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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 19/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 991/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 991/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RICCI BENEDETTA dell'Avvocatura Civica;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambe con il patrocinio dell'Avv. MANTERO ALESSANDRO;
C.F._2
APPELLATE
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Rimini n.208/2020 del 12/03/2020 nella causa R.G.n.
3198/2016, relativa a controversia in materia di usucapione
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante come da atto di citazione in appello;
Pt_1
le appellate come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato le Signore ed hanno Controparte_2 CP_1
convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare le ricorrenti e , ut supra, sono proprietarie Controparte_2 Controparte_1
a titolo originario del terreno distinto al catasto terreni del Comune di di cui al Fg 73, attuale Pt_1
mappale 1631 (mq. 81) per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari ed all'Ufficio del Catasto di compiere la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda le attrici esponevano che sono proprietarie di un immobile sito in
Via Dario Campana n. 36, costituito da una casa di abitazione con relativo giardino recintato Pt_1
prospiciente sulla predetta strada (bene identificato in catasto edilizio urbano: foglio 73, particella 207),
a loro pervenuto per successione ereditaria in morte del loro padre Sig. deceduto il Persona_1
26/1/2007.
Le stesse, inoltre, precisavano che dall'edificazione avvenuta nel 1958 (come da licenza edilizia n. 871 del Sindaco di , il proprietario aveva accorpato mediante recinzione l'intero frustolo di terreno Pt_1
distinto al catasto terreni al foglio 73, mappale 207 ½, poi divenuto 1631, di mq. 81, identificato quale
“relitto strada – senza proprietari”.
In seguito, in data 17/12/2007, il di con riguardo a tale frustolo-relitto strada, ha Pt_1 Pt_1
notificato alla Sig.ra in nome e per conto degli altri eredi di (limitati alla Controparte_2 Persona_1
Sig.ra sorella di ) un avviso di accertamento ai fini dell'applicazione della Controparte_1 CP_2
tassa di occupazione di suolo pubblico quanto a quel terreno, relitto della strada comunale Via Dario
Campana, relativo alle annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, con invito al pagamento della somma di €. 17.566,66.
La Sig.ra quindi, nella detta qualità ha proposto ricorso avverso tale avviso alla Controparte_2
Commissione Tributaria Provinciale di chiedendo che fosse dichiarato giuridicamente Pt_1
inesistente e/o inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o infondato e, pertanto, annullato l'avviso di accertamento de quo, con la dichiarazione di totale inesistenza e/o illegittimità di ogni pretesa fiscale.
A seguito della dichiarazione del proprio difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria adita in favore del giudice ordinario, affermato con sentenza n.317/2010, la causa è stata riassunta pagina 2 di 8 avanti al Tribunale Civile di Rimini, che l'ha definita con sentenza n. 990/2014 di accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra con la dichiarazione che l'area di mq. 81, distinta al Controparte_2
foglio 73, mappale 1631, in Via Dario Campana, oggetto di giudizio, accorpata alla proprietà della particella 207, non era destinata ad uso pubblico e, per l'effetto, che non rivestiva la caratteristica di bene demaniale con la conseguenza che le somme pretese dal non erano dovute. Pt_1
La predetta sentenza, inoltre, ha escluso anche che l'occupazione del terreno, protrattasi sin dal 1958 da parte degli eredi fosse abusiva e, pertanto, ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune CP_2
volta ad ottenere la restituzione del frustolo e il risarcimento danni.
Le signore e quindi, in ragione della predetta sentenza hanno dedotto CP_2 Controparte_1
l'avvenuta usucapione del frustolo in questione, avendo continuato nel possesso uti dominus dello stesso dopo la morte del de cuius, il padre Sig. a sua volta succeduto all'originario Persona_1
possessore Sig. essendo il bene rimasto nella sua condizione originaria esistente al 1958, Persona_2
cioè recintato e accorpato alla loro proprietà dell'originale mappale 207 ½, dato di fatto questo indiscusso.
