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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 27/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 773 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025, trattenuta in decisione in data 23.10.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate da parte ricorrente, e vertente t r a
con l'avv. CASI EVA Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del rappresentante della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Udine
* * *
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (come da verbalizzazione all'udienza dd. 23.10.2025)
La procuratrice chiede che la causa sia rimessa in decisione immediatamente al Collegio, riformulando come segue le conclusioni: chiede l'affidamento esclusivo, se possibile rafforzato, alla luce dell'esigenza di garantire alla madre l'immediata assunzione di decisioni rilevanti in favore della minore in assenza del padre;
chiede altresì che il 1 padre possa sentire telefonicamente la minore su accordo con la madre e che in relazione alle visite esse vengano svolte con il monitoraggio dei Servizi competenti;
in punto economico, riformula la propria istanza chiedendo che venga fissato in euro 150,00 il contributo mensile paterno a titolo di mantenimento ordinario a far data dal deposito del ricorso, oltre al concorso nel 50% delle spese straordinarie come da Protocollo vigente presso il
Tribunale di Udine;
chiede infine l'attribuzione al 100% dell'assegno unico universale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I) Dalla relazione sentimentale tra le parti è nata, in data 19.02.20217, la figlia
, riconosciuta da entrambi i genitori. Per_1
Con ricorso depositato in data 21.03.2025, la sig.ra ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale domandando: l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la residenza materna (ma con riserva di modificare la domanda all'esito di accertamenti sulle effettive condizioni di vita paterne); la previsione, a carico del resistente, di un contributo al mantenimento ordinario della figlia in misura pari ad euro 300,00 mensili;
l'assegnazione a sé dell'intero assegno unico universale;
la suddivisione al 50% delle spese straordinarie;
il diritto del padre di vedere e tenere con sé la figlia ogni weekend, dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina.
Nonostante la ritualità della notifica, il resistente non si è costituito in giudizio, né si è mai presentato personalmente nel corso delle udienze.
II) All'udienza dd. 24.06.2025, parte ricorrente rappresentava al giudice istruttore che il padre non versava nulla per la figlia da circa due mesi, mentre in passato era solito corrispondere la somma mensile di euro 300,00; la sig.ra mostrava Pt_1 molta preoccupazione in ordine all'assenza di comunicazione con l'ex compagno nell'interesse della bambina (“non c'è alcun dialogo, ora neppure tramite la zia materna;
c'è preoccupazione in merito al fatto che nulla si sa di cosa accade quando si trova presso il padre…Mi sono sempre occupata io di tutte le Per_1 incombenze legate alla scuola, sport etc…”). Infine, la procuratrice chiedeva al
Tribunale accertamenti circa il possibile stato detentivo di parte resistente, viste le notizie di cronaca apprese (secondo un articolo di cronaca locale, prodotto in atti, il
2 sig. invero, sarebbe stato condannato a nove anni di reclusione per furti in CP_1 abitazione).
All'esito della prima udienza, il giudice, con ordinanza dd. 30.06.2025 emessa ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.22 c.p.c., disponeva: l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, in attesa di maggiori approfondimenti sulle condizioni di vita paterne;
il collocamento prevalente di presso la residenza Per_1 materna;
la possibilità per il padre di vedere la figlia solo nell'ambito di visite presenziate dal personale dei Servizi Sociali, cui demandava anche il compito di accedere al domicilio del resistente;
l'obbligo del sig. di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario di in misura pari ad euro 150,00 mensili, oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
l'attribuzione integrale dell'assegno unico universale alla sig.ra Pt_1
La causa è stata istruita mediante acquisizione di una relazione dd.
9.10.2025 redatta dai Servizi Sociali incaricati, nonché acquisizione di dichiarazioni dei redditi e certificazioni uniche riferite al resistente.
Infine, all'udienza dd. 23.10.2025, parte ricorrente ha chiesto di poter immediatamente discutere la causa, precisando le conclusioni indicate in epigrafe.
III) Il Tribunale ritiene che le domande attoree debbano trovare accoglimento.
III.a) Quanto al regime di affidamento, si deve ricordare che, come ha avuto modo di spiegare la giurisprudenza (ex multis, cfr. Tribunale Milano, 20/03/2014), “Nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli ha
l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, ciò nonostante, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”). In questi casi appare necessario rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Questa concentrazione in capo a uno solo dei genitori non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio. Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse”.
3 Tale ulteriore limitazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale può essere disposta tutte le volte in cui il giudice, secondo una valutazione caso per caso, ravvisi un effettivo disinteresse rispetto alle scelte riguardanti la prole e, quindi, gravi carenze nell'espletamento delle funzioni genitoriali (Tribunale Milano sez.
