggetto di giudizio.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
nella causa iscritta al n. 3060/2024, disattesa
[...] ogni altra domanda, istanza ed eccezione:
a) Accerta e dichiara che la ricorrente ha svolto per conto della società lavoro straordinario per n. 451,5 ore CP_1 nell'intercorso rapporto di lavoro part time a tempo indeterminato con qualifica di addetta alle pulizie II° CCNL Pulizia, nel periodo da aprile 2018 a febbraio 2023; b) per l'effetto, condanna Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento
[...] in favore della parte ricorrente delle differenze retributive maturate a tiolo di lavoro straordinario quantificate in euro 4.186,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalle scadenze al saldo;
c) condanna in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della ricorrente in complessivi €1314,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali forfettarie.
Frosinone, 17/7/2025
Il Giudice Rossella Giusi Pastore