Il Comune di si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Pt_1
domanda riconvenzionale deducendo che il frustolo aveva mantenuto la propria natura demaniale fino al 2010, quando era intervenuta la delibera di sdemanializzazone dello stesso, e che, quindi, non era usucapibile, non essendo in precedenza avvenuta la c.d. sdemanializzazione tacita del bene e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza denegata e respinta:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la natura demaniale dell'area per cui è causa fino alla delibera di sdemanializzazione espressa intervenuta nel 2010 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea perché inammissibile e, comunque, infondata;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare ed a rilasciare l'area per cui è Controparte_2 CP_1
causa – distinta in catasto al fg. 73 con il mappale 1631 di mq 81- libera da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
condannare altresì la medesima, a pagare al - a titolo di risarcimento del danno- le Parte_1
spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, competenze ed oneri accessori di legge.”
All'esito della trattazione della causa, il Tribunale, quindi, ha deciso con sentenza nella quale era così statuito:
“- accerta e dichiara che e sono proprietarie del terreno distinto al Controparte_2 Controparte_1
catasto terreni del Comune di al fg. 73, attuale mappale 1631 (mq. 81); Pt_1
pagina 3 di 8 - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere alla trascrizione della Pt_1
presente sentenza;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 3.972,00 a titolo di compenso professionale ed euro 548,68 a titolo di spese, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il in persona del Sindaco Parte_1
p.t., ha impugnato la predetta sentenza deducendo cinque motivi di gravame:
1. Violazione dei principi in materia di sdemanializzazione tacita dei beni pubblici – Errato presupposto – insufficiente ed errata motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 824, 829 e 1145 c.c. in materia di demanio pubblico;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova;
4. Violazione del principio generale di irretroattività dell'azione amministrativa;
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa e comunque errata valutazione delle prove documentali prodotte dal Parte_1
A sostegno della propria impugnazione il appellante ha rappresentato che i primi quattro Pt_1
motivi sono strettamente connessi e, in particolare, ha precisato che la sdemanializzazione tacita di un'area possa avvenire solo quando, oltre alla sua inutilizzazione, vi siano, come statuito da richiamata giurisprudenza di legittimità, “fatti concludenti” e “circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico”; inoltre, ha dedotto che il Giudice di prime cure ha omesso o, comunque, ha errato la valutazione delle prove documentali prodotte che dimostravano che il non era rimasto inerte per tanti anni nella cura del relitto stradale oggetto di causa volendone, Pt_1
quindi, conservare la natura demaniale.
Il pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 208/2020 resa inter partes dal Tribunale di
Rimini, nella persona del giudice dott.ssa Bertozzi Bonetti, nella causa civile R.G. 3198/2016, rigettando tutte le domande formulate dalle signore ed nel giudizio Controparte_2 Controparte_1
di primo grado perché infondate ed accogliendo tutte le domande riconvenzionali svolte dal Parte_1
nel giudizio di primo grado qui riproposte espressamente:
[...]
pagina 4 di 8 - condannare ed a rilasciare l'area per cui è causa - distinta in catasto al Controparte_2 CP_1
fg. 73 con il mappale 1631 di mq 81 - libera da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
- condannare altresì le medesime, a pagare in solido al – a titolo di risarcimento del Parte_1
danno - le spese eventualmente necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge ed oneri di legge che gravano gli avvocati pubblici”.
Le Sigg.re e si sono costituite nel presente giudizio con comparsa di CP_2 Controparte_1
costituzione e risposta nella quale hanno dedotto che le questioni oggetto di appello erano state trattate e decise dalle sentenze del Tribunale di Rimini n.1432/2013 e n.990/2014, e della Corte di Appello di
Bologna n.652/2020, tutte relative ai frustoli di Via Dario Campana a dichiarati usucapiti da Pt_1
altri frontisti.
La stesse appellate, in particolare, hanno evidenziato che la licenza edilizia rilasciata al Sig. Persona_2
nel 1958 dal Comune di avendogli consentito di costruire l'edificio sulla linea del confine Pt_1
stradale, che interessava anche il frustolo di terreno oggetto di causa, confermava che detta area non serviva più al Comune, che la lasciava al privato che, pertanto, provvedeva a recintarla.