IX, 20/06/2018, n. 6910).
Nel caso di specie, la ricorrente, seppur abbia riferito come il sig. abbia CP_1 cercato di mantenere nel tempo un legame affettivo con la figlia, ha, al tempo stesso, segnalato molteplici difficoltà nell'organizzazione, pratica e quotidiana, dei tempi e degli orari delle visite padre-figlia. In particolare, la sig.ra ha evidenziato Pt_1 più volte la mancanza di dialogo proficuo con il sig. lamentando di non CP_1 sapere a chi venisse lasciata nei periodi di competenza paterna o che cosa Per_1 facesse durante tali archi temporali. Seppur nell'ultima udienza la sig.ra ha Pt_1 riportato un miglioramento nelle comunicazioni con il riferendo anche che CP_1 lo stesso telefoni – seppur sporadicamente – alla figlia, la ricorrente ha tuttavia evidenziato che da tempo il padre non versa alcun contributo al mantenimento, ordinario e straordinario, della minore. La sig.ra ha anche rappresentato, nel Pt_1 corso della prima udienza, che da sempre la gestione pratica di ogni esigenza, morale e materiale, di incombe interamente sulla madre, unico genitore di Per_1 riferimento della bambina.
Il sig. ha dimostrato un complessivo disinteresse non solo rispetto alla CP_1 pendenza di questo procedimento (rifiutandosi persino di comparire almeno personalmente in udienza, pur essendo stato notiziato delle date del processo dalla sig.ra come dimostrato anche dalla notifica dell'ordinanza ex art. 473-bis.22 Pt_1
c.p.c.) ma anche nei riguardi degli strumenti di supporto messi a sua disposizione dai Servizi Sociali incaricati: il padre, dopo un primo colloquio nel quale gli assistenti gli avevano comunicato la necessità di programmare una visita domiciliare e anche un calendario di incontri assistiti con la minore (come da disposizioni provvisorie del Tribunale), è divenuto in seguito del tutto irreperibile, omettendo di rispondere alle telefonate dei Servizi Sociali, e della sig.ra e Pt_1 quindi impedendo l'avvio di una progettualità di supporto e qualsiasi accertamento giudiziario delle sue complessive condizioni di vita.
Anche la situazione penale del sig. non appare per nulla chiara: seppur CP_1
l'Ufficio del Casellario non abbia provveduto all'inoltro delle informazioni pur richieste da questo Tribunale con ordinanza dd. 2.7.2025, dalle notizie di cronaca 4 riportate dalla difesa attorea (doc. 3 ric.) risulterebbe che il resistente sia stato condannato ad una pena detentiva di ben nove anni;
inoltre, all'udienza del
23.10.2025 parte ricorrente ha riferito che probabilmente il sig. è stato CP_1 attinto nei mesi scorsi da misura cautelare e parrebbe anche sottoposto ad un nuovo procedimento penale.
Ebbene:
- le rilevanti difficoltà comunicative e relazionali tra genitori e la riferita assenza di fiducia reciproca che hanno caratterizzato e, almeno in parte, caratterizzano ancora la storia di questa coppia genitoriale;
- l'instabilità della figura genitoriale paterna sotto il profilo dell'adempimento agli obblighi di contribuzione economica in favore di ma anche, più in generale, Per_1 sotto il profilo dell'accudimento della minore. In sintesi, il padre pare comportarsi come tale “ad intermittenza”: la sig.ra non ha mai negato l'attaccamento Pt_1 emotivo dello stesso alla minore (riconoscendolo, anzi, come reciproco), ma esprime rilevanti preoccupazioni rispetto alla precarietà di tale presenza nella vita della figlia (soprattutto in ordine all'assunzione di tutte quelle decisioni da assumere nell'interesse di ) e alla mancata costruzione, nel tempo, di un'alleanza Per_1 genitoriale fondata sullo scambio proficuo ed assiduo di informazioni e opinioni per il bene della prole (a titolo esemplificativo, nel ricorso la sig.ra ha Pt_1 riportato che il aveva cambiato la residenza, trasferendosi a Dignano con la CP_1 nuova compagna ed il figlio nato dalla nuova relazione, senza informarla;
il CP_1 nulla riferiva alla madre circa il tempo che trascorreva con;
il resistente non Per_1 ha mai davvero chiarito alla ex compagna le sue pendenze penali, avendo costei potuto apprendere solo dai giornali della condanna alla pena detentiva di nove anni che parrebbe essere stata a lui inflitta nel dicembre 2024); costituiscono tutti elementi che inducono il Tribunale a ritenere ad oggi non attuabile un esercizio funzionale della bigenitorialità tra i sigg.ri e e CP_1 Pt_1 quindi a reputare l'affidamento esclusivo cd. rafforzato di in favore della Per_1 madre la soluzione più adeguata al fine di garantire il benessere psicofisico e la serenità della minore, nell'ottica di permettere alla sig.ra di poter assumere Pt_1 in autonomia ogni decisione, anche di maggior importanza, nell'interesse di . Per_1