Hanno inoltre rappresentato che gli strumenti urbanistici, come da CTU in atti redatta nel giudizio di primo grado dall'Ing. non hanno previsto alcuna destinazione pubblica o servitù Persona_3
per il frustolo oggetto della domanda di usucapione, per cui è assolutamente pacifica la destinazione residenziale dello stesso, che non può non costituire una conferma del possesso corrispondente alla destinazione urbanistica data all'area dal Comune.
Riguardo ai pretesi pagamenti da parte della famiglia di un canone ricognitivo richiesto medio CP_2
tempore dal Comune di le Sigg.re hanno eccepito che questo pagamento non è stato Pt_1 CP_2
provato dal come correttamente precisato nella sentenza appellata e, pertanto, chiedevano Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, decidendo sull'appello del Parte_1
confermare la sentenza del Tribunale di Rimini appellata, respingere quindi le riproposte domande riconvenzionali del Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari anche del grado d'appello.”.
All'udienza del 29/11/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 5 di 8 Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) In considerazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di valutare il primo motivo di appello, relativo alla sdemanializzazione dei beni pubblici, riguardo al quale la Corte osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che “dalla documentazione prodotta emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal
a fronte dell'avvenuta realizzazione di opere destinate a mutare lo stato dei luoghi e Parte_1
a sottrarre il frustolo di terreno per cui è causa alla sua destinazione, accorpandolo all'interno di una proprietà privata, non possa ritenersi compatibile con la volontà di conservare la destinazione pubblica di quel medesimo bene”, e detta valutazione si palesa conforme alla giurisprudenza della
Suprema Corte che ha statuito che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione;
il relativo accertamento da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una
"trazzera" di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale)” (Cassazione
n. 14666/2008; cfr. Cassazione n.4827/2016).
Per quanto concerne lo specifico rilievo formulato a detta valutazione del Tribunale dalla difesa del la quale, richiamando altra giurisprudenza della Cassazione, ha affermato “che la Parte_1
c.d. sdemanializzazione tacita, e cioè il passaggio di beni del demanio pubblico al patrimonio pubblico in difetto un formale atto di declassificazione, non possa desumersi <dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera del tutto inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino» (cfr. Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089, più di recente Cass., Sez.
II, 19 febbraio 2007, n 3742)”, il Collegio osserva che nel caso di specie il ha posto Parte_1
pagina 6 di 8 in atti fatti concludenti e circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico.
La licenza edilizia del 1958 rilasciata dal Comune di infatti, con cui il sig. ha potuto Pt_1 Persona_2
costruire un edificio, interessava anche il frustolo del terreno oggetto di causa, in quanto detto edificio autorizzato era collocato sulla linea del confine stradale e, quindi, appare evidente che fin da allora il
Comune nell'approvare l'intervento edilizio del Sig. aveva posto in atto fatti concludenti CP_2
incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico.
Non si può non considerare, inoltre, che la CTU svolta nel giudizio di primo grado, a firma dell'Ing.
oltre ad avere evidenziato che il frustolo di terreno è posto “da tempo Persona_4 ultraventennale” all'interno della recinzione dell'abitazione ed utilizzato come giardino ed agiamento scoperto con destinazione urbanistica AUC2 “ambiti consolidati eterogenei con funzioni residenziali e miste”, art.
4.2.3 NTA del RUE, ha accertato che in precedenza il PRG assegnava le particelle catastali oggetto di indagine alla destinazione urbanistica B1 “zona residenziale edificata”; pertanto, poiché gli stessi strumenti urbanistici non hanno previsto alcuna destinazione pubblica o servitù del frustolo oggetto della domanda di usucapione, ne consegue la destinazione residenziale dello stesso, con la conferma di una assenza di volontà del Comune di conservare il bene de quo all'uso pubblico.
Ciò posto, si ritiene di valutare il quinto motivo di gravame, relativo alla eccepita omessa e comunque errata valutazione delle prove documentali prodotte dal di nel giudizio di primo grado. Pt_1 Pt_1
A questo riguardo, il Collegio condivide quanto affermato nella sentenza appellata e precisamente che il “ha solo allegato e non provato che i hanno sempre provveduto al pagamento di Pt_1 CP_2
canoni ricognitori fino al 1993 (cfr. Pag. 8 della comparsa) mentre, quanto alle c.d. reversali emesse nel 1997, le stesse risultano successive al momento in cui deve ritenersi maturata l'usucapione del frustolo di terreno per cui è causa, pervenuto per successione ereditaria alle odierne attrici che, dunque, ne sono le odierne proprietarie . . .”.
Non si ritiene, infatti, che le n.3 reversali di pagamento prodotte nel giudizio di primo grado attestino il pagamento nel 1997 delle annualità relative agli anni 1991, 1992 e 1993, per il “canone a titolo di riconoscimento della proprietà comunale su terreno antistante la loro proprietà in Via D. Campana 36”, ritenendo, quindi, di condividere quanto affermato da questa stessa Corte d'Appello in una causa gemella che interessava altri frontisti che, con la sentenza n.652/2020, passata in giudicato, riguardo alla valutazione della medesima documentazione, ha affermato che “della documentazione versata in atti dal di porta questo Collegio a rigettare anche terzo motivo di appello;
difatti le Pt_1 Pt_1 reversali, tutte emesse nell'anno 1997 (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado del Parte_1
, non attestano di per sé l'avvenuto pagamento delle somme ivi richieste in capo ai nominativi
[...]
pagina 7 di 8 indicati. Trattasi, infatti, di alcuni ordini scritti, che il ha emesso allo scopo di Parte_1
riscuotere la somma ivi portata a titolo di “canone di concessione su relitto di terreno in via D.
Campana”, che non forniscono nessuna certezza in merito all'effettivo adempimento della prestazione richiesta, avendo il del tutto omesso di documentare l'asserita concessione delle aree oggetto Pt_1 di causa . . .”.
Per le suddette motivazioni questa Corte, pertanto, ritiene infondata l'impugnazione de qua e, di conseguenza, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
4) Per quanto concerne le spese di lite, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.208/2020 del 12/03/2020 nella causa
R.G.n. 3198/2016;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., a rifondere alle Sigg.re e Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Annarita Donofrio Consigliere dott. Achille Reali Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 991/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
RICCI BENEDETTA dell'Avvocatura Civica;
APPELLANTE
contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), entrambe con il patrocinio dell'Avv. MANTERO ALESSANDRO;
C.F._2
APPELLATE
Avente ad oggetto: sentenza del Tribunale di Rimini n.208/2020 del 12/03/2020 nella causa R.G.n.
3198/2016, relativa a controversia in materia di usucapione
Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 12/7/2024, in modalità cartolare, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il appellante come da atto di citazione in appello;
Pt_1
le appellate come da comparsa di costituzione e risposta.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con atto di citazione ritualmente notificato le Signore ed hanno Controparte_2 CP_1
convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale per sentire accogliere le seguenti Parte_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accertare e dichiarare le ricorrenti e , ut supra, sono proprietarie Controparte_2 Controparte_1
a titolo originario del terreno distinto al catasto terreni del Comune di di cui al Fg 73, attuale Pt_1
mappale 1631 (mq. 81) per intervenuta usucapione ex art. 1158 c.c.;
- ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari ed all'Ufficio del Catasto di compiere la trascrizione dell'emananda sentenza.
Con vittoria di spese e di onorari di giudizio.”
A sostegno della propria domanda le attrici esponevano che sono proprietarie di un immobile sito in
Via Dario Campana n. 36, costituito da una casa di abitazione con relativo giardino recintato Pt_1
prospiciente sulla predetta strada (bene identificato in catasto edilizio urbano: foglio 73, particella 207),
a loro pervenuto per successione ereditaria in morte del loro padre Sig. deceduto il Persona_1
26/1/2007.
Le stesse, inoltre, precisavano che dall'edificazione avvenuta nel 1958 (come da licenza edilizia n. 871 del Sindaco di , il proprietario aveva accorpato mediante recinzione l'intero frustolo di terreno Pt_1
distinto al catasto terreni al foglio 73, mappale 207 ½, poi divenuto 1631, di mq. 81, identificato quale
“relitto strada – senza proprietari”.