III.b) Quanto al diritto di visita paterno, esso potrà avere luogo solo in modalità presenziata dai Servizi Sociali, previa adeguata preparazione di e del padre Per_1 stesso, allo scopo di evitare “traumi” di abbandono nella minore (che non vede il 5 padre da luglio scorso, quindi da circa 3 mesi) ed assicurare alla stessa maggiore serietà, costanza e regolarità nel rapporto con il genitore non collocatario, tenuto conto degli elementi di incertezza e precarietà supra indicati e specialmente della circostanza che il non abbia ritenuto di intraprendere alcun percorso presso CP_1
i Servizi per poter incontrare la figlia secondo le modalità che erano state stabilite dal Tribunale in via prudenziale, ossia in attesa di avere maggiore contezza delle condizioni di vita paterne (accertamenti che, tuttavia, stante l'irreperibilità del sig.
non è stato possibile compiere). CP_1
III.c) Il sig. dovrà, inoltre, essere onerato dell'obbligo di contribuire al CP_1 mantenimento ordinario e straordinario della figlia, essendo questo un preciso dovere derivante dalla titolarità della responsabilità genitoriale.
La sig.ra ha chiesto la conferma della somma mensile che era stata già Pt_1 disposta in via provvisoria dal Tribunale (euro 150,00) a carico del sig. – CP_1 comunque mai versata dal resistente – e il Tribunale ritiene che nulla osti all'accoglimento di tale domanda, considerato che: da un lato, il resistente si è detto, in sede di colloquio con i Servizi Sociali, disoccupato e le dichiarazioni dei redditi prodotte, nonché le certificazioni uniche in atti, riportano, in effetti, redditi da lavoro modesti derivanti da assunzioni a tempo determinato;
dall'altro lato, comunque, la ricorrente gode, oltre che dell'assegno unico universale in via esclusiva (circa euro 235,00 mensili) anche di redditi da lavoro sia dipendente che autonomo (essendo titolare di un bar) e può altresì contare sull'aiuto, anche economico, della propria famiglia, secondo quanto dalla stessa riferito in sede di prima udienza di comparizione.
L'assegno unico universale va attribuito alla sig.ra quale genitore affidatario Pt_1 esclusivo e collocatario.
Le spese straordinarie, nell'interesse di , dovranno essere ripartite al 50% tra Per_1 genitori.
IV) Le spese di lite possono trovare compensazione, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, vertente su diritti indisponibili a tutela della prole minorenne, e della sostanziale non opposizione del resistente alle domande attoree, implicitamente desumibile dal suo disinteresse anche processuale. Del resto, la stessa difesa attorea non ha formulato alcuna specifica domanda al riguardo.
P.Q.M.
6 Il Tribunale Ordinario di Udine, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore in favore della Per_1 madre, sig.ra , con collocamento esclusivo presso la residenza materna;
Parte_1
2) dispone che il padre, sig. possa sentire telefonicamente la minore su CP_1 accordo con la madre e che, in relazione alle visite padre-figlia, esse possano avvenire solo in modalità presenziata da un educatore/un'educatrice dei Servizi
Sociali territorialmente competenti, previa adeguata preparazione di padre e figlia da parte degli operatori e previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni delle autorità giudiziarie penali competenti, laddove necessarie in base alle eventuali pendenze penali del resistente;
3) dispone che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di concorso CP_1 Parte_1 nel mantenimento ordinario della figlia minore , un contributo mensile pari Per_1 ad euro 150,00, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT,
a far data dal deposito del ricorso ed entro il giorno 10 di ogni mese;
4) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di siano disciplinate come Per_1 da Protocollo vigente presso il Tribunale di Udine e siano suddivise al 50% tra genitori;
5) dispone che l'assegno unico universale sia percepito in via integrale ed esclusiva dalla sig.ra ; Parte_1
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Udine, nella camera di consiglio del 24.10.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per
l'Ambito Territoriale del Comune di Remanzacco (UD).
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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