In seguito, in data 17/12/2007, il di con riguardo a tale frustolo-relitto strada, ha Pt_1 Pt_1
notificato alla Sig.ra in nome e per conto degli altri eredi di (limitati alla Controparte_2 Persona_1
Sig.ra sorella di ) un avviso di accertamento ai fini dell'applicazione della Controparte_1 CP_2
tassa di occupazione di suolo pubblico quanto a quel terreno, relitto della strada comunale Via Dario
Campana, relativo alle annualità 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, con invito al pagamento della somma di €. 17.566,66.
La Sig.ra quindi, nella detta qualità ha proposto ricorso avverso tale avviso alla Controparte_2
Commissione Tributaria Provinciale di chiedendo che fosse dichiarato giuridicamente Pt_1
inesistente e/o inefficace e/o illegittimo e/o nullo e/o infondato e, pertanto, annullato l'avviso di accertamento de quo, con la dichiarazione di totale inesistenza e/o illegittimità di ogni pretesa fiscale.
A seguito della dichiarazione del proprio difetto di giurisdizione da parte della Commissione Tributaria adita in favore del giudice ordinario, affermato con sentenza n.317/2010, la causa è stata riassunta pagina 2 di 8 avanti al Tribunale Civile di Rimini, che l'ha definita con sentenza n. 990/2014 di accoglimento della domanda proposta dalla Sig.ra con la dichiarazione che l'area di mq. 81, distinta al Controparte_2
foglio 73, mappale 1631, in Via Dario Campana, oggetto di giudizio, accorpata alla proprietà della particella 207, non era destinata ad uso pubblico e, per l'effetto, che non rivestiva la caratteristica di bene demaniale con la conseguenza che le somme pretese dal non erano dovute. Pt_1
La predetta sentenza, inoltre, ha escluso anche che l'occupazione del terreno, protrattasi sin dal 1958 da parte degli eredi fosse abusiva e, pertanto, ha respinto la domanda riconvenzionale del Comune CP_2
volta ad ottenere la restituzione del frustolo e il risarcimento danni.
Le signore e quindi, in ragione della predetta sentenza hanno dedotto CP_2 Controparte_1
l'avvenuta usucapione del frustolo in questione, avendo continuato nel possesso uti dominus dello stesso dopo la morte del de cuius, il padre Sig. a sua volta succeduto all'originario Persona_1
possessore Sig. essendo il bene rimasto nella sua condizione originaria esistente al 1958, Persona_2
cioè recintato e accorpato alla loro proprietà dell'originale mappale 207 ½, dato di fatto questo indiscusso.
Il Comune di si è costituito in giudizio con comparsa di costituzione e risposta contenente Pt_1
domanda riconvenzionale deducendo che il frustolo aveva mantenuto la propria natura demaniale fino al 2010, quando era intervenuta la delibera di sdemanializzazone dello stesso, e che, quindi, non era usucapibile, non essendo in precedenza avvenuta la c.d. sdemanializzazione tacita del bene e, pertanto, formulava le seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza denegata e respinta:
IN VIA PRINCIPALE accertare e dichiarare la natura demaniale dell'area per cui è causa fino alla delibera di sdemanializzazione espressa intervenuta nel 2010 e, per l'effetto, respingere la domanda attorea perché inammissibile e, comunque, infondata;
IN VIA RICONVENZIONALE condannare ed a rilasciare l'area per cui è Controparte_2 CP_1
causa – distinta in catasto al fg. 73 con il mappale 1631 di mq 81- libera da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
condannare altresì la medesima, a pagare al - a titolo di risarcimento del danno- le Parte_1
spese necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, da liquidarsi in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese, anche generali, competenze ed oneri accessori di legge.”
All'esito della trattazione della causa, il Tribunale, quindi, ha deciso con sentenza nella quale era così statuito:
“- accerta e dichiara che e sono proprietarie del terreno distinto al Controparte_2 Controparte_1
catasto terreni del Comune di al fg. 73, attuale mappale 1631 (mq. 81); Pt_1
pagina 3 di 8 - ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di di provvedere alla trascrizione della Pt_1
presente sentenza;
- rigetta le domande proposte in via riconvenzionale dal Comune di Pt_1
- condanna il al pagamento in favore di parte attrice delle spese di lite che si Parte_1
liquidano in euro 3.972,00 a titolo di compenso professionale ed euro 548,68 a titolo di spese, oltre al
15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge”.
2) Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, il in persona del Sindaco Parte_1
p.t., ha impugnato la predetta sentenza deducendo cinque motivi di gravame:
1. Violazione dei principi in materia di sdemanializzazione tacita dei beni pubblici – Errato presupposto – insufficiente ed errata motivazione;
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 824, 829 e 1145 c.c. in materia di demanio pubblico;
3. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. in materia di onere della prova;
4. Violazione del principio generale di irretroattività dell'azione amministrativa;
5. Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per omessa e comunque errata valutazione delle prove documentali prodotte dal Parte_1
A sostegno della propria impugnazione il appellante ha rappresentato che i primi quattro Pt_1
motivi sono strettamente connessi e, in particolare, ha precisato che la sdemanializzazione tacita di un'area possa avvenire solo quando, oltre alla sua inutilizzazione, vi siano, come statuito da richiamata giurisprudenza di legittimità, “fatti concludenti” e “circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico”; inoltre, ha dedotto che il Giudice di prime cure ha omesso o, comunque, ha errato la valutazione delle prove documentali prodotte che dimostravano che il non era rimasto inerte per tanti anni nella cura del relitto stradale oggetto di causa volendone, Pt_1
quindi, conservare la natura demaniale.
Il pertanto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Pt_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e respinta, accogliere il presente appello e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 208/2020 resa inter partes dal Tribunale di
Rimini, nella persona del giudice dott.ssa Bertozzi Bonetti, nella causa civile R.G. 3198/2016, rigettando tutte le domande formulate dalle signore ed nel giudizio Controparte_2 Controparte_1
di primo grado perché infondate ed accogliendo tutte le domande riconvenzionali svolte dal Parte_1
nel giudizio di primo grado qui riproposte espressamente:
[...]
pagina 4 di 8 - condannare ed a rilasciare l'area per cui è causa - distinta in catasto al Controparte_2 CP_1
fg. 73 con il mappale 1631 di mq 81 - libera da persone e cose in favore del Comune di Pt_1
- condannare altresì le medesime, a pagare in solido al – a titolo di risarcimento del Parte_1
danno - le spese eventualmente necessarie al ripristino dello stato dei luoghi, da liquidarsi in via equitativa;
Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio, rimborso forfetario per spese generali nella misura di legge ed oneri di legge che gravano gli avvocati pubblici”.
Le Sigg.re e si sono costituite nel presente giudizio con comparsa di CP_2 Controparte_1
costituzione e risposta nella quale hanno dedotto che le questioni oggetto di appello erano state trattate e decise dalle sentenze del Tribunale di Rimini n.1432/2013 e n.990/2014, e della Corte di Appello di
Bologna n.652/2020, tutte relative ai frustoli di Via Dario Campana a dichiarati usucapiti da Pt_1
altri frontisti.
La stesse appellate, in particolare, hanno evidenziato che la licenza edilizia rilasciata al Sig. Persona_2
nel 1958 dal Comune di avendogli consentito di costruire l'edificio sulla linea del confine Pt_1
stradale, che interessava anche il frustolo di terreno oggetto di causa, confermava che detta area non serviva più al Comune, che la lasciava al privato che, pertanto, provvedeva a recintarla.
Hanno inoltre rappresentato che gli strumenti urbanistici, come da CTU in atti redatta nel giudizio di primo grado dall'Ing. non hanno previsto alcuna destinazione pubblica o servitù Persona_3
per il frustolo oggetto della domanda di usucapione, per cui è assolutamente pacifica la destinazione residenziale dello stesso, che non può non costituire una conferma del possesso corrispondente alla destinazione urbanistica data all'area dal Comune.
Riguardo ai pretesi pagamenti da parte della famiglia di un canone ricognitivo richiesto medio CP_2
tempore dal Comune di le Sigg.re hanno eccepito che questo pagamento non è stato Pt_1 CP_2
provato dal come correttamente precisato nella sentenza appellata e, pertanto, chiedevano Pt_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, decidendo sull'appello del Parte_1
confermare la sentenza del Tribunale di Rimini appellata, respingere quindi le riproposte domande riconvenzionali del Parte_1
Con vittoria di spese ed onorari anche del grado d'appello.”.
All'udienza del 29/11/2023, tenutasi in modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa era trattenuta in decisione con i termini di legge per il deposito degli scritti conclusionali, che erano depositati dalle parti costituite.
pagina 5 di 8 Successivamente, in ragione dell'avvenuta variazione del Collegio avanti al quale erano state precisate le conclusioni, la causa, con ordinanza, è stata rimessa sul ruolo all'udienza del 12/7/2024. Detta udienza si è tenuta in forma cartolare, mediante trattazione scritta, con il deposito delle parti costituite di note scritte recanti la precisazione delle conclusioni con espressa rinuncia ai termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa, quindi, è stata presa in decisione senza termini di legge.
3) In considerazione del principio della ragione più liquida, il Collegio ritiene di valutare il primo motivo di appello, relativo alla sdemanializzazione dei beni pubblici, riguardo al quale la Corte osserva che il Giudice di prime cure ha correttamente affermato che “dalla documentazione prodotta emergono una serie di elementi che inducono a ritenere che, nel caso di specie, la condotta posta in essere dal
a fronte dell'avvenuta realizzazione di opere destinate a mutare lo stato dei luoghi e Parte_1
a sottrarre il frustolo di terreno per cui è causa alla sua destinazione, accorpandolo all'interno di una proprietà privata, non possa ritenersi compatibile con la volontà di conservare la destinazione pubblica di quel medesimo bene”, e detta valutazione si palesa conforme alla giurisprudenza della
Suprema Corte che ha statuito che “La sdemanializzazione di una strada può avvenire anche tacitamente, indipendentemente da un formale atto di sclassificazione, quale conseguenza della cessazione della destinazione del bene al passaggio pubblico, in virtù di atti univoci ed incompatibili con la volontà di conservare quella destinazione;
il relativo accertamento da parte del giudice di merito è - ove immune da vizi logici e giuridici - incensurabile in sede di legittimità. (Nella specie, la
S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto esser venuta meno la demanialità di una
"trazzera" di Sicilia, per non essere stata la stessa mai destinata al passaggio degli armenti, come evincibile dalla mancata rilevazione, sui luoghi di causa, di tracce della sede trazzerale)” (Cassazione
n. 14666/2008; cfr. Cassazione n.4827/2016).
Per quanto concerne lo specifico rilievo formulato a detta valutazione del Tribunale dalla difesa del la quale, richiamando altra giurisprudenza della Cassazione, ha affermato “che la Parte_1
c.d. sdemanializzazione tacita, e cioè il passaggio di beni del demanio pubblico al patrimonio pubblico in difetto un formale atto di declassificazione, non possa desumersi <dalla pura e semplice circostanza che il bene non sia più adibito, anche da lungo tempo, all'uso pubblico ma è ravvisabile solo in presenza di atti e fatti che evidenzino in maniera del tutto inequivocabile la volontà della pubblica amministrazione di sottrarre il bene medesimo a detta destinazione e di rinunciare definitivamente al suo ripristino» (cfr. Cass., Sez. II, 3 maggio 1996, n. 4089, più di recente Cass., Sez.
II, 19 febbraio 2007, n 3742)”, il Collegio osserva che nel caso di specie il ha posto Parte_1
pagina 6 di 8 in atti fatti concludenti e circostanze inequivoche, incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico.
La licenza edilizia del 1958 rilasciata dal Comune di infatti, con cui il sig. ha potuto Pt_1 Persona_2
costruire un edificio, interessava anche il frustolo del terreno oggetto di causa, in quanto detto edificio autorizzato era collocato sulla linea del confine stradale e, quindi, appare evidente che fin da allora il
Comune nell'approvare l'intervento edilizio del Sig. aveva posto in atto fatti concludenti CP_2
incompatibili con la volontà di conservare il bene all'uso pubblico.
Non si può non considerare, inoltre, che la CTU svolta nel giudizio di primo grado, a firma dell'Ing.
oltre ad avere evidenziato che il frustolo di terreno è posto “da tempo Persona_4 ultraventennale” all'interno della recinzione dell'abitazione ed utilizzato come giardino ed agiamento scoperto con destinazione urbanistica AUC2 “ambiti consolidati eterogenei con funzioni residenziali e miste”, art.
4.2.3 NTA del RUE, ha accertato che in precedenza il PRG assegnava le particelle catastali oggetto di indagine alla destinazione urbanistica B1 “zona residenziale edificata”; pertanto, poiché gli stessi strumenti urbanistici non hanno previsto alcuna destinazione pubblica o servitù del frustolo oggetto della domanda di usucapione, ne consegue la destinazione residenziale dello stesso, con la conferma di una assenza di volontà del Comune di conservare il bene de quo all'uso pubblico.
Ciò posto, si ritiene di valutare il quinto motivo di gravame, relativo alla eccepita omessa e comunque errata valutazione delle prove documentali prodotte dal di nel giudizio di primo grado. Pt_1 Pt_1
A questo riguardo, il Collegio condivide quanto affermato nella sentenza appellata e precisamente che il “ha solo allegato e non provato che i hanno sempre provveduto al pagamento di Pt_1 CP_2
canoni ricognitori fino al 1993 (cfr. Pag. 8 della comparsa) mentre, quanto alle c.d. reversali emesse nel 1997, le stesse risultano successive al momento in cui deve ritenersi maturata l'usucapione del frustolo di terreno per cui è causa, pervenuto per successione ereditaria alle odierne attrici che, dunque, ne sono le odierne proprietarie . . .”.
Non si ritiene, infatti, che le n.3 reversali di pagamento prodotte nel giudizio di primo grado attestino il pagamento nel 1997 delle annualità relative agli anni 1991, 1992 e 1993, per il “canone a titolo di riconoscimento della proprietà comunale su terreno antistante la loro proprietà in Via D. Campana 36”, ritenendo, quindi, di condividere quanto affermato da questa stessa Corte d'Appello in una causa gemella che interessava altri frontisti che, con la sentenza n.652/2020, passata in giudicato, riguardo alla valutazione della medesima documentazione, ha affermato che “della documentazione versata in atti dal di porta questo Collegio a rigettare anche terzo motivo di appello;
difatti le Pt_1 Pt_1 reversali, tutte emesse nell'anno 1997 (doc. 3 allegato al fascicolo di primo grado del Parte_1
, non attestano di per sé l'avvenuto pagamento delle somme ivi richieste in capo ai nominativi
[...]
pagina 7 di 8 indicati. Trattasi, infatti, di alcuni ordini scritti, che il ha emesso allo scopo di Parte_1
riscuotere la somma ivi portata a titolo di “canone di concessione su relitto di terreno in via D.
Campana”, che non forniscono nessuna certezza in merito all'effettivo adempimento della prestazione richiesta, avendo il del tutto omesso di documentare l'asserita concessione delle aree oggetto Pt_1 di causa . . .”.
Per le suddette motivazioni questa Corte, pertanto, ritiene infondata l'impugnazione de qua e, di conseguenza, rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza gravata.
4) Per quanto concerne le spese di lite, regolate sulla base dei parametri forensi di cui al DM n.55/2014, aggiornati al DM n.147/2022 per lo scaglione di riferimento (valore della controversia indeterminabile) ad esclusione della fase istruttoria non svolta, seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 - quater, (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), applicabile ratione temporis (essendo stato l'appello proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dell' appellante, a norma dello stesso art. 13, comma 1 - bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, così dispone:
1) rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Rimini n.208/2020 del 12/03/2020 nella causa
R.G.n. 3198/2016;
2) condanna il in persona del Sindaco p.t., a rifondere alle Sigg.re e Parte_1 Controparte_2
le spese di lite del presente grado, che liquida in Euro 6.946,00 per compensi, oltre al Controparte_1
15% per spese forfettarie ed agli accessori di legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 15 ottobre 2024
Il Consigliere ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Achille Reali Dott. Giuseppe De Rosa